UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
Il dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE N. 994 del 21/12/2021
OGGETTO: AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2) LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SMI ALLA GBS S.R.L. DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO NON CONSER- VATIVO DI UNA RISONANZA MAGNETICA A MAGNETE PERMANENTE MODELLO CSCAN, OBOSLETA, DISMESSA E DA SMALTIRE. CIG: ZC43447256
Esercizi/o 2021 - conto 503030101 Centri/o di costo .
- Importo presente Atto: € 1.220,00
- Importo esercizio corrente: € 1.220,00
Budget
- Assegnato: € .
- Utilizzato: € .
- Residuo: € .
Autorizzazione n°: 2021/118256.2263
Servizio Risorse Economiche: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici Proposta n° DT-1012-2021
L’estensore Xxxx Xxxxxxx
Il Responsabile del Procedimento
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tec- nologie e Sistemi Informatici
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:
- Allegato 1 composto da n. 7 pagine
Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici
Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;
Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;
Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n.153 del 19.02.2019 e approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con delibe- razioni n. 1254 del 02.12.2020, n.46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Deter- minazione n. G03488 del 30.03.2021.
Visto il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 s.m.i., avente ad oggetto il nuovo Codice degli appalti delle Pubbliche Amministrazioni;
il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del de- creto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, nelle parti ancora vigenti;
Premesso che, presso la UOSD Radiologia e Diagnostica per Immagini ISG è presente un siste- ma di risonanza magnetica settoriale a magnete permanente, obsoleto e qualitativa- mente non adeguato alla diagnostica;
che è necessario procedere allo smontaggio e smaltimento del sistema obsoleto in quanto è necessario adeguare la sala come ambulatorio ecografico per un apparecchio già acquisito ed in corso di collaudo;
Considerato che per poter effettuare tale tipologia di intervento è stato richiesto specifico preventi- vo a società operanti sul territorio;
che il preventivo in linea con i costi di mercato e con i tempi necessari agli IFO è stato presentato dalla Società GBS S.r.l. pronta ad effettuare le attività immediatamente e per un importo pari ad € 1.000,00 oltre IVA;
Rilevato che l’importo per l’acquisto del servizio di cui trattasi rientra tra le soglie previste dal Codice degli Appalti per gli affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2 lettera a) che recita: “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa con- sultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;
Ritenuto pertanto di dover procedere all’affidamento alla GBS Srl del servizio di smontaggio del sistema obsoleto e dismesso risonanza Magnetica CScan Magnete permanente ad oggi presente presso la UOSD Radiologia e Diagnostica per Immagini ISG degli IFO al fine dello smaltimento dello stesso;
Tenuto conto che la spesa complessiva di € 1.220,00 IVA inclusa troverà copertura sul conto economico 0.00.00.00.00 del bilancio dell’esercizio 2021;
Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.
Determina
Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:
- Procedere all’affidamento alla GBS Srl ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera A) del D.Lgs 50/2016 e smi del servizio di smontaggio del sistema obsoleto e dismesso risonanza Magnetica CScan. Magnete permanente ad oggi presente presso la UOSD Radiologia e Diagnostica per Im- magini ISG degli IFO al fine dello smaltimento dello stesso, per un importo pari a € 1.220,00 IVA inclusa - CIG: ZC43447256;
- Registrare la spesa di € 1.220,00 IVA compresa, sul conto economico n. 0.00.00.00.00 dell’eserci- zio finanziario 2021
La UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi Informatici curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente determinazione.
Il Dirigente della UOSD Ingegneria Clinica e Tecnologie e Sistemi In- formatici
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
ALLEGATO 1
Spett.le
I.F.O. Roma
Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
Offerta: 460/2021 Data: 06/12/2021
Oggetto: Offerta per smontaggio non conservativo di Risonanza Magnetica Esaote C-Scan presso Vostra struttura.
Per quanto in oggetto e con particolare riferimento ai colloqui intercorsi ci pregiamo formularVi la ns migliore offerta di seguito descritta:
Smontaggio non conservativo esclusa movimentazione, presso Vostra struttura di Risonanza Mgnetica Esaote C- Scan:
• Smontaggio non conservativo del Sistema e dei relativi dispositivi accessori presso i vs locali
Costo a Voi riservato………€ 1.000 (mille/00), oltre Iva.
L’offerta non contempla la fornitura dei seguenti servizi o beni
Eventuali interventi tecnici e/o parti accessorie necessarie a causa di alterazioni delle condizioni ambientali di sito dopo l’disinstallazione. Opere murarie e civili, di sostegno o accessorie necessarie all’ disinstallazione del sistema.
Opere impiantistiche asserventi al sistema, quali elettriche o aeromeccaniche (aria condizionata) o altro si rendesse necessario
Condizioni specifiche di fornitura
Validità: 20 gg.
Tempo stimato per fine lavori: il lavoro prevede 1 giorno di lavoro per la fase di smontaggio conservativo. Pagamento: Bonifico bancario anticipato.
Banca Bper Iban: XX00X0000000000000000000000 Swift/Bic: XXXXXX00XXX Banca Igea Iban: XX00X0000000000000000000000 Swift/Bic: XXXXXX00XXX Banca Intesa Iban: XX00X0000000000000000000000 Swift/Bic: XXXXXXXXXXX
Sicuri che possiate apprezzare la proposta da noi formulata rimaniamo a Vs disposizione per qualsiasi chiarimento risultasse necessario.
