Revisione dei corrispettivi Clausole campione

Revisione dei corrispettivi. Ai sensi dell’art. 115 D. Lgs. 163/2006 è prevista la revisione del corrispettivo. La revisione del corrispettivo, su motivata richiesta del Fornitore, è concessa sulla base di una istruttoria condotta da INSIEL. La revisione avrà effetto a decorrere dalla data della sua comunicazione al Fornito- re.
Revisione dei corrispettivi. Il corrispettivo d’appalto, così come determinato all’art. 12 e non è soggetto a revisione. Tale corrispettivo potrà subire variazioni in diminuzione in relazione alle diverse situazioni contingenti, anche in considerazione della possibile diminuzione della quantità di rifiuti conferita, che potranno presentarsi nel corso della durata della concessione senza che il Concessionario, in relazione al rischio operativo ed al rischio di domanda, abbia a pretendere variazioni al corrispettivo, contrattualmente sottoscritto. L’eventuale aumento della tariffa per il conferimento dei rifiuti, determinato secondo le modalità di cui alla DGR n. 17/07 del 13.04.04 e ss.mm.ii., potrà essere proposto dal Concessionario qualora sopravvengano, eventuali, variazioni delle modalità esecutive dei servizi da svolgere per nuove o mutate esigenze o per il necessario adeguamento a nuove norme legislative afferenti la specifica materia, tali da giustificare l’aumento richiesto, previa dimostrazione con gli adeguati documenti tecnico-contabili. Il suddetto aumento, approvato formalmente dalla Provincia, secondo le modalità di cui alla DGR n. 17/07 del 13.04.04 e ss.mm.ii., potrà comportare un proporzionale adeguamento del corrispettivo dell’appalto, alle stesse condizioni e patti dell’offerta iniziale, ovvero sarà a totale carico dei conferitori senza nessun onere aggiuntivo per la Provincia. Non rientrano nella casistica di cui al capoverso precedente le variazioni che nel periodo di appalto dovessero intervenire relativamente alla qualità dei rifiuti in ingresso o le oscillazioni delle quantità conferite giornalmente come indicato nell’art. 2, fatto salvo il rispetto della potenzialità su base annua, così come non rientrano gli oneri per il trattamento di rifiuti presenti al momento dell’assunzione della gestione.
Revisione dei corrispettivi. In corso di contratto è previsto un adeguamento del canone per fatti al di fuori della capacità di intervento del Fornitore (come aumenti della tassa di possesso, eventuali sovrattasse e/o istituzioni di tributi o altri oneri straordinari momentanei o permanenti connessi con l’utilizzo dei veicoli), comunque oggettivamente riscontrabili da pubblicazioni su organi di stampa governativi (Gazzetta Ufficiale). Tali aumenti saranno comunque commisurati agli aumenti effettivamente intervenuti e saranno comunicati all’Amministrazione in anticipo rispetto alla loro fatturazione.
Revisione dei corrispettivi. Il corrispettivo d’appalto è fisso e non è soggetto a revisione per il primo anno di esercizio. A partire dal secondo anno, il corrispettivo annuo, sarà sottoposto a rivalutazione secondo l’indice medio di aumento dei prezzi al consumo rilevato dall’ISTAT relativo alle tabelle di raccolta rifiuti (cod.040402). Le variazioni opereranno con decorrenza dal mese successivo a quello in cui viene fatta richiesta con lettera raccomandata A.R. da parte del gestore. I dati di progetto relativi alla situazione in essere del numero di cittadini ed utenti in genere possono essere soggetti a variazioni percentuali dovuti all’apertura e chiusura di utenze o al trasferimento o nuova residenza di cittadini. Pertanto l’offerta a base d’asta deve fare riferimento anche a queste possibili variazioni senza nulla pretendere extra-contratto alla stazione appaltante in misura del 20% in aumento.
Revisione dei corrispettivi. Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per il primo anno di servizio, fatte salve le eventuali variazioni di cui al precedente art. 6. Per gli anni successivi sarà assoggettato esclusivamente alle seguenti revisioni periodiche: a)Estensione dei Servizi L’estensione dei servizi dipendente dall’aumento della popolazione determina variazioni annuali in aumento o diminuzione del canone di aggiudicazione e sono accertate, per quanto riguarda il dimensionamento del servizio in essere, in rapporto all’incremento della popolazione residente nel Comune riferito al 31 dicembre dell’anno precedente a quello oggetto di revisione. L’adeguamento è subordinato ad una variazione della popolazione in più o in meno del 5% che obblighi l’Impresa ad adeguare mezzi e personale rispetto a quelli inizialmente previsti. L’adeguamento si effettua su richiesta dell’appaltatore, che deve pervenire al protocollo dell’Ente entro il 31 marzo dell’anno oggetto di revisione, nella quale l’Impresa dimostri gli incrementi di mezzi, attrezzature e personale necessari a soddisfare l’accresciuta entità della prestazione. L’adeguamento in aumento dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui viene comunicato all’appaltatore l’esito dell’istruttoria di cui al successivo punto D. b)Variazione dei Servizi Le variazioni di cui all’art. 6 che comportano aumento o diminuzione del canone, purché nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative in materia di varianti in corso di esecuzione del contratto, individuate dal Capitolato in quelle dipendenti da maggiori o minori prestazioni, sia di personale, che di mezzi, sono accertate su base annuale, in riferimento al servizio e al canone in essere riferito al momento della richiesta di adeguamento del servizio stesso. L’adeguamento dei servizi si effettua su richiesta del Comune di Castelli, e sulla base di una dettagliata relazione tecnico-finanziaria prodotta dall’Impresa, dovrà quindi essere oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale. L’adeguamento in aumento o in diminuzione del relativo canone dovrà essere oggetto di liquidazione a partire dalla fatturazione del servizio relativo al mese in cui viene avviato l’adeguamento del servizio, indicato nell’atto di cui al successivo punto d).
Revisione dei corrispettivi. 5 ART. 4 –
Revisione dei corrispettivi. Il corrispettivo d’appalto di cui all’art.5 è fisso e non è soggetto a revisione.
Revisione dei corrispettivi. Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto il canone per le prestazioni resterà fisso ed invariato per tutta la durata del contratto. Si procederà all'adeguamento periodico dei prezzi esclusivamente nei soli casi previsti da disposizioni normative sopravvenute in corso di esecuzione del contratto.
Revisione dei corrispettivi. I corrispettivi di cui all’art. 6 saranno oggetto, in caso di rinnovo del contratto, a revisione che verrà concordata fra le parti.
Revisione dei corrispettivi. Articolo 17 -