COMUNE DI MONFALCONE
COMUNE DI MONFALCONE
AREA TECNICA – Gestione del Territorio
U.O. Ambiente
CAPITOLATO D’APPALTO CONCLUSIONE ACCORDO QUADRO (art. 54 D.Lgs.50/16)
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTA’
CIG: 8286267BD6
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Xxxxxx XXXXXXX
Dirigente Area Tecnica – Gestione del territorio
U.O. Ambiente tel. 0000.000000
email: xxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx
Capitolato d’appalto servizio contenimento colombi pag.1
1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Conclusione di un accordo quadro, in analogia con le disposizioni di cui all’art. 54 D.lgs 50/2016, per l’affidamento del servizio di cattura dei colombi mediante rimozione fisica dei volatili presenti nell’ambito del territorio comunale, secondo quanto previsto dal Piano regionale di controllo del colombo di città di cui al DGR 24.05.2019 n.847.
L’accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni ed alle modalità di gestione del servizio.
Con il termine di accordo quadro s’intende l’accordo con il quale sono statuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri ordinativi di fornitura
La stipula dell’accordo quadro avverrà in via telematica, attraverso il MEPA, tra l’aggiudicatario del lotto di riferimento ed il Comune di Monfalcone.
La stipula dell’accordo quadro non vincola in alcun modo l’Amministrazione del Comune di Monfalcone bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, gli ordinativi di fornitura di servizi emessi dal Comune di Monfalcone nel periodo della sua validità ed efficacia.
I singoli contratti applicativi, generati dall’accordo quadro, avranno la forma di semplice “ordinativo” e si intendono conclusi all’atto del loro ricevimento da parte dell’impresa risultata aggiudicataria.
In sede di affidamento dei contratti applicativi, basati sul presente accordo quadro, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’accordo quadro.
L’ordinativo di fornitura è il documento, comprensivo degli eventuali allegati, con il quale il Comune di Monfalcone manifesta la volontà di utilizzare l’accordo quadro, impegnando il fornitore aggiudicatario alle forniture richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel presente atto.
L’ordinativo di fornitura dovrà indicare: le specifiche dettagliate del servizio richiesto, come la tipologia, quantitativo ecc.. (per esempio nel caso in esame corrisponde alla richiesta di un intervento per posizionamento/spostamento di una o più gabbie).
L’ordinativo di fornitura sarà inviato via PEC, previa anticipazione via e-mail, agli indirizzi/recapiti che saranno comunicati dalla cooperativa, in modo da attivare gli interventi richiesti.
Gli ordini debbono intendersi vincolanti ed efficaci dal momento della ricezione da parte dell’aggiudicatario che si assume ogni responsabilità circa la regolare esecuzione del servizio.
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Oggetto della fornitura
Il programma di contenimento della popolazione di colombi di città messo in atto dall’Amministrazione è basato sull’utilizzo di metodi incruenti e dissuasivi, nonché anche sulla attività di cattura dei colombi al fine di limitare numericamente la deposizione di uova e quindi il numero di nuove nascite.
Il presente appalto ha come oggetto la posa di dissuasori meccanici a spilli, l’attività specializzata di pulizia del guano, nonché l’attività di cattura dei colombi.
Quest’ultima deve essere svolta annualmente a cavallo tra la fine di un anno solare e l’inizio del successivo, nella fattispecie nel periodo da inizio novembre a fine marzo dell’anno successivo, e prevede l’installazione di dieci gabbie per la cattura dei colombi dislocate in vari punti della città ritenuti particolarmente critici che saranno stabiliti dall’Ufficio Ambiente e tempestivamente comunicati all’appaltatore.
La posa dei dissuasori dovrà essere realizzata su edifici pubblici ove l’Amministrazione ne ravvisi la necessità al fine di limitare la presenza di volatili e la produzione di guano e nidi, La posa potrà avvenire su qualsiasi superficie o aggetto relativo alle facciate degli edifici interessati, a qualsiasi quota e in qualsiasi punto dell’edificio stesso. La ditta dovrà pertanto attrezzarsi con idonei mezzi di sollevamento e lavoro in quota e dovrà essere in grado di operare in sicurezza secondo le norme vigenti.
La posa dei dissuasori dovrà avvenire mediante sistemi di fissaggio adatti e di volta in volta rispettosi delle caratteristiche dell’edificio e di eventuali vincoli di tutela. Valutando, se richiesto dall’Amministrazione, anche la possibilità di utilizzare sistemi reversibili.
Ogni intervento dovrà essere tecnicamente approvato dagli uffici preposti del Comune.
Per quanto riguarda la pulizia del guano la ditta dovrà garantire di operare in sicurezza e, come sopra specificato, anche in quota con idonea attrezzatura. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla rimozione del rifiuto organico che dovrà sempre essere rimosso senza produzione di dilavamento su altre parti dei fabbricati.
Per quanto attiene il servizio di cattura dei colombi, una volta avviato e portato a regine, questo dovrà prevedere ispezioni settimanali durante le quali sarà effettuata la raccolta dei colombi catturati per mano di operatori in grado di non arrecare sofferenza ai volatili.
Gli animali saranno poi trasferiti presso voliere di stabulazione identificate e autorizzate dove saranno mantenuti in vita fino a decesso naturale.
Nel dettaglio il servizio richiesto dovrà essere svolto nel rispetto dei seguenti punti:
- la cattura dei colombi sarà eseguita mediante utilizzo di gabbie trappola (almeno N. 10 gabbie dislocate in vari punti strategici della città di Monfalcone);
- qualora i siti scelti, entro i primi quindici giorni del servizio, dovessero rivelarsi scarsamente attrattivi e poco frequentati dai volatili target, le relative gabbie saranno spostate in altro luogo su indicazione dell’Ufficio Ambiente;
- l’obiettivo principale dell’attività del servizio è tassativamente quello di catturare i colombi e trasportarli presso altro sito, via dal Comune di Monfalcone, dove dovranno essere mantenuti in vita in gabbie di stabulazione fino al loro decesso naturale;
- le gabbie saranno posizionate in luoghi idonei ed ancorate a supporti fissi onde evitare incidenti per cause atmosferiche, previa posa di telo in PVC a protezione delle superfici di appoggio;
- dovrà essere garantita una dotazione di cibo attrattivo (circa 30 kg o quanto ritenuto necessario), un abbeveratoio con sistema automatico di livello dell’acqua (10/40 litri) e la presenza di alcuni esemplari di richiamo;
- le gabbie dovranno avere dimensioni adatte ai siti individuati e comunque indicativamente non minori di 2x1x1 m;
- le gabbie dovranno essere dotate di un singolo accesso che permetta l’entrata ma non l’uscita dei volatili target;
- le gabbie dovranno essere dotate di parziale copertura allo scopo di proteggere i volatili da eventuali intemperie ed evitare loro qualsiasi sofferenza;
- le gabbie saranno costruite con apposita rete metallica dotata di maglie con dimensioni opportune (indicativamente 5x5 cm) a trattenere i colombi e al tempo stesso lasciare uscire gli animali non target;
- la raccolta dei colombi catturati dovrà essere effettuata con cadenza almeno settimanale per mano di operatori in grado di non arrecare sofferenza ai volatili;
- rilascio del Modello 4 – comprovante il trasporto degli animali per il censimento dei soggetti coinvolti;
- trasporto degli esemplari catturati mediante mezzi idonei ed autorizzati dall’autorità sanitaria competente;
- mantenimento e gestione dei soggetti raccolti, come stabilito dal Piano di controllo regionale, presso strutture autorizzate (voliere di stabulazione);
- eventuali soggetti rinvenuti morti durante la procedura di cattura e raccolta verranno trasportati con mezzo autorizzato e secondo le procedure di legge ad azienda convenzionata per lo smaltimento.
Censimento colombi
Tale censimento andrà effettuato due volte, una all’inizio ed una alla fine del periodo di attività, a mezzo di monitoraggio standardizzato della consistenza numerica dei colombi presenti in ambito urbano, al fine di procedere:1) ad una stima della densità di popolazione, 2) ad una determinazione indiretta del numero di coppie riproduttive (pari a circa un terzo della popolazione rilevata).
Il metodo proposto è un tipo di censimento sviluppato per lo studio di popolazioni di colombi su vasta scala, quindi adatto all’applicazione per grandi agglomerati urbani o per estese porzioni di territorio.
Si attua individuando su mappa porzioni territoriali ad omogenea profilazione (a. xxxx xxxxxxxx, x. xxxx xxxxxx, x. xxxx xxxxxx), che verranno successivamente divise, mediante sovrapposizione di reticoli a maglie commisurate, in quadrati di censimento.
Per ognuna delle aree individuate verranno scelti, secondo criterio casuale, un adeguato numero di quadrati (pari al 20% del numero totale) all’interno dei quali verranno condotti i rilievi che comportano la conta diretta degli individui.
Si precisa che i rilievi verranno effettuati nelle ore mattutine e in corrispondenza dei mesi invernali (nella fattispecie dicembre) in modo da agevolare le conta degli individui in quanto:
1) il mattino corrisponde al periodo di massima attività dei colombi;
2) è possibile inserire nella conta i giovani nati nei mesi autunnali (ottobre-novembre);
3) gli individui adulti sono fuori dal periodo di maggior probabilità di nidificazione e di cova che vede il suo picco massimo nei mesi che vanno da marzo a giugno compresi;
In tal modo la possibilità di non riuscire ad avvistare degli individui è notevolmente ridotta.
L’elaborazione dei dati raccolti produrrà 1) la stima della densità di popolazione secondo un parametro di numero di individui per unità di superficie (n°/kmq) e 2) la stima del numero di coppie riproduttive presenti (i parametri di calcolo saranno legati alle caratteristiche biologiche ed etologiche della specie).
2.2 Modalità di esecuzione e tempi d’ intervento
Il servizio dovrà essere avviato ogni anno all’inizio del mese di novembre previa opportuna preparazione anticipata delle gabbie per avviare tempestivamente l’attività di cattura, dovrà essere svolto continuativamente per 5 mesi consecutivi e terminare entro il 31 marzo dell’anno successivo.
La raccolta dei colombi dovrà essere effettuata con cadenza settimanale, compatibilmente con le condizioni metereologiche.
La ditta affidataria dovrà presentare un programma degli interventi e comunicare all’Ufficio Ambiente le date in cui saranno effettuati i prelievi degli animali. Le suddette attività non dovranno subire ritardi superiori ai due giorni (48 ore).
2.3 Attrezzature e prodotti utilizzati
La ditta deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali, le attrezzature ed i prodotti necessari per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, i quali dovranno essere conformi alle direttive ed alla normativa di settore vigente.
2.4 Termini di esecuzione – tempi di intervento
Gli interventi programmati dovranno avvenire il giorno fissato, salvo diversi accordi intercorsi e comunicati tra la ditta e l’Ufficio, mediante comunicazione via e-mail entro le 48 ore antecedenti.
I servizi a chiamata dovranno essere effettuati entro 48 ore dall’invio di e-mail all’indirizzo o al numero di telefono che verrà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto.
2.5 Tecnico responsabile del servizio della ditta appaltatrice
Nell'offerta dovrà essere indicato il nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio, che seguirà e coordinerà globalmente il servizio per conto della Ditta, o della Associazione Temporanea d'Impresa aggiudicataria, e avrà il compito di svolgere le mansioni previste dalla vigente normativa in materia.
Il Tecnico Responsabile del Servizio sarà il referente unico dell'Amministrazione Comunale per la definizione di tutte le problematiche tecnico-amministrative e operative del servizio.
Tale figura avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente al servizio in oggetto. Sarà sua cura garantire gli interventi secondo le modalità previste e concordate con il Direttore dell’Esecuzione, quale referente del contratto per l’Amministrazione Comunale.
Dovrà essere dotato di sistema di reperibilità rapido che dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione.
3. DATI DEL CONTRATTO
3.1 Durata del contratto
L’appalto avrà una durata stimata in 24 mesi, con inizio dal secondo semestre 2020 fino al secondo semestre 2022 e potrà essere rinnovato, alla scadenza per un periodo di ulteriori 24 mesi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.
3.2 Ammontare del contratto.
L’importo massimo dell’accordo quadro, ovvero l’importo massimo complessivo degli ordinativi di fornitura che possono essere emessi dall’Amministrazione comunale, è pari ad euro 149.999,99 iva esclusa, così ripartito:
DURATA MESI 24 | EVENTUALE OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 24 MESI | |
Prestazioni previste | 52.000,00 € IVA E. | 52.000,00 € IVA E. |
Eventuali ulteriori prestazioni | 23.000,00 € IVA E. | 22.999,99 € IVA E. |
Totale | 75.000,00 € IVA E. | 74.999,99 € IVA E. |
L’importo sopra indicato è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell’Ente e rappresenta l’importo massimo delle prestazioni richiedibili ed effettuabili nell’arco temporale di durata. Tale importo non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’amministrazione contraente nei confronti dell’appaltatore.
L’importo massimo del presente accordo quadro è stato definito in base alla soglia normativa è calcolato ai sensi dell’articolo 29 comma 1 del Codice dei contratti.
All’appaltatore possono essere affidati servizi complementari non compresi nel presente accordo quadro che, a seguito di circostanze imprevedibili, divengano necessari all’esecuzione del servizio di manutenzione e riparazione, per un importo non superiore al 50% di quello dell’Accordo quadro ed alle condizioni specificatamente previste dall’articolo 63 del D. Lgs.vo 50/2016.
L’Amministrazione contraente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 106 del D. lgs.vo 50/2016 chiedendo all’Appaltatore una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell’importo massimo stimato di ciascun biennio.
Le condizioni economiche restano fisse ed invariate per tutta la durata del servizio medesimo. L’importo annuo è determinato in via presuntiva come da tabella sotto riportata:
Descrizione (tutte le attività sono quantificate al netto oneri per la sicurezza) | u.m. | Quantità | Prezzo unitario | prezzo |
Posizionamento di n.10 gabbie-trappola, compresa la realizzazione di strutture e sistemi di supporto per il loro fissaggio, compresi oneri per la sicurezza aziendali. | Cad. | 10 | € 200,00 | € 2.000,00 |
Costo delle ispezioni settimanali di raccolta (10 gabbie * 4 ispezioni/mese * 5 mesi) | Cad. | 200 | € 90,00 | € 18.000,00 |
Censimento della popolazione di colombi | Cad. | 2 | € 250,00 | € 500,00 |
Posa in opera di dissuasori a punte | m | 70 | € 25,00 | € 1.750,00 |
Interventi di pulizia guano | m2 | 50 | € 55,00 | € 2.750,00 |
Ammontare complessivo annuo per gli interventi stimati | € 25.000,00 | |||
Oneri sicurezza dell’appalto (non soggetti a ribasso) | Cad | 1 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
4. PERSONALE
4.1 Personale impiegato
Il personale impiegato per lo svolgimento dei servizi previsti dovrà essere di comprovata moralità, in possesso di competenze e professionalità adeguate, munito di divisa e D.P.I. previsti, nonché di tessera di riconoscimento.
In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività l’appaltatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al personale dipendente e ai collaboratori liberi professionisti.
Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori l’appaltatore è tenuto a osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
L’appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti su tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Con riferimento al Decreto dd. 6 giugno 2012 del Ministero dell’Ambiente in tema di aspetti sociali negli appalti pubblici, si richiama l’appaltatore alla promozione di un “lavoro dignitoso”.
Nel contesto degli “appalti pubblici socialmente responsabili”, considerato l’appalto in oggetto, gli elementi importanti cui fare riferimento possono essere:
- la conformità con le norme fondamentali del lavoro;
- la retribuzione dignitosa;
- la salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- il dialogo sociale;
- l’accesso alla formazione;
- la parità di genere e la non discriminazione;
- l’accesso alla protezione sociale di base;
- la promozione della conformità con i diritti sociali e del lavoro;
- l’osservanza delle normative e dei contratti collettivi nazionali conformi con il diritto dell’UE;
- l’osservanza del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, del principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore, e la promozione della parità di genere;
- l’osservanza delle normative in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- la lotta alla discriminazione basata su altri criteri (età, disabilità, razza, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale...) e creazione di pari opportunità.
La ditta collabora con l’amministrazione nella politica di sostegno della città e si impegna, ad assumere, in caso di necessità, personale residente a Monfalcone, fatto salvo documentate situazioni in cui ciò non sia possibile.
4.2 Formazione del personale
Il personale impiegato dalla cooperativa nelle attività oggetto della presente convenzione deve essere reso edotto e debitamente formato ed informato sull’utilizzo delle specifiche attrezzature e prodotti impiegati.
4.3 Assicurazione del personale e degli utenti
L’Ente è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per la quale risponde unicamente la ditta.
A tale riguardo, la ditta dovrà accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.
5. CONDIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE
5.1 Subappalto
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, come stabilito al comma 2 del su citato Articolo. L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto di fornitura. L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
5.2 Divieto di cessione del contratto
E’ nulla la cessione a terzi, in tutto od in parte, del contratto e/o diritti dallo stesso derivanti.
In caso di cessione o affitto d’azienda o di ramo di attività della stessa, la prosecuzione del rapporto contrattuale è subordinata alla verifica della sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi che debbono essere posseduti dal titolare del contratto originario.
5.3 Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia
Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
5.4 Risoluzione del contratto e recesso
Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo:
1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto;
4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato);
5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale;
6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore;
7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi.
Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi.
Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione.
Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999.
E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.
5.5 Clausola risolutiva espressa
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto del Comune di richiedere all’impresa il risarcimento dei danni subiti, in caso di: frode, cessione del contratto, subcontratto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, inosservanza degli obblighi
concernenti il trattamento dei dati, inosservanza degli obblighi concernenti il personale, inosservanza degli obblighi concernenti la sicurezza, inosservanza degli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto
L’appaltatore riconosce il giudizio insindacabile dell’Amministrazione comunale di valersi della presente clausola risolutiva, salvo la responsabilità di risarcimento danno, ai sensi degli artt.1218- 1228 del C.C.
5.6 Protezione dei dati personali
L’Aggiudicatario garantisce all’Ente, con la sottoscrizione del contratto, che il trattamento dei dati trattati gestiti per suo conto avviene in piena conformità a quanto dalla normativa in materia UE 2016/679 “GDPR“( General Data Protection Regulation).
5.7 Informativa privacy
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Informativa Interessati
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Monfalcone, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali dall'interessato forniti per iscritto, (via fax, via e-mail) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018), di seguito vengono fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il Comune di Monfalcone.
Il Comune di Monfalcone garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
Tratteremo i vostri dati per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali con persone fisiche e giuridiche nell’ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), nei rapporti di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della vostra società, verifica dei carichi pendenti come previsto dalla legge. Tratteremo altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni. Per attività di pubblicazione degli atti e delle informazioni nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ed altre pubblicazioni sul sito Web previste da normative e regolamenti; Attività di gestione
obblighi L 190/12, Gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. Per gestire l’archiviazione e la conservazione di dati, informazioni, comunicazioni anche elettroniche e documenti inerenti il procedimento. Tali attività avvengono ai sensi dell’ Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento). Siete titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei vostri dati.
L’aggiudicatario non potrà conservare e/o trattenere copia di dati, di documenti e di programmi dell’Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.
A seguito dell’aggiudicazione, viene prevista in sede contrattuale la designazione dell’aggiudicatario quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali.
5.8 Prescrizioni in merito alla sicurezza - DUVRI
L’aggiudicatario dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all’adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’appalto, è stato previsto il DUVRI, in allegato.
I costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono stati stimanti nella somma massima di euro 1.000,00 IVA E.
5.9 Verifiche e controlli sullo svolgimento dell’affidamento
Il direttore dell’esecuzione, di cui all’art. 101 del vigente Codice degli appalti, è il dirigente servizio Ambiente Ing. Xxxxxx Xxxxxxx.
Il direttore dell’esecuzione, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario nulla possa eccepire, effettua verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte di quest’ultimo di tutte le disposizioni contenute nella documentazione di gara e nell’offerta presentata, la qualità complessiva delle forniture rese.
5.10 Pagamenti
1. Il pagamento delle forniture ordinate è eseguito dall’Amministrazione entro il termine di 30 gg. fine mese, decorrenti dalla data di presentazione di fattura elettronica, previa verifica di regolare esecuzione, con ordinanza di liquidazione.
2. Al fine di ottemperare agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica, il Comune di Monfalcone è soggetto alle disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 numero 55, e pertanto, a decorrere dal 31 marzo 2015, non può più accettare fatture in forma cartacea. L’aggiudicatario dovrà, pertanto, dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici o in alternativa potrà rivolgersi agli intermediari abilitati dando loro specifico mandato. Il mancato adeguamento da parte dell’aggiudicatario alla normativa
sopra indicata impedirà all’Appaltante di regolare il dovuto. Pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.
Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio destinatario del Comune di Monfalcone, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (xxx.xxxxxxxx.xxx.xx), al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche: UF425R. Il Codice Univoco Ufficio deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura elettronica denominato “Codice Destinatario”.
3. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972, i seguenti elementi:
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191 comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000);
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto;
- codice CIG;
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
4. In seguito alla Legge di Stabilità 2015 190/2014, le Pubbliche Amministrazioni acquirenti devono versare direttamente all’Erario l’IVA che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall’IVA).
L’aggiudicatario deve quindi emettere regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del DPR n. 633/1972, quindi con l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all’Erario dalla Stazione appaltante) apponendo l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento, ai sensi di quanto previsto dal Decreto del MEF dd. 23/01/2015 che dispone anche in merito agli effetti della “scissione dei pagamenti” sui soggetti fornitori.
5. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
6. In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta prevista dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
8. In caso di ritardato pagamento, il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data dell’invito alla procedura. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; a norma del medesimo Decreto, qualora la Stazione appaltante riceva fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di conformità comunque denominato, i termini previsti per l’applicazione degli interessi moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura.
9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito a esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare DURC e verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni dei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno o ad alcuna pretesa.
10. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
11. Qualora l’appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal mandatario/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
5.11 Tracciabilità
1. Ai sensi dell’art. 3 L. 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell’articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il Codice Unico di Progetto (CUP). In regime transitorio, sino all’adeguamento dei sistemi telematici delle banche e della società Poste italiane SpA, il CUP può essere inserito nello spazio destinato alla trascrizione della motivazione del pagamento.
3. L’appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso. Lo stesso provvede, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
4. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, inserisce, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente (Prefettura di Gorizia).
5. La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente Xxxxx.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. Per quanto ivi non previsto, si rinvia all’art. 3 della Legge 136/2010.
5.12 Adeguamento dei prezzi – Revisione
1. A decorrere dalla seconda annualità del contratto, i prezzi offerti potranno essere sottoposti all’adeguamento del prezzo, con riferimento ai costi standard, ove definiti, di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016, su richiesta della ditta affidataria che ha l’obbligo di documentare i maggiori costi per i quali richiede l’adeguamento.
2. La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, condotta dal Responsabile del processo di acquisto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio.
3. In relazione all’istruttoria di cui al precedente comma 2, il soggetto deputato a realizzarla invita l’appaltatore a inoltrare all’Amministrazione, mediante PEC la documentazione dimostrativa sull’aumento dei costi sostenuti. L’eventuale incremento decorrerà dal semestre successivo.
4. In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile, di cui all’art. 1664 del Codice civile, la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
5. L’istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di ripetizione contrattuale.
5.13 Garanzia provvisoria e definitiva Garanzia provvisoria – non necessaria
L’offerta non dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria pari al 2% del prezzo base di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/16.
Garanzia definitiva
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n.50/2016.
Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di gara, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.106 del D.Lgs. 385/1993, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944, secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione.
Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente.
Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa.
La cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a provvedimento di svincolo.
5.14 Penalità
In relazione all’esecuzione del presente contratto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento del valore complessivo del contratto, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo valutate dall’Amministrazione stessa di volta in volta.
In particolare, le inadempienze ritenute lievi comporteranno l’applicazione della penalità sotto riportate con la sola formalità della contestazione degli addebiti.
In caso di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno l’applicazione della penale doppia, oppure l’adozione di misure più severe.
INADEMPIENZE | PENALI | ||||||
1 | Mancata o incompleta consegna dei report nei tempi previsti; si intendono inclusi tutti i report previsti nel capitolato, sia per interventi programmati che per interventi a chiamata | 50 € a report, oltre all’obbligo di presentare comunque tale report | |||||
2 | Mancata trasmissione del programma di interventi, di eventuali variazioni ai programmi già comunicati | 50 € programma | a | ||||
3 | Mancata esecuzione di un concordato preventivamente | intervento | programmato | o | 150 € per ogni mancato intervento | ||
4 | Ritardo nell’esecuzione di un intervento programmato o concordato preventivamente con il Responsabile comunale del Servizio, salvo modifiche motivate ed approvate dal Responsabile comunale del Servizio | 50 € per ogni giorno di ritardo | |||||
5 | Ritardo nell’esecuzione di un intervento avente carattere di urgenza | 100 € per ogni giorno di ritardo | |||||
6 | Rifiuto da parte della Ditta di collaborare nell’esecuzione dei controlli | da 100 € evento fino rescissione contratto | per alla del | ||||
7 | Non veridicità accertata del report di interventi inviati | 100 € ogni report | |||||
8 | Non conformità, rispetto alle prescrizioni operative del Capitolato, in relazione alla struttura organizzativa utilizzata per l’esecuzione delle prestazioni, con riferimento al personale, alle attrezzature e ai mezzi | 100 € contestazione | a |
9 | Mancato o non conforme utilizzo di attrezzature, mezzi o abbigliamento | 50 € per la prima contestazione 100 € per ciascuna contestazione successiva alla prima |
N.B. La ritardata esecuzione di un intervento previsto diventa mancata esecuzione dopo 3 giorni solari di ritardo; qualora trattasi di intervento di emergenza si considera mancata esecuzione dopo un solo giorno solare di ritardo. La penale prevista per la mancata esecuzione assorbe quella prevista per la ritardata esecuzione
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali, di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Per le inadempienze più gravi, l’Amministrazione Comunale si riserva più severe sanzioni da adottarsi di volta in volta, ove non si ravvisi, a giudizio insindacabile della stessa, la grave inadempienza che risolve il contratto, con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di due mesi con semplice lettera raccomandata.
Costituiscono inoltre grave inadempienza:
1) impiego di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio, o con comportamento scorretto, o comunque contestato
2) impiego di personale non in possesso dei requisiti richiesti;
3) inosservanza delle leggi in materia di previdenza, prevenzione infortuni, sicurezza, mancato rispetto dei contratti di lavoro;
4) mancato reintegro della cauzione definitiva.
L'Amministrazione Comunale si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente all’Appaltatore.
Le penalità e sanzioni verranno ritenute sui corrispettivi dovuti o prelevate dalla cauzione prestata dall’Appaltatore.
Nel caso in cui il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, l’Amministrazione si riserva di valutare la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.
5.15 Responsabilità dell’appaltatore
1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto e a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L’appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata e indenne l’Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto e indiretto, causato ai propri dipendenti o a
proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o cose dall’attività del proprio personale e dagli utenti, in relazione ai servizi oggetto dell’appalto.
3. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 2, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
4. L’appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell’appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell’Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto.
5. L’appaltatore risponde verso gli utenti e i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell’espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l’Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relative.
6. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell’appaltatore. In caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti dell’Amministrazione stessa, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
6 – DISPOSIZIONI FINALI
6.1 Stipula del contratto
Il contratto sarà stipulato, con modalità elettronica, attraverso il MEPA, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, sulla base dell'offerta presentata ed alle condizioni di fornitura accettate in sede di gara, al fine della chiusura della procedura telematica e con la sottoscrizione e registrazione dell’atto di aggiudicazione definitiva, che acquisisce anche valore negoziale.
6.2 Controversie
Le controversie relative al contratto e all’esecuzione del contratto sono devolute al Giudice ordinario e, in particolare, alla competenza del Foro di Gorizia.
Per la gestione delle controversie si rimanda all’art. 204 ed all’art. 206 del D.Lgs. 50/2016 Non sarà possibile ricorrere ad arbitrati.
6.3 Norme di rinvio
La fornitura, oltre che dalle norme previste dal presente documento e dal capitolato tecnico, è disciplinato dalle disposizioni del Codice Civile, dal vigente Codice degli appalti ( D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii) così come integrato dalle Linee Guida Anac, dal DPR 207/2010 per quanto applicabile e dalle condizioni tecniche e generali del bando MEPA di riferimento.
La presentazione dell’offerta da parte dell’operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza della vigente normativa e dalla sua incondizionata accettazione, nonché alla completa accettazione delle condizioni generali e tecniche.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltre che
la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Monfalcone, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298, dd. 17.12.2013, rilevabile sul sito del Comune.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi.
6.5 Domicilio
Le parti contraenti eleggono a domicilio, per gli effetti del presente contratto, presso la Sede Municipale di MONFALCONE.
Ogni Variazione del domicilio dell’Aggiudicatario deve essere preventivamente comunicata al Comune di MONFALCONE.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Servizio Gestione del Territorio ing. Xxxxxx Xxxxxxx
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)