Global Biomedical Service Srl Timbro e firma per Accettazione
CIG: ZC43447256
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI FORNITURA E/O ASSISTENZA
Art.1 DISPOSIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO E/O SERVICE/ASSISTENZA TECNICA TAC – RISONANZE MAGNETICHE, ECOGRAFI ED ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
1.1 Le presenti Condizioni Generali del Contratto sono state predisposte per essere allegate, applicate ed integrate “all’Ordine” e relativa “Conferma d’Ordine”. “Ordine” e “Conferma d’Ordine” rappresentano premesse, pertanto da considerarsi patto e costituiscono parte integrante del presente Contratto.
Tuttavia le presenti Condizioni Generali del Contratto potranno anche essere richiamate autonomamente in qualsiasi altro contratto della G.B.S srl quale, a solo titolo esemplificativo, contratti per la fornitura, anche in noleggio, di vendita e/o di assistenza tecnica di Tac, Risonanza magnetica, macchine ecografiche e radiologia anche solo a singoli componenti nuovi e/o usati di esse;
in caso di presenza di contrasti tra le presenti Condizioni Generali del contratto e le Condizioni Specifiche contenute in quello che di volta in volta sarà “l’Ordine Confermato” e/o nel contratto di “Service”, prevarranno le Condizioni Specifiche (d’ora innanzi anche “Le Condizioni Specifiche” e/o “condizioni specifiche Service”).
Con l’espressione Contratto s’intende l’accordo tra le parti (di fornitura e/o di assistenza tecnica) risultante “dall’Ordine Confermato” ed integrato dalle presenti Condizioni Generali del contratto, avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio e/o service/assistenza tecnica tac – risonanze magnetiche, ecografi e radiologia e componenti e/o altre apparecchiature elettromedicali;
1.2 qualsiasi problematica o controversia riguardante il presente Contratto che non sia espressamente o implicitamente risolta dalle disposizioni dello stesso (e cioè dalle presenti Condizioni Generali del contratto e/o dalle Condizioni Specifiche convenute tra i Contraenti) sarà disciplinata dalle normative vigenti in materia;
1.3 qualsiasi modifica al Contratto, per la sua validità, dovrà essere redatta, sottoscritta e provata per iscritto;
1.4 Nel contesto delle presenti condizioni generali del contratto e/o specifiche il termine “Sistema” indica (nel caso in cui il contratto avesse ad oggetto anche o solo l’assistenza tecnica) l’insieme dei beni oggetto del servizio di assistenza.
Art.2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto si perfezionerà con “l’Accettazione” (Conferma d’Ordine) recapitata in maniera formale alla G.B.S. s.r.l., completa di sottoscrizione apposta dal Cliente/Committente.
Pertanto la Global Biomedical Service s.r.l. (G.B.S. S.r.l.) considererà perfezionato il Contratto con la ricezione formale dell’ordine sottoscritto dal Committente/Cliente. Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto “l’Assistenza” di macchinari elettromedicali, la G.B.S s.r.l. procederà a redigere un Contratto inteso nell’accezione di cui al punto 1.1
2.2 Le offerte della G.B.S. s.r.l., sia verbali che scritte, sino al perfezionamento del Contratto, non saranno da intendersi vincolanti.
2.3 Le ordinazioni che perverranno alla GBS s.r.l. si intenderanno accettate solo se da essa confermate per iscritto.
Art. 3 SISTEMI OGGETTO DEL CONTRATTO (solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o solo l’assistenza)
3.1 I sistemi oggetto di assistenza sono quelli espressamente richiamati nel contratto di assistenza.
Art.4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
4.1 Le caratteristiche tecniche e qualitative (“specifiche”) e l’anno di produzione indicati nell’ordine riguardanti i beni oggetto del Contratto, dovranno essere esattamente rispondenti a quelle proprie del bene materialmente consegnato solo nella misura in cui siano espressamente pattuite nel Contratto. Nel caso in cui non ci fossero specifiche pattuizioni a riguardo, oggetto del Contratto potranno essere beni aventi caratteristiche tecniche e qualitative anche solamente paragonabili e/o equivalenti a prescinedere dall’anno di produzione del bene;
4.2 Oneri e costi aggiuntivi derivanti da eventuali modifiche normative, introdotte nell’arco temporale che intercorre tra il perfezionamento del Contratto e la materiale installazione dei “prodotti” oggetto di esso, saranno da considerarsi ad esclusivo carico del Committente/Cliente.
rt. 5 PRESTAZIONI DI ASSISTENZA – TEMPI DI INTERVENTO – RIPARAZIONE DEL GUASTO (solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o solo l’assistenza)
5.1 Il Contratto tra la Global Biomedical Service s.r.l. e il Committente/Cliente che ha ad oggetto l’assistenza, decorre dalla data della sottoscrizione dello stesso e ha una durata indicata nelle Condizioni Specifiche allegate allo stesso; la G.B.S. s.r.l. fornirà pertanto assistenza per il periodo contrattuale convenuto;
Al termine della durata di validità del Contratto, relativamente al servizio di assistenza tecnica, lo stesso si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni indicate nelle presenti “Condizioni Generali” salvo disdetta comunicata formalmente da parte di uno dei contraenti.
Tale comunicazione, dovrà comunque pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza contrattuale.
In caso di rinnovo tacito del Contratto alle stesse condizioni qui pattuite, resta convenuto lo stesso importo da corrispondere a titolo di canone annuo di assistenza. Tale importo verrà però automaticamente aggiornato del 100% (cento) dell'indice Istat, calcolato per le famiglie di operai e di impiegati relativamente all'anno precedente.
Fermo restando quanto stabilito al precedente inciso, la G.B.S. s.r.l., ad ogni scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di proporre un nuovo Contratto, con aumento o diminuzione del canone rispetto a quello pattuito con il presente.
Tale variazione dovrà essere comunicata dalla G.B.S. s.r.l. almeno 60 giorni (sessanta) prima della scadenza contrattuale.
Il nuovo canone entrerà in vigore a partire dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza del contratto, salvo disdetta scritta da parte del Committente/Cliente, la quale dovrà comunque comunicare formalmente alla G.B.S. s.r.l. entro 30 giorni (trenta) dalla relativa scadenza contrattuale.
5.2 laddove il presente servizio di assistenza sia collegato ad una o più forniture di beni, anche in noleggio, l'espletamento di tale servizio di assistenza sarà regolato dalle presenti Condizioni Generali del Contratto e dalle relative “Condizioni Specifiche” allegate ad esso; i beni oggetto di assistenza saranno pertanto quelli indicati nella “Conferma d’Ordine”; le condizioni economiche di tale servizio saranno indicate nelle “Condizioni Specifiche” presenti “nell’Ordine”. Gli importi pattuiti saranno da ritenersi sempre al netto dell’IVA;
5.3 Per “prestazioni” si intendono tutte le attività legale al servizio di assistenza tecnica svolta dalla G.B.S s.r.l.. Tali prestazioni oggetto del Contratto saranno espressamente riportate all’art. 16 del presente;
5.4 Non rientrano nelle prestazioni offerte con il presente contratto i guasti derivanti da uso improprio delle apparecchiature o, comunque, dipendenti da cause diverse dal normale e fisiologico uso del bene.
Sono, altresì, esclusi i guasti riconducibili a caso fortuito o di forza maggiore, da danneggiamenti colposi o dolosi, da alimentazione elettrica o raffreddamento difettosi o
qualunque guasto derivante da problematiche causate da malfunzionamenti presenti nel “site” e non riconducibili direttamente al bene.
Sono, infine esclusi dalla copertura contrattuale, accessori quali materassini, poggiatesta, pedane, mezzi di contenzione ed accessori per il posizionamento del paziente, materiali di consumo in genere, fantocci di calibrazione, stampanti e videoregistratori, anche se collegati alle apparecchiature. Nel corso degli interventi di natura preventiva, saranno eseguiti i controlli previsti in “check list”. Tutti i controlli saranno effettuati secondo alti standard qualitativi con strumenti sottoposti a controlli e periodiche calibrazioni;
5.5 in caso di richiesta di intervento da parte del Committente/Cliente, la G.B.S s.r.l. sarà tenuta ad intervenire, entro il tempo specificato nel contratto.
Nessuna responsabilità sarà imputabile alla G.B.S s.r.l. qualora il suddetto termine non sia stato rispettato per cause di forza maggiore, quali a solo titolo esemplificativo, calamità naturali, scioperi, manifestazioni, eventi fortuiti e non preventivabili, etc;
5.6 “il tempo di intervento” non sarà mai in nessun caso da confondersi con le tempistiche di risoluzione del guasto, che non saranno preventivabili prima dell’intervento, anche perché strettamente connesse con la disponibilità di magazzino e/o mercato degli eventuali ricambi necessario alla riparazione.
Per i suddetti motivi il “tempo di risoluzione” entro data certa non sarà mai da considerarsi obbligo in capo alla G.B.S s.r.l.;
5.7 Con la sottoscrizione del contratto che abbia ad oggetto solo od anche “l’Assistenza” la G.B.S s.r.l. assumerà unicamente l’obbligo di svolgere la stessa secondo tempistiche e modalità ivi stabilite, secondo le proprie competenze tecniche e le contingenti disponibilità tecniche e di ricambi.
In nessun caso la G.B.S s.r.l. si assumerà l’obbligo della riparazione del guasto entro una data certa e, quindi, della soluzione del consequenziale fermo macchina e/o malfunzionamento della stessa.
Pertanto il Committente/Cliente, con la sottoscrizione del contratto, rinuncerà espressamente a qualsiasi pretesa per i danni ed i mancati guadagni che gli possano essere derivati dal guasto stesso, salvo che nel comportamento della G.B.S s.r.l. possa essere ravvisabile il dolo o la colpa grave;
5.8 Il servizio verrà svolto nei giorni non festivi e durante il normale orario lavorativo, nei giorni che vanno dal lunedi al venerdi. Gli interventi di assistenza verranno programmati e comunicati entro le 24 ore (ventiquattro) lavorative dalla segnalazione ricevuta dal Committente/Cliente. L’intervento di assistenza sarà svolto entro i successivi 5 giorni (cinque) lavorativi;
5.9 Nel caso i beni oggetto del presente Contratto, venissero in qualunque modo alienati dal Committente/Cliente, lo stesso, relativamente al servizio di assistenza tecnica, perderà automaticamente di efficacia.
ART. 5 BIS – CLAUSOLA FULL RISK.
Il presente contratto, qualora tale clausola venisse inserita “nell’Ordine” e nella relativa “Conferma d’Ordine”, sarebbe da intendersi “Full Risk”.
I compensi aggiuntivi da corrispondersi alla G.B.S. s.r.l., per tale servizio, in caso di pattuizione a riguardo, sarebbero indicati chiaramente “nell’ Ordine” e nella relativa “Conferma d’Ordine”.
Tale compenso aggiuntivo, concordato, pattuito e corrisposto varrebbe per l’espletamento di un servizio di assistenza comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, che possano derivare dallo svolgimento dello stesso, ivi compresa, a mero titolo semplificativo, la fornitura di ricambi e/o accessori, materiali soggetti ad usura ed in genere ai componenti non monouso.
In altre parole, con la indicazione, pattuizione e sottoscrizione del presente “Servizio” la G.B.S. s.r.l. prenderà atto che, oltre al compenso pattuito, non potrà richiedere al Committente/Cliente alcun compenso aggiuntivo.
