Indennità di ritardato pagamento e morosità Clausole campione

Indennità di ritardato pagamento e morosità. Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti artt. 37 e 38 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti: - Trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all’interesse legale sull’importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di 2.5 euro; - Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all’addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali. Nel caso di reclamo o richiesta di chiarimenti da parte dell’Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l’indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.
Indennità di ritardato pagamento e morosità. 1 Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal Gestore non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno addebitati nelle fatture di successiva emissione gli interessi di mora, calcolati su base annua al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali. Agli Utenti che abbiano pagato regolarmente negli ultimi 12 mesi le fatture non sono addebitati gli interessi di mora se il pagamento avviene entro i primi 10 giorni successivi alla data di scadenza. 2 I reclami o le richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall’Utente non gli danno diritto a differire il pagamento. In tale evenienza, se l’Utente ha effettuato i pagamenti in ritardo, non è tenuto al pagamento dell’indennità di mora se le sue ragioni risultano fondate e sono riconosciute valide; in caso contrario sono, invece, applicati all’Utente l’addebito previsto al comma 1 per i pagamenti oltre i termini.
Indennità di ritardato pagamento e morosità. 1. Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse dal gestore non fosse effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura si applica il seguente addebito: Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza indicata in fattura – anche se festivo – viene addebitata un’indennità di mora in misura pari ad 1/365 del saggio di rifinanziamento della Banca Centrale Europea (TUR), maggiorato di 3,5 punti percentuali, calcolato al giorno dell’avvenuto pagamento della fattura o della parte di fattura arretrata. Agli utenti che negli ultimi tre anni hanno provveduto regolarmente al pagamento delle fatture, e limitatamente al primo caso di ritardo, non è applicata l’indennità di mora per i primi 15 giorni. 2. In caso di reclami o richieste di chiarimento in merito alle fatture inoltrati dall’utente, il gestore, previa verifica di massima circa la fondatezza delle ragioni di contestazione, provvede a bloccare il calcolo dell’indennità di mora per il periodo ritenuto congruo per l’accertamento puntuale delle motivazioni di contestazione, dando sempre informazione all’utente di tale differimento. 3. In caso di mancato pagamento, decorso il termine previsto dalla carta del servizio dalla scadenza della fattura, il gestore può procedere alla messa in mora dell’utente mediante l’invio, in forma scritta, del sollecito di pagamento (preavviso di sospensione). Quest’ultimo deve riportare il termine ultimo, indicato nella carta del servizio, per regolarizzare il pagamento e l’avvertimento che, alla scadenza, la fornitura verrà sospesa. Decorso inutilmente detto termine, il gestore può procedere alla sospensione del servizio ai sensi dell’art. 28 del presente regolamento. L’utente può evitare la sospensione dell’erogazione dimostrando di avere effettuato nel frattempo tutti i pagamenti dovuti. Resta salva, per il gestore, la facoltà di provvedere a norma di legge per il recupero coattivo del credito. 4. Nel caso di sospensione dell’erogazione dell’acqua per mancato pagamento, l’erogazione è riattivata nei tempi e con le modalità previste dalla carta del servizio e sempre che l’utente dimostri di avere effettuato tutti i pagamenti arretrati.. Le spese di riattivazione, le indennità di ritardato pagamento e le eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti (solleciti, preavvisi di sospensione, ecc...) intraprese dal gestore, verranno addebitate sulla prima fattura utile. 5. Nel periodo d’interruzione della fornitura, per qualsiasi ...

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  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 9 3.1 DURATA 10 3.2 OPZIONI E RINNOVI 10

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).