POLITECNICO DI MILANO DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. b) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DELLA...
POLITECNICO DI MILANO |
DISCIPLINARE DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI RDO |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 1 CO. 2 LETT. b) DL 76/2020 CONVERTITO IN L. 120/2020 E S.M.I PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER SPIN COATING, BAKING E SVILUPPO TRAMITE “RICHIESTA DI OFFERTA” (RDO) NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) |
N.CIG 9259076F37 |
Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture |
INDICE
PREMESSA 3
Art. 1 - Oggetto della fornitura 3
Art. 1.1. – Requisiti minimi inderogabili 3
Art. 2 - Importo della fornitura 3
Art. 2.1 - Sicurezza 4
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell’importo del contratto 4
Art 4 - Termine presentazione offerte 4
Art. 5 - Requisiti di partecipazione 4
Art. 5.1 - Requisiti Generali 4
Art. 5.2 - Requisiti di idoneità 4
Art. 5.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale 4
Art. 6 - Modalità per la presentazione delle offerte 5
Art. 6.1 - Documentazione amministrativa 5
Art. 6.1.1 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE 5
Art. 6.1.2 - Subappalto 5
Art. 6.1.3 - PASSOE 6
Art. 6.1.4 - Garanzia provvisoria 6
Art. 6.1.5 - Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva 6
Art. 6.1.6 - Soccorso istruttorio 6
Art. 6.2 - Documentazione tecnica 7
Art. 6.2.1 - Contenuto dell’offerta tecnica 7
Art. 6.2.2 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale) 8
Art. 6.3 - Documentazione economica 8
Art. 6.3.1 - Giustificativi per la congruità dell’offerta 8
Art. 7 - Modalità di aggiudicazione della gara 8
Art. 7.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 9
Art. 7.1.1 - Criteri tabellari 10
Art. 7.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi 13
Art. 8 - Commissione giudicatrice 14
Art. 9 - Verifica della documentazione amministrativa 14
Art. 10 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche 14
Art. 11 - Anomalia dell’offerta 15
Art. 12 - Conclusione del contratto 16
Art. 13 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto 16
Art. 14 - Tempi, luoghi di consegna e penali 16
Art. 15 - Collaudo 17
Art. 16 - Risoluzione del contratto 17
Art. 17 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento 18
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari 19
Art. 20 - Normativa anticorruzione 19
Art. 21 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano 20
Art. 22 - Norme di riferimento 20
Art. 23 - Foro competente 20
Art. 24 - Trattamento dati personali 20
Art. 25 - Responsabile del procedimento 20
Art. 26 - Chiarimenti e comunicazioni 21
Art. 26.1 - Chiarimenti 21
Art. 26.2 - Comunicazioni 21
Art. 27 - Accesso agli atti 21
Art. 28 - Spese contrattuali 22
PATTO DI INTEGRITÀ TRA GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI 22
PREMESSA
Procedura telematica di acquisto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto Semplificazioni)”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n. 120 e modificato dal DL 31 maggio 2021, n 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni ‘bis’)” convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite “richiesta di offerta” (RDO) nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA).
I termini entro i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate alla scadenza dei predetti termini a tutti i partecipanti per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Le condizioni del Contratto di fornitura, che verrà concluso in caso di accettazione dell’offerta del Fornitore, sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni del Contratto (in particolare con quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto e con il contenuto nel Catalogo elettronico).
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.
La documentazione di gara comprende:
1) All. 1 - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
2) All. 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE
3) All. 3 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali
4) All. 4 - Conto corrente dedicato
5) All. A - Requisiti minimi inderogabili
6) All. B - Dichiarazione per criteri tabellari
7) All. X - “Requisiti minimi inderogabili_9259076F37”
Art. 1 - Oggetto della fornitura
Oggetto del presente capitolato è la fornitura di un sistema completo per lo spin coating, baking e sviluppo di wafer fino a 8 pollici di diametro. Il macchinario sarà costituito da due corpi principali: il primo gestisce i processi di spin coating e baking, mentre il secondo è dedicato alla parte di sviluppo. Il sistema dovrà integrare i più alti standard di sicurezza per l’operatore e permettere la gestione automatica delle ricette dei tre processi; la movimentazione del wafer è invece manuale.
Art. 1.1. – Requisiti minimi inderogabili
I requisiti minimi inderogabili della fornitura sono compiutamente descritti nell’All. X “Caratteristiche minime inderogabili” alle presenti Condizioni particolari di RdO - Disciplinare di gara.
Tali condizioni sono requisiti minimi che l’offerta di ogni concorrente dovrà soddisfare per essere considerata accettabile.
Si precisa che eventuali proposte con requisiti e/o valori inferiori a quelli minimi stabiliti saranno causa di non partecipazione alla successiva valutazione. Si definiscono “requisiti minimi” tutti quelli ritenuti inderogabili e necessari.
Qualora tali requisiti non fossero disponibili o fossero proposte soluzioni al di sotto dei requisiti richiesti la candidatura non sarà presa in considerazione.
Art. 2 - Importo della fornitura
Il prezzo presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 148.000 + IVA per l’intera fornitura e comprensivo di tutti gli oneri concernenti la stessa (trasporto, imballo, scarico, spese di fatturazione, consegna al luogo indicato, ecc.), che devono, pertanto, intendersi a carico dell’operatore economico offerente.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) la Stazione appaltante reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Art. 2.1 - Sicurezza
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).
I concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui agli artt. 95 e 97 del D.lgs. n. 50/2016.
Per quanto concerne gli oneri di cui sopra, relativi alla presente procedura, il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi.
Il costo relativo sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
Art. 3 - Aumento e diminuzione dell’importo del contratto
Il Fornitore è consapevole ed accetta che il Punto Ordinante ha la facoltà di richiedere, entro il termine ultimo per la richiesta di consegna di cui all’ art. 14, un aumento o una diminuzione del quantitativo di articoli oggetto del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale ordinato, senza che a fronte delle richieste di aumento o diminuzione di tale quantitativo, entro il limite indicato, il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa per maggiori compensi, indennizzi e/o risarcimenti, ovvero chiedere la risoluzione del Contratto stesso.
Art 4 - Termine presentazione offerte
L'offerta dovrà essere presentata inderogabilmente attraverso il Sistema telematico di gara entro e non oltre il termine del 20/06/2022 ore 10:00.
Art. 5 - Requisiti di partecipazione
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. La mancata accettazione delle clausole contenute nei Patti di integrità del Politecnico di Milano costituisce
causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Art. 5.2 - Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Art. 5.3 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
I requisiti di capacità tecnica e professionale sono rappresentati da:
b) aver installato almeno n. 5 sistemi di spin coating, baking e sviluppo nel triennio 2019-2021, analoghi o di complessità superiore a quelli oggetto del presente bando
Dovrà essere debitamente compilata la relativa parte del DGUE e allegato un documento attestante l’elenco dei macchinari simili o di livello superiore a quanto in oggetto della presente gara, indicando il riferimento del cliente
pubblico o privato che ha acquisito le macchine citate e l’anno di riferimento. Non è richiesta l’indicazione dei prezzi.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
Art. 6 - Modalità per la presentazione delle offerte
Art. 6.1 - Documentazione amministrativa
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati, a pena di esclusione salvo per i documenti specificati come opzionali:
1 | Il presente documento firmato digitalmente che disciplina le Condizioni Particolari di RDO | obbligatorio | --- |
2 | Documento di gara unico europeo (DGUE) | obbligatorio | come da art. 6.1.1. |
3 | Dichiarazioni integrative al DGUE | obbligatorio | come da art. 6.1.1. |
4 | Attestazione PASSOE | obbligatorio | come da art. 6.1.3. |
5 | Impegno del fideiussore a rilasciare garanzia definitiva (di cui al successivo articolo 13) | opzionale | come da art. 6.1.5 |
6 | Ulteriore documentazione di carattere amministrativo | opzionale | --- |
ATTENZIONE: i documenti allegati nella sezione Amministrativa e, ove prevista, nella sezione Tecnica, non devono contenere alcun riferimento all’offerta economica, a pena di esclusione.
Art. 6.1.1 - Documento di Gara Unico Europeo - DGUE
L’operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario allegato alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016: Documento di Gara unico Europeo (DGUE) | mit (All. 1 DGUE).
Dovrà inoltre essere allegata, a pena di esclusione, l’autocertificazione come da Allegato 2 compilata e sottoscritta digitalmente.
Art. 6.1.2 - Subappalto
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.
Il concorrente in sede di gara indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 c. 4 del Codice, compilando la sezione dedicata del Documento di Gara Unico Europeo “D: Informazioni sui subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento”; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Art. 6.1.3 - PASSOE
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti obbligatori di partecipazione, il partecipante dovrà fornire il documento denominato PASSOE rilasciato dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, caricandolo a sistema.
Per ottenere tale documento, l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS sul sito xxxx://xxx.xxxx.xx alla voce “Servizi – AVCPASS operatore economico”, indicherà a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia il “PASSOE”.
