Procedura peritale. 1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
2.1.1 Tipologia ed entità delle domande da porre ai periti.
2.1.2 Nomi dei periti; ciascun contraente nomina il proprio perito e lo incarica di procedere con i suoi accertamenti.
2.2 Prima di avviare la procedura di accertamento, i due periti designano un terzo con funzioni di arbitro. Qualora essi non addivengano ad un accordo, su richiesta di uno o di entrambi i contraenti, l’arbitro sarà nominato dal tribunale circondariale competente per il luogo del sinistro.
2.3 I periti consegnano contemporaneamente l’esito dei propri accertamenti all’Assicuratore e al Contraente. Qualora gli accertamenti risultino divergenti tra loro, l’Assicuratore provvederà a consegnarli senza indugi all’arbitro. Questi decide in merito ai punti ancora controversi, limitatamente alle due perizie, e consegna le proprie conclusioni contemporaneamente all'Assicuratore e al Contraente.
2.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nei limiti della loro competenza sono vincolanti e su di essi dovrà basarsi il computo dell’indennizzo, se non viene dimostrato che, in tutta evidenza, divergono considerevolmente dallo stato di fatto effettivo.
3. La procedura peritale non ha effetto alcuno sugli obblighi in capo al Contraente in caso di sinistro.
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
Procedura peritale. Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. L’accertamento dei due periti deve includere anche il valore assicurato delle cose interessate dal danno immediatamente prima del sinistro e il valore dei resti.
2. Su richiesta di una delle parti, si deve procedere anche all’accertamento del valore assicurato delle cose assicurate non interessate dal sinistro.
Procedura peritale. Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro Articolo 11 Pagamento dell’indennizzo
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. Dati essenziali degli accertamenti dei periti sono:
1.1 valore assicurato, 1.2 entità e durata dell’interruzione d'esercizio, 1.3 ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.
2. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l’Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
1. Dati essenziali degli accertamenti dei periti sono:
1.1 valore assicurabile, 1.2 entità e durata dell’interruzione d'esercizio, 1.3 ammontare del danno da interruzione che si verifica durante il periodo di indennizzo.
2. Le persone coinvolte nella procedura peritale, come pure l’Assicuratore, dovranno mantenere il più stretto riserbo circa i fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
Procedura peritale. 1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
2. Se di seguito non vengono previste pattuizioni in deroga, per la procedura peritale trovano applicazione le disposizioni del codice austriaco di procedura civile (Zivilprozessordnung) in materia di tribunali arbitrali:
2.1 L’accordo relativo alla procedura peritale deve contenere almeno le seguenti informazioni:
Procedura peritale. Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso