CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e della redazione del Tax Gap, di supporto per il recupero dell’evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore degli enti locali toscani, mediante stipula di Accordo Quadro
CIG: 8093488D92
Associazione dei Comuni Toscani - Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx
Tel x00 000 0000000 - xxxxx@xxxxxxxxxxx.xx - xxx@xxxxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxxxx.xx - C.F. 84033260484 - P.I. 01710310978
Indice
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro 3
Art. 2 – Durata dell’accordo quadro 3
Art. 3 – Ammontare dell’accordo quadro 4
Art. 4 – Adesione all’accordo quadro 7
Art. 5 - Caratteristiche del servizio 9
5.1 – Quantificazione del TAX GAP 10
5.2 - Creazione di un data base di riferimento 11
5.3 – Formazione e assistenza 12
5.4 - Emissione degli atti di accertamento 12
5.5 – Ulteriori funzionalità del programma di gestione della banca dati 12
5.6 – Servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma e per la gestione del servizio 13
Art. 6 – Personale impiegato nel servizio 14
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto di Anci Toscana, Direttore dell’esecuzione dell'Ente, Responsabile dell’Affidatario e Coordinatore dell’attività 14
Art. 8 - Monitoraggio e ispezione 15
Art. 9 - Spese a carico dell’Affidatario 15
Art. 10 - Responsabilità dell’Affidatario 16
Art. 11 – Garanzia definitiva 16
Art. 11-bis - Polizza assicurativa 17
Art. 12 - Anticipazione del Prezzo 18
Art. 1 – Oggetto dell’Accordo Quadro
ANCI Toscana, in qualità di centrale di committenza come previsto all’art. 3 co. 3 del proprio Statuto, intende fornire ai propri comuni associati che ne faranno richiesta un servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e di redazione del Tax Gap, di supporto nell’attività di recupero dell’evasione e dell’elusione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fiscale, in base a quanto indicato nel presente capitolato.
L’obiettivo di Anci Toscana è quello di garantire negli enti locali la diffusione di una metodologia efficace per il contrasto all’evasione fiscale, sviluppando procedure e tecniche di incrocio delle informazioni capaci di bonificare i dati in possesso dei comuni e consentire l’emersione di anomalie tributarie nel calcolo e nel pagamento dei tributi locali.
Il presente appalto è quindi finalizzato a individuare un soggetto in grado di supportare gli uffici tributi degli enti locali aumentandone la professionalità e la specializzazione nel recupero dell’evasione fiscale, al fine di ottenere concreti risultati nel recupero del gettito tributario, nell’attuazione dei principi di equità fiscale e nell’ampliamento delle basi imponibili per una fiscalità più sostenibile e solidale.
È intenzione dell’Amministrazione procedere alla stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico a termini e condizioni fisse, ai sensi dell’articolo 54 co. 3 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Gli enti locali toscani interessati al servizio potranno aderire all’accordo quadro con le modalità indicate al successivo articolo 4, fino al raggiungimento dell’importo massimo contrattuale dell’accordo quadro.
Dal momento che l’accordo quadro sarà concluso a condizione fisse, gli enti aderenti non potranno richiedere offerte migliorative o ulteriori condizioni di esecuzione all’aggiudicatario, dal momento che l’accordo quadro conterrà tutti i termini che disciplinano il servizio.
Art. 2 – Durata dell’accordo quadro
L’accordo quadro avrà una durata di tre anni decorrenti dalla sua sottoscrizione.
L’affidatario si impegna sin da ora, su richiesta di Anci Toscana, a prorogare l’espletamento del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo sei mesi successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento della successiva procedura di gara per l’individuazione del nuovo affidatario, ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Anci Toscana, nelle modalità previste dall’art. 63 comma 5) del Codice, si riserva altresì di rinnovare l’accordo quadro per ulteriori tre anni, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto originario. La ripetizione del contratto deve essere preceduta da un preavviso da
inviare all'Appaltatore aggiudicatario almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, per verificare la disponibilità dello stesso al rinnovo.
Art. 3 – Ammontare dell’accordo quadro
Il valore massimo totale dell’accordo quadro è pari a € 2.228.572,00 oltre IVA nei termini di legge, così ripartiti:
− € 1.028.572,00 oltre IVA nei termini di legge per i primi tre anni di validità dell’accordo quadro;
− € 171.428,00 oltre IVA nei termini di legge per l’attivazione dell’eventuale proroga del contratto nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del nuovo aggiudicatario e comunque, per un periodo di tempo non superiore a mesi sei successivi alla scadenza del contratto;
− € 1.028.572,00 oltre IVA nei termini di legge in caso di attivazione della ripetizione del contratto agli stessi patti e condizioni da parte di Anci Toscana, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, per un massimo di ulteriori tre anni successivi alla scadenza dell’accordo quadro.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” DUVRI e non sussistono di conseguenza specifici costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23 co. 16 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., il costo complessivo della manodopera per il triennio di durata dell’Accordo Quadro stimato dall’Amministrazione è stimato in € 651.468,24 ed è stato calcolato prendendo a riferimento le Tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la determinazione del costo del lavoro dei dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (stima fatta considerando il parametro del personale da 16 a 50 dipendenti) con decorrenza da ottobre 2010, incluse IRAP e IRES.