Per ogni ulteriore informazione: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/
Art. 6.1.4 - Garanzia provvisoria
Fino al 30 giugno 2023, non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016. È quanto sancisce l’articolo 1, comma 4 del cd. “decreto Semplificazioni”, n. 76/2020, convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dal decreto-legge n. 77/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU n. 129 del 31-05-2021).
Art. 6.1.5 - Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
L’offerta è corredata da una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.
Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
In caso microimprese, piccole e medie imprese dovrà essere compilata la sezione dedicata nel documento di gara unico europeo (DGUE).
Art. 6.1.6 - Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitatamente alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 6.2 - Documentazione tecnica
Art. 6.2.1 - Contenuto dell’offerta tecnica
La presente RDO viene predisposta utilizzando la scheda di offerta pubblicata sul MEPA integrata dai seguenti documenti allegati.
Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire entro il termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso il Sistema alla Stazione appaltante l’Offerta Tecnica che contenga, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 7.1, i seguenti elementi:
a) l’Allegato A “Dichiarazione requisiti minimi inderogabili_9259076F37”. L’allegato dovrà essere scaricato dalla documentazione di gara, e compilato nella colonna “Caratteristica dell’attrezzatura offerta”, con le caratteristiche puntuali del prodotto offerto.
L’allegato in formato .pdf dovrà essere immesso a sistema sottoscritto digitalmente dal rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza del prodotto offerto con i requisiti minimi inderogabili richiesti. In caso di mancata indicazione di valori richiesti o di indicazione di valori non coerenti con i requisiti minimi richiesti l’offerta sarà esclusa.
b) l’Allegato B “Dichiarazione per valori criteri tabellari_9259076F37”. L’allegato dovrà essere scaricato dalla documentazione di gara e compilato nella colonna “Caratteristica dell’attrezzatura offerta”, con le caratteristiche puntuali del prodotto offerto.
L’allegato in formato .pdf dovrà essere immesso a sistema sottoscritto digitalmente dal rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
Il documento sarà valutato per verificare la corrispondenza dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.
In caso di indicazione di valori non coerenti con quanto dichiarato a sistema per l’attribuzione del punteggio tabellare saranno attribuiti i punteggi corrispondenti a quanto dichiarato nel documento Allegato B. In caso di mancata indicazione di opzioni o eventuali valori richiesti verrà attribuito punteggio pari a zero per il criterio corrispondente indicato a sistema.
c) Schede tecniche del prodotto offerto
Le schede saranno valutate per verificare la corrispondenza del prodotto offerto con i requisiti minimi richiesti e a dimostrazione dei valori dichiarati per l’attribuzione dei punteggi tecnici tabellari.
In caso di mancata produzione delle schede il concorrente verrà escluso; in caso di valori contrastanti rispetto al punteggio attribuito dal sistema di gara verranno applicati i punteggi risultanti dalle suddette schede prodotto. In caso di valori contrastanti con i requisiti minimi inderogabili di cui all’art. 1.1 e dichiarati nell’All. A l’offerta sarà esclusa.
Il documento in formato .pdf dovrà essere caricato a sistema sottoscritto digitalmente dal rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Art. 6.2.2 - Dichiarazione in presenza di segreti tecnici o commerciali (eventuale)
Eventuale dichiarazione di presenza di segreti tecnici o commerciali all’interno dell’offerta di gara ai fini dell’esercizio del diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 53 comma 5 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.3 del D.P.R n. 184/2006, redatto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 3.
Si richiede espressamente di motivare l’eventuale diniego di accesso agli atti secondo quanto specificato dall’art. 98 del D.Lgs. 30/2005.
La compilazione di tale dichiarazione è opzionale. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione considererà tutti i documenti ricevuti privi di qualsiasi segreto tecnico o commerciale e procederà quindi, in caso di accesso agli atti, a trasmetterli interamente agli interessati.
Art. 6.3 - Documentazione economica
Art. 6.3.1 - Giustificativi per la congruità dell’offerta
Ai fini della verifica della congruità dell’offerta economica secondo quanto previsto all’art. 97 D.lgs 50/2016, si
richiede che in sede di gara vengano forniti i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta.
Tale richiesta è motivata dal perseguimento dei principi di economicità e tempestività della procedura di acquisto, con particolare riferimento alla necessità di celerità delle procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs.50/2016.
A tal fine si richiede che in fase di presentazione della busta economica vengano caricati i giustificativi che sorreggono la congruità dell’offerta presentata ed in particolare:
• spiegazione del prezzo offerto che dia evidenza della sostenibilità dello stesso per l’azienda, garantendo la corretta remunerazione del personale e congrui oneri aziendali per la sicurezza, nonché la copertura delle spese generali e l’utile aziendale, come previsto dall’art. 97 commi 1 e 4 del D.Lgs.50/2016.
• in caso di commercializzazione di prodotti non direttamente realizzati dall’offerente, devono essere allegati a comprova della spiegazione del prezzo documenti da cui risulti l’evidenza per cui lo sconto proposto è sostenibile: contratto del fornitore o fatture oppure lettera del produttore o fornitore che dichiari di praticare condizioni compatibili con lo sconto offerto.
La documentazione non verrà valutata in sede di apertura delle offerte economiche. I documenti presentati saranno valutati, dopo l’apertura dell’offerte economiche, solo in caso di verifica d’eventuale anomalia dell’offerta.
Qualora la documentazione richiesta non fosse caricata a sistema o in caso di necessità di ulteriori specificazioni la SA procederà a richiedere le spiegazioni con la procedura di cui all’art.97 c.5 D.Lgs.50/2016.
Art. 7 - Modalità di aggiudicazione della gara
La modalità di aggiudicazione della RdO è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 punti |
Offerta economica | 20 punti |
TOTALE | 100 |
Art. 7.1 - Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera “D” vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera “Q” vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera “T” vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
TABELLA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Modalità di valutazione: “T” tabellare - “D” discrezionale – valutazione della relazione tecnica da Commissione:
A | COMFORMITÀ DEI MATERIALI | |||||
n° | Criteri di Valutazione | Max Punti | n° | Sub-Criteri di Valutazione | Max Punti | Modalità di Valutazione (T/ D/Q) |
A | Condizioni di fornitura | 18 | A.1 | Durata garanzia dei prodotti offerti | 13 | T |
A.2 | Tempi di consegna | 5 | T | |||
B | Spin coater | 35 | B.1 | Numero di linee per fotoresist comprese nella fornitura | 8 | T |
B.2 | Massimo numero di linee per fotoresist installabili | 5 | T | |||
B.3 | Numero di linee per fotoresist azionate tramite motore | 6 | T | |||
B.4 | Numero di linee per fotoresist azionate pneumaticamente | 3 | T | |||
B.5 | Pulizia automatica dei terminali delle linee di fotoresist | 6 | T | |||
B.6 | Tool di allineamento per wafer da 4”, 6” e 8” compreso nella fornitura | 2 | T |
B.7 | Presenza serbatoio reflui | 3 | T | |||
B.8 | Pulizia automatica della camera di spin coating (bowl) | 2 | T | |||
C | Hot plate per baking | 8 | C.1 | Fissaggio del wafer tramite vuoto | 2 | T |
C.2 | Accuratezza del valore di temperatura | 6 | T | |||
D | Sviluppatore | 19 | D.1 | Numero di linee per developer comprese nella fornitura | 5 | T |
D.2 | Massimo numero di linee per developer installabili | 5 | T | |||
D.3 | Erogatori per risciacquo del retro del campione (backside rinse) | 2 | T | |||
D.4 | Camera di processo riscaldabile | 4 | T | |||
D.5 | Presenza serbatoio reflui | 3 | T | |||
Totale | 80 |
Art. 7.1.1 - Criteri tabellari
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della Tabella di Valutazione dell’Offerta, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
Descrizione dei Criteri
• A.1 Durata garanzia dei prodotti offerti (13 punti)
Durata garanzia per spin coater, hotplate per baking e sviluppatore.
Opzione di risposta | Punteggio |
36 mesi | 13 punti |
24 mesi | 8 punti |
12 mesi | 0 punti |
• A.2 Tempi di consegna (5 punti)
Tempi di consegna previsti per il macchinario comprensivo di tutte le sue componenti.
Opzione di risposta | Punteggio |
14 settimane | 5 punti |
16 settimane | 3 punti |
18 settimane | 0 punti |
• B.1 Numero di linee per fotoresist comprese nella fornitura (8 punti)
Numero di linee indipendenti per il dispensing del fotoresist comprese nella fornitura.
Più di 3 linee | 8 punti |
3 linee | 5 punti |
2 linee | 0 punti |
• B.2 Massimo numero di linee per fotoresist installabili (5 punti)
Numero massimo di linee indipendenti per il dispensing del fotoresist che possono essere montate sull’attrezzatura.
Più di 5 linee | 5 punti |
5 linee | 3 punti |
4 linee | 0 punti |
• B.3 Numero di linee per fotoresist azionate tramite motore (3 punti)
Numero di linee per il dispensing del fotoresist azionate da un porta-siringa motorizzato ad alta precisione.
3 linee | 6 punti |
2 linee | 4 punti |
1 linea | 0 punti |
• B.4 Numero di linee per fotoresist azionate pneumaticamente (6 punti)
Numero di linee per il dispensing del fotoresist azionate da un porta-siringa controllato pneumaticamente.
3 linee | 3 punti |
2 linee | 2 punti |
1 linea | 0 punti |
• B.5 Pulizia automatica dei terminali delle linee di fotoresist (6 punti)
Possibilità di avviare un ciclo di pulizia automatica dei terminali delle linee di fotoresist per decontaminazione.
Presente | 6 punti |
Assente | 0 punti |
• B.6 Tool di allineamento per wafer da 4”, 6” e 8” compreso nella fornitura (2 punti)
Compreso nella fornitura il tool di allineamento per il centraggio dei wafer da 4”, 6” e 8”.
Presente | 2 punti |
Assente | 0 punti |
• B.7 Presenza serbatoio reflui (3 punti)
Presenza di un contenitore per la raccolta dei reflui di fotoresist e solventi dalla camera di processo.
Presente | 3 punti |
Assente | 0 punti |
• B.8 Pulizia automatica della camera di spin coating (bowl) (2 punti)
Possibilità di avviare un ciclo di pulizia automatica della camera di processo.
Presente | 2 punti |
Assente | 0 punti |
• C.1 Fissaggio del wafer tramite vuoto (2 punti)
Possibilità di fissare il campione all’hot plate tramite vuoto.
Opzione di risposta | Punteggio |
Presente | 2 punti |
Assente | 0 punti |
• C.2 Accuratezza del valore di temperatura (6 punti)
Accuratezza della temperatura sulla superficie dell’hot plate misurata a set point di 100°C.
Opzione di risposta | Punteggio |
+/- 0.6°C | 6 punti |
+/- 0.8°C | 4 punti |
+/- 1°C | 0 punti |
• D.1 Numero di linee per developer comprese nella fornitura (5 punti)
Numero di linee indipendenti dedicate al dispensing del developer sul wafer.
3 linee | 5 punti |
2 linee | 3 punti |
1 linea | 0 punti |
• D.2 Massimo numero di linee per developer installabili (5 punti)
Massimo numero di linee indipendenti dedicate al dispensing del developer sul wafer installabili sulla macchina.
Più di 3 linee | 5 punti |
3 linee | 3 punti |
2 linee | 0 punti |
• D.3 Erogatori per risciacquo del retro del campione (backside rinse) (2 punti)
Presenza di erogatori per il backside rinse.
Presente | 2 punti |
Assente | 0 punti |
• D.4 Camera di processo riscaldabile (4 punti)
Possibilità di riscaldare la camera di processo dello sviluppatore per favorire l’evaporazione delle sostanze utilizzate durante il processo.
Presente | 4 punti |
Assente | 0 punti |
• D.5 Presenza serbatoio reflui (3 punti)
Presenza di un contenitore per la raccolta dei reflui di fotoresist, developer e solventi dalla camera di processo.
Presente | 3 punti |
Assente | 0 punti |
Art. 7.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la:
Formula “bilineare”
Ci | (per Ai <= A soglia) | = | X (Ai / A soglia) |
Ci | (per Ai > A soglia) | = | X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] |
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,90
A max = valore del ribasso più conveniente
Art. 7.4 - Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI n.1.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi | = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn | |
dove | ||
Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
…………………………… |
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Art. 8 - Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La SA pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione del portale istituzionale dedicata (Politecnico di Milano: Partecipa a una gara (xxxxxx.xx)) la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
Art. 9 - Verifica della documentazione amministrativa
Il RUP o suo delegato procederà alla verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate attraverso la piattaforma.
Il RUP, in seduta riservata, procede in relazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta a:
a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
c. redigere apposito verbale.
Il RUP provvede a:
1. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 6.1.7;
2. adottare i provvedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di gara;
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Art. 10 - Valutazione delle offerte tecniche ed economiche
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nelle presenti Condizioni particolari di RdO.
Qualora non siano comprovati i requisiti tecnici minimi offerti, la Commissione procederà alla dichiarazione di non ammissibilità del concorrente anche per uno solo dei requisiti tecnici minimi previsti la verifica abbia avuto esito negativo.
Verranno resi visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 27 (svolgimento delle operazioni di gara):
a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
La pubblicazione dei verbali della commissione con i relativi punteggi tecnici verrà comunicata tramite piattaforma a tutti i partecipanti.
Al termine delle operazioni di cui sopra i concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche verranno ammessi al proseguo della procedura.
Le offerte economiche resteranno non accessibili sul portale di gara ed il relativo contenuto non sarà visibile né dalla stazione appaltante, né dagli operatori economici, né da terzi.
A seguito della valutazione della documentazione tecnica, si procederà con l’apertura della busta economica.
L’attribuzione del punteggio all’offerta economica è effettuata secondo il metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica di cui all’articolo 7.3.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro il termine indicato dalla stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 26. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Xxx xxxxxxxx l’ex aequo la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio. secondo le modalità previste all’articolo 26.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
All’esito delle predette operazioni, sarà possibile visualizzare tramite piattaforma di gara classificazione delle offerte ammesse secondo la graduatoria decrescente delle offerte in ragione del punteggio attribuito a ciascun concorrente.
Qualora il Sistema individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, si procederà alla verifica della congruità dell’offerta.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica, ove prevista.
Art. 11 - Anomalia dell’offerta
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. E� facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte
le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Art. 12 - Conclusione del contratto
Sulla base delle Offerte contrattuali inviate dai fornitori, il Punto Ordinante, secondo i criteri di valutazione indicati nella RDO, procederà alla valutazione delle offerte ricevute e potrà accettarne una entro il termine di validità e di irrevocabilità dell’Offerta stabilito in occasione dell’invio della RDO. In tal caso il Sistema genera un “documento di accettazione”, che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.
Il contratto di fornitura con il fornitore prescelto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il documento di accettazione firmato digitalmente viene caricato a Sistema dal Punto Ordinante.
Art. 13 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto
Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare, una garanzia, denominata "garanzia definitiva", per l’importo e con le modalità stabilite dall’Art.103 del D.Lgs.50/2016.
La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell’affidamento.
Art. 14 - Tempi, luoghi di consegna e penali
Il Fornitore aggiudicatario si impegna ad eseguire le consegne entro 18 settimane senza creare interruzione all’ordinaria attività lavorativa dell’ente pubblico. Le consegne dovranno essere effettuate rispettando i seguenti orari: 8.30 - 16.00 dal lunedì al venerdì. Le consegne si intendono comprensive di imballaggio, trasporto, facchinaggio e bolla di consegna degli articoli consegnati. Per eventuali inadempienze (ritardo nelle forniture, consegna del materiale diverso da quello aggiudicato ecc.) saranno immediatamente comunicate e applicate le penali previste dalle presenti Condizioni Particolari o dalle Condizioni Generali di Contratto relative al bando MEPA applicabile.
Per ogni settimana di ritardo nella consegna sarà applicata una penale pari al 1% del valore dell'acquisto.
Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno fatturate dal Politecnico di Milano e, qualora non liquidate a scadenza, l’importo verrà prelevato direttamente dalla cauzione, con conseguente obbligo di reintegro.
L'oggetto della fornitura dovrà essere consegnato al seguente indirizzo:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
Telefono: 00 0000 0000
Mail: xxxxxxx0.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
Xxxxxxxx xx 00
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 00 CAP 00000 Xxxxxx
La consegna si intende comprensiva della movimentazione del materiale sino alla destinazione finale e
non la semplice consegna piano strada.
Il Politecnico di Milano si riserva, comunque, in caso di ritardo superiore ai 10 settimane, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del rapporto, ai sensi 5 dell’art. 1456 C.C., con semplice comunicazione scritta e di affidare a terzi la fornitura dei servizi oggetto del contratto imputando le spese aggiuntive dell’appaltatore (rescissione in danno), salvo il risarcimento per maggiori danni.
Qualora a consegna effettuata, a seguito di accertamento da parte del Responsabile del servizio interessato, i materiali risultino difettosi o difformi, parzialmente o totalmente - anche per caratteristiche tecniche o tipologiche
- da quelli ordinati, la Ditta fornitrice è tenuta a provvedere alla loro idonea rimozione e sostituzione entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) decorrente dalla notifica di contestazione come sopra effettuata.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla consegna e o ritiro e sostituzione sono a carico della Ditta.