Tutte le parti di ricambio, gli accessori e quant’altro fornito in sostituzione, in occasione degli interventi di assistenza, con l’inserimento di tale clausola, saranno pertanto da considerarsi di proprietà dell’Azienda, mentre resteranno a carico della G.B.S. s.r.l. lo smaltimento dei ricambi e degli accessori rimossi dal bene.
Nel caso particolare di interventi che possano prevedere la sostituzione di ricambi e/o accessori non inclusi e che comporterebbero un aggravio di spese per il Committente/Cliente, la G.B.S. s.r.l. potrà provvedere in tal senso esclusivamente previa autorizzazione formale da parte del Committente/Cliente.
Nessun costo relativo ad interventi extra contratto potrà essere quindi riconosciuto alla G.B.S. s.r.l. in difetto di formale autorizzazione scritta proveniente dal Committente/Cliente.
Nel compenso pattuito non sarà ricompresa l’eventualità di danneggiamenti accidentali, di origine dolosa o cagionati con colpa grave o dovuti ad uso improprio, non conforme e/o effettuato in cattiva fede.
Allo stesso modo non saranno ricompresi eventi atmosferici quali a solo titolo esemplificativo allagamenti, sbalzi di tensione et similia.
Art. 6 ACCESSO AI SISTEMI – UTILIZZO RICAMBI – UTILIZZO MATERIALI DI CONSUMO (solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o solo l’assistenza)
6.1 Il servizio di assistenza sarà svolto presso il “site” indicato dal Committente/Cliente così come indicato nel contratto; eventuali mutamenti del “site” dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto. In caso di aggravio di spese derivanti da mutamenti del “site”, tali costi saranno sostenuti esclusivamente dal Committente/Cliente;
6.2 ove si rendesse necessario l’uso di ricambi non rientranti in garanzia, la G.B.S s.r.l. proporrà al Committente/Cliente una propria offerta che lo stesso potrà liberamente di accettare o declinare.
Nel caso si verificasse tale evenienza, trattandosi di una nuova “vendita di bene”, avranno piena efficacia, a seguito di nuova sottoscrizione di “Accettazione” (Conferma d’Ordine), ove applicabili, le Condizioni Generali di Contratto per la fornitura ed il montaggio, anche in Noleggio, che il Committente/Cliente, sottoscrivendo dichiarerà di avere conosciuto ed accettato.
Nel caso in cui il Committente/Cliente dovesse provvedere autonomamente all’approvvigionamento del ricambio, dovrà avvertire tempestivamente G.B.S. s.r.l. comunicando in maniera formale la data di disponibilità dello stesso. Tale evenienza sarà comunque da ritenersi subordinata all’accettazione formale da parte della G.B.S. s.r.l..
Successivamente la G.B.S s.r.l. comunicherà in maniera formale al Committente/Cliente le tempistiche di intervento;
6.3 qualora il Cliente permettesse ad altre aziende l’accesso al “Sistema” senza il preventivo accordo formale intercorso con la G.B.S s.r.l., la stessa potrà con semplice comunicazione formale, richiedere la risoluzione del contratto, con il pagamento di tutti i canoni non ancora scaduti e fino alla scadenza del contratto stesso, salvo richiedere importi maggiori per casi in cui si fosse subito maggior danno.
In ogni caso, eventuali ulteriori guasti derivanti e in ogni caso successivi all’ intervento tecnico di aziende terze senza il preventivo accordo con la G.B.S. s.r.l., non potranno a quest’ultima essere in alcun modo imputabili e/o imputati.
Inoltre, la presenza in ogni caso di interventi tecnici effettati da terzi, e non concordati con la G.B.S s.r.l., determineranno completa esclusione di fornitura in garanzia di ricambi, anche nel caso in cui la G.B.S s.r.l. decidesse proseguire nel rapporto contrattuale e, quindi, di intervenire sui beni del Committente/Cliente.
I costi delle spese di trasferta dei propri dipendenti e/o del personale dalla stessa impegnata alla risoluzione del guasto saranno completamente addebbitati al Committente/Cliente;
6.4 tutti i materiali di consumo utilizzati per gli interventi ed i collaudi dovranno essere forniti dal Committente/Cliente.
Art. 7 CONSEGNA
7.1. I beni oggetto del presente Contratto saranno consegnati entro centoventi/centocinquanta (120/150) giorni dall'Accettazione dell'ordine. Per alcune tipologie di beni potranno essere previsti termini di consegna differenti, più brevi o più lunghi (che verranno comunicati dalla G.B.S. s.r.l. nel più breve tempo possibile);
7.2. i termini di consegna saranno da intendersi come indicativi e non essenziali, pertanto non impegneranno la G.B.S. s.r.l., la quale non sarà tenuta a rispondere in alcun modo per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di consegna a lei non imputabili, o a interruzione o a risoluzione parziale o totale della fornitura (purché tempestivamente comunicata in maniera formale);
7.3. ad ogni buon fine, il rispetto dei termini di consegna saranno comunque strettamente subordinati all’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Committente/Cliente.
Nello specifico si intende ciò che concerne il versamento di anticipi pattuiti, la predisposizione dei locali dove sarà effettuata l’idonea installazione (relativa anche alla particolarità) dei beni oggetto del contratto, l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Pertanto il termine di consegna muterà in relazione al ritardo accumulato dal Committente/Cliente nell’esecuzione dei propri adempimenti ed obblighi contrattuali, fermo quanto pattuito al successivo punto 8.1 e 8.3.
Il termine di consegna si considererà rispettato da parte della GBS s.r.l. qualora i “beni” dovessero essere comunque disponibili entro il termine fissato nel Contratto e ne sia stato avvisato il Committente/Cliente, anche se lo stesso non abbia dato luogo ai summenzionati adempimenti posti a suo carico.
Pertanto al verificarsi di tali condizioni, la G.B.S. s.r.l. avrà la facoltà di consegnare comunque il “bene” oggetto del contratto, anche se il Committente/Cliente non dovesse ritenersi pronto alla consegna. In caso di richiesta di ritardata consegna, a seguito di approvazione da parte della G.B.S. s.r.l., le sarà corrisposto da parte del Committente/Cliente per il ritardo un importo di Euro 300,00 per ogni giorno di sosta del bene nei propri magazzini.
La G.B.S. s.r.l. sarà considerata adempiente e la responsabilità per eventuali danni cagionati al “bene” e dovuti ad inadempienza e/o ritardi del Committente/Cliente saranno a lui esclusivamente imputabili.
Art. 8 INSTALLAZIONE
8.1 I prodotti verranno sempre installati da tecnici designati dalla G.B.S. s.r.l.
Ad installazione effettuata, gli stessi procederanno al collaudo alla presenza di personale incaricato dal Committente/Cliente.
Ove quest’ultimo non dovesse provvedere a designare tempestivamente suoi incaricati, il collaudo e l’accettazione si intenderanno comunque effettuati ad installazione avvenuta.
Xxxxxx reclamo o contestazione potrà a riguardo essere più sollevata, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 12;
8.2 durante l’esecuzione del presente Contratto e per tutta la sua durata, il Committente/Cliente si farà carico di tutti i costi e spese ed assumerà ogni responsabilità derivante dal mancato rispetto sei seguenti obblighi consistenti nel:
– chiedere alle autorità competenti tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione delle apparecchiature;
– rendere e mantenere il Sito e l’ambiente tecnico – operativo in condizioni consone all’installazione e/o operatività delle apparecchiature;
8.3 in ogni caso, qualora l’installazione dei prodotti debba essere ritardata per cause imputabili al Committente/Cliente per un periodo superiore ai due mesi la G.B.S.
s.r.l. potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto con semplice formale comunicazione, con rimborso di tutti gli oneri fin lì sostenuti oltre oltre eventuale maggior danno, oppure potrà richiedere un adeguamento del prezzo dei “beni” oggetto del contratto, considerando anche i maggiori costi sopravvenuti in tale periodo;
8.4 saranno pertanto da considerarsi obblighi a carico del Committente/Cliente tutti gli adempimenti finalizzati a rendere i locali idonei alla fornitura e che a solo titolo esemplificativo sono di seguito richiamati:
• adeguamento quadro elettrico;
• certificato di staticità del solaio;
• opere murarie eseguite a regola d’arte;
• adempimenti connessi alla sicurezza dei luoghi (“site”) nei quali verranno installati gli impianti, secondo la normativa vigente.
Art. 9 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
9.1 Tutti i prezzi contrattuali saranno da considerarsi al netto di I.V.A. e se non diversamente specificato, non comprenderanno le spese di imballo, trasporto ed installazione ed in caso di pagamento rateale si intenderanno gravati di interessi commerciali correnti;
9.2 tempestiva ricezione dei pagamenti nelle modalità e tempi pattuiti sarà da considerarsi condizione essenziale ai fini della consegna del prodotto;
9.3 i pagamenti dovranno esser effettuati presso il domicilio della G.B.S. s.r.l. (foro del creditore); le pattuizioni relative alla fatturazione degli importi pattuiti per la fornitura di beni o componenti, per noleggio degli stessi e per il servizio di assistenza tecnica saranno indicate nelle “Condizioni Specifiche” del presente Contratto; eventuali ratei mensili dovranno essere corrisposti con titoli bancari, servizio di incasso tramite addebito diretto, cambiali o tratte che il Committente/Cliente autorizza fin d’ora ad emettere e si impegna ad accettare;
le une e le altre si intenderanno rilasciate ed emesse pro solvendo e non pro soluto, ed il loro eventuale rinnovo non costituirà novazione dell’obbligazione originaria. Gli oneri necessari alla emissione delle cambiali saranno a carico del Committente/Cliente.
Le parti potranno pattuire nelle “Condizioni specifiche” del contratto, forme di pagamento rateale differenti da quelle appena indicate nel caso la G.B.S. s.r.l. accordasse un piano di pagamento rateizzato; al verificarsi di tale evenienza la G.B.S. s.r.l. potrà applicare un tasso di interesse sull’intero importo di una percentuale fino al massimo di 10 punti.
9.4 il pagamento dei ratei mentili, in maniera puntuale, da parte del Committente/Cliente ai sensi del presente Contratto, costituisce un elemento essenziale del presente contratto. Il mancato pagamento di un solo rateo mensile determinerà la risoluzione del Contratto;
9.5 il Committente/Cliente, indipendentemente dall’eventuale attività svolta, sia pure con funzione pubblica, non potrà sospendere il pagamento per alcuna ragione, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione;
9.6 la G.B..S s.r.l. potrà subordinare il perfezionamento del Contratto e la relativa consegna dei “beni” alla prestazione di adeguate garanzie di pagamento (ad es. fideiussione o garanzia bancaria).
In caso di inadempienza della controparte relativamente ai pagamenti, la G.B.S. s.r.l. avrà diritto di sospendere l’esecuzione della fornitura e/o dell’assistenza senza alcuna formale comunicazione avendo facoltà unilaterale di modificare le presenti condizioni contrattuali ritenendosi sollevata da qualsiasi impegno in corso con il Committente/Cliente;
9.7 qualora l’interruzione della prestazione di fornitura da parte della G.B.S. s.r.l. non possa essere effettuata per questioni collegate alla necessità di non interrompere un pubblico servizio, il Committente/Cliente sarà tenuto a corrispondere alla G.B.S. s.r.l., a titolo di penale, un importo giornaliero pari ad euro 200,00 (duecentoeuro/00); (solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o esclusivamente l’assistenza)
9.8 il corrispettivo complessivo del “servizio di assistenza” sarà indicato tra le “Condizioni Specifiche” e/o “condizioni specifiche Service” e verrà corrisposto dal Committente/Cliente secondo quanto pattuito nelle menzionate condizioni;
9.9 la tempestiva ricezione dei pagamenti secondo modalità e tempi pattuiti, sarà anche in questo caso da considerarsi condizione essenziale per lo svolgimento del servizio di assistenza;
Art. 10 RITARDO NEL PAGAMENTO
10.1 Le parti convengono che il Committente/Cliente sarà ritenuto sempre responsabile per il ritardo nel pagamento dei ratei mensili, indipendentemente dalle motivazioni che hanno determinato tale ritardo anche se tale condizione derivi da forza maggiore o oggettiva impossibilità al pagamento.
Conseguentemente, nel caso dovesse verificarsi un ritardo nel pagamento di oltre due ratei mensili, anche non successivi, il Committente/Cliente decadrebbe dal beneficio del termine, e la G.B.S. s.r.l. avrebbe possibilità legittima di agire per il recupero integrale delle somme oggetto del Contratto;
10.2 in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti, il Committente/Cliente corrisponderà alla GBS s.r.l., senza necessità di intimazione o formale messa in mora, interessi sugli importi scaduti calcolati, in misura pari al tasso legale corrente aumentato di tre punti percentuali, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
Art. 11 SOSPENSIONE DI PAGAMENTI ED ORDINI
11.1 Per patto espresso fra le parti, in nessun caso, anche in presenza di contestazioni, il Committente/Cliente potrà sospendere o ritardare il pagamento di quanto dovuto nei termini precedentemente fissati, o potrà disattendere altri obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto;
11.2 qualora non venisse rispettata, anche solo in parte, una delle condizioni stabilite, o quando si verificassero variazioni di qualsiasi genere nella ragione sociale, nella costituzione o nella capacità commerciale del Committente/Cliente, come pure in caso di constatata difficoltà nei pagamenti da parte del Committente/Cliente anche nei confronti di terzi, è in facoltà della G.B.S. s.r.l. di sospendere le eventuali consegne ancora non eseguite previa formale comunicazione.
Art. 12 RECLAMI E CONTESTAZIONI
12.1 Fermo restando quanto previsto per l’installazione e collaudo al precedente Art.8.1, eventuali reclami riguardanti la quantità, la specie o il tipo di beni forniti dovranno essere dal Committente/Cliente portati all’attenzione della G.B.S. s.r.l. per iscritto entro il termine di decadenza di 8 giorni (otto) dal ricevimento dei beni, pena la sanzione della decadenza della garanzia;
12.2 eventuali reclami sulla qualità dei beni, sui vizi palesi o occulti, dovranno essere portati all’attenzione della G.B.S. s.r.l. entro 8 giorni (xxxx) dalla scoperta degli stessi. Nessun reclamo riguardante la qualità dei beni potrà essere sollevato, eccepito, neppure in xxx x'xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx di ritardi o mancati regolari pagamenti dei beni ai quali il reclamo si riferisce;
12.3 eventuali reclami o contestazioni non legittimeranno mai la sospensione o il ritardo nei pagamenti né esonereranno il Committente/Cliente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di beni entro i limiti dell'ordinazione o dell'impegno assunto con la sottoscrizione del Contratto;
(solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o esclusivamente l’assistenza)
12.4 eventuali reclami riguardanti qualità, specie o tipo servizio di assistenza offerto dovranno essere portati all’attenzione della G.B.S s.r.l. per iscritto entro il termine di decadenza di 8 giorni (otto) dalla esecuzione delle prestazioni oggetto di Contratto, pena decadenza dalla facoltà di poter muovere eccezioni a riguardo;
12.5 eventuali reclami sulla quantità di interventi pattuiti da Contratto dovranno essere portati all’attenzione della G.B.S. s.r.l. entro 30 giorni (trenta) dalla scadenza delle singole annualità, pena decadenza dalla facoltà di poter muovere eccezioni a riguardo, e recuperare interventi di assistenza non svolti.
In ogni caso, eventuali reclami o contestazioni non legittimeranno mai la sospensione o il ritardo nei pagamenti;
Art. 13 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
13.1 Fatto salvo quanto previsto da inderogabili previsioni di legge, la G.B.S. s.r.l. assicura la regolare dell'esecuzione del presente contratto, ma resterà esonerata da ogni qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti (sia con riferimento al danno emergente che al lucro cessante) subiti dal Committente/Cliente e/o da terzi, salvo il caso di eventi imputabili alla G.B.S. s.r.l. per suo dolo o colpa non lieve.
13.2 La G.B.S. s.r.l. non sarà in ogni caso responsabile del risarcimento di qualsiasi danno che possa derivare al Committente/Cleinte in conseguenza di:
- caso fortuito;
- forza maggiore;
Art. 14 FORZA MAGGIORE
14.1 Nessuno dei Contraenti sarà considerato responsabile per il mancato adempimento di una sua obbligazione (tranne l’obbligazione in capo al Committente/Cliente relativa al pagamento il cui mancato puntuale adempimento non sarà mai esonerato o giustificato) nella misura in cui provi:
- che tale mancato adempimento sia stato dovuto ad un impedimento indipendente dal proprio controllo o volontà;
- che non avrebbe potuto prevedere tale impedimento ed i suoi effetti sulla sua capacità di eseguire il Contratto al tempo della conclusione dello stesso;
- che in alcun modo, anche se avesse previsto tali impedimenti o i loro effetti, non avrebbe potuto evitarli o superarli;
14.2. Il contraente che dovesse invocare l'esimente della forza maggiore sarà tenuto a comunicarne alla controparte, appena possibile e subito dopo essere venuto a conoscenza di tale circostanza e del suo effetto sulla sua capacità d’eseguire i suoi obblighi, l’esistenza, di tale impedimento.
Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena dovesse venire meno la causa di forza maggiore.
Il Contraente che ometta l’una o l’altra comunicazione sarà ritenuto responsabile dei danni che avrebbero, altrimenti, potuto evitare;
14.3. la presente Xxxxxxxx esimerà il Contraente che non abbia per questo motivo adempiuto a quanto contrattualmente statuito dalla responsabilità per danni, penalità ed altre sanzioni contrattuali fatta eccezione per il mancato pagamento del prezzo.
Art. 15 VENDITA CON RISERVA DI PROPRIETA’
15.1 I beni forniti dalla G.B.S. s.r.l. a seguito del perfezionamento del Contratto, rimarranno di sua propria esclusiva proprietà fino a quando il Committente/Cliente non abbia corrisposto, per intero, il prezzo pattuito, nel termine previsto dal presente Contratto.
Pertanto, tutti i beni non interamente pagati non potranno mai divenire, per nessun titolo ed effetto, pertinenza dello stabile dove sono installati.
Resta pertanto fermo il diritto della G.B.S. s.r.l. di rivendicare sempre i suddetti materiali e prodotti nei confronti del Committente/Cliente e di terzi e di richiederne l’immediata restituzione. In caso di inadempimento da parte del committente/Cliente la G.B.S. s.r.l. si riserverà di richiedere l’intero importo pattuito o la restituzione del bene a cui aggiungere un risarcimento per i danni subiti e l’usura del bene.
Allo stesso modo gli eventuali beni forniti dalla G.B.S s.r.l. a seguito del perfezionamento del Contratto di Assistenza, rimarranno di propria esclusiva proprietà fino a quando il Committente/Cliente non abbia pagato, per intero, il prezzo pattuito, nel termine previsto dal presente Contratto.
Tutti i prodotti non interamente pagati, pertanto, non potranno mai divenire, per nessun titolo ed effetto, accessori del bene dove sono installati.
Resta pertanto fermo il diritto della G.B.S s.r.l. di rivendicare sempre i suddetti materiali e prodotti nei confronti del Committente/Cliente e di terzi e di richiederne l’immediata restituzione e/o il pagamento integrale di quanto previsto dal Contratto di Assistenza.
Nel caso in cui il Committente/Cliente dovesse imputare alla G.B.S. s.r.l. inadempimenti riconducibili a quanto previsto dall’art.1206 c.c. (mora del creditore), il bene potrà essere restituito solo a seguito di accordo formale tra le parti. Nel caso dovesse verificarsi tale circostanza, la G.B.S. s.r.l. tratterà quanto fino a quel momento incassato a titolo di equo compenso oltre a richiedere risarcimento del danno.
Art. 16 ASSISTENZA TECNICA
16.1 Qualora “nell’Ordine” (effettuato per la fornitura di beni e/o anche per il noleggio di beni) venga inclusa da parte della G.B.S. s.r.l., a titolo gratuito quanto oneroso, attività di assistenza tecnica relativamente ai Beni oggetto delle pattuizioni contrattuali, tale assistenza sarà prevista, se non altrimenti pattuito, per il solo primo anno dall’avvenuta installazione degli stessi e consisterà nelle seguenti prestazioni:
-Training di formazione iniziale sull’utilizzo dell’apparecchiatura secondo un calendario concordato, ad installazione avvenuta;
– Sostituzione di tutte le parti di ricambio tranne i consumabili, quali ad esempio tubi radiogeni e bobine per risonanze, se non diversamente pattuito;
– N. 4 interventi di manutenzione preventiva da concordare per il solo primo anno per il Sistema di Risonanza Magnetica;
-N. 4 interventi per il Sistema di Tomografia Assiale Computerizzata;
-N. 2 interventi per il Sistema di Risonanza Magnetica;
-N. 1 interventi per i Sistemi Radiologici;
– N. illimitato di interventi di manutenzione correttiva su chiamata solo per il periodo pattuito;
– Per tutto quanto concerne le altre apparecchiature elettromedicali, l’assistenza tecnica verrà prestata secondo quanto espressamente pattuito.
16.2 Lo svolgimento del suddetto servizio di assistenza sarà comunque disciplinato da quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali del Contratto ed eventualmente specificate nelle “Condizioni Specifiche”.
Art. 17 GARANZIA
17.1. I beni oggetto del Contratto saranno garantiti per il periodo in esso specificato a partire dalla data di installazione;
17.2. la garanzia fornita dalla G.B.S. s.r.l. la obbligherà, in caso di problematiche incluse nella stessa, alla sostituzione o, necessariamente a sua scelta, alla riparazione del materiale o di quelle parti che a suo insindacabile giudizio risultino difettose e non manomesse.
I componenti sostituiti in garanzia nel caso di contratti “full-risk” o a titolo oneroso per il Committente/Cliente, saranno necessariamente ritirati dalla G.B.S. s.r.l., la quale provvederà al loro smaltimento.
La garanzia non comprende e non potrà ritenersi estesa in nessun caso a danni diretti o indiretti cagionati da condotte riconducibili al Committente/Cliente;
17.3 la garanzia e quindi l’assistenza tecnica sarà sospesa nel caso in cui il Committente/Cliente dovesse rendersi moroso nei confronti della G.B.S. S.r.l.; (solo per i contratti che hanno ad oggetto anche o esclusivamente l’assistenza)
17.4 I materiali ed i ricambi prodotti dalla G.B.S s.r.l. saranno garantiti per il periodo specificato a partire dalla data d'installazione;
17.5 la garanzia fornita dalla G.B.S s.r.l. la obbligherà, in caso di problematiche incluse nella stessa, alla sostituzione o, a sua scelta, alla riparazione del materiale o di quelle parti che a suo insindacabile giudizio risultino difettose e non manomesse.
I componenti sostituiti in garanzia nel caso di contratti “standard” o “full”, a titolo oneroso per il Committente/Cliente saranno ritirati dalla G.B.S srl, la quale provvederà al loro smaltimento.
La garanzia non comprende e non può ritenersi estesa in nessun caso a danni diretti o indiretti cagionati da condotte riconducibili al Committente/Cliente;
17.6 La garanzia e quindi l’assistenza tecnica viene sospesa nel caso in cui il Committente/Cliente dovesse rendersi moroso nei confronti della G.B.S. S.r.l.;
Art. 18 CESSAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
18.1 Fermo restando ogni altro diritto di ciascuna delle parti, il presente contratto può essere risolto:
- per mutuo consenso delle Parti;
- da parte della G.B.S. s.r.l. nel caso il Committente/Cliente, per qualunque motivo ritardasse i pagamenti o li sospendesse anche solo per due ratei mensili;
pertanto nel caso tale obbligazione non fosse adempiuta, la G.B.S. s.r.l., potrà far valere la risoluzione di diritto del Contratto dichiarando formalmente all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva ex art. 1456 c.c..
- da ciascuna Parte nel caso in cui l’altra ceda i propri beni ai creditori, sia messa in liquidazione, risulti insolvente o sia dichiarata fallita o comunque implicata, di sua volontà o per istanza di terzi, in una procedura concorsuale; la risoluzione avrà effetto all’atto del ricevimento della relativa comunicazione scritta;
18.2 il recesso unilaterale del presente accordo per un motivo diverso da quelli elencati nel precedente comma o previsto nei precedenti articoli (tranno quanto stabilito
al punto 2 dell’art.18.1), comporterà il risarcimento dei danni materiali e morali cagionati all’altra parte contrattuale.
Art. 19 TUTELA DATI PERSONALI
19.1 In relazione alle disposizioni in tutela dei dati personali le parti si danno reciprocamente atto che sono state edotte relativamente alle informative, ai sensi del regolamento EU 2016/679 (GDPR) e del D.LGS 196/2003 così come modificato dal LGS 191/2018.
Ciascuna parte fornisce all’altra il consenso al trattamento dei suoi dati e di eventuali terzi direttamente o indirettamente (anche attraverso terzi) secondo quanto previsto dalle normative sopracitate relativamente alle finalità necessariamente alla gestione del contratto.
In particolare si dà atto della eventuale presenza su supporti magnetici delle apparecchiature oggetto di intervento di informazioni sensibili (anche di tipo particolare). Si concede, pertanto, alla G.B.S. s.r.l. l’utilizzo temporaneo dei suddetti supporti magnetici qualora dovesse essere necessario asportarli per eseguire il programmato intervento di assistenza.
La G.B.S. s.r.l., nel caso dovesse verificarsi il succitato caso, dichiara che ogni eventuale informazione presente sui suddetti supporti magnetici sarebbe trattata nel rispetto delle normative sopra identificate;
19.2 ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei suoi dati direttamente o indirettamente, attraverso terzi, secondo quanto previsto GDPR Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativamente alle finalità necessarie alla gestione del contratto.
Art. 20 CLAUSOLE VARIE
20.1 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo la legge italiana;
20.2 ogni deroga alle presenti Condizioni Generali dovrà risultare da accordo esplicitamente scritto;
20.3 l’invalidità di tutto o in parte di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o più parti del presente contratto saranno dichiarate invalide, le restanti parti del contratto continueranno ad essere valide ed efficaci tra le parti;
20.4 salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l’accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le parti e sostituisce ed invalida ogni eventuale precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione, e impegno, orale o scritto, tra le parti in relazione all’oggetto del presente Contratto. Tale contratto potrà subire variazioni ed integrazioni successive, esclusivamente previo accordo formale tra le parti, solo per quel che concerne gli importi e le modalità di pagamento oggetto del presente, fermo restando la validità delle altre clausole presenti.
Art. 21 FORO COMPETENTE
Le parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente contratto, e che non potrà eventualmente essere composta amichevolmente, sia soggetta alla giurisdizione e competenza esclusiva del Foro di Xxxxxx Inferiore
Global Biomedical Service S.r.l. Il Committente
I sottoscritti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le Condizioni di vendita ed ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di approvare specificatamente quelle di cui all’artt. 5 (prestazioni di assistenza -tempi di intervento – riparazione del guasto),6 (accesso ai sistemi),7 (consegna), 8 (installazione) ,9 (condizioni di pagamento),10 (ritardo nel pagamento),11 (sospenzione di pagamenti ed ordini),12 (reclami e contestazioni),13 (limitazioni di responsabilità),14 (forza maggiore),17 (garanzia),18 (cessazione e risoluzione del contrato – clausola risolutiva espressa),21 (foro competente o clausola compromissoria)
Il Committente