N.B. Si specifica che quanto sopra riportato è una stima svolta dalla scrivente Amministrazione al fine di determinare la base di gara ma non è vincolante per l’aggiudicatario. Si ricorda che in fase di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Gli operatori economici sono tenuti a indicare all’interno della propria offerta economica i propri specifici costi della manodopera, dei quali l’Amministrazione verificherà la congruità prima dell’aggiudicazione nei confronti almeno del concorrente primo in graduatoria.
L’importo massimo totale dell’accordo quadro è stato stimato da Anci Toscana in relazione a una stima del fabbisogno del suddetto servizio da parte degli enti locali toscani, considerando i dati storici a propria disposizione. Gli enti locali toscani potranno aderire all’Accordo fino alla concorrenza massima dell’importo di € 1.028.572,00 oltre IVA nei termini di legge, applicando i prezzi contrattuali derivanti dall’offerta presentata in sede di gara dall’aggiudicatario in riferimento ai parametri sotto elencati.
In considerazione della crescente complessità dei servizi da svolgere all’aumentare del numero di abitanti degli enti destinatari degli stessi, Anci ha previsto differenti classi di enti, definite in base al loro numero di abitanti, ognuna delle quali con differenti valori unitari soggetti a ribasso per ciascuna tipologia di attività.
Modalità di remunerazione del servizio
Nella tabella seguente sono riportate le classi dei comuni e i valori a base di gara per le varie attività ricomprese nel presente appalto:
Classe Comune | Numero abitanti | 1^ FASE AQ - Prezzo a base di gara (al netto di IVA) soggetto a ribasso per il servizio oggetto dell’appalto, una tantum, comprensivo di: analisi situazione fiscale dell’E.L., produzione del TAX GAP | 2^ FASE AQ - Prezzo a base di gara (al netto di IVA) soggetto a ribasso per il servizio oggetto dell’appalto, per ciascuna annualità da accertare, comprensivo di: affiancamento, formazione specialistica, consulenza fiscale in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore del personale dell’ente | Percentuale di premialità a favore dell’aggiudicatar io in caso di superamento del valore di accertamenti stimati con il Tax Gap | ||
TAX GAP | IMU | TASI | TARI | |||
1^ | 0 - 5.000 | €. 300,00 | €. 25.000,00 | € 15.000,00 | € 12.000,00 | 6,00 % |
2^ | 5.001 – 20.000 | €. 400,00 | €. 35.000,00 | € 20.000,00 | € 18.000,00 | |
3^ | 20.001 e oltre | €. 500,00 | €. 39.000,00 | € 25.000,00 | € 24.000,00 |
* N.B. Per gli enti che aderiranno alla seconda fase dell’Accordo Quadro la produzione del Tax Gap è da intendersi ricompresa nell’importo di adesione alla seconda fase e quindi il suo importo sarà compensato come indicato al successivo articolo 4.
L’aggiudicatario, in fase di redazione del Piano di Lavoro durante la prima fase dell’AQ, su richiesta dell’ente e/o al manifestarsi di esigenze particolari, può prevedere lo svolgimento di ulteriori attività di consulenza in materia di fiscalità locale, individuate come necessarie per una maggiore qualifica e riorganizzazione dell’ente stesso che non sono ricomprese nelle mansioni rientranti nella seconda fase dell’AQ. In questo caso, l’attività andrà conteggiata a ore
sulla base dei valori massimi sotto indicati al netto del ribasso offerto in sede di gara dall’aggiudicatario:
Attività ulteriori di consulenza fiscale. Da remunerare con importo orario per supporto specialistico a richiesta dell’Ente | Prezzo orario a base di gara al netto di IVA |
Svolta con l’utilizzo di un esperto senior | € 110,00 |
Svolta con l’utilizzo di un esperto junior | € 70,00 |
L’ente aderente provvederà a versare all’aggiudicatario il prezzo offerto in gara per lo svolgimento dell’attività rientrante nella seconda fase dell’AQ al raggiungimento di un valore degli accertamenti andati a buon fine pari a quanto stimato all’interno del Tax Gap.
Se l’importo degli accertamenti andati a buon fine non raggiunga quanto stimato nel Tax Gap, l’ente applicherà le penali previste all’art. 11 dell’Accordo Quadro sottoscritto tra Amministrazione e aggiudicatario.
Qualora, nel corso di svolgimento della seconda fase dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario predisponga degli accertamenti andati a buon fine per un valore superiore a quanto stimato all’interno del Tax Gap, l’ente aderente gli riconoscerà una premialità relativa al differenziale positivo raggiunto: il valore della premialità sarà calcolato applicando al suddetto differenziale positivo la percentuale sopra indicata, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in riferimento al parametro n. 3 dell’offerta economica Premialità.
Es. Se l’aggiudicatario, in riferimento al parametro n. 3 dell’offerta economica Premialità, ha offerto una percentuale di ribasso del 20%, significa che gli sarà riconosciuta una premialità così calcolato:
premialità = differenziale positivo x (6% – 6x20%)
Per “accertamenti andati a buon fine” si intendono accertamenti inviati e non scartati per errori di anagrafica e/o di quantificazione economica derivanti dall’operato dell’aggiudicatario stesso.
Anci Toscana non garantisce all’affidatario il raggiungimento né di un importo minimo contrattuale né di un numero minimo di Enti aderenti, tutti elementi subordinati all’effettiva adesione dei singoli comuni all’accordo quadro.
L’affidatario non potrà pertanto, in fase di esecuzione contrattuale, sollevare eccezioni relative alle quantità di servizio effettivamente richieste, garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo fino alla concorrenza, nell’intero periodo contrattuale, dell’importo massimo dell’accordo quadro. La presentazione dell’offerta per la presente procedura determina l’accettazione
incondizionata da parte dell’affidatario di quanto sopra espresso, senza che questa possa determinare alcuna pregiudiziale o richiesta di oneri aggiuntivi.
Negli importi offerti si intendono ricompresi tutti gli oneri che l’aggiudicatario dovrà sostenere per erogare il servizio a regola d’arte, in coerenza con le prescrizioni contrattuali e con quanto offerto all’interno della propria offerta tecnica.
Art. 4 – Adesione all’accordo quadro
Il servizio oggetto del presente accordo quadro si divide in due fasi:
Prima fase: produzione Tax Gap e di un Piano di lavoro specifico;
Seconda fase: attività di affiancamento e formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore del personale dell’ente, come risultante dal piano di lavoro di cui alla fase precedente.
Gli Enti per usufruire dei servizi relativi all’appalto in oggetto, dopo la sottoscrizione dell’accordo quadro fra Anci Toscana e l’affidatario, dovranno aderire allo stesso tramite i seguenti passi:
Atto di adesione n. 1 alla prima fase dell’accordo quadro. Importo di adesione: quota fissa relativa alla produzione del Tax Gap, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara.
Manifestazione d’interesse per l’adesione alla seconda fase dell’accordo quadro. Importo di adesione per il quale manifestare interesse: quota fissa per lo svolgimento delle attività rientranti nella seconda fase al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. Da questo importo dovrà essere sottratto il costo già sostenuto per la produzione del Tax Gap a seguito dell’adesione alla prima fase.“N.B. Nel momento dell’invio dell’atto di adesione, l’Ente dovrà prevedere, quale impegno di spesa, anche il compenso a favore di Anci Toscana per la gestione dell’Accordo Quadro pari al 10,00 % dell’importo di adesione, le cui modalità di versamento a favore dell’Associazione saranno in seguito comunicate all’ente stesso
Atto di adesione n. 2 alla seconda fase dell’accordo quadro. Importo di adesione: indicato al punto precedente.
Ciascun Ente si impegna all’acquisto dei servizi oggetto della gara fino alla concorrenza massima del proprio atto di adesione; la durata massima di ciascun atto di adesione è di 3 anni dal momento della sottoscrizione dell’atto stesso. Ne consegue che la sua durata può andare oltre la scadenza dell’accordo quadro. La possibilità di adesione da parte degli Enti è aperta per tutta la durata dell’Accordo Quadro, anche con atti successivi. Gli enti potranno aderire per tutti o solo per alcuni dei servizi individuati nella tabella al precedente articolo 3.
1) Atto di adesione n. 1 alla prima fase dell’Accordo Quadro
L’Ente interessato dovrà inviare via PEC ad Anci Toscana l’atto di adesione per aderire alla prima fase dell’Accordo Quadro. Il modello dell’atto di adesione n. 1 è reso disponibile su START tra la documentazione di gara.
Per l’invio dell’atto di adesione n. 1 non è richiesta la presentazione da parte dell’aggiudicatario della garanzia definitiva e neppure delle appendici nominali alle polizze assicurative di cui al successivo articolo 12.
L’Ente è tenuto ad acquisire il CIG derivato per l’adesione alla prima fase dell’accordo quadro, per l’importo relativo alla produzione del Tax Gap derivante dall’offerta economica presentata in gara dall’aggiudicatario. Il suddetto CIG derivato dovrà essere inserito all’interno dell’Atto di adesione n. 1.
Anci Toscana, prima di procedere alla sottoscrizione dell’Atto di adesione, verificherà la capienza economica residua dell’accordo quadro.
A seguito della sottoscrizione dell’Atto di adesione, l’aggiudicatario provvederà a produrre il Tax Gap e un piano di lavoro sulla base delle specificità dell’ente (vedasi successivo punto 5.1), che sarà trasmesso all’ente stesso e per conoscenza anche ad Anci Toscana, che includa:
- modalità e durata dell’affiancamento a favore del personale dell’ente;
- proposta di formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore del personale dell’ente;
- eventuali ore ulteriori di consulenza in materia di fiscalità locale, individuate come necessarie per una maggiore qualifica e riorganizzazione dell’ente stesso.
L’aggiudicatario dovrà produrre il tax gap e il piano di lavoro entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’Atto di adesione n. 1.
2) Manifestazione d’interesse e 3) Atto di Adesione n. 2 alla seconda fase dell’accordo quadro
A seguito della presentazione della suddetta analisi, gli enti potranno decidere alternativamente:
a) Di NON procedere all’adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. In questo caso, all’aggiudicatario sarà riconosciuto il corrispettivo per la redazione del Tax Gap di cui al primo atto di adesione.
OPPURE
b) Di procedere all’adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro per affidare all’aggiudicatario il servizio di affiancamento e formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore del personale dell’ente finalizzato al recupero dell’evasione fiscale, sulla base del contenuto e delle stime fatte nel Tax Gap e nel Piano di lavoro, incluse le eventuali ore aggiuntive di supporto specialistico proposte. L’ente dovrà quindi aderire alla seconda fase in relazione a tutte le attività sopra elencate per un importo pari alla quota fissa per lo svolgimento delle attività rientranti nella seconda fase al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara. Da questa cifra così calcolata, sarà sottratto l’importo relativo alla produzione del Tax Gap già conteggiato nell’adesione alla prima fase.
Prima di procedere all’adesione vera e propria alla seconda fase, gli enti dovranno inviare ad Anci Toscana, a mezzo PEC, un modulo di manifestazione d’interesse debitamente compilato e firmato. Il modello di manifestazione d’interesse è reso disponibile tra la documentazione di gara.
L’adesione alla seconda fase verrà autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento di Anci Toscana, sulla base dei seguenti passaggi:
a) Invio da parte dell’Ente della volontà di aderire mediante manifestazione d’interesse a seguito della presentazione del Tax Gap e del piano di lavoro dell’aggiudicatario, indicando l’importo di adesione: Anci verificherà la capienza economica residua dell’accordo quadro rispetto a quanto indicato dall’Ente nella manifestazione d’interesse.
N.B. L’importo di adesione dovrà essere pari alla quota fissa per lo svolgimento delle attività rientranti nella seconda fase al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, a cui sottrarre l’importo previsto per la produzione del TAX GAP già sostenuta nella prima fase dell’AQ.
N.B. Nel momento dell’invio dell’atto di adesione, l’Ente dovrà prevedere, quale impegno di spesa, anche il contributo a favore di Anci Toscana per la gestione dell’Accordo Quadro pari al 10,00 % dell’importo di adesione, le cui modalità di versamento a favore dell’Associazione saranno in seguito comunicate all’ente stesso.
b) A seguito della conferma della capienza economica da parte di Anci Toscana: l’ente richiede all’aggiudicatario la costituzione della cauzione definitiva a proprio favore nei termini indicati nello Schema di contratto e dell’appendice nominale alla polizza assicurativa di cui al successivo articolo 12. L’importo da considerare per la costituzione della cauzione definitiva è quello dell’atto di adesione, al netto del compenso a favore di Anci Toscana, con le modalità specificate al successivo art. 11.
a) Presentazione dell’atto di adesione n. 2 da parte dell’Ente ad Anci Toscana, completo del CIG derivato, dei dati relativi alla cauzione definitiva e dell’appendice alla polizza assicurativa.
Successivamente l’Ente, nell’ambito dell’importo previsto dall’atto di adesione, provvederà a emettere l’ordine nei confronti dell’aggiudicatario.
Art. 5 - Caratteristiche del servizio
Il presente appalto mira a fornire all’ufficio tributi dei comuni un servizio altamente specializzato che permetta un’efficace mappatura della situazione contingente dell’evasione fiscale dei tributi locali finalizzata al recupero IMU, TARI e TASI, che l’ente gestirà in maniera autonoma.
Al fine di permettere uno svolgimento ottimale ed efficace del servizio, ciascun comune aderente si impegna a fornire all’aggiudicatario entro il 31 maggio di ogni anno nel quale
dovranno essere emessi gli avvisi di accertamento, tutti i dati e la documentazione necessari e utili allo svolgimento del servizio stesso. L’elenco della suddetta documentazione sarà stilato e richiesto dall’aggiudicatario all’ente entro 30 giorni dal ricevimento dell’ordinativo. La consegna dei suddetti dati oltre la data sopra richiamata potrebbe comportare il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente appalto per fatti non imputabili all’aggiudicatario stesso.
Il servizio si suddivide nelle seguenti attività, tra loro complementari.
5.1 – Quantificazione del TAX GAP
Nella prima fase del servizio, l’aggiudicatario dovrà condurre un’analisi specifica e dettagliata della situazione fiscale dell’ente locale che permetterà di quantificare il potenziale gettito recuperabile attraverso l’attivazione dello stesso. La suddetta quantificazione dovrà risultare evidente dalla produzione di un documento contenente il Tax Gap ai fini IMU, TARI e TASI.
Il Tax Gap esprime la differenza tra le imposte che vengono effettivamente incassate dalle amministrazioni e quelle che si incasserebbero in un regime di perfetto adempimento1.
Conoscere il divario esistente tra il gettito atteso e le somme incassate è la base di partenza essenziale per affinare strategie operative di contrasto all’evasione.
Questa prima fase è quindi fondamentale sia per quantificare la potenziale evasione fiscale che per incrementare l’efficacia e l’efficienza gestionale di tutte le entrate locali, come specificato più avanti.
Durante la prima fase, l’aggiudicatario redigerà sia il tax gap che un piano di lavoro specifico basato sulle caratteristiche dell’ente richiedente, relativo alla successiva attività di affiancamento e formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore del personale dell’ente finalizzata al recupero dell’evasione fiscale individuata con il tax gap e a professionalizzare il personale dell’ente impiegato in questa attività, oltre che a contribuire all’organizzazione dell’ufficio tributario dell’ente.
L’analisi della situazione fiscale di un comune e la conseguente redazione del Tax Gap dovrà essere svolta dall’aggiudicatario mediante l’utilizzo di un sistema informatico che permetta di costruire e sviluppare una banca dati relativa alla situazione dell’ente stesso, che il comune potrà consultare autonomamente grazie a un accesso dedicato.
A seguito della conclusione del servizio, la suddetta banca dati dovrà essere consegnata al comune che potrà consultarla liberamente e continuare a utilizzarla in futuro, anche implementandola.
1
Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali del Ministero dell’Interno (gennaio 2019),
Riscossione dei tributi locali e tax gap, pag. 82.
Le attività ricomprese nella prima fase possono essere riassunte nelle seguenti:
- stima del gettito teorico dei tributi locali, sulla base dell’analisi dei dati disponibili
- quantificazione del gettito potenziale specifico del comune
- individuazione dei tributi locali incassati dal comune
- Affinamento dell’analisi e quantificazione del Tax Gap specifico di ciascun tributo oggetto di indagine
- Redazione del piano di lavoro specifico
La produzione del tax gap e del piano di lavoro specifico dovrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione dell’atto di adesione n. 1 di cui al precedente articolo 4.
5.2 - Creazione di un data base di riferimento
Dopo avere quantificato tramite il Tax Gap il potenziale recupero di evasione tributaria, l’aggiudicatario dovrà elaborare una banca dati che contenga i riferimenti necessari alla verifica delle unità oggetto di controllo e accertamento fiscale. A tal fine, l’aggiudicatario dovrà affiancare il personale dell’ufficio tributi del comune nel processo di analisi della situazione fiscale dell’ente e nell’elaborazione della banca dati al fine di aumentare le competenze del suddetto personale e di sviluppare una conoscenza specifica della materia che rimarrà patrimonio dell’ente e che garantirà un più efficace, tempestivo e programmato contrasto all’elusione e all’evasione fiscale.
Il data base deve:
- Contenere tutti gli elementi necessari per ottenere una situazione tributaria aggiornata, stabile, certa e permanente da mettere a disposizione dell’ente;
- Avere funzionalità che permettano agli uffici tributari di eseguire in automatico l’attività di verifica e controllo necessaria a emettere gli avvisi di accertamento entro e non oltre i termini prescrittivi di notifica.
L’aggiudicatario, in corso di esecuzione, dovrà svolgere le attività relative alla puntuale bonifica delle singole posizioni, all’aggiornamento e alla manutenzione della banca dati al fine di determinare correttamente il dovuto per ogni soggetto passivo e per ogni annualità, documentando in banca dati le attività svolte, anche con l’inserimento di note esplicative relative alle istruttorie eseguite. Il servizio di cui al presente capitolato comprende pertanto qualsiasi attività di analisi e bonifica delle banche dati, anche se non menzionata, collegata alle operazioni di recupero dell’evasione e di miglioramento della qualità delle banche dati stesse detenute dal comune.
La suddetta banca dati dovrà essere gestita con un software di facile consultazione e che permetta di estrapolare i dati in formato open source, oltre che di elaborare statistiche. L’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione degli uffici tributi il suddetto software: la banca dati dovrà essere liberamente accessibile da parte dell’ente, tramite apposite credenziali di accesso.
5.3 – Formazione e assistenza
L’aggiudicatario, in concomitanza con l’attività di costruzione della banca dati, dovrà garantire un’attività di affiancamento al personale degli uffici tributari che preveda:
- un’attività di verifica e controllo degli oggetti immobiliari al fine di “bonificare” il data base da eventuali errori/disomogeneità che potrebbero ridurre l’efficacia dell’attività di verifica e recupero dei tributi locali;
- formazione e assistenza tributaria in ogni fase di realizzazione del progetto in tempo reale.
L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire al personale degli uffici tributi un’attività di formazione, come da proposta presentata nel piano di lavoro specifico inviata all’Ente di cui al precedente articolo 5.1. La formazione dovrà constare di almeno 8 ore, da organizzare sulla base della proposta specifica fatta dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario dovrà inoltre erogare a favore dell’ente un servizio di assistenza tributaria. In particolare, dovrà fornire risposte a quesiti e domande su problematiche specifiche, garantendo le seguenti tempistiche massime di risposta:
- quesiti su casi non complessi: entro 3 giorni lavorativi successive dalla richiesta.
- I pareri e le consulenze su casi particolarmente complessi, per i quali sono necessari approfondimenti specifici: entro 6 giorni lavorativi.
I suddetti quesiti dovranno essere trasmessi all’aggiudicatario mediante posta elettronica dedicata che sarà comunicata da quest’ultimo ai comuni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo.
5.4 - Emissione degli atti di accertamento
Il programma di cui ai punti precedenti dovrà consentire di procedere con l’emissione degli avvisi di accertamento definitivi da notificare ai soggetti passivi di imposta, da completare con i dati necessari al loro completamento per poi procedere all’invio degli stessi.
Il file, contenente l’avviso prodotto dal sistema, dovrà essere predisposto per la stampa degli avvisi di accertamento che verrà effettuata direttamente dall’ufficio tributi locali, il quale dovrà poter stampare direttamente dal programma anche le etichette da apporre sulle buste da inoltrare ai contribuenti.
5.5 – Ulteriori funzionalità del programma di gestione della banca dati
Il programma dovrà inoltre consentire al personale dell’ufficio tributi di:
- emettere e stampare i modelli F24 da allegare agli atti che verranno inoltrati ai contribuenti
- procedere in tempo reale e con procedura automatizzata, dopo adeguata valutazione tecnica da parte dell’Ufficio, all’emissione e alla stampa degli eventuali avvisi di rettifica degli atti originari. L’avviso originario rettificato dovrà comunque rimanere disponibile a sistema in apposito archivio
- procedere in tempo reale e con procedura automatizzata, dopo adeguata valutazione tecnica da parte dell’Ufficio, all’emissione degli eventuali avvisi di annullamento dell’atto originario. L’avviso originario annullato dovrà comunque rimanere disponibile a sistema in apposito archivio
- inserire in modo semplice e immediato i dati attinenti all’esito e alla data di notifica degli avvisi di accertamento, nonché ai versamenti effettuati dai contribuenti in relazione agli atti impositivi ricevuti. L’inserimento di tali dati può avvenire sia con una modalità “manuale” ovvero effettuata per singolo atto sia con una modalità di carattere informatico massivo. In qualsiasi momento sarà quindi possibile estrarre in tempo reale e con procedura automatizzata la lista delle somme non riscosse dall’ente in seguito all’invio degli avvisi di accertamento.
5.6 – Servizio di supporto all’utilizzo della piattaforma e per la gestione del servizio
L’aggiudicatario dovrà supportare il personale dell’ufficio tributi in caso di necessità in relazione all’utilizzo delle funzionalità della piattaforma. A tal fine, è richiesto all’aggiudicatario di indicare a ciascun comune aderente, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell’ordinativo, i contatti a potersi rivolgere in caso di assistenza che dovrà essere garantita almeno nelle seguenti fasce oraria: 9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì in tutti i giorni feriali.
L’aggiudicatario inoltre dovrà organizzare un servizio di front office per l’Ufficio Tributi, mediante l’attivazione di un numero verde gratuito per i contribuenti destinatari degli avvisi di accertamento e di una casella e-mail dedicata. Il suddetto front office dovrà essere disponibile per tutta la durata del contratto. Il front office dovrà permettere al contribuente destinatario dell’avviso di accertamento di produrre argomentazioni o documenti volti a contestare l’atto impositivo ricevuto. L’addetto del call center si dovrà occupare di gestire e calendarizzare gli appuntamenti richiesti dai contribuenti sulla base delle disponibilità fornite dal comune, che saranno comunicati a quest’ultimo assieme all’oggetto del contendere e alla documentazione eventualmente prodotta dal contribuente.
Il numero verde dovrà essere attivo almeno nella seguente fascia oraria: 9:00 – 18:00 dal lunedì al venerdì in tutti i giorni feriali. Il suddetto numero verde e la casella e-mail dedicata dovranno essere attivati dall’aggiudicatario entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell’ordinativo da parte di ciascun comune in modo che siano riportati all’interno degli avvisi inviati dall’amministrazione comunale.
L’aggiudicatario, infine, dovrà comunicare a ciascun aderente il nominativo del referente specifico per la gestione del servizio che dovrà essere disponibile nelle fasce orarie sopra indicate.
Art. 6 – Personale impiegato nel servizio
Il personale messo a disposizione dell’aggiudicatario dovrà essere in possesso di specifiche competenze professionali indispensabili per svolgere a regola d’arte il servizio di supporto agli enti locali nel contrasto all’evasione dei tributi locali oggetto del presente appalto.
L’aggiudicatario, in particolare, nell’ambito dell’Accordo Quadro dovrà mettere a disposizione almeno una figura professionale con esperienza nell’ambito del contrasto all’evasione di tributi locali di almeno 5 anni.
In sede di stipula del contratto, l’aggiudicatario è tenuto a consegnare all’Amministrazione i CV del personale che sarà impiegato nell’esecuzione del servizio.
Qualora, in sede di stipula del contratto oppure in corso di esecuzione contrattuale, l’aggiudicatario debba sostituire il personale impiegato, dovrà trasmettere all’Amministrazione il CV del nuovo soggetto proposto, che dovrà avere un profilo almeno pari al soggetto sostituito. L’Amministrazione si riserva il diritto di chiedere la sostituzione di soggetti ritenuti non idonei; la sostituzione dovrà avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta.
Art. 7 – Direttore dell’esecuzione del contratto di Anci Toscana, Direttore dell’esecuzione dell'Ente, Responsabile dell’Affidatario e Coordinatore dell’attività
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e del D.M. n° 49 del 7 marzo 2018, Anci Toscana provvederà a nominare prima della stipula dell’Accordo Quadro un Direttore dell’esecuzione dello stesso.
Il Direttore di esecuzione di Anci Toscana avrà il compito di:
1. gestire la procedura di adesione da parte degli Enti;
2. seguire tutte le problematiche di vigilanza e verifica della corretta esecuzione del contratto per tutti i servizi e le attività in esso previsti;
3. gestire eventuali reclami/disservizi;
4. intrattenere i rapporti con gli Enti e con l’affidatario per tutta la durata dell’appalto.
Gli Enti, oltre all’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento potranno, nell’ambito dell’atto di adesione allo stesso, nominare per l’esecuzione del servizio un proprio Direttore dell’esecuzione il quale svolgerà le attività di verifica di regolare esecuzione nell’ambito della prestazione di proprio riferimento nei termini previsti dal successivo articolo 9 e dallo Schema di contratto. In assenza di suddetto Direttore dell’esecuzione dell’ente (DEC), le attività di verifica saranno svolte dal Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente purché l’importo di adesione sia inferiore ad € 500.000,00 come previsto dalle Linee Guida Anac n° 3.
In caso di esito negativo della verifica di conformità svolta dall’Ente, la contestazione e applicazione delle penali avverrà sempre a cura del Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente, il quale provvederà nei termini previsti dal contratto.
Il Responsabile Unico del Procedimento/Direttore dell’esecuzione dell’Ente comunicherà all’affidatario i nomi dei vari responsabili di settore che hanno il compito di attivare i servizi oggetto del contratto.
L’affidatario dovrà nominare un Responsabile che collaborerà con il Direttore di esecuzione di Anci Toscana nonché con il Direttore di esecuzione dell’Ente, nello svolgimento delle attività contrattuali.
Art. 8 - Monitoraggio e ispezione
Ai fini della verifica e monitoraggio dei servizi, l’affidatario autorizza Anci Toscana e gli enti aderenti a svolgere ispezioni a campione su ciascuno dei processi indicati nel presente appalto.
È facoltà dell'Amministrazione comunale interessata, attraverso il proprio DEC specifico o suo delegato, effettuare in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio svolto alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara.
Il DEC del comune effettuerà i suoi controlli anche in relazione alle caratteristiche della piattaforma per la gestione del data base di cui al precedente articolo 5.
L’aggiudicatario è obbligato a fornire agli incaricati della vigilanza tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
Il DEC comunale trasmetterà gli esiti dei controlli svolti al DEC di Anci Toscana, in modo che quest’ultimo possa monitorare la regolare esecuzione complessiva dei contratti derivati e decidere se proporre al RUP di Anci Toscana delle misure che incidano sulla validità dell’accordo quadro generale.
Le suddette attività di monitoraggio e ispezione potranno essere utilizzate per l’esecuzione della verifica di regolare esecuzione da parte degli Enti ai sensi di quanto previsto dal contratto. Si precisa che è nella discrezionalità degli Enti aderenti dar corso a ulteriori e diversificate attività di monitoraggio e di verifica della prestazione e di applicare le relative penali contrattuali, come dettagliato all’interno dello schema di accordo quadro.
Resta inteso che in ordine alle predette verifiche (anche in relazione alla relativa documentazione presentata o resa disponibile), l’affidatario è l’unico soggetto responsabile per qualsiasi inadempienza o mancato rispetto degli obblighi contrattualmente previsti.
Art. 9 - Spese a carico dell’Affidatario
Sono da considerarsi a carico del soggetto affidatario le spese di trasporto, viaggio e consegna, di personale, di materiali e di quant’altro necessario per l’espletamento dei servizi, nonché ogni altra spesa che si renderà necessaria durante l'esecuzione del contratto.
Art. 10 - Responsabilità dell’Affidatario
L’Affidatario nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto è responsabile per eventuali danni subiti da Anci Toscana e/o dagli enti e/o da terzi, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da terzi, con conseguente esonero di Anci Toscana e degli enti aderenti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.
La documentazione e i dati dei quali l’aggiudicatario entrerà in possesso durante l’esecuzione del servizio dovrà essere debitamente archiviata e catalogata, secondo le modalità concordate con il comune e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa per il trattamento dati e consegnata al comune per essere conservata negli archivi messi a disposizione dall’amministrazione. A tal proposito l’Aggiudicatario potrà proporre strumenti di archiviazione ottica.
L’aggiudicatario sarà nominato da Anci Toscana e dagli enti aderenti all’Accordo Quadro “responsabile esterno per il trattamento dei dati” in riferimento al presente appalto.
Art. 11 – Garanzia definitiva
In sede di stipula dell’Accordo Quadro, l’aggiudicatario di ciascun lotto deve costituire a favore di Anci Toscana la cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore contrattuale dell’AQ. La suddetta garanzia dovrà essere costituita nella misura del 2% del valore contrattuale massimo dell’AQ per ciascun lotto.
La mancata costituzione della garanzia nei confronti di Anci Toscana determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria.
Prima della sottoscrizione di ciascun atto di adesione alla seconda fase, quale condizione per poter procedere alla sottoscrizione dello stesso, l’aggiudicatario deve costituire a favore di ciascun Ente aderente un’altra cauzione definitiva in ottemperanza al disposto di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. in relazione al valore del contratto di adesione specifico. La suddetta garanzia dovrà essere costituita nella misura del 8% del valore dell’atto di adesione, fatti salvi gli aumenti previsti dall’art. 103 c. 1 del Codice in relazione alla percentuale di ribasso di aggiudicazione.
Nel dettaglio, la percentuale del 8% della garanzia definitiva sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso offerto in sede di Accordo Quadro rispetto alla base d’asta dell’AQ in questione sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso offerto superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima; a titolo esemplificativo:
Ribasso di aggiudicazione per il Lotto n offerto | Percentuale della garanzia definitiva |
in gara da applicare al valore del singolo contratto specifico = 23,00 % | |
Fino al 10% di ribasso | 8 % |
Dal 10,01 % al 20% di ribasso offerto in gara | 10 % x 1% |
Dal 20,01 % al 23% di ribasso offerto in gara | 3 % x 2 % |
TOTALE | 24,00 % |
La mancata costituzione della garanzia nei confronti dell’Ente aderente determina la non sottoscrizione dell’Atto di adesione alla seconda fase e la segnalazione ad Anci Toscana per l’applicazione delle penali contrattuali di cui all’art. 11 dello schema di AQ e della eventuale risoluzione a livello di Accordo Quadro.
Si precisa che le cauzioni definitive presentate mediante fideiussioni dovranno contenere esplicita rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
Tutte le cauzioni definitive dovranno essere mantenute valida per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli atti di adesione specifici da esso derivati e sono svincolate ai sensi dell’articolo 103 del Codice.
Art. 11-bis - Polizza assicurativa
A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto.
La garanzia dovrà prevedere:
− massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro;
− estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti;
− estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario;
− operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto;
− periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima.
In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto.
In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo.
Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.
Art. 12 - Anticipazione del Prezzo
Per il suddetto appalto, considerando che si tratta di un Accordo Quadro per cui l’Amministrazione
non garantisce un quantitativo minimo di fornitura, non è prevista l’anticipazione del prezzo di cui
all’art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento Xxxxxx Xxxxx