MODIFICHE E VARIANTI Clausole campione

MODIFICHE E VARIANTI. 9.4.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento del Servizio.
MODIFICHE E VARIANTI. Le modifiche nonché le varianti del contratto durante il periodo di efficacia sono consentite esclusivamente nelle ipotesi previste dall’art. 106 comma 1 lett. b), c), d) e comma 2 con i limiti stabiliti dal comma 4 del medesimo articolo. Le varianti sono autorizzate dal responsabile unico del procedimento, previo accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della sussistenza di fatto delle condizioni legittimanti l’istituto previste dal citato art. 106.
MODIFICHE E VARIANTI. 8.1 Gli interventi previsti nel Progetto definitivo possono subire variazioni successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.
MODIFICHE E VARIANTI. 7.7.1. La Committente si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, che non potrà rifiutarsi, variazioni finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del Contratto.
MODIFICHE E VARIANTI. 23.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie allo svolgimento dei lavori, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016.
MODIFICHE E VARIANTI. 22.1. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore, che vi sarà tenuto, tutte le variazioni che saranno ritenute eventualmente necessarie per la realizzazione dell’Opera in ragione di sopravvenute esigenze o errori progettuali.
MODIFICHE E VARIANTI. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del contratto, variazioni contrattuali finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni. In ogni caso le variazioni richieste dalla Stazione Appaltante non potranno superare il limite del quinto del valore complessivo del contratto. Qualora le variazioni producano aumento dei prezzi entro il limite del 20% dell’importo complessivo del contratto, l’Appaltatore si obbliga a praticare gli stessi prezzi e condizioni previsti nel medesimo, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del Contratto. Nel caso i cui le variazioni superino la quota sopra indicata, le Parti, di comune accordo, valuteranno le differenze di prezzo e in generale i nuovi termini contrattuali e/o l’eventuale indennizzo. Eventuali variazioni che incidano in diminuzione sulla consistenza economica del contratto non daranno diritto ad alcun indennizzo. È fatto divieto all’Appaltatore di apportare alcuna variazione o modifica al contratto di qualsivoglia tipologia e/o entità, se non è preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante e comunque solo in presenza dei presupposti e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le variazioni non preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi e/o indennizzi e comportano in ogni caso l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dal contratto.
MODIFICHE E VARIANTI. 5.4.1 Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le seguenti modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106:
MODIFICHE E VARIANTI. ENGIE per sopravvenute esigenze operative potrà richiedere al Fornitore delle modifiche ai prodotti ordinati. Il Fornitore si impegna ad effettuare tali modifiche nel rispetto delle condizioni economiche, delle modalità e degli accordi intercorsi con ENGIE.
MODIFICHE E VARIANTI. 1. Sono ammesse, previa autorizzazione del RUP, le modifiche e varianti ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti.