DEFINIZIONE DELLE VERTENZE Clausole campione
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D. Lgs.50/2016, qualora non risolte, sono devolute alla giustizia ordinaria.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell’appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, qualunque sia la loro natura, anche di indole giuridica, sono devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Ordinario. Sotto pena di decadenza di ogni altro diritto ed azione, l’assuntore, nel termine di trenta giorni dal verificarsi dei fatti che danno origine alla controversia, dovrà promuovere l’azione giudiziaria. Il ricorso all’azione giudiziaria non esimerà per qualsiasi ragione l’assuntore dal dar corso alle ordinazioni ricevute. Sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto anche se le ordinazioni riflettessero la materia in contestazione.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale. Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, all'esecuzione dell'ordinativo. L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario. La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Cerignola e il concessionario, che non siano risolte in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria e in via esclusiva al Foro di Foggia. Il ricorso al Giudice non esimerà, qualsiasi sia il motivo del contendere, il concessionario dal dover ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria con esclusione, ai sensi dell'art. 16 della L. 10- 12-81 n. 741, della cognizione dei collegi arbitrali. L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato. Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario. La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Napoli.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. 1 . Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra l ’ Affidatario ed i l Comu ne, così durante la gestione come a l suo termine, quale che s i a la loro natura ( economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclusa, sono definite dal Tribunale Ordinario di Modena.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Per tutte le controversie che potranno sorgere in dipendenza dell’appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa, sarà competente il Foro di Napoli.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. 1. Tutte le vertenze che abbiano ad insorgere tra il CONCESSIONARIO ed il CONCEDENTE, sia durante la gestione che al suo termine, quale che sia la loro natura (economica, tecnica, amministrativa e giuridica), nessuna esclu sa, sono definite dal Tribunale competente nel distretto ove è ubicato l’immo bile oggetto della presente concessione.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute risolvere in via amministrativa sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale.
DEFINIZIONE DELLE VERTENZE. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Castel Maggiore e il comodatario, che non siano risolte in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria e in via esclusiva al Foro di Bologna. Il ricorso al Giudice non esimerà, qualsiasi sia il motivo del contendere, il comodatario dal dover ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal contratto.