DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
Premesse
Il presente disciplinare di gara costituisce parte integrante e sostanziale del bando e contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara di cui all'oggetto.
La documentazione di gara comprende:
• Bando di gara
• Capitolato tecnico prestazionale
• Progetto preliminare approvato con deliberazione di G.C. n. 1051 del 23/03/2005
• Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica
1. Oggetto, importo e durata dell'appalto
Gara mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 3 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 50/2016 (nel prosieguo Codice), e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del Codice, per l'affidamento della Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di rifunzionalizzazione della collettrice donn’Xxxx e dei sistemi delle adduzioni, sulla base del progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n. 1051 del 23 marzo 2005.
CUP: B66D11000230000 CIG: 7167316046
Determinazione Dirigenziale del Servizio Ciclo integrato delle acque n. 25 del 02/08/2017 e s.m.i n. 29 del 14/08/2017.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx.
La durata dell'appalto è stabilita in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della progettazione definitiva e in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per lo svolgimento della progettazione esecutiva, come disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
L'appalto è finanziato con le risorse del “Fondo di rotazione POC Campania 2014-2020".
L'appalto di servizi di cui alla presente procedura è previsto in un unico lotto, poiché il presente appalto non risulta efficacemente frazionabile per il conseguimento delle migliori condizioni, sia economiche che di risultato.
L’appalto attiene all’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria concernenti la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la rifunzionalizzazione strutturale ed idraulica della collettrice fognaria denominata “donn’Xxxx” e del sistema di adduzioni fognarie che ad essa afferiscono. Il sistema è soggetto a periodici interrimenti che impediscono il normale convogliamento delle acque. In particolare saranno realizzati interventi mirati lungo tutto lo sviluppo di detti condotti fognari per evitare fenomeni di sedimentazione e ove possibile, si provvederà ad adeguare i punti di immissione dei tratti fognari laterali.
Con la partecipazione alla presente procedura i concorrenti accettano senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il progetto posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati.
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e si riserva, inoltre, di procedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta idonea sia dal punto di vista tecnico che amministrativo.
L’appalto è interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
A tal fine, gli operatori economici interessati, dovranno, qualora non vi abbiano già provveduto, procedere alla registrazione on line sul Sistema per il rilascio della password che consentirà la partecipazione alle procedure di gara presenti sulla piattaforma telematica.
Al suddetto indirizzo sono disponibili un manuale di guida alla registrazione preliminare nonché un servizio di assistenza.
L’importo delle opere previste in tale progetto, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso e in considerazione delle nuove problematiche riscontrate nella zona di intervento, è stata rimodulato in € 2.034.641,40, con un quadro economico complessivo di € 2.900.000,00, ed è riportato schematicamente nella tabella A che segue:
Tabella A – Importo delle opere da progettare
Categorie d'opera | ID opera | Costi singole categorie (V) |
IDRAULICA | D.05 | € 2.034.641,40 |
Il costo complessivo delle opere oggetto di progettazione non potrà subire variazioni.
Il corrispettivo a base di gara per la revisione e l’adeguamento della progettazione esecutiva e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione è stato calcolato in applicazione del DM del 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione).
Il corrispettivo a base di gara, così determinato, ammonta a € 101.111,40 comprensivo di ogni tipo di spesa e compenso accessorio, oltre IVA ed oneri previdenziali, come riportato nella tabella B che segue e analiticamente specificato nel capitolato prestazionale.
Tabella B - Corrispettivo per i servizi oggetto di gara
Fasi prestazionali | Categorie d'opera | ID opera | Costi singole categorie (V) | Grado di complessità | Corrispettivo a base di gara |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA | ACQUEDOTTI E FOGNATURE | D.05 | € 2.034.641,40 | 0,80 | € 64.021,81 |
PROGETTAZIONE ESECUTIVA | ACQUEDOTTI E FOGNATURE | D.05 | € 2.034.641,40 | 0,80 | € 37.089,59 |
TOTALE | € 101.111,40 |
2. Prestazioni oggetto dell'appalto
L’appalto attiene all’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria concernenti la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la rifunzionalizzazione strutturale ed idraulica della collettrice fognaria
denominata “donn’Xxxx” e del sistema di adduzioni fognarie che ad essa afferiscono. Il sistema è soggetto a periodici interrimenti che impediscono il normale convogliamento delle acque.
In particolare saranno realizzati interventi mirati lungo tutto lo sviluppo di detti condotti fognari per evitare fenomeni di sedimentazione e ove possibile, si provvederà ad adeguare i punti di immissione dei tratti fognari laterali.
Per l’intervento denominato RIFUNZIONALIZZAZIONE "COLLETTRICE DONN'XXXX" E SISTEMI DELLE ADDUZIONI risulta già redatto e approvato, con delibera di Giunta comunale n. 1051 del 23/03/2005, il progetto preliminare.
Tali prestazioni potranno essere riferite alla fase della progettazione o dell'esecuzione, in ogni caso dovranno essere eseguite per garantire l'approvazione, a tutti i livelli, degli interventi, la collaudabilità e la messa in esercizio delle opere da realizzare.
