Comune di Cuneo
Comune di Cuneo
Settore Affari Legali
SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CUNEO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Il Responsabile Unico del Procedimento: Xxxxxxx Xxxxxxx
Dirigente del Settore Affari Legali
Documento firmato digitalmente
Xxxxxxx Xxxxxxx 04.05.2022
11:03:26
GMT+01:00
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio professionale di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell’articolo 106 e seguenti del D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, «Codice delle assicurazioni private»., comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione, nella loro esecuzione e gestione.
L’aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come “broker”, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione, attività di supporto e assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna a espletare le attività specialistiche di seguito elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– identificazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi e delle problematiche a essi collegate. Sarà compito del broker l’individuazione dei rischi assicurabili, partendo dall’analisi e dalla valutazione dei rischi attinenti all’espletamento delle attività istituzionali e all’assetto normativo di riferimento;
– analisi delle polizze assicurative in essere e impostazione del programma assicurativo completo e personalizzato confacente alle esigenze dell’ente, che tenga conto delle più recenti modifiche normative, dell’andamento del mercato assicurativo, delle disposizioni del CCNL e/o degli eventi dannosi accaduti;
– aggiornamento ed eventuale modalità di ricollocamento dei contratti, in relazione alle esigenze dell’ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all’analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle compagnie di assicurazione;
– monitoraggio dei costi delle coperture assicurative e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti, eventualmente anche attraverso la redazione di report preventivi e consuntivi;
– in relazione alle procedure per l’affidamento del servizio assicurativo dell’ente, il broker dovrà fornire assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, dei capitolati di polizza, nello svolgimento delle gare medesime in base alle reali necessità dell’ente e nella valutazione delle offerte pervenute;
– gestione tecnica, amministrativa e contabile di tutti i contratti assicurativi, con controllo sull’emissione delle polizze, appendici, scadenza dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente alle polizze già in corso alla data della decorrenza della prestazione, ivi comprese le liquidazioni delle franchigie là dove previste dalle singole polizze;
– consulenza, assistenza e formulazione di pareri. L’assistenza da fornire tempestivamente dovrà essere telefonica, telematica o con intervento di proprio personale presso gli uffici comunali, a seconda delle esigenze dell’ente;
– aggiornamento dei contratti in essere base alle evoluzioni legislative e regolamentari o, eventualmente, in relazione all’analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici;
– assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi, anche per quelli accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura e non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. L’aggiudicatario dovrà garantire la corretta gestione dell’intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all’ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato liquidato o meno. Al broker competono tutte le attività necessarie per l’apertura dei sinistri (ricevimento delle richieste di risarcimento o segnalazione dei sinistri da parte dell’Ufficio comunale competente, inoltro alle Compagnie, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltro informazioni alle
Compagnie ecc.). Il broker dovrà, inoltre, produrre dei report, a cadenza semestrale, indicanti dati numerici (numero dei sinistri aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito ecc.) e dati descrittivi (es. stato dei sinistri pendenti);
– relazione annuale al 31 dicembre sullo stato delle varie polizze (con indicazione di eventuali e/o necessari aggiornamenti e/o revisioni delle coperture assicurative), sulla congruità dei premi pagati e sulla efficacia delle coperture assicurative nell’anno di riferimento;
– segnalazione, tramite apposita modulistica riepilogativa, dei dati contabili dei contratti assicurativi con indicazione delle scadenze dei pagamenti di premi e/o di eventuali conguagli, nonché segnalazione degli atti di liquidazione dei sinistri e di ogni altra connessa attività amministrativo-contabile;
– presa in carico, dal precedente fornitore, dei sinistri pregressi;
– individuazione di un Responsabile del Servizio avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell’organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per il Comune di Cuneo. Il suddetto avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il broker aggiudicatario comunicherà, inoltre, formalmente, i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l’ente, individuati nell’ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara e i relativi recapiti per il reperimento;
– formazione e aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi con cadenza periodica e a richiesta dell’Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara, sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
– segnalazione di informazioni e valutazioni in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle Compagnie Assicuratrici, nonché di informazioni sull’andamento dei mercati assicurativi con particolare evidenza sulle condizioni di solidità economica delle Compagnie stesse. 14 8) Assistenza nella verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri nonché nella definizione delle iniziative da assumere nei confronti delle Compagnie assicuratrici, laddove si dovessero riscontrare degli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione delle polizze assicurative;
– messa a disposizione del portale informatico di cui al successivo articolo 4.1, a cui l’Amministrazione possa accedere in qualsiasi momento per avere informazioni di dettaglio circa ogni singola polizza e per visionare l’elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere a ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti;
– entro i dieci giorni il broker dovrà garantire il corretto passaggio di consegne verso il nuovo fornitore del servizio di brokeraggio assicurativo, mediante consegna a quest’ultimo di tutta la documentazione cartacea ed elettronica inerente ai sinistri pendenti o comunque gestiti. In ogni ipotesi di cessazione dell’efficacia del Contratto Esecutivo, il broker dovrà comunque procedere, nel rispetto del suddetto termine, con il passaggio di consegne all’Amministrazione o a soggetto terzo dalla stessa indicato, al fine di consentire il subentro nella gestione delle polizze in essere, dei sinistri eventualmente pendenti o che si dovessero verificare successivamente ed in tutte le attività correlate. Nel corso della durata del Contratto potrà essere richiesto al broker di assicurare al personale dell’Amministrazione, o a terzi da essa designati, il trasferimento del know how sulle attività condotte, al fine di rendere l’eventuale prosecuzione delle attività quanto più efficace possibile. Tale affiancamento sarà organizzato secondo modalità da concordare e potrà prevedere sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, etc.
– gli eventuali servizi aggiuntivi dovranno essere prestati a favore del Comune di Cuneo senza alcun onere a carico dello stesso e dovranno essere in stretta correlazione col servizio di cui al presente capitolato. Ogni proposta sarà valutata positivamente sulla base della fattibilità, dell’innovazione e sarà vincolante per il proponente aggiudicatario dell’appalto. Non saranno considerati servizi che esulano dalle competenze proprie del broker.
Si precisa che non è prevista una specifica remunerazione per le suddette attività che sono da ritenersi comprese nei compensi che saranno riconosciuti al broker.
L’elenco delle sopramenzionate attività non ha carattere esaustivo e non esime il broker dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare, in ogni modo, eventuali esigenze peculiari dell’Amministrazione in relazione alla gestione dei contratti assicurativi della medesima.
Articolo 2 – Durata e decorrenza dell’appalto
La durata dell’appalto è pari a 3 anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, ovvero, nel caso in cui l’inizio della prestazione sia antecedente alla stipula del contratto, dalla data di avvio del servizio.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 3 anni. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.
Alla scadenza, l’impresa appaltatrice è tenuta alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall’amministrazione sino all’affidamento del medesimo servizio al successivo aggiudicatario, per un periodo comunque non superiore a sei mesi (proroga tecnica).
Il Comune di Cuneo si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto.
L’incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l’iscrizione al registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D.Lgs. 209/2005 (R.U.I.), ovvero l’Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa o a sanzione disciplinare.
Dalla decorrenza dell’incarico il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo del Comune di Cuneo. In ogni ipotesi di cessazione dal servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte del Comune di Cuneo, l’aggiudicatario si impegna, comunque, alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l’espletamento delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, fino a quando non sarà terminato il passaggio di consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio per un periodo non superiore a 180 giorni decorrenti dal ricevimento dell’avviso di recesso, risoluzione o scadenza naturale.
Articolo 3 – Corrispettivo del servizio e ammontare del contratto
Il servizio di brokeraggio non comporta, per il Comune di Cuneo, alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative del Comune di Cuneo (clausola di brokeraggio).
Poiché il servizio da affidarsi è a titolo non oneroso per la stazione appaltante, il valore presunto dell’appalto viene calcolato in una percentuale dell’ammontare complessivo stimato a oggi delle provvigioni riferite ai premi imponibili relativi alle polizze in essere, pari al 5% per l’RC Auto e al 12% per gli Altri Rischi, determinando così un importo annuo di € 30.323,42, e un importo totale, comprensivo dell’opzione di rinnovo per 3 anni e dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi, di € 197.102,21.
Predetto importo è calcolato ai sensi dell’articolo 35 del Codice.
Articolo 4 – Svolgimento dell’incarico
È esplicitamente convenuto che restano in capo all’Amministrazione l’assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d’assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente il Comune di Cuneo autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell’Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l’Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.
Articolo 4.1 – Portale informatico
Il broker si impegna a mettere a disposizione dell’Amministrazione, entro 15 giorni dalla data di stipulazione del contratto, un portale internet alimentato e mantenuto dal broker stesso, che permetta, all’Amministrazione, relativamente alle proprie polizze assicurative, la visualizzazione aggiornata dello stato di avanzamento del trattamento dei singoli sinistri (dall’apertura fino alla liquidazione/rifiuto) e dei pagamenti (premi assicurativi e regolazioni premio).
Il portale dovrà essere accessibile esclusivamente dal personale dell’Amministrazione attraverso l’utilizzo di credenziali riservate; dovrà, altresì, essere di facile consultazione (a titolo di esempio: attraverso l’utilizzo di filtri), nonché protetto da una password di accesso.
Dovrà essere possibile esportare i dati su file “Excel” e produrre una reportistica di sintesi in formato “pdf” sia sul singolo sinistro analizzato, sia su dati aggregati. A partire dalla decorrenza delle nuove polizze assicurative, il broker implementerà tempestivamente il portale con i dati relativi ai sinistri via via comunicati all’Amministrazione. Al termine dell’attività di presa in carico dei sinistri pregressi, in gestione dal precedente fornitore, il portale dovrà essere popolato dei dati dei sinistri pendenti.
Sono interamente a carico del broker i costi di realizzazione, manutenzione e aggiornamento del portale, oltreché i costi relativi all’accessibilità e fruibilità dello stesso quali, a titolo indicativo e non esaustivo: apparecchiature hardware, programmi software, connessione alla rete internet, personale addetto all’inserimento e alla verifica dei dati.
La tenuta e l’aggiornamento del portale non esonerano in ogni caso il broker dall’obbligo di fornire in forma cartacea, se ritenuto necessario dall’Amministrazione, gli stessi dati su indicati.
Articolo 4.2 – Formazione del personale dell’Amministrazione
Il broker dovrà assicurare formazione e aggiornamento del personale comunale addetto alla gestione dei contratti assicurativi, da svolgersi, con cadenza periodica e – in ogni caso – a richiesta dell’Amministrazione, secondo le modalità e i termini indicati nella propria offerta tecnica in sede di gara.
Tale formazione dovrà vertere sulle problematiche assicurative connesse all’attività dell’ente, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni e risarcimento di danni.
Articolo 4.3 – Trasferimento pratiche
Al fine di garantire la continuità del servizio, l’aggiudicatario si impegna a prendere accordi con l’attuale broker per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante strumenti informatici. Parimenti l’aggiudicatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria per l’eventuale subentro di un nuovo broker.
Articolo 5 – Pagamento dei premi assicurativi
Il Comune di Cuneo provvede al pagamento dei premi assicurativi all’agenzia di brokeraggio assicurativo, ivi comprese le liquidazioni delle franchigie quando previste e l’agenzia, in nome e per conto dell’ente, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di assicurazione. La corresponsione al broker sarà ritenuta, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l’Amministrazione del premio stesso ai sensi dell’articolo 1901 del codice civile.
Il broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o da parte della compagnia faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’ente.
Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione delle garanzie assicurative.
Articolo 6 – Obblighi delle parti contraenti
Il broker si impegna a:
– eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Cuneo, con impiego di mezzi e risorse proprie, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione comunale. L’Amministrazione è, comunque, libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate;
– garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
– mettere a disposizione del Comune di Cuneo ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
– espletare le attività oggetto di affidamento presso i propri uffici, garantendo la presenza di un proprio funzionario presso la sede dell’Amministrazione comunale ogni qualvolta questa ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta al mese;
– mettere a disposizione dell’Amministrazione comunale la propria struttura tecnico-organizzativa per il raggiungimento degli obiettivi indicati all’articolo 1;
– il broker è obbligato a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso da parte dell’ente.
Il Comune di Cuneo si impegna a:
– non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del broker;
– rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune di Cuneo, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
– fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
Articolo 7 – Cauzione
In caso di aggiudicazione, l’impresa affidataria dell’appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice, a garanzia dell’esatta osservanza delle clausole
contrattuali o dell’eventuale risarcimento dei danni a causa di inadempimento. Resta salvo per l’Amministrazione comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata contrattuale e comunque finché non sia stata eliminata ogni eventuale eccezione e definita qualsiasi controversia, anche dopo la scadenza del Contratto, e deve essere prorogabile qualora l’operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento del Servizio.
La costituzione della cauzione potrà avvenire mediante fidejussione bancaria o assicurativa, con primario istituto bancario o assicurativo e dovrà prevedere la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento.
Qualora la garanzia fideiussoria debba essere parzialmente o totalmente escussa dall’Amministrazione Comunale per le eventuali decurtazioni delle penali, il broker è tenuto al reintegro della stessa entro 10 giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione.
In caso di mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora del broker in questione, ha la facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni suddette, la cauzione potrà essere incamerata dalia Committente, il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell'ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore della società di brokeraggio.
Articolo 8 – Polizza assicurativa professionale
Prima della stipulazione del presente contratto, il broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal Codice delle Assicurazioni private, e comunicare successivamente eventuali variazioni.
La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere un massimale di almeno € 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00).
Articolo 9 – Responsabilità del broker
Il broker è esclusivo responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
Il broker è, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Cuneo competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Comune di Cuneo avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal broker nell’espletamento del servizio.
Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
Articolo 10 – Risoluzione del contratto
Data la particolare natura fiduciaria del servizio oggetto dell’appalto, il Comune di Cuneo si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, previo preavviso di almeno 90 giorni da formalizzare al broker, riservandosi, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune. Non è previsto corrispettivo a favore del broker per il recesso.
In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente capitolato, nel disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, il Comune di Cuneo provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o, comunque, entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.
In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l’Ente si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente capitolato.
Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ex art. 1456 del codice civile:
– la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari assicurativi (R.U.I.) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005 (codice delle assicurazioni private);
– la cessione dell’impresa o del contratto oppure il concordato preventivo, il fallimento e gli atti di sequestro o pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
– l’impiego di personale non adeguatamente qualificato per l’espletamento del servizio;
– la circostanza che l’aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell’ente;
– la violazione dell’obbligo di riservatezza posto dal presente capitolato;
– l’interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
– l’applicazione a carico dell’aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
– la sospensione o l’interruzione del servizio da parte dell’appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
– l’omissione da parte del broker della dimostrazione, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
– l’aver commesso, durante il periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.
Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del broker.
In caso di risoluzione, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto è facoltà del Comune di Cuneo affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria.
Articolo 11 – Subappalto e cessione del contratto
Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto di natura fiduciaria, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.
Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
A tal proposito, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso l’istituto bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relativa ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, dovranno, altresì, comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Gli stessi soggetti dovranno provvedere a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Articolo 13 – Obblighi retributivi, contributivi e assistenziali
Il broker affidatario del servizio si impegna all’osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
Articolo 14 – Riservatezza e trattamento dei dati personali
Tutti i documenti prodotti dall’aggiudicatario saranno di proprietà del Comune di Cuneo.
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie e utili alla corretta esecuzione del presente contratto.
L’aggiudicatario, da parte sua, si impegna ad adottare tutte le misure atte a garantire un’adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute dal Comune di Cuneo assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto e, in particolare, a:
▪ non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento, il contenuto di tali informazioni a terzi, senza autorizzazione scritta del Comune di Cuneo;
▪ limitare al proprio personale la conoscenza o l’accesso al contenuto delle informazioni fornite dal Comune di Cuneo, rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal contratto.
Analogamente il Comune di Cuneo si impegna ad adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti della parte aggiudicataria.
I dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati dall’ente appaltante conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.
Articolo 15 – Spese di stipulazione e registrazione
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell’aggiudicatario.
Articolo 16 – DUVRI
Poiché il servizio di brokeraggio assicurativo non viene effettuato presso una sede della stazione appaltante e, pertanto, non sussistono condizioni di interferenza, si prescinde dalla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. (DUVRI).
Articolo 17 – Controversie
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporla in via transattiva, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cuneo.
Articolo 18 – Rinvio
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.