MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA Clausole campione

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. ASP si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, di estendere le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto, anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto, fino a concorrenza del venti (20) per cento dell’importo complessivo dell’appalto, in funzione delle seguenti esigenze: - necessità di effettuare più interventi, in funzione dell’aumentata domanda del servizio rispetto a quanto previsto in fase di pubblicazione del bando di gara.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Sono ammesse varianti secondo quanto disposto dall’art. 106 del vigente Codice degli Appalti.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, del D. Lgs 50/2016 le modifiche, nonché le varianti in corso di esecuzione devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto del Regolamento dell’Università degli Studi di Firenze, per quanto applicabile. Per le singole fattispecie applicabili al contratto in oggetto e per la relativa disciplina si rinvia al dettato del medesimo art. 106.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Il Comune di Asti, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche al contratto, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 175 del D.Lgs 50/2016,.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche, nonché le varianti, del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. ASP si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici, di estendere le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto, anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto, fino a concorrenza del cinquanta (50) per cento dell’importo complessivo dell’appalto, in funzione delle seguenti esigenze: - necessità di incrementare gli interventi di assistenza educativa per l’aumento dei casi complessi; - necessità di attivare nuove strutture in funzione dell’aumentata domanda del servizio rispetto a quanto previsto in fase di pubblicazione del bando di gara.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Il Comune di Asti, nel corso dell’esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche, nei casi e con le modalità previste dall’articolo 106 del D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione, che comportino variazioni del corrispettivo, se singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale. Il prezzo contrattuale, risultante dagli esiti di gara, resterà fisso, vincolante ed invariabile per l’intera durata dell’accordo quadro, salvo revisione, su richiesta dell’affidatario, applicando l’Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta. La richiesta di revisione prezzo potrà essere presentata a decorrere dal secondo anno dell’accordo quadro, non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall’art. 106 del Codice.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. Per le modifiche del contratto durante il periodo di efficacia troveranno applicazione le disposizioni dell’art. 106 del codice dei contratti.
MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA. 1. Le modifiche e le varianti del contratto in corso di validità sono autorizzate dall’Organo Amministrativo, su proposta del RUP.