Contract
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AREA WELARE
Servizio Politiche per l’infanzia e l’adolescenza
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO POLI TERRITORIALI PER LE FAMIGLIE DEL COMUNE DI NAPOLI
PROCEDURA APERTA SUDDIVISA IN 10 LOTTI
ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’Amministrazione intende selezionare operatori economici in grado di fornire il servizio di gestione di 10 Poli Territoriali per le Famiglie, uno in ogni Municipalità del Comune di Napoli, che costituiscono parte integrante dell’offerta del sistema socio-educativo comunale, al fine di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. (in seguito: Codice), con un unico soggetto aggiudicatario attuatore per ciascun lotto. Successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro saranno sottoscritti singoli contratti applicativi sulla base della programmazione dell’offerta e delle risorse disponibili, entro l’importo massimo stimato dell’Accordo Quadro, di cui al successivo art. 3.
L’appalto comprende l’organizzazione, il coordinamento e lo svolgimento del servizio sulla base di un progetto quadro di accompagnamento alla genitorialità positiva elaborato dall’impresa, che operando in una logica sistemico-familiare, interviene in maniera specifica per promuovere il benessere dell’intero nucleo familiare, sostenendo la coppia ed il nucleo familiare in ogni fase del ciclo di vita, avendo come obiettivo specifico quello di garantire ai bambini la possibilità di vivere in contesti familiari positivi e tutelanti.
La presente selezione è articolata in dieci lotti, a ciascuno dei quali afferisce un Polo Territoriale per Famiglie, come precisato al successivo art. 3.
Il Servizio Polo territoriale per le famiglie prevede al suo interno la realizzazione coordinata e congiunta delle attività del servizio di Centro per le Famiglie e di Mediazione Familiare come disciplinati dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge Regionale n. 11, e dal relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, che ne individua i requisiti organizzativi e funzionali, ponendo l’obbligo di acquisire idoneo titolo abilitativo per l’esercizio delle attività (SCIA). Nello stesso Regolamento è previsto inoltre che l’ente prestatore abilitato debba ottenere il provvedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi a carico della pubblica amministrazione.
La SCIA e l’Accreditamento sono di competenza del Comune di Napoli in quanto Ambito territoriale nel quale il servizio viene reso e rappresentano requisiti indispensabili per l’esercizio delle attività oggetto
dell’appalto. A tal fine gli enti che partecipano alla gara dovranno dichiarare di essere in possesso dei titoli abilitativi/accreditamento ovvero di essere in possesso dei requisiti per l’ottenimento degli stessi e impegnarsi a produrre la documentazione necessaria in caso di aggiudicazione entro il termine di 15 giorni, a seguito di specifica formale richiesta.
Trattandosi di requisiti soggettivi, il titolo abilitativo (SCIA) e l’accreditamento dovranno essere in capo a ciascun ente, anche in caso di partecipazione in RTI.
ART. 2
DURATA DELL'APPALTO ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
La durata dell’Accordo Quadro è pari a 36 mesi (decorrente presumibilmente da gennaio 2023 a dicembre 2025, salvo slittamenti) e decorre dalla data di stipula dell’accordo quadro o di effettivo avvio delle attività, se antecedente.
Entro il triennio di vigenza dell’accordo quadro, le attività saranno assegnate, mediante la stipula dei contratti applicativi per un massimo di 18 moduli bimestrali.
L’avvio dell’esecuzione del servizio avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla legge con l’adozione di apposito provvedimento. Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, le attività potranno essere avviate nelle more della stipula dei rispettivi contratti e, ai sensi dell’art. 8 della L.120/2020, nelle more dell’efficacia dell’aggiudicazione. In tal caso la durata del servizio decorrerà dalla data dell’avvio dell’esecuzione anticipata.
Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice, il contratto può essere prorogato per il tempo strettamente necessario all'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Ѐ ammessa la sospensione delle prestazioni qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, secondo quanto previsto dall’art. 107 d. lgs 50/2016.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività, conseguenti alle occorrenti procedure amministrative, non potranno a nessun titolo essere fatti valere dall’organismo aggiudicatario.
In caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista nel periodo di affidamento per obiettive esigenze sopravvenute, sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, rispetto ai presupposti in base ai quali si è provveduto all'affidamento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.
ART. 3
RIPARTIZIONE IN LOTTI ED AMMONTARE DELL’APPALTO
L'importo complessivo presunto dell'accordo quadro, suddiviso in 10 lotti, finanziato con Fondi nazionali dedicati, ammonta ad € 7.184.628,00 oltre IVA calcolata al 5% e un importo complessivo incluso iva pari a € 7.543.859,40 €.
L’importo complessivo presunto a base d’asta è stato calcolato per ciascun Servizio Polo Territoriale per le Famiglie tenendo conto del costo delle spese relative al personale, alle spese generali e di gestione del servizio.
Il costo del modulo bimestrale a base dell’offerta previsto per la realizzazione delle attività per ciascun lotto è pari a € 39.914,60 al netto dell’iva.
L’Accordo Quadro sarà concluso con 10 operatori economici, uno per ciascun lotto. L’appalto è suddiviso in lotti secondo l’articolazione territoriale di seguito riportata:
Lotto | Municipalità | Importo modulo | importo per 18 modulo | CIG |
bimestrale al netto dell’IVA | bimestrali al netto dell’IVA | |||
1 | 1 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 935502178B |
2 | 2 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 93550363ED |
3 | 3 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355062960 |
4 | 4 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355074349 |
5 | 5 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 93550775C2 |
6 | 6 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355085C5A |
7 | 7 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355103B35 |
8 | 8 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 935511444B |
9 | 9 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 9355128FD5 |
10 | 10 | € 39.914,60 | € 718.462,80 | 93551344CC |
Per i singoli contratti attuativi derivati dall’accordo quadro la copertura finanziaria è garantita nei limiti degli stanziamenti previsti nell’ambito del Bilancio di previsione triennale.
L’accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la stazione appaltante nei confronti dell’aggiudicatario in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione del servizio. Individua, invece, l’obbligo per l’aggiudicatario di assumere il servizio di gestione dei Poli Territoriali per le Famiglie che successivamente sarà richiesto, entro il limite massimo di importo ed il periodo di validità dell’Accordo.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, tramite atto pubblico amministrativo, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, per la durata dell’Accordo Quadro, i contratti applicativi specifici, sottoscritti sulla base della programmazione dell’offerta e delle risorse disponibili, da stipularsi tramite scrittura privata semplice.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, comma 12, dlgs 50/2016 (quinto d’obbligo), in base al quale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, esso può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
ART. 4 PIANO DELLE SPESE
Il costo del modulo bimestrale è determinato tenendo conto dell’incidenza del costo orario lordo del personale, quantificato in riferimento al costo orario desumibile dal CCNL Cooperative Sociali secondo le apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le Spese Generali sono calcolate sul 10% del costo del personale determinato secondo le apposite tabelle del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali in riferimento al contratto collettivo di lavoro applicato .
Tipologia di prestazione | volume massimo bimestrale in ore | Costo unitario per ora di prestazione | Costo comlessivo bimestre |
COORDINATORE | 260 | € 22,36 | € 5.813,60 |
PSICOLOGI FIGURE III LIVELLO RR 4/14 | 320 | € 25,17 | € 8.054,40 |
EDUCATORI FIGURE III LIVELLO RR 4/14 | 850 | € 20,95 | € 17.807,50 |
ASSISTENTE SOCIALE FIGURE III LIVELLO RR 4/14 | 160 | € 20,95 | € 3.352,00 |
FIGURE SPECIALISTICHE FIGURE IV LIVELLO RR 4/14 | 50 | € 25,17 | € 1.258,50 |
Spese di gestione | 3.628,60 | ||
Importo bimestrale al netto dell'iva | € 39.914,60 |
Nell’ambito del monte ore complessivamente disponibile per ogni figura professionale è riconosciuto un monte ore fisso bimestrale per le attività di back office indipendentemente dal numero di ore utilizzate in attività frontali: -Psicologi n. 64 ore- Educatori n. 170 ore - Assistenti sociali n. 30 ore- Figure specialistiche
n. 12 ore.
Sarà cura del coordinatore attribuire le ore di back – nell’ambito del massimo indicato - in riferimento alle diverse linee di azione, sulla scorta delle effettive esigenze operative e organizzative.
ART. 5
CARATTERISTICHE E OBIETTIVI GENERALI DEL SERVIZIO
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha l’obiettivo di pervenire alla sottoscrizione di un Accordo Quadro con un unico soggetto attuatore per ciascun lotto in grado di offrire il servizio di gestione dei Poli Territoriali per le Famiglie durante il periodo di vigenza dell’Accordo Quadro.
Il Servizio Polo territoriale per le famiglie prevede al suo interno la realizzazione coordinata e congiunta delle attività del servizio di Centro per le Famiglie e di Mediazione Familiare come disciplinati dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 07/04/2014, in attuazione della Legge Regionale n. 11, e dal relativo Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari, che ne individua i requisiti organizzativi e funzionali, ponendo l’obbligo di acquisire idoneo titolo abilitativo per l’esercizio delle attività. Nello stesso Regolamento è previsto inoltre che l’ente prestatore abilitato debba ottenere il provvedimento di accreditamento per l’erogazione di servizi a carico della pubblica amministrazione.
Il servizio Poli territoriali per le Famiglie costituisce una risorsa territoriale volta ad organizzare attività di accompagnamento alla genitorialità, finalizzate a facilitare ed affiancare la formazione dell’identità genitoriale, stimolando la capacità di organizzazione, elaborazione e conduzione di progetti di vita in armonia con il proprio ruolo genitoriale. Il Polo territoriale per le famiglie rappresenta uno spazio strutturato che ha dunque come obiettivo principale il sostegno educativo/relazionale alle famiglie, rivolto a supportare, anche in una dimensione preventiva, la promozione del benessere nelle e delle famiglie. E‘ un servizio finalizzato a promuovere l’accompagnamento alla genitorialità positiva incentivando tutti i processi che facilitano o sostengono le relazioni familiari (di coppia o genitori-figli) con particolare attenzione alle
“crisi” familiari (separazione, divorzio, affidamento dei figli) e, laddove possibile, la valorizzazione delle
famiglie-risorse (famiglie appoggio-famiglie affidatarie).
In questa prospettiva, i progetti di accompagnamento alla genitorialità sono riconducibili ad un approccio di tipo socio-educativo, differente dagli interventi terapeutici di taglio psicologico ai quali può eventualmente essere affiancato, la cui logica sottesa è quella del “prendersi cura delle famiglie”, rafforzando le competenze e le capacità di coping.
A partire dagli specifici bisogni delle famiglie che vengono intercettate e accolte, il Polo territoriale per le famiglie elabora dunque uno specifico Percorso di accompagnamento familiare, ovvero un processo di intervento, integrato e partecipato che si basa sul riconoscimento, la valorizzazione e l’attivazione delle risorse (personali, familiari, di contesto) che consentono alle figure genitoriali di rispondere in maniera positiva ai bisogni di crescita dei bambini.
Gli interventi e i diversi dispositivi del Polo territoriale per le famiglie si attivano dunque mediante la presa in carico del singolo nucleo familiare destinatario dell’intervento, che prevede l’analisi e valutazione dei bisogni e degli specifici nodi problematici e la predisposizione di un progetto quadro di accompagnamento familiare.
Il Servizio Poli territoriali per le Famiglie, in stretta sinergia con i servizi sociali territoriali, si occupa della gestione di specifici interventi afferenti all’area della conflittualità genitoriale, quali incontri in spazio neutro e mediazione familiare, in rispondenza a quanto prescritto con decreto dall’Autorità Giudiziaria.
Il Polo territoriale per le famiglie, oltre ai percorsi di accompagnamento familiare, realizza azioni mirate a un sostegno generalizzato rivolto a tutti i genitori e famiglie del territorio attraverso informazioni e attività “a bassa soglia” (cicli di incontri informativi e formativi, seminari, incontri, iniziative aperte al territorio,…) su tematiche relative alla genitorialità e alle relazioni familiari, con le indicazioni metodologiche e nell’ambito del monte ore massimo.
ART.6
DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ACCESSO
Ciascun Polo territoriale per le Famiglie è collegato ai Centri di Servizio Sociale territorialmente competenti in cui si articola la Municipalità ed è rivolto ai nuclei familiari residenti nell’intera Municipalità del Comune di Napoli in cui esso opera.
La funzione strategica dei Poli territoriali per le Famiglie si inserisce nel più ampio sistema di azioni volte a lavorare con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità, intesa come condizione che può riguardare ogni famiglia in specifiche fasi del suo ciclo di vita e che è caratterizzata dalla mancata o debole capacità nel costruire e/o mantenere l’insieme delle condizioni (interne e esterne) che consente un esercizio positivo e autonomo delle funzioni genitoriali.
La vulnerabilità familiare rappresenta lo spazio da cui si possono sviluppare negligenza parentale e trascuratezza, intese come indicatori della carenza della funzione di risposta dei bisogni evolutivi dei bambini. In tale senso l’area della vulnerabilità familiare e dunque della negligenza/trascuratezza appaiono essere l’ambito di intervento privilegiato per porre in essere delle azioni di orientamento ed accompagnamento alla genitorialità, che possono essere annoverate nell’area della prevenzione primaria e secondaria.
In via prioritaria i nuclei familiari che hanno accesso ai percorsi di accompagnamento familiare attivati mediante l’equipe dei Poli Territoriali per le Famiglie sono individuati dai Centri di Servizio sociale territoriale sia in riferimento a coloro che sono destinatari di provvedimento della autorità giudiziaria sia per quanto i riguarda gli utenti presi in carico dagli stessi Servizi Sociali in un contesto non giudiziario. Gli invii dei Servizi Sociali potranno riguardare anche nuclei familiari destinatari del Reddito di Inclusione/Reddito di Cittadinanza e, pertanto, inseriti in un complessivo progetto personalizzato di inclusione sociale.
