CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI" COLLOREDO DI MONTE ALBANO
CONSORZIO "COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI" COLLOREDO DI MONTE ALBANO
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER IL PERIODO 01.07.2016-31.12.2017
L'anno duemilasedici, il giorno del mese di , nella Sede del Consorzio "Comunità Collinare del Friuli", in Colloredo di Monte Albano, tra i signori:--------
-Sig. _ , nato/a a il residente a , in qualità di del Consorzio "Comunità Collinare del Friuli", con sede in Colloredo di Monte Albano, Piazza Castello, n.7, C.F. 80010250308, che dichiara di agire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Consorzio stesso;-------------------------
-Sig. nato a il , in qualità di legale rappresentante
dell'Istituto bancario con sede in via , C.F.-
Partita IVA (nel proseguio indicato “Tesoriere”) ; -------------------
Premesso :
- Che con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. del / /201_ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione e le condizioni per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2016 - 31/12/2017.
- Che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del / /201_ esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bando disciplinare di gara del servizio di tesoreria della Comunità Collinare del Friuli per il periodo dal 01/07/2016 -31/12/2017.
- Che con determinazione dell’ufficio ragioneria n. del / /201_ è stata aggiudicata definitivamente all’Istituto bancario la concessione del servizio di Tesoreria della Comunità Collinare del Friuli per il periodo 01/07/2016 -31/12/2017;
- che, dalle risultanze delle verifiche e degli accertamenti eseguiti, sussistono tutte le condizioni per la regolare stipulazione dell’atto, tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 Concessione del servizio
1. Il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli", con sede in Colloredo di Monte Albano, affida in concessione il Servizio di Tesoreria a , di cui alle premesse, che accetta. Il servizio verrà svolto nel rispetto delle condizioni di cui all’offerta presentata in sede di gara e secondo quanto previsto dalla presente convenzione con proprio personale dedicato, nei giorni e nei limiti dell’orario stabilito dalle disposizioni contenute nel C.C.N.L. e negli integrativi aziendali, garantendo di svolgere le operazioni di riscossione e di pagamento in circolarità anche presso le proprie filiali, agenzie e sportelli.
2. Durante la validità della presente convenzione, di comune accordo fra le parti e nel rispetto delle procedure di rito, tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del Decreto Legislativo 267/2000, potranno essere apportati alle modalità di espletamento del servizio i perfezionamenti metodologici ed informatici, ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso. Per la formalizzazione degli accordi potrà procedersi con scambio di lettere.
Art.2
Durata del servizio
1. La presente convenzione ha effetto a decorrere dalla data del 1° luglio 2016 fino al 31/12/2017 e potrà essere rinnovata per una sola volta (scadenza al 31.12.2019), qualora ne ricorrano le condizioni di legge, nei casi di accertata convenienza, debitamente motivata, ai sensi art. 210 comma 1 del D.lgs. 267/2000.
2. Dopo la scadenza della convenzione e comunque fino all’individuazione del nuovo gestore, il Tesoriere ha l’obbligo di continuare il servizio per almeno sei mesi.
3. All’atto della cessazione del servizio regolamentato dalla presente convenzione, il Tesoriere è tenuto a depositare presso l’Ente tutti i registri, i bollettari e ogni altro documento inerente alla gestione del servizio medesimo, senza che rilevi il momento in cui la cessazione si verifica.
Art. 3
Oggetto e limiti della convenzione
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Consorzio "Comunità Collinare del Friuli", e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’ente e dallo stesso ordinate nel rispetto della normativa vigente al riguardo, ed in particolare delle disposizioni del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, e succ. modifiche e integrazioni, e del D.P.R. 4.10.1986, n.902, nonché la gestione di titoli e valori.
2. L’esazione è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto ad intimare atti legali o richieste o ad impegnare, comunque, la propria disponibilità nelle riscossioni restando sempre a cura dell’ente ogni pratica legale ed amministrativa per ottenere l’incasso.
3. Tutti i conti correnti e depositi intestati all’Ente dovranno essere esenti da qualsiasi spesa a carico dell’Ente, comprese quelle eventualmente previste per l’esecuzione delle singole operazioni, inclusi i bonifici per cassa nazionali o esteri, le somme ivi riversate devono produrre interessi attivi per l’Ente nella misura prevista al successivo art. 20. Eventuali operazioni di cambio valuta estera, sia di cassa che con addebito in conto corrente, dovranno essere esenti da commissioni e spese.
4. Esulano dall’ambito del presente accordo la riscossione delle “entrate patrimoniali ed assimilate” e dei contributi di spettanza dell’Ente, affidate tramite apposita convenzione.
Art. 4 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha durata annuale con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno: dopo tale data non possono effettuarsi operazioni di cassa sul Bilancio dell’anno precedente.
2. I mandati, interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, saranno eseguiti dal Tesoriere che vi provvederà mediante commutazione d’ufficio in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
3. Le reversali non riscosse alla fine dell’esercizio verranno restituite al Consorzio, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, di cui uno sarà restituito, firmato per ricevuta.
Art. 5 Riscossioni
1. Il Tesoriere provvede ad incassare tutte le somme spettanti al Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" per qualsiasi titolo e causa.
2. Le entrate saranno incassate dal Tesoriere in base regolari quietanze/bollette o evidenzia bancaria ad effetto liberatorio per il debitore numerate progressivamente, compilate ed inviate con procedure informatiche ai sensi dell’art. 213 del D.lgs.267/2000. Per quanto riguarda gli ordinativi di riscossione informatici, dovrà essere ottemperato a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di “firme elettroniche” e di “ordinativo informatico”.
3. Le quietanze/bollette dovranno contenere gli elementi di cui agli articoli 180, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 e 54 del D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra indicati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso.
5. Il Tesoriere non è tenuto in ogni caso ad inviare avvisi di sollecito e notifiche a debitori morosi.
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all’Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall’Ente mediante emissione di ordinativo cui deve essere allegata copia dell’estratto conto postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l’ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro, entro i termini di legge, e accredita il corrispondente importo sul conto di Tesoreria con valuta nello stesso giorno in cui avrà la disponibilità della somma prelevata.
7. L’accredito al conto di tesoreria delle somme in qualsiasi modo riscosse è effettuato il giorno stesso in cui il Tesoriere ne ha la disponibilità.
8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.
9. Per i versamenti effettuati agli sportelli di tesoreria il Tesoriere non potrà porre a carico degli utenti e dell’Ente alcuna spesa, salvo l’eventuale imposta di bollo dovuta .
Art. 6 Pagamenti
1. I pagamenti sono disposti dall’Ente ed effettuati dal Tesoriere in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dal Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" mediante ordinativi di pagamento informatici (mandati), appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Finanziario o da un suo delegato, trasmessi al Tesoriere con procedure informatiche. Per quanto riguarda gli ordinativi di pagamento informatici, dovrà essere ottemperato, nell’arco temporale di vigenza della presente convenzione, a quanto disposto dalla normativa in materia di “firme elettroniche” e di “mandato informatico”,
2. Il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e la qualifica delle persone autorizzate alla firma dei mandati di pagamento, nonché le successive variazioni.
3. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. L’estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall’Ente con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con proprio patrimonio sia nei confronti dell’ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
5. I mandati di pagamento devono contenere gli elementi previsti dall'art. 54 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni, e quelli previsti dall’articolo 185 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Tesoriere darà luogo, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, ai pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da richieste urgenti dall'Ente. Il mandato di pagamento verrà emesso, ai fini della regolarizzazione, entro quindici giorni e comunque entro la fine del mese in cui il Tesoriere ha provveduto al pagamento e dovrà riportare l’annotazione: “a copertura del sospeso n……”, rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere.
7. Il Tesoriere si impegna a subentrare nelle delegazioni conferite al precedente Tesoriere, ancora in corso di validità senza alcuna spesa a carico dell’Ente.
8. I beneficiari dei pagamenti in contanti sono avvisati direttamente dal Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" dopo l’avvenuto invio dei relativi mandati al Tesoriere.
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, non sottoscritti dalla persona legittimata, privi dell’indicazione della codifica di bilancio e della voce economica o, comunque, privi degli elementi di cui al precedente comma 5.
10. L’Ente può disporre, con espressa annotazione sui titoli contenenti l’indicazione delle modalità da utilizzare e gli estremi necessari all’esatta individuazione e ubicazione del creditore, che i mandati vengano estinti, oltre che in contanti, con le seguenti modalità:
-accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore;
-commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire allo stesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- emissione di assegno quietanza inviato al domicilio del beneficiario senza spese e negoziabile presso qualsisi istituto di credito;
-commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato. In assenza di un indicazione specifica il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l’utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o di quelli in uso da altri soggetti abilitati per legge alla gestione del servizio di tesoreria.
11. L’Ente può chiedere per iscritto al Tesoriere di procedere all’estinzione di mandati con modalità diverse da quelle indicate nei titoli già trasmessi. La richiesta dovrà essere protocollata e firmata dal Direttore del Consorzio, o suo delegato, o dalla persona legalmente abilitata a sostituirlo. Copia della richiesta dovrà essere allegata al mandato di pagamento prima della restituzione all’Ente.
12. I mandati saranno messi in pagamento, di norma, il giorno lavorativo (con riferimento all’orario di servizio delle Aziende di credito) successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo diversa indicazione dell’Ente che potrà richiedere l’anticipazione del termine allo stesso giorno di emissione, ove ne dichiari l’urgenza, oppure il differimento a data successiva. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall’Ente sull’ordinativo e per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, l’Ente medesimo deve consegnare i mandati entro e non oltre il secondo giorno bancabile precedente alla scadenza.
13. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare o postale localizzato il Tesoriere si impegna, a richiesta dell’Ente, a fornire tutte le informazioni necessarie ad attestare l’avvenuto pagamento degli assegni medesimi; si obbliga altresì a riaccreditare all'Ente medesimo l’importo degli assegni circolari o postali scaduti o non recapitati per irreperibilità dei destinatari.
14. I pagamenti a favore di persone giuridiche private o di associazioni devono contenere l’indicazione della persona fisica (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) autorizzata a dare quietanza per conto delle stesse. L’accertamento della qualifica incombe all’Ente.
15. Nel caso di mandati di pagamento emessi a favore di professionisti o altre categorie di beneficiari per i quali siano obbligatorie le ritenute di legge, il Tesoriere è esonerato da ogni responsabilità in merito all’applicazione delle norme stesse.
16. Per la trasmissione e il pagamento dei mandati relativi alle retribuzioni del personale dipendente e ai contributi previdenziali si applica la disciplina previste per il personale
dello Stato (attualmente D.P.R. 10.02.84, n. 21). Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l’Ente si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi medesimi, corredandoli del previsto prospetto. Il Tesoriere procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei contributi corrispondenti entro la scadenza di legge o vincola, a tale scopo, l’anticipazione di tesoreria.
17. Con riferimento al pagamento delle rate di mutui garantite da delegazioni di pagamento notificate ai sensi di legge, il Tesoriere ha l’obbligo di effettuare i necessari accantonamenti, in funzione delle scadenze, anche tramite apposizione di vincolo sull’eventuale anticipazione di tesoreria. In caso di ritardato pagamento, l’indennità di mora è a carico del Tesoriere.
18. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare il pagamento per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all’anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata e comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
19. Il Tesoriere provvederà a commutare d’ufficio in assegni postali localizzati ovvero utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre.
20. Eventuali commissioni e tutte le spese inerenti all’esecuzione di ogni pagamento ordinato dall’Ente ai sensi del presente articolo sono assunte a carico del Tesoriere e pertanto non potranno essere trattenute dagli importi nominali dei mandati e quindi gravare sul beneficiario nè potranno essere richieste dalla Comunità Collinare del Friuli. Il Tesoriere si attiene ala vigente normativa sui pagamenti, inoltre provvede gratuitamente al pagamento delle fatture realtive ad utenze appositamente “domiciliate”.
21. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore e/o il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuati su documentazione meccanografica, da consegnare all’Ente unitamente ai mandati in allegato al proprio rendiconto.
22. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere è tenuto a fornire gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale entro tre giorni dalla richiesta.
23. L’Ente si impegna a non presentare o trasmettere mandati alla tesoreria oltre la data del 20 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o che non determinano effettivo movimento in denaro.
Art. 7
Particolari condizioni di incasso e di pagamento
1. Il pagamento delle indennità di carica e di presenza e delle competenze al personale dipendente dell’Ente che abbiano scelto come forma di pagamento l’accreditamento delle competenze stesse in c/c da aprirsi, su indicazione del beneficiario, presso una qualsiasi dipendenza dell’Istituto Tesoriere, verrà effettuato mediante una operazione di addebito al conto di tesoreria e di accreditamento ad ogni c/c senza spese, con valuta compensata.
2. La valuta di accreditamento di cui al precedente comma 1. deve essere applicata anche per gli accrediti da effettuarsi presso i conti correnti accesi dal personale dipendente presso altri Istituti di credito.
Art. 8 Trasmissione di atti e documenti
1. I mandati di pagamento in formato elettronico sono trasmessi dall’Ente al Tesoriere in via telematica in ordine cronologico.
2. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere:
- copia del Bilancio di previsione e la delibera di approvazione;
- copia del Conto consuntivo e delibera di approvazione;
- comunicazione riguardante le rate di mutuo in scadenza nell’esercizio per le quali è previsto l’obbligo di versamento a carico del Tesoriere;
- qualsiasi altro documento necessario per l’espletamento del servizio.
Art. 9
Rimborso spese su bonifici
1. Non sono applicabili rimborsi spese, commissioni e simili sui bonifici disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari presso aziende/Istituti di credito diversi dal Tesoriere.
Art. 10 Imposta di bollo
1. I mandati di pagamento debbono recare l’indicazione se le operazioni in essi ordinate siano o meno da assoggettare all’imposta di bollo.
Art. 11
Obblighi gestionali del Tesoriere
1. Il Tesoriere è tenuto nel corso dell’esercizio, ad attivare a titolo gratuito i seguenti adempimenti ai sensi dell’art.225 del D.lgs. 267/2000:
a) aggiornamento, conservazione e trasmissione quotidiana all’Ente del giornale di cassa con evidenza dei sospesi di spesa (pagamenti eseguiti senza la preventiva emissione del relativo mandato)
b) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della verifica di cassa di cui agli artt. 223/224 del D.lgs.267/2000 (incassi e pagamenti, con evidenza delle operazioni non ancora regolarizzate) entro 5 giorni dalla data del verbale.
c) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile o trimestrale all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi ai lasciti testamentari a favore della Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e delle azioni di proprietà dell’Ente.
d) aggiornamento, conservazione e trasmissione mensile all’Ente della documentazione relativa alla gestione dei titoli connessi alle eventuali operazioni di reinvestimento delle giacenze di cassa eccedenti il fabbisogno ordinario.
e) intervento alla stipulazione dei contratti ed a qualsiasi altra operazione per la quale sia richiesta la sua presenza.
f) conservazione copia verbali verifica di cassa ordinarie e straordinarie
g) ogni comunicazione, certificazione o statistica prevista dalla normativa in vigore nei periodi di validità della convenzione;
h) gli ordini di incasso ordinati cronologicamente su supporti informatici;
i) i mandati di pagamento cronologicamente ordinati su supporti informatici;
j) eventuali altre evidenze previste dalla normativa in materia.
2. Il Tesoriere dovrà, su richiesta dell’Ente, acquisire a propria cura e spese, l’archivio conservativo delle bollette di riscossione degli ordinativi di pagamento informatici (mandati), relativi ai precedenti servizi di tesoreria, assicurandone il servizio di conservazione, consentendo la consultazione on line dei documenti in qualsiasi momento e con oneri e spese sempre a completo carico del medesimo Tesoriere.
3. Il Tesoriere alla scadenza del servizio di tesoreria dovrà in alternativa, su richiesta dell’Ente:
- passare gratuitamente l’intero archivio conservativo ad altro conservatore indicato dall’Ente;
- continuare a svolgere gratuitamente il servizio conservativo secondo quanto previsto in precedenza ovvero fino al termine di conservazione previsto dalla normativa vigente con oneri e spese a carico del Tesoriere;
- passare gratuitamente all’Ente l’intero archivio conservativo su DVD o supporto equivalente leggibile ed immodificabile.
Art. 12 Verifiche ed ispezioni
1. L’Ente ha diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno come previsto dagli articoli 223 e 224 del D.lgs. 267/2000. Il Tesoriere deve esibire, a ogni richiesta, tutta la documentazione relativa alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della revisione economico-finanziaria dell’Ente, di cui all’articolo 234 del D.lgs.267/2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria e possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria, previa comunicazione da parte dell’Ente dei nominativi dei suddetti soggetti.
Art. 13
Utilizzo di somme a specifica destinazione
1. L’Ente, previa apposita deliberazione dell'organo competente (attualmente del Consiglio di Amministrazione) può, all’occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l’utilizzo delle somme aventi specifica destinazione, comprese quelle rinvenienti da mutui. Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una corrispondente quota dell’anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già richiesta, attivata e libera da vincoli.
2. L’Ente non può deliberare e richiedere l’utilizzo delle somme a specifica destinazione qualora non abbia ricostituito, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, i fondi vincolati utilizzati in precedenza o versi in stato di dissesto finanziario. In quest’ultimo caso, il divieto opera dalla data della deliberazione di dissesto e si intende esteso alla fase di risanamento, intendendosi come tale il periodo di cinque anni decorrente dall’anno per il quale viene redatta l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
Art. 14 Anticipazioni di tesoreria
1. Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione dell'organo competente (attualmente del Consiglio di Amministrazione) è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria previ accordi da definire di volta in volta. L’utilizzo dell’anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire momentanee esigenze di cassa, salva diversa disposizione del responsabile del servizio finanziario dell’Ente. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: incapienza del conto di tesoreria, assenza degli estremi di applicazione di cui all’art. 13.
2. Alle operazioni di addebito in sede di utilizzo del’anticipazione, e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l’operazione.
3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di propria iniziativa per l’immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione a ciò, l’Ente, su indicazione del Tesoriere e nei termini di cui al precedente art.
6 provvede all’emissione relativi mandati di pagamento.
4. In caso di cessazione del servizio, l’Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a
far rilevare al Tesoriere subentrante, le anzidette esposizioni all’atto del conferimento dell’incarico, nonché a far assumere da quest’ultimo tutti gli obblighi inerenti ed eventuali impegni di firma rilasciati nell’interesse dell’Ente.
5.
Art. 15
Gestione del servizio in pendenza di procedure di esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 159 del D.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all’articolo di legge sopra citato, l’Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale da notificarsi con immediatezza al Tesorerie.
3. L’ordinanza di assegnazione ai creditori precedenti costituisce – ai fini del rendiconto della gestione, valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi.
Art. 16 Garanzie fideiussorie
1. Il Tesoriere a fronte di obbligazioni di breve medio e lungo periodo assunte dall’ente dovrà, a richiesta dell'Ente rilasciare garanzie fideiussorie a favore dei terzi creditori.
2. Le eventuali commissioni/e o spese richieste dal tesoriere per il rilascio di tali garanzie, sono quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara:
Art. 17 Consulenze
1. Il Tesoriere si impegna a fornire gratuitamente all’Ente consulenza in materia finanziaria, sulla convenienza di operazioni bancarie e parabancarie, sull’andamento delle quotazioni del mercato mobiliare.
2. La consulenza potrà essere fornita direttamente dal Tesoriere ovvero per il tramite di società collegate o controllate.
Art. 18
Custodia e amministrazione titoli e valori
1. Il Tesoriere assume, gratuitamente, in custodia gratuita i titoli e i valori di proprietà dell’Ente nonchè i titoli e i valori depositati da terzi per cauzioni a favore dell’Ente, con l’obbligo di non procedere alla restituzione degli stessi senza regolari ordini dell’Ente comunicati per iscritto e sottoscritti dalle persone autorizzate a firmare i titoli di spesa.
2. A richiesta dell’Ente il Tesoriere si impegna, senza oneri di sorta, a custodire nei propri armadi blindati gli originali delle polizze e dei software con relative licenze d’uso, rilasciate alla Comunità Collinare del Friuli.
Art. 19
Tasso creditore e debitore
1. Sulle giacenze di cassa esistenti presso i conti di tesoreria il Tesoriere riconoscerà un interesse annuo pari al tasso EURIBOR a tre mesi (365) aumentato/diminuito di punti , vigente tempo per tempo, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente con accredito, di iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria,
cui farà seguito, nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 5, comma 3, l’emissione del relativo ordinativo di riscossione.
2. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente art. 14 verrà applicato un interesse annuo pari al tasso EURIBOR a tre mesi (365) diminuito/aumentato di punti , vigente tempo per tempo, la cui liquidazione ha luogo trimestralmente. Il Tesoriere procede, pertanto, di propria iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria degli interessi a debito per l’Ente eventualmente maturati nel trimestre precedente, trasmettendo all’Ente l’apposito riassunto scalare. L’Ente si impegna ad emettere i relativi mandati di pagamento con immediatezza e comunque entro i termini di cui al precedente art. 6 comma 6.
3. Resta inteso che eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario attivare durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di tasso di volta in volta stabilite dalle parti in relazione alle condizioni di mercato e alle caratteristiche di durata e di rimborso delle esposizioni.
Art. 20 Condizioni di valuta
0.Xx Tesoriere si impegna ad applicare le seguenti valute per riscossioni e pagamenti: a)Riscossioni in contanti, assegni circolari, vaglia postali:stesso giorno operazioni; b)Pagamenti: addebito sul conto di Tesoreria con valuta pari alla data di effettivo pagamento.
2 Per quanto riguarda i movimenti di tesoreria, resta inteso che questi devono essere contabilizzati nella giornata in cui essi vengono effettuati.
Art. 21 Rendiconto
1. Entro il termine del 31 Dicembre di ogni anno il Tesoriere, con il concorso del Rappresentante dell'Ente, redige il verbale di chiusura, comprendente il totale delle riscossioni conseguite e dei pagamenti effettuati, ed il saldo finale di cassa, corredato dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime, nonchè la situazione riassuntiva dei depositi a custodia di proprietà di terzi. Detto verbale tiene luogo del rendiconto annuale ad ogni effetto.
Art. 22
Condizioni per lo svolgimento del servizio
1. Il Tesoriere svolgerà il servizio di tesoreria gratuitamente senza richiedere all'Ente alcun compenso.
2. Il Tesoriere si impegna a garantire l’effettiva e completa circolarità nelle operazioni di pagamento e riscossione anche presso altre agenzie, sportelli o dipendenze del Tesoriere stesso.
3. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese inerenti al servizio, comprese le spese vive (spese postali, spese tenuta conto, ecc.). Resta a carico dell’Ente la sola imposta di bollo che fosse dallo stesso dovuta per legge.
4. Il Tesoriere svolge il servizio con metodologie e criteri informatici con collegamento diretto tra l’Ente e il Tesoriere, al fine di consentire l’interscambio in tempo reale di dati, atti, documenti e la visualizzazione di tutte le operazioni conseguenti poste in atto dal Tesoriere stesso, utilizzando programmi compatibili con quelli di contabilità in uso presso l’Ente durante la vigenza della presente convenzione, attraverso l’acquisto, l’installazione e manutenzione di un sistema per l’home banking con possibilità di inquiry on-line da un numero illimitato di postazioni, con conseguente impegno a
provvedere al finanziamento di tutto quanto necessario per il funzionamento del sistema stesso.
5. L’apposizione della firma digitale ai documenti informatici e le attività di gestione, trasmissione e conservazione degli stessi devono rispettare la normativa vigente in materia.
6. Il Tesoriere si obbliga ad attivare, su richiesta e previa stipula di apposita convenzione, tutte le forme di pagamento in uso, ivi comprese le carte di credito, bancomat, ecc.
Art. 23 Tracciabilità dei flussi finanziari
1) Il Tesoriere, in relazione alla presente convenzione, assume formalmente, per quanto necessario, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, nelle modalità definite dalla determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 emessa dall’A.V.C.P., e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine si impegna ad utilizzare per le transazioni derivanti dalla presente convenzione, il conto corrente dedicato acceso presso la sede del tesoriere stesso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra
Art. 24 Responsabilità del Tesoriere
1. Il Tesoriere a norma dell’art. 211 del D.lgs. 267/2000 risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell’Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
Art. 25 Gratuità del servizio
1. Le parti dichiarano che il presente atto non ha alcun valore fiscale in quanto lo svolgimento del servizio di tesoreria avviene gratuitamente.
Art. 26
Spese di stipula e registrazione della convenzione
1. Le spese di stipulazione e della eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra spesa conseguente sono a carico del Tesoriere.
Articolo 27 Risoluzione del contratto
1. La risoluzione del contratto di tesoreria potrà essere deliberata dall'organo competente dell'Ente (al momento Consiglio di Aamministrazione):
- per inosservanze continuate alle norme contrattuali e per ripetuti ritardi ed omissioni negli adempimenti di competenza;
- quando si verifichino fatti a carico del tesoriere che possano dar luogo ad un procedimento penale per frode, oppure quando consti che questo procedimento sia stato iniziato dall'autorità giudiziaria per denuncia di terzi;
- quando per negligenza grave, oppure per contravvenzione agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il tesoriere comprometta il regolare svolgimento del servizio.
Art. 28 Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione e dal capitolato d’oneri, si fa rinvio alle norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
Art. 29 Domicilio delle parti
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze derivanti dalla stessa, il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi, come di seguito indicato:
Comunità Collinare del Friuli: Sede di Xxxxxx Xxxxxxxx, x.0 - Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (XX)
Tesoriere:
Art. 30 Controversie
1. In caso di controversie, il foro competente sarà quello di Udine.È escluso il ricorso all'arbitrato
Articolo 31 Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” le parti convengono che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione avviene presso la Sede della Comunità Collinare del Friuli – 00000 Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx (XX), con l’utilizzo anche di procedure informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire la predetta finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Al Tesoriere sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne rettifica, aggiornamento e cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
3. Il titolare del trattamento è il Consorzio Comunità Collinare del Friuli. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Servizio Economico-finanziario dell’Ente. Il Tesoriere e l'Ente, come sopra rappresentati, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’esecuzione della convenzione.
4. I dati potranno essere trasmessi anche per via elettronica e/o telematica nel rispetto delle normative vigenti in materia.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Art. 32
Eventuale trasformazione del Consorzio
1. Nel caso si avvenuta trasformazione del Consorzio Comunità Collinare del Friuli in Unione Territoriale Intercomunale ai sensi della L.R. 12.12.2014 n. 26 e successive modificazioni e integrazioni, il Tesoriere si impegna a proseguire nella attività di cui alla presente convenzione - con piena efficacia e validità delle clausole in essa contenuta – nei confronti dell'Ente trasformato, a tal fine applicando le regole di contabilità vigenti
per gli Enti Locali, che, laddove necessiti, costituiranno modifica delle precedenti disposizioni contrattuali.
Il presente atto è letto ed approvato dalle parti le quali, riconoscendolo conforme alla loro volontà lo sottoscrivono.