MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo. Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l’istituto previste dal citato art. 106.
MODIFICHE E VARIANTI. 8.1 Gli interventi previsti nel Progetto definitivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
8.2 Ogni modifica è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 16 dell’Avviso.
MODIFICHE E VARIANTI. 5.3.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016:
A. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari che si sono resi ne- cessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;
B. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui an- che la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di au- torità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;
C. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;
D. nei casi e con i limiti di cui all’art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;
E. ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni da es- so previste.
5.3.2 Ove occorra determinare nuovi prezzi si procede mediante riferimento ai prezziari regionali se pre- senti o, in assenza, mediante analisi prezzi.
5.3.3 Nei casi di cui al punto 5.3.1 lettere A,B,C,E, l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomis- sione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.
MODIFICHE E VARIANTI. La Stazione Appaltante potrà richiedere all'operatore economico affidatario modifiche e variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016, La Stazione Appaltante, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all'articolo stesso. Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'operatore economico se non è stata approvata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente. Per le varianti di cui sopra sarà sottoscritto apposito atto di sottomissione (entro il limite del 1/5 dell'importo contrattuale) o atto aggiuntivo al contratto principale (oltre il limite del 1/5), che dovrà in tale caso essere approvato con apposito provvedimento da parte della stazione appaltante.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche dei contratti applicativi in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D.Lgs. n. 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D. lgs. n. 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. Le varianti di cui all'art. 106 del Dlgs 50/2016 sono proposte dal DEC al RUP e da quest'ultimo formalizzate, previa autorizzazione della Direzione aziendale.
MODIFICHE E VARIANTI. Occorrendo apportare modifiche al presente accordo quadro si applica la normativa di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai prezzi, patti e condizioni del presente accordo quadro.
MODIFICHE E VARIANTI. ENGIE per sopravvenute esigenze operative potrà richiedere al Fornitore delle modifiche ai prodotti ordinati. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali modifiche nel rispetto delle condizioni economiche, delle modalità e degli accordi intercorsi con ENGIE.