Proprietà industriale ed intellettuale Clausole campione

Proprietà industriale ed intellettuale. L’acquisto dei prodotti e la loro utilizzazione, diretta o indiretta, non darà luogo al trasferimento in capo all’acquirente di alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale sui prodotti venduti, che permarrà in capo al Fornitore.
Proprietà industriale ed intellettuale. 12.1 Il Fornitore garantisce a ENEL e, su richiesta, s'impegna a dimostrare con opportuna documentazione, l'uso legittimo di marchi commerciali, brevetti, modelli di utilità, know-how o delle necessarie licenze su tali diritti e che tali marchi commerciali e licenze non violano i diritti di terze parti.
Proprietà industriale ed intellettuale. 7.1 Il Venditore è e rimane l’esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi con i prodotti forniti, ivi incluse loro singole parti, la documentazione, disegni, progetti, manuali, nonché i marchi eventualmente apposti dal Venditore sui prodotti medesimi. In ogni caso è fatto espresso divieto all’Acquirente di utilizzare e/o sfruttare per fini diversi dalla vendita ovvero di riprodurre, copiare, trasmettere a terzi i disegni, documenti e/o informazioni tecniche del Venditore senza il suo preventivo consenso scritto.
Proprietà industriale ed intellettuale. 4.1 Il Negoziante riconosce che
Proprietà industriale ed intellettuale. Il Fornitore garantisce la piena conformità alla normativa prevista in tema di brevetti o licenze e proprietà intellettuale.
Proprietà industriale ed intellettuale. 1. SIEMENS si riserva tutti i diritti, titoli, facoltà e interessi inerenti i Documenti. Tali Documenti non potranno essere resi disponibili a terzi senza il preventivo consenso scritto di SIEMENS e dovranno essere restituiti immediatamente a SIEMENS in qualsiasi caso il Contratto non venga eseguito, ovvero, sia cessato anticipatamente per qualsiasi causa.
Proprietà industriale ed intellettuale. Il FORNITORE si impegna a non divulgare a terzi, né ad utilizzare per scopi diversi dall’esecuzione dell’ordine e/o del contratto, senza il preventivo consenso scritto di 3M, le informazioni ed i documenti di natura tecnica o commerciale di esclusiva proprietà 3M, inclusi disegni, schizzi, modelli, campioni, stampi, pezzi, prototipi e componenti forniti o messi a disposizione da 3M nell’ambito del rapporto di acquisto. Il divieto deve intendersi vincolante per il FORNITORE, i suoi rappresentanti, preposti, consulenti e collaboratori e gli eventuali subappaltatori, successori o aventi causa anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con 3M e ciò anche in caso di modifica della ragione sociale, della struttura societaria, di controllo o azionaria del FORNITORE. Il FORNITORE è tenuto a restituire tempestivamente a 3M, all’atto della cessazione del rapporto o al termine dell’esecuzione della prestazione, tutte le informazioni, i documenti ed i beni di proprietà 3M. Salvo diverso accordo, resta convenuto che 3M e’ e rimane unica ed esclusiva titolare e beneficiaria dei diritti connessi con lo sfruttamento ed utilizzo dei risultati (tangibili e non), delle opere, delle invenzioni ed innovazioni eventualmente derivanti o associate all’esecuzione della specifica prestazione richiesta al FORNITORE, intendendosi il corrispettivo convenuto ricomprendere anche la cessione di tali diritti. Il FORNITORE, per quanto di propria competenza e responsabilità, garantisce a 3M che l’utilizzo, lo sfruttamento a qualsiasi titolo e la rivendita di quanto acquisito nell’ambito del rapporto di acquisto non comporta la violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale di terze Parti; in caso di contestazioni o controversie, il FORNITORE deve tenere indenne e manlevare 3M da qualsiasi responsabilità o conseguenza negativa al riguardo. Nessuna licenza di marchio, né di altri diritti di proprietà industriale od intellettuale, è prevista o connessa con l’esecuzione dell’ordine o del contratto stipulato con il FORNITORE.
Proprietà industriale ed intellettuale. 16.1) I disegni, le specifiche ed eventuali documenti tecnici e/o commerciali messi a disposizione del fornitore per la buona esecuzione dell’ordine d’acquisto resteranno di proprietà esclusiva della SELI SRL e potranno essere utilizzati unicamente per l’esecuzione dell’ordine. Il Fornitore sarà responsabile della loro diligente conservazione.
Proprietà industriale ed intellettuale. Art 17: Documentazione Tecnica – Art 18: Spedizione e Fatturazione - Art 19: Pagamenti – Art 20: Rivalsa e Indennizzo Art 21: Imballaggio - Art 22: Clausola di Garanzia - Art 23: Recesso - Art 24: Clausola Risolutiva espressa - Art 25: Tolleranza - Art 26: Legge Applicabile e Foro Competente
Proprietà industriale ed intellettuale. È fatto divieto assoluto all’Acquirente di utilizzare la denominazione sociale, i marchi (siano essi registrati o di fatto), i modelli (registrati o meno), i segni distintivi, i brevetti, il know-how, le opere tutelate dalla legge sul diritto d'autore (ivi incluse brochure e materiali informativi), o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di CMI e/o delle sue affiliate per qualsiasi fine, senza il preventivo consenso scritto di CMI e/o delle sue affiliate, fatta eccezione per il caso in cui tale utilizzo si renda necessario al fine di dare esecuzione all'Accordo e, in ogni caso, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di proprietà intellettuale ed industriale.