3. Presa visione della documentazione di gara e chiarimenti
Tutta la documentazione di gara è visionabile oltre che sul sito istituzionale dell'Ente (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx nella sezione Avvisi, Bandi e inviti), sulla piattaforma digitale delle gare telematiche del Comune di Napoli (xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), dove è possibile consultare i dettagli delle gare pubblicate e scaricare la relativa documentazione di gara anche senza effettuare la registrazione e/o login.
I chiarimenti in ordine alla presente procedura, potranno essere formulati attraverso la piattaforma, dopo aver effettuato il login con la password rilasciata dal sistema ed aver avviato la procedura di partecipazione alla presente gara. Il sistema consente, anche prima della conclusione della fase di partecipazione, di inviare quesiti selezionando l'apposito tasto Invia quesito alla Stazione Appaltante, presente in dettagli della gara. Sarà possibile formulare quesiti entro e non oltre 6 giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte, di cui al punto IV.3.4 del bando di gara e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione di quesiti indicato nei dettagli gara.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali informazioni, in merito alla presente procedura, saranno gestite attraverso la piattaforma e visibili, una volta selezionato dettagli nella tendina a sinistra in I tuoi quesiti. Il quesito può essere tradotto in faq visibile sempre nella tendina a sinistra da tutti gli operatori economici che hanno avviato la procedura di partecipazione alla gara.
N.B. I concorrenti, anche dopo aver perfezionato la procedura di partecipazione, devono periodicamente consultare i dettagli della gara (sulla piattaforma digitale) a cui si sta partecipando, al fine di apprendere tempestivamente le eventuali rettifiche che potrebbero essere state apportate al bando anche successivamente alla sua pubblicazione.
In tal caso, sarà presente una comunicazione in dettagli del bando di gara a cui si partecipa, che riporta la notizia circa la rettifica e rimanda all'avviso completo visionabile in Documentazione gara oltre che sul sito web del comune di napoli.
4. Soggetti ammessi alla gara
Ai sensi dell'art. 46 comma 1 del Codice, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, purché in possesso dei requisiti dettagliati nel successivo paragrafo 8 del presente disciplinare:
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico- amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformità al Regolamento (CE) n. 213/2008 del 28 nov. 2007 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.
E’ ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento.
Ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263 del 2 dicembre 2016 (Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria), pubblicato sulla G.U. n. 36 del 13/02/2017, emanato in attuazione dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito sono riportati i requisiti dei predetti operatori economici.
Requisiti dei professionisti singoli o associati.
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
Requisiti delle società di professionisti.
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del codice devono possedere i seguenti requisiti:
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.
Requisiti delle società di ingegneria
1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del codice, sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.
2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
b) essere abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.
3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.
4. Il direttore tecnico e' formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.
5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
a) i soci;
b) gli amministratori;
c) i dipendenti;
d) i consulenti su base annua, muniti di partiva I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.
6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.
Requisiti dei raggruppamenti temporanei
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del richiamato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di
residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento può essere:
a) un libero professionista singolo o associato;
b) con riferimento alle società di cui agli articoli 2 e 3 del richiamato decreto MIT, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti l'architettura l'ingegneria di altri Stati membri, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui e' stabilito, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE
1. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 del richiamato decreto MIT devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.
2. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.
5. Condizioni di partecipazione
Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto aggiudicatario, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed in possesso di tutte le qualifiche professionali necessarie per l’espletamento di tutte le prestazioni necessarie per il conseguimento di tutte le obbligatorie autorizzazioni.
In particolare, le unità minime stimate per lo svolgimento dell’incarico sono pari, a pena di esclusione, ad almeno n. 3 unità.
A tal fine, la proposta di struttura operativa, compresa nell’offerta tecnica, deve contenere i nominativi dei professionisti abilitati all’esercizio della professione incaricati dello svolgimento delle suddette prestazioni, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l’impegno di ciascuno di essi a svolgere la prestazione e a non partecipare in alcuna delle strutture operative individuate da altri concorrenti, e deve prevedere almeno le seguenti competenze specialistiche:
a) 1 tecnico esperto in progetti complessi di rifunzionalizzazione idraulica;
b) 1 tecnico strutturista;
c) 1 geologo;
d) 1 tecnico esperto nell’esecuzione di rilievi plano-altimetrici e di manufatti, anche interrati;
e) 1 tecnico abilitato alle funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Detti soggetti devono assumere il ruolo di componente del RTI concorrente, ovvero essere in rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato (rapporto di lavoro qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa) con l'operatore economico che partecipa alla presente procedura. A tal fine l’operatore economico deve precisare il rapporto che intercorre con tali soggetti.
E’ possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più competenze specialistiche, fermo restando che il numero complessivo dei diversi professionisti indicati deve essere almeno pari a 3 oltre, in caso di raggruppamenti temporanei, il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. Tra le figure appartenenti
al gruppo di progettazione dovrà essere indicata la persona fisica incaricata della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche (coordinatore del gruppo di progettazione).
Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g); comma 2; comma 3; comma 4; comma 5, dalla lett. a) alla lett. m), del Codice;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso, a pena d'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14/12/2010, del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 37 del D.L. 78/2010.
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – primo periodo – del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in un raggruppamento o consorzio ordinario.
Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice, ai sensi dell'art. 48 comma 7 – secondo periodo – del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
6. Modalità di presentazione della documentazione
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i concorrenti devono prendere visione delle Istruzioni per la partecipazione ad una procedura di gara telematica, allegate alla documentazione di gara, ed essere in possesso dei requisiti informatici ivi previsti.
Le istanze e le dichiarazioni richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (o legislazione equivalente in caso di imprese estere);
b) in caso siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
c) devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai soggetti concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, appartenenti ad eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Le dichiarazioni, il DGUE ed i documenti possono essere oggetto di richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 83 del Codice.
In particolare, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di seguito esposta: in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Nel caso di richiesta da parte della Stazione Appaltante di chiarimenti e/o integrazioni, il concorrente visualizzerà detta richiesta sia nella propria casella di posta elettronica certificata (indicata in sede di registrazione) sia sulla piattaforma telematica, in Cruscotto "ultimi messaggi ricevuti non letti", ovvero in "Area Messaggi", visionabile nella tendina a sinistra.
Pertanto la documentazione integrativa sarà inviata alla Stazione Appaltante, entro il termine stabilito, attraverso la piattaforma telematica, selezionando "Rispondi al messaggio" (ove comporre il Testo e allegare il file e/o i files contenenti detta documentazione).
7. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con l'invio di apposito messaggio al/i concorrente/i destinatari, visionabile in Area Messaggi ovvero in Cruscotto ultimi messaggi ricevuti non letti. Dette comunicazioni saranno trasmesse anche all'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente.
8. Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a), b) e c) del Codice
8.1 Requisiti di idoneità professionale - ex art. 83 comma 1 lett. a) del Codice
I concorrenti devono, a pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso dei seguenti requisiti:
− Iscrizione presso i competenti Ordini professionali;
− Iscrizione, in caso di società, nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura. Ai concorrenti appartenenti di altro stato membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice;
- Per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008.
8.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria - ex 83 comma 1 lett. b) del Codice
I concorrenti dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 83, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’allegato XVII, e precisamente:
a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari a 2 volte quello posto a base di gara.
Importo a base di gara | Requisito richiesto |
€ 101.111,4 | € 202.222,80 |
A riguardo si precisa che l’Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la dimostrazione di una capacità economico finanziaria per la gestione dell’appalto e a sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere.
8.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale - ex art. 83 comma 1 lett.c) del Codice.
I concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena l’esclusione dalla gara:
a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, non inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e, pertanto, almeno pari a:
Categorie d'opera | ID opera | Costi singole categorie (V) | Importo minimo richiesto |
IDRAULICA | D.05 | € 2.034.641,40 | € 4.069.282,80 |
b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelle oggetto dell’affidamento:
Categorie d'opera | ID opera | Costi singole categorie (V) | Importo minimo richiesto |
IDRAULICA | D.05 | € 2.034.641,40 | € 1.017.320,70 |
Con riferimento ai punti a) e b), verranno valutati esclusivamente i servizi di ingegneria ed architettura:
- iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la pubblicazione della gara sulla GUUE ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;
- relativi a progetti di livello definitivo o esecutivo o al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Si precisa inoltre che:
1. un lavoro non può essere computato più di una volta:
- se in relazione al medesimo lavoro siano stati svolti più servizi;
- se in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte dello stesso raggruppamento temporaneo candidato;
2. l’importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, da considerare ai fini dei requisiti è l’importo:
- riconosciuto in sede di collaudo se il lavoro è stato collaudato o quello risultante dalla contabilità finale se il lavoro è ultimato ma non collaudato;
- di contratto, aggiornato in base ad eventuali atti aggiuntivi o atti di sottomissione approvati, se il lavoro è in corso;
- di aggiudicazione se i lavori non sono ancora iniziati;
- del progetto approvato se il lavoro non è stato appaltato;
3. qualora i predetti servizi siano stati espletati all’interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
c) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria), aver avuto un numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci, i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione continuata e continuativa su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), pari ad almeno 5 (cinque) unità (misura non inferiore a unovirgolacinque (1,5) volte le unità stimate per lo svolgimento dell’incarico).
d) per i professionisti singoli o associati, aver avuto un numero di unità minime di tecnici, pari ad almeno 5 (cinque) unità (in misura non inferiore a unovirgolacinque (1,5) volte le unità stimate
per lo svolgimento dell’incarico), da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, costituiti e costituendi, i requisiti speciali di qualificazione devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. L’operatore economico mandatario o indicato come tale deve comunque possedere i requisiti necessari per la partecipazione alla gara in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.
Nell’istanza di partecipazione dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici ai sensi dell’art.48 c.4 del Codice e nel complesso dovranno essere posseduti il 100% dei requisiti richiesti.
Si precisa che i servizi di cui alla lettera b) del suddetto paragrafo, non possono essere frazionati, pertanto – in caso di raggruppamento temporaneo – ognuno dei due servizi di punta richiesti per la classe o categoria indicata dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.
Avvalimento
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all’articolo 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caso con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all’indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all’allegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.
E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nei casi in cui la stazione appaltante accerti l'assenza dei requisiti di selezione o la sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 in capo all'impresa ausiliaria, ordina all'operatore economico la sostituzione dell'impresa ausiliaria entro un termine perentorio di 20 giorni, pena l'esclusione della gara.
Comprova requisiti
Ai sensi dell'art. 85 del Codice, la Stazione Appaltante prima di aggiudicare la gara, procede alla verifica dei requisiti speciali e generali dichiarati dal concorrente primo classificato.
La Stazione Appaltante ha comunque la facoltà di procedere, durante l'espletamento della gara, ad una verifica a campione dei requisiti dichiarati.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1bis, Delibera AVCP 111/2012 e successive modifiche (v. Delibera Anac n. 157/2016), l'utilizzo della piattaforma con procedura di gara interamente telematica permette, in regime transitorio, di derogare all'AVCPass.
9. Subappalto
Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Dlgs n. 50/2016 non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione delle sole relazioni geologiche, nonché per la redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
10. Garanzia provvisoria
In conformità al punto 4 (cauzione provvisoria e coperture assicurative) della Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, la cauzione provvisoria non è dovuta per i servizi relativi alla progettazione esecutiva, redazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei compiti di supporto al RUP.
11. Contributo ANAC
Il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, in ragione dell’importo a base di gara, non è dovuto.
12. Modalità di presentazione dell'offerta
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno accedere all'indirizzo: xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e provvedere alla registrazione (usufruendo del supporto tecnico ivi previsto) ovvero se, già registrati, effettuare il login. Indi, visualizzata la gara in Home - ultime gare pubblicate ovvero in Bandi di gara, selezionare, in dettagli, avvia la procedura di partecipazione. A questo punto sarà possibile allegare, entro e non oltre il termine di scadenza previsto, nel seguente ordine, la documentazione amministrativa, la documentazione offerta tecnica e la documentazione offerta economica di cui al presente disciplinare. Completata la fase di caricamento di tutta la documentazione, sarà possibile selezionare Xxxxxxxxx e conferma la partecipazione e scaricare la relativa ricevuta; il sistema genera un messaggio di conferma partecipazione.
In caso di partecipazione di costituendo RTI, alla voce In che forma desidera partecipare? Selezionare, nell'anagrafica del concorrente, l’opzione Raggruppamento temporaneo di imprese (ATI) o Professionisti (RTP), il software consentirà di inserire il nome del raggruppamento e dei componenti.
L’Azienda o il Professionista corrispondente all’utente che ha effettuato il login verrà considerato il capofila del raggruppamento. Cliccando su Aggiungi un componente al raggruppamento è possibile inserire i dati del/i componente/i.
Si precisa che l'operatore economico può ritirare la partecipazione fino al momento di avvio della seduta di gara.
Per ogni dubbio o chiarimento relativi alla procedura di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono invitati a prendere visione dei manuali-guide disponibili sulla piattaforma.
N.B. L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella documentazione offerta economica, costituirà causa di esclusione. Verranno altresì escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento.
13. Documentazione Amministrativa:
13.1. Istanza di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante e inserita nell'apposito campo obbligatorio. Nel caso di partecipazione in costituendo raggruppamento o in costituendo consorzio ordinario di concorrenti, la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già regolarmente costituito, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria, con allegata copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’ATTO DI COSTITUZIONE di RTI / CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI / GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48 commi 12 e 13, del D.Lgs. 50/2016, in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo. La domanda può essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
In caso di partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 47 e 48 del Codice:
− I consorzi stabili, ex art. 47 del Codice, sono tenuti ad indicare nell'istanza per quali consorziate essi concorrono. Per esse opera il divieto di partecipare alla medesima gara in qualsiasi altra forma. Le consorziate esecutrici, unitamente al consorzio, dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di costituendo RTI, l'istanza di partecipazione deve contenere: - l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito; - l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in RTI, indicando l'impresa designata come mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di RTI già costituito, l'istanza di partecipazione deve contenere l'indicazione delle parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore riunito, ad essa deve essere allegata, altresì, copia autenticata del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferita alla mandataria. Ciascuna impresa riunita in raggruppamento deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di consorzio ordinario si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice, dettate per i raggruppamenti temporanei d'impresa, in particolare l'obbligo di indicare le parti della prestazione che saranno eseguite da ciascun operatore consorziato. Ciascuna impresa consorziata deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice.
− In caso di soggetti di cui alle lett. f) e g) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.
In particolare:
In caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con indicazione dell'organo comune di rappresentanza;
− dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
− dichiarazione di cui all'art. 48 comma 4 del Codice.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3 comma 4 quater del D.L. n. 5/2009, occorre allegare:
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48
comma 4 del Codice. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato con scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, occorre allegare:
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario delle parti del servizio di cui all'art. 48 comma 4 del Codice;
o in alternativa
− copia autentica del contratto di rete, che deve necessariamente essere redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata o firmata digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto sia redatto con mera firma digitale non autenticata (art. 24 del CAD), il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzione di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o fornitura,di cui all'art. 48 comma 4 del Codice, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
13.2 DGUE, Documento di Gara Unico Europeo (approvato dal regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016), da inserire nell'apposito campo obbligatorio, compilato e firmato digitalmente secondo le modalità di seguito riportate.
Il modello di formulario DGUE, adottato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, è stato adattato alle disposizioni della normativa nazionale (Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Linee guida per la compilazione del modello di formulario del DGUE approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 /01/2016 - G.U. n. 174 del 27 luglio 2016).
Il DGUE, ai sensi dell’art. 85 d.lgs. 50/2016, è un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare, in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, in cui l’operatore economico conferma il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.