Il servizio Polo territoriali per le famiglie potrà intercettare le famiglie anche mediante accesso spontaneo e
provvedere, qualora non si tratti di interventi di rilevante complessità, alla definizione di un progetto quadro di accompagnamento, previo raccordo con il servizio sociale territoriale finalizzato alla verifica della sussistenza del monte ore necessario, tenuto conto della priorità riconosciuta agli invii da parte del servizio territoriale, ed alla valutazione di appropriatezza degli interventi. Anche per i nuclei familiari che si rivolgono in maniera spontanea al Servizio specialistico l’avvio degli interventi è subordinato necessariamente al raccordo ed approvazione del referente servizio sociale territoriale . Eventuali segnalazioni di altre agenzie territoriali devono essere indirizzate al servizio sociale territoriale che stabilirà gli eventuali opportuni interventi.
Indicazioni di dettaglio circa il processo metodologico e strumenti specifici saranno condivisi in fase di implementazione delle attività.
Per quanto riguarda gli interventi di sostegno generalizzato e a “bassa soglia” i destinatari delle azioni possono essere tutti i genitori e le famiglie del territorio che verranno intercettate dai Poli territoriali per le famiglie mediante diversi sistemi e mezzi di comunicazione e promozione con la massima diffusione possibile sul territorio, ma anche mediante l’aggancio di gruppi di genitori e famiglie che si riferiscono a diverse agenzie territoriali come le scuole, le parrocchie, i servizi socio-educativi del Comune di Napoli o di enti del terzo settore territoriale, a condizione che i percorsi che si attivano vengano comunque sempre aperti a tutte le famiglie del territorio interessate.
ART. 7
PRESTAZIONI RICHIESTE E ATTIVITA’ DA REALIZZARE
Le prestazioni richieste all’Ente affidatario si articolano in tre macro aree: la costruzione dei percorsi di accompagnamento familiare mediante definizione di progetti quadro, gli interventi in favore di famiglie conflittuali in fase di separazione/divorzio, gli interventi a bassa soglia.
1) I percorsi di accompagnamento familiare
La presa in carico dei nuclei familiari avviene mediante la definizione di un progetto quadro in favore del nucleo familiare. L’assunto di partenza è di non implementare percorsi di intervento in favore del singolo individuo, ma di tenere al centro l’approccio sistemico relazionale e non prescindere dall’azione di intervento nella rete primaria familiare, in considerazione della rappresentazione della famiglia intesa come sistema che qualora divenuto portatore di disfunzionalità può condizionare i comportamenti di ogni singolo componente e produrre malessere. Il percorso in questo senso non deve essere inteso come presa in carico individuale nei confronti del singolo portatore dell’istanza ma come lavoro sistemico da implementare con e per il nucleo familiare nella sua interezza. I percorsi di accompagnamento familiare si attivano laddove si rilevino nodi problematici relativi a difficoltà nella relazione tra genitore e figlio e a genitorialità vulnerabili o a difficoltà nella gestione delle relazioni familiari tra uno o più componenti, dovuta a intensa conflittualità, comunicazione poco efficace, particolari momenti di fragilità che turbano gli equilibri familiari.
L’equipe multidisciplinare, a partire da una lettura integrata dei bisogni della famiglia condivisa con il Centro di Servizi Sociali territoriale referente per il caso e con la partecipazione attiva del nucleo familiare , formula un piano di interventi definito Progetto di Accompagnamento Familiare (PAF), che indica elementi di valutazione, azioni in favore del nucleo familiare, obiettivi e risultati attesi e che si realizza mediante incontri cadenzati presso la sede del Polo e, laddove lo si ritenga appropriato e utile, interventi educativi di tipo domiciliare. Inoltre nell’ambito del PAF può essere prevista la partecipazione a gruppi di genitori e di genitori/figli e l’affiancamento familiare.
a. Incontri presso il Polo e interventi domiciliari
L’obiettivo è supportare il nucleo in una costante stimolazione di buone prassi per una migliore organizzazione familiare, sostenere i genitori nel ripensare il ruolo educativo e le modalità di gestione delle dinamiche e della vita familiare con particolare riferimento alle esigenze dei bambini. Il fine dell’intervento è la buona relazionalità tra il minore e la famiglia di origine; pertanto al centro della costruzione del
progetto di intervento è posto il lavoro sulla relazione tra genitore e figlio e quindi sulla genitorialità.
L’azione deve determinare la costruzione di percorsi di potenziamento dei fattori protettivi all’interno del nucleo familiare, intervenendo nelle dinamiche relazionali tra i suoi componenti.
Gli incontri presso il Polo sono realizzati dall’equipe multidisciplinare composta da psicologo ed educatore e vedono coinvolti, in formati diversi e mediante specifiche attivazioni e colloqui, tutti i componenti il nucleo familiare. Hanno l’obiettivo di costruire una riflessione condivisa con gli utenti circa le problematiche emergenti e le possibili strategie di fronteggiamento, che possono prevedere specifici impegni e pratiche operative che la famiglia realizza nel proprio contesto di vita, riportando nel setting dell’incontro gli esiti e le considerazioni che ne derivano.
Gli interventi domiciliari vengono sempre progettati e realizzati mediante un lavoro sinergico della equipe multi-professionale del Polo territoriale per le famiglie e prevedono la presenza di un educatore presso il luogo di vita della famiglia. La domiciliarità è elemento strategico, in quanto l’incontro di adulti e bambini nel loro spazio di vita rivela elevate suggestioni sulla qualità delle relazioni all’interno delle famiglie, sulla strutturazione dell’ambiente domestico ed all’organizzazione familiare.
b. La partecipazione ai Gruppi
I destinatari del dispositivo in oggetto sono le famiglie per cui è stato formulato un progetto quadro; l’utilizzo della dimensione di intervento collettiva, a completamento del percorso della singola famiglia, mira a garantire nei partecipanti lo sviluppo di competenze riflessive e relazionali attivate dal confronto e dall’aiuto reciproco. L’utilizzo del dispositivo del gruppo, utile a favorire il confronto su tematiche educative e relazionali, anche mediante la presenza di conduttori esperti, deve necessariamente essere in linea con la progettazione degli interventi complessivamente costruiti con e per la famiglia nell’ambito del progetto quadro.
c. Le famiglie affiancanti
Nel lavoro con le famiglie in condizioni di vulnerabilità, può essere utilizzato tra i dispositivi di intervento l’affiancamento di un nucleo familiare di supporto che nell’ottica di forma di solidarietà tra famiglie, può sostenere ed accompagnare un’altra famiglia con singoli aiuti informali, supervisionati e monitorati dai servizi di riferimento. L’aiuto della famiglia che affianca mira a fornire un sostegno concreto, leggero e transitorio (strumentale, sociale ed emotivo) legato a particolari e definiti momenti di difficoltà e/crisi familiari. Tale forma di aiuto privilegia la dimensione informale dell’intervento e promuove la creazione di reti sociali che potranno continuare nella vita delle famiglie anche dopo la chiusura dell’intervento istituzionale.
