GESTIONE RIFIUTI Clausole campione

GESTIONE RIFIUTI. 20.1. Qualora, nello svolgimento delle prestazioni dedotte in Contratto, l'Appaltatore produca o detenga sostanze o oggetti definiti "rifiuti", ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 152/06, questi dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale. 20.2. Nel caso in cui l'Appaltatore provveda direttamente alla gestione del rifiuto - raccolta, trasporto e recupero/smaltimento - ovvero ad una o più fasi della gestione, dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dal Decreto citato e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l'esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in xxxxx xx xxxxxxxx. 00.0. Parimenti, qualora l'Appaltatore si avvalga di soggetti terzi per gestire, in tutto o in parte, il rifiuto, dovrà documentare il possesso dei requisiti, autorizzazioni o iscrizioni prescritti dalla vigente normativa in capo all'impresa o alle imprese cui è affidata l'Attività ed esibire in copia conforme il relativo titolo contrattuale. 20.4. E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni intervenute con riferimento alle autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell'impresa cui è demandata la gestione. 20.5. La Committente, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
GESTIONE RIFIUTI. E’ obbligo della Assuntore contenere l’impatto ambientale dei rifiuti dalle lavorazioni, dalle demolizioni e forniture di materiali (imballaggi, ecc.).
GESTIONE RIFIUTI. Ai sensi del D. M. 18.10.2016, punto 4.4.7, l’impresa che esegue il servizio raccoglie e conferisce le frazioni di rifiuti prodotti nei vari edifici e quelli prodotti durante l’esecuzione del servizio in maniera differenziata secondo le modalità di raccolta stabilite dal comune di afferenza della Struttura servita e secondo le indicazioni o le procedure all’uopo stabilite dalla Stazione Appaltante, anche con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti speciali. Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti urbani, l’impresa è tenuta a mettere a disposizione operatori dedicati al conferimento delle frazioni differenziate di rifiuti urbani prodotti nei vari edifici al fine di conferire tali frazioni nelle modalità e nei giorni stabili nel programma della loro raccolta. E’ a carico dell’impresa inoltre, la distribuzione capillare dei contenitori multiuso e di apposite sacche/buste (forniti dall’impresa stessa) da utilizzarsi per la raccolta dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani. Nelle strutture sanitarie i rifiuti urbani o assimilabili agli urbani già differenziati, come da normativa in vigore, vanno trasferiti ai punti di raccolta/aree di deposito temporaneo o in aree definite in ciascuna macrostruttura aziendale su appositi carrelli, preferibilmente chiusi, messi a disposizione dall’impresa. II mantenimento delle condizioni igieniche dei/delle punti di raccolta/aree di deposito temporaneo dei rifiuti urbani comuni e/o assimilabili agli urbani e dei contenitori appositi (contenitori per raccolta differenziata del vetro, carta, ecc.) è in carico all’impresa aggiudicataria, per quanto attiene gli interventi di manutenzione ordinaria. L’impresa aggiudicataria deve utilizzare attrezzature proprie (carrelli, etc.) adeguate alla movimentazione interna dei rifiuti, nel rispetto delle normative in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro. La pulizia e la manutenzione delle attrezzature è a carico dell’impresa stessa. Nell'ipotesi di spargimenti accidentali di rifiuti al momento del ritiro, l’impresa deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia dell’area interessata. Qualora durante le operazioni di raccolta dovessero insorgere situazioni di emergenza (spargimenti accidentali, ecc.), l’impresa deve intervenire con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. kit d'emergenza e/x xxxxxxxxx assorbitori), nonché con personale addestrato, al fine di minimizzare danni all’ambiente e rip...
GESTIONE RIFIUTI. Per i rifiuti prodotti nell’ambito dei singoli cantieri, l’appaltatore assume il ruolo di “produttore iniziale del rifiuto”, pertanto assume la completa responsabilità del rispetto della normativa D.lgs. 152/2006 in termini di classificazione, gestione, trasporto e smaltimento del rifiuto generato. L’appaltatore dovrà consegnare al Direttore dei Lavori una copia dei formulari rifiuti debitamente compilati e riportanti l’accettazione da parte del centro di smaltimento. Le somme per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, qualora non sia possibile la quantificazione tramite le voci di prezzario e dell’elenco prezzi, potranno essere riconosciute in contabilità nella misura riportata nei formulari di smaltimento rifiuti. L’appaltatore potrà, nell’esercizio della propria autonomia imprenditoriale, ricorrere a siti di stoccaggio provvisorio autorizzati. In questo caso la consegna dei formulari rifiuti potrà avvenire ogni quadrimestre.
GESTIONE RIFIUTI. L’Appaltatore si obbliga a smaltire, con tutti gli oneri relativi a proprio carico, i materiali di risulta derivanti delle attività oggetto di affidamento nelle modalità e nei termini precisati nel Capitolato Tecnico, avendo cura di verificare che nessun tipo di rifiuto, tantomeno quelli speciali (pericolosi o meno che siano), siano allocati e/o abbandonati sull’area di lavoro e del sedime aeroportuale. Qualora durante lo svolgimento dei lavori e in funzione degli stessi, divenga necessario approntare depositi temporanei di rifiuti, l’Appaltatore dovrà fare in modo che gli stessi vengano realizzati all’interno delle aree concesse e nel rispetto delle specifiche norme li disciplinano. Al termine del servizio oggetto di affidamento, l’Appaltatore dovrà smaltire i rifiuti e provvedere alla bonifica del sito nel rispetto della normativa speciale in materia vigente al momento. SAT, al termine dell'esecuzione del contratto e comunque a chiusura dei rapporti con l’Appaltatore, potrà effettuare controlli e verifiche in ordine all'adempimento di tali disposizioni, il cui scopo sarà quello di stabilire le condizioni ambientali del sito al momento della chiusura dei lavori o della risoluzione del presente Contratto. Se SAT riterrà, in base ai dati ottenuti, che le condizioni ambientali del sito indichino la presenza di rifiuti ancora da smaltire che potrebbero richiedere una azione correttiva, inviterà l’Appaltatore a procedere in tal senso se e nella misura in cui questa sarà richiesta dalle leggi in materia e/o dalle autorità competenti. Tale azione correttiva dovrà essere portata a termine nel minor tempo possibile nel rispetto dei termini previsti dal presente contratto di appalto e, ove tale azione dovesse richiedere un tempo maggiore, la stessa dovrà essere svolta in modo tale da non interferire irragionevolmente con lo svolgimento dell’attività di SAT o di terzi, salvo il risarcimento del relativo danno. In ogni caso, SAT avrà diritto di sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore fino a quando quest’ultimo non avrà terminato l’attività di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito, anche attraverso l’azione correttiva sopra indicata.
GESTIONE RIFIUTI. Per il trattamento dei rifiuti solidi e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l’Appaltatore dovrà consegnare all’Ente la fotocopia della “4° copia” del formulario. La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituto con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti. L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Si precisa che l’Ente non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità del Concessionario. Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico del Concessionario.
GESTIONE RIFIUTI. La sezione “Gestione Rifiuti” riporta attività, responsabilità, metodologie, adempimenti normativi, procedure di autocontrollo e criteri relativi alla gestione dei rifiuti durante le operazioni di cantiere al fine di: • verificare il rispetto della normativa vigente, a livello nazionale, regionale e locale e le prescrizioni previste dagli atti autorizzativi del progetto; • esplicitare in modo chiaro il processo produttivo e le fasi di gestione del rifiuto; • verificare il rispetto dei criteri di recupero e smaltimento del rifiuto previsti da normativa vigente e degli adempimenti amministrativi nella gestione del rifiuto (registro di carico e scarico, formulari di identificazione del rifiuto, modello unico di dichiarazione ambientale).
GESTIONE RIFIUTI. L’Appaltatore, per mezzo del personale operativo presente in cantiere, deve provvedere a raccogliere i rifiuti e/o i materiali di risulta prodotti, e conferirli in aree appositamente individuate dalla ditta stessa nell’area di cantiere. Deve anche provvedere al conferimento e/o smaltimento di ciascuna tipologia di materiale ai sensi della normativa ambientale vigente, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati. Durante le operazioni di raccolta si deve fare attenzione a non mischiare rifiuti non omogenei ed a non provocare sversamenti o altri danni ambientali durante la manipolazione dei rifiuti e dei materiali di risulta. Dovrà essere tempestivamente comunicato al Direttore dei Lavori il verificarsi di accidentali eventi con ripercussioni ambientali.
GESTIONE RIFIUTI. Il Fornitore si obbliga a gestire i rifiuti prodotti nell'ambito della esecuzione delle proprie prestazioni secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i e laddove applicabile nel rispetto di eventuali prescrizioni dell’autorità territorialmente competente, manlevando e tenendo indenne ENGIE da ogni onere e responsabilità connessi alla gestione stessa. L’istituzione e le modalità di gestione dei depositi temporanei che dovessero essere realizzati presso i presidi e/o le commesse Clienti, devono essere concordati con ENGIE e seguire almeno le indicazioni contenute nella Procedura P-ENGIE 018 “Gestione dei rifiuti” che verrà fornita dal Referente ENGIE. Il Fornitore si impegna altresì a fornire al Committente una copia della 4^ copia del formulario di identificazione dei rifiuti prodotti dal Fornitore stesso nell’esecuzione delle attività oggetto dell’Ordine di Appalto. Il Fornitore si impegna a mantenere pulita e in Ordine l’area interessata dall’esecuzione dei lavori o delle prestazioni oggetto dell’Ordine di Appalto. È assolutamente vietato abbandonare i rifiuti.
GESTIONE RIFIUTI. 12.4 Con riferimento alla gestione rifiuti, l’Operatore s’impegna a: a) sgomberare i rifiuti, prodotti negli Spazi e a trasportare i rifiuti solidi urbani fino ai punti di raccolta individuati da S.E.A.; b) conferire, secondo le indicazioni fornite da S.E.A., le frazioni differenziate di rifiuti solidi urbani prodotti (c.d. raccolta differenziata); c) nel caso di eventuali necessità di servizi di sgombero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e/o assimilati, con modalità differenti rispetto a quelle assicurate dall’Ente Territoriale competente, concordare con S.E.A. la gestione di tali rifiuti a fronte di corrispettivo da determinarsi di volta in volta. 12.5 È fatto divieto di abbandonare sul sedime aeroportuale ogni tipologia di rifiuto; eventuali necessari interventi di ripristino e rimozione di rifiuti abbandonati o normalizzazione di conferimenti impropri ascrivibili all’Operatore saranno effettuati da S.E.A. con oneri a carico dell’Operatore. 12.6 È fatto divieto di conferire nel ciclo di raccolta dei rifiuti di tipo urbano ogni altra tipologia di rifiuto/materiale. 12.7 La gestione dei rifiuti Speciali prodotti, ivi compreso il loro deposito temporaneo, è, ai sensi di legge, a totale carico gestionale ed amministrativo dell’Operatore; È fatto assoluto divieto di conferire tale tipologia di rifiuto nelle dotazioni S.E.A. dedicate alla raccolta dei rifiuti o abbandonarli sul sedime aeroportuale.