APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ
Provincia di Nuoro Zona omogenea dell’Ogliastra Settore Gestione Ambiente e Territorio – Servizio Ambiente |
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ
Località Quirra km 92,600 della SS 125 – Comune di Osini
PERIODO 2020-2024 CIG [8062503BF1]
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
INDICE
2
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Art. 1 - Oggetto dell’appalto 2
Art. 2 - Descrizione dell’impianto oggetto dell’attività di gestione 3
Art. 3 - Descrizione dei servizi richiesti 5
Art. 4 - Quota di accantonamento 7
Art. 5 - Realizzazione e gestione sito web 8
Art. 6 - Tariffa di conferimento e prezzo di cessione del compost 9
Art. 7 - Durata dell’appalto e Proroga Tecnica 9
Art. 8 - Modalità di aggiudicazione dell’appalto 9
Art. 9 - Conoscenza delle condizioni di appalto 9
Art. 10 - Carattere del servizio 10
Art. 11 - Inizio del servizio 10
Art. 12 - Quota Accantonamento, corrispettivo d’appalto e modalità di pagamento 10
Art. 13 - Revisione dei corrispettivi 12
Art. 14 - Spese inerenti all’appalto 12
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OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI
12
Art. 15 - Obblighi e responsabilità del Concessionario 12
Art. 16 - Obblighi relativi al personale e Clausola Sociale 13
Art. 17 - Responsabilità civili e penali e garanzie 16
Art. 18 - Ufficio di Direzione – Rapporti con l’Amministrazione 17
Art. 19 - Prescrizioni per l’esecuzione dei servizi 18
Art. 20 - Prescrizioni per le attività di manutenzione e dei consumi 20
Art. 21 - Altre prescrizioni su macchinari, mezzi e attrezzature 24
Art. 22 - Modifiche delle opere in consegna 25
Art. 23 - Accesso all’impianto – Custodia 26
Art. 24 - Data Processing Agreement – Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali 26
Art. 25 - Ulteriori obblighi del Concessionario 28
29
NORME SPECIFICHE E DISPOSIZIONI FINALI
29
Art. 26 - Vigilanza e controllo – Ordini di servizio 29
ART. 27 - PIANO DI SICUREZZA E DUVRI 30
Art. 28 - Presa in consegna dell’impianto 30
Art. 30 - Divieto di cessione del contratto e subappalto 33
Art. 34 - Rinvio a disposizioni primarie e regolamentari 35
PARTE PRIMA
Norme generali
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
La Provincia di Nuoro (di seguito solo Provincia) è titolare dell’impianto di trattamento di rifiuti urbani per la produzione di compost di qualità realizzato in località Quirra in territorio comunale di Osini, descritto nell’art.2.
L’impianto tratta la frazione umida derivante dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani (CER 200108) e da scarti lignei e del verde ornamentale da giardini e parchi (CER 200201) proveniente prevalentemente dai Comuni facenti parte della Zona Omogenea dell’Ogliastra della Provincia di Nuoro.
L’impianto è autorizzato secondo le procedure ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. con determinazione n. 1141 del 07.07.2009 così come modificata con determinazione
n. 1201 del 03.11.2014, che ne specifica le prescrizioni di esercizio e di ammissibilità al conferimento ed al trattamento di rifiuti.
Le attività oggetto dell’appalto comprendono:
- la gestione e manutenzione completa dell’impianto summenzionato con assunzione di tutte le attività, le somministrazioni e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento di tale impianto;
- le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso, comprese le attrezzature e i macchinari, nonché le aree, anche esterne, di pertinenza, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione, nel rispetto di quanto disciplinato dalla normativa in materia di contratti pubblici;
- la gestione dei rapporti con gli Enti conferitori, nel rispetto delle indicazioni della Provincia, compresa la sottoscrizione delle convenzioni per il conferimento e la relativa fatturazione, l’incasso delle somme, le certificazioni trimestrali, l’applicazione della tariffa di conferimento così come determinata e approvata dalla Provincia;
- tutti gli oneri prescritti e derivanti dagli adempimenti per le autorizzazioni ambientali, in corso di validità e/o da acquisire e/o variare nell’arco della durata del contratto;
Nel successivo Art. 3 sono riportati, nel dettaglio i servizi minimi facenti parte delle attività di gestione e manutenzione, rimanendo inteso che viene richiesta alla Ditta Concessionaria (di seguito denominata Concessionario) l’esecuzione di tutte le attività necessarie per la conduzione e la manutenzione in perfetta efficienza delle opere, mezzi meccanici ed attrezzature facenti parte dell’impianto, nel rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di opere pubbliche e di impianti di gestione di rifiuti, anche sopravvenenti.
Fa parte dei servizi oggetto dell’appalto anche la gestione degli scarti solidi e/o liquidi provenienti dalle attività dell’impianto, compresi gli oneri per il trasporto e lo smaltimento secondo le norme vigenti, nonché le attività di recupero del compost prodotto, compresi gli oneri e/o i ricavi connessi alla commercializzazione e vendita, inteso che, con l’assunzione della gestione il Concessionario assume anche la piena proprietà degli scarti e/o dei prodotti ottenuti dalle attività dell’impianto, compresi gli scarti e/o prodotti presenti in impianto all’atto dell’avio della gestione oggetto del presente atto.
Il Concessionario, fermo restando la priorità ai Comuni della Zona Omogenea dell’Ogliastra, può estendere il servizio ad altri Comuni esterni alla stessa, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, nel rispetto del Piano Regionale dei Rifiuti, sino all’esaurimento della capacità di trattamento autorizzata.
Il Concessionario ha l’obbligo, con gli oneri a proprio carico:
− di provvedere alla voltura, entro e non oltre trenta giorni dalla data della sottoscrizione del contratto, di tutte le autorizzazioni in essere relative all’impianto;
− dell’eventuale acquisizione, per l’intera durata del contratto, di ogni altra autorizzazione, nulla-osta e/o altro provvedimento amministrativo comunque denominato, necessari all’esercizio dell’impianto, che dovessero rendersi necessari per modifiche e/o sopravvenute disposizioni normative.
Art. 2 - Descrizione dell’impianto oggetto dell’attività di gestione
Nell’impianto potrà essere trattata una quantità complessiva di rifiuti [rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché' dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata] pari a 7.000 t/anno, identificati con i seguenti codici CER:
▪ 200108 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense
▪ 200201 – rifiuti biodegradabili (rifiuti prodotti da giardini e parchi)
Il Concessionario potrà richiedere l’inserimento di ulteriori CER, compatibili con la tecnologia e tipologia dell’Impianto.
L’impianto si compone delle seguenti sezioni:
a. Sezione di ricezione del rifiuto in ingresso, nella quale vengono svolte le seguenti attività:
▪ accettazione, pesatura e registrazione rifiuti;
▪ scarico nel capannone di ricezione (in ambiente chiuso) del rifiuto in ingresso con ispezione visiva della qualità del materiale;
▪ scarico dello scarto verde e dello strutturante ligneo - cellulosico nel piazzale esterno antistante il capannone di ricezione, eventuale triturazione effettuata con biotrituratore (in dotazione all’impianto) e sua movimentazione con apposita pala meccanica (in dotazione all’impianto) per il conferimento nel capannone di ricezione;
▪ pulizia costante delle aree di lavoro;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e delle linee impiantistiche;
b. Sezione di pretrattamento in capannone chiuso del rifiuto in arrivo, nella quale vengono svolte le seguenti attività:
▪ preparazione delle miscele omogenee tra scarto verde/strutturante ed il materiale umido (scarto alimentare e mercatali) nell’apposita apparecchiatura trito - omogeneizzatrice;
▪ scarico della miscela dalla trito - omogeneizzatrice e carico delle biocelle, movimentate con autocarro dotato di apposita attrezzatura di scarramento, all’interno del capannone di ricezione;
▪ biofiltrazione dell’aria aspirata dal capannone di ricezione e monitoraggio del processo di biofiltrazione;
▪ pulizia costante del capannone di ricezione;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e delle linee impiantistiche;
c. Linea di fermentazione accelerata (Fase ACT) nella quale vengono svolte le seguenti attività:
▪ posizionamento delle biocelle nel settore apposito ed esecuzione di tutti i collegamenti per insufflazione aria e captazione percolati;
▪ esercizio delle biocelle con insufflazione aria di processo, bagnatura del materiale in fermentazione, scarico dei percolati;
▪ biofiltrazione dell’aria in uscita dalle biocelle e monitoraggio del processo di biofiltrazione;
▪ monitoraggio dei parametri di processo della fase ACT in continuo tramite sonde e trasmissione-registrazione automatica dei dati;
▪ movimentazione delle biocelle, al termine della fase ACT, con autocarro dotato di attrezzatura di scarramento per il trasporto fino al capannone di maturazione;
▪ pulizia costante dell’area di ubicazione delle biocelle;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e delle linee impiantistiche;
d. Linea di maturazione in area chiusa composta da due distinti capannoni A e B (vedi planimetrie)
utilizzabili in serie o parallelo. Si riportano di seguito le attività svolte:
▪ scarico del materiale dalle biocelle e formazione dei cumuli nel capannone di maturazione A, con l’ausilio della pala meccanica (in dotazione all’impianto), in corrispondenza delle linee di insufflazione aria di processo;
▪ processo di maturazione nel capannone A con insufflazione aria, rivoltamento periodico con pala, captazione dei percolati nelle apposite canalette, bagnatura del materiale in maturazione, monitoraggio della temperatura mediante sonde manuali collegate a computer con registrazione dati;
▪ biofiltrazione dell’aria aspirata dal capannone di maturazione A e monitoraggio del processo di biofiltrazione;
▪ movimentazione del materiale maturo e suo trasporto, tramite mezzi d’opera, dal capannone della maturazione aerata A al secondo capannone di maturazione aerata B;
▪ processo di maturazione nel capannone B con insufflazione aria, captazione dei percolati nelle apposite canalette, bagnatura del materiale in maturazione, monitoraggio della temperatura mediante sonde manuali collegate a computer con registrazione dati;
▪ verifica della funzionalità dei teli filtranti di copertura del capannone B, controllo e monitoraggio delle emissioni;
▪ movimentazione del materiale maturo e suo trasporto all’area di maturazione finale/vagliatura sotto tettoia;
▪ pulizia costante dei capannoni di maturazione A e B;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e delle linee impiantistiche;
e. Linea di maturazione finale/vagliatura-deplastificazione in area esterna sotto tettoia nella quale vengono svolte le seguenti attività:
▪ formazione di cumuli del materiale proveniente dal capannone maturazione per il completamento del processo, rivoltamento periodico e bagnatura, captazione dei percolati e pulizia costante del settore;
▪ vagliatura e deplastificazione del materiale al termine della maturazione, con caricamento nella tramoggia tramite pala meccanica;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria del vaglio e del deplastificatore;
▪ smistamento del prodotto finito, del sovvallo e degli scarti e loro collocamento negli appositi settori di stoccaggio;
▪ movimentazione del sovvallo ritenuto idoneo alla sezione di pretrattamento come strutturante per la formazione di nuova miscela.
Servizi vari per i quali vengono svolte le seguenti attività:
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria delle sezioni di captazione, accumulo e allontanamento dei percolati, delle reti di approvvigionamento idrico, delle reti fognarie acque bianche e acque reflue, delle reti elettriche, dell’intero sistema di piping asservito all’impianto, della pesa e di tutte le apparecchiature che fanno parte dell’impianto;
▪ manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di raccolta dei percolati e della vasca di raccolta delle acque di prima pioggia presenti nell’impianto;
▪ pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali uffici, pesa, magazzino, officina.
Sono in ogni caso comprese nell’attività di gestione oggetto della concessione, tutte le opere ed impianti esistenti che, seppur non menzionati, fanno parte dello stato attuale e che pertanto necessitano dell’espletamento di attività di gestione e/o manutenzione in genere.
Sono in ogni caso comprese nell’attività di gestione oggetto del presente appalto, tutte le opere ed impianti esistenti che necessitano della ordinaria e/o straordinaria manutenzione.
Le opere, le attrezzature e i macchinari, facenti parte dell’impianto, sono riportate nell’Allegato l5 ai documenti di gara.
La Ditta nel formulare la propria offerta dovrà, in ogni caso, procedere alle necessarie verifiche e sopralluoghi, in particolare per quanto riguarda le condizioni dei luoghi in cui si svolgeranno le attività, le opere, le attrezzature, mezzi meccanici e gli impianti effettivamente esistenti da gestire e manutenzionare, comprese le aree di stoccaggio del compost e degli scarti nonché la viabilità di accesso dalla ex SS 125 e relative pertinenze, viabilità che viene ricompresa a tutti gli effetti come pertinenza dell’impianto e come tale facente parte integrante e sostanziale dello stesso immobile e pertanto soggetta a quanto disciplinato dal presente Capitolato.
La Ditta nel formulare la propria offerta dovrà tener conto che sarà a suo carico, al momento dell’assunzione della gestione:
▪ la commercializzazione del compost presente nell’impianto;
▪ il trattamento dei rifiuti presenti nell’impianto;
▪ lo smaltimento degli scarti solidi e liquidi presenti nell’impianto.
Art. 3 - Descrizione dei servizi richiesti
Il contratto ha per oggetto la Concessione per la gestione, compresa la manutenzione, dell’impianto per la produzione di compost di qualità di cui all’Art. 1, sinteticamente descritto nell’Art. 2.
La gestione e la manutenzione complessiva dell’impianto comprende i servizi, le attività e gli adempimenti di seguito specificati, che sono da considerarsi come indicazione minima di quanto richiesto, posto che
l’istituto della “Concessione di Servizi”, trasferisce al Concessionario tutti gli oneri derivanti dall’attività di gestione, qualunque sia la natura e/o l’origine degli stessi:
− le attività di conduzione delle sezioni dell’impianto secondo la migliore tecnica processistica;
− la pulizia dell’area dell’impianto;
− i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere, atti a mantenere gli stessi in perfetto stato e efficienza;
− le manutenzioni ordinarie e straordinarie, compresa la sostituzione di parti e pezzi di ricambio degli impianti fissi e mobili, atti a mantenere gli stessi in perfetto stato e efficienza;
− le manutenzioni ordinarie e straordinarie, compresa la sostituzione di parti e pezzi di ricambio dei mezzi meccanici atti a mantenere gli stessi in perfetto stato e efficienza;
− le revisioni periodiche, previste dalla normativa vigente e dai manuali di manutenzione, degli impianti fissi, dei mezzi meccanici e delle attrezzature, atti a mantenere gli stessi in perfetto stato e efficienza;
− le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle infrastrutture a servizio dell’impianto in base a quanto richiesto dalle vigenti leggi in materia e per una buona ed efficiente conduzione dell’impianto stesso, atti a mantenere gli stessi in perfetto stato e efficienza;
− il monitoraggio ambientale delle emissioni in atmosfera, completa di analisi olfattometriche e chimiche analisi merceologiche dei rifiuti in ingresso, analisi qualità del compost;
− l’approvvigionamento di materiali (strutturante, acque, reagenti, …) necessari per la perfetta conduzione delle sezioni di impianto;
− lo smaltimento degli scarti di processo solidi e/o liquidi, delle acque reflue provenienti dai servizi igienici degli uffici e delle acque di prima pioggia provenienti dall’area dell’impianto, comprese le relative analisi,;
− l’onere per consumi quali energia elettrica, carburanti, lubrificanti, acqua, reagenti, prodotti demuscazione e derattizzazione, il canone di concessione d’uso di acque sotterranee provenienti dal pozzo, nonché ogni altro onere connesso alla ottimale gestione dell’impianto inerente lo svolgimento del servizio oggetto della concessione, se non espressamente escluso dal presente capitolato;
− la gestione agronomica della fascia verde perimetrale all’impianto, compresa la messa a dimora di specie arboree con funzione frangivento, di adeguata dimensione. La scelta delle specie da impiantare dovrà essere concordata con la Stazione Appaltante secondo una adeguata proposta progettuale. La gestione agronomica dovrà effettuarsi con opportuna cadenza tale da garantire il rispetto delle norme antincendio regionali, nonché la sicurezza igienico-sanitaria e il decoro;
− la manutenzione della segnaletica stradale all’interno dell’area;
− la commercializzazione del compost prodotto. La Stazione Appaltante si riserva la possibilità di poter utilizzare, per conto proprio e senza nessun onere aggiuntivo, una percentuale pari al 5% del compost prodotto;
− il trattamento dei rifiuti solidi e liquidi, inclusi quelli presenti al momento dell’assunzione della gestione, comprese le relative analisi;
− lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, inclusi quelli presenti al momento dell’assunzione della gestione, comprese le relative analisi;
− la commercializzazione del compost stoccato al momento dell’assunzione della gestione;
− la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di accesso all’impianto dalla ex
S.S. 125, atti a mantenere la stessa in perfetto stato e efficienza;
− gli interventi finalizzati all’ottemperanza ed all’adeguamento alle disposizioni di cui alla legge 81/2008 e ss.mm.ii. e alla normativa di settore nella prevenzione degli infortuni sul lavoro;
− la stipula della convenzione per il conferimento dei rifiuti con i Comuni e Xxxxxxxx conferenti, secondo lo schema allegato al presente capitolato;
− l’elaborazione e l’invio ai Comuni e altri Soggetti conferenti delle certificazioni trimestrali dei rifiuti conferiti;
− la riscossione della tariffa di conferimento dei rifiuti, così come determinata dalla Provincia di Nuoro, con emissione di fattura elettronica ai Comuni e altri Soggetti conferenti, con cadenza trimestrale;
− l’esecuzione delle analisi del compost ai sensi del D.lgs 75/10 e ss.mm.ii.;
− l’esecuzione delle analisi di monitoraggio sulle caratteristiche merceologiche dei rifiuti conferiti in impianto, con cadenza e modalità stabilite dal protocollo sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Consorzio Italiano Compostatori (CIC), ad oggi, non inferiori a due analisi/anno;
− la trasmissione alla Stazione Appaltante:
▪ della copia delle certificazioni trimestrali dei rifiuti conferiti, entro trenta giorni dalla data di emissione;
▪ del report trimestrale delle fatturazioni con l’indicazione del numero della fattura, periodo di riferimento e relativo importo, secondo lo schema da concordare;
▪ della copia dei referti delle analisi di monitoraggio sulle caratteristiche merceologiche dei rifiuti conferiti in impianto, entro trenta giorni dalla loro esecuzione;
▪ della copia dei referti delle analisi del compost ai sensi del D.lgs 75/10 e ss.mm.ii. entro trenta giorni dalla data di emissione;
▪ del report quadrimestrale delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, secondo lo schema da concordare;
▪ del report quadrimestrale degli smaltimenti dei rifiuti solidi e liquidi secondo lo schema da concordare;
▪ del report quadrimestrale della vendita del compost secondo lo schema da concordare;
▪ del report quadrimestrale dei costi sostenuti per la gestione dell'impianto, come risultanti dai dati contabili e con dettaglio analitico sufficiente a garantire alla Stazione Appaltante il riscontro con il documento di pianificazione della spesa presentato dal Concessionario, secondo lo schema da concordare;
Art. 4 - Quota di accantonamento
La quota di accontentamento, ai sensi del punto1.5 dell’Allegato 1 alla DGR 17/07 del 13.04.2004, “è finalizzata a costituire un fondo necessario per far fronte agli oneri per il rinnovo dei mezzi e delle parti impiantistiche che nel tempo necessitano di interventi anche manutentivi straordinari e per i costi di nuove sezioni impiantistiche rese necessarie da imposizioni normative (adeguamenti di presidi ambientali, …)”; La quota di accantonamento, pari al 5% del costo di realizzazione dell’opera, non soggetta a ribasso, è pari a 71.227,84 €/anno (settantunomiladuecentoventisette/84 euro/anno), così come stabilito nel Piano Economico Finanziario e relativa Analisi Economica.
Il Concessionario dovrà versare la suddetta somma alla Provincia, con cadenza annuale, ovvero entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello della gestione di riferimento, fatta salva l’autorizzazione formale all’utilizzo di dette somme per interventi straordinari.
Posto che l’istituto della Concessione di Servizi (ex parte III del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) pone a carico del Concessionario, tutti gli oneri della gestione e quindi, tra l’altro, anche le manutenzioni straordinarie, la Provincia potrà autorizzare l’utilizzo delle somme destinate all’accantonamento per interventi straordinari che, dovranno essere, compiutamente e dettagliatamente specificati e progettati, e, comunque, preventivamente e formalmente approvati.
A mero titolo esemplificativo potranno essere autorizzati le seguenti tipologie di intervento:
▪ acquisto di nuovi mezzi;
▪ acquisto di mezzi in sostituzione dei mezzi in dotazione;
▪ acquisto di nuovi presidi che possano migliorare la qualità e l’efficacia dei controlli ambientali e/o la gestione e la vendita del compost;
▪ integrazione tecnologica e/o infrastrutturale finalizzata al miglioramento delle tecniche di trattamento dei rifiuti;
▪ integrazione tecnologica e/o infrastrutturale finalizzata al miglioramento della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.
Qualora si rendessero necessari interventi straordinari aventi importo superiore alla quota di accantonamento annuale, l’Amministrazione potrà chiedere al Concessionario l’anticipazione delle somme corrispondenti fino a un massimo del totale delle annualità di accantonamento dovute fino alla scadenza del contratto, compreso il periodo dell’eventuale proroga, anche nell’ipotesi che sia la stessa Amministrazione a richiedere gli interventi.
Con quanto sopra specificato resta stabilito che il Concessionario deve provvedere a tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, alle somministrazioni, ai servizi, agli oneri, generali e particolari, necessari per il funzionamento dell’impianto in tutte le sue parti, compresi i mezzi meccanici e le attrezzature in dotazione, tali da assicurare la perfetta efficienza dello stesso, nel rispetto delle norme ambientali, con particolare attenzione alla gestione dei rifiuti, norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti e delle opere pubbliche, disciplina del codice dei contratti pubblici, anche in adeguamento ad eventuali norme sopravvenute.
Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, di qualunque natura, dovranno essere, comunque, eseguiti nel rispetto del Codice dei Contratti e relative Linee guida dell’ANAC, nonché ad ogni eventuale modifica e/o integrazione normativa che dovesse intervenire.
Art. 5 - Realizzazione e gestione sito web
Il Concessionario dovrà, entro 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, realizzare il sito web dedicato all’attività dell’Impianto di compostaggio, i cui contenuti minimi sono di seguito elencati:
▪ Ubicazione dell’impianto, con mappe che consentano la facile individuazione dello stesso;
▪ Planimetrie e foto, anche panoramiche dell’impianto;
▪ Recapiti (telefono, mail, PEC, ….)
▪ Nominativo e recapiti del Responsabile dell’impianto;
▪ Struttura organizzativa della Ditta concessionaria;
▪ Indicazione degli orari di apertura per i conferitori;
▪ Indicazione delle modalità, costi e orari per l’acquisto del compost;
▪ Elenco soggetti conferitori e relative convenzioni;
▪ Aggiornamento trimestrale dei dati di conferimento;
▪ Aggiornamento semestrale degli Esisti delle analisi merceologiche del rifiuto in ingresso;
▪ Autorizzazioni alla gestione;
▪ Nominativo e recapiti del Funzionario della Provincia Responsabile dei controlli ambientali;
▪ Nominativo e recapiti del Funzionario della Provincia Responsabile della gestione del contratto;
La struttura del sito dovrà rispettare le norme di accessibilità, le linee guida e relative indicazioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), nonché, per la parte di pertinenza, il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Il Concessionario dovrà gestire e aggiornare regolarmente i contenuti del sito, modificarli e/o integrarli e/o inserirne di nuovi, anche su indicazioni della Provincia.
Art. 6 - Tariffa di conferimento e prezzo di cessione del compost
La tariffa applicata ai Comuni, o altri Enti e/o Amministrazioni (di seguito Soggetti conferitori), per il conferimento in impianto dei rifiuti urbani, al netto di IVA, sarà quella derivante dal piano tariffario approvato dalla Provincia e sul quale la RAS avrà verificato la conformità all’atto di indirizzo di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/07 del 13.04.2004, al netto del ribasso di gara e salvo autorizzazione all’applicazione di tariffe inferiori.
Al fine della determinazione degli importi dovuti dai Soggetti conferitori, faranno fede le quantità dei rifiuti indicate nelle certificazioni trimestrali dei conferimenti, che dovranno trovare riscontro nella registrazione dei bindelli di pesata, così come stampati presso l’impianto di compostaggio. La pesata avverrà a cura del Concessionario presso la pesa dell’impianto come sopra specificato. La Stazione Appaltante avrà la facoltà di verificare le operazioni di pesatura e la taratura della pesa.
Il prezzo di cessione del compost di qualità risulta individuato nel Piano Economico Finanziario e relativa Analisi Economica, approvati e comunque non potrà superare l’importo di 11,00 €/t per la vendita del prodotto sfuso.
Art. 7 - Durata dell’appalto e Proroga Tecnica
La durata dell’appalto è prevista in anni 5 (cinque) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del Verbale di Consegna del servizio di gestione con la quale si avrà l’effettivo inizio del servizio in concessione.
Qualora allo scadere dei termini contrattuali non siano state completate le procedure di aggiudicazione relative al nuovo appalto, il Concessionario dovrà comunque garantire l’espletamento del servizio per il periodo necessario al perfezionamento delle suddette procedure e, comunque, fino a due anni dalla scadenza del contratto. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni contrattuali, giuridiche ed economiche, stabilite nel contratto e nel relativo capitolato. La variazione del termine contrattuale non comporta alcun indennizzo, compenso, risarcimento, ripetizione o altra richiesta diversa a favore del Concessionario.
Art. 8 - Modalità di aggiudicazione dell’appalto
L’appalto di concessione del servizio sarà esperito mediante procedura aperta, così come definita dall’art. 3 lettera sss) del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. ed adotterà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 lettera b) del citato decreto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se valutata valida.
Le modalità amministrative per la partecipazione alla gara, i termini di presentazione delle offerte, la documentazione e i requisiti di capacità tecnico-economica e finanziaria da possedere che la Ditta Concorrente dovrà possedere, sono specificate nel bando e nel disciplinare di gara.
La gara non prevede l’assegnazione di compensi o rimborsi di alcun genere alle Ditte Concorrenti.
Art. 9 - Conoscenza delle condizioni di appalto
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d’opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio della Ditta concorrente circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base del ribasso offerto nonché della relativa offerta tecnica, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l’aumento dei
costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Art. 10 - Carattere del servizio
Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono considerate ad ogni effetto servizi pubblici essenziali, sottoposte alla normativa di cui al D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo casi di forza maggiore. Non saranno considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili al Concessionario quali, ad esempio, la mancata o ritardata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L..
In caso di arbitrario abbandono o sospensione la Stazione Appaltante potrà sostituirsi al Concessionario per l’esecuzione d’ufficio in danno alla Ditta.
Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi, le disposizioni i regolamenti vigenti e futuri applicabili al servizio in oggetto, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale;
Art. 11 - Inizio del servizio
L’inizio del servizio, risultante dal verbale di cui al precedente art. 5, dovrà aver luogo entro i termini indicati nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, previa stipula di apposito contratto.
Potrà essere richiesta esecuzione urgente nelle more di stipula del contratto, ai sensi del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 12 - Quota Accantonamento, corrispettivo d’appalto e modalità di pagamento
Non è prevista la corresponsione di un corrispettivo e/o canone.
L’importo della Concessione per l’intero periodo (cinque anni più due anni di proroga tecnica) è calcolato in base alla quantità massima di rifiuti ricevibili dall’impianto, per un importo complessivo posto a base di gara, al netto dell’IVA, pari a € 3.816.904,07, di cui € 2.726.360,05 per la durata dei cinque anni della concessione e € 1.090.544,02 per l’eventuale proroga, per un massimo dei due anni successivi, corrispondente alla tariffa per il conferimento pari a 77,90 €/t.
Detto importo, costituito da più voci così come esplicitato nel Piano Economico Finanziario di cui all’Allegato 01 ai documenti di gara, è comprensivo dei sottoelencati costi non soggetti a ribasso:
Denominazione della voce nel Piano Economico Finanziario | Riferimento alla voce della Analisi Economica | Motivo dell’invariabilità | Importo non soggetto a ribasso (valore annuo) | Importo non soggetto a ribasso (riferito ai cinque anni di gestione ) |
1.01.01 Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci [acqua] | punto 2.6 Costi approvvigionamento idrico | canone annuale per la concessione d’uso dell’acqua | € 1.709,13 | € 8.545,65 |
1.4 Quota di ammortamento di produzione | punto 2.9 Quota di ammortamento di produzione | importo stabilito in base ai dati della ricognizione patrimoniale | € 2.518,58 | € 12.529,90 |
1.5 Quota di accantonamento | punto 5 Accantonamento | importo stabilito in base al costo di realizzazione dell’impianto | € 71.227,84 | € 356.139,20 |
Sommano importi non soggetti a ribasso | € 75.455,55 | € 377.277,75 |
I suddetti importi, con esclusione delle voci non soggette a ribasso, saranno rideterminati applicando agli stessi il ribasso offerto in fase di gara.
Gli importi sopra descritti sono comprensivi della quota annuale di accantonamento che il Concessionario dovrà versare alla Provincia, così come sotto descritta.
Il servizio oggetto della presente concessione è finanziato con le tariffe corrisposte dai Soggetti conferitori, sulla base del piano tariffario approvato dalla Provincia e redatto ai sensi della D.G.R. n. 17/07 del 13.04.04.
La tariffa sarà corrisposta dai Soggetti conferitori al Concessionario, previa emissione della fattura e relativa certificazione delle quantità conferite, secondo quanto disciplinato dalle relative convenzioni stipulate tra le parti.
La quota di accantonamento annuale, stabilita in 71.227,84 €/anno (settantunomiladuecentoventisette/84 euro/anno), di cui al punto 1.5 del Piano Economico Finanziario, oltre l’IVA, dovrà essere corrisposta dal Concessionario alla Provincia con cadenza annuale, a far data dall’inizio del servizio, ovvero entro e non oltre il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Da tale importo potranno essere trattenuti dal Concessionario i costi sostenuti per gli interventi straordinari, solo se preventivamente e formalmente autorizzati dalla Provincia.
Qualora si proponessero e/o si rendessero necessari interventi straordinari aventi importo superiore alla suddetta quota di accantonamento annuale, l’Amministrazione potrà chiedere al Concessionario l’anticipazione delle somme corrispondenti alle quote di accantonamento fino alla scadenza del contratto, compresa l’eventuale proroga, anche nell’ipotesi che sia la stessa Amministrazione a richiedere gli interventi.
Detta quota di accantonamento annuale dovrà essere corrisposta anche nel periodo di proroga tecnica in proporzione al periodo della stessa.
In caso di ritardato versamento nei termini fissati, la Provincia avrà diritto agli interessi di mora al tasso legale sulle somme dovute.
In nessun caso il Concessionario potrà invocare il mancato/ritardato pagamento da parte dei Soggetti conferitori convenzionati per giustificare eventuali ritardi nell’adempimento dei propri obblighi.
Pertanto l’importo del contratto come sopra stabilito, dedotta la quota di accantonamento, risulta per il Concessionario remunerativo di tutte le operazioni ed obblighi contrattualmente previsti.
Le eventuali spese di bonifico sono a carico del Concessionario.
Il Concessionario, in riferimento alle prestazioni di cui al presente capitolato, assume esplicitamente l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii., obbligo che sarà comunque richiamato anche nel contratto.
Il Concessionario, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori interessati ai lavori, assume l’obbligo di inserire, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’eventuale cessione del credito del corrispettivo dell’appalto deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante che può rifiutarla con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 69 e 70 del R.D. 16 novembre 1923 n. 2440. Anche in questo caso devono essere garantiti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
La cessione del credito, riferita al corrispettivo d’appalto, è possibile se disposta a favore di un Istituto di Credito, ovvero quando è determinata da prestazioni concernenti le attività previste dal presente appalto.
Art. 13 - Revisione dei corrispettivi
Il corrispettivo d’appalto, così come determinato all’art. 12 e non è soggetto a revisione.
Tale corrispettivo potrà subire variazioni in diminuzione in relazione alle diverse situazioni contingenti, anche in considerazione della possibile diminuzione della quantità di rifiuti conferita, che potranno presentarsi nel corso della durata della concessione senza che il Concessionario, in relazione al rischio operativo ed al rischio di domanda, abbia a pretendere variazioni al corrispettivo, contrattualmente sottoscritto.
L’eventuale aumento della tariffa per il conferimento dei rifiuti, determinato secondo le modalità di cui alla DGR n. 17/07 del 13.04.04 e ss.mm.ii., potrà essere proposto dal Concessionario qualora sopravvengano, eventuali, variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere per nuove o mutate esigenze o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, tali da giustificare l’aumento richiesto, previa dimostrazione con gli adeguati documenti tecnico-contabili.
Il suddetto aumento, approvato formalmente dalla Provincia, secondo le modalità di cui alla DGR n. 17/07 del 13.04.04 e ss.mm.ii., potrà comportare un proporzionale adeguamento del corrispettivo dell’appalto, alle stesse condizioni e patti dell’offerta iniziale, ovvero sarà a totale carico dei conferitori senza nessun onere aggiuntivo per la Provincia.
Non rientrano nella casistica di cui al capoverso precedente le variazioni che nel periodo di appalto dovessero intervenire relativamente alla qualità dei rifiuti in ingresso o le oscillazioni delle quantità conferite giornalmente come indicato nell’art. 2, fatto salvo il rispetto della potenzialità su base annua, così come non rientrano gli oneri per il trattamento di rifiuti presenti al momento dell’assunzione della gestione.
Art. 14 - Spese inerenti all’appalto
Le spese d’asta, contrattuali, di registro e quant’altro relativo l’appalto in oggetto saranno ad intero carico della Ditta, senza diritto di rivalsa.
PARTE SECONDA
Obblighi, responsabilità e prescrizioni per l’esecuzione dei servizi
Art. 15 - Obblighi e responsabilità del Concessionario
Il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire i servizi indicati nell’art. 3, compresa l’assunzione di tutte le attività, le somministrazioni, i servizi, i materiali di consumo e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento di tale impianto, nonché di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione.
Il Concessionario dei servizi di cui sopra si identifica a tutti gli effetti quale GESTORE dell’impianto ad esso aggiudicato e dovrà conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo dell’impianto medesimo, comprensivo delle pertinenze interne ed esterne, dei macchinari e attrezzature. In particolare, per gestione si intende, oltre alla conduzione degli impianti, il controllo funzionale delle apparecchiature e mezzi meccanici, l’insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di manutenzione programmata, nonché l’eventuale manutenzione a guasto, in caso di emergenza, secondo un protocollo operativo, che il Concessionario deve redigere, all’atto della consegna
del servizio, e che deve ricomprendere anche le attività di verifica e controllo richiesti dalla Regione e dalla Provincia.
Il Concessionario assume l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l’assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.
Il Concessionario è responsabile della qualità e quantità dei rifiuti e materiali accettati in impianto.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare alla Provincia tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, quale ad esempio (a titolo meramente indicativo) il conferimento di rifiuti alimentari in stato anaerobiotico avanzato per via di precedenti lunghi stoccaggi e che possono alterare il processo o comunque alterare lo stato di qualità dell’aria in impianto. La Provincia, a seguito delle segnalazioni disporrà gli, eventuali, provvedimenti, anche sanzionatori, previsti dalle norme e/o dai regolamenti.
Art. 16 - Obblighi relativi al personale e Clausola Sociale
L’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto dovrà essere assicurato da personale direttivo ed esecutivo, al quale sarà applicato il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti Servizi di igiene ambientale, o contratto equivalente.
L’organico del personale che il Concessionario dovrà assumere, a esclusivo suo carico e spese, dovrà essere comunque in numero non inferiore a quanto dichiarato nei documenti presentati in sede di gara e che sarà indicato in apposita tabella da allegare al contratto d’appalto.
L’elenco del personale attualmente in servizio, con la sola indicazione delle rispettive qualifiche e anzianità, viene allegato alla documentazione di gara.
Si applica la clausola sociale, fatta salva la dimostrata inattuabilità, ai sensi dell’art. 50 del D.lsg n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché per quanto nelle Linee guida ANAC n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, di seguito riportato in stralcio:
punto 3.2
(…) l’applicazione della clausola sociale non comporta un indiscriminato e generalizzato dovere di assorbimento del personale utilizzato dall’impresa uscente, dovendo tale obbligo essere armonizzato con l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione definita dal nuovo assuntore. Tale principio è applicabile a prescindere dalla fonte che regola l’obbligo di inserimento della clausola sociale (contratto collettivo, Codice dei contratti pubblici) (…)
Il concorrente presenta, allegato all’offerta a pena di esclusione, il progetto di assorbimento, eventualmente anche parziale, che illustra le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico), in conformità all’Allegato 09 ai documenti di gara.
La mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio, equivale alla mancata accettazione della clausola sociale.
La mancata accettazione della clausola sociale, ovvero la mancata dimostrazione dell’impossibilità di applicazione della stessa, costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara.
L’esclusione, viceversa, non è fondata nell’ipotesi in cui l’operatore economico manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa.
Il Concessionario accetta espressamente la clausola sociale e detto obbligo è riportato nel contratto.
Per quanto sopra, il Concessionario dovrà assumere, ai sensi del C.C.N.L. di categoria vigente e applicato, tutto il personale attualmente addetto ai servizi in oggetto, o comunque la quota parte inserita nel progetto di assorbimento, conservando allo stesso il trattamento economico giuridico già fruito, qualora ricorrano le condizioni previste dal menzionato C.C.N.L..
Il Concessionario, attraverso l’organizzazione e la turnazione del suddetto personale, garantirà la necessaria presenza giornaliera sia giorni feriali, e, in caso di necessità, nei giorni festivi, con orario di lavoro tale da garantire il corretto espletamento dei servizi.
Il Concessionario sarà tenuto alla completa osservanza, nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, accordi interconfederali, regionali, locali e aziendali nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, buoni pasto, assicurazioni sociali, collocamento invalidi, ecc.
Farà pure carico al Concessionario, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro e inerenti alla assicurazione di invalidità, vecchiaia, assicurazione infortuni, malattie, e ogni onere previsto dalla normativa vigente e/o sopravvenuta.
Si intendono a carico del Concessionario e compresi nel corrispettivo dell’appalto, gli oneri per il trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere corrisposto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro.
È fatto assoluto divieto, al Concessionario, l’impiego del personale di gestione necessario per l’esperimento dei servizi in oggetto e secondo l’orario di lavoro previsto dal vigente CCNL di settore, per lavori o quant’altro non ricadenti nelle operazioni inerenti la gestione oggetto di contratto.
I servizi dovranno essere effettuati con personale di provata capacità e adeguatamente formato che, qualitativamente e numericamente, consenta al Concessionario di rispettare le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e gli impegni che ha assunto all’atto della stipula del contratto. Il personale utilizzato dovrà avere padronanza della lingua italiana e conoscenza della segnaletica in uso.
Il Concessionario dovrà osservare, per il personale addetto all’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto, le norme di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vigenti durante tutto il periodo di espletamento del contratto.
A tal fine il personale addetto dovrà essere sottoposto alle apposite visite mediche periodiche così come stabilito dalla legislazione vigente in materia. Dette visite periodiche dovranno avvenire con apposita convenzione, a carico del Concessionario, con la Azienda Tutela della Salute (A.T.S.) competente o presso Laboratori autorizzati.
Il Concessionario è tenuto a osservare le disposizioni emanate dalla A.T.S. e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell’attività ed ai necessari controlli sanitari.
Ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici, si precisa che le autorità competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono l’Azienda Sanitaria, i Vigili del Fuoco e l’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.
Il Concessionario dovrà fornire al proprio personale:
− le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento delle proprie mansioni e tutto l’occorrente per rendere il lavoro meno disagevole possibile;
− gli indumenti da lavoro come prescritto dal contratto collettivo di lavoro, per la sicurezza e l’igiene del personale addetto, onde evitare nell’uso o manipolazione di determinate sostanze, contagi di malattie infettive o dannose per l’integrità del personale e di altre persone. Tutto il personale dovrà indossare durante le ore di lavoro, una tuta uniforme fornita a cura della Xxxxx stessa e tenere in modo ben visibile su detta uniforme il nominativo di individuazione;
− i dispositivi di protezione individuale necessari per l’esecuzione del servizio, in particolare il personale sarà dotato di idonei indumenti e dispositivi di protezioni individuale (DPI) per la protezione dai rischi sul lavoro così come individuati dal Piano di Sicurezza;
− i dispositivi che potranno essere prescritti dagli Enti di controllo, in relazione a condizioni di rischio specifiche. Di tale ulteriore obbligo verrà data specifica comunicazione scritta;
Il personale dovrà essere, inoltre, adeguatamente formato e informato, con l’aggiornamento periodico secondo la normativa vigente.
In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento di situazioni di pericolo, il Concessionario, oltre a dare immediata esecuzione a quanto previsto dal Piano della Sicurezza e dalle norme che regolano la materia, deve provvedere alla comunicazione/denuncia alle autorità competenti. Dovrà, inoltre, tempestivamente informare la Provincia per consentire la verificare delle cause che li hanno determinati e per l’adozione degli, eventuali, provvedimenti di competenza.
Il Concessionario imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.
La Provincia si riserva di pretendere l’allontanamento del personale incapace o inadempiente ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti norme, procedure, regolamenti, ordini aziendali.
Tutto il personale, nell’espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un comportamento serio e corretto e dovrà collaborare fattivamente con i Rappresentanti della Provincia, con gli Incaricati della stessa Amministrazione, con i rappresentanti di altri Enti, investiti delle funzioni di controllo e vigilanza sui servizi affidati in appalto.
Il Concessionario è tenuto al rispetto delle richieste e/o prescrizioni dei Rappresentanti della Provincia e degli Enti di controllo, fatta salva la motivata e formale richiesta a non ottemperare.
Il Concessionario potrà, nell’interesse del servizio, variare le qualifiche del personale, senza che ciò costituisca, per l’eventuale maggiore onere che ne derivasse, motivo di richiesta di revisione dell’importo del corrispettivo stabilito.
Il Concessionario è tenuto a fornire alla Provincia dettagliato elenco del personale in servizio, con l’indicazione delle generalità, del numero di matricola, del livello, dell’anzianità di servizio, del tipo di contratto individuale di lavoro, del numero di giorni e/o ore alla settimana in cui il personale stesso viene impiegato ed a comunicarne e eventuali variazioni entro sette giorni dalle stesse.
Salvo cause di forza maggiore, a partire dal dodicesimo mese precedente alla scadenza del contratto non saranno ammesse variazioni nell’organico in servizio presso l’impianto di Quirra. A tal fine, entro il medesimo termine la stessa Xxxxx dovrà fornire alla Provincia l’elenco dettagliato del personale in servizio, come sopra specificato.
Il Concessionario avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative e regolamentari, inerenti ai servizi appaltati, che potranno essere emanate nel corso dell’appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dalla Provincia e/o altro Ente competente e/o dal Comune sede dell’impianto.
Il Concessionario è obbligato a esibire in qualsiasi momento, e a semplice richiesta della Provincia copia dei pagamenti attestanti la regolarità retributiva e contributiva del personale di servizio.
Il Concessionario è responsabile, in rapporto all’Amministrazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
In caso di inottemperanza degli obblighi precedentemente indicati, accertata dall’Amministrazione Appaltante o ad essa segnalata da altro Ente, l’Amministrazione medesima comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche agli Enti competenti, l’inadempienza accertata e procederà all’applicazione della sanzione così come disciplinato al successivo Art. 29 del presente Capitolato, anche con l’eventuale rivalsa sulla polizza fideiussoria.
Per le sanzioni di cui sopra il Concessionario non può opporre eccezione alcuna alla Provincia né ha titolo a risarcimento dei danni.
La Provincia, valutata la gravità dell’inadempimento può disporre ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione in danno del contratto con incameramento della polizza fideiussoria.
Art. 17 - Responsabilità civili e penali e garanzie
La Provincia rimane esonerata da qualsiasi responsabilità dovuta a imperizia, negligenza, imprudenza usata dal Concessionario o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi.
Il Concessionario è responsabile di qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti della Provincia o di terzi, sollevando così la medesima Provincia da qualsivoglia responsabilità civile o penale.
Fatti salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia.
Il Concessionario ha la piena responsabilità civile e penale in ordine alla sicurezza, sia nei confronti dei propri addetti che di terzi, pertanto dovrà garantire che tutto il complesso impiantistico venga mantenuto in regola per tutto il periodo di gestione, nel rispetto di tutte le vigenti leggi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente di fenomeni anaerobiotici con emissione di odori fuori norma per carenza di controllo e gestione del processo di compostaggio.
Il Concessionario è obbligato a stipulare con idonea compagnia di assicurazione:
1. polizza ai sensi della DGR n. 39/23 del 15.07.2008, per un importo non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per una durata di anni sette, ovvero due anni oltre la durata del contratto. La validità della polizza dovrà essere adeguata in modo proporzionale alla durata dell’eventuale proroga del contratto. La garanzia finanziaria è prestata al fine di assicurare la copertura delle spese necessarie, o comunque inerenti o connesse, a eventuali operazioni di smaltimento, bonifica e ripristino, nonché per il risarcimento di eventuali danni all’ambiente derivanti dall’esercizio, dalla chiusura e dalla messa in sicurezza e ripristino dei siti da parte dei titolari/gestori degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, determinati da inadempienze o da qualsiasi atto o fatto colposo, doloso o accidentale nel periodo di efficacia delle garanzie stesse.
2. polizza/e per incendio, furto, evento naturale, atto vandalico ed ogni altro evento assicurabile per un massimale per ogni sinistro, non inferiore a € 3.000.000,00 (euro tremilioni/00), per tutta la durata del contratto, da adeguarsi proporzionalmente alla durata dell’eventuale proroga del contratto;
3. polizza a copertura della responsabilità civile e inquinamento con un massimale, determinato in analogia con quanto disposto dalla DGR n. 24/11 del 29.07.2003, non inferiore a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00), per tutta la durata del contratto, da adeguarsi proporzionalmente alla durata dell’eventuale proroga del contratto;
4. polizza a copertura dei rischi derivanti dall’eventualità di presenza di materiali estranei nei rifiuti conferiti che preveda il risarcimento dei danni all’impianto, al personale di gestione ed a terzi (persone e cose). Tale polizza dovrà essere onnicomprensiva dei rischi su tutte le linee di lavorazione facenti parte dell’impianto con un massimale non inferiore a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00);
5. polizza responsabilità civile con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, a copertura dei rischi per le attività di cui al successivo Art. 23, per tutta la durata del contratto, da adeguarsi proporzionalmente alla durata dell’eventuale proroga del contratto;
Qualora l’ammontare del danno sia superiore alla copertura assicurativa ovvero non sia coperto dalla stessa il Concessionario dovrà provvedere a proprio carico senza che vi possa essere corresponsabilità, concorrenza o concorso di sorta da parte della Provincia.
Copia di dette polizze devono essere consegnate alla Stazione Appaltante all’atto della firma del contratto e, comunque, almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio.
Il Concessionario è l’esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da:
− negligenza, imprudenza o imperizia;
− inosservanza della normativa vigente in materia ambientale o delle prescrizioni del presente capitolato;
− inosservanza delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e/o conduzione di mezzi meccanici e/o utilizzo attrezzature, apparecchi, macchinari;
A prescindere da eventuali penali e dall’eventuale risoluzione del contratto, il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato.
Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi e i materiali occorrenti saranno a carico del Concessionario compresi gli eventuali danni provocati dagli interventi di cui sopra.
Il Concessionario si obbliga a rilevare la Provincia da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell’adempimento dei medesimi.
Art. 18 - Ufficio di Direzione – Rapporti con l’Amministrazione
Il Concessionario ha l’obbligo di istituire presso l’impianto l’Ufficio di Direzione ed Amministrazione, dotato di telefono, mail e PEC ed eventuale segreteria.
Il Concessionario dovrà pubblicare i suddetti recapiti nel sito web e renderli disponibili anche per comunicazioni delle Utenze e/o per eventuali segnalazioni di disservizi o richiesta informazioni.
Dovrà inoltre essere inoltre comunicato alla Provincia, il numero per la reperibilità, disponibile 24 ore su 24, per la gestione delle emergenze e/o eventuali condizioni eccezionali non previste nelle attività ordinarie della gestione dell’Impianto.
L’Ufficio di Direzione e Amministrazione del Concessionario resterà aperto secondo orari che saranno concordati tra la Provincia e il Concessionario, e, comunque, almeno secondo la normale apertura lavorativa dell’impianto.
Il Concessionario nominerà un Direttore Tecnico, munito dei necessari titoli di abilitazione previsti dalle leggi vigenti, e un Responsabile della Gestione, al quale potranno essere affidati i compiti di Capo Impianto. È obbligatoria la reperibilità giornaliera, festivi inclusi, sia del Capo Impianto che del Responsabile di Gestione e del Direttore Tecnico dell’Impianto per poter affrontare, con la massima sollecitudine, tutte le problematiche che dovessero manifestarsi nell’esecuzione dei servizi.
Il Concessionario dovrà comunicare il nominativo del Direttore Tecnico e del Responsabile di Gestione, entro la data di consegna del servizio in oggetto, con recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) cui la Provincia potrà far riferimento per qualsiasi motivo. Oltre che presso la sede legale dell’Impresa, la Provincia potrà recapitare ordini e disposizioni anche presso l’ufficio di Direzione e Amministrazione attivato presso l’impianto di compostaggio di Quirra.
Le comunicazioni fatte al Responsabile della Gestione, considerato come rappresentante del Direttore Tecnico, saranno considerate, salvo diverse disposizione contenute nel presente capitolato, come fatte direttamente dal Concessionario, il quale, con la stipula del contratto, elegge domicilio nell’Ufficio di Direzione ad ogni effetto dell’appalto.
Art. 19 - Prescrizioni per l’esecuzione dei servizi
Nell’esecuzione delle attività di gestione devono essere rispettate le prescrizioni minimali di seguito riportate:
− l’impianto deve accettare i rifiuti tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore
14.00 alle ore 16.00. In casi di necessità, su richiesta della Provincia, l’orario può essere ampliato eccezionalmente fino alle ore 13.00 la mattina e fino alle ore 17.00 al pomeriggio. Potrà inoltre essere richiesta l’apertura, eccezionale il sabato. I costi per le temporanee ed eccezionali variazioni dell’orario di apertura sono a carico, del Concessionario, senza nessun onere aggiuntivo per la Provincia. In concomitanza di due giorni festivi consecutivi i rifiuti dovranno essere accettati nel primo o nel secondo di essi, previo accordo e comunicazione tempestiva, fatte salve diverse disposizioni da parte della Provincia;
− devono essere accettati al conferimento i rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate dei rifiuti solidi urbani comunali con i codici CER indicati nell’art. 1 del presente capitolato, ovvero nell’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs 152/2016 e ss.mm.ii., salvo diverse disposizioni della Provincia;
− deve essere vietato il conferimento di rifiuti trasportati con automezzi non autorizzati ai sensi delle norme vigenti sui rifiuti;
− il Concessionario deve provvedere al controllo del carico in ingresso e, in caso di non corrispondenza del carico alle tipologie menzionate nell’Art. 1, provvederà alla non accettazione del carico e segnalerà, entro le successive ventiquattro ore, il fatto alla Provincia per gli adempimenti conseguenti;
− non devono essere accettati flussi di organico differenziato con una presenza di frazioni estranee superiore al 5% in peso che, in prima istanza potrà essere valutato con ispezioni visive. Qualora ci fosse necessità di analisi in contradditorio col Soggetto conferente che lo dovesse richiedere, il Concessionario dovrà eseguire le analisi merceologiche a sua cura e spese, oneri che verranno
ricompensati dal Soggetto conferitore richiedente al Concessionario qualora l’esito dovesse essere sfavorevole al Soggetto conferitore. In caso di analisi favorevoli al Soggetto conferitore richiedente l’onere è a carico del Concessionario;
− non devono essere accettati flussi di umido contenuti in sacchi di plastica non biodegradabili e non compostabili. I sacchi di contenimento dei rifiuti organici devono essere realizzati in materiali rispondenti alle norme UNI EN 13432-2002, così come prescritto dall’art. 182-ter del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
− il Concessionario dovrà provvedere, alla emissioni di certificazioni sulle quantità di flussi di organico conferiti, in particolare le certificazioni che possono concorrere alla premialità/penalità di cui alla D.G.R. 39/33 del 23.09.2011 o delle eventuali altre direttive nazionali e/o regionali e/o provinciali emesse nel periodo di appalto;
− il Concessionario dovrà dare opportune disposizioni ai conducenti dei veicoli conferenti per lo scarico del materiale in modo da non arrecare danni alle opere e permettere l’ispezione visiva del rifiuto conferito;
− il Concessionario deve garantire che il processo avvenga secondo le prescrizioni di legge ed in particolare che nella sezione ACT il materiale raggiunga una temperatura superiore a 55°C per almeno 3 giorni consecutivi e che il processo garantisca un tempo complessivo di almeno 90 giorni;
− il compost prodotto è di proprietà del Concessionario che può disporre per la libera commercializzazione e per l’utilizzo in coerenza con quanto previsto dalle norme vigenti. Il Concessionario avrà, quindi, titolo a trattenere i corrispettivi derivanti dalla vendita e/o cessione a terzi, fermo restando a suo carico qualunque onere per la commercializzazione;
− qualora, in via eccezionale, il compost ottenuto non rispettasse i requisiti stabiliti dalle normative vigenti per la commercializzazione degli ammendanti, sarà comunque onere del Concessionario provvedere al suo trattamento/smaltimento secondo le norme vigenti, compreso l’onere dello smaltimento;
− rientra negli obblighi del servizio l’esecuzione delle analisi di qualità sul compost prodotto: almeno una ogni trimestre secondo i parametri del Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e ss.mm.ii, ed almeno una ogni semestre dell’analisi dell’I.R.D. (secondo il metodo DiProVe) sul materiale in uscita dalla fase ACT e dall’intero ciclo di trattamento;
− rientra negli obblighi il servizio di trasporto e smaltimento/trattamento degli scarti dalle attività dell’impianto, compresi gli oneri dello smaltimento presso impianti autorizzati secondo le norme vigenti;
− rientra negli obblighi del servizio l’esecuzione delle analisi sulle emissioni e delle attività previste nel provvedimento autorizzativo di cui alla determinazione n. 1141 del 07.07.2009 e ss.mm.ii., emanato ai sensi dell’art. 208 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., secondo la tempistica ivi prescritta;
− rientra negli obblighi del servizio l’esecuzione delle analisi merceologiche sui rifiuti in ingresso, così come da accordo di programma tra la Regione Sardegna e il Consorzio Italiano Compostatori;
− il Concessionario deve provvedere agli opportuni interventi di contenimento delle emissioni di polveri dal materiale in stoccaggio o lavorazione all’esterno e comunque del contenimento delle emissioni di polveri diffuse, come prescritto dal provvedimento regionale succitato;
− rientra negli obblighi del servizio l’attività di trasporto e smaltimento del percolato ad impianto esterno. Il trasporto e lo smaltimento all’esterno dei percolati dovrà avvenire con oneri a totale carico
del Concessionario che avrà, altresì, l’obbligo della trasmissione della certificazione di avvenuto smaltimento alla Provincia, inteso che alla fine della gestione non deve esserci accumulo del percolato;
− rientra negli obblighi l’onere dell’approvvigionamento, compreso il trasporto, dello strutturante eventualmente, necessario per le attività dell’impianto;
− il Concessionario ha l’obbligo di provvedere alla sorveglianza e guardiania continua dell’impianto, con adeguata videosorveglianza, anche attraverso Ditta specializzata;
− è a carico del Concessionario l’onere per fornitura e consumo dell’energia elettrica nel periodo di gestione dell’impianto;
− entro il 31 gennaio di ogni anno solare il Concessionario dovrà provvedere alla redazione di un rapporto di gestione relativo all’anno precedente, in cui sono specificate le attività di controllo eseguite, i dati rilevati e registrati e l’andamento del processo. Tale rapporto dovrà essere trasmesso entro un mese dal termine dell’anno di riferimento in formato digitale;
− dovranno essere adottate tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni o disinfestazioni.
È, inoltre, compito del Concessionario razionalizzare ed ottimizzare l’esercizio dell’impianto in modo che nel periodo estivo possa essere garantito l’incremento dei conferimenti giornalieri secondo quanto indicato nell’Art. 2, ferma restando la potenzialità annua massima autorizzata.
Art. 20 - Prescrizioni per le attività di manutenzione e dei consumi
20.1 Interventi programmati all’avvio del servizio
Nella fase di avvio del servizio in concessione, è prevista l'esecuzione dei seguenti interventi:
a. Manutenzioni straordinaria programmata come da tabella sottostante:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PROGRAMMATA | ||
INTERVENTO | TERMINE DI ESECUZIONE | IMPORTO STIMATO |
sostituzione e smaltimento delle vasche raccolta percolato | entro 6 mesi dalla data del verbale di consegna dell’impianto | € 18.000,00 |
modifiche/adeguamento vasca acque di prima pioggia | entro 12 mesi dalla data del verbale di consegna dell’impianto | € 18.000,00 |
sostituzione e smaltimento di n. 5 biocontainer ossidazione accelerata (in ACCIAIO CORTEN) | entro 6 mesi dalla data del verbale di consegna dell’impianto | € 105.000,00 |
sommano | € 141.000,00 | |
costo suddiviso per i 5 anni della concessione (a carico della tariffa) | € 28.200,00 |
È opportuno specificare che la manutenzione straordinaria programmata deriva dalla necessità di adeguamento e/o ammodernamento delle strutture esistenti, nello specifico:
− la sostituzione dei biocontainers rientra nella ciclica sostituzione di questi apparati che, per loro natura hanno un ciclo di vita di circa 7/10 anni;
− le vasche di prima pioggia necessitano di un adeguamento per consentire una più agevole e sicura gestione delle stesse, nello specifico delle attività di svuotamento e pulizia;
− le vasche dei percolati, hanno la necessità di essere adeguate e/o sostituite, stante il normale e fisiologico invecchiamento delle stesse.
L’importo trova copertura nella voce “manutenzione straordinaria programmata” del punto 1.1.3 del Piano Economico Finanziario, distribuito nel quinquennio di durata della Concessione.
Il costo di cui sopra sarà sostenuto, in forma anticipata, dal Concessionario, restando inteso che lo stesso si intende remunerato, nell’arco del quinquennio di durata della concessione, dalla voce “manutenzione straordinaria programmata” costituente quota parte annuale dell’importo della tariffa dei conferimenti, così come si evince dal Piano Economico Finanziario.
Gli interventi possono essere eseguiti in proprio dal Concessionario se questo possiede i requisiti di legge nel rispetto di quanto disciplinato dal D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., e relative linee guida e/o norme di settore.
Le Ditte esterne esecutrici, dovranno, comunque, possedere tutti i requisiti prescritti sopra richiamati.
Resta salva la facoltà del Concessionario di proporre un sistema ossidazione accelerata diverso da quello presente, purché sia sempre garantita la perfetta funzionalità dell’impianto e del processo di produzione del compost, senza interruzione del servizio.
20.2 Manutenzione Ordinaria
La manutenzione ordinaria si intende a carico del Concessionario in quanto compresa nel prezzo di appalto. Il Concessionario dovrà predisporre un apposito registro, nel quale verranno riportate e aggiornate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in riferimento alla manutenzione programmata prevista nei manuali di manutenzione presenti in impianto.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria, che comprende sia la manodopera che i materiali, si intende:
▪ pulizia delle aree di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dallo scarico e carico dei rifiuti in ingresso, dalla movimentazione dei biocontainer, dalla sezione di maturazione finale-vagliatura e stoccaggio;
▪ verniciatura con idonee vernici, secondo le necessità rilevate, delle parti metalliche ossidate;
▪ cambio olio motori e di trasmissione idraulica, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti;
▪ lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento;
▪ manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e manutenzione ai componenti;
▪ manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro;
▪ manutenzione ordinaria da eseguire sugli automezzi in uso per la gestione, sui macchinari e lle attrezzature secondo un programma suggerito dalle case costruttrici. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da centri autorizzati e dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata fatturazione, con descrizione degli interventi eseguiti e relativa garanzia sugli stessi;
▪ adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni, disinfestazioni o all’occorrenza demuscazioni;
▪ tutte le prestazioni, anche se non espressamente elencate, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti.
La manutenzione ordinaria di manufatti, fabbricati, impianti e attrezzature, dovrà essere di tipo programmata.
In particolare, per evitare danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelle derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria, alle apparecchiature o ai suoi componenti, in maniera programmata secondo le prescrizioni dei costruttori degli stessi.
Per tale motivo dovrà essere predisposto, entro novanta giorni dall’avvio della gestione in concessione, unitamente al “Piano Operativo di Gestione”, un “Piano delle attività di manutenzione ordinaria e programmata” delle opere, macchine e attrezzature che contengano le attività del “Piano delle fasi di manutenzione programmata delle apparecchiature” indicate nella documentazione d’appalto, e comunque di quelle presenti in impianto, ove sono riportati i contenuti minimi in termini di frequenza e tipologia di intervento da eseguire sulle singole macchine e/o impianti.
I Piani di cui sopra, che dovranno riguardare tutte le parti e le attrezzature dell’impianto, incluse quelle che, eventualmente, vorrà aggiungere il Concessionario, sono soggetti ad approvazione della Stazione Appaltante.
La mancata redazione dei suddetti Piani comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero una sanzione pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di consegna. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria.
Oltre il novantesimo giorno di ritardo si procederà alla rescissione in danno del contratto, con l’incameramento della polizza fideiussoria
Il Piano di manutenzione dovrà prevedere la presentazione di un Report quadrimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo al quadrimestre di riferimento, riportante un elenco dettagliato delle manutenzioni eseguite. Il mancato invio del suddetto report comporterà l’applicazione di una sanzione pari a
€ 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardato invio. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria.
All’inizio della gestione, e comunque entro sessanta giorni dalla consegna dell’Impianto, il Concessionario fornirà al Responsabile del controllo della gestione per conto della Provincia opportuno registro ove verranno analiticamente riportate le fasi di manutenzione programmata, con le relative tempistiche, per tutte le apparecchiature, indicando per ciascuna le ore di funzionamento e gli interventi di manutenzione eseguiti. Tale registro, controfirmato dal citato Responsabile, costituisce elemento di controllo e verifica della corretta gestione. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate comporta causa di rescissione contrattuale in danno al Concessionario, fatti salvi i danni indiretti.
20.3 Manutenzione alle pertinenze dell’impianto
All’impianto sono pertinenti la strada di accesso, la recinzione, la viabilità interna, l’area a verde attorno alla recinzione esterna, le canalizzazioni di guardia.
Il Concessionario deve provvedere alla gestione agronomica delle aree a verde durante tutto il periodo di gestione, nel rispetto delle disposizioni antincendio impartite dalla RAS, provvedendo periodicamente anche allo sfalcio dell’erba, dei rovi e quant’altro necessita. Inoltre deve provvedere a mantenere sgombre e sempre
efficienti le canalizzazioni di guardia in modo che in nessun caso possano verificarsi ostruzioni al convogliamento delle acque. L’esecuzione delle opere di pulizia delle canalizzazioni dovrà essere eseguita con una frequenza minima mensile e/o comunque tale da garantirne la sempre perfetta efficienza.
Giornalmente dovrà essere garantita l’ispezione della recinzione e dei cancelli di ingresso in modo che sia sempre garantita la perfetta efficienza di funzionamento. Qualora fosse riscontrata presenza di fori o parti divelte di recinzione, la perfetta efficienza dovrà essere ripristinata entro la giornata successiva.
Il Concessionario deve inoltre provvedere, alla gestione della pista di accesso all’impianto che si diparte dalla ex SS 125 fino al cancello di ingresso. Le attività richieste comprendono la pulizia e l’ordinaria manutenzione, nonché la tempestiva comunicazione alla Provincia qualora si rendesse necessario un intervento straordinario di ripristino della pista.
In ogni caso il Concessionario è tenuto alla pulizia della pista di accesso all’impianto che si diparte dalla ex SS 125 provvedendo alla rimozione dei rifiuti eventualmente depositati nella carreggiata o ai lati della stessa, comprese le attività di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati, oneri di smaltimento inclusi.
Il Concessionario deve garantire che il piazzale interno dell’impianto sia sempre sgombro in modo da poter accedere a tutte le apparecchiature soggette a controllo e manutenzione. Il piazzale interno deve essere sottoposto a pulizia mediante idonea spazzatrice meccanizzata con frequenza almeno settimanale, comprese le attività di trasporto e conferimento ad impianti autorizzati del materiale di risulta, oneri di smaltimento inclusi.
20.4 Manutenzione straordinaria
Le manutenzioni straordinarie comportano un complesso di operazioni quali, revisioni, riparazioni e sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, nonché interventi anche straordinari su manufatti ed opere che abbiano subito danneggiamenti anche per fatti accidentali.
Sono a carico del Concessionario gli interventi e riparazioni straordinari dovuti a danneggiamenti causati da calamità naturali anche se non coperti dalle polizze previste.
Il Concessionario provvede in proprio o con altra Ditta autorizzata all’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria, previa predisposizione di adeguato progetto e quadro economico di dettaglio da inviare alla Provincia per le eventuali valutazioni e/o osservazioni di competenza.
Gli interventi di manutenzione straordinaria che dovessero comportare modifiche alla struttura e/o mezzi e/o modalità di trattamento dei rifiuti, previa predisposizione di adeguato progetto e quadro economico di dettaglio dovranno essere sottoporre all’approvazione della Provincia.
20.5 Interventi straordinari
I costi degli interventi straordinari, di cui al precedente Art. 4, previa approvazione da parte della Provincia, trovano copertura economica nella quota di accantonamento annuale dovuta alla stessa, pertanto, potranno essere detratti dall’importo di accantonamento annuale dovuto alla Provincia.
Non sarà riconosciuto nessuna spesa per interventi straordinari eseguiti senza la prescritta autorizzazione formale della Provincia.
Il Concessionario deve, comunque eseguire gli interventi straordinari richiesti dalla Provincia, nelle modalità e limiti di cui al precedente Art. 4.
20.6 Materiali di consumo e attrezzature
Sono a carico del Concessionario tutti i materiali di consumo quali grassi, oli, carburanti, utensileria, attrezzature, di cui è necessario disporre per assicurare un corretto funzionamento dell’impianto e la corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria.
20.7 Parti di ricambio
Il Concessionario dovrà approvvigionare i pezzi di ricambio che saranno necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, allestendo un magazzino dei ricambi, presso i locali dell’impianto medesimo, tale da garantire la reperibilità immediata dei ricambi necessari evitando interruzioni del servizio.
Il Concessionario avrà l’obbligo ad avere a magazzino almeno i seguenti pezzi di ricambio:
▪ n. 10 sonde termometriche;
▪ n. 1 sonda temperatura biofiltro;
▪ n. 1 sonda umidità biofiltro;
▪ n. 1 Girante linea aspirazione e invio a biofiltro;
▪ n. 2 Giranti modulo Coccinelle convenzionale;
▪ n. 2 Giranti modulo Coccinelle aspirato;
▪ n. 1 Girante Turtle;
▪ n. 1 Ventilatore completo linea aspirazione e invio a biofiltro;
▪ n. 1 Ventilatore completo per il modulo Coccinelle convenzionale;
▪ n. 1 Ventilatore completo per il modulo Coccinelle aspirato;
▪ n. 1 Ventilatore completo linea aspirazione e invio a biofiltro;
▪ n. 1 Inverter linea aspirazione e invio a biofiltro;
▪ n. 1 Inverter Coccinelle convenzionale;
▪ n. 1 Inverter Coccinelle aspirato;
▪ n. 1 Inverter linea aspirazione e invio a biofiltro;
▪ n. 2 Elettrovalvole linea bagnatura Coccinelle;
▪ n. 1 Elettrovalvola bagnatura biofiltro;
▪ n. 10 Ugelli di bagnatura linea Coccinelle;
▪ n. 2 Pop up bagnatura biofiltro;
▪ n. 20 Coltelli ricambio tritomiscelatore;
A fine gestione la Provincia potrà richiedere al Concessionario la consegna dei materiali che non siano stati utilizzati durante il periodo di gestione, che saranno acquisiti e pagati sulla base delle fatture di acquisto regolarmente quietanzate.
20.8 Consumi di energia elettrica
Il costo dell’energia elettrica utilizzata per il funzionamento di macchinari ed impianti è a totale carico del Concessionario in quanto ricompreso nel compenso ad essa spettante.
Il Concessionario dovrà provvedere a volturare a proprio nome il contratto di fornitura dell’energia elettrica.
Art. 21 - Altre prescrizioni su macchinari, mezzi e attrezzature
Per l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente previste, il Concessionario dovrà prendere in carico tutte le macchine, mezzi e attrezzature facenti parte dell’impianto.
Le stesse restano di esclusivo utilizzo nella gestione dell’impianto di Quirra a favore della Provincia. Qualora ci fosse la richiesta di utilizzo per altri lavori per conto terzi, si dovrà chiedere esplicita autorizzazione alla Provincia L’eventuale autorizzazione espliciterà anche i patti e le condizioni anche economiche a cui questi servizi saranno condizionati.
Le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera dovranno trovarsi sempre nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte di enti pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli.
Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati dovranno essere revisionati prima dell’inizio del servizio a cura del Concessionario e, per tutta la durata dell’appalto, dovranno essere tenuti in perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o malfunzionanti.
Nel caso di guasto di un mezzo il Concessionario dovrà garantire, comunque, la regolare esecuzione del servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata.
Sulle attrezzature, mezzi fissi e mobili, inclusi quelli forniti dalla Provincia, dovranno essere apposte le seguenti scritte mediante le quali sia possibile identificarli come destinati esclusivamente all’impianto di compostaggio di Quirra: IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DELLA PROVINCIA DI NUORO.
I mezzi impegnati nel trasporto di scarti e rifiuti presso impianti di smaltimento esterni devono essere a norma ed essere autorizzati secondo le norme vigenti in materia di rifiuti.
Al termine del contratto tutti mezzi e le attrezzature rimangono di proprietà della Provincia, comprese quelle aggiuntive per le quali vi è stata un’apposita pattuizione contrattuale.
Art. 22 - Modifiche delle opere in consegna
È fatto divieto al Concessionario apportare modifiche all’impianto senza la preventiva approvazione della Provincia.
Il Concessionario può presentare alla Provincia, con il Piano Operativo di Gestione, o con altro specifico documento, proposte di interventi di miglioramento delle attività di gestione delle varie sezioni di impianto che sono immediatamente vincolanti per il Concessionario e diventeranno vincolanti anche per la Provincia, successivamente alla loro approvazione, inteso che, comunque, gli oneri per gli interventi di cui al presente capoverso si intendono ricompresi nel prezzo d’appalto.
Le proposte di implementazione o di miglioramento riguardanti lo schema di funzionamento, i macchinari, gli apparati elettrici, e qualunque parte e/o macchinario dell’impianto, possono essere avanzate anche in fase di gestione. La Provincia esprimerà, comunque, formale parere, di assenso o diniego, in merito alle proposte presentate.
Qualora le proposte accettate prevedano delle modifiche ritenute sostanziali, quanto a potenzialità e schema di processo, il Concessionario avrà l’obbligo di presentare anche tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta per le eventuali modifiche delle autorizzazioni dovute ai sensi delle norme vigenti sui lavori pubblici e sugli impianti di gestione rifiuti.
Qualora durante la gestione del servizio in concessione si rendesse necessaria l’esecuzione di lavori o l’acquisto di forniture o di servizi, non previsti contrattualmente, e ritenuti indispensabili e urgenti per il corretto funzionamento degli impianti stessi, il Concessionario provvederà all’esecuzione degli interventi, previa formale autorizzazione della Provincia nel rispetto della normativa vigente.