Art. 15 - Collaudo
Il Collaudo dovrà avvenire entro 30 giorni dopo l’installazione della strumentazione e prevede la verifica del funzionamento delle apparecchiature nel loro complesso, dei singoli componenti e dell’interfaccia di controllo. Oltre a ciò, il Collaudo prevedrà:
- lo spin coating di tre wafer in Si da 200 mm di cui verrà caratterizzato lo spessore tramite tecniche di caratterizzazione ottica. Il resist usato per il collaudo sarà del tipo AZ5214 con valore target a 1,5 micron di spessore. Il collaudo si intenderà superato solo se l’omogeneità dello spessore sui wafer sarà entro il
+/- 5% rispetto al valore target con un’area di esclusione dal bordo pari a 1 cm.
- la verifica del raggiungimento della massima temperatura dell’hotplate e della possibilità dello stesso di eseguire rampe di riscaldamento
- lo sviluppo con developer del tipo AZ726 MIF di due wafer in Si da 200 mm precedentemente esposti di cui verrà confermata la completa rimozione del resist a seguito dello sviluppo, la pulizia del campione e l’omogeneità dello spessore del resist rimasto che dovrà essere entro il +/- 5% sul wafer con un’area di esclusione dal bordo pari a 1 cm.
Nel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle prove previste entro 30 giorni dal primo collaudo. Nell'ipotesi di inadempienza della fornitura tale da non consentire un esito positivo del collaudo entro 60 giorni dal primo collaudo, la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. applicando una penale pari al 10% del valore della fornitura.
Il Collaudo sarà eseguito presso la sede di installazione. Tali attività sono interamente a carico del Fornitore
Art. 16 - Risoluzione del contratto
Il Politecnico di Milano, in qualità di committente, si riserva la facoltà di disporre la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli art. 1453 e 1454 del C.C., in caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi previsti dal presente contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Il contratto inoltre potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’Art. 1456 del C.C., allorché il totale delle penali accumulate superi il 10% del costo dell’intera fornitura, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e/o forniture.
È espressamente inteso che in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e/o in presenza di annotazioni nel casellario ANAC con annotazioni riservate e/o la perdita dei requisiti di ordine generale (assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e assenza dell’incapacità a contrarre con la PA), Il Politecnico di Milano si riserva la facoltà di risolvere il contratto e si riserva il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
Art. 17 - Modalità di presentazione delle fatture e pagamento
La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO.
Il pagamento della prestazione avverrà secondo i seguenti Stati di Avanzamento Lavori:
- 70% consegna
- 30% a seguito di installazione e dell’esito favorevole del collaudo (la fattura potrà essere trasmessa solo a seguito di esito positivo del collaudo definitivo in conformità a quanto previsto dall’art.15).
Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:
Informazione | Elemento del tracciato fattura elettronica |
Codice Unitario Progetto (se indicato in RDO) | <CodiceCUP> |
Codice Identificativo Gara | <CodiceCIG> |
ORDINE (se indicato): dovrà essere indicato l'identificativo ID_DG che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiOrdineAcquisto> |
CONTRATTO (se indicato): in caso di riferimento a contratto, dovrà essere indicato il numero di protocollo/repertorio che verrà comunicato in sede di stipula | <Dati Generali><DatiContratto> |
NOTE CREDITO (se indicato): dovrà essere indicato il numero della fattura trasmessa | <Dati Generali><DatiFattureCollegate> |
La compilazione e sottoscrizione dell’autocertificazione inerente la dichiarazione di regolarità del D.U.R.C. e la tracciabilità dei flussi finanziari dovrà precedere l’emissione della fattura.
La fattura sarà respinta tramite il Sistema di Interscambio in caso di mancato ricevimento della predetta documentazione.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo accertamento della prestazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC).
È possibile richiedere l’anticipazione del prezzo, secondo le modalità dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 18 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dal Politecnico di Milano.
Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all’adempimento dell’accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant’altro relativo al Politecnico di Milano e al suo know-how.
Il Fornitore si impegna altresì a restituire al Politecnico di Milano, entro 10 giorni dall’ultimazione delle attività commissionatele tutti gli atti ed i documenti alla stessa forniti dalla committente ed a distruggere, ovvero rendere altrimenti inutilizzabili, ogni altro atto.
Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.
Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a produrre, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui all’art. 3 comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge stessa.
Art. 20 - Normativa anticorruzione
Il fornitore, firma digitalmente il presente disciplinare, dichiarando contestualmente quanto segue.
1) RAPPORTI DI PARENTELA
Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.
2) TENTATIVI DI CONCUSSIONE
Il fornitore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.
Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.
3) CONOSCENZA DEL CODICE COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI DEL POLITECNICO DI MILANO E PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI ATENEO
L’appaltatore dichiara di conoscere il Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti pubblici del Politecnico di Milano e il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Ateneo, reperibili all’indirizzo:
xxxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxx/
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare e di divulgare all’interno della propria organizzazione Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano per tutta la durata della procedura di affidamento e del contratto.
Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.
4) EX DIPENDENTI
Il Fornitore dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Università per il triennio successivo alla cessazione del rapporto e si impegna a non stipularli nel successivo triennio.
Art. 21 - Utilizzo del nome e del logo del Politecnico di Milano
Il Politecnico di Milano non potrà essere citato a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale né potrà mai essere utilizzato il logo del Politecnico di Milano se non previa autorizzazione da parte del Politecnico stesso. Le richieste di autorizzazione possono essere inviate a xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.
Art. 22 - Norme di riferimento
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico.
Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.
Art. 23 - Foro competente
Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Milano.
Art. 24 - Trattamento dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, le Parti così come individuate, denominate e domiciliate dal presente contratto, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire, tramite sottoscrizione di questo documento, che i dati personali raccolti e considerati nel corso dell’esecuzione del presente contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal contratto stesso ed in ottemperanza delle misure di sicurezza necessarie per garantire la loro integrità e riservatezza.
Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano a raccogliere i dati degli interessati per le rispettive finalità rispettando il principio di minimizzazione e di consenso informato. L’eventuale utilizzo dei dati per finalità ulteriori è condizionato alla manifestazione di espresso consenso specifico da parte dell’interessato.
In caso di servizi che richiedano il trasferimento di dati personali dal Politecnico al Fornitore o la raccolta di dati personali da parte del Fornitore nell’ambito dello svolgimento del servizio, il Fornitore verrà nominato all’avvio dei servizi dal Committente con apposito atto negoziale ai sensi dell’art. 28 e seguenti del GDPR “Responsabile del trattamento” in relazione alle attività connesse alla esecuzione del presente contratto.
Punto di contatto del Responsabile per la protezione dei dati per il Politecnico di Milano è: xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Le Parti di impegnano, inoltre, ad escludere la diffusione dei dati raccolti in Paesi extra UE e/o Organizzazioni internazionali.
Art. 25 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento di gara è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
Art. 26 - Chiarimenti e comunicazioni
Art. 26.1 - Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni”, presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), nell’interfaccia “Invia richiesta Chiarimenti” della presente procedura.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Comunicazioni ricevute” attraverso comunicati inviati dalla Stazione appaltante, presente sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 26.1 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure qualora effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma di gara.
Si considera valido l’indirizzo fornito in sede di iscrizione anagrafica alla piattaforma MEPA. Qualora il concorrente indichi erroneamente in tale anagrafica un indirizzo non PEC, le comunicazioni inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” della piattaforma di gara sono comunque considerate valide a tutti gli effetti.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante e l’anagrafica MEPA dell’operatore deve essere tempestivamente aggiornata; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Call Center del Politecnico di Milano, telefono 00 0000 0000, email xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx dalle ore 8.00 alle ore 19.00 dei giorni feriali e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Art. 27 - Accesso agli atti
In caso di richiesta di accesso agli atti, come previsto dal Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 7760 Prot. n. 113938 del 04/12/2017, verrà applicato il tariffario approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28/11/2017 visibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/000_xxxxxxxx_xxx ti_riproduzione_e_ricerca_di_documenti.pdf
Art. 28 - Spese contrattuali
Tutte le spese, diritti e imposte, inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.
Il documento di stipula con cui si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul portale del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), deve essere assoggettato all’imposta di bollo, nella misura di 16,00 euro per ogni foglio, ai sensi dell’articolo 2, della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R n. 642 del 1972. L’imposta di xxxxx potrà essere assolta dal contraente tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale (interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 321 del 25 luglio 2019).
Milano, lì 31/05/2022
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PATTO DI INTEGRITÀ TRA GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI GARA INDETTE DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI
Il presente patto di integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara indetta dal Politecnico di Milano.
La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto dal titolare o dal rappresentante legale dell’operatore economico concorrente, comporta l’esclusione dalla gara a norma dell’art. 1, comma 17 della Legge 06 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
Il presente documento costituisce pertanto parte integrante dell’offerta economica dell’operatore economico e del contratto che eventualmente consegue all’aggiudicazione.
Questo patto di integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Politecnico di Milano e degli operatori economici che partecipano alle procedure di gara indette dall’Ateneo a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno anti corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’aggiudicazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
Il Personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti del Politecnico di Milano, a qualsiasi titolo coinvolti nelle procedure di espletamento delle gare, nonