Obblighi e responsabilità del Concessionario Clausole campione

Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario avrà l’obbligo di eseguire i servizi indicati nell’art. 3, compresa l’assunzione di tutte le attività, le somministrazioni, i servizi, i materiali di consumo e gli oneri generali e particolari necessari per il funzionamento di tale impianto, nonché di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di ogni parte dello stesso, onde assicurare la massima efficienza di funzionamento e la migliore conservazione. Il Concessionario dei servizi di cui sopra si identifica a tutti gli effetti quale GESTORE dell’impianto ad esso aggiudicato e dovrà conseguentemente curare il servizio di gestione, custodia, manutenzione, conduzione e controllo dell’impianto medesimo, comprensivo delle pertinenze interne ed esterne, dei macchinari e attrezzature. In particolare, per gestione si intende, oltre alla conduzione degli impianti, il controllo funzionale delle apparecchiature e mezzi meccanici, l’insieme delle operazioni di manutenzione ordinaria, straordinaria e di manutenzione programmata, nonché l’eventuale manutenzione a guasto, in caso di emergenza, secondo un protocollo operativo, che il Concessionario deve redigere, all’atto della consegna del servizio, e che deve ricomprendere anche le attività di verifica e controllo richiesti dalla Regione e dalla Provincia. Il Concessionario assume l’obbligo dell’osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la raccolta, il trasporto, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l’assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale dipendente. Il Concessionario è responsabile della qualità e quantità dei rifiuti e materiali accettati in impianto. Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare alla Provincia tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, quale ad esempio (a titolo meramente indicativo) il conferimento di rifiuti alimentari in stato anaerobiotico avanzato per via di precedenti lunghi stoccaggi e che possono alterare il processo o comunque alterare lo stato di qualità dell’aria in impianto. La Provincia, a seguito delle segnalazioni disporrà gli, eventuali, provvedimenti, anche sanzionatori, previsti dalle norme e/o dai regolamenti.
Obblighi e responsabilità del Concessionario. 1. Ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera A delle premesse, ai fini del corretto svolgimento del gioco nonché della corretta gestione del conto di gioco il Concessionario è obbligato: - ad accertare le generalità del giocatore contraente e la sua maggiore età nonché ad acquisirne il codice fiscale; - a stipulare un solo contratto con ciascun Cliente; - a conservare i contratti stipulati fino alla conclusione del quinto anno successivo alla scadenza della concessione; - ad adottare tutte le misure idonee a preservare e tutelare la riservatezza del titolare del contratto; - a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i dati personali del titolare del contratto; - a controllare i conti di gioco ed effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente ad AAMS, con le modalità da essa definite, violazioni delle norme vigenti, nonché anomalie di utilizzo del conto di gioco; - a rendere disponibili ad AAMS, con le modalità da essa definite, i saldi ed i movimenti dei conti di gioco, nonché il dettaglio analitico delle giocate; - a comunicare e rendere visibili al giocatore, al momento della richiesta di effettuare le giocate, informazioni a tutela del giocatore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS; - a consentire al Cliente la riscossione del credito di gioco corrispondente alle vincite ed ai rimborsi; - a non disporre delle somme depositate sui conti di gioco, escluse le operazioni di addebito e di accredito derivanti dall’esercizio dei giochi oggetto del contratto, e a gestire le stesse esclusivamente tramite conti correnti bancari o postali dedicati; - a chiedere l’esplicito consenso del Cliente alla prosecuzione del rapporto contrattuale nel caso di variazione della ragione sociale del Concessionario. 2. Inoltre lo stesso Concessionario è responsabile: - del corretto utilizzo di sistemi per la connessione del Cliente al gioco a distanza, dotati di caratteristiche di sicurezza atte a garantire l’autenticazione dei sistemi stessi, nonché la protezione dei dati scambiati e ad impedire accessi non autorizzati ai propri sistemi nonché l’intercettazione e l’alterazione dei dati scambiati; - della corretta ed immediata esecuzione delle contabilizzazioni corrispondenti alle operazioni di gioco adottando a tal fine opportune modalità che individuino univocamente l’origine degli importi disponibili sul conto di gioco; - della corre...
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il concessionario si impegna a: - sottoscrivere la convenzione bilaterale (Dirigente Scolastico e Referente esterno), dopo l’emanazione del provvedimento concessorio; - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico; - lasciare i locali in ordine e puliti dopo l'uso e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; - segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali; - evitare che negli spazi dati in concessione si svolgano attività e manifestazioni aventi contenuto diverso da quello concordato; - stipulare copertura assicurativa per responsabilità civile, e di una polizza infortuni a favore dei fruitori del servizio offerto dal Concessionario; - restituire, dopo l’utilizzo, i locali dati in concessione alla loro funzionalità, mediante una perfetta pulizia degli spazi e cura delle attrezzature; - prendere gli opportuni accordi con il Dirigente scolastico, per concordare modalità e forme di intervento al fine di garantire la scuola, in qualsiasi momento, sotto l’aspetto igienico-sanitario e di tutela degli arredi e del patrimonio informatico o didattico contenuto negli ambienti; - accettare ogni modifica degli orari di concessione dei locali ed eventuali sospensioni temporanee in relazione alle esigenze dell’attività scolastica o dei Comuni, Enti proprietari dell’immobile; - non sub-concedere l’uso, anche parziale, dei locali oggetto dell’accordo a chiunque e a qualsiasi titolo. - Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabili direttamente al concessionario o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. - Non sono ammesse manipolazioni o modificazioni dell’arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche. - Il concessionario si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il/i locale/i con gli impianti e le pertinenze ad esso inerenti e si obbligano a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza della manifestazione. La quantificazione di tali danni avverrà sulla base delle spese documentate che l’Istituto scolastico, unic...
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto di concessione e relative pertinenze, attività che contrastino con le prescrizioni del presente capitolato. Per quanto concerne la conduzione della struttura, il Concessionario gestisce la stessa in piena autonomia, nel rispetto delle vigenti normative in materia socio–sanitaria, di sicurezza, igienico- sanitaria e degli adempimenti previsti dal presente capitolato e del progetto - offerta presentato in sede di gara. Per l’esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti tecnologici il Concessionario deve dotarsi di personale proprio con adeguate abilitazioni oppure avvalersi delle prestazioni di terzi abilitati. Il Concedente si ritiene estraneo da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne sia il rapporto di lavoro con i dipendenti del Concessionario, sia nel caso di rapporti tra il Concessionario e terzi fornitori o prestatori d’opera. Il Concessionario manleva, di conseguenza, il Comune da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta da parte di terzi, tra essi compresi i frequentatori, in conseguenza del pregiudizio derivante dall’inosservanza, da parte del Concessionario stesso e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari, indispensabili all’agibilità, all’esercizio e gestione della struttura.
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario: - sulla base delle direttive e/o indicazioni e/o pareri fornite dal LOC / Referente del LOC/ RUP o altro personale individuato dal Dipartimento deve svolgere con propria organizzazione di mezzi e risorse tutte le attività necessarie ed idonee all’organizzazione e gestione dei singoli eventi; - provvede a quanto dovesse risultare necessario o opportuno per la migliore riuscita dei singoli eventi; - deve stipulare e a gestire direttamente ed a nome proprio tutti i contratti inerenti l’organizzazione dei singoli eventi; - provvede, con oneri a proprio carico, al conseguimento di eventuali autorizzazioni previste dalla normativa vigente nazionale e regionale; - provvede allo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente; - provvede all’affissione nella sede congressuale della cartellonistica prevista per legge di divieto di fumo, qualora non già presente; - deve consegnare al Dipartimento di Scienze Economiche, entro 60 giorni successivi alla conclusione di ogni evento, un consuntivo finale economico‐finanziario ed organizzativo inerenti allo stesso. Potrà altresì essere richiesto dal RUP un consuntivo intermedio di ogni evento che dovrà essere predisposto entro 15 giorni dalla richiesta; - deve a consegnare al LOC e alle associazioni la lista degli iscritti alla conferenza e i relativi contatti; - è tenuto e si obbliga a non utilizzare i dati per altri scopi o convegni. Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 ‐ Xxxxxxx, Xxxxxx; e‐mail: xxxxxxx@xxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) Il Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (RPD/DPO) (sede legale: xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 ‐ Xxxxxxx, Xxxxxx; e‐mail: xxx@xxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx) Il responsabile del trattamento è, oltre all’Università di Bologna, il Concessionario aggiudicatario, che è pertanto tenuto a darne adeguata comunicazione agli iscritti.
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Art. 14- Interruzione del servizio
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Il Concessionario s’impegna ad eseguire il contratto nel pieno rispetto del capitolato speciale d’oneri e dell’offerta presentata. Tutte le attività e le prestazioni previste dalla presente concessione sono a totale carico e rischio del concessionario, che ha completa autonomia nell’organizzazione di personale, mezzi e risorse, e nella valutazione degli strumenti e delle azioni più idonee a garantire il risultato richiesto, in termini di efficienza, efficacia ed economicità. È fatto obbligo al Concessionario di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per evitare danni a beni pubblici e privati. Il Concessionario risponde dei danni a persone, cose o animali che potrebbero derivare dall’espletamento del servizio per fatto proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori. Il Concessionario manleva pertanto i Comuni da ogni e qualsiasi pretesa, azione o richiesta promossa da parte di terzi, compresi i frequentatori delle strutture, in conseguenza di danni diretti e/o indiretti e di qualsivoglia pregiudizio. Il Concessionario si impegna a non svolgere nella struttura e nelle relative pertinenze attività non autorizzate e/o che contrastino con le prescrizioni delle presenti condizioni generali Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Responsabile Unico tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. In caso di mancata comunicazione tutti i danni da ciò derivanti restano a carico del Concessionario, compresi quelli che contrattualmente spetterebbero al Committente.
Obblighi e responsabilità del Concessionario. Prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve: . comunicare all’Amministrazione, per iscritto, il nominativo del Referente, responsabile tecnico che possa agire in nome e per conto della Ditta ed al quale comunque, possa essere contestata o notificata qualunque disposizione di servizio; . contrarre le apposite polizze assicurative previste dall’art. 19 del Capitolato. Copia delle polizze dovrà essere depositata presso il Comune di Barrali, entro il termine comunicato all’aggiudicatario, pena la revoca dell’aggiudicazione; . prestare la cauzione definitiva di cui al precedente articolo . Copia della polizza dovrà essere depositata presso il Comune di Barrali, entro il termine comunicato all’aggiudicatario, pena la revoca dell’aggiudicazione; . trasmettere l’elenco nominativo del personale e i curriculum formativo/professionale degli operatori incaricati dell’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori, con indicazione dei titoli di studio, servizi prestati, relativi enti e periodi di lavoro. I curriculum dovranno essere corredati di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori, .comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza sul posto di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, .trasmettere copia dell’atto costitutivo e dello Statuto della Ditta, con eventuali variazioni intervenute. Entro 60 gg. dalla sottoscrizione del verbale il Concessionario deve: Depositare, presso il Comune di Barrali il Piano di Autocontrollo – H.A.C.C.P., elaborato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 155/1997, i cui oneri diretti e indiretti sono ad esclusivo carico del Concessionario ; .Depositare copia del Piano di Sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.; .Effettuare la voltura delle utenze elettriche, acqua, gas, telefono. .Trasmettere all’Amministrazione, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,assicurativi ed antinfortunistici.

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  • Responsabilità del Concessionario 6.1. Il Concessionario è l’unico responsabile del servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. 6.2. In particolare il Concessionario si impegna per tutta la durata di efficacia del contratto: a) a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa; b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente Contratto ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 ( euro due milioni/00) per l’intera durata del contratto, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il Concessionario dà comunicazione al Comune prima dell’attivazione del servizio; c) ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori; d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali e sensibili di cui al D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i. di cui è titolare del trattamento.

  • Obblighi e responsabilità del Cliente 10.1. Il Cliente provvederà ad installare fisicamente le apparecchiature fornite da Umbrianet necessarie alle fruizione del Servizio, facendosi carico dei costi relativi. 10.2. Il Cliente provvederà altresì a predisporre adeguatamente, a proprie spese, i locali e le attrezzature (quali, per esempio, impianti elettrici, sistemi antifurto, polizze assicurative ecc.) necessarie al corretto funzionamento e alla conservazione dell'integrità del Servizio e/o dei prodotti forniti da Umbrianet. 10.3. Il Cliente è consapevole che le apparecchiature fornite ed installate presso la propria sede sono parte integrante della rete Umbrianet, nonché necessarie per il funzionamento della Rete stessa e per la fornitura del Servizio. Il Cliente si impegna pertanto a non manomettere e/o interrompere in alcun modo il funzionamento di tali apparecchiature nonché a comunicare senza ritardo ad Umbrianet, con comunicazione scritta da inviarsi ai recapiti indicati di cui all’art.17, tale evenienza o ogni altra evenienza che possa determinare il malfunzionamento o l’interruzione del funzionamento di tali apparecchiature. 10.4. Il Cliente si impegna a restituire ad Umbrianet, alla scadenza del presente Contratto, tutte le attrezzature da quest’ultima eventualmente fornite in comodato, noleggio o altra forma diversa dalla vendita, e cesserà l'uso delle credenziali d’accesso assegnategli. 10.5. Il Cliente è responsabile della illiceità di ogni testo, informazione, immagine, programma o contenuto multimediale e dati trasferiti in Rete attraverso il Servizio, con espresso esonero di Umbrianet da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. 10.6. Il Cliente si obbliga, di conseguenza, a tenere indenne Umbrianet da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e spese, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere subite o sostenute da Umbrianet quale conseguenza di qualsiasi attività illecita del Cliente e /o inadempimento dello stesso agli obblighi e garanzie previste nel presente Contratto. 10.7. In particolare, qualora il Contratto preveda la possibilità di assegnare a terze parti accessi o mailbox addizionali generate e controllate dal Cliente stesso, questi si assume la responsabilità per i danni provocati dall'uso improprio del Servizio e si impegna ad informare tali terze parti dei contenuti del presente Contratto, dei propri diritti e delle proprie responsabilità. 10.8. Il Cliente dichiara, sotto la propria e totale ed esclusiva responsabilità, di avere la capacità giuridica di sottoscrivere il Contratto, di aver raggiunto la maggiore età, e che tutti i dati forniti all'atto della sottoscrizione sono veritieri. Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare ad Umbrianet errori, omissioni o variazioni dei dati forniti durante il periodo di validità del Contratto.

  • TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. • Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante. • Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società. Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).

  • Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

  • Dichiarazione di responsabilità UniCredit S.p.A. si assume la responsabilità circa le informazioni contenute nelle Condizioni Definitive.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Responsabilità civile dei trasportati L'impresa assicura la responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato o dei trasportati. La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti di massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

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  • Responsabile della protezione dei dati Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni dell’art. 37 del GDPR – si impegna a nominare e comunicare al Titolare il nominativo e i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati.

  • RESPONSABILE DEL SERVIZIO 1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.