Detti interventi, potranno trovare copertura economica nella quota di accantonamento annuale dovuto alla Provincia se ricadenti nella fattispecie di interventi straordinari di cui al precedente nell’Art. 4.
Il costo sarà riconosciuto sulla base del prezzario regionale e/o altro prezzario ritenuto adeguato e pertinente, per i servizi e le forniture non contemplate in detto prezzario, sulla base dei prezzi desunti da idonea richiesta di preventivi e/o indagine di mercato.
I lavori, le prestazioni e le forniture saranno contabilizzati secondo le procedure di legge.
Nel caso in cui non si raggiunga con il Concessionario l’accordo sui prezzi, la Provincia si riserva la facoltà di affidare a terzi gli interventi previsti.
La Provincia si riserva altresì la possibilità di eseguire, durante il periodo di gestione, lavori di completamento, ampliamento, adeguamento, ripristino e/o miglioria relativi all’impianto di compostaggio di Quirra, compresa la realizzazione di opere civili ed elettromeccaniche o la costruzione di altri moduli, anche affidando i lavori a imprese terze, senza che il Concessionario nulla possa eccepire in merito.
In ogni caso, nulla è riconosciuto al Concessionario a titolo di ristoro e/o indennizzo per le eventuali interferenze di cantiere derivanti dalla presenza di altre imprese nell’ambito della realizzazione di interventi presso l’Impianto di Quirra.
Il Concessionario deve, in ogni caso, rendersi disponibile e collaborativo con le Ditte affidatarie degli interventi programmati affinché gli stessi possano essere svolti nei tempi stabiliti senza arrecare danno a persone o a terzi.
Art. 23 - Accesso all’impianto – Custodia
È fatto divieto di ingresso all’impianto ai non addetti ai lavori.
Il Concessionario ha l’obbligo della custodia completa di tutto l’impianto, delle attrezzature, delle macchine e di quant’altro si trovi all’interno dell’area dell’impianto stesso. L’onere della guardiania dell’impianto è a totale carico del Concessionario.
Il personale delle aziende autorizzate al trasporto e allo scarico potrà accedere solamente al fabbricato di ricezione dei rifiuti e agli uffici.
Dovrà essere assicurata la reperibilità continua notturna e festiva di personale in grado di organizzare la ricezione di emergenza a condizioni da concordare.
La Provincia potrà autorizzare le visite all’impianto a tutte le persone che ne faranno motivata richiesta quali tecnici e amministratori di altri Enti e scolaresche. Per ogni visita autorizzata dalla Provincia a Terzi verrà data comunicazione al Concessionario affinché questa predisponga l’accesso all’impianto. Non è necessaria l’autorizzazione della Provincia per accedere all’impianto da parte di propri amministratori, dei tecnici preposti alla sorveglianza, dei tecnici degli uffici pubblici preposti al controllo dell’impianto.
Il Concessionario provvederà a registrare, sull’appositi registro delle visite, l’ingresso dei visitatori.
Il Concessionario stipulerà, a tal fine, idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi connessi con le visite all’impianto, così come disciplinato al punto 5. del precedente Art. 17.
Art. 24 - Data Processing Agreement – Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali
Il Concessionario, ai sensi del Regolamento Ue 679/16 e del Codice in materia di protezione dei dati di cui al D.lgs n. 101 del 10.08.2018, nella persona del suo Legale Rappresentante, assumerà il ruolo di Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati Personali (RTD).
Il RTD, dalla data di sottoscrizione del contratto, nei limiti della materia disciplinata dal richiamato Regolamento, della durata del trattamento, della natura e delle finalità del trattamento, del tipo di dati personali e delle categorie di soggetti interessati individuati nel Contratto d’appalto per la Concessione deve:
1. svolgere le attività oggetto del Contratto nel rispetto del Regolamento Ue 679/2016 e del D.lg. 101/18 in particolare, nel rispetto, dei principi in materia di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita;
2. attenersi alle istruzioni, mettendo in atto le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Queste misure devono essere definite ed adottate ex art. 32 Reg. tenendo conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento indicate nel Contratto d’appalto della Concessione e, in accordo con la Stazione Appaltante, anche mediante Privacy Level Assessment (PLA), ovvero con atti successivi ed integrativi di quanto ora disciplinato. Di queste misure, nonché dell’analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative da adottare e il regime operativo di sicurezza adottato, deve esserne data evidenza immediata e ogni qualvolta ciò è richiesto dalla Stazione Appaltante;
3. redigere il registro delle attività di trattamento nel rispetto dell’art. 30, c.2, Reg., qualora ricorrano i presupposti;
4. non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del Contratto d’appalto della Concessione verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, senza autorizzazione della Stazione Appaltante, fornendo indicazioni sulla base legale che legittima tale trasferimento;
5. richiedere preventivamente una specifica autorizzazione dalla Stazione Appaltante qualora si intenda utilizzare altro soggetto quale Responsabile per l’esecuzione di specifiche attività che comportano il trattamento dei dati personali, impegnandosi ad imporgli gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel Contratto d’appalto della Concessione e/o negli eventuali atti successivi ed integrativi;
6. coadiuvare ed assistere la Stazione Appaltante, nell’ambito dei servizi e attività oggetto del Contratto d’appalto della Concessione, con le modalità individuate con eventuali specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto della normativa vigente ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
− in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui all’art. 12 Reg.;
− in materia di notifica delle violazioni al Garante per la privacy (c.d. data breach), di comunicazione delle violazioni all’Ente committente ed al soggetto interessato, di valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e di consultazione preventiva;
7. fornire, in adempimento del principio di accountability, tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrazione del rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Ue 679/16 e del D.lgs. 101/18, consentendo attività di ispezione, audit o revisione e provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
8. informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente il Responsabile per la Protezione dei dati della Stazione Appaltante (DPO), i cui riferimenti saranno forniti all’atto della sottoscrizione del contratto;
9. prestare la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte della Stazione appaltante o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità informando contestualmente il committente ed il DPO;
10. restituire o cancellare i dati al termine del trattamento in esecuzione del Contratto d’appalto della Concessione, sulla base delle istruzioni fornite dall’Ente committente;
11. il Concessionario, quale Titolare del trattamento dei dati, deve comunicare alla Stazione appaltante e al suo DPO, il nominativo del Responsabile della Protezione dei dati, se nominato, o del soggetto che sarà di riferimento per mantenere i rapporti con il Committente per tutti gli aspetti relativi al trattamento dei dati ed alla sicurezza informatica;
12. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati loro affidata, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato e sicuro.
Art. 25 - Ulteriori obblighi del Concessionario
Resta inteso che la gestione è sottoposta alle prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Provinciale all’esercizio dell’impianto ed alla normativa vigente in materia di smaltimento e stoccaggio di rifiuti urbani e speciali ed in particolare:
▪ D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e relativi allegati, Norme in materia ambientale;
▪ D.lgs 29 aprile 2010, n. 75 e ss.mm.ii, Decreto 30 giugno 2011 Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Il Concessionario ha l’obbligo:
− di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti nel rispetto del regolamento di cui al
D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e/o sistema prescritto dalle norme nazionali e/o regionali anche sopravvenienti;
− di garantire nel proprio staff almeno le seguenti figure professionali:
▪ Agronomo/Biologo Processista, o figura equipollente;
▪ Ingegnere Ambientale o figura equipollente;
▪ Perito/Ingegnere Elettronico o figura equipollente;
− di dotarsi di un programma software di gestione impianti di compostaggio interfacciabile con il programma in dotazione all’impianto;
− di dotarsi di un programma software di gestione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie programmate e/o programmabili;
− avere un’iscrizione come produttore di fertilizzanti al Miraaf ed avere un marchio commerciale di Ammendante Compostato Misto registrato.
Oltre a quanto richiesto per la gestione del servizio in argomento sono altresì a esclusivo carico del Concessionario i seguenti oneri e costi:
▪ tenuta di tutti i registri di carico e scarico secondo gli obblighi di legge, anche quelli connessi alla produzione e commercializzazione del compost;
▪ predisposizione di tutti i piani di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., per l’incolumità degli operatori all’interno dell’impianto e per il personale esterno che gravita nell’area, e visitatori a vario titolo, adottando tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantirne l’incolumità, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
▪ comunicazione di tutte le informazioni richieste dall’autorità di controllo;
▪ comunicazione tempestiva e puntuale sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
▪ redazione e trasmissione agli Organi competenti del M.U.D. annuale;
▪ redazione di una Relazione annuale d’esercizio dell’Impianto comprensiva dei dati sul controllo e dei quantitativi mensili dei rifiuti conferiti;
▪ registrazioni giornaliere dei rifiuti su registri di carico e scarico conformi;
▪ emissione e rilascio in copia dei tagliandi di pesata al produttore di rifiuto;
▪ emissione dei formulari rifiuti in uscita dall’impianto;
▪ verifica e registrazione dei formulari rifiuti in ingresso all’impianto.
Il Concessionario, oltre a quanto occorre per una corretta conduzione dell’impianto, resta sempre responsabile dei danni che per propria causa o dei suoi dipendenti venissero, in conseguenza dello svolgimento del servizio, arrecati alle proprietà private o alle persone, rendendo in tutti i casi la Provincia sollevata ed indenne da ogni responsabilità sia civile che penale.
Il Concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto concerne l’utilizzo di mezzi e attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell’espletamento dello stesso.
Il Concessionario dovrà, inoltre, segnalare alla Provincia tramite PEC, preferibilmente con anticipazione telefonica, entro dodici ore dal suo verificarsi, qualsiasi evento che comporti o possa comportare a breve termine un disservizio e/o un fuori norma agli impianti, inclusi eventuali conferimenti di rifiuti anomali.
In generale, il Concessionario assumerà tutti i rischi connessi alla prestazione delle attività oggetto dei servizi di cui trattasi, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle condizioni contrattuali.
Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l’esecuzione dei servizi non darà mai diritto al Concessionario di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modifica dei servizi.
Qualora il servizio sia impedito, limitato o ritardato per cause di forza maggiore, inclusi gli scioperi a carattere nazionale, regionale e/o provinciale, fuori dal controllo delle parti e influenti sul normale esercizio dell’impianto, il Concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spese, ad assicurare il conferimento ed il trattamento/smaltimento in altro idoneo impianto autorizzato dei quantitativi presenti in impianto che non possono essere lavorati, al fine di evitare maleodorazioni e/o emissioni fuori norma.
PARTE TERZA
Norme specifiche e disposizioni finali
Art. 26 - Vigilanza e controllo – Ordini di servizio
La Provincia
− nominerà un suo Responsabile per il Controllo di Xxxxxxxx al quale saranno affidati i compiti di controllo della gestione in ottemperanza agli obblighi contrattuali;
− eserciterà il controllo di tutte le attività inerenti l’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto a mezzo dei propri Uffici, per mezzo di tecnici interni all’Ente stesso o esterni;
− provvederà a comunicare al Concessionario il nominativo del Tecnico preposto al controllo della gestione.
Il Responsabile del Controllo di Gestione individuato dalla Provincia, qualora il Concessionario non osservi le condizioni previste contrattualmente, invierà allo stesso degli Ordini di Servizio con i quali inviterà il medesimo ad adempiere entro un termine perentorio, alla scadenza del quale, in caso di mancato adempimento, provvederà d’ufficio all’esecuzione di quanto richiesto.
Il costo di tali interventi verrà, comunque, posto a carico del Concessionario, anche con l’eventuale escussione della polizza fideiussoria e, se del caso, verranno contestualmente applicate le eventuali penalità.
È fatta salva la facoltà del Concessionario di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.
Art. 27 - Piano di sicurezza e DUVRI
Tutto il personale dovrà essere formato e informato in materia di salute e sicurezza. A tale riguardo, entro venti giorni dall’aggiudicazione e/o dall’assunzione del personale, il Concessionario dovrà fornire in merito apposita dichiarazione firmata dal Direttore tecnico e controfirmata dal rappresentante dei lavoratori.
Il Concessionario si impegna ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi alla sicurezza nell’area interessata al servizio stesso, onde preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e renderne edotti i propri lavoratori.
Le norme che regolamentano i servizi svolti sulle strade e vie di percorrenza, sono contenute e previste dal nuovo codice della strada e dal regolamento di attuazione dello stesso.
Il Concessionario è inoltre obbligato al rispetto del D.lgs n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii, Testo Unico della Sicurezza;
Il Concessionario, entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art n. 28 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nonché, se e quando necessario, il DUVRI ai sensi dell’art. 26 del richiamato Decreto e ss.mm.ii..
Il Documento di Valutazione dei Rischi, qualora ritenuto non completo dovrà essere aggiornato e/o integrato, senza alcun maggior onere, secondo le indicazione della Provincia.
In caso di mancato adempimento dell’obbligo innanzi indicato la Provincia potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale.
Così come prescritto dal D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii la Stazione Appaltante ricorda che, nell’esecuzione del servizio, potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale di attività quali:
− movimentazioni e stoccaggi materiali anche fermentescibili;
− manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni;
− manipolazione di oggetti con spigoli vivi.
Art. 28 - Presa in consegna dell’impianto
Nel giorno e nell’ora stabiliti nella comunicazione della Stazione Appaltante, anche nelle more della firma del contratto, il Concessionario invierà sul posto un incaricato, munito dei necessari poteri, per ricevere in consegna il complesso impiantistico e redigere lo Stato di Consistenza. L’avvenuta consegna verrà formalizzata con apposito verbale che sarà sottoscritto dalle parti.
Nello Stato di Consistenza verranno indicati gli equipaggiamenti che compongono gli impianti, indicando per ognuno: marca, tipo, numero di matricola e quanto altro necessario per identificare le macchine.
Verrà inoltre indicato il tempo medio stimato di funzionamento di ogni macchina, decorrente dalla messa in marcia dell’impianto fino alla data del verbale di consegna, lo stato di conservazione delle parti metalliche di tutto l’impianto, con particolare riguardo alle verniciature ed alle protezioni dalle corrosioni in genere.
Durante le operazioni di consegna il Concessionario dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante il personale necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa.
Analoga procedura dovrà essere seguita all’ultimazione della gestione, si dovrà, pertanto, procedere alla stesura di un verbale di riconsegna redatto con le stesse modalità eseguite per la consegna.
Eventuali malfunzionamenti o stati di usura riscontrati in fase di riconsegna alla fine gestione, addebitabili a carenze di manutenzione, dovranno essere eliminati a totale cura e spese del Concessionario uscente.
Rimane inteso che alla consegna dell’impianto, il Concessionario prenderà in carico anche i rifiuti e il compost presenti, con l’obbligo di provvedere al loro trattamento secondo le norme stabilite nel capitolato.
Art. 29 - Penali
Nel caso in cui i servizi oggetto della concessione non vengano espletati da parte del Concessionario nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti di contratto o vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno addebitate le penalità di seguito elencate.
L’importo della penale dovrà essere corrisposto dal Concessionario alla Provincia nei tempi e nelle modalità indicate nella lettera di contestazione, il mancato pagamento della penale comporterà l’escussione della polizza fideiussoria.
Il mancato rispetto delle specifiche della gestione comporta, oltre i provvedimenti di natura civile e penale che verranno applicati dalle autorità competenti, l’applicazione delle seguenti penali, da parte della Provincia:
▪ per emissioni odorose imputabili a carenze gestionali o manutentorie: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per ogni segnalazione con accertamento del fenomeno da parte del Responsabile della Gestione, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme;
▪ per mancato rispetto delle specifiche di manutenzione programmata e calendarizzata, oltre alla rifusione dei danni: € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione dell’operazione;
▪ per ritardo nell’intervento, sui tempi previsti per l’eliminazione dei guasti: € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo verbalizzata dal Responsabile della Gestione, intercorrente tra il tempo massimo previsto successivo alla chiamata e il tempo di intervento;
▪ per accettazione di rifiuti non compatibili, o comunque senza la prescritta autorizzazione o formulario di rito: € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per evento, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme;
▪ per accettazione di rifiuti non conformi alle specifiche di qualità (5% impurezze): € 500,00 (euro cinquecento/00) per evento, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme;
▪ per accettazione di automezzi con manifesti segni di perdita di percolati: € 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00) per evento, fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme;
▪ per carenze sulla pulizia dei piazzali, delle aree circostanti, per la manutenzione del verde: € 200,00
(euro duecento/00) per ogni segnalazione da parte del Responsabile della Gestione rimasta disattesa;
▪ per accumulo di compost nel piazzale oltre le quantità di mc 1.450: € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per ogni segnalazione da parte del Responsabile della Gestione rimasta disattesa;
▪ per ogni altra inadempienza o modalità esecutiva diversa da quella stabilita verrà erogata una sanzione di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), fatte salve le sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme;
▪ ritardata consegna del Piano di Gestione e del Piano Manutenzioni verrà erogata una sanzione di 50 euro/giorno (cinquanta euro/giorno) di ritardo rispetto ai termini assegnati.
Inoltre, è fatto assoluto divieto al Concessionario l’utilizzo degli automezzi di proprietà della Provincia, per lavori, o qualunque altra attività, non ricadenti nelle operazioni inerenti alla gestione oggetto di contratto, fatto salvo quanto precisato in merito alle specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Amministrazione. Per ogni segnalazione o contestazione da parte della Provincia sull’utilizzo improprio degli automezzi e/o attrezzature sarà applicata una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni evento contestato.
È fatto assoluto divieto, al Concessionario di utilizzare locali, piazzali, aree interne all’impianto, per attività non ricadente nelle operazioni inerenti alla gestione oggetto di contratto. Per ogni segnalazione o contestazione da parte della Provincia sull’utilizzo improprio delle aree, locali o piazzali dell’impianto sarà applicata una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni evento segnalato.
È fatto assoluto divieto, al Concessionario l’impiego del personale di gestione necessario per l’espletamento dei servizi in oggetto durante l’orario di lavoro previsto dal vigente CCNL di settore, per lavori o attività non ricadenti nelle operazioni inerenti alla gestione oggetto della presente Capitolato. Per ogni segnalazione o contestazione da parte della Provincia o delle Organizzazioni Sindacali sull’utilizzo improprio del personale di gestione sarà applicata una penale di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) per ogni addetto.
Inoltre al Concessionario saranno applicate le seguenti penali relative agli elencati casi di inadempienza e per gli importi indicati, fatte salve le eventuali, sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalle norme:
▪ mancata apertura dell’impianto: € 1.000,00 (euro mille/0)per ogni giorno di mancata apertura;
▪ ritardata apertura dell’impianto: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni ora, o frazione superiore ai trenta minuti, di ritardata apertura;
▪ mancato impiego delle divise aziendali: € 100,00 (euro cento/00) per ogni divisa mancante;
▪ ritardo nella trasmissione del rapporto annuale: € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
▪ mancata esecuzione delle analisi: € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo e € 100,00 (euro cento/00) per ogni singola analisi non effettuata.
La Provincia si riserva di raddoppiare la sanzione dopo il secondo rilievo ufficiale.
Le infrazioni anzidette saranno contestate in forma scritta al Concessionario il quale potrà, entro sette giorni, dalla contestazione, produrre le eventuali memorie giustificative e difensive dell’inadempienza riscontrata.
Trascorso inutilmente il termine anzidetto, o nel caso in cui dette memorie difensive non siano ritenute accoglibili, le penalità, come sopra determinate, saranno applicate dal Responsabile del Controllo per conto della Provincia.
Non si applicherà alcuna penale per eventi derivati da cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere adeguatamente documentate.
L’applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Provincia nei confronti del Concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il Concessionario rimane comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.
Ferma restando l’applicazione delle penalità sopradescritte, qualora il Concessionario non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Responsabile del Controllo, questo, a spese dello stesso Concessionario e senza la necessità della costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d’ufficio per l’esecuzione di quanto necessario.
L’ammontare delle sanzioni e l’importo delle spese per i lavori, servizi o per le forniture eventualmente eseguite d’ufficio, in caso di mancato pagamento, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla Stazione Appaltante, saranno riscosse mediante l’incameramento della polizza fideiussoria.
Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni.
Art. 30 - Divieto di cessione del contratto e subappalto
È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere il contratto di appalto del Servizio in concessione.
È consentito il subappalto, così come disciplinato dall’art. 30 e dall’art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii..
L’esecuzione delle attività in subappalto resta subordinata, sotto pena di risoluzione del contratto, all’assenso della Stazione Appaltante, che dovrà accertare il possesso dei requisiti occorrenti in capo alla ditta subappaltatrice proposta prima dell’esecuzione.
Non è considerato subappalto l’affidamento a Ditta esterna dell’esecuzione dei servizi di seguito elencati:
- pulizia dei piazzali;
- taglio erba e manutenzione verde;
- derattizzazione e disinfestazioni e sanificazioni;
- monitoraggi ambientali;
- trasporto compost all’utilizzo;
- trasporto dei rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle attività dell’impianto ad impianti esterni di smaltimento autorizzati. In tal caso la Ditta deve essere in possesso delle relative iscrizioni all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti.
Per l’affidamento dei servizi di cui sopra resta fermo l’obbligo di rispetto di quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’Ambiente.
È fatto inoltre divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l’Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno.
È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dalla Provincia. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla.
Art. 31 - Decadenza
Per gravi reiterate deficienze e inadempienze, nonché nel caso di abbandono dell’impianto, la Provincia ha diritto di procedere alla risoluzione del contratto in danno e per colpa del Concessionario nelle forme amministrative a norma di legge.
Fatta salva l’applicazione dei provvedimenti di cui al precedente Art.29, la Provincia potrà dichiarare la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
− per scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta o della Capogruppo in caso di A.T.I.;
− per sospensione del servizio per oltre 48 (quarantotto) ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
− per ripetute negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e comunicate, che, a giudizio della Provincia, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi;
− quando il Concessionario si renda colpevole di frode;
− per ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
− per il venir meno anche parziale, dei requisiti richiesti dalle leggi, nazionale e/o regionale, per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
− trasferimento ad altri, da parte del Concessionario, degli obblighi relativi al contratto;
− per assegnazione di lavori o interventi in subappalto non autorizzati e/o in difformità da quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’Ambiente;
Nel caso di sospensione, anche parziale, dei servizi, la Provincia avrà facoltà di provvedere, direttamente ovvero mediante altra Ditta, alla continuazione degli stessi con addebito al Concessionario delle spese e delle eventuali penalità.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, questo, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, il Concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta o interrompere il servizio, la Provincia, fatte salve azioni dirette a far accertare eventuali responsabilità di natura penale ex artt. 331 e 355 del Codice Penale, potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra Ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Art. 32 - Cauzioni
La cauzione definitiva dovrà essere prestata, con le modalità stabilite dalle norme vigenti, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da istituto autorizzato, e dovrà prevedere:
- la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale;
- la sua operatività entro 15 giorni.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice.
Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del Codice.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso dei maggiori oneri sostenuti per eventuale rescissione in colpa del contratto, nonché per rivalsa per il mancato pagamento delle eventuali sanzioni erogate, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Concessionario. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la Provincia avvia la rescissione in danno del contratto.
La cauzione definitiva sta a garanzia, inoltre, per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso il Concessionario, in relazione a servizi e/o forniture connesse con l’appalto, fatta salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, a insindacabile giudizio della Provincia, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando il Concessionario non avrà
dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo/previdenziali.
La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Art. 33 - Controversie
Per qualsivoglia vertenza dovesse insorgere tra la Provincia e il Concessionario affidatario della gestione, in relazione allo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, anche successivamente alla sua scadenza, è competente il foro di territorialmente competente.
Art. 34 - Rinvio a disposizioni primarie e regolamentari
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni regolanti la materia di trattamento e recupero rifiuti, alle disposizioni in materia di igiene pubblica e a quelle regolamentari, ed alle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Per quanto non previsto nel presente Capitolato Amministrativo, si intendono richiamate ed applicabili le disposizioni del Codice Civile, delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze in materia di servizi di igiene ambientale pubblica, nonché della Legge n. 55/90 e ss.mm.ii., del Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., del Codice dei Contratti e relative Linee Guida e/o Regolamenti, per quanto applicabili, e di ogni e qualsiasi altra norma, anche futura, relativa ad attività svolte nell’espletamento del servizio in concessione.