MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio.
9.4.2. In tal caso l’Appaltatore entro il termine di 10 giorni dall’avvenuto ricevimento della richiesta scritta da parte della Committente, secondo le modalità di cui al precedente art. 5, sarà tenuto a comunicare per iscritto alla Committente medesima una proposta contenente la fattibilità tecnico economica della variante richiesta con l’evidenza delle relative motivazioni, nonché l’indicazione di termini, tempistiche e modalità di esecuzione. La proposta dovrà contenere, altresì, il preventivo degli eventuali costi da sostenere.
9.4.3. La Committente potrà accettare la proposta mediante la redazione di un accordo aggiuntivo al Contratto nel quale saranno recepite le modifiche intervenute ed approvate.
9.4.4. Fino al momento della conclusione del suddetto accordo, l’Appaltatore dovrà continuare ad eseguire la prestazione secondo quanto previsto nel Contratto.
9.4.5. Le variazioni non accettate formalmente dalla Committente ovvero effettuate senza il rispetto delle prescrizioni di cui sopra non daranno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comporteranno in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal Contratto.
9.4.6. Qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
9.4.7. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è previamente autorizzata dalla Committente.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo. Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l’istituto previste dal citato art. 106.
MODIFICHE E VARIANTI. 8.1 Gli interventi previsti nel Progetto definitivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
8.2 Ogni modifica è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 16 dell’Avviso.
MODIFICHE E VARIANTI. 5.3.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016:
A. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b): per servizi o forniture supplementari che si sono resi ne- cessari e non inclusi nell'appalto iniziale, ove secondo la valutazione del RUP il cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per GTT notevoli disguidi o consistente duplicazione dei costi;
B. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c): per varianti in corso d’opera ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica sia determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, tra cui an- che la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di au- torità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non alteri la natura generale del contratto;
C. ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. d): in caso di modificazioni soggettive previste dalla norma;
D. nei casi e con i limiti di cui all’art. 106 comma 2 ove compatibile con il presente appalto;
E. ai sensi dell’art. 106 comma 12: qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni sino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni da es- so previste.
5.3.2 Ove occorra determinare nuovi prezzi si procede mediante riferimento ai prezziari regionali se pre- senti o, in assenza, mediante analisi prezzi.
5.3.3 Nei casi di cui al punto 5.3.1 lettere A,B,C,E, l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere l’atto di sottomis- sione, relativo alla variante, ad esso sottoposto dal RUP ed entro il termine assegnato.
MODIFICHE E VARIANTI. 13.1. Le parti concordano che saranno considerate necessarie, nella misura in cui queste non potevano essere previste con la dovuta diligenza al momento della firma del presente contratto, solo quelle modifiche dovute a cause di forza maggiore e come conseguenza dell’applicazione di nuovi regolamenti e requisiti legali o ufficiali.
13.2. Il Committente si riserva la facoltà di sospendere o introdurre modifiche alle attività oggetto dell’appalto per effetto di mutate esigenze e/o di maggiore utilità, ed in ogni caso per motivate ragioni di interesse pubblico. Le predette variazioni saranno comunicate per iscritto al Contraente, il quale è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto originario, e alle stesse condizioni dello stesso. Oltre tale limite, il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto. Tutti i costi in aumento o in diminuzione dovuti all’introduzione di tali modifiche saranno a carico e/o a favore del Committente e comporteranno un adeguamento del prezzo contrattuale. Il Committente ha comunque il diritto di far eseguire le modifiche in questione da parte di terzi e a proprie spese. Il Contraente si impegna a presentare al Committente per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento di qualsiasi richiesta di modifiche da parte del Committente un’offerta supplementare vincolante con l’indicazione dei nuovi costi e corredata, se necessario, da un programma di costruzione aggiornato. Le modifiche possono essere eseguite dal Contraente solo se, e nella misura in cui, il Committente ha approvato i costi aggiuntivi o ridotti associati e la variazione dei termini contrattuali a seguito della stipula di un atto aggiuntivo al presente contratto. L’attuazione di modifiche senza la corrispondente approvazione scritta costituisce una violazione del contratto e non dà diritto al Contraente ad una remunerazione aggiuntiva o a proroghe dei termini. La conclusione e l’introduzione di modifiche al presente contratto deve avvenire per iscritto ai sensi dell’art. 16 del Codice delle obbligazioni svizzero. Analogamente si deve procedere nel caso di scioglimento del contratto e di rinuncia ai diritti individuali che ne derivano.
MODIFICHE E VARIANTI. 5.3.1
A. comma 1 lett. a):
1. Servizio di material management di durata pari alla garanzia offerta dalla data di immissione in servizio del primo veicolo di ogni contratto applicativo, comprensivo della fornitura di ricambi per le manutenzioni, preventive e correttive, monitoraggio delle scorte, dell’assunzione come mandataria per la gestione della riparazione dei sottoassiemi (compresi quelli di costruzione di tutte le imprese mandanti) della gestione della riparazione dei sottoassiemi, della gestione pro-attiva delle obsolescenze, della eventuale implementazione di modifiche sulla flotta, dell’aggiornamento triennale del dossier di manutenzione, così come descritto nell’Allegato nr. 3.
2. servizio di controllo centralizzato per il quale il veicolo è predisposto. Il servizio richiesto sia basato su processi di comunicazione veicolo- posto centrale già impiegati dalla IA per altre applicazioni. Presso la sala di controllo centralizzata, un team di analisti, grazie al monitoraggio in tempo reale dei veicoli e alla raccolta costante dei dati sul campo da parte del personale di manutenzione della IA, anticipa l’insorgere di problemi e avvia tempestivamente il processo di risoluzione. Per ogni tipo di guasto il personale di centrale prepari un processo di risoluzione standard, che renda più rapido ed efficiente l’intervento sul tram al rientro in deposito. Presso la sala controllo sia possibile alimentare una piattaforma che raccolga e analizzi queste schede manutentive al fine di fornire un servizio di E-learning che assicura un miglioramento continuo della preparazione degli operatori, basato sull’esperienza reale.
MODIFICHE E VARIANTI. Occorrendo apportare modifiche al presente accordo quadro si applica la normativa di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ai prezzi, patti e condizioni del presente accordo quadro.
MODIFICHE E VARIANTI. ENGIE per sopravvenute esigenze operative potrà richiedere al Fornitore delle modifiche ai prodotti ordinati. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali modifiche nel rispetto delle condizioni economiche, delle modalità e degli accordi intercorsi con ENGIE.
MODIFICHE E VARIANTI. Fatto salvo quanto previsto in materia di aumento delle prestazioni sino al quinto del corrispettivo, ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà richiedere all’Operatore economico affidatario modifiche e varianti in aumento o in diminuzione delle prestazioni nei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 106, del D.Lgs. 50/2016. La Stazione Appaltante, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere le modifiche, in aumento o in diminuzione, che si rendessero necessarie in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, fino alla concorrenza dei limiti di cui all’articolo stesso. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che saranno indicate dalla Stazione Appaltante purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche del presente contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016. Nel corso dell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali. Si applica in tal caso il comma 12 del succitato art. 106.