Clausole varie Clausole campione

Clausole varie. (a) Le Parti devono osservare gli obblighi a norma del RGPD e di altre leggi in materia di protezione dei dati applicabili al Titolare del trattamento nel suo ruolo di titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento nel suo ruolo di responsabile del trattamento.
Clausole varie. 20.1 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo la legge italiana; 20.2 ogni deroga alle presenti Condizioni Generali dovrà risultare da accordo esplicitamente scritto; 20.3 l’invalidità di tutto o in parte di una clausola del presente Contratto non invaliderà altre clausole di esso. Se una o più parti del presente contratto saranno dichiarate invalide, le restanti parti del contratto continueranno ad essere valide ed efficaci tra le parti; 20.4 salvo diversa previsione, il presente Contratto costituisce l’accordo completo ed esaustivo dei termini contrattuali tra le parti e sostituisce ed invalida ogni eventuale precedente trattativa, comunicazione, dichiarazione, e impegno, orale o scritto, tra le parti in relazione all’oggetto del presente Contratto. Tale contratto potrà subire variazioni ed integrazioni successive, esclusivamente previo accordo formale tra le parti, solo per quel che concerne gli importi e le modalità di pagamento oggetto del presente, fermo restando la validità delle altre clausole presenti.
Clausole varie. 16.1 Le parti accettano che la presente IPD sostituisce qualsivoglia IPD eventualmente sottoscritta in precedenza dalle parti in relazione ai Servizi. 16.2 La presente IPD è disciplinata e interpretata in base alle clausole del Contratto inerenti alla legge regolatrice e alla giurisdizione, salvo ove altrimenti stabilito dalle Leggi applicabili. 16.3 La presente IPD e le Clausole contrattuali standard cessano automaticamente e contemporaneamente alla cancellazione dei Dati del Cliente da parte di PTC conformemente alla Sezione 15 della presente IPD. Il Cliente può inviare Dati personali ai Servizi, nella misura dallo stesso stabilita e controllata a propria esclusiva discrezione, che possono includere, senza limitazione, Dati personali relativi alle seguenti categorie di Persone: o Dipendenti, agenti, consulenti, collaboratori freelance del Cliente (che siano persone fisiche) o Dipendenti o persone di contatto dei clienti, potenziali clienti, partner commerciali e fornitori del Cliente
Clausole varie. 19.1 Ove una clausola del presente documento sia ritenuta nulla o i- napplicabile ai sensi delle leggi vigenti, detta clausola sarà ineffi- cace nei limiti di tale invalidità o inapplicabilità, e in luogo di essa si applicherà la clausola prevista dalla legge; in nessun caso la clausola in questione potrà essere sostituita dalle clausole e con- dizioni generali del Cliente. 19.2 Eventuali modifiche e integrazioni alle presenti clausole e condi- zioni e/o eventuali accordi conclusi sulla base delle presenti clau- sole e condizioni, nonché tutti gli accordi accessori dovranno es- sere in forma scritta. Ciò si applica altresì all’eventuale rinuncia al presente requisito di forma scritta. 19.3 Nessuna disposizione contenuta nelle presenti Condizioni Gene- rali o nell’Accordo per la prestazione dei Servizi potrà costituire un rapporto di agenzia tra il Cliente e il personale di Xxxxxxxx Biotec, al quale non dovrà essere richiesto di eseguire alcun incarico che esuli dalla sfera di responsabilità di Xxxxxxxx Biotec assunta in ba- se alle presenti Condizioni Generali o all’Accordo per la prestazio- ne dei Servizi. 19.4 Il rapporto contrattuale sarà soggetto esclusivamente alla legge i- taliana, con esclusione di qualunque eventuale disposizione in materia di conflitto di leggi, e non si applicherà la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (la “Convenzione di Vienna”). 19.5 Il luogo per l’adempimento degli obblighi di pagamento del Cliente e per la prestazione dei servizi da parte di Miltenyi Biotec sarà la sede principale di Miltenyi Biotec. Il luogo per l’esecuzione delle obbligazioni di consegna da parte di Miltenyi Biotec sarà il relativo magazzino di spedizione di Miltenyi Biotec. 19.6 Il foro competente per la risoluzione di qualsivoglia controversia direttamente o indirettamente derivante da un rapporto contrattua- le basato sulle presenti clausole e condizioni, sarà il foro avente competenza nel territorio in cui si trova la sede principale di Mil- tenyi Biotec. Tuttavia, nessuna disposizione contenuta nel presen- te articolo 19.6 limiterà il diritto di Miltenyi Biotec di avviare azioni legali nei confronti del Cliente presso altro foro competente. Ciò si applicherà esclusivamente nella misura in cui il Cliente sia un commerciante pienamente qualificato, un ente pubblico o a parte- cipazione statale.
Clausole varie a. La GFC ed i rappresentanti dei propri Clienti si riservano il diritto di eseguire ispezioni e controlli presso il Fornitore, al fine di verificare i processi di fabbricazione ed i controlli che vengono attuati/effettuati, senza che ciò sollevi il Fornitore dal fornire il prodotto come pattuito; pertanto, il Fornitore, assicurerà alle persone incaricate il libero accesso agli uffici ed alle officine, e fornirà tutta l’assistenza richiesta, inclusa la consultazione di tutti i documenti relativi alla fornitura ed alla verifica della relativa conformità; b. Nel caso di incongruenza o contrasto tra la presente Condizione Generale e condizioni particolari indicate sull’ordine di acquisto, troveranno applicazione queste ultime; c. Eventuali attrezzature fornite in comodato d’uso non possono essere spostate al di fuori dello stabilimento di produzione del fornitore; gli stessi possono essere utilizzati solo per l’esecuzione degli ordini GFC; il Fornitore dovrà provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria e garantirne l’efficienza a sue spese; d. il Fornitore si impegna a mantenere nei confronti di terzi il più stretto riserbo sulle parti ordinate, sulle specifiche tecniche, sui progetti e su quant’altro possa danneggiare gli interessi della GFC e dei sui clienti; e. Oltre a quanto menzionato nel presente documento, il Fornitore si impegna ad ottemperare ai requisiti specifici dei clienti finali di GFC che saranno comunicati in fase di richiesta d’offerta.
Clausole varie. 4.1 Le riparazioni di garanzia non costituiscono un’estensione del periodo originale di garanzia per il ricambio difettoso o qualsiasi parte di questo. 4.2 La garanzia di fabbrica è data al primo acquirente di un ricambio nuovo e potrà essere trasferita per il resto del periodo di garanzia a proprietari successivi compilando un modulo di trasferimento di garanzia di DAF, il quale può essere acquisito da DAF o da concessionari ed officine autorizzati di DAF. Se questo modulo non viene inviato a DAF entro due (2) settimane dal trasferimento della proprietà, DAF potrà decidere, alla sua sola discrezione, che la garanzia sia ritirata o limitata.
Clausole varie. 17.1 Il presente Xxxxxxxxx sarà interpretato secondo la legge Italiana e le Parti accettano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione al presente Contratto e che non può essere composta amichevolmente sia soggetta alla giurisdizione e competenza del Tribunale di Milano, ovvero, qualora il Cliente sia un persona giuridica di diritto pubblico, di un tribunale amministrativo competente in relazione al luogo in cui il Contratto deve essere eseguito.
Clausole varie. 1. Il presente contratto, i suoi allegati ed gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL Cagliari non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti, riservandosi l’Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione. 3. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Capitolato Tecnico, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile in materia.
Clausole varie 

