Responsabilità del Broker Clausole campione

Responsabilità del Broker. Il Broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è altresì responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante. Il Broker è inoltre responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi della Città metropolitana di Venezia competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso. I rischi per le responsabilità dei commi precedenti e per tutte le altre di natura professionale, scaturenti dall’incarico oggetto del presente capitolato, dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa di cui al successivo art. 11.
Responsabilità del Broker. Il Broker aggiudicatario è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all’Azienda. Il Broker è altresì responsabile qualora non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell’Azienda e/o dei dirigenti e/o dei funzionari. Il Broker è responsabile dei danni derivanti dalla gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Azienda tramite la sua consulenza ed intermediazione, anche se verificatisi dopo la scadenza del contratto di brokeraggio.
Responsabilità del Broker. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare ai competenti Uffici Provinciali, e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio. La Provincia avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali, della quale dovrà fornire copia alla Provincia al momento della stipula del contratto di affidamento . Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto. A tal fine, prima della stipulazione del contratto, il Broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 3.000,000,00.
Responsabilità del Broker. Il Broker è l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare agli organi comunali competenti. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato. I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dal servizio, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa valida per tutto il periodo contrattuale, da presentare in sede di stipula del contratto.
Responsabilità del Broker. Il broker è esclusivo responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare all’Amministrazione appaltante e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il broker è, altresì, responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi del Comune di Cuneo competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. Il Comune di Cuneo avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal broker nell’espletamento del servizio. Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.
Responsabilità del Broker. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali e comunali competenti. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti. Il broker risponde dei danni causati nell' espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto. A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere il massimale di almeno € 2.500.000,00.
Responsabilità del Broker a) Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire ed a fare stipulare, modificare o integrare al Comune di Villa Minozzo e per quanto attiene alle valutazioni rese nell’espletamento dell’incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. b) Il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti. c) Il Broker risponde, altresì, degli eventuali danni provocati a causa di negligenze, errori ed omissioni durante la vigenza dell’incarico di cui al presente capitolato. d) Il Broker è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume, a suo carico, tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). L’impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008. e) Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di Garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle medesime norme, ed in particolare dell'art. 110 del D.lgs. 209/2005, con massimali non inferiori agli importi stabiliti annualmente dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) a garanzia della responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, dell’impresa di brokeraggio verso terzi, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche occasionali, con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata dell’incarico; copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula del contratto. f) L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza. g) I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello ste...
Responsabilità del Broker. Il broker risponde secondo le regole della migliore diligenza della propria attività come indicata all'art. 2 del presente capitolato e con particolare riferimento agli atti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare, dall'Amministrazione Provinciale, o a quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere ad adempimenti contrattuali o anche alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Amministrazione Provinciale, dei Dirigenti o dei Funzionari preposti ai Servizi e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità. Resta fermo il diritto della Provincia di Sassari al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori e omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui al presente capitolato.
Responsabilità del Broker. 1. Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare per A.S.I.S.; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d’aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di A.S.I.S. competenti, dei dirigenti, dei quadri o funzionari preposti al servizio. 2. Il Broker risponde altresì dei danni che si verifichino dopo la scadenza dell’incarico di cui al presente contratto purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in essere durante la vigenza dello stesso. 3. A.S.I.S. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti per cause imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker..
Responsabilità del Broker. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all’ACER. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell’ACER. Alla data di presentazione dell’offerta, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli artt. 110/112 del D. Lgs. 209/2005. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell’incarico. Il broker dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall’ente, anche recandosi personalmente presso la sede di quest’ultimo.