Danni e responsabilità Clausole campione

Danni e responsabilità. 1. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto. 2. Il Fornitore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. L’Affidatario solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. 8.1 - L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti al Detentore del Biglietto per fatti non imputabili allo stesso né per danni arrecati dal Detentore del Biglietto a terzi e/o alle loro cose. 8.2 - L’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dai comportamenti imprudenti o negligenti del Detentore del Biglietto; il detentore del biglietto è tenuto in ogni caso ad osservare la massima diligenza e prudenza durante la visita alla manifestazione/evento. 8.3 - Qualsiasi incidente che veda coinvolto il Detentore del Biglietto deve in ogni caso essere immediatamente segnalato al personale di vigilanza per le verifiche dirette sullo stato dei luoghi e delle cose e per le relative certificazioni documentali; in ogni caso la mancata immediata segnalazione da parte del Detentore del Biglietto solleva l’Organizzatore da qualsivoglia eventuale responsabilità verso il Detentore del Biglietto. 8.4 - L’ Organizzatore, inoltre, non può essere ritenuto responsabile dei danni imprevedibili e/o indiretti subiti dal detentore del Biglietto tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una mancanza di guadagno, una perdita di occasione, una perdita di reddito, di clientela, di dati, qualsiasi danno finanziario e commerciale, qualsiasi problema commerciale o danno immateriale.
Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante contraente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato alla Stazione Appaltante l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione la Stazione Appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente paragrafo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Danni e responsabilità. L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’eventuale esecuzione di prove ritenute necessarie sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto. Considerando che il servizio in oggetto sarà svolto su un edificio di particolare pregio architettonico e sottoposto a vincolo storico-artistico, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’affidamento del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un ammontare minimo di € 1.500.000,00.
Danni e responsabilità. 1 Il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi. 2 L'Utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.
Danni e responsabilità. Il Conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell’immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Conduttore assume la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con i conseguenti obblighi.
Danni e responsabilità. È a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE. L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti. A fronte degli obblighi di cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ………..) per un massimale di copertura pari a euro. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Danni e responsabilità. 1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. 2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda l’appaltatore medesimo come contraente nel novero dei terzi l’Amministrazione comunale, massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l’Amministrazione Comunale di importi adeguati e precisamente pari a €. 1.000.000,00; danni da conduzione dei locali con il limite di almeno € 200.000,00 e danni da incendio fino a € 200.000,00. 3. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Danni e responsabilità. 1. Il Comune assume la responsabilità relativa ai casi di danno a cose e persone derivanti da : a. omessa manutenzione straordinaria o ordinaria a carico; b. vizi della struttura; c. mancato o carente adeguamento alle norme in materia di sicurezza e esercizio degli impianti sportivi. 2. Sono altresì a carico del Comune i danni causati dagli usi scolastici, quelli avvenuti durante gli usi direttamente autorizzati dal Comune e quelli derivanti da atti vandalici provocati da ignoti. 3. L’affidatario assume la responsabilità relativa ai casi di danno a cose e persone derivanti dal : a. omessa manutenzione a carico; b. mancato rispetto delle norme relative l’esercizio della corretta conduzione dell’impianto sportivo; c. danni arrecati al complesso sportivo da parte di atleti, pubblico o chi altro abbia accesso all’impianto durante le attività pubbliche o private che in esso si svolgono. d. L’affidatario, nei casi di cui alla precedente lett. c, dovrà provvedere, a propria cura e spese : i. all’esecuzione dei lavori necessari per il ripristino del danno causato; ii. a rivalersi, per il proprio rimborso, sull’eventuale esecutore materiale del danno.