CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “IQBAL MASIH” SITO IN VIA BUOZZI
CAPITOLATO PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL CENTRO DI INCONTRO POLIVALENTE “XXXXX XXXXX” SITO IN VIA BUOZZI
PREMESSA
Il Centro di Incontro Polivalente “XXXXX XXXXX” sito in Venaria Reale via Buozzi, destinato ad uso collettivo cittadino, ed è parte integrante di un programma di recupero urbano volto a rafforzare il legame tra il quartiere, gli abitanti e la Pubblica Amministrazione.
Nella relazione tecnico-descrittiva allegata al progetto del Centro si legge, in sintesi:
L’intento della progettazione è quello di migliorare e valorizzare, attraverso l’inserimento di nuove strutture aventi funzioni polivalenti, aree abbandonate o poco fruite. Il Centro è il frutto di una progettazione concreta e vicina alla realtà quotidiana, rispecchia le richieste e i desideri preponderanti dei futuri fruitori. Esso nasce dalla mediazione tra progetto e realtà rafforzata dagli incontri tra professionisti e cittadinanza, dal confronto tra l’atto progettuale e la città, intesa non solo come luogo del progetto ma come parte vitale e elemento culminante del processo creativo, in quanto destinataria dell’opera. Il connubio tra progettazione e “città” è stato reso possibile anche grazie ad un sondaggio effettuato all’interno del quartiere che ha evidenziato le aspettative della popolazione nei confronti di questo nuovo edificio ad essa dedicato. I vari questionari distinti per fasce di età hanno fatto emergere le diverse necessità dei cittadini e hanno definito la linea conduttrice per una progettazione volta a soddisfare le esigenze dei vari scenari sociali.
Conclusa la fase della progettazione e della realizzazione dell’edificio, l’aspirazione è che il Centro diventi veramente il luogo di incontro tra i cittadini di ogni età e che, per la sua natura polivalente, soddisfi le esigenze dei singoli e della collettività.
Il Centro è lo spazio pubblico di aggregazione sociale nel quartiere.
La storia degli ultimi decenni ci indica che luoghi di aggregazione crescono comunque nei territori, spesso nella dimensione commerciale dei bar, dei centri commerciali, degli esercizi pubblici in generale. Evidentemente questi luoghi rispondono ad una domanda di intrattenimento e svago che esiste e forse sempre più si rafforza. La scommessa però è far crescere i luoghi che vivono mettendo al centro
le persone, i loro bisogni e desideri e che promuovono innanzi tutto una cultura della partecipazione rispetto ad una incentrata sul consumo. Xxxxxx che ambiscono in qualche modo a svolgere una funzione pubblica, di pubblica utilità.
La finalità del progetto è quella di far ritrovare un posto ai cittadini attivi e protagonisti all’interno della comunità locale intesa come sistema sociale complesso. Il modello è quello dello sviluppo di comunità, che vede la stessa non come entità passiva ma come sistema che possiede al suo interno le competenze e le risorse necessarie alla soluzione dei problemi.
Il progetto riguarda tutta la popolazione, dagli anziani ai bambini, dai giovani alle famiglie, con l’ovvia difficoltà di conciliazione di interessi ed esigenze. Si possono far convivere diverse generazioni, con intelligenti politiche di ristrutturazione degli spazi e, soprattutto, attraverso la programmazione dell’utilizzo degli stessi.
Art.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Forma oggetto del presente capitolato la concessione per la gestione della seguente struttura:
Centro d’Incontro Polivalente “Xxxxx Xxxxx” sito in Venaria Reale, via Buozzi, comprensiva di tutti i locali corrispondenti al numero civico e l’area verde circostante. I locali ricomprendono:
• piano terreno:
• salone polivalente (utilizzabile per riunioni, conferenze, manifestazioni, musica, feste, proiezione video, iniziative ludiche per bambini, ecc.)
• bar, con spogliatoio e dispensa
• piano primo, prevalentemente da destinarsi agli anziani, adulti ed alle attività di associazioni locali senza scopo di lucro:
• spazi da attrezzarsi per riunioni associazioni e comitato di quartiere, e spazi-ufficio polivalenti da adibire a sede dei suddetti soggetti (con predisposizione di arredi e attrezzature ad uso comune ed arredi ad uso individuale per conservazione documenti e beni propri delle singole associazioni);
• spazio piccola emeroteca e mini-biblioteca/bookcrossing
• sala ricreativa per gli anziani, con xxxxxxxx
• piano sottotetto, prevalentemente destinato ai giovani:
• spazio multimediale/navigazione internet
• spazio ricreativo e di socializzazione per i giovani
• laboratori di manualità ed attività formative, spazio studio
• spazio piccola emeroteca e mini-biblioteca/bookcrossing
• spazio per riunioni associazioni e gruppi informali giovanili
• spazio ufficio comunale per eventuali servizi decentrati giovani/lavoro
Gli spazi liberi nei sottotetti non abitabili sono utilizzabili come depositi e ricovero di attrezzature e materiali vari.
Ascensore Pertinenze esterne
Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è di anni tre dalla data di sottoscrizione della concessione o presa consegna dei locali (se antecedente), prorogabili, previa deliberazione della Giunta Comunale, per un massimo di ulteriori due anni a totale discrezione del Comune di Venaria Reale, anche sulla base del livello di soddisfazione del servizio reso.
A tal fine l'Amministrazione si riserva di acquisire il parere degli utenti, dei gruppi formali e informali frequentanti la struttura.
Art. 3 - APERTURA AL PUBBLICO
Il centro dovrà essere fruibile dalla generalità dei cittadini.
E’ fatto divieto all’affidatario di favorire od impedire l’ingresso al pubblico con proprie scelte discrezionali.
Ogni eventuale diniego dovrà essere preventivamente concordato con l’Amministrazione Comunale, sulla base di gravi motivazioni.
Dovrà essere garantita l’apertura giornaliera del centro (sia nei giorni feriali che nei giorni festivi) rispettando indicativamente la seguente fascia oraria minima: 11,00 – 23,00
Il bar potrà osservare un orario differenziato purchè non inferiore a
n. 8 ore di apertura giornaliere.
Sulla base delle eventuali esigenze emerse da parte dell'utenza e degli eventuali suggerimenti del concessionario, il Comune potrà acconsentire in via provvisoria o definitiva a modifiche dell'orario di apertura.
Gli orari di apertura al pubblico, così come il calendario e gli orari dei vari servizi, iniziative ed attività programmate presso la struttura, nonché eventuali avvisi circa temporanee interruzioni o limitazioni del servizio eventualmente autorizzate, dovranno essere esposti in modo ben visibile al pubblico.
Art. 4 - GESTIONE DEGLI SPAZI
Il Concessionario ha la gestione esclusiva dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande siti al piano terra, nonché quella del salone polivalente sito al piano terra e degli spazi
esterni di pertinenza del centro , ivi comprese le aree verdi, nella misura del 50% del tempo disponibile.
In tali spazi il concessionario può organizzare tutte le attività che ritiene opportune purchè compatibili con la destinazione d'uso e finalità della struttura, prevedendo tariffe d'uso,frequenza o ingresso che incasserà direttamente come corrispettivo della gestione.
Al Concessionario viene altresì data la disponibilità del più piccolo dei due sottotetti per il ricovero di documentazione, attrezzature, bibite e derrate alimentari varie.
Per quanto riguarda gli altri locali e spazi orari residui il Concessionario può servirsene solo laddove non già diversamente utilizzati e previo accordo con il Comune e le varie categorie di utenza cui i locali stessi sono destinati.
I locali siti al primo piano sono in via generale destinati ad attività rivolte ad adulti ed anziani, e come sede e spazio riunioni per il Comitato di quartiere e le associazioni cittadine a ciò autorizzate dal Comune.
A tal fine una parte degli spazi dovranno essere organizzati con sedie e scrivanie per essere fruiti a rotazione dal comitato di quartiere e dalle associazioni per le proprie riunioni, ma allo stesso tempo allestiti con un'adeguata dotazione di arredi ad uso esclusivo di ciascun soggetto, e nei quali gli stessi possano conservare in modo sicuro i propri documenti e beni. Ciò al fine di consentire al Comune di individuare in tali spazi la sede del Comitato di quartiere e di alcune associazioni.
I locali siti al secondo piano sono in via generale destinati ad attività rivolte ai giovani, ad attività decentrate degli uffici comunali delle politiche giovanili e del lavoro, e previa autorizzazione del Comune, per riunioni di associazioni cittadine (in particolare giovanili).
A tal fine gli spazi dovranno essere organizzati, anche dal punto di vista degli arredi, prevedendone una parte con un'impostazione maggiormente formale (più adatta ad uso ufficio, sala riunioni o studio) ed una informale (più adatta a luogo di socializzazione, lettura, svago).
Per quanto riguarda i piani primo e secondo gli uffici del Settore Welfare, collaborano nella gestione dei locali, rapportandosi anche direttamente agli utenti ed alle associazioni.
Il Comitato di quartiere, le Associazioni, ed in generale tutti gli utenti, sono tenuti a collaborare con spirito cooperativo con il concessionario, per il miglior coordinamento delle attività e custodia dei locali e delle attrezzature ivi collocate.
A tal fine, i suggerimenti e istanze di utilizzo degli spazi dovranno essere raccolti e discussi collegialmente unitamente al Concessionario in sede di programmazione delle attività del centro.
Gli uffici del Settore Welfare, il Comitato di quartiere e le Associazioni autorizzate dal Comune a collocare la propria sede presso il Centro, riceveranno copia delle chiavi del Centro stesso, e dovranno custodirle e servirsene in modo scrupoloso al fine di impedire accessi non autorizzati e la miglior custodia dei beni della struttura.
L'amministrazione comunale può, per quanto riguarda gli spazi non assegnati in via esclusiva al concessionario, autorizzarne direttamente l'uso a soggetti non aventi finalità di lucro, dandone contemporaneamente informazione al Concessionario.
L'utilizzo dei suddetti spazi, laddove non diversamente disposto o concordato, è da intendersi gratuito.
L'utilizzo del salone polivalente sito al piano terra nonché degli spazi verdi nella misura del restante 50% del tempo disponibile (rispetto al 50% a totale discrezionalità del concessionario) è riservato in linea di principio a giovani, adulti, anziani, ed associazioni.
Tale utilizzo è gratuito ed è in via ordinaria oggetto di prenotazione d'uso in sede di tavolo di lavoro per la programmazione delle attività del Centro.
Di tale utilizzo deve essere predisposto apposito calendario liberamente consultabile.
In caso di urgenza, il Concessionario, il Settore Welfare del Comune, e gli altri soggetti coinvolti possono accordarsi sull'utilizzo anche senza attendere la periodica riunione del suddetto tavolo di lavoro.
Il Comune si riserva di conoscere in merito all'utilizzo di ogni singolo locale, nonchè per le parti non assegnate in via esclusiva al concessionario, di fruirne direttamente per proprie attività o autorizzare terzi in tal senso.
In sede di tavolo di lavoro per la programmazione delle attività possono essere liberamente concordati scambi di utilizzo tra gli spazi orari riservati al concessionario e quelli riservati ai frequentanti il Centro ed alle associazioni.
Possono altresì essere ceduti al concessionario ulteriori spazi orari finalizzati all'organizzazione di servizi, feste, concerti, incontri culturali, formativi e di intrattenimento concordandone con il Comune e, laddove possibile in relazione ai tempi di realizzazione, con il tavolo di lavoro per la programmazione delle attività del Centro, modalità organizzative ed eventuali tariffe di frequenza/ingresso.
Art. 5 - ATTIVITÀ DA SVOLGERE PRESSO IL CENTRO
Attività di animazione e socializzazione per specifiche categorie di cittadini del quartiere, quali bambini, adolescenti, giovani, donne, adulti e anziani.
Attività informative e di promozione della partecipazione dei cittadini allo sviluppo socio-culturale cittadino.
Attività istituzionali e di partecipazione: incontri tra l’amministrazione ed i cittadini, presentazione di progetti, assemblee di quartiere, assemblee di condominio.
Attività artistiche, culturali e sportive. Attività formative.
Attività di promozione e sostegno all’associazionismo locale.
Le attività ricreativo-musicali devono essere organizzate in modo da non arrecare disturbo e cessare entro le ore 24,00. Eventuali posticipazioni devono essere concordate tra il concedente ed il gestore.
Il Comune si riserva l'organizzazione presso il centro di servizi decentrati quali, ad esempio, sportelli informativi decentrati dell'informagiovani ed informalavoro, o mini sezioni distaccate della biblioteca comunale.
Art. 6 - PROGETTAZIONE OPERATIVA ANNUALE
Il progetto di gestione presentato in sede di gara, per le parti non già adeguatamente definite, deve essere declinato per ogni anno di validità della concessione in un progetto operativo comprensivo della programmazione delle attività. Il progetto operativo deve essere presentato al Comune ordinariamente entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si riferisce. Per l’eventuale frazione di anno susseguente l’aggiudicazione, la progettazione operativa dovrà essere presentata entro mesi due dall’aggiudicazione.
Art. 7 - TAVOLO DI LAVORO
Viene costituito il tavolo di lavoro per la programmazione delle attività del Centro fra:
• il coordinatore del centro incaricato dal Concessionario;
• il Dirigente del Settore Welfare del Comune, o suo delegato;
• il Presidente del Comitato di quartiere, o suo delegato;
• un rappresentante per ognuna delle associazioni o gruppi informali attivi nel quartiere di Altessano che richiedano di parteciparvi;
• il Dirigente scolastico del Liceo Xxxxxxx, o suo delegato,
• un rappresentante degli studenti del Liceo Xxxxxxx;
Il tavolo di lavoro deve riunirsi almeno una volta al mese.
Alle riunioni del tavolo, in base agli argomenti in discussione, possono essere invitati anche altri soggetti.
Il Comune, dietro formale richiesta, può ammettere in via permanente ai lavori del tavolo anche ulteriori soggetti ritenuti
utili a migliorare la programmazione delle attività e la più ampia partecipazione della cittadinanza.
L’obiettivo generale del tavolo di lavoro è quello di programmare le attività del centro secondo una metodologia di rete volta a coinvolgere le diverse componenti sociali del quartiere.
Le associazioni e i gruppi informali rappresentati nel tavolo di lavoro possono presentare progetti di attività da svolgere presso il centro. Il tavolo di lavoro definisce gli spazi e gli orari del centro a disposizione delle associazioni stesse.
Le Associazioni del Tavolo di lavoro, qualora promuovano e gestiscano attività od eventi che ricomprendano il servizio bar- ristoro, sono tenuti a concordare con il concessionario le modalità di funzionamento di tale servizio.
Art. 8 - RAPPORTI CON GLI UTENTI
Il centro si rivolge a tutta la popolazione, pertanto l’azione di tutto il personale e di tutti i collaboratori deve essere orientata verso un’ottica di inclusione, socializzazione e integrazione.
Il centro si prefigge l’obiettivo di coinvolgere il più ampio numero di utenti – compatibilmente con la disponibilità di spazi e risorse – in un processo dinamico di partecipazione, di adeguata accessibilità, di coinvolgimento di nuovi utenti potenziali
Sarà cura di tutti gli operatori del centro avviare e mantenere i rapporti con gli utenti tenendo fede ai seguenti principi:
• evitare qualsiasi discriminazione legata all’estrazione sociale, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, alla cultura, alla religione, al sesso
• mantenere una costante analisi dei bisogni e degli interessi espressi dall’utenza adottando opportune modalità di monitoraggio, confronto e incontro
• stimolare il coinvolgimento e la partecipazione reale degli utenti alle attività.
Art. 9 - REGOLAMENTO INTERNO
Il concessionario, in accordo con il tavolo di lavoro, predispone una proposta di regolamento interno per l’utilizzazione del centro da parte degli utenti, contenente le regole di comportamento da adottare, e lo trasmette al Comune, che lo approva, inserendovi eventuali modifiche ritenute necessarie. Il documento finale viene affisso presso il centro in posizione ben visibile al pubblico.
Art. 10 - ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Sono a carico del concedente:
• la messa a disposizione di tutta la documentazione inerente la struttura e gli impianti tecnologici esistenti, in forma di planimetrie, relazioni e certificazioni;
• l’assunzione, in caso di conflitto tra i soggetti utilizzatori dei locali del centro, del ruolo di mediazione fra le parti;
• l'adozione dei provvedimenti di esclusione all'utilizzo e frequentazione del centro per quei soggetti singoli o associati che si rendessero colpevoli di gravi comportamenti incompatibili con le finalità;
• l'assunzione a proprio carico per i primi tre anni di gestione di una quota non superiore al 50% dei costi di elettricità, acqua e riscaldamento.
La quota effettiva di partecipazione sarà quella richiesta in sede di gara dal soggetto che risulterà aggiudicatario, fermo restando che la percentuale massima richiedibile non può essere superiore al 50%.
Il concessionario dovrà intestare le utenze a proprio carico e rendicontarne i costi annualmente al Comune, il quale previa verifica della regolarità del rendiconto e dell'adempimento di tutti gli obblighi della gestione, provvederà a rimborsarne la propria quota di competenza. Il Comune si riserva, in caso di inadempimenti del concessionario di sospendere o trattenere parte del suddetto rimborso.
Art. 11 - CONTRIBUTO DEL COMUNE
Al fine di garantire l'avviamento delle attività e la promozione della struttura presso la cittadinanza, il Comune trasferirà un contributo onnicomprensivo (anche di eventuali oneri fiscali) in conto capitale per l'acquisto di arredi ed attrezzature di € 83.727,76, e un contributo onnicomprensivo (anche di eventuali oneri fiscali) di gestione pari ad € 63.600,00.
Il contributo in conto capitale sarà liquidato entro trenta giorni dall'installazione dei relativi arredi ed attrezzature presso il centro secondo lo stato di avanzamento. Il Comune si riserva di concedere parziali acconti rispetto a materiali già ordinati da parte del concessionario ed in corso di consegna, e rispetto ai quali il fornitore pretenda un pagamento anticipato.
Il contributo di gestione in due rate di pari importo: entro 30 giorni dall'affidamento del centro;
entro il 30 settembre 2008.
Art. 12 - ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Dalla data di decorrenza e per tutta la durata della gestione sono a carico del Concessionario:
• la gestione del centro e delle attività, secondo quanto stabilito dal presente capitolato ed in conformità a quanto previsto nel progetto gestionale presentato in sede di gara dall’aggiudicatario;
• l'apertura e chiusura dei locali, il servizio di vigilanza sull’accesso e sulla permanenza degli utenti presso la struttura, con personale in possesso di tutti i requisiti di legge per assolvere tale attività ed in numero adeguato, a seconda delle attività svolte;
• la pulizia dei locali, ivi compresa la fornitura dei materiali di consumo, secondo il piano di pulizie presentato unitamente al progetto gestionale, o comunque concordato con il Comune;
• la cura e pulizia delle pertinenze esterne, ivi compresa l'area verde, con il relativo taglio dell'erba e raccolta fogliame;
• la manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature ed arredi, compresi quelli acquistati dal concessionario in base al piano di arredo presentato unitamente al progetto gestionale, o comunque concordato con il Comune;
• le spese di elettricità, acqua (salvo la quota percentuale di partecipazione da parte del Comune) e telefono di pertinenza dell’impianto, previa voltura dei relativi contratti a proprio carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione;
• le spese di riscaldamento (salvo la quota percentuale di partecipazione da parte del Comune) e la manutenzione ordinaria dei relativi impianti tecnologici, compreso il responsabile della centrale termica;
• il pagamento della tariffa rifiuti (T.I.A.) secondo quanto previsto dal regolamento comunale;
• il mantenimento a disposizione presso l’impianto di una cassetta di pronto soccorso con le dotazioni minime indispensabili;
• la costituzione di apposita polizza assicurativa multirischio e della cauzione, come meglio precisato di seguito nel presente capitolato;
• l’ottenimento di tutte le autorizzazioni all’apertura ed al funzionamento del bar interno al Centro previste dalla normativa nazionale, regionale e dai regolamenti locali;
• la predisposizione della progettazione operativa annuale delle attività;
• l’integrazione fra il servizio oggetto di concessione e gli altri servizi del Comune, anche attraverso la partecipazione di proprio personale a momenti di coordinamento e ad incontri specifici (es. Tavolo del Sistema Educativo);
• predisposizione di un piano di sicurezza volto a tutelare la sicurezza delle persone in caso di emergenza, anche avvalendosi della collaborazione di una persona appositamente incaricata;
• le spese relative al presente contratto, inerenti e conseguenti, xxx comprese quelle di registrazione,
• presso il centro dovrà essere affissa una targa (già predisposta dal Comune) con il nome del centro stesso (intitolato a “Xxxxx Xxxxx”) e presso la sala riunioni dovrà essere affissa una targa con foto (da predisporre a cura del concessionario) per intitolare la sala stessa al cittadino “Xxxxxxxxx Xxxxxxx”.
Art. 13 - ARREDI E ATTREZZATURE | ||
I locali del Centro sono messi a disposizione con | una | limitata |
dotazione di arredi che sarà oggetto di verbale unitamente alla consegna delle chiavi del Centro. | di | consegna |
L’acquisizione di arredi, attrezzature e beni è in capo al concessionario, e deve essere realizzata secondo il progetto gestionale presentato in sede di gara, con le eventuali successive modifiche concordate con l'Amministrazione Comunale.
Per l’arredamento del Centro il Comune riconosce un contributo onnicomprensivo in conto capitale di € 83.727,76 da erogarsi per stato di avanzamento degli acquisti. Salvo deroghe autorizzate dal Comune, entro due mesi dall'affidamento deve essere ultimata l’acquisizione di beni ed attrezzature prevista nel progetto gestionale.
La somma di cui sopra costituisce l'entità minima che deve essere investita.
Dei suddetti acquisti deve essere prodotta idonea rendicontazione ai fini del controllo dell'impiego del contributo suddetto e dell'inserimento nell'inventario dei beni comunali.
Gli arredi e attrezzature del progetto gestionale vengono acquisiti al patrimonio comunale senza diritto di rivalsa da parte del concessionario.
I beni restano in dotazione del centro, e pertanto in comodato d'uso al concessionario per tutta la durata della concessione. Eventuali utilizzi al di fuori della struttura dovranno essere concordati tra Comune e concessionario.
Art. 14 - MANUTENZIONE
Il concessionario provvede a propria cura e spese all’esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria necessarie a mantenere utilizzabile la struttura e le pertinenze, in relazione all’uso convenuto.
Art. 15 - MIGLIORIE STRUTTURALI
Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, può realizzare, a proprie spese, interventi di miglioria alla struttura. In particolare tali interventi potranno riguardare le modifiche necessarie a cambiare la tipologia dell’esercizio di ristorazione (ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9 del 21.7.2003) all’interno del centro ampliandone la gamma di preparazioni ammesse.
Art. 16 - CONTROLLO E VERIFICHE SUGLI ADEMPIMENTI
Il controllo della gestione e il suo svolgimento secondo quanto previsto dal capitolato e dal progetto gestionale presentato dal concessionario è affidato al Dirigente del Settore Welfare e ai funzionari responsabili in organico al settore.
Ai fini di favorire il monitoraggio e la verifica degli interventi, nonché il raggiungimento degli obiettivi, il concessionario è tenuto, nelle modalità proposte in sede di gara all'interno del progetto di gestione, o comunque concordate con il Comune, a produrre idonee relazioni semestrali ed annuali illustrative della gestione e delle attività organizzate, nonché delle frequenze delle varie tipologie di utenti.
Con cadenza periodica si terranno incontri di verifica fra un rappresentante del Comune e gli operatori impegnati nel servizio.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare periodicamente controlli volti ad accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature, il rispetto della concessione, l'effettiva partecipazione degli utenti ed il loro grado di soddisfazione.
Il Comune, al fine di monitorare la qualità e correttezza della gestione, si riserva altresì di avvalersi per quanto possibile della collaborazione del comitato di quartiere, delle associazioni e gruppi informali frequentanti il centro.
Art. 17 - CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE
Il concessionario incasserà direttamente le tariffe del bar interno al centro, delle vendita di alimenti e bevande presso il Liceo Xxxxxxx, dell’affitto del salone polivalente situato al piano terra per la quota in proprio uso esclusivo, nonché per le attività e servizi proposti nel piano di gestione (per le quali si prevede un costo da parte degli utenti) ed accettati dal Comune.
Il concessionario, nel corso della gestione sarà comunque libero di proporre ulteriori attività e servizi, non inizialmente indicati nel progetto di gestione.
Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale ritenesse di prevedere, in relazione ai propri centri d'incontro e socializzazione, una tariffa a carico delle associazioni per uso dei locali (per riunioni o altro) finalizzata alla parziale copertura dei costi delle utenze e delle pulizie, il Comune si impegna in relazione al centro di cui all'oggetto ad autorizzarne l'incasso direttamente da parte del concessionario.
Spettano altresì al concessionario il contributo in conto capitale per l’acquisto di attrezzature ed arredi di € 83.727,76, e un contributo onnicomprensivo di avviamento della gestione, ivi
comprese le attività di promozione del centro rivolte alla cittadinanza, pari ad € 63.600,00.
Art. 18 - PUBBLICITA’
Al concessionario è consentito, nell’ambito degli spazi interni ed esterni alla struttura, il diritto di esclusiva della pubblicità, con installazione di cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante appositi accordi da stipularsi direttamente con le ditte interessate.
L'oggetto della sponsorizzazione, i riferimenti dello sponsor e della sua attività, la forma e dimensione dei cartelli e striscioni, e il luogo di esposizione deve essere preventivamente comunicata al concedente, che si riserva la facoltà di non autorizzarla se ritenuta non consona al servizio svolto presso il Centro, o palesemente antiestetica o non funzionale alla fruizione degli spazi.
Art. 19 - ALLESTIMENTO LOCALE BAR
In sede di gara ogni concorrente è tenuto a presentare, quale parte integrante del progetto gestionale ed avvalendosi del contributo in conto capitale sopra citato, una proposta di allestimento del bar del Centro. Tale proposta dovrà essere comprensiva di tutti gli arredi e le attrezzature necessari all’effettuazione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia 1 ex art. 2 L.R. 9 del 21.7.2003.
Art. 20 - SERVIZIO DI BAR ALL'INTERNO DEL CENTRO
La gestione comprende l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia 1 ai sensi dell’art. 2 della L.R. 9 del 21.7.2003 all’interno del centro.
Le relative entrate e spese competono al concessionario.
Le tariffe praticate dal concessionario non potranno essere superiori a quelle offerte in fase di gara sulla base dell'allegato 1.
Il gestore può procedere all’aggiornamento annuale delle tariffe in base all’indice Istat di aumento dei prezzi al consumo previa comunicazione al Comune.
Per i prodotti non compresi nella suddetta tabella il concessionario stabilisce liberamente il prezzo, avendo cura di non discostarsi dalla media di mercato praticata in città.
E' fatto divieto alle associazioni ed ai singoli frequentanti il centro di conservare, produrre, distribuire e consumare cibi e bevande non acquistate presso il bar del centro. E' altresì vietata agli stessi soggetti di cui sopra l'installazione di frighi, macchinette del caffè e simili.
Art. 21 - SERVIZIO DI BAR ALL’INTERNO DEL LICEO JUVARRA
Il Liceo Xxxxxxx ha delegato al Comune di Venaria Reale lo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica con la quale individuare nel concessionario gestore del Centro d’Incontro Polivalente “Xxxxx Xxxxx”, anche il soggetto fornitore del servizio di vendita diretta di alimenti e bevande all'interno dei locali scolastici.
Tale accordo è da intendersi qui richiamato.
Pertanto, il Concessionario, a seguito di apposito contratto da stipularsi con il suddetto istituto , a partire dall'anno scolastico 2008/2009 e per tutta la durata della presente convenzione gestirà il servizio di vendita diretta di alimenti e bevande.
Il servizio si rivolge agli studenti, al personale docente e al personale ausiliario.
Nelle more dell'eventuale realizzazione ed allestimento del bar d’istituto da parte della Provincia, il concessionario fornirà, compatibilmente con le vigenti norme igienico-sanitarie, il servizio di vendita diretta di alimenti e bevande, confezionati secondo le modalità di legge, all’interno dell’istituto scolastico, in orari e spazi concordati con il dirigente scolastico e senza la presenza di struttura ed allestimenti specificamente dedicati.
Alla scadenza del contratto la scuola potrà, a proprio insindacabile giudizio, decidere di rinnovarlo per un ulteriore biennio.
Le relative entrate e spese competono al concessionario.
Il Xxxxx Xxxxxxx ha rinunciato alla richiesta di un canone al gestore, in mancanza di un luogo dedicato all’attività appaltata, ed altresì di una specifica cauzione di garanzia.
Le eventuali inadempienze del concessionario potranno essere segnalate direttamente al Comune, che potrà applicare le penali previste.
Le tariffe praticate dal concessionario non potranno essere superiori a quelle offerte in fase di gara sulla base dell'allegato 1.
Per i prodotti non compresi nella suddetta tabella il concessionario stabilisce liberamente il prezzo, avendo cura di non discostarsi dalla media di mercato praticata in città.
E' fatto divieto di vendita di alcolici all'interno dell'Istituto scolastico.
Art. 22 - VARIAZIONI O INTEGRAZIONE ALLE PRESTAZIONI
Il Comune si riserva di proporre al concessionario modifiche agli orari di apertura del centro o a parti della programmazione culturale ed educativa, dandone preventiva e motivata comunicazione.
Il Comune si riserva, nel rispetto delle norme sugli appalti di servizi, la facoltà di affidare direttamente al concessionario (o in alternativa di invitarlo ad eventuali procedure ristrette) la fornitura di servizi di carattere socio-educativo e di animazione sociale, che il Comune stesso ritenga di localizzare presso il centro ed in relazione ai quali si ritenga necessaria una gestione unitaria rispetto alla conduzione del centro stesso.
In tal caso le parti concorderanno il relativo prezzo.
Art. 23 - CONSEGNA E RICONSEGNA DELLA STRUTTURA
Il patrimonio comunale in concessione è costituito dagli immobili, dagli impianti di servizio e impianti tecnologici, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano così come descritti nel verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le parti, nonchè da tutte le attrezzature ed arredi acquistati dal concessionario con il contributo in conto capitale del Comune.
Alla scadenza della concessione, l’immobile oggetto della medesima e gli annessi arredi ed attrezzature ritorneranno nella piena disponibilità del Comune comprese le migliorie apportate dal concessionario, senza che quest’ultimo nulla possa vantare nei confronti del Comune medesimo.
Sei mesi prima della scadenza della concessione verrà effettuata una visita ispettiva, in contraddittorio fra le parti, per verificare lo stato manutentivo della struttura.
Nel caso si riscontrassero danni non imputabili alla normale usura derivante dall’uso, il concessionario dovrà rimediarvi immediatamente in modo da restituire l’immobile e le attrezzature in uno stato di manutenzione adeguato.
Art. 24 - PERSONALE ED ORARI
Il servizio deve essere eseguito da personale esperto e che dia garanzia di affidabilità sotto tutti gli aspetti attinenti al lavoro.
Per le azioni di animazione dovranno essere impiegati operatori sociali, con esperienza professionale di almeno due anni nell’animazione sociale, in numero idoneo e con adeguato curriculum formativo.
Il concessionario si impegna ad indicare la figura del coordinatore della gestione del centro, il quale deve essere costantemente reperibile attraverso un'utenza di telefonia mobile.
Il concessionario, in seno all’offerta di gara, è tenuto a presentare l’organigramma del personale impiegato nel centro. L’organigramma deve dare conto:
della struttura gerarchica e dell’individuazione delle mansioni, distinguendo fra personale dedicato all’animazione, al servizio di somministrazione di alimenti e bevande, alla pulizia e alla sorveglianza
dei curricula di ciascuno e del tipo di contratto applicato
della qualificazione professionale, da intendersi come possesso di titoli professionali, di anzianità di servizio nel settore
della pianificazione delle attività di formazione rivolte al personale
Il personale dovrà essere adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l’esecuzione del servizio. L’impresa garantisce la continuità del servizio sopperendo ad eventuali assenze dei propri dipendenti e si obbliga a sostituire gli addetti che si dimostrassero inidonei.
In caso di sostituzione o integrazione di personale il concessionario deve comunicare preventivamente i nominativi dei sostituti e fornire il curriculum al Comune.
Il Comune si riserva di esprimere il proprio gradimento sul personale impiegato.
Il concessionario dovrà provvedere alla stipula di un contratto assicurativo, con idonei massimali, per la copertura di eventuali incidenti causati o subiti durante lo svolgimento dei servizi dal personale utilizzato, anche con riferimento all’uso di automezzi propri. Copia della polizza dovrà essere consegnata al concedente.
Previo parere favorevole del Comune possono essere ammessi volontari di servizio civile, tirocinanti, stagisti in una logica complementare e non sostitutiva rispetto all’impiego degli operatori professionali previsti dal capitolato.
La loro assicurazione, salvo diverso accordo nel caso l'iniziativa sia promossa da parte del Comune, è a carico del concessionario.
Art. 25 - NORME A TUTELA DEL LAVORATORE
Il concessionario si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro propri all’inquadramento del personale assunto e dei contratti integrativi sottoscritti dalle XX.XX. maggiormente
rappresentative, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.
Non sono consentiti turni di lavoro superiori a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Annualmente il concessionario ha l’obbligo di presentare dichiarazione o attestato da cui risulti che la ditta medesima ha provveduto, per l’anno trascorso, al versamento di tutti i contributi dovuti per legge al personale.
L’amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del personale utilizzato per l’esecuzione del contratto.
Il concessionario riconosce che l’amministrazione comunale risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra se stesso ed il proprio personale dipendente.
Art. 26 - DIVIETO DI FUMO
Presso i locali del Centro è fatto divieto di fumare. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Il concessionario provvede a che tale divieto sia rispettato dal proprio personale e dagli utenti.
Art. 27 - DANNI DA PARTE DI TERZI
Saranno a totale carico degli utenti le eventuali spese per il ripristino di qualsiasi danno da loro cagionato ai locali ed alle attrezzature ed arredi.
Il Concessionario provvederà direttamente ad incassare il risarcimento dagli interessati ed alla riparazione dei danni e/o sostituzione dei beni danneggiati.
In caso di dolo e/o recidiva da parte dell'utente danneggiante, il concessionario può proporne al Comune il divieto di accesso al centro.
Art. 28 - RENDICONTO GESTIONE
Entro il mese di marzo di ogni anno il concessionario è tenuto a presentare il consuntivo della propria attività nel centro con riferimento all’anno solare precedente.
Tale consuntivo dovrà prevedere:
• relazione annuale di gestione, contenente il sistema di indicatori di verifica e di risultato a dimostrazione dei risultati raggiunti;
• consuntivo economico della gestione suddiviso per voci di entrate ed uscite.
Tutte le spese e tutte le entrate della gestione dei servizi e delle attività vanno iscritte sul bilancio della gestione del centro: gli introiti della gestione, gli eventuali contributi erogati dal Comune e da altri enti pubblici e privati, le entrate derivanti dall’attività di bar presso il centro e il Liceo, etc.
Art. 29 - PROCESSI DI COMUNICAZIONE E MATERIALE INFORMATIVO E PROMOZIONALE
Il concessionario compartecipa al sistema delle attività di animazione cittadina e di promozione della città. In particolare è tenuto a:
predisporre materiale per la comunicazione delle attività e della programmazione del Centro ed a curarne la distribuzione capillare sul territorio, in particolare presso i luoghi istituzionali caratterizzati da afflusso di pubblico (urp, informagiovani e informalavoro, biblioteca, etc.)
curare la pubblicizzazione delle attività e della programmazione del centro attraverso il costante passaggio delle informazioni rilevanti al Settore Welfare ed all'Ufficio Comunicazione, al fine dell'eventuale pubblicazione sul sito internet del Comune e sul periodico informativo comunale.
Le spese relative alla comunicazione sono assunte dal concessionario, tranne quelle di inserimento sul sito internet del Comune e sul periodico informativo comunale.
Tutti i materiali informativi e promozionali riguardanti il centro devono recare la denominazione del Centro e lo stemma della Città di Venaria, nonché il marchio “Urban Italia - La Venaria Unica” che sarà messo a disposizione da parte del concessionario.
Art. 30 - INFORTUNI, DANNI E ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, specie ed entità, che dovessero derivare a persone, comprese quelle alle dipendenze dell’impresa, e a cose causati dal personale della medesima durante lo svolgimento del servizio, dovrà intendersi senza riserve ed eccezioni interamente a carico del concessionario. Quest'ultimo dovrà pertanto provvedere, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, a dotarsi di una congrua copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno € 2.000.000,00 per danni a persone (anche invalidanti in modo permanente o morte) ed € 1.000.000,00 per danni a cose.
Art. 31 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA
Si precisa che mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, l’amministrazione
aggiudicante non assumerà nei suoi confronti alcun obbligo, se non quando a norma di legge tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.
Dopo l’aggiudicazione, l’aggiudicatario entro il termine perentorio indicato della comunicazione di avvenuto affidamento, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, dovrà:
▪ costituire la cauzione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato ed in corso della durata della concessione, dei risarcimenti dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’amministrazione avesse eventualmente sostenuto in corso di concessione per fatto del concessionario e relativo inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi contrattuali. Tale cauzione definitiva, ammontante ad € 29.465,55, pari al 20% dei contributi comunali in conto capitale per l’acquisto di attrezzature ed arredi e di avviamento della gestione, dovrà essere prestata nei modi previsti dalla vigente normativa. La cauzione di cui sopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine di scadenza della concessione e risolta ogni contestazione e pendenza.
Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri della presente concessione o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, questa amministrazione potrà in pieno diritto risolvere ogni rapporto con lo stesso, con maggiore spesa di questo, con diritto di risarcimento degli eventuali danni oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l’amministrazione l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente.
Il rilascio della concessione è comunque subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative di cui alla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (certificazione antimafia) nonché dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2008.
In caso di riduzione della cauzione per incameramento parziale, la medesima andrà ricostituita nell’ammontare iniziale entro 15 giorni dal verificarsi della riduzione.
Nel caso in cui il contratto verrà stipulato in forma di atto pubblico, il concessionario dovrà altresì:
▪ versare presso la tesoreria comunale, entro 5 giorni dalla richiesta, la somma per le spese derivanti dalla stipulazione della concessione-contratto (bolli rogito, registrazione) a carico del concessionario a norma del presente capitolato.
Ove, nel termine fissato nel suddetto invito, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto e non si sia presentato alla
stipulazione della concessione nel giorno stabilito, questo ente avrà facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione, procederà all’incameramento della cauzione provvisoria, senza pregiudizio di eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni nel caso in cui tale somma dovesse risultare insufficiente.
L’amministrazione potrà aggiudicare la gara al secondo che segue nella graduatoria, così come determinata dalla Commissione di gara, e in forza della quale i partecipanti restano vincolati alla propria offerta per tutto il termine di validità dell’offerta stessa ovvero procedere a nuova gara.
Art. 32 - PENALITÀ
Qualora, a seguito di controlli, emergano inadempienze o difformità rispetto alle prescrizioni previste nell’atto di concessione, il Dirigente del Settore Welfare provvederà ad applicare una penalità variabile da un minimo di € 250,00 ad un massimo di € 1.000,00 in base alla gravità dell'inadempienza.
A titolo esemplificativo e non tassativo, si riportano di seguito alcune tipologie di inadempienze che comportano applicazione di penalità:
• Mancata effettuazione dei servizi previsti, non determinata da cause accertabili di forza maggiore;
• Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza. Il perdurare di tali comportamenti e comunque il reiterarsi per più di due volte causa la sostituzione del personale coinvolto;
• Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario in ordine al possesso dei requisiti richiesti per il personale addetto
• Mancato rispetto degli adempimenti previsti a carico del concessionario, in ordine alla sostituzione del personale assente;
• Violazioni agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi nonché di sicurezza del lavoro previsti dalla normativa per il personale utilizzato;
• Mancata apertura e chiusura dei locali del centro e/o violazione del calendario ed orario concordati;
• Applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate;
• Esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
• Mancata pulizia ordinaria, inosservanze delle norme igienico- sanitarie nella conduzione dei servizi e nella manutenzione ordinaria del centro;
• Violazione delle disposizioni per la vendita di alimenti e bevande all'interno del Liceo Xxxxxxx e comportamenti gravemente scorretti nei confronti degli studenti e del personale della scuola;
Le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, trasmessa anche a mezzo fax o posta elettronica. Il concessionario dovrà, entro cinque giorni lavorativi decorrenti
dal ricevimento della contestazione, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni. Trascorso il tempo sopraindicato l’ente concedente deciderà nel merito applicando nel caso le relative penali con le modalità di cui sopra.
Nei casi di elevata gravità, le controdeduzioni dovranno pervenire entro 48 ore dal ricevimento della contestazione.
Fatta salva la revoca o risoluzione della concessione nei casi stabiliti al successivo art. 34 del presente Capitolato, in caso di recidiva delle stesse inadempienze, le penali sono raddoppiate.
In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all’affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall’affidatario pena decadenza dell’affidamento.
Art. 33 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
Il concessionario non potrà in nessun caso cedere la concessione, pena la decadenza immediata della medesima.
Il concessionario, previa autorizzazione del Comune, potrà avvalersi della collaborazione di terzi per i singoli specifici adempimenti, ferma restando comunque la propria diretta responsabilità per qualsiasi inadempimento.
Art. 34 – CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE
La gestione può cessare prima dello spirare del termine finale, per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, secondo quanto di seguito previsto.
Il concedente può procedere alla revoca della concessione nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse
b) per gravi motivi di ordine pubblico
c) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti ed atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione stessa.
Il concessionario decade dalla concessione della gestione nei seguenti casi:
1. chiusura ingiustificata del centro per più di 15 giorni in un anno
2. reiterata violazione del calendario ed orario concordati;
3. mancato reintegro della cauzione in caso di incameramento della stessa da parte dell’amministrazione comunale per comprovate inadempienze;
4. per messa in liquidazione, fallimento, scioglimento del concessionario o per altre cause di cessazione dell'attività dello stesso;
5. per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
6. cessione non autorizzata della concessione;
7. intervenuta applicazione con provvedimento definitivo nei confronti del concessionario di una misura di prevenzione ai sensi della legge 31.5.1965 n. 575 e smi;
8. mancato acquisto ed installazione entro due mesi dall'affidamento delle attrezzature ed arredi previsti, salvo deroghe specificamente autorizzate dal Comune;
9. omessa presentazione nei termini del rendiconto della gestione e accertamento di gravi
10. accertamento di gravi irregolarità e/o omissioni nel rendiconto della gestione;
L’atto di concessione può essere risolto per inadempimento nei seguenti casi:
a) per ripetute violazioni delle disposizioni contenute nel presente capitolato, fermo restando per il Concessionario l’obbligo al risarcimento degli eventuali danni;
b) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e nella manutenzione ordinaria del centro;
c) per l’applicazione di tariffe diverse da quelle contrattualmente convenute o successivamente approvate;
d) per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature, o gravi carenze nella manutenzione;
e) gravi o reiterate violazioni agli obblighi assicurativi, contributivi e retributivi nonché di sicurezza del lavoro previsti dalla normativa per il personale utilizzato;
f) modifica dei locali in assenza di autorizzazione del concedente;
g) rilevante scadenza del decoro della struttura e delle aree esterne
h) danno grave cagionato a persone o cose cagionato da dolo o grave colpa del concessionario;
Qualora si riscontri l’insorgere di uno dei casi di revoca o risoluzione sopra specificati, l’amministrazione concedente notificherà al concedente l’addebito con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di cinque giorni dalla data di notifica.
Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide la concessione sarà revocata o risolta.
In tal caso il concedente avrà comunque la facoltà di risolvere la concessione mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità.
Nessuna pretesa potrà essere avanzata dal concessionario a seguito dell’atto di revoca o di risoluzione. A questa deve seguire la riconsegna della struttura.
La revoca, la decadenza e la risoluzione sono stabilite dal dirigente competente, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale, con atto da notificare a mezzo raccomandata AR al concessionario.
Art. 35 - TRATTAMENTO DATI
L’aggiudicatario si impegna a non utilizzare per fini diversi dall’esecuzione del contratto i dati personali di cui entri in possesso a seguito della gestione, ed in ogni caso a rispettare la normativa vigente in materia di privacy.
Il Comune si impegna a trattare ed utilizzare i dati del concessionario, del suo personale e dei soggetti che con lui dovessero collaborare nella gestione ai soli fini dell'esecuzione del presente servizio.
Art. 36 - DISPOSIZIONI FINALI
In ogni caso di decadenza, revoca o diritto di recesso cessano gli effetti del contratto stipulato tra l’amministrazione comunale e il concessionario.
Art. 37 - SPESE
Tutte le spese derivanti dalla presente concessione sono poste interamente a carico del concessionario, ivi comprese quelle per la stipulazione dell'atto e della sua registrazione.
Art. 38 - RIMANDO DINAMICO
Per tutto quanto non contemplato nel presente capitolato si fa riferimento alla normativa di riferimento.
L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti in quanto applicabili ed in genere delle prescrizioni che siano emanate dai pubblici poteri in qualunque forma.
Venaria Reale,
Il Concessionario (legale rappresentante)
Il Dirigente (dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
ALLEGATO 1 TARIFFE A BASE DI GARA PER L’ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
CAFFE'' € 0,85
CAFFE' DECAFFEINATO € 0,90 CAPPUCCINO € 1,15
CAPPUCCINO DECAFFEINATO € 1,20 THE, CAMOMILLA, TISANE € 1,10 LATTE (BICCHIERE MEDIO) € 1,00 LATTE MACCHIATO € 1,15
LATTE DI SOIA € 1,15
LATTE DI SOIA MACCHIATO € 1,15 CIOCCOLATA IN TAZZA € 1,25 CORREZIONI DI PANNA € 1,30 PASTE E BRIOCHES € 0,80
THE AROMATIZZATO € 1,20
CAFFE' FREDDO SHEIKERATO € 1,80 BIBITE IN BOTTIGLIA E SCIROPPI € 1,60 BIBITE E SUCCHI IN LATTINA € 1,80 SUCCHI DI FRUTTA, GAZZOSE € 1,90
ACQUA MINERALE 1,5 LT. DA ASPORTO € 1,30 ACQUA MINERALE BOTTIGLIA 1/2 LITRO € 0,80 ACQUA MINERALE BICCHIERE € 0,35
SPREMUTE € 2,10
HOT-DOG € 2,10
TOAST PROSCIUTTO COTTO € 1,60 TOAST PROSCIUTTO CRUDO € 1,90
BUGHY - PANE AMERICANO E AFFETTATO € 2,00
BUGHY - PANE AMERICANO, AFFETTATO E FONTINA € 2,20 BUGHY, PANE AMERIC., AFFETT., FONTINA E SALSA € 2,40 PANINO CON COTOLETTA € 2,60
PANINO CON PROSCIUTTO CRUDO € 2,10 PANINO CON AFFETTATI € 2,00 TRANCIO DI FOCACCIA € 1,30
TRANCIO DI FOCACCIA FARCITA € 1,80 TRANCIO DI PIZZA MARGHERITA € 1,40 TRANCIO DI PIZZA FARCITA € 1,70
PIADINA ROMAGNOLA CON PROSCIUTTO CRUDO € 2,30 PIADINA ROMAGNOLA CON PROSCIUTTO COTTO € 2,10 PIADINA ROMAGNOLA CON NUTELLA € 2,10
TARIFFE A BASE DI GARA PER LA VENDITA DIRETTA DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI DEL LICEO XXXXXXX
paste e brioches : € 0,80
acqua minerale 1,5 lt da asporto: € 0,90 acqua minerale bottiglia 1/2 litro: € 0,40 panini misti: € 1,20
trancio di pizza rossa e focaccia: € 1,00
snacks vari (barrette di cioccolato wafers, ecc.). € 0,80