L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente, in qualsiasi momento della procedura, di presentare tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il DGUE dovrà essere sottoscritto digitalmente:
a. dal Rappresentante legale dell’operatore economico;
b. potrà essere sottoscritto digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, al DGUE dovrà essere allegata copia autentica della procura rilasciata dal notaio in formato elettronico ovvero scansione del documento cartaceo;
L'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione deve compilare un solo DGUE.
L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve produrre insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati.
Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45,
comma 2, lettera d), e), f), g) e dell'art. 46, comma 1, lettera e) del Codice, ciascuno degli operatori economici partecipanti presenta un DGUE distinto (sottoscritto digitalemente dal rispettivo legale rappresentante) recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) ed all'art. 46, comma 1, lettera f) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel modello di formulario deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facente parte di un consorzio di cui al sopra citato art. 45, comma 2, lettera b) o c) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato art. 46, comma 1, lettera f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.
In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C) l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano e sottoscrivono digitalmente un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV (per quanto di competenza) e dalla Parte VI. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese ausiliarie nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
In caso di subappalto, l'operatore indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 6, del Codice, indica espressamente i subappaltatori proposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della presente Parte, nella Parte III. Resta fermo l'onere delle stazioni appaltanti di verificare il permanere dei requisiti in capo alle imprese subappaltatrici nelle successive fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione del contratto.
Il DGUE deve essere firmato digitalmente da ciascun soggetto competente alla compilazione.
N.B. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le attestazioni di cui all'art. 80 commi 1 e 2 del Codice (DGUE Parte III lett. A) devono essere riferite anche ai soggetti di cui al comma 3, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara.
Si precisa infine che:
− il motivo di esclusione di cui al comma 2, dell’art. 80 del Codice, e la relativa dichiarazione devono essere riferiti a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del d. lgs. n. 159/2011;
− nel DGUE - Parte III, in caso di insussistenza dei motivi di esclusione, non occorre indicare i nominativi dei singoli soggetti di cui al comma 2 e 3 dell'art. 80;
− nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità del concorrente (di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del Codice) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione;
− le cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice non si applicano agli operatori economici sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
13.3 Dichiarazioni - firmate digitalmente e inserite nell'apposito campo obbligatorio Autocertificazione - rese ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000 e dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (ovvero per i concorrenti residenti all'estero secondo la legislazione dello Stato di appartenenza), con le quali il concorrente attesta:
1) di essere a conoscenza e di accettare, ai sensi dell'art. 52 della L.R. 3/2007, l'obbligo di attuare in favore dei propri dipendenti e/o collaboratori condizioni economiche e contrattuali non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, nonché di essere a conoscenza del vincolo per la stazione appaltante di subordinare l'aggiudicazione ed i pagamenti degli acconti e del saldo alla verifica del DURC;
2) che il prezzo offerto tiene conto degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza fisica dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla Legge 327/2000 nonché degli obblighi in materia di sicurezza e della condizione di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e s.m.i;
3) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., al D.L. 187/2010 e s.m.i. ed al X.Xxx. 159/2011 e s.m.i.
4) di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme pattizie contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Napoli e dalla Prefettura di Napoli in data 1.8.07, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura e del Comune di Napoli e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, richiamando in particolare gli artt. 2 e 8 (vedasi successivo art. 6 "Informazioni Complementari", ove vengono riportati per esteso);
5) di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.;
6) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio e neppure in forma individuale, qualora si partecipi alla stessa in forma associata;
7) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione intervenuta negli organi societari;
8) di essere a conoscenza e di accettare le condizioni richiamate dal Documento Unico di Programmazione 2017/2019 del Comune di Napoli, c.d. Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica (per cui l'aggiudicazione è subordinata all'iscrizione nell'anagrafe dei contribuenti, ove dovuta, ed alla verifica dei pagamenti dei tributi locali IMU, Tarsu e Tosap/Cosap), pubblicato sul sito del Comune di Napoli all'indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx;)
9)di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. 254 del 24/4/14 e s.m.i approvata con Deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017, che, all'art. 2 comma 3, dispone l'applicazione del Codice anche alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli; attesta, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del predetto Codice di Comportamento, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata; si impegna altresì a non conferire tali incarichi per l'intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall'art. 53 comma 16/ter del Dlgs 165/2001.
N.B. - Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx.
In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il presente contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione;
10) di impegnarsi a rispettare, ai sensi dell'art. 30 comma 3 del Codice, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X.
(Ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Codice, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui al suddetto articolo);
11) di accettare senza riserva alcuna e relativamente a qualsiasi aspetto, il progetto posto a base di gara, dichiarandone la completezza di tutti i contenuti e degli elaborati;
Tutta le dichiarazioni di cui al presente articolo dal numero 1 al numero 11 vanno rese e firmate digitalmente anche dalle imprese mandanti e dalle consorziate esecutrici e inserite nell'apposito campo obbligatorio "Autocertificazione".
12) che la proposta di struttura operativa, compresa nell’offerta tecnica, contiene le specifiche
competenze specialistiche precisate al paragrafo 5 del presente disciplinare;
13) che in qualità di partecipante alla gara nella forma di raggruppamento temporaneo, è presente quale progettista almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, precisandone il nominativo;
14) di avere conoscenza dei luoghi oggetto della progettazione;
15) di impegnarsi, qualora aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.
Le dichiarazioni di cui ai punti 12, 13, 14 e 15 vanno rese solo dall'impresa mandataria.
