SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE Clausole campione

SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. 1. I servizi di fognatura e depurazione consistono nel collettamento in pubblica fognatura e nella depurazione delle acque reflue, civili e industriali e delle acque meteoriche dilavanti contaminate.
SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. Le principali disposizioni in tema di tariffe di depurazione e fognatura sono contenute nella Legge n. 319 del 1976 (come successivamente modificata e integrata), nella Legge n. 448 del 1998 e nelle delibere CIPE n. 62 del 22 giugno 2000, n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 131 del 19 dicembre 2002. Sino alla emanazione della Legge n. 448/1998, i corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione erano costituiti da canoni aventi natura tributaria, come tali non assoggettati a IVA. La Legge n. 448/1998 ha stabilito che i canoni per i servizi di depurazione e fognatura perdano la loro natura tributaria e diventino quote di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della Legge Xxxxx, risultando assimilati agli introiti dell’acqua anche per quanto concerne l’assoggettabilità a IVA. Detta legge ha, inoltre, temporaneamente demandato al CIPE, sino alla piena attuazione della Legge Xxxxx, il compito di fissare le modalità e i limiti degli incrementi tariffari con riferimento sia alla depurazione sia alla fognatura. Le delibere CIPE n. 62 del 22 giugno 2000, n. 52 del 4 aprile 2001 e n. 131 del 19 dicembre 2002 e successive modificazioni, hanno fissato anche l’incremento, rispettivamente per il periodo 1 luglio 2000 - 30 giugno 2001, 10 luglio 2001 - 30 giugno 2002 e 1 luglio 2002 - 30 giugno 2003, delle tariffe relative al servizio di fognatura e depurazione. Pertanto la tariffa si compone di: • una componente base determinata dalle delibere CIPE; • una componente aggiuntiva per investimenti che viene stabilita similmente a quanto previsto in materia di tariffe di acquedotto, tenendo conto anche del meccanismo correttivo per gli investimenti programmati e non realizzati; • una componente relativa al price cap. Al riguardo, le delibere CIPE prevedono, per i servizi di fognatura e depurazione, un incremento delle tariffe pari alla differenza fra il tasso d’inflazione programmato ed il tasso obiettivo di produttività. Per entrambi i servizi, la tariffa massima a metro cubo può essere incrementata sino alla misura massima del 1,7% (pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività, assunto pari a 0).
SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE. La definizione degli obiettivi e dei criteri generali di pianificazione per il settore fognario e depurativo è stabilita in riferimento alla classificazione del territorio dell’ATO della provincia di Pavia in agglomerati ai sensi della Direttiva Europea 91/271/CEE. Le inottemperanze alle disposizioni della Direttiva in questione, inoltre, hanno assunto un ruolo centrale nel dettare le priorità di intervento. Infatti, l’ATO di Pavia, pur avendo risolto le non conformità (Broni, Casteggio, Mortara, Vige- vano) oggetto di condanna a seguito della Procedura d’infrazione n. 2009/2034, è tuttora in- teressato dai seguenti procedimenti: − la Procedura d’infrazione n. 2014/2059, che ha coinvolto 7 agglomerati di dimensione 2.000-9.999 a.e. (Belgioioso, Cassolnovo, Cava Manara-Mezzana Corti, Dorno, Miradolo Terme, Travacò Siccomario-Rotta, Vidigulfo), di cui 2 sono stati inseriti nella Causa C- 668/2019 (depositata in data 15/07/2019); i relativi interventi risolutivi sono stati conclusi e collaudati; − la Procedura d’infrazione n. 2017/2181 (parere motivato del 2019), che ha coinvolto 8 agglomerati del 2019, (Arena Po, Bereguardo, Bressana Bottarone, Cura Carpignano, Lungavilla, Pavia, Trivolzio, Villanterio); i relativi interventi risolutivi delle non con- formità, tutti programmati, sono già stati in parte conclusi e in parte avviati. Gli obiettivi del Piano relativamente al servizio di fognatura e depurazione sono i seguenti: ▪ garantire la copertura dei servizi di fognatura e depurazione all’interno degli agglome- rati, con particolare rilievo a quelli attualmente non serviti; ▪ migliorare, attraverso il potenziamento e/o il rinnovo degli impianti esistenti, il livello qualitativo del servizio nelle aree del territorio già dotate di sistemi di raccolta e trat- tamento degli scarichi; ▪ prevedere, ai sensi della normativa vigente, l’introduzione di trattamenti terziari per gli impianti esistenti e di nuova realizzazione con potenzialità superiore o uguale a 10.000 AE; ▪ individuare le soluzioni impiantistiche depurative ottimali nel rispetto delle peculiarità territoriali; ▪ prevedere il rinnovo degli impianti di depurazione esistenti a servizio degli agglomerati attualmente già serviti da uno o più impianti e per i quali non si ipotizza la dismissione; ▪ prevedere l’adeguamento degli sfioratori di piena non conformi e la realizzazione delle vasche d’accumulo così come previsto dalla normativa vigente, ▪ prevedere il rinnovo delle reti fognarie esistenti, valut...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.