MODIFICHE E VARIANTI Clausole campione

MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio. 9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere. 9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. 9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. 9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. 9.4.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario. 9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente.
MODIFICHE E VARIANTI. 8.1 Gli interventi previsti nel Progetto definitivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità. 8.2 Ogni modifica è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 16 dell’Avviso.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo. Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l’istituto previste dal citato art. 106.
MODIFICHE E VARIANTI. 5.4.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106: A. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari (nei settori ordinari nei limiti del 50% del valore dell’appalto iniziale; senza limiti per i settori speciali) che si sono resi necessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici; 2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi; B. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c): (nei settori ordinari nei limiti del 50% del valore dell’appalto iniziale; senza limiti per i settori speciali) per varianti in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non alteri la natura generale del contratto; C. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma; D. nei casi e con i limiti di cui all’art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto; E. ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni da esso previste. 5.4.2 GTT e Ca.NOVA si riservano, durante il periodo di validità contrattuale, di effettuare nuove operazioni che verranno quotate sulla base delle ore dei tempari forniti dal costruttore moltiplicato per il corrispettivo di cui all’art. 12, con l’applicazione dello sconto offerto. 5.4.3 Nei casi di cui al punto 5.4.1 lettere A, B, C, D, E l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomissione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.
MODIFICHE E VARIANTI. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 7, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della modifica e/o della variazione richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo dei costi da sostenere, i quali, qualora la variazione proposta rientri entro il limite del 20% del valore del Contratto, dovranno essere contabilizzati secondo i prezzi e le condizioni previsti in Contratto. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un atto aggiuntivo al contratto originario nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto. In ogni caso le varianti richieste dalla Committente non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del Contratto. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente, e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali. Si applica in tal caso il comma 12 del succitato art. 106.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche dei contratti applicativi in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D.Lgs. n. 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui agli artt. 106 e 149 (solo se trattasi di beni culturali) del D. lgs. n. 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. Fatto salvo quanto previsto in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Operatore economico affidatario modifiche e varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all’articolo stesso. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che saranno indicate dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.