Clausole varie. (a) Le Parti devono osservare gli obblighi a norma del RGPD e di altre leggi in materia di protezione dei dati applicabili al Titolare del trattamento nel suo ruolo di titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nel suo ruolo di responsabile del trattamento.
Clausole varie. 16.1 Le parti accettano che la presente IPD sostituisce qualsivoglia IPD eventualmente sottoscritta in precedenza dalle parti in relazione ai Servizi.
Clausole varie. 17.1 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia un persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.
Clausole varie a. La GFC ed i rappresentanti dei propri Clienti si riservano il diritto di eseguire ispezioni e controlli presso il Fornitore, al fine di verificare i processi di fabbricazione ed i controlli che vengono attuati/effettuati, senza che ciò sollevi il Fornitore dal fornire il prodotto come pattuito; pertanto, il Fornitore, assicurerà alle persone incaricate il libero accesso agli uffici ed alle officine, e fornirà tutta l’assistenza richiesta, inclusa la consultazione di tutti i documenti relativi alla fornitura ed alla verifica della relativa conformità;
Clausole varie. 20.1 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo la legge italiana;
Clausole varie. 19.1 Ove una clausola del presente documento sia ritenuta nulla o i- napplicabile ai sensi delle leggi vigenti, detta clausola sarà ineffi- cace nei limiti di tale invalidità o inapplicabilità, e in luogo di essa si applicherà la clausola prevista dalla legge; in nessun caso la clausola in questione potrà essere sostituita dalle clausole e con- dizioni generali del Cliente.
Clausole varie. 1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Clausole varie. 4.1 Le riparazioni di garanzia non costituiscono un’estensione del periodo originale di garanzia per il ricambio difettoso o qualsiasi parte di questo.
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