ARTICOLO 1 – NORME, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI
Mod. Cond. Gen. ACQUISTO
CONDIZIONI GENERALI Dl ACQUISTO ENGIE
ARTICOLO 1 – NORME, DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI GENERALI
Le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto di acquisto di prodotti.
Si intende quale Xxxxxxxxx l’insieme dei documenti, costituiti dal contratto stesso e/o, se diversi, l’Ordine, gli eventuali allegati e ordini attuativi, che disciplinano i rapporti tra ENGIE e il Fornitore.
ENGIE è anche definito Committente.
In caso di contrasto tra le condizioni generali e quelle speciali, queste ultime prevalgono.
Con la conclusione del Contratto il Fornitore prende atto ed accetta i principi vincolanti del Gruppo ENGIE in materia di etica, ambiente e responsabilità sociale descritti nella Carta Etica, nella guida alle pratiche dell’Etica e della Policy “Ethics of Business Relationship: governing principles”, pubblicate sul sito xxx.xxxxx.xxx.
Il Fornitore dichiara altresì di conoscere e di impegnarsi a rispettare il Modello 231 del Committente (e sue eventuali successive modifiche e/o aggiornamenti), le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, prevenzione degli infortuni ed igiene, nonché le previsioni contenute nel documento “obiettivo infortuni zero
– regole salva-vita” allegato a ciascun Ordine.
ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO - FORMA
L’impegno di acquisto deve essere formalizzato da ENGIE unicamente attraverso l’emissione di uno specifico
Ordine di acquisto a favore del Fornitore, contenente le condizioni economiche e operative di dettaglio. L’Ordine di acquisto si intenderà accettato salvo diversa comunicazione da parte del Fornitore da inviarsi tramite PEC entro 7 (sette) giorni dal ricevimento dello stesso.
L’iniziata esecuzione dell’Ordine di acquisto da parte del Fornitore o la decorrenza del termine di sette giorni di cui al precedente comma costituisce completa accettazione dello stesso e dei relativi allegati tecnici, economici e disciplinari (Condizioni Generali d’Acquisto, Capitolati, specifica tecnica, disegni, ecc.).
Documenti scambiati tra il Fornitore e il Committente
I documenti contrattuali devono essere in forma elettronica e devono indicare l’autore degli stessi certificandone la provenienza ed i dati di contatto elettronici che ciascuna Parte deve utilizzare nello svolgimento del rapporto.
I documenti scambiati in formato elettronico sono considerati conformi agli originali e sono vincolanti. Essi hanno pieno valore probatorio e, ove necessario, le Parti si impegnano a conferire ad essi il valore probatorio riconosciuto dalla legge alle copie cartacee dei documenti scritti.
ARTICOLO 3 - SPECIFICHE TECNICHE
Le specifiche tecniche sono riportate nell'Ordine di acquisto di ENGIE e nei relativi allegati.
Le apparecchiature acquistate dovranno essere corredate da certificato di conformità, marchiature CE, libretti di Uso e Manutenzione, mentre i prodotti chimici dovranno essere accompagnati da schede tecniche/di sicurezza.
Eventuali altri documenti (capitolati, disegni, etc.) citati nell'Ordine di acquisto costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dello stesso.
ARTICOLO 4 - TERMINI Dl CONSEGNA – PENALI DA RITARDO
I termini di consegna indicati nell’Ordine di acquisto di ENGIE sono da considerarsi essenziali. Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze per ritardata consegna.
In caso di ritardo nella consegna, ENGIE a sua discrezione si riserva di:
• risolvere l’Ordine d’acquisto di diritto ed approvvigionarsi presso altri fornitori, fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali costi addizionali per l'acquisto della fornitura da altre fonti;
• applicare al Fornitore una penale nella misura del 1,0% (uno per cento) del valore della fornitura, per ciascuna settimana o frazione di settimana di ritardo. Restano fermi, in aggiunta, tutti gli altri rimedi di legge o di contratto ed è fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. L'importo
totale della penale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento) del valore dell'Ordine di acquisto della fornitura in ritardo, salva la facoltà di risoluzione prevista in capo ad ENGIE.
Per eventuali consegne anticipate rispetto ai termini stabiliti sull’Ordine di acquisto, ENGIE si riserva il diritto di effettuare la restituzione con spese a carico del Fornitore oppure di trattenere la fornitura facendo decorrere la procedura di pagamento a Partire dalla data di consegna contrattuale.
ARTICOLO 5 - SPEDIZIONE ED IMBALLAGGIO
La responsabilità ed il rischio gravano sul Fornitore fino al momento dell’accettazione del Prodotto.
La spedizione dovrà essere effettuata in conformità alle prescrizioni contenute nell'Ordine di acquisto di ENGIE.
I materiali dovranno essere accompagnati dai prescritti documenti di spedizione sui quali dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
• numero dell'Ordine di acquisto e data di spedizione;
• codice materiale e descrizione del materiale;
• quantità, peso lordo e netto dei colli;
• mezzo di spedizione.
La merce dovrà essere imballata in modo tale da non subire danni, deterioramenti, avarie e perdite durante il trasporto.
Le spedizioni/movimentazioni di sostanze pericolose dovranno avvenire secondo le normative cogenti.
Le tipologie di imballo verranno definite a cura e responsabilità del Fornitore, nel rispetto delle vigenti normative, in base alle singole esigenze, alle tipologie del trasporto ed alle necessità di movimentazione negli impianti di ENGIE.
Nessun addebito per spese di imballaggio sarà accettato da ENGIE se non espressamente e preventivamente concordato tra le Parti.
La proprietà dei beni oggetto della fornitura è trasferita al Committente alla data dell’Ordine di acquisto.
ARTICOLO 6 - CONTROLLO DELLA FORNITURA
L'accettazione della fornitura è subordinata all'accertamento della sua conformità ai requisiti, alla quantità e alla qualità richiesti dal Contratto, anche tramite terzi incaricati da ENGIE.
La fornitura non conforme al Contratto verrà rifiutata e restituita al Fornitore con spese a carico di quest’ultimo. Nel caso di forniture da effettuarsi a consegne ripartite, l'eventuale non conformità di una sola Partita all'Ordine di acquisto darà facoltà a ENGIE di annullare l'intero Ordine di acquisto e rifiutare le successive Partite.
L'accettazione o il pagamento di consegne tardive, incomplete o difettose non costituirà rinuncia da parte di ENGIE a far valere i diritti e le garanzie riconosciuti dalla legge e/o dal Contratto.
ARTICOLO 7 - PREZZI
In mancanza di clausole espresse nell'Ordine di acquisto di ENGIE, i prezzi sono da considerarsi fissi e non revisionabili.
I prezzi si intendono, per il Fornitore, comprensivi di ogni tipo di onere relativo alla fornitura effettuata, inclusa la gestione di tutti i rifiuti prodotti dal Fornitore.
ARTICOLO 8 - FATTURE
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato XML e dovranno essere inviate tramite SDI -
Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
La fattura elettronica dovrà essere prodotta indicando nel file XML come codice destinatario “0000000” (sette zeri) e dovranno sempre essere indicati, nell’apposito campo del tracciato XML, la Partita IVA della società committente del Gruppo ENGIE (indicata nella testata dell’Ordine), il riferimento al numero di Ordine, la posizione relativa a cui si riferisce la fattura, il Codice identificativo di Gara (CIG), salvo i casi di esclusione.
A meno di eventuali esoneri ai sensi della Legge n. 205 del 27/12/2017, eventuali fatture predisposte in formato non elettronico ovvero trasmesse con modalità diverse dal Sistema di Interscambio (SDI), saranno considerate non emesse.
Il rispetto della procedura di fatturazione è condizione di esigibilità del credito stesso.
ARTICOLO 9 - TERMINI DI PAGAMENTO
I termini di pagamento sono indicati nell’Ordine di acquisto.
ARTICOLO 10 - GARANZIA
Il Fornitore garantisce la piena proprietà e disponibilità del Prodotto venduto. La fornitura del Prodotto non viola diritti di terzi, anche di privativa e intellettuali, impegnandosi il Fornitore a tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità e/o pretesa.
Il Fornitore garantisce che le forniture:
- sono conformi alle normative e ai regolamenti vigenti, nazionali e internazionali
- sono immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso per i quali sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Salvo l’eventuale maggior termine previsto dalla legge, il Fornitore garantisce la fornitura per ventiquattro (24) mesi dalla data di accettazione di cui all’art. 6.
Anche in deroga agli art. 1495 e 1511 cod. civ. i vizi devono essere denunciati entro trenta (30) giorni dalla scoperta, a mezzo PEC o raccomandata A/R o mezzo equipollente.
Il Fornitore si impegna a:
- sostituire o riparare i prodotti difettosi o, a discrezione del Committente,
- rimborsare al Committente il prezzo dei prodotti difettosi.
È fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni.
I prodotti riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia, saranno garantiti dal Fornitore per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di consegna degli stessi, come riparati o sostituiti.
Nel caso in cui il Fornitore non intervenga tempestivamente, il Committente - fermo ogni altro diritto – ha la facoltà di porre rimedio al difetto del Prodotto, anche rivolgendosi a terzi, e/o riparare i danni a spese del Fornitore.
Per un periodo di cinque anni dopo la cessazione della produzione del Prodotto o la sua eliminazione dal catalogo, il Fornitore si impegna a fornire al Committente, a condizioni ragionevoli, Parti, componenti e ogni altro elemento necessario per l’utilizzo del Prodotto.
ARTICOLO 11 - DIVIETO DI CESSIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO E DEL CREDITO
È vietato al Fornitore di cedere, in tutto o in parte, il Contratto.
È vietato al Fornitore di cedere e/ trasferire a Terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente e/o temporaneamente, i crediti derivanti dal Contratto e/o ad esso connessi; il Committente si intenderà pertanto a tutti gli effetti liberato con il pagamento al Fornitore.
Il Committente è libero di trasferire, in tutto o in parte, il rapporto ed i diritti e le obbligazioni da esso derivanti alle società del Gruppo ENGIE.
ARTICOLO 12 - RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Il Fornitore si impegna a rispettare ed applicare le norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nei contratti collettivi nazionali di riferimento, nonché tutte le altre norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, incluso il DPR 177/201 e previsioni stabilite dal Committente nell'allegato “obiettivo infortuni zero” che lo stesso dichiara di ben conoscere, impegnandosi incondizionatamente alla loro integrale osservanza nell’esecuzione delle prestazioni affidate con il Contratto. Il Fornitore, inoltre, garantisce che il proprio personale addetto al cantiere sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione.
Il Fornitore garantisce che i propri dipendenti, nello svolgimento delle attività affidate, osservino scrupolosamente tutte le disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e antinfortunistica adottate dal Committente. Il Fornitore è tenuto a conoscere ed applicare tutta la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e le procedure di sicurezza sul lavoro vigenti nel sito oggetto del Contratto, monitorandone il puntuale rispetto da parte del personale preposto.
Il Fornitore ha inoltre l’obbligo di aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, di prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico.
Il Fornitore deve informare immediatamente il Committente di ogni incidente, evento o situazione pericolosa occorsi sul cantiere, trasmettendo una analisi dell’evento nonché l’indicazione delle misure correttive approntate o da approntare.
Nel caso di situazioni di pericolo o di rischio per la salute e la sicurezza, se necessario in base alla specifica situazione, il Fornitore deve interrompere l’esecuzione delle singole prestazioni o sospendere le attività del cantiere, dandone tempestiva comunicazione al Committente.
In caso di grave o reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del Contratto, il Fornitore deve allontanare dal sito il personale che risulti inadempiente.
Nel caso in cui la violazione e la inosservanza delle regole e disposizioni dettate in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni determino una sospensione del cantiere o di singole prestazioni, il Fornitore sarà tenuto ad indennizzare il Committente. La misura dell’indennizzo sarà determinata avuto riguardo all’impatto economico della sospensione del cantiere e delle prestazioni e comprenderà i costi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza richieste ed ogni alto costo comunque sostenuto dal Committente.
Il Fornitore ha l’obbligo di trasmettere in copia per conoscenza al Committente le denunce di infortunio o di malattia professionale effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in sito, indicando anche il numero di ore lavorate, entro 3 (tre) giorni dalla data di effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e circostanze che li hanno determinati.
Il Fornitore deve elaborare il proprio Piano Operativo di sicurezza (POS) e sottoporlo al Coordinatore per la Esecuzione, per la valutazione di idoneità e di coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la Progettazione, con obbligo di procedere alle eventuali necessarie modifiche e integrazioni del proprio POS.
ARTICOLO 13 - TUTELA DELL’AMBIENTE
ENGIE è certificato secondo la norma ISO 14001 (Sistema di Gestione Ambientale). Il Fornitore si impegna a
rispettare la normativa vigente in materia di tutela dell’ambiente.
Gestione rifiuti
Il Fornitore si obbliga a gestire i rifiuti prodotti nell'ambito della esecuzione delle proprie prestazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i e laddove applicabile nel rispetto di eventuali prescrizioni dell’autorità territorialmente competente, manlevando e tenendo indenne ENGIE da ogni onere e responsabilità connessi alla gestione stessa.
L’istituzione e le modalità di gestione dei depositi temporanei che dovessero essere realizzati presso i presidi e/o le commesse Clienti, devono essere concordati con ENGIE e seguire almeno le indicazioni contenute nella Procedura P-ENGIE 018 “Gestione dei rifiuti” che verrà fornita dal Referente ENGIE. Il Fornitore si impegna altresì a fornire al Committente una copia della 4^ copia del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dal Fornitore stesso nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine di Appalto.
Il Fornitore si impegna a mantenere pulita e in Ordine l’area interessata dall’esecuzione dei lavori o delle prestazioni oggetto dell’Ordine di Appalto.
È assolutamente vietato abbandonare i rifiuti.
Prodotti chimici e tecnici
Il Fornitore, preventivamente all’impiego diretto di sostanze o miscele e prodotti tecnici (nel seguito prodotti), deve far pervenire ad ENGIE le relative Scheda di Sicurezza conformi alla normativa vigente. Eventuali prodotti impiegati dovranno essere correttamente confezionati ed etichettati secondo la normativa vigente.
Il Fornitore, nello svolgimento delle varie attività, deve adottare tutte le precauzioni di legge e le norme di buona tecnica finalizzate ad evitare qualsiasi emissione o rilascio nell’atmosfera, nell’acqua e nel suolo. In Particolare, è vietato accumulare ed effettuare travasi di prodotti in prossimità di superfici non impermeabilizzate e di tombini; occorre inoltre dotarsi di attrezzature idonee ad evitare la contaminazione ambientale (es. bacini di contenimento, teli impermeabili).
I serbatoi, i fusti, etc., utilizzati in cantiere, dovranno essere provvisti di bacini di contenimento adeguati (come materiale e come capacità) a seconda della sostanza chimica da stoccare tale da contenere eventuali spandimenti o tracimazioni di prodotti, oppure spandimenti che potessero avvenire durante le operazioni di movimentazione/travaso e stoccaggio di prodotti potenzialmente inquinanti.
Il Fornitore si deve dotare di un carrello d’emergenza ambientale (in caso di spandimenti accidentali di sostanze chimiche/tecniche) accessoriato con materiali adeguati a seconda del tipo di sostanze chimiche presenti in cantiere. Tale carrello sarà ubicato nelle vicinanze delle zone a rischio in posizione ben visibile e facilmente accessibile.
Gestione delle emergenze ambientali e incendio
In caso di spandimenti di prodotti chimici e di altri materiali, il Fornitore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per ENGIE, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.
In caso di avvistamento di situazione di emergenza o pericolo incombente, il Fornitore dovrà immediatamente avvisare il più vicino operatore, nonché il referente per ENGIE, al fine di attivare immediatamente le specifiche procedure di emergenza.
Strumenti di misura (ove applicabile)
Il Fornitore è al corrente che ENGIE è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001 (Sistema di Gestione della Qualità) e si impegna a fornire non appena richiestogli:
- copia dei certificati di taratura di tutti gli strumenti/apparecchiature per prove, misurazioni e collaudi
che verranno utilizzati nell’espletamento delle attività richieste ai sensi del presente Contratto/Ordine;
- evidenza del fatto che le apparecchiature siano tarate in centri SIT, SINAL o equivalenti.
FGAS
Secondo quanto previsto dal Regolamento UE 517/2014 e dal DPR 146/2018 (Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006), nell’ambito di attività inerenti l’installazione, manutenzione o assistenza, controllo perdite, riparazione e/o smantellamento di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra (FGAS), il Fornitore dovrà fornire evidenza al Committente, prima della esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine di Appalto, di:
- copia della certificazione dell’impresa rilasciata da un organismo accreditato in corso di validità al momento dell’espletamento delle attività oggetto dell’Ordine;
- copia della certificazione delle persone incaricate all’espletamento delle attività sopra indicate e dell’attestazione di mantenimento rilasciata da un organismo accreditato in corso di validità copia dell’attestazione di iscrizione al registro FGAS, sia delle Persone che dell’impresa (Fornitore) impiegate nelle attività di cui all’Ordine.
Il Fornitore si impegna, altresì:
- alla compilazione in tutte le sue Parti, del registro dell’apparecchiatura allegato 2 alla Procedura P- ENGIE 21 “Gas Fluorurati ad effetto serra” che verrà fornita dal Referente ENGIE.
- a fornire al Committente copia della comunicazione delle informazioni alla Banca Dati dovuta ai sensi
e per gli effetti dell’art.16 del DPR 146/2018.
Normative
Tutte le prestazioni oggetto del Contratto/Ordine saranno effettuate dal Fornitore in conformità alle normative UNI/CEI di riferimento ed a tutti i disposti cogenti come previsti dalla legislazione in ambito Locale, Regionale, Nazionale ed Europea, nessuna esclusa.
ARTICOLO 14 - RISPETTO DELLE LEGGI, DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 231 E DEL CODICE ETICO DI ENGIE- CLAUSOLA ETICA E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL GRUPPO ENGIE – CONFLITTO DI INTERESSI
Resta inteso che nello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutte le norme in vigore assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale connessa all’espletamento delle prestazioni ad esso affidate. Il Fornitore, nei rapporti con i terzi, siano essi privati o pubblici funzionari, non dovrà incorrere nella violazione di alcuna norma civile, penale, od amministrativa e/o in alcun comportamento che non sia lecito o corretto.
Codice Etico e Modello 231
Senza pregiudizio per la generalità delle precedenti previsioni, il Fornitore dichiara espressamente di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (il “Decreto 231”) e si impegna affinché i propri Soggetti Apicali e/o i propri Soggetti Sottoposti, per come definiti rispettivamente all’art. 5, comma primo, lett. a) e b) del Decreto 231, si astengano, nell’esecuzione del Contratto, dal tenere – direttamente o indirettamente – condotte anche solo potenzialmente idonee a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 231 medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e/o idonee ad agevolare e/o istigare la commissione dei predetti reati.
Il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia e di conoscere il codice etico (il “Codice Etico”) ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto da ENGIE in conformità ai principi e alle linee guida previsti dal Decreto 231 (il “Modello 231”) al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al suddetto Decreto 231. Entrambi i documenti Codice Etico e Modello 231 sono scaricabili dal sito internet di ENGIE all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.
Il Fornitore si impegna, nell’esecuzione del Contratto, a rispettare ed a far rispettare il Codice Etico e i principi di riferimento del Modello 231 di ENGIE (come eventualmente successivamente modificati e/o aggiornati), anche adottando tutte le misure ed i presidi necessari nei confronti dei propri fornitori terzi, e a non porre in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione degli stessi.
Il Fornitore si impegna, altresì, nell’esecuzione del Contratto
a) a collaborare pienamente con l’Organismo di Xxxxxxxxx individuato da ENGIE nella sua attività ispettiva e di vigilanza sul Modello 231 di ENGIE. Il Fornitore, inoltre, si impegna ad informare l’Organismo di Vigilanza di ENGIE, all’indirizzo e-mail reperibile presso il suddetto sito, nel caso in cui riceva, direttamente o indirettamente, una richiesta in violazione del Modello 231, del Codice Etico o del Decreto 231 o, comunque, venga a conoscenza di talune delle circostanze per le quali, in base al Modello e al Codice Etico, sussiste l’obbligo di comunicazione;
b) a consentire a ENGIE di verificare il rispetto delle condizioni contrattuali, anche attraverso richieste di
informazioni e documenti, fornendo a ENGIE informazioni e documenti accurati e completi;
c) a collaborare pienamente con ENGIE, per quanto di propria competenza, nell’attuazione di specifiche regole e procedure in relazione all’esecuzione del Contratto che possano essere richieste dall’Organismo di Vigilanza sul Modello 231 di ENGIE nell’esercizio delle proprie funzioni.
Il Fornitore dichiara di aver adottato idonee regole e procedure interne atte a prevenire, nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, il rischio di commissione, da parte dei propri dipendenti e/o consulenti, di reati di cui al Decreto 231.
Il Fornitore dichiara di svolgere attività di formazione del proprio personale sul Decreto 231 in ordine alle
attività svolte nell’ambito dell’adempimento del Contratto.
Il Fornitore dichiara che:
a) al suo interno non risultano soggetti (amministratore unico o delegato, membri del consiglio di amministrazione, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti cui sono stati conferiti poteri di rappresentanza in relazione al presente Contratto), che siano stati condannati negli ultimi 5 anni per i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, tra cui art. 316 ter, 640 comma 1 n. 1, 640 bis, 640 ter, 318, 319, 319 ter, 322, 317, 316 bis, 589, 590, 648 bis, 648-ter del codice penale, art. 2635 del codice civile);
b) al Fornitore, o ad altre società del gruppo cui esso fa parte, non sono state applicate le sanzioni
amministrative di cui all’art. 9 né le misure cautelari di cui all’art. 46 del D.Lgs. 231/01.
Clausole etica e sviluppo sostenibile del Gruppo ENGIE.
Il Fornitore dichiara di aver letto e di aderire agli impegni di sviluppo etico e sostenibile di ENGIE come stabiliti nella documentazione di riferimento di ENGIE e nel suo Piano di Vigilanza (con riferimento a quest'ultimo fintanto che il Fornitore mantenga un rapporto commerciale stabile in conformità con la legge applicabile). Tali impegni sono disponibili sul sito web xxx.xxxxx.xxx.
Il Fornitore dichiara e garantisce a ENGIE che rispetterà (e ha rispettato, nei sei anni precedenti alla firma del presente Contratto), gli standards di diritto internazionale e di diritto nazionale applicabili all'Ordine o al Contratto (comprese eventuali modifiche durante la durata di tale ordine o contratto), relative a:
(i) Diritti umani fondamentali, in particolare il (a) divieto di utilizzare il lavoro minorile o qualsiasi altra forma di lavoro forzato o obbligatorio; (b) divieto di discriminazione all'interno della propria azienda e nei confronti dei propri fornitori e subappaltatori;
(ii) Embargo, traffico di armi e droga e terrorismo;
(iii) Licenze commerciali, di importazione ed esportazione e dogane;
(iv) Salute e sicurezza dei dipendenti e dei terzi;
(v) Occupazione, immigrazione, divieto di lavoro illegale;
(vi) Tutela dell'ambiente;
(vii) Reati economici, tra cui corruzione, frode, traffico d'influenze illecite (o il reato equivalente ai sensi della legge nazionale applicabile al Contratto), appropriazione indebita, furto, abuso di beni aziendali, contraffazione, falsificazione e uso di documenti fraudolenti, ed eventuali reati simili;
(viii) Antiriciclaggio;
(ix) Diritto della concorrenza.
Il Fornitore si impegna a rispettare e garantire il rispetto da parte dei propri fornitori e subappaltatori, nonché di qualsiasi terza parte coinvolta in tali lavori o servizi, degli standard di diritto internazionale e nazionale applicabili alle materie elencate da (i) a (ix).
Su richiesta scritta di ENGIE, il Fornitore deve valutare le sue prestazioni in termini di ambiente, etica, diritti umani e acquisti sostenibili a proprie spese. Questa valutazione sarà gestita da una terza parte nominata da ENGIE. In assenza di una valutazione prima della data di firma del Contratto, il Fornitore dovrà assicurarsi di ottenere tale valutazione entro 6 (sei) mesi da tale data. La mancata valutazione effettuata dal terzo designato entro tale termine sarà considerata da ENGIE come una violazione del contratto che autorizza ENGIE a sospendere l’esecuzione e/o risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge e/o del presente Contratto.
Per quanto riguarda le proprie attività, il Fornitore si impegna a cooperare attivamente e ad agire in modo tale da consentire a ENGIE di adempiere ai propri obblighi legali di diligenza. In quanto tale, si adopererà, in particolare, per attuare le misure previste nel Piano di Vigilanza di cui sopra (mappatura dei rischi, meccanismo di allerta e segnalazione, ecc.) e informerà immediatamente ENGIE di qualsiasi violazione grave o di qualsiasi elemento che possa costituire una grave violazione, in conformità con gli standard di cui sopra, nell'ambito del suo rapporto con ENGIE.
ENGIE ha il diritto di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, la prova di aver rispettato i requisiti di questa clausola e di effettuare audit o far eseguire audit in qualsiasi momento, previo preavviso e a proprie spese. In caso di audit, il Fornitore si impegna a concedere diritti di accesso ai propri locali e siti ai dipendenti
di ENGIE e a fornire qualsiasi informazione e/o documentazione che ENGIE possa richiedere per consentirle di svolgere correttamente l'audit.
Qualsiasi violazione da parte del Fornitore delle disposizioni della presente Clausola Etica e Sviluppo Sostenibile costituisce una violazione contrattuale che autorizza ENGIE a sospendere l’esecuzione e/o risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile con diritto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio di ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge e/o del presente Contratto.
Rapporti con la PA
Il Fornitore dichiara inoltre che, qualora dal presente Contratto derivassero rapporti – diretti o indiretti - con la Pubblica Amministrazione, gli stessi saranno gestiti in modo eticamente irreprensibile nel rispetto della normativa vigente e dei codici deontologici; dichiara inoltre di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali, e di aver impartito disposizioni ai propri Soggetti Apicali e/o Sottoposti per come sopra definiti, idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati per l’intera durata del presente Contratto.
Inoltre, il Fornitore dichiara:
a) di non effettuare, offrire o promettere - direttamente o indirettamente – alcuna forma di regalo, omaggio e/o altra forma di utilità che possa essere anche solo interpretata come eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività collegabile al Gruppo ENGIE; in particolare non effettuerà, offrirà o prometterà – direttamente o indirettamente – alcuna forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, o a loro familiari, e/o a amministratori, direttori generali, dirigenti, procuratori di enti privati, o a loro familiari, e/o a soggetti che rivestono funzioni di controllo di enti privati, o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio al Gruppo ENGIE;
b) di astenersi da qualsiasi pressione diretta o indiretta a esponenti politici (ad esempio tramite accettazioni di segnalazioni per le assunzioni) nello svolgimento dell’attività nell’interesse del Gruppo ENGIE;
c) di non affidare compiti di consulenza o altri incarichi a funzionari pubblici, loro familiari o esponenti politici;
d) di avere emanato, e mantenere in vigore, disposizioni idonee ad assicurare che i propri amministratori, dirigenti, funzionari, impiegati, agenti e consulenti siano al corrente di tale scelta comportamentale e vi si conformino.
Conflitto di interessi
Il Fornitore dichiara che nel gruppo societario di appartenenza non risultano soggetti (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Amministratore Delegato, Consiglieri, Soggetti Apicali e Soggetti Sottoposti con poteri di rappresentanza in relazione al presente Contratto), che:
i. ricoprono all’interno di una società del Gruppo ENGIE un ruolo la cui presenza - in virtù del ruolo ricoperto all’interno della Società di appartenenza - possa generare un conflitto di interessi anche potenziale;
ii. hanno rivestito negli ultimi 24 mesi il ruolo di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per attività che hanno coinvolto, direttamente o indirettamente, il Gruppo ENGIE, (quali ad esempi il rilascio di autorizzazioni, permessi, concessioni, controllo amministrativi o di altra natura).
Inoltre, il Fornitore dichiara di non avere, al momento della stipula del Contratto, alcun rapporto con ENGIE o con suoi amministratori o dipendenti, che comporti il rischio che il Fornitore stesso o un suo amministratore o dipendente siano portati a tutelare, per ragioni economiche, familiari o professionali, un interesse proprio che possa entrare in conflitto con gli interessi di ENGIE. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto a ENGIE l’insorgenza di un potenziale conflitto di interessi e la circostanza che lo origina (ad esempio parentela, affinità, coniugio/convivenza, rapporto di lavoro o di collaborazione, altro interesse di natura economica), affinché ENGIE possa adottare le opportune decisioni in merito, incluso il recesso dal presente Contratto, esercitabile, a discrezione di ENGIE e senza obbligo di motivazioni, a mezzo raccomandata A/R o PEC con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
ENGIE potrà svolgere verifiche finalizzate ad accertare il rispetto del presente articolo. A tal fine il Fornitore è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione e le informazioni ritenute utili da ENGIE.
La violazione, ad opera del Fornitore o dei propri Soggetti Apicali e/o dei suoi Soggetti Sottoposti per come sopra definiti, del Modello 231 e/o del Codice Etico di ENGIE nell’ambito dell’esecuzione del Contratto nonché il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi e/o delle previsioni del presente articolo, darà titolo a ENGIE di risolvere di diritto il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, rimanendo impregiudicato ogni diritto di ENGIE ai sensi di legge e/o del presente Contratto, anche per le perdite, i danni e le spese derivanti ad ENGIE dalla violazione delle dichiarazioni e garanzie previste dal presente articolo.
ARTICOLO 15 – RISERVATEZZA - DIVIETO DI PUBBLICITÀ
Sia durante la vigenza del Contratto che successivamente, il Fornitore si obbliga al mantenimento della più assoluta riservatezza e confidenzialità su tutti i dati, informazioni e documenti di qualsiasi natura (tecnica, commerciale, economica, etc.) ricevuti da ENGIE, e ad utilizzarli unicamente allo scopo della esecuzione del Contratto. Ai fini del presente articolo vengono considerate informazioni riservate tutte le informazioni di qualsivoglia natura che non siano pubbliche o pubblicamente disponibili.
Il Fornitore si obbliga inoltre a non divulgare informazioni, documenti e know-how attinenti all’organizzazione, ai metodi gestionali ed operativi di ENGIE senza autorizzazione scritta ed ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicarne la riservatezza e la confidenzialità.
Il Fornitore si impegna a non utilizzare il logo o il marchio di ENGIE ai fini pubblicitari, salvo espresso accordo tra le Parti.
ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 generale sulla protezione dei dati (“Regolamento”), ENGIE, fornisce le seguenti informazioni alla propria controparte contrattuale la quale si impegna a trasferire dette informazioni alle persone interessate.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è ENGIE.
Categoria di dati oggetto di trattamento
Oggetto di trattamento sono i dati personali forniti dalla controparte contrattuale al momento della stipula del Contratto con ENGIE quali ad esempio i dati anagrafici, il luogo di nascita, di residenza, codice fiscale e/o Partita IVA, numero di telefono/indirizzo e-mail, coordinate bancarie e le loro successive variazioni, nonché gli ulteriori dati che saranno forniti dalla controparte contrattuale o acquisiti da ENGIE nel corso del rapporto contrattuale (“Dati Personali” o “Dati”). Tutte tali informazioni sono da considerarsi Dati Personali ai sensi della normativa applicabile nella misura in cui si riferiscano direttamente o indirettamente a persone fisiche identificate o identificabili (per esempio, amministratori, dipendenti, manager, collaboratori, consulenti della controparte contrattuale o alla controparte contrattuale stessa ove sia una persona fisica).
Finalità del Trattamento, base giuridica e conseguenze del mancato conferimento dei Dati
I Dati Personali sono oggetto di trattamento da parte di ENGIE per i seguenti fini:
a) adempiere agli obblighi legali ed amministrativi cui è soggetto ENGIE. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per il perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale con ENGIE;
b) stipulare e gestire il rapporto contrattuale con ENGIE. Al suddetto scopo, i Dati Personali verranno trattati anche nel contesto delle attività di: amministrazione, contabilità, gestione contratti, servizi, fatturazione/pagamenti, revisione contabile e certificazione del bilancio obbligatoria/ facoltativa, cessione o anticipo crediti, nonché per adempiere a specifiche richieste ed ottemperare agli altri obblighi derivanti dal Contratto con ENGIE. Il conferimento dei Dati Personali è necessario per l’instaurazione e lo svolgimento del Contratto. Un eventuale rifiuto al conferimento dei Dati Personali per perseguimento delle indicate finalità avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare e proseguire il rapporto contrattuale.
Il trattamento dei Dati Personali potrebbe avvenire anche nell’ambito dello svolgimento di operazioni di gestione di un eventuale contenzioso o nell’ambito di eventuali vicende societarie (cessione della società o di rami d’azienda) e nello svolgimento di attività di due diligence. Tali eventuali trattamenti potrebbero essere posti in essere sulla base di un legittimo interesse di ENGIE, la quale intende tutelare i propri interessi e i propri diritti così come riconosciuti dalle normative vigenti nonché svolgere le operazioni di business che ritiene più opportune.
Infine, le persone autorizzate da ENGIE potranno contattare gli Interessati per valutare ulteriori possibilità di collaborazione, anche in relazione alla tipologia di controparte.
Modalità del Trattamento e periodo di conservazione dei Dati
I Dati Personali sono trattati presso ENGIE, anche avvalendosi di terze Parti nominate Responsabili del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR, con l’ausilio di mezzi elettronici e manuali idonei a garantirne la sicurezza e riservatezza. In Particolare, potranno essere trattati con le seguenti modalità:
• raccolta di dati presso l’interessato;
• raccolta di dati presso registri, elenchi atti o documenti pubblici;
• registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo;
• registrazione ed elaborazione su supporto informatico;
• organizzazione degli archivi sia in formato cartaceo che digitale.
I Dati Personali saranno conservati in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, per un
periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I criteri per determinare il periodo di conservazione dei Dati tengono conto del periodo di trattamento consentito e delle normative applicabili in materia di fiscalità, prescrizione dei diritti e della natura degli interessi legittimi ove costituiscano la base giuridica del trattamento.
In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, i Dati Personali potrebbero essere conservati per un periodo successivo a quello originariamente previsto, in caso di eventuali contenziosi o richieste delle Autorità competenti.
Successivamente i dati verranno cancellati o anonimizzati.
Ambito di comunicazione e di trasferimento dei Dati
I Dati Personali non saranno diffusi e saranno resi disponibili ai soggetti autorizzati al loro trattamento
nell’ambito di ENGIE solo ove necessario e per le finalità per cui è ammesso un trattamento.
I Dati Personali potranno essere comunicati da ENGIE, solo ed esclusivamente per le finalità indicate, alle seguenti categorie di soggetti: (i) istituti bancari e creditizi; (ii) consulenti legali, fiscali, revisori e commercialisti; (iii) società di recupero crediti, che rilevano rischi finanziari o che svolgono attività di prevenzione delle frodi; (iv) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo; (v) società che forniscono servizi IT; (vi) società che svolgono servizi di sicurezza e sorveglianza; (vii) società controllanti e/o collegate ad ENGIE.
L’Interessato può richiedere in qualsiasi momento informazioni sul trattamento effettuato e le terze Parti
coinvolte.
Con riferimento ai Dati Personali loro comunicati, i soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate potranno operare, a seconda dei casi, in qualità di responsabili del trattamento (e in tal caso riceveranno opportune istruzioni di ENGIE) oppure come distinti titolari del trattamento. In quest’ultima ipotesi, i Dati Personali saranno comunicate soltanto con il consenso espresso degli interessati, salvo i casi in cui la comunicazione sia per legge obbligatoria o necessaria oppure per il perseguimento di finalità per le quali non sia richiesto dalla legge il consenso dell’interessato.
Qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate nel presente articolo, i Dati potranno altresì essere trasferiti all’estero a società aventi sede sia all’interno sia al di fuori dell’Unione Europea. Alcune di queste giurisdizioni potrebbero non garantire lo stesso livello di tutela dei Dati garantiti dal paese in cui l'interessato risiede. In tal caso, ENGIE si impegna a che i Dati siano trattati con la massima riservatezza stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento, l’interessato avrà diritto di:
• ottenere da ENGIE conferma che sia o meno in corso un trattamento dei propri Dati Personali e in tal
caso, di ottenere l’accesso alle informazioni di cui all’art. 15 del Regolamento;
• ottenere la rettifica dei Dati inesatti che lo riguardano, ovvero, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei Dati Personali incompleti;
• ottenere la cancellazione dei suoi Dati Personali, in presenza di uno dei motivi di cui all’art. 17 del
Regolamento, ove applicabile;
• revocare in qualunque momento il consenso nei casi in cui lo stesso sia stato precedentemente fornito. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso precedentemente prestato;
• ottenere la limitazione del trattamento dei suoi Dati qualora ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18
del Regolamento;
• opporsi al trattamento dei propri Dati Personali, per motivi connessi alla sua posizione Particolare, ove applicabile;
• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che lo riguardano forniti nonché di trasmettere tali Dati a un altro titolare del trattamento, nei casi ed entro i limiti di cui all’art. 20 del Regolamento.
Ai sensi del GDPR, ENGIE non è autorizzata ad addebitare costi per adempiere ad una delle richieste riportate in questo paragrafo, a meno che non siano manifestamente infondate o eccessive, ed in Particolare abbiano carattere ripetitivo. Nei casi in cui un soggetto interessato richieda più di una copia dei propri dati personali o nei casi di richieste eccessive o infondate, ENGIE potrebbe (i) addebitare un contributo spese ragionevole, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti per evadere la richiesta o (ii) rifiutarsi di soddisfare la richiesta. In queste eventualità ENGIE informerà dei costi la persona interessata prima di evadere la richiesta.
Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione scritta a ENGIE.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo (per l’Italia: il Garante per la protezione dei Dati Personali), qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione del Regolamento generale sulla protezione dei
dati. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
ENGIE si impegna a rispettare tutti gli obblighi riportati nella presente informativa. I soggetti interessati che, ritenendo insufficienti gli sforzi in tal senso posti in essere dalla Società dovessero decidere di proporre i ricorsi o reclami di cui sopra, sono invitati a contattarci.
Data Protection Officer
Il Data Protection Officer (responsabile della protezione dei dati) di ENGIE può essere contattato all’indirizzo e-mail: xxxxxxx-xxx@xxxxx.xxx per richiedere informazioni su come ENGIE tratta i Dati Personali.
ARTICOLO 17 - MANLEVA E ASSICURAZIONI
Il Fornitore è responsabile dei danni connessi alla fornitura e mantiene indenne ENGIE da ogni conseguenza. Il Fornitore si impegna a mantenere operativa per tutta la durata del rapporto, a copertura danni diretti ed indiretti derivanti dall’esecuzione delle prestazioni dedotte nel Contratto, una polizza RCT/RCO di adeguato massimale, sottoscritta con primaria Compagnia Assicurativa e a consegnarne copia al Committente entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
ARTICOLO 18 - RECESSO UNILATERALE
ENGIE si riserva la facoltà di recedere dall'Ordine di acquisto in ogni momento a mezzo Racc. A.R. o e-mail da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 30 (trenta) giorni.
In tal caso ENGIE riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della fornitura fino alla data del recesso, un importo pari al valore della fornitura regolarmente eseguita e verificata in buona fede tra le Parti.
ARTICOLO 19 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con effetto dalla stessa data in cui ENGIE ne avrà data comunicazione al Fornitore, anche via e-mail o PEC nei casi seguenti:
a) gravi inadempienze o reiterate carenze e negligenze nell’esecuzione del Contratto;
b) perdita del possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione delle prestazioni nonché mancata consegna delle certificazioni attestanti il possesso di tali requisiti dopo 10 gg. dalla richiesta di ENGIE;
c) insolvenza del Fornitore o qualora il Fornitore medesimo venga a trovarsi in una situazione di amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento o altra procedura concorsuale comunque denominata;
d) reiterata inosservanza delle disposizioni dettate in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
e) mutamento del soggetto/i esercitante il controllo sul Fornitore ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile;
f) violazione, da parte del Fornitore, del Modello organizzativo 231 e del Codice Etico di ENGIE – Clausola Etica e sviluppo sostenibile del gruppo ENGIE, Conflitto di interessi e/o delle disposizioni dettate in materia di tutela dell'ambiente;
g) il venir meno, a qualsiasi titolo, dell’eventuale Contratto principale con il Committente;
h) violazione delle previsioni in materia di protezione dei dati personali – di cui al Regolamento (UE) 2016/679 - con riferimento all’atto di nomina a responsabile del trattamento;
i) violazione degli obblighi di tracciabilità di cui ai commi 9 e 9 bis dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 come modificata dal DL 12/11/2010 n. 187, con contestuale informativa alla Committente e alla Prefettura territorialmente competente, ove previsto.
ENGIE avrà inoltre diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. qualora in caso di inadempimento anche a solo una delle obbligazioni ivi previste, il Fornitore non vi ponga rimedio entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione di apposita diffida ad adempiere inviata per iscritto da ENGIE.
Nei casi di risoluzione di cui al presente articolo è fatto salvo ed impregiudicato ogni altro diritto di ENGIE ai sensi di legge, ivi incluso quello di chiedere il risarcimento di tutti i danni subiti.
ARTICOLO 20 - FORZA MAGGIORE
In caso si verifichino eventi di forza maggiore (quali, in via meramente esemplificativa, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni o moti popolari, provvedimenti delle Pubbliche Autorità che abbiano incidenza sulla capacità o possibilità delle Parti di eseguire l'attività, incendi non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla parte ed altre cause consimili) che impediscano o rendano estremamente gravoso a ciascuna delle Parti il rispetto dei termini previsti per l’adempimento, quella tra le Parti il cui adempimento sia impedito o ritardato da tali eventi, non sarà responsabile per il ritardo o per l'inadempimento. La pandemia da Covid – 19 non è intesa come causa di forza maggiore a meno che essa non comporti un oggettivo e significativo mutamento delle condizioni di esecuzione delle prestazioni.
Quella tra le Parti che sia colpita da un evento di Forza Maggiore dovrà notificare all’altra, per iscritto, il verificarsi dell’evento ritenuto di forza maggiore entro e non oltre 72 (settantadue) ore dal suo venire in essere. L’eventuale nuovo termine di adempimento sarà concordato tra le Parti in relazione all’impedimento della causa di Forza Maggiore. Qualsiasi mancanza o ritardo della comunicazione dell’esistenza o della cessazione della causa di Forza Maggiore causerà la responsabilità della Parte così inadempiente per i danni sofferti dall’altra Parte e che avrebbero potuto essere evitati o contenuti se essa avesse tempestivamente ricevuto la comunicazione. In ogni caso le Parti si adopereranno, per quanto possibile, al fine di ridurre le conseguenze della forza maggiore e faranno tutto quanto in loro potere per ristabilire nel più breve tempo possibile le condizioni di normalità e ridurre l'eventuale danno dell'altra Parte.
Nel caso in cui l’evento di Forza Maggiore perduri per un periodo di almeno 15 (quindici) giorni consecutivi, le Parti si accorderanno entro 3 (tre) giorni dalla cessazione dell’evento in merito alle azioni da intraprendere; il termine di adempimento sarà conseguentemente posticipato per un periodo pari alla durata dell'evento di Forza Maggiore oltre al tempo ragionevolmente necessario al ripristino delle condizioni che rendano possibile l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto.
ARTICOLO 21 – MODIFICHE E VARIANTI
ENGIE per sopravvenute esigenze operative potrà richiedere al Fornitore delle modifiche ai prodotti ordinati. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali modifiche nel rispetto delle condizioni economiche, delle modalità e degli accordi intercorsi con ENGIE.
ARTICOLO 22 - PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Il Fornitore garantisce la piena conformità alla normativa prevista in tema di brevetti o licenze e proprietà intellettuale.
ARTICOLO 23 - DIPENDENZA ECONOMICA
Le Parti improntano la loro condotta contrattuale ai principi di lealtà e probità.
Il Fornitore deve informare immediatamente il Committente di qualsiasi rischio di dipendenza economica.
ARTICOLO 24 - CONTROVERSIE
Il rapporto tra le Parti è regolato dal diritto italiano.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere circa l’interpretazione, la validità e l'esecuzione o comunque connesse al Contratto sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro Tribunale di Roma, con esclusione di qualsiasi altro Tribunale.
Eventuali controversie saranno in prima istanza devolute ai responsabili apicali del Committente e del Fornitore che tenteranno di addivenire ad una soluzione amichevole, da perfezionarsi entro 10 (dieci) giorni.