Danni e responsabilità Clausole campione

Danni e responsabilità. L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Danni e responsabilità. 8.1 - L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti al Detentore del Biglietto per fatti non imputabili allo stesso né per danni arrecati dal Detentore del Biglietto a terzi e/o alle loro cose.
Danni e responsabilità. È cura del Referente dell’Amministrazione, o suo delegato, verificare, al termine del Servizio, la corrispondenza delle quantità dei beni movimentati rispetto a quelle iniziali, nonché accertare la presenza di eventuali danni. Il Fornitore è ritenuto responsabile di ogni danno e/o ammanco che possa derivare ai beni dell'Amministrazione Contraente ed a terzi, a causa dell’espletamento del Servizio. L’accertamento danni dovrà essere effettuato in contraddittorio col Responsabile del Servizio. A tal fine, le Amministrazioni Contraenti comunicano al Fornitore la data e il luogo dell’accertamento, con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Gli eventuali ammanchi, invece, verranno segnalati in forma scritta dal Referente dell’Amministrazione o suo delegato al Responsabile del Servizio. Qualora il Fornitore non partecipi all'accertamento danni di cui sopra, l'Amministrazione Contraente provvederà autonomamente. I dati così accertati saranno comunicati in forma scritta al Fornitore. In mancanza di riscontri entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione, sia dell’accertamento danni effettuato, che dell’ammanco, l’Amministrazione potrà senz’altro procedere alla richiesta di risarcimento o di riparazione del danno, ovvero di reintegro del bene, da parte del Fornitore. Il reintegro di beni facilmente sostituibili dovrà avvenire con beni della stessa tipologia e qualità – o di qualità superiore - mentre, per i beni non facilmente sostituibili, il Fornitore provvederà senz’altro al risarcimento o, se possibile, alla riparazione del danno.
Danni e responsabilità. 1. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
Danni e responsabilità. 1 Il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi.
Danni e responsabilità. 7.1 Il Conduttore è costituito custode dei beni avuti in Locazione, in base alla consistenza risultante dal relativo verbale ed è responsabile della buona conservazione e manutenzione degli stessi. Le relative spese di conservazione e manutenzione sono a suo carico.
Danni e responsabilità. 1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato.
Danni e responsabilità. , )O R U qQU LH WV RSG URH HQO VDO DG¶ EHH LPVGOSDWLHLWXOP WRWH ERWQ EWH OQR LD J VGD FD] HLO Q F R Q 6 WRL UE DED OWO LOW J¶RGDH HVS OUH OHF HRXV J]W JLGDHRSH] WQUOL WHRF VRRQ HQLDSQW HWU UHD I WH U H GJ ¶R QDOUHUDLOW GV HWLS XOH GWHWL WWV HRSG ORL HVGJULLJ H] HLJ RF QOR LDQ LPF VHO HQU UWQ YHL V WQ HR VGQTVLF XRKS H pU O HQO SYHHULO HVF VRW HQH QW WU HD W W R , )O R U VQ RL OW O¶ R $HUPYHP D LG QRD LJ HQV YLWH UQ HDWV] XLS FDRR LOQQYYHHVHLWDUO HEVH ULR F R P FX RQ QTD QXOU HHOH VD VOHDDLG ]O ] O D ¶G ] XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX]XX XXX0X XxX]X XXXXXX X O WR HQ S UH R LUGWRHX UUGQ j HHT XUD FHL DYGUDHL UOF HOR ¶ $ RP OPD SWLO DQU JLH DGV PHW HOU F R U UF LR VQ SW HU WD WW LW YX RD O H , )O R U q QU LH WV SRG RGUH XXXXX VQH DQUHEL LF L YROR QDDH QO HWO VL¶ GVH SHLVUOHHVF VHX HU] QYL WL , )O R U qQU LH WV RSG URGH HQDL GVQTLDQXELDLQ OOD VPHW LDXDWURVLHDLPU PL DDG WOL RHUL UH L L Q GF LKG UHR HY HWH VWVF V VLD HGHX USDUV HDRGD USHWWULLGHR LS SU FHL RQ QGRVFH RXQ OW OHL DQ EW Q R GQ SDF DKG UGpH WLL HS FH RQ QGRVFH RXQ OW OHGL TDQL XEWXHRLOVUDWWDOL LWOP R¶L $U H DGVO SX HR U DVVLRXE QRHP DLQR OHLEL HLP OP DLR QEF FLR KOQLHOLGQ RR FWQDWR] DLQLWLFR HKQ UpH ] L LY QL LF FO DLX VFQV XRWR LGD DOGQL HQ UGL LD QY IL RQL URQ P HRDI V]D FDLO RWRVOQWHSLH R V G I L XGI V)D RHO U QQ HL OWGO RH¶ UOD HOP GE¶ VHL HLWU GURFRLYDXJ LDOL ]O L ¶ RR QJ HJ H W W
Danni e responsabilità. 1. Il Conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell’immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.