Procedura peritale Clausole campione

Procedura peritale. 1. I contraenti possono pattuire per iscritto che la causa e l’ammontare di un danno debbano essere accertati da periti.
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
Procedura peritale. Ad integrazione delle disposizioni delle Condizioni generali per l’assicurazione di cose (ABS), per la procedura peritale si conviene quanto segue:
Procedura peritale. Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro
Procedura peritale. Per la procedura peritale vigono i seguenti principi:
Procedura peritale. Articolo 10 Determinazione colposa del sinistro; violazione di obblighi dopo il verificarsi di un sinistro Articolo 11 Pagamento dell’indennizzo
Procedura peritale. Articolo 11 Rivalsa; somma assicurata dopo l’evento dannoso
Procedura peritale. Ad integrazione dell’art. 9 delle ABS, per la procedura peritale si conviene quanto segue:
Procedura peritale. 1. Ciascuna parte designa un perito e i due periti scelgono un arbitro prima di avviare la valutazione del danno.
Procedura peritale. C0.9.1 Per la procedura peritale valgono i seguenti principi: