Danni e responsabilità Clausole campione

Danni e responsabilità. 1. Il Fornitore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto. 2. Il Fornitore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. 3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. Il Fornitore solleva il Comune da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico del Comune, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Comune ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
Danni e responsabilità. 8.1 - L’Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti al Detentore del Biglietto per fatti non imputabili allo stesso né per danni arrecati dal Detentore del Biglietto a terzi e/o alle loro cose. 8.2 - L’Organizzatore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivanti dai comportamenti imprudenti o negligenti del Detentore del Biglietto; il detentore del biglietto è tenuto in ogni caso ad osservare la massima diligenza e prudenza durante la visita alla manifestazione/evento. 8.3 - Qualsiasi incidente che veda coinvolto il Detentore del Biglietto deve in ogni caso essere immediatamente segnalato al personale di vigilanza per le verifiche dirette sullo stato dei luoghi e delle cose e per le relative certificazioni documentali; in ogni caso la mancata immediata segnalazione da parte del Detentore del Biglietto solleva l’Organizzatore da qualsivoglia eventuale responsabilità verso il Detentore del Biglietto. 8.4 - L’ Organizzatore, inoltre, non può essere ritenuto responsabile dei danni imprevedibili e/o indiretti subiti dal detentore del Biglietto tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, una mancanza di guadagno, una perdita di occasione, una perdita di reddito, di clientela, di dati, qualsiasi danno finanziario e commerciale, qualsiasi problema commerciale o danno immateriale.
Danni e responsabilità. È a carico dell’Impresa la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle persone ed alle cose, nonché per qualsiasi danno che potesse essere arrecato alle persone ed alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del presente Contratto. In considerazione del completo esonero di SACE e dei suoi rappresentanti da ogni responsabilità per i danni di cui sopra, si conviene espressamente che in ogni eventuale giudizio, di qualsiasi genere, che fosse da terzi proposto nei riguardi di SACE e/o dei suoi rappresentanti per il preteso riconoscimento di asseriti danni, l’Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna attività, interverrà tenendo indenne e/o manlevando totalmente SACE. L’Impresa è altresì responsabile per qualsivoglia errore in merito alla trasmissione dei dati relativi agli adempimenti amministrativi, contributivi, e fiscali e, pertanto, terrà indenne SACE da qualunque sanzione multa o ammenda e di tutti gli eventuali danni diretti ed indiretti. L’Impresa ha presentato una polizza “Responsabilità civile professionale” per fatti colposi, errori od omissioni causati dalla stessa o da persone di cui la stessa è tenuta a rispondere per tutte le attività (comprese quelle ad esse comunque relative, propedeutiche e/o complementari) previste dal presente Contratto, con i seguenti termini: ✓ Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento; ✓ Danni consequenziali e da interruzione di esercizio. A fronte degli obblighi di cui sopra l’Impresa ha stipulato con la compagnia una polizza assicurativa a copertura di rischi, infortuni e responsabilità civile (Polizza n. ) per un massimale di copertura pari a euro. Tale polizza, che avrà durata pari a quella del Contratto e dovrà essere prorogata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali, dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di SACE. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’aggiudicataria non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento ...
Danni e responsabilità. L’Affidatario solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate incluso l’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale. L’Affidatario è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. L’Affidatario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Stazione Appaltante ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto. Considerando che il servizio in oggetto sarà svolto su un edificio di particolare pregio architettonico e sottoposto a vincolo storico-artistico, l'aggiudicatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima dell’affidamento del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio, per un ammontare minimo di 500.000€.
Danni e responsabilità. 1 Il Gestore non risponde per danni causati da modificazioni eseguite dall'Utente, o suoi aventi causa, alla derivazione di presa, ai locali originari in cui è stato a suo tempo collocato il gruppo di alimentazione oppure alla destinazione d'uso dei locali stessi. 2 L'Utente, che ne è responsabile, dovrà sostenere anche le spese dei consumi per le perdite d'acqua potabile derivanti da fughe, visibili e non, che il contatore avrà misurato.
Danni e responsabilità. O R U qQU LH WV RSG URH HQO VDO DG¶ EHH LPVGOSDWLHLWXOP WRWH ERWQ EWH OQR LD J VGD FD] HLO Q F R Q 6 WRL UE DED OWO LOW J¶RGDH HVS OUH OHF HRXV J]W JLGDHRSH] WQUOL WHRF VRRQ HQLDSQW HWU UHD I WH U H GJ ¶R QDOUHUDLOW GV HWLS XOH GWHWL WWV HRSG ORL HVGJULLJ H] HLJ RF QOR LDQ LPF VHO HQU UWQ YHL V WQ HR VGQTVLF XRKS H pU O HQO SYHHULO HVF VRW HQH QW WU HD W W R , )O R U VQ RL OW O¶ R $HUPYHP D LG QRD LJ HQV YLWH UQ HDWV] XLS FDRR LOQQYYHHVHLWDUO HEVH ULR F R P FX RQ QTD QXOU HHOH VD VOHDDLG ]O ] O D ¶G ] XXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XX]XX XXX0X XxX]X XXXXXX X O WR HQ S UH R LUGWRHX UUGQ j HHT XUD FHL DYGUDHL UOF HOR ¶ $ RP OPD SWLO DQU JLH DGV PHW HOU F R U UF LR VQ SW HU WD WW LW YX RD O H , )O R U q QU LH WV SRG RGUH XXXXX VQH DQUHEL LF L YROR QDDH QO HWO VL¶ GVH SHLVUOHHVF VHX HU] QYL WL , )O R U qQU LH WV RSG URGH HQDL GVQTLDQXELDLQ OOD VPHW LDXDWURVLHDLPU PL DDG WOL RHUL UH L L Q GF LKG UHR HY HWH VWVF V VLD HGHX USDUV HDRGD USHWWULLGHR LS SU FHL RQ QGRVFH RXQ OW OHL DQ EW Q R GQ SDF DKG UGpH WLL HS FH RQ QGRVFH RXQ OW OHGL TDQL XEWXHRLOVUDWWDOL LWOP R¶L $U H DGVO SX HR U DVVLRXE QRHP DLQR OHLEL HLP OP DLR QEF FLR KOQLHOLGQ RR FWQDWR] DLQLWLFR HKQ UpH ] L LY QL LF FO DLX VFQV XRWR LGD DOGQL HQ UGL LD QY IL RQL URQ P HRDI V]D FDLO RWRVOQWHSLH R V G I L XGI V)D RHO U QQ HL OWGO RH¶ UOD HOP GE¶ VHL HLWU GURFRLYDXJ LDOL ]O L ¶ RR QJ HJ H W W
Danni e responsabilità. Il Conduttore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento della conduzione dell’immobile restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune. Il Conduttore assume la qualifica di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 con i conseguenti obblighi.
Danni e responsabilità. 1. Indipendentemente dagli accertamenti, delle violazioni di cui al presente Capo, tutte le spese conseguenti all’inosservanza delle disposizioni del Regolamento rimangono sempre a carico dell'Utenza interessata la quale è tenuta a rimborsale al CIPAF. 2. Il responsabile di sversamenti accidentali/involontari, avvenuti anche a causa di guasti o blocchi ai propri impianti, è tenuto al risarcimento dell’eventuale danno provocato al CIPAF, al Gestore dell'impianto ed alle altre Utenze coinvolte, nonché al risarcimento delle eventuali spese di ripristino della fognatura, del depuratore consortile ed eventualmente del ricettore finale. 3. Il CIPAF non potrà mai essere ritenuto responsabile dei danni che potranno derivare a chiunque, in dipendenza di fatti connessi all’esercizio della fognatura o delle canalizzazioni stradali, quando essi siano causati dalla mancata osservanza delle prescrizioni stabilite nel Regolamento o del cattivo funzionamento degli impianti di depurazione di proprietà dei privati (Utenze), nonché da occlusioni o rotture delle tubazioni dell'Utenza. Nel caso che per tali fatti sia derivato danno al CIPAF o a terzi, l’obbligo del risarcimento del danno è sempre a carico dell'Utenza inadempiente o responsabile. 4. Se durante l'esecuzione di scavi, posa in opera di canalizzazioni e manufatti, realizzazione di fondazioni, di costruzioni o di qualsiasi altra opera, venga arrecato danno all’integrità ed alla funzionalità della fognatura consortile e dei suoi manufatti, ne deve essere data tempestiva informazione al CIPAF per provvedimenti necessari a ripristinare la piena funzionalità della rete, a totale carico del responsabile.
Danni e responsabilità. 1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni nell’esecuzione dell’appalto. Ogni più ampia responsabilità, in caso di danni, ricadrà pertanto esclusivamente sull’aggiudicatario stesso, restandone completamente sollevato il Comune. 2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte, stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro conseguente all’attività prestata, compresa la responsabilità personale di tutti gli addetti, quali che siano le rispettive mansioni. Detta polizza dovrà essere prodotta al competente ufficio comunale prima dell'inizio dell’appalto, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto. 3. L’aggiudicatario è altresì obbligato a mantenere in vigore e a non modificare il contenuto di tale polizza per tutta la durata dell’appalto. 4. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.