13.4 Tutta la Documentazione prevista all'art. 89 del Codice, in caso di avvalimento.
In particolare, l’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico"Documentazione in caso di avvalimento" il contratto di avvalimento, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica della scansione dell’originale cartaceo rilasciata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. Detto contratto deve riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente oggetto e durata; a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento.
L'impresa ausiliaria dovrà compilare un distinto DGUE e firmarlo digitalmente; lo stesso potrà essere inserito, a cura dell'impresa avvalente, o nell'apposito spazio "DGUE" ovvero nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento".
Inoltre, nello spazio "Documentazione in caso di avvalimento" dovrà essere inserita la dichiarazione, firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria, con la quale la stessa si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
13.5 Patto di Integrità, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente. Lo stesso dovrà essere firmato digitalmente anche dai legali rappresentanti delle imprese mandanti, delle imprese ausiliarie e delle consorziate esecutrici.
Lo stesso dovrà essere inserito nell'apposito campo obbligatorio Patto di Integrità.
14. Criterio di aggiudicazione - Modalità di attribuzione dei punteggi
L’appalto sarà aggiudicato, con procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del Codice, anche in presenza di una sola offerta valida.
Per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo complessivo di 100 punti così ripartiti:
N. | ELEMENTI | PUNTEGGI MASSIMI |
A | Offerta Tecnica | 90 |
B | Offerta Economica | 10 |
TOTALE | 100 |
14. Offerta Tecnica
L'offerta tecnica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI, RTP consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
L’offerta tecnica sarà composta da due elaborati:
- documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di 3 servizi relativi a interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, formata da un numero massimo di 3 schede formato A3;
- relazione tecnica comprensiva anche di eventuali schemi grafici, contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare, di massimo 10 cartelle in formato A4.
La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice e del “Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016, sulla base dei seguenti criteri e secondo le modalità indicate successivamente.
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, sono i seguenti:
1. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta: Punteggio massimo 50
Desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di (3) tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali, che deve essere formata da un numero massimo di 3 schede formato A3. Una scheda corrisponde ad un foglio (A3) il quale può essere compilato su entrambe le facciate con al massimo 40 righe scritte in carattere tipografico “Arial 12” o equivalente per facciata.
Le schede superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio.
Dati essenziali:
Nella documentazione descrittiva relativa a ciascuno dei tre servizi di cui trattasi devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:
- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, ecc...);
- indicazione degli importi dei servizi di progettazione svolti, dell’ammontare complessivo dei lavori progettati e della scomposizione degli stessi per le varie classi e categorie con i relativi importi;
- descrizione precisa e dettagliata dei servizi resi personalmente dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente nella Proposta di struttura operativa (gruppo di progettazione) di cui al paragrafo 5 che precede;
- date di inizio e ultimazione dei servizi.
Sottoscrizione:
- i servizi illustrati devono essere stati personalmente svolti e sottoscritti dai soggetti nominativamente indicati dal concorrente nella Proposta di struttura operativa (gruppo di progettazione);
- la documentazione relativa a ciascuno dei tre lavori di cui trattasi deve essere sottoscritta dal soggetto che ha eseguito personalmente il servizio e, in caso di società o consorzio, controfirmata dal legale rappresentante della/o stessa/o.
2. Caratteristiche metodologiche dell’offerta: Punteggio massimo 40
Desunte da una relazione tecnica di offerta comprensiva anche di eventuali schemi grafici, di max 10 cartelle in formato A4 contenente l’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni
oggetto dell'affidamento dei servizi del presente disciplinare oltre alla composizione della struttura operativa (gruppo di progettazione).
Si precisa che la relazione tecnica dovrà fare riferimento ai seguenti aspetti:
- approccio metodologico alla progettazione (schema esemplificativo delle fasi di sviluppo della progettazione);
- inquadramento specifico della normativa da applicare;
- metodologia proposta ai fini dell’efficacia del rapporto col RUP;
- individuazione dei pareri e delle autorizzazioni necessari per l’approvazione dell’intervento e la realizzazione dell’opera e metodologia proposta al fine dell’ottenimento delle stesse;
- individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare, con particolare riguardo ai luoghi in cui detti lavori sono previsti, considerando l’eventuale esperienza pregressa del progettista in ambito di servizi analoghi e illustrazione/individuazione delle problematiche concernenti la sicurezza per l’esecuzione dei lavori;
- individuazione della struttura operativa con i nominativi dei professionisti abilitati all’esercizio della professione incaricati dei servizi della Progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con le rispettive qualifiche professionali e le specifiche competenze specialistiche previste nel paragrafo 5 del presente disciplinare.
Le schede superiori a quelle indicate non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell’attribuzione del punteggio.
La relazione tecnica di offerta dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione, dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ed essere inserita, una volta completato il caricamento della documentazione amministrativa, nell'apposito campo obbligatorio Offerta Tecnica - fase 3.
15. Offerta Economica
L'offerta economica dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto munito di rappresentanza e in caso di costituendo RTI/consorzio ordinario o GEIE, da ciascuna impresa riunita o consorziata.
Il punteggio massimo attribuibile di 10 punti sarà assegnato al concorrente che avrà presentato il maggior ribasso. L'offerta economica deve essere espressa in ribasso percentuale rispetto all’importo a base d’asta (€ 101.111,40).
Essa deve contenere:
- l'indicazione del prezzo offerto, in cifre ed in lettere, al netto di IVA, nonché il corrispondente ribasso percentuale unico sull'importo a base d'asta. Le offerte economiche verranno assegnate con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o difetto;
- l'aliquota IVA applicata;
- la dichiarazione attestante che il prezzo offerto è congruo e remunerativo, in quanto determinato valutando tutte le variabili che potrebbero influenzarlo.
La stessa deve essere inserita, una volta completata la fase 3, nel campo obbligatorio Offerta economica – fase 4.
La documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà inserita nell'apposito campo Bollo F24.
Il concorrente può inserire nel campo Eventuali documenti integrativi della fase 4 – offerta economica, le giustificazioni di cui all'art. 97 del Codice.
N.B. Non saranno ammesse, a pena di esclusione, offerte economiche in rialzo rispetto a quella a base di gara.
L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di esperimento della gara.
16. Valutazione dell'offerta tecnica ed economica (Offerta economicamente più vantaggiosa) Come già previsto all’art. 14, per ogni offerta la Commissione potrà attribuire un massimo complessivo di 100 punti, che saranno così ripartiti:
Nr. criterio | Descrizione | Valore criterio | Totale |
Aspetti qualitativi dell’offerta | |||
A1 | Professionalità ed all’adeguatezza dell’offerta - servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini. | 50 | 90 |
A2 | Caratteristiche metodologiche - illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'affidamento dei servizi. | 40 | |
Aspetti quantitativi dell’offerta | |||
B1 | Offerta prezzo: ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara | 10 | 10 |
TOTALE | 100 |
Criteri Motivazionali
La commissione giudicatrice attribuirà i punteggi relativi agli aspetti qualitativi dell’offerta tenendo conto dei seguenti elementi:
A1 - Professionalità e adeguatezza dell’offerta – desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica.
Nella valutazione saranno premiati i servizi di progettazione affini (per natura dei lavori, classi e categorie) a quelli oggetto del presente affidamento, che evidenziano completezza e chiarezza della documentazione presentata (planimetria, particolari costruttivi e relazione descrittiva).
Nello specifico, tenuto conto delle peculiarità dell'intervento, saranno considerati maggiormente “affini”, e dunque di particolare pregio e significatività per l’assegnazione del corrispondente punteggio, i progetti di rifunzionalizzazione e/o adeguamento di sistemi fognari esistenti e inseriti in schemi di drenaggio urbano complessi, ovvero progetti di riconfigurazione, anche attraverso modifiche di manufatti esistenti o realizzazione di nuove opere d’arte, di sistemi idraulici per il convogliamento a pelo libero.
A2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta – desunte dalla relazione tecnica di offerta. Oggetto della valutazione sono le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico, relativamente ai seguenti aspetti:
- completezza e contestualizzazione degli aspetti considerati nella relazione;
- chiarezza espositiva della relazione;
- interrelazione tra i vari aspetti sviluppati;
- maggiore capacità di sintesi espositiva;
- capacità di individuazione delle problematiche tecniche relative al tipo di lavori da progettare;
- efficienza ed efficacia delle attrezzature, apparecchiature e software utilizzati;
- coerente ampiezza e competenza del numero di componenti del “gruppo di progettazione”;
- competenza e completezza del gruppo di progettazione in funzione delle caratteristiche del servizio.
Ai fini del calcolo per l'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, applicherà – conformemente a quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 – il metodo "Aggregativo Compensatore":
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
a) Per quanto riguarda gli elementi qualitativi, ai fini della determinazione di V(a)i, i coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari ai sottocriteri, secondo i valori di seguito indicati.
Per il criterio di valutazione A1 - Professionalità ed all’adeguatezza dell’offerta - desunta dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica:
Parametri giudizio tecnico | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx |
Intervento di importo superiore a quello oggetto del servizio, appartenente alle stesse classi e categorie e affine alla prestazione richiesta | ottimo | 1,00 |
Intervento di importo analogo a quello oggetto del servizio, appartenente alle stesse classi e categorie e affine alla prestazione richiesta | buono | 0,80 |
Intervento di importo inferiore a quello oggetto del servizio, appartenente alla stessa classe e categoria e affine allo specifico servizio oggetto dell'appalto | sufficiente | 0,60 |
Intervento di qualsiasi importo appartenente alla stessa classe e categoria dello specifico servizio oggetto dell’appalto ma non affine allo stesso | mediocre | 0,40 |
Intervento di importo analogo o superiore a quello oggetto del servizio appartenente ad altre classi e categorie dello specifico servizio oggetto dell’appalto. | scarso | 0,20 |
Intervento di importo inferiore a quello oggetto del servizio appartenente ad altre classi e categorie dello specifico servizio oggetto dell’appalto | non adeguato/non valutabile | 0,00 |
Per il criterio di valutazione A2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta – desunte dalla relazione tecnica di offerta:
Parametri giudizio tecnico | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx |
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in modo preciso ed esaustivo | ottimo | 1,00 |
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le | buono | 0,80 |
prestazioni oggetto dell'incarico in modo preciso, ma non esaustivo | ||
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in modo sufficiente | sufficiente | 0,60 |
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in modo poco preciso e non esaustivo | mediocre | 0,40 |
La relazione illustra in modo le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in modo non sufficiente | scarso | 0,20 |
La relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico in modo non adeguato o non valutabile | non adeguato/non valutabile | 0,00 |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti ad ogni criterio o sottocriterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate (poi si procederà a moltiplicare tale media definitiva per il punteggio massimo previsto per quel dato subcriterio). Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.
b) Per quanto riguarda l'elemento prezzo, sarà applicata, la seguente formula:
Interpolazione Lineare
V(a)i=Ra/Rmax dove
Ra=Valore offerto dal concorrente
Rmax= Valore dell'offerta più conveniente
Soglia di sbarramento: non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica quelle offerte che conseguiranno un punteggio inferiore a 40/90 per l’offerta tecnica.
Sarà proposta l'aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa risultata congrua.
In caso di parità di punteggio si darà priorità al punteggio attribuito all’offerta tecnica, in caso di pareggio sia del punteggio totale che parziale, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/24.
17. Svolgimento della gara e proposta di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa)
La gara si svolgerà in seduta pubblica, presso la sede dell'Area Forniture e Servizi del SACUAG, sito al III piano di xxx Xxx Xxxxxxx, 00, Xxxxxx, nella data indicata dal bando di gara e nelle successive date, comunicate alle imprese concorrenti attraverso la piattaforma e via PEC.
I concorrenti potranno assistere alle operazioni di gara anche da remoto, collegandosi al link contenuto nella comunicazione di avvio seduta di gara che gli stessi riceveranno all'atto dell'avvio della seduta pubblica da parte dell'operatore autorizzato ad avviare la seduta di gara (ovvero selezionare "Dettagli" della gara e "Assisti alla seduta di gara").
La commissione giudicatrice viene nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Essa viene affiancata in seduta pubblica da un segretario verbalizzante senza diritto di voto. Nelle more dell'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei commissari, si applica il comma 12 dell'art.216 del Codice.
In particolare, conformemente al "Disciplinare per la nomina e la composizione delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara" approvato con Deliberazione di G.C. n. 745 del 01/12/2016 e alle Linee Guida ANAC n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del RUP" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1096 del 26/10/2016, il RUP avvia le operazioni di gara e procede ad esaminare la
documentazione amministrativa dei concorrenti, provvedendo: - alla validazione della documentazione idonea; - all'esclusione, qualora ricorrano irregolarità essenziali non sanabili; - al soccorso istruttorio, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 83 comma 9 del Codice.
Espletati tutti gli adempimenti amministrativi, la commissione aggiudicatrice, nominata, nel regime transitorio, con apposita disposizione dirigenziale, procede allo sblocco, in seduta pubblica, della documentazione Offerta Tecnica delle concorrenti ammesse alla fase successiva della gara, per attestarne e validarne il contenuto. Indi, in una o più sedute riservate, la commissione aggiudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al par.
16. In successiva seduta pubblica, la stessa darà lettura dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica, con relativa pubblicazione dei punteggi, e procederà allo sblocco della documentazione Offerta Economica, dando lettura dei relativi ribassi offerti.
Sarà, pertanto, stilata una graduatoria provvisoria, visibile da remoto, sulla base del punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.
La commissione procede alla proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che ha conseguito il punteggio più alto, ovvero, qualora le offerte dovessero, ai sensi dell'art. 97 comma 3 del Codice, risultare anormalmente basse, sospende la seduta di gara, subordinando la proposta di aggiudicazione all'esito dell'istruttoria, ai sensi degli artt. 97 del Codice, condotta dal RUP con l'ausilio di detta commissione sulla congruità dell'offerta e/o delle offerte anomale. La commissione può comunque richiedere, sentito il RUP, la verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 6 del richiamato Codice. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di gara deserta o infruttuosa si procederà ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. a) del Codice.
Ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice, la Stazione Appaltante può comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
18. Aggiudicazione
Con specifico provvedimento, l'Amministrazione previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del Codice, procede all'aggiudicazione.
In caso di riscontro negativo dei controlli, condotti ai sensi del Codice, di decadenza dell'aggiudicazione e/o risoluzione del contratto, l'amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, che sarà tenuto ad accettare entro i termini di validità dell'offerta economica indicati dal bando di gara.
In sede di aggiudicazione, l'impresa affidataria dovrà, unitamente a tutta la documentazione richiesta, presentare garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
La stipula del contratto avrà luogo entro 120 giorni dall’aggiudicazione.
Garanzie (art.24 c.4 del Codice)
L’aggiudicatario contestualmente all'aggiudicazione deve produrre la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall’incarico.
La polizza del progettista o dei progettisti decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione. Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale).
La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, IVA esclusa.
19. Informazioni complementari
Si applicano al presente appalto:
19.1 Protocollo di Legalità
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI
sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8)
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di ì.v.a., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo. tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del
provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
I. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% del’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima crogazione utile; l'impresa dovrà, altresì.. incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera. delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a
cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
II. comunicare alla Camera di commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi. degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decretolegge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni salvo comunque il maggior danno nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nei caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
19.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
19.3 Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni sono previste all'art. 20 comma 7 di detto codice.
19.4 Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto MIT 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara (su GURI), stimate in € 3.000,00 salvo conguaglio, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
19.5 Patto di Integrità
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03/12/2015 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015-2017: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.