Contract
1. Ambito di validità
Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclusivamente in base a queste Condizioni Generali di Vendita. Si respinge quindi ogni riferimento dell’Acquirente alle sue Condizioni di Xxxxxxx. Queste Condizioni Generali di Vendita dovranno essere applicate anche per tutte le transazioni future. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Xxxxxxx sarà soggetta all’espressa accettazione scritta da parte del Venditore.
2. Offerta ed accettazione
Le offerte del Venditore non sono vincolanti, ma sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare al Venditore un’offerta d’acquisto vincolante. Il contratto si perfeziona con l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione del Venditore. Il venditore è autorizzato ad accettare l’offerta con eventuali modifiche, sempre che possa contare sull’approvazione da parte dell’Acquirente, e a stabilire la data di consegna in accordo al punto 6. In tal caso il contratto entrerà in vigore con tali modifiche.
3. Qualità del prodotto, campioni e modelli; garanzie
3.1
Se non diversamente concordato, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto del Venditore.
Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Chimico Europeo REACH specifici per la merce non dovranno rappresentare né un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l’uso prestabilito per questo contratto.
3.2
Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sono state espressamente concordati quali elementi per definire la qualità della merce.
3.3
Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata ed ogni altro dato sono da considerarsi quali garanzie solo se ciò sia stato espressamente concordato e se siano state definite come tali.
4. Consulenza
Qualsiasi consulenza offerta dal Xxxxxxxxx è resa sulla base delle proprie migliori conoscenze. Qualsiasi consulenza ed informazione relativa all’idoneità e all’uso della merce non esonera
l’Acquirente dall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri.
5. Prezzi
Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento del Venditore venissero generalmente modificati tra la data della stipulazione del contratto e la consegna, il Venditore sarà autorizzato ad applicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, l’Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto informando entro 14 giorni dalla notifica dell’avvenuto aumento del prezzo.
6. Consegna
La consegna dovrà essere effettuata come concordato nel contratto. Le Condizioni Generali Commerciali dovranno essere interpretate in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data della stipulazione del contratto.
La data di consegna riportata nella conferma d’ordine va considerata solo come momento previsto e probabile per la fornitura. Il Venditore è autorizzato anche dopo la stipula del contratto ad attualizzare la data di consegna prevista, in accordo alla situazione in essere per le consegne. Se alla ricezione dell’offerta non fosse possibile stabilire la data prevista per la consegna, l’accettazione sarà effettuata senza data prevista per la consegna. Il Venditore si impegna ad aggiungere immediatamente la data prevista per la consegna non appena la si possa stabilire.
7. Danni di trasporto
I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere immediatamente denunciati dall’Acquirente all’impresa di trasporto inoltrandone una copia al Venditore entro gli specifici termini previsti nel contratto di trasporto.
8. Osservanza di disposizioni legali
Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso, l’Acquirente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all’uso delle merci.
9. Ritardo del pagamento 9.1
Il mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali.
9.2
In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore ha diritto di addebitare gli interessi di mora ad un tasso di 8 punti percentuali superiore al tasso d’interesse di base reso noto dalla Banca Federale Tedesca e vigente al momento in cui il pagamento era dovuto in caso di fatturazione in euro; in caso di fatturazione in un’altra valuta, ad un tasso di 8 punti percentuali superiore al tasso di sconto dell’istituto bancario principale del paese nella cui valuta è stata redatta la fattura vigente al momento in cui il pagamento era dovuto.
10. Diritti dell’acquirente in caso di difetti della merce
10.1
I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni, dovranno essere comunicati immediatamente al Venditore al ricevimento della merce; altri difetti dovranno essere comunicati immediatamente al Venditore alla scoperta. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia e l’ entità dei difetti.
10.2
Qualora la merce sia difettosa e l’Acquirente lo abbia prontamente comunicato al Venditore in conformità a quanto prescritto dal punto 10.1, all’Acquirente spetteranno i diritti previsti dalla legge, fermo restando che:
a) il Venditore ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure fornire all’Acquirente merce senza difetti.
b) il Venditore si riserva due tentativi di post- adempimento sulla base della lettera a). Se essi dovessero fallire, o non fossero accettabili per l’Acquirente, l’Acquirente potrà o recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d’acquisto.
c) Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese relative ad un vizio, trova applicazione la clausola 11.
10.3
L’azione per far valere un reclamo da parte dell’Acquirente per vizi della merce si prescrive decorso un anno dalla consegna della merce.
Nei casi di seguito elencati troveranno applicazione, in sostituzione del periodo di un anno, i termini di prescrizione previsti per legge:
a) in caso di responsabilità per dolo,
b) in caso di dissimulazione dolosa di un vizio,
c) per reclami nei confronti del Venditore per difetti della merce che, una volta applicata ad una costruzione secondo le abituali modalità, ne avesse determinato difettosità,
d) per reclami per danni alla persona, alla vita o alla salute causati dalla violazione colposa di un obbligo da parte del Venditore o dalla violazione colposa o dolosa di un rappresentante legale o di un delegato del Venditore,
e) per reclami per altri danni causati dalla violazione di un obbligo da parte di BASF per colpa grave o dalla violazione dolosa o per colpa grave da parte del rappresentante legale o di un delegato di BASF.
f) in caso di un’azione legale per un reclamo da parte dell’Acquirente in base alle norme sull’acquisto di beni da parte dei consumatori.
11. Responsabilità 11.1
Il Venditore è sostanzialmente responsabile dei danni in base alle norme di legge. In caso di una semplice violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali, ad ogni modo, la responsabilità del Venditore dovrà essere limitata al rimborso di danni tipici e prevedibili. Nel caso di una semplice violazione colposa di obblighi contrattuali non essenziali si esclude la responsabilità del Venditore. Queste restrizioni della responsabilità non hanno validità nel caso di danni alla persona, alla vita o alla salute.
11.2
Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso di impossibilità o ritardo nell’adempimento dei propri obblighi di fornitura qualora l’impossibilità o il ritardo derivassero dalla corretta osservanza di normative regolatorie o di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l’Acquirente.
12. Compensazione
L’Acquirente può procedere alla compensazione dei reclami del Venditore solo con un controreclamo non contestato passato in giudicato.
13. Garanzie
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso inadempimento dell’Acquirente, il Venditore, con riserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini di pagamento precedentemente accordati e far dipendere ulteriori
consegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.
14. Riserva di proprietà
14.1 Riserva di proprietà semplice
La proprietà dei beni consegnati non si trasferirà all’Acquirente fino al momento in cui il prezzo di acquisto
non sarà stato completamente pagato.
14.2 Riserva di proprietà estesa
Qualora l’Acquirente abbia pagato il prezzo di acquisto delle merci consegnate ma non avesse completamente saldato tutte le altre fatture in sospeso relative al rapporto d’affari con il Venditore, il Venditore conserverà in aggiunta la proprietà delle merci consegnate fino al momento in cui tutte le fatture non saranno completamente pagate.
14.3 Riserva di proprietà con clausola di lavorazione Qualora l’Acquirente lavori le merci consegnate dal Venditore, il Venditore sarà considerato fabbricante e acquisirà direttamente la proprietà esclusiva delle nuove merci prodotte. Se la lavorazione coinvolge altri prodotti, il Venditore acquisirà la comproprietà delle nuove merci prodotte in proporzione al rapporto tra il valore delle merci fatturate e consegnate dal Venditore e il valore delle altre merci fatturate.
14.4 Riserva di proprietà con clausola di combinazione e miscela
Qualora le merci consegnate dal Venditore siano combinate o miscelate con materiali di proprietà dell’Acquirente, che debbano essere considerate come materiale principale, si ritiene concordato che l’Acquirente trasferisca al Venditore la comproprietà di tale materiale principale in proporzione al rapporto tra il valore delle merci fatturate e consegnate dal Venditore e il valore fatturato (o, se il valore fatturato non può essere determinato, al valore di mercato) del materiale principale. L’Acquirente custodisce per BASF ogni proprietà esclusiva o congiunta che sia così generata senza spese per il Venditore.
14.5 Riserva di proprietà estesa con cessione globale
L’Acquirente manterrà nella gestione ordinaria degli affari la libera disponibilità delle merci di proprietà del Venditore, a condizione che l’Acquirente rispetti le sue obbligazioni derivanti dal rapporto d’affari con il Venditore alle relative scadenze. L’Acquirente, quando conclude un contratto di vendita con il Venditore, cede sin da quel momento al Venditore tutti i diritti relativi alla vendita delle merci rispetto alle quali il Venditore conserva la riserva di proprietà; qualora il Venditore acquisisse la comproprietà nel
caso di lavorazione, combinazione o miscela, tale cessione al Venditore avrebbe luogo in proporzione al rapporto tra il valore delle merci consegnate dal Venditore con riserva di proprietà e il valore delle merci di terzi con riserva di proprietà. L’Acquirente, quando conclude un contratto di vendita con il Venditore, cede sin da quel momento al Venditore i crediti a saldo riconosciuti sulla base del rapporto di conto corrente fino alla concorrenza del credito vantato dal Venditore.
14.6 Diritto di accesso
A richiesta del Venditore, l’Acquirente fornirà tutte le necessarie informazioni sugli inventari delle merci di proprietà del Venditore e sui diritti ceduti al Venditore. Inoltre, a richiesta del Venditore, l’Acquirente evidenzierà sugli imballaggi la proprietà delle merci da parte dello stesso e notificherà ai suoi clienti la cessione dei diritti al Venditore.
14.7 Ritardo nel pagamento
Nel caso di ritardo di pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore è autorizzato, senza risolvere il contratto di vendita e senza garantire alcun periodo di tolleranza, a richiedere la restituzione temporanea delle merci di proprietà del Venditore a spese dell’Acquirente.
14.8 Clausola di rinuncia parziale
Qualora il valore delle garanzie dovesse eccedere i crediti del Venditore di oltre il 15%, il Venditore rinuncerà alle garanzie per tale ammontare.
15. Forza maggiore
Qualora un evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo del Venditore (compresi eventi naturali, guerre, scioperi, serrate, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti e rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti burocratici) sia tale da ridurre la disponibilità delle merci dall’impianto dal quale il Venditore riceve la merce stessa, così che il Venditore non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali (prendendo in considerazione quale base proporzionale altri obblighi di fornitura), il Venditore dovrà (i) essere sollevato dalle proprie obbligazioni sulla base di questo contratto nel limite dell’impedimento all’adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non avrà alcun obbligo di procurarsi le merci da altre fonti.
La prima frase non trova applicazione nel limite in cui tale incidente o circostanza rendano l’adempimento contrattuale commercialmente non conveniente per il Venditore per un lungo periodo di tempo oppure accada ai fornitori del Venditore. Qualora i
sopraccitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai 3 mesi, il Venditore avrà diritto di recedere dal contratto senza che l’Acquirente abbia diritto ad alcun indennizzo.
16. Luogo del pagamento
Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il luogo d’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’Acquirente è la sede legale del Venditore .
17. Comunicazioni
Qualsiasi notifica o altra comunicazione che debba essere ricevuta da una delle parti acquisirà efficacia solo dal momento in cui raggiungerà la parte stessa. Qualora un termine di prescrizione dovesse essere osservato, la notifica o le altre comunicazioni dovranno essere ricevute dalla parte destinataria delle stesse entro tale termine.
18. Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse derivare o che fosse connessa con questo contratto il foro competente sarà la sede legale del Venditore oppure
- a discrezione del Venditore – il foro competente dell’Acquirente.
19. Diritto applicabile
Il rapporto contrattuale sarà soggetto alla legge del luogo ove si trova la sede principale del Venditore, escludendo il diritto privato internazionale e le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980 (CISG).
20. Lingua del contratto
Qualora queste Condizioni Generali di Vendita fossero rese note all’Acquirente anche in una lingua diversa in aggiunta a quella scelta per la redazione del contratto di vendita (Lingua del Contratto), ciò verrebbe fatto esclusivamente a vantaggio dell’Acquirente. In caso di differenze d’interpretazione, la versione redatta nella Lingua del Contratto sarà quella vincolante.
Versione: 04/2013