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  • Clausole elastiche Possono essere concordate clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, anche clausole relative alla variazione in aumento della du- rata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. In tali casi il con- senso del lavoratore deve essere formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore può farsi assistere da un componente la Rappresentanza sindacale unitaria o, in assenza, a livello territoriale, da un rappresentante delle organizza- zioni sindacali stipulanti il CCNL. La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del comma precedente deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Nel caso di variazione della collocazione temporale della prestazione al la- voratore sarà corrisposta per le ore oggetto di modifica una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 10% da computare sugli ele- menti utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e fe- stivo. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentita per una quantità annua non superiore al 25 per cento della normale prestazione annua a tempo parziale e per le ore di lavoro prestate in aumento dovrà essere corrisposta una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva pari al 15% da computare su gli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Il lavoratore che abbia aderito alle clausole elastiche, previa comunicazione scritta da presentare con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi corredata da adeguata documentazione, è esonerato dal relativo adempimento nei casi di cui al paragrafo “Richiesta del lavoratore di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale” e nei seguenti casi sopravvenuti e per il periodo di tempo in cui essi sussistano: – altra attività lavorativa subordinata o che comunque impegni il lavoratore in orari definiti incompatibili con le variazioni d’orario; – necessità di sottoporsi in orari non compatibili con le variazioni pattuite a terapie o cicli di cura; – altre fattispecie di impossibilità all’adempimento, di analoga valenza so- ciale rispetto a quelle sopra riportate, e come tali congiuntamente ricono- sciute in sede aziendale tra Direzione e RSU ovvero tra azienda e lavoratore interessato.

  • Clausole vessatorie Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell’art. 14, commi 1 e 2 e nell’art. 23, comma 1 del presente schema di contratto. “L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa”. “È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”. “Roma Capitale, ai sensi dell’art. 109 del Codice, come modificato dall’art. 73, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 56/2017, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti”.

  • Clausola finale Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Napoli, lì / / Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n. Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

  • Clausole di raffreddamento 1. Il sistema delle relazioni sindacali è improntato a principi di responsabilità, correttezza, buona fede e trasparenza dei comportamenti ed è orientato alla prevenzione dei conflitti. 2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette; compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate. 3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto dello stesso.

  • SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono ammessi a partecipare alla presente gara: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano, al riguardo, le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006;

  • Riduzione delle garanzie 1. Ai sensi degli articoli 93, comma 7del Nuovo Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 34 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 35 e del suo eventuale rinnovo sono ridotti al 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento. 3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria. 4. In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell’articolo 89 del Nuovo Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L’impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui all’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. (38) 5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale. 6. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l’impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell’importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ............................................................................................................................... Art. 35 Cauzione definitiva .................................................................................................................................. Art. 36 Riduzione delle garanzie.......................................................................................................................... Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore ........................................................................................

  • Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Contratto. 2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono . 3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’A.S.L. Roma 1 le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m. 4. Qualora le transazioni relative al Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m. 5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. 6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla A.S.L. Roma 1 ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa. 7. L’A.S.L. Roma 1 verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m. 8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’A.S.L. Roma 1, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’A.S.L. Roma 1 richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. 9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.