Responsabilità dell’affidatario Clausole campione

Responsabilità dell’affidatario. Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico all’affidatario, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo del personale, dei mezzi, e della documentazione necessaria. L’affidatario dovrà svolgere l’incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato e all’offerta presentata in sede di gara, nel rispetto del contratto di affidamento e di tutta la normativa applicabile e di tutta la documentazione relativa al Progetto SU.PR.EME (convenzione di sovvenzione; allegati; modelli; vademecum, ecc). L’affidatario risponde dei danni, diretti o indiretti, che possano derivare da dolo, negligenza, errori, omissioni o errore professionale, anche se rilevati ed accertati dopo la scadenza del servizio di cui al presente Capitolato speciale. La Regione Puglia pertanto ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura 20 dell’incarico, imputabili all’affidatario come evidenziato al comma che precede. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi, della quale sia venuta a conoscenza.
Responsabilità dell’affidatario. L’affidatario, durante l’espletamento delle prestazioni contrattuali, assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto dell’Amministrazione comunale e di terzi.
Responsabilità dell’affidatario a) L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui al presente Contratto, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni qui contenute, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento dello Scopo dell’Affidamento. b) L’Affidatario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all’Affidante o ai suoi dipendenti e consulenti, a diretta conseguenza delle attività dell’Affidatario, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione dell’Affidamento durante le Fasi di Progettazione, Esecuzione e Gestione. c) La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere all’Affidatario o ai suoi dipendenti sarà a carico dell’Affidatario. d) Dal momento in cui avverrà la Consegna dei Lavori, l’Affidatario sarà responsabile delle aree di Cantiere in qualità di custode delle stesse per tutta la durata contrattuale.
Responsabilità dell’affidatario. 1. Premesso che Ente Bacini si fa carico dell'acquisizione dei pareri e provvedimenti autorizzativi propri del concessionario dell'area, all'Affidatario compete l'acquisizione di tutti i necessari restanti pareri, provvedimenti autorizzativi e titoli abilitativi necessari per o relativi all'uso del Bacino di carenaggio, nonché l'espletamento dei connessi obblighi. In ogni caso l’attività di riparazione navale verrà svolta da aziende titolari di licenza di esercizio, anche temporanea, nel Porto di Genova. 2. L'occupazione di aree scoperte con containers dovrà essere preventivamente richiesta ad Ente Bacini che, nella sua qualità di concessionaria, trasmetterà le richieste all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale di Genova per la relativa autorizzazione. 3. L’Affidatario deve rispettare e far rispettare ai propri dipendenti tutte le disposizioni relative alla prevenzione e protezione dagli infortuni, all’igiene e ambientali, con particolare riferimento al D.Lgs. 27.7.1999, n. 272 e al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81. L’Affidatario emetterà i documenti relativi alla sicurezza previsti dalla normativa di riferimento. L’affidatario si impegna altresì al rispetto dei contenuti recepiti dal Modello 231 adottato da Ente Bacini in data 20.1.2017. 4. L’Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento del Contratto. 5. Qualora l'Affidatario dovesse omettere o ritardare la consegna alle competenti Amministrazioni di documenti indispensabili per lo svolgimento dell'attività di riparazione navale, o dovesse omettere l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1, per il conseguente periodo di mancato utilizzo del Bacino di carenaggio saranno applicate le penali di cui all'art. 23, comma 4, e saranno calcolati i giorni di mancata occupazione ai fini della risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 24, n.
Responsabilità dell’affidatario. L'Affidatario è responsabile di ogni danno a persone o cose, causati dall'esecuzione dei lavori ed è obbligato ad indennizzare il Committente e i terzi dei danni medesimi senza alcuna pretesa di rimborso, ripristinando eventualmente anche i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni e i tappeti erbosi danneggiati nel corso delle attività salvo casi di vandalismo riconosciuto dalle parti.
Responsabilità dell’affidatario. L'affidatario si impegna nell'esecuzione della gestione in oggetto ad adottare tutti i procedimenti e le cautele per garantire l'incolumità degli utenti e degli addetti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità in caso di incidenti ed infortuni all'interno della struttura ricadrà pertanto sull'affidatario, il quale si impegna a stipulare una polizza di assicurazione, come previsto dall'art. 16.
Responsabilità dell’affidatario. L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell’appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, compreso l’esercizio delle attrezzature installate. A tal fine l’affidatario dovrà presentare all’Amministrazione, prima della stipula del contratto o comunque prima dell’avvio dell’appalto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti. L’affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell’appalto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto. Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche: - massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a €. 1.500.000,00; - massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a €. 1.500.000,00; - i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO; - non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/nno essere opposta/e ai terzi e/o all’Amministrazione appaltante. Nel caso in cui l’affidatario sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità: - polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell’RTI hanno la qualifica di assicurati; - appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell’RTI per il presente accordo quadro. Nel caso in cui l’affidatario sia un R.T.I. di tipo verticale, le garanzie assicurative devono essere presenta...
Responsabilità dell’affidatario. L'affidatario è responsabile verso il Comune del servizio aggiudicato, che viene svolto con impiego di capitali e di mezzi ed a completo rischio dell'Impresa. Conseguentemente ogni responsabilità colposa o dolosa nell'esercizio delle funzioni appaltate è a carico dell'Impresa appaltatrice.
Responsabilità dell’affidatario. L’Affidatario nell’espletamento dei servizi oggetto del presente appalto è responsabile per eventuali danni subiti da Anci Toscana e/o dagli enti e/o da terzi, per omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite da terzi, con conseguente esonero di Anci Toscana e degli enti aderenti da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La documentazione e i dati dei quali l’aggiudicatario entrerà in possesso durante l’esecuzione del servizio dovrà essere debitamente archiviata e catalogata, secondo le modalità concordate con il comune e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa per il trattamento dati e consegnata al comune per essere conservata negli archivi messi a disposizione dall’amministrazione. A tal proposito l’Aggiudicatario potrà proporre strumenti di archiviazione ottica. L’aggiudicatario sarà nominato da Anci Toscana e dagli enti aderenti all’Accordo Quadro “responsabile esterno per il trattamento dei dati” in riferimento al presente appalto.
Responsabilità dell’affidatario. L’affidatario rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee. L’affidatario rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Asl Viterbo e/o ai suoi dipendenti e consulenti e/o agli utenti del complesso edilizio direttamente conseguenti e/o collegati alle attività dell’affidatario anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.