I percorsi di accompagnamento familiare hanno una durata massima complessiva di 18 mesi. La definizione di un tempo ben determinato è strettamente correlata alla chiara definizione di obiettivi concreti, praticabili e condivisi ed è funzionale alla promozione di percorsi di consapevolezza e autonomia del nucleo familiare. La durata limitata nel tempo dell’intervento consente di evitare forme di cronicizzazione della presa in carico e viene assunta quale indicatore di appropriatezza del progetto di accompagnamento.
2) Gli interventi in favore di famiglie conflittuali in fase di separazione/divorzio
La Mediazione familiare: si caratterizza come un intervento a favore dei genitori in fase di separazione e/o divorzio, per affrontare e superare i conflitti al fine di recuperare un rapporto positivo, anche e soprattutto nell'interesse dei figli. Più specificamente, si propone di aiutare la coppia a riacquisire la capacità di gestire di comune accordo il rapporto reciproco e con i figli in relazione alla quotidianità connessa alla bi- genitorialità ("restare sempre e comunque buoni genitori"). Ha come principale obiettivo quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità dei genitori, salvaguardandone i rapporti affettivi con entrambi.
Gli incontri in Spazio Neutro: lo Spazio neutro può essere identificato come il luogo che tutela il minore nel suo diritto di visita e di relazione con il genitore non convivente, facilitando e sostenendo la relazione e consentendo, al tempo stesso, di verificare i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali. In sintesi, la funzione principale risponde all’esigenza di rendere possibile e sostenere il mantenimento della
relazione tra il bambino ed i suoi genitori a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido e gravi
vicende di incuria/maltrattamento che turbano l’equilibrio familiare.
3) Gli interventi di sostegno generalizzato a bassa soglia sulla genitorialità e le relazioni familiari Questa linea di azione del Polo, a differenza dei percorsi di accompagnamento familiare rivolti ai singoli nuclei presi in carico, si rivolge in maniera ampia a tutte le famiglie del territorio, con percorsi ciclici e singole iniziative da intendersi come interventi di sostegno alla genitorialità e alle relazioni familiari a bassa soglia (non intensive come nel caso di percorsi di accompagnamento familiare). Rappresentano un importante strumento per entrare in contatto con un numero ampio di famiglie del territorio, proponendo percorsi e iniziative utili per fronteggiare il diffuso senso di disorientamento che viene sperimentato di fronte ai normali passaggi del ciclo di vita delle famiglie così come a fronte di particolari situazioni di criticità o difficoltà vissute dalle famiglie e dai genitori in particolare.
I Percorsi informativi/formativi: l’equipe del Polo territoriale per le famiglie organizza cicli di incontri informativi/formativi e di scambio di esperienze tra genitori. Tali momenti potranno essere realizzati oltre che nella sede del polo anche presso altri luoghi territoriali individuati dall’ente gestore con l’obiettivo di garantire la possibilità di partecipazione alle famiglie che non vivono nelle prossimità della sede del servizio in questione. I temi che saranno affrontati avranno quale focus la genitorialità e le relazioni familiari. I momenti informativi organizzati presso sede altre saranno comunque aperti alla cittadinanza tutta e non intesi come servizio reso in favore esclusivamente della struttura/ente che ospita.
Iniziative di confronto tra famiglie aperte al territorio: oltre ai cicli modulari di incontri, il Polo territoriale per le famiglie si apre alle famiglie del territorio mediante l’organizzazione di singole iniziative aperte alla cittadinanza, che possono vedere coinvolti i nuclei familiari che sono presi in carico nei percorsi di accompagnamento familiare e devono sempre promuovere la partecipazione delle famiglie del territorio in una logica di promozione e conoscenza reciproca.
ART. 8
MODALITA’ ORGANIZZATIVE E STANDARD DI FUNZIONAMENTO GENERALE
Ogni Polo territoriale per le Famiglie adotterà i seguenti standard di funzionamento generale:
- Il funzionamento del servizio dovrà essere organizzato su 5 giorni a settimana, garantendo se necessario l’erogazione di alcune prestazioni anche di sabato, laddove in presenza di prescrizioni delle Autorità Giudiziarie o di particolari esigenze dei tempi di vita dei membri delle famiglie (es. Spazio neutro);
- Il servizio dovrà essere organizzato in modo da garantire l’accesso più ampio dell’utenza, con adeguati orari di apertura al pubblico dal lunedi al venerdi sia in orari mattutini che pomeridani in modo da facilitare l’accesso ed il contatto con i servizi e con l’intera cittadinanza;
- I professionisti conivolti nella gestione delle attività dovranno garantire flessibilità nella gestione del monte ore complessivo disponibile, prevedendo laddove necessario su esigenza degli utenti, prestazioni lavorative in orario serale o prefestivo (incontri gruppo di genitori, iniziative di sensibilizzazione, altro…);
- Nel mese di agosto il polo territoriale per le famiglie sospende le attività ad eccezione degli interventi degli incontri in spazio neutro disposti dalla Autorità Giudiziaria a cui è necessario garantire la continuità e per interventi di accompagnamento familiare rivolti a nuclei per i quali si valuta come lesiva l’interruzione del percorso per periodi lunghi.
Il modello organizzativo generale dovrà consentire l'esercizio della facoltà di monitoraggio e verifica da parte della stazione appaltante, sia in relazione ai criteri gestionali generali, sia con riferimento a quelli di carattere socio-educativo.
I soggetti aggiudicatari sono tenuti ad osservare le linee di indirizzo metodologico e di approfondimento tecnico contenute all’interno di uno specifico documento, che sarà trasmesso unitamente alla comunicazione di inizio attività dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, a cui bisognerà attenersi nell’articolazione delle prestazioni e nell’organizzazione generale del servizio.
ART. 9
SEDE DELLE ATTIVITA’
La sede del Polo territoriale per le famiglie - così come indicata nella SCIA – nel rispetto delle indicazioni del Regolamento Regionale 4/2014 deve essere facilmente raggiungibile e riconoscibile dall’esterno, anche mediante l’affissione, all’esterno, di targhe e/o insegne recanti la denominazione del Servizio. La sede deve essere idonea e adeguata a ospitare le attività previste, essere dotata di linea telefonica abilitata, postazioni personal computer, e spazio amministrativo. Negli orari in cui sono organizzate le attività del Servizio Polo Territoriale per le famiglie, presso la sede non potranno essere realizzate altre tipologie di attività.
Si considerano requisiti minimi i seguenti:
• Presenza di almeno 3 ambienti per le attività individuali o di gruppo;
• Presenza di almeno 1 ambiente da dedicare alle attività di gruppi più numerosi, ad incontri di sensibilizzazione, promozione delle attività e/o informativi, ad eventi aggregativi di diversa natura;
• Presenza di almeno un ambiente per le attività di back office, dotato di computer, collegamento internet, fax e telefono, oltre che di idonee attrezzature e suppellettili;
• Presenza di servizi igienici;
• Complessivamente la superficie disponibile per le attività non può essere inferiore a 120 mq.
La sede delle attività deve ricadere nel territorio della Municipalità di riferimento del lotto per il quale si concorre, e deve essere nella disponibilità piena dell'ente prestatore, dimostrata attraverso la presentazione di documentazione idonea ad accertarne il titolo di godimento (proprietà, affitto, comodato d'uso regolarmente registrati) unitamente alla planimetria quotata dei locali con indicazione degli arredi e perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, descrittiva della sede, corredata da rilievi fotografici, nella quale venga certificato il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro, igiene e prevenzione incendi.
In considerazione della tipologia di attività richiesta e ai fini della piena fruibilità degli spazi, negli orari in cui sono organizzate le attività del Servizio Polo Terrotoriale per le famiglie, presso la sede non potranno essere realizzate altre tipologie di attività.
I diversi spazi devono essere adeguatamente arredati ed attrezzati per la realizzazione delle attività del Polo per le Famiglie; ciascun ambiente dedicato alle diverse tipologie di attività dovrà essere arredato in maniera funzionale a rispondere all’implementazione delle specifiche e diverse attività programmate. Particolare cura deve essere dedicata agli spazi per la realizzazione delle attività (es. gruppi, spazio neutro) mediante arredi, angoli gioco adeguati alle diverse età ed alle diverse esigenze educative.
A tal fine l'ente è tenuto a presentare, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, unitamente alla SCIA che abilita all’esercizio dell’attività dei Centri per le Famiglie e Servizio di Mediazione Familiare, la documentazione idonea ad accertarne il titolo di godimento (proprietà, affitto, comodato d'uso regolarmente registrati), la planimetria quotata dei locali individuati per la sede, con indicazione degli arredi e perizia giurata, redatta da un tecnico abilitato, descrittiva della sede, corredata da rilievi fotografici, nella quale vengano evidenziate le modalità di utilizzo degli spazi, la strumentazione presente, la destinazione d’uso degli stessi rispetto a quanto previsto nel capitolato prestazionale e nella quale venga certificato il rispetto delle norme generali in materia di urbanistica, edilizia, barriere architettoniche, sicurezza sul lavoro, igiene e prevenzione incendi. Nel caso in cui la sede sia collocata in spazi messi a disposizione all'interno di sedi di altri enti (parrocchie, scuole, altri enti del terzo settore, …) è necessario produrre idonea documentazione circa gli atti che formalizzano tale disponibilità, che devono indicarne la durata e specificare che negli orari in cui sono organizzate le attività del Servizio Polo Terrotoriale per le famiglie, presso la sede non potranno essere realizzate altre tipologie di attività.
In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.
ART. 10
PERSONALE
Per la realizzazione del servizio Poli Territoriali per le Famiglie, il soggetto aggiudicatario dovrà avvalersi di personale dipendente idoneo allo svolgimento dei compiti assegnati. L’ente convenzionato dovrà realizzare le attività previste avvalendosi di una Equipe di lavoro composta da operatori in possesso dei requisiti di seguito elencati:
• 1 Coordinatore, in possesso di laurea in Psicologia, Sociologia, Scienze del servizio Sociale, Scienze dell’Educazione e della Formazione con esperienza di almeno 12 mesi nel coordinamento di attività e/o equipe multiprofessionali per servizi socio-educativi in favore di famiglie e minori resi per conto di enti pubblici e/o privati;
• Psicologi, iscritti all'Albo professionale, con esperienza resa per conto di enti pubblici e/o privati di almeno 12 mesi in servizi socio-educativi in favore di famiglie e minori resi per conto di enti pubblici e/o privati (non verrà considerata l’attività libero professionale);
• Educatori professionali socio-pedagogici, con laurea triennale in Scienze dell’educazione e della formazione e significativa esperienza di almeno 12 mesi per conto di enti pubblici e/o privati nell'arco dell'ultimo triennio in servizi socio-educativi in favore di famiglie e minori resi per conto di enti pubblici e/o privati;
• Assistenti Sociali, con iscrizione all’Albo Professionale con significativa esperienza di almeno 12 mesi nell'arco dell'ultimo triennio in servizi socio-educativi in favore di famiglie e minori resi per conto di enti pubblici e/o privati.
Le figure professionali su elencate sono da intendersi come figure professionali di III livello come individuate nel regolamento regionale 4/2014, ossia in possesso di titoli formativi rilasciati dal sistema universitario nazionale, di titoli universitari rilasciati in altri stati della Comunità Europea o anche al di fuori della stessa, dichiarati equipollenti ai sensi della normativa vigente.
L’ente potrà inoltre utilizzare “eventuali figure specialistiche” qualora la tipologia di interventi da implementare lo richieda, come nel caso della Mediazione familiare, nel rispetto dei vincoli dettati dal monte ore disponibile. Gli operatori individuati come Mediatori Familiari sono da intendersi ai sensi del Regolamento 4/2014 come figure professionali di IV livello, ovvero con titolo post-laurea. Individuata la figura specialistica, a supporto della realizzazione dei dispositivi per cui è prevista la presenza, l’ente Gestore dovrà trasmettere preventivamente il curriculum al Servizio Politiche per l’infanzia e l’Adolescenza per la verifica delle competenze specifiche.
Il numero delle figure professionali da coinvolgere ai fini dell’implementazione delle attività sarà definito dall’Ente gestore, in relazione al numero di accessi di famiglie che si registreranno nel corso della realizzazione delle attività e alle modalità organizzative e operative che l’ente definirà, tenendo conto del monte ore complessivo massimo assegnato per ciascuna delle funzioni delle figure professionali e degli standard definiti dai documenti metodologici che saranno trasmessi agli enti gestori contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
L’ente è tenuto a fornire, entro 15 giorni dalla aggiudicazione, unitamente alla SCIA che abilita all’esercizio dell’attività dei Centri per le Famiglie e Servizio Mediazione Familiare, i nominativi e i curricula del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dimostrarne il possesso dei relativi requisiti richiesti con presentazione dei titoli, dei curricula e dei certificati di servizio dettagliati che ne attestino l’esperienza.
In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.
Per la stessa Equipe, l'Ente dovrà essere altresì produrre idonea attestazione circa l’assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori (D. Lgs. n. 30 del 2014, che attua una direttiva dell’Unione europea - n. 93 del 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile). In caso di mancato riscontro nei termini indicati si procederà all’avvio del procedimento per la revoca dell’aggiudicazione e la conseguente escussione della polizza provvisoria.
A tutti i componenti dell‘équipe educativa deve essere garantita l’applicazione di contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente e coerenti con la tipologia del servizio affidato. I contratti, unitamente ai modelli UNILAV, devono essere trasmessi al Servizio Politiche per l‘Infanzia e l’Adolescenza entro 10 giorni dall’avvio delle attività. Il monte ore assegnato agli operatori dovrà riflettersi nei contratti di lavoro applicati.
Rappresentando la stabilità dell’équipe multiprofessionale il fondamento imprescindibile per la costruzione di relazioni significative nonché la premessa essenziale per la programmazione di interventi di qualità, l’ente deve assicurare per tutta la durata del servizio il contenimento del turn over, quale garanzia del regolare funzionamento e qualità del servizio reso, fornendo adeguate motivazioni ad un eventuale avvicendamento delle figure professionali.
Qualora necessarie, le sostituzioni degli operatori, definitive o temporanee di durata superiore ad un mese, devono essere autorizzate dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza a seguito di richiesta formale, da far pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima dell’avvio della sostituzione stessa. In occasione delle sostituzioni, l’operatore che subentra nell’incarico dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dal presente CSA con riferimento al titolo di accesso e all’esperienza lavorativa.
Per il necessario aggiornamento professionale dell’intera équipe multiprofessionale, oltre ai momenti di riflessione e confronto metodologico attivati dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, risultano di fondamentale importanza i percorsi formativi organizzati dall’ente prestatore, afferenti alle tematiche socio-educative correlate alle specifiche attività oggetto delle prestazioni offerte dal Servizio Poli territoriali per le Famiglie. A tal fine verrà riconosciuta, per ogni singolo operatore, la possibilità di fruire di un massimo di 20 ore di formazione annue nell’ambito del complessivo monte ore di lavoro back disponibile, previa condivisione con il Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, per l’individuazione delle tematiche rilevanti.
Al Coordinatore spetta il compito di raccordo con il servizio sociale territoriale, utile all’individuazione dei nuclei familiari destinatari mediante una prima funzione di filtro e verifica dell’appropriatezza della richiesta di intervento, al confronto attivo circa uso delle prassi metodologiche ed operative. E’ altresì compito del coordinatore organizzare il lavoro dell'equipe e coordinare le attività operative, prevedendo incontri periodici degli operatori impegnati, al fine di svolgere una funzione di programmazione, verifica e valutazione condivisa. E’ compito del coordinatore garantire l’utilizzo, da parte dell’equipe di professionisti, degli strumenti di lavoro redatti in raccordo con il servizio centrale, monitorare in maniera costante e puntuale la qualità e la funzionalità degli stessi in riferimento alle esigenze del servizio.
E’ nella responsabilità del Coordinatore l’utilizzo e l’alimentazione della piattaforma informatica Qsnap che deve essere utilizzata per l’inserimento di tutti i dati richiesti circa i singoli nuclei presi in carico e per la programmazione e il monitoraggio costanti della quantità e tipologia di prestazioni erogate.
E’ in capo al Coordinatore inoltre la realizzazione di tutte le attività di comunicazione e informazione volte alla diffusione ampia e capillare delle attività del Polo per le Famiglie nel territorio della Municipalità di riferimento.
L’Assistente Sociale garantisce la funzione di primo accesso al Polo territoriale per le famiglie sia nel caso in cui il nucleo familiare sia inviato dal Servizio Sociale territoriale sia quando componenti del nucleo si rivolgano in prima istanza ed in maniera spontanea al Polo territoriale per le famiglie. L’assistente sociale collabora per definire e monitorare, in sinergia con i servizi sociali territoriali titolari della presa in carico dei nuclei familiari, le progettualità individuali da attivare all’interno del Servizio Poli territoriali per le Famiglie.
Nello specifico funge da referente per l’implementazione di incontri in spazio neutro, mediante raccordo
con il centro di servizio sociale territoriale, e supporta laddove necessario, l’equipe multidisciplinare nella costruzione del progetto quadro di accompagnamento familiare.
Lo Psicologo, in quanto componente dell’équipe multidisciplinare, collabora con gli altri operatori e con la famiglia nella costruzione di un progetto unitario a favore della famiglia, in modo mirato rispetto ai bisogni e alle potenzialità sul piano del funzionamento psichico e relazionale dei bambini e delle famiglie.
Il suo intervento è da supporto ad una puntuale analisi della domanda, mediante la definizione di una valutazione integrata in sinergia con i servizi sociali territoriali e con gli operatori del Polo territoriale per le famiglie coinvolti nella presa in carico del nucleo familiare.
L’educatore garantisce il proprio intervento di sostegno socio educativo mediante la collaborazione alla realizzazione di diversi dispositivi quali gli interventi domiciliari, gli incontri in spazio neutro, i percorsi di accompagnamento alla genitorialità sostenuti dall’equipe multidisciplinare nella sede del Polo per le famiglie, gli interventi di sostegno generalizzato a bassa soglia sulla genitorialità. Al fine di rispondere alla mission dell’organizzazione in cui è inserito, l’intervento dell’educatore avrà sempre l’obiettivo prioritario di attivare e potenziare le capacità della famiglia e sostenerla nel percorso di acquisizione della consapevolezza del suo ruolo educativo, con azioni volte ad assicurare una presa in carico temporanea in favore dell’intero nucleo familiare.
ART. 11
STRUMENTI DI LAVORO, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
L’ente aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti gli strumenti necessari al costante monitoraggio delle attività, all'elaborazione di report periodici finalizzati alla valutazione del servizio realizzato, anche mediante strumenti di valutazione partecipata della qualità del servizio con il coinvolgimento dei fruitori dello stesso. Nello specifico, dovrà essere elaborata una relazione quadrimestrale in grado di rappresentare l’andamento del servizio, da trasmettere al Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza . L’Ente Aggiudicatario è tenuto ad adottare tutti gli strumenti operativi utili alla gestione delle attività che saranno forniti dal Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza contestualmente all’avvio attività.
Al fine di rendere più efficace il sistema di programmazione e monitoraggio, tutte le informazioni relative alla predisposizione dei singoli progetti quadro di accompagnamento familiare, ed alla realizzazione delle altre linee di azione vengono inserite dal Coordinatore del Polo territoriale per le famiglie nella piattaforma informatica Qsnap, predisposta in collaborazione con l’istituto degli innocenti di Firenze, dove sarà evidenziato il monte ore massimo disponibile che è possibile utilizzare in riferimento alle singole figure professionali impegnate e alle singole linee di attività programmate all’interno del tetto massimo di prestazioni erogabili per ogni bimestre.
ART.12
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
Per le attività informative e divulgative riguardanti il servizio oggetto del presente capitolato, che si intenderanno realizzare attraverso qualsivoglia mezzo di comunicazione (carta stampata, volantini, canali informatici, social media, ecc.), si rinvia a specifiche linee guida che verranno successivamente adottate e a cui gli enti aggiudicatari dovranno attenersi rigorosamente.
ART. 13
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’ente che risulterà affidatario sarà obbligato a rendere immediatamente noto alla Amministrazione
Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
• eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, con precisa notifica al Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
• modifica della ragione sociale del soggetto; cessione dello stesso; cessazione dell’attività;
• concordato preventivo, fallimento; stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento;
L’ ente affidatario dovrà provvedere successivamente all’affidamento:
• a depositare tutte le spese contrattuali, le quali cederanno per intero a suo carico;
• a depositare cauzione definitiva nella misura indicata al successivo art.20. L’ente affidatario si impegna a:
• erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel contratto;
• svolgere le attività oggetto del contratto in coordinamento con il Comune di Napoli Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza;
• rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente appalto;
• garantire l’adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
• garantire che le strutture e le attrezzature messe a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
• relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;
• relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito;
• garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;
• garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turn over, fornendo adeguate motivazioni e giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato;
• garantire l’immediata sostituzione dell’operatore assente per qualsiasi motivo;
• farsi esclusivo carico degli oneri assicurativi e previdenziali e quant’altro necessario all’impiego dell’operatore nelle attività di specie senza che possa null’altro opporsi all’Amministrazione Comunale in ordine alla normativa regolante il presente rapporto;
• farsi carico degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto (sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro).
L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza per gli infortuni e per la responsabilità civile , con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
ART. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO
La liquidazione delle somme dovute avverrà ogni due mesi di attività, sulla scorta della presentazione di apposita fattura, a cui dovrà essere allegato uno schema riepilogativo delle prestazioni nel periodo di riferimento. La fattura dovrà contenere la dicitura "scissione dei pagamenti, così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23/01/2015 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale serie generale n. 27 del 3/2/2015)”
Saranno corrisposte solo e esclusivamente le spese effettivamente sostenute nel limite massimo del budget
assegnato.
A seguito dell'entrata in vigore del sistema di fatturazione elettronico, è necessario utilizzare sia il Codice Univoco Ufficio sia l'ulteriore Codice assegnato al Servizio che permetterà al soggetto informatico intermediario scelto dal Comune di Napoli di velocizzare e semplificare il processo di ricezione del documento contabile. Si sottolinea l’obbligatorietà di utilizzo di entrambi i codici per evitare complicazioni e/o non ricezione della fattura da parte del servizio competente.
Si riportano di seguito i codici:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: C7XXWH
CODICE ASSEGNATO AL SERVIZIO: 1125 – Tale codice va inserito nel campo “Riferimento amministrativo” presente nel tracciato xsd del Sistema di Interscambio (SDI).
Ulteriori indicazioni verranno fornite in relazione agli specifici fondi che verranno utilizzati per il finanziamento delle attività.
ART. 15 STIPULA DEL CONTRATTO
L'aggiudicazione diverrà definitiva solo dopo l’adozione della Determinazione dirigenziale di affidamento e dopo avere proceduto alla verifica in capo all'aggiudicatario del possesso di tutti i requisiti dichiarati.
La stipulazione dell’accordo quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula dell’accordo quadro anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dall’accordo quadro laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione della propria offerta.
L’Accordo Quadro avrà come contenuto anche le clausole di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto l'1.8.2007 tra il Prefetto di Napoli, il Presidente della Regione Campania, il Presidente della Provincia di Napoli, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Camera di Commercio e il Coordinatore dei Sindaci della Provincia di Napoli - ANCI Campania, il c.d. “Programma 100” , nonché le clausole di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 e s.m.i. con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017.
Con la stipula dell’Accordo Quadro, tramite atto pubblico amministrativo, la stazione appaltante fissa le clausole generali che regoleranno, per la durata dell’Accordo Quadro, i contratti applicativi specifici da stipularsi tramite scrittura privata semplice.
L’aggiudicatario si impegna, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 32 comma 8 del Codice, ad attivare il servizio nelle more della stipula dei predetti contratti applicativi.
ART. 16 PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007, pubblicato e prelevabile sul sito Internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito Web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla Delibera di G.C. 3202 del 05/10/07. Gli articoli 2 e 8 del “Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la stazione appaltante e l’aggiudicatario sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel presente Capitolato speciale d’appalto,
evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel
contratto per essere espressamente sottoscritte dall’aggiudicatario.
PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI Sottoscritto in data 1° agosto 2007 (estratto contenente gli articoli 2 ed 8):
ART. 2
1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del 27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati;
Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 curo, ovvero ai subappalti c/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 curo; tutte somme al netto di I.V.A., la stazione appaltante:
a) assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti c/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
b) allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, 1’intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
c) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale c/o revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
I. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
II. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o alla autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia dì cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale c/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
d) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera c), si obbliga a procedere alla risoluzione
immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al
subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
e) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98 ;
f) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
g) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di xxxxxxxxxx e/o subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori e/o per la fornitura. dei servizi;
h) si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di:
1. accendere, dopo la stipula del contratto, uno o più conti contraddistinti dalla dicitura "protocollo di legalità con la Prefettura di Napoli" (nel seguito "conto dedicato") presso un intermediario bancario ed effettuare, attraverso tali conti ed esclusivamente mediante bonifico bancario, tutti gli incassi e i pagamenti superiori a tremila euro relativi ai contratti connessi con l'esecuzione dell'opera ovvero con la prestazione del servizio o della fornitura - ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estera, delle necessarie risorse finanziarie ed il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi al fini delle esigenze di finanziamento di cui all'art. 9, comma 12, del decreto legislativo n. 190/02 - con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, prevedendo, in caso di inosservanza, senza giustificato motivo, l'applicazione di una penale nella misura del 10% dell’importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalla somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; l'impresa dovrà, altresì, incaricare l'intermediario bancario di trasmettere, mensilmente, per via telematica, alla banca dati della Camera di Commercio di Napoli, di cui all'art 7 del presente protocollo, l'estratto conto relativo alle movimentazioni finanziarie connesse con la realizzazione dell'opera, delle quali dovrà essere specificata la causale, con indicazione, in caso di operazioni in accredito, del conto da cui proviene l’introito; fino alla costituzione della banca dati predetta, l'estratto conto sarà custodito a cura dell'impresa; il conto dedicato potrà essere estinto quando su di esso è transitato almeno il 95% dell'importo del contratto;
2. comunicare alla Camera di Commercio con modalità telematica e con sottoscrizione a firma digitale - non oltre il termine di 30 giorni dall'accensione dei "conti dedicati" - i dati relativi agli intermediari bancari presso cui sono stati accesi i conti, comprensivi degli elementi identificativi del rapporto (denominazione dell'istituto, numero del conto, Cin, ABI e CAB) e delle eventuali successive modifiche nonché delle generalità e del codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detti conti;
si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto c/o al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera.
ART. 8
1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:
Clausola n. 1
La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2
La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorìtà Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 3
La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
Clausola n. 4
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 5
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 6
La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola di cui al comma 2 dell’art. 3
“La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell’art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell’art. 10 del dpr 252/98 a carico del subfornitore.”
ART. 17
CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI NAPOLI
Il Comune di Napoli, con Delibera di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e s.m.i., ha approvato il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, visionabile sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx in "Amministrazione trasparente", le cui disposizioni si applicano altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi. Le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento sono stabilite all'art. 20 c.7 di detto Xxxxxx. In caso di gravi e reiterate violazioni delle suddette disposizioni il contratto sarà unilateralmente risolto dall’Amministrazione.
ART. 18 PATTO DI INTEGRITÀ
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30/01/2018 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020 e Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2020: Approvazione del Patto di Integrità per l'affidamento di commesse” approva il documento denominato “Patto di Integrità” recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.
Il suddetto documento, pertanto, deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato dal concorrente nella “Documentazione Amministrativa”.
ART. 19
CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti, la ditta aggiudicataria dovrà prestare al momento della stipula dei contratti attuativi dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 103 del Codice, “garanzia definitiva” per l’importo e la durata di ogni contratto attuativo, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, nella misura stabilita dall’art.103. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Nel caso la suddetta garanzia venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore del Comune, la ditta è tenuta al reintegro, entro venti giorni dalla richiesta del Comune, nella misura pari alla riduzione della garanzia stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere.
Qualora si addivenisse alla risoluzione del contratto, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l'importo per il quale è stata prestata la garanzia, su semplice richiesta scritta del Comune.
Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia e, in particolare, lo svincolo totale e definitivo alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell'esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto.
Al momento della presentazione della SCIA, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a persone e cose sia del committente che di terzi esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento dei servizi per tutta la durata dell’Accordo Quadro. Al riguardo, la ditta stipulerà polizza assicurativa R.C. comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT) con esclusivo riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato con massimale per sinistro non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni) e con validità non inferiore alla durata del servizio.
In alternativa alla stipulazione della polizza sopra descritta, l’aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un’appendice alla stessa con la quale si espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi svolti per conto dell’Amministrazione Comunale di Napoli precisando che non ci sono limiti di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad Euro 2.000.000,00 (due milioni).
Inoltre l’aggiudicatario dovrà presentare unitamente alla SCIA apposita polizza assicurativa di copertura
rischi e infortuni per gli utenti, i dipendenti e i volontari.
ART. 20
TUTELA DELLE PERSONE RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente e del regolamento UE n. 2016/679 i dati forniti dagli operatori partecipanti alla gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.
La Ditta aggiudicataria si assume le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali per quanto riguarda i dati connessi all'erogazione del servizio; si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza dei dati e ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente, garantendo la massima riservatezza delle informazioni personali acquisite, anche sensibili, e compiendo le sole operazioni indispensabili per l'espletamento della prestazione.
ART. 21 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla all’art. 3 comma 8 della Legge n. 136 del 13.8.2010.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale di Governo della Provincia di Napoli della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
In caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità.
ART. 22 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del contratto oggetto del presente appalto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente capitolato d’appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.
L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che, in dipendenza dell’esecuzione del servizio, fosse arrecato a proprietà pubbliche o private o a persone e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere, direttamente verso i terzi, di tutti i danni che a costoro possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che dovessero essere formulate contro il Comune.
L’appaltatore è responsabile del comportamento di tutto il personale da esso dipendente per l’esecuzione del servizio e della sicurezza ed incolumità dello stesso personale, esonerando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo ed esclusivo carico del soggetto aggiudicatario qualsiasi risarcimento.
Il Comune comunque resta sollevato da qualsiasi danno dovesse subire il gestore nell’espletamento del servizio.
L’Amministrazione Comunale è, inoltre, esonerata da ogni responsabilità nell’ambito degli obblighi derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 81/ 2008 e s.m.i, oltre ad ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente del gestore durante l’esecuzione del servizio.
L’appaltatore è responsabile dei danni che dovesse arrecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare del Comune, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà comunale che dovesse verificarsi durante l’orario di servizio, salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto.
All’appaltatore spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso
gestiti.
L’appaltatore ha l’obbligo di informare l’ente appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei confronti della stessa nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
ART.23
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltan - te in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
ART. 24
SANZIONI PER INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
Nel caso di mancato rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato riscontrato anche a seguito delle verifiche sulla qualità ed efficienza del servizio, salvo quanto previsto in norme che prevedano penali specifiche, è data facoltà al Dirigente del Servizio competente di quantificare, di volta in volta, una penale variabile da € 150,00 a € 3.000,00, correlata all'entità dell'inadempienza stessa.
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore è dovuta una penale per ritardato adempimento calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo. Tali penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta interessata, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato.
Si stabilisce che unica formalità preliminare è la contestazione scritta degli addebiti.
ART. 25
SOSPENSIONE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Il contratto può essere sospeso qualora ricorrano le circostanze speciali di cui all'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.
La risoluzione del contratto sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato, l'Amministrazione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, si riserva di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, in caso di gravi o reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. L’Amministrazione si riserva, altresì, il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) dell’ammontare netto contrattuale
Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
1.qualora la ditta non avvii il servizio o lo sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide
giustificazioni, per un periodo superiore a 10 giorni;
0.xx caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, compreso l’utilizzo, la gestione o la fruizione dei locali dedicati al servizio per finalità o con modalità diverse da quelle previste dal presente capitolato;
3.gravi danni ad impianti e attrezzature di proprietà dell’Amministrazione Comunale riconducibili a comportamento doloso o colposo del gestore;
4. ove la ditta addivenga alla cessione del contratto;
5. in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta;
0.xx caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
7. in caso di inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
8. nel caso la ditta si renda responsabile dell'inosservanza di una delle condizioni e clausole contenute nel Protocollo di Legalità del 1/08/2007 tra il Comune e l'U.T.G. di Napoli;
9. in caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16/08/2010 e s.m.i.. e di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni
10. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e che quest’ultima sia reiterata;
00.xx sensi dell'art. 2 del DPR 62 del 16/04/2013, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013), così come la grave e reiterata violazione del Codice di comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli (Deliberazione di G.C. n. 254 del 24.04.2014 e ss.mm.ii.).
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis
c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.
L’impresa riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di risolvere "ipso iure" il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima o a mezzo pec, nonché di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla ditta, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dal Comune, rispetto a quello convenuto con l’impresa inadempiente, per proseguire il servizio.
Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l’impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese a carico del Comune per il rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme spettanti all’Amministrazione per applicazione di penali.
In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta.
Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale si
riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla Società inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.
Ai sensi dell’art. 109 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
ART. 26
SANZIONI CODICE Dl COMPORTAMENTO
La Stazione Appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.254 del 24 aprile 2014, così come integrato e modificato con delibera di Giunta Comunale n. 217 del 29 aprile 2017. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la Stazione Appaltante, ad uniformare la propria condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art 2 comma 3. In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicataria si applicheranno le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall'Ente, così come disposto all'art. 20 comma 7 di detto Xxxxxx.
ART. 27
SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative all’Accordo Quadro e ai contratti applicativi che saranno stipulati a seguito del provvedimento di aggiudicazione definitiva, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico di ciascuna ditta aggiudicataria.
ART. 28 REVISIONE DEI PREZZI
Il prezzo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno di appalto. Nel secondo anno, ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) del Codice, opererà eventualmente la revisione dei prezzi sulla base del costo del lavoro determinato dalle tabelle ministeriali annuali ove variato rispetto a quello considerato a base di gara.
ART. 29 DEFINIZIONE DELLE VERTENZE
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D. Lgs.50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria.
E' esclusa la competenza arbitrale.
Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell’ordinativo.
L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso.
Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario.
La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante
e l'aggiudicataria spetta in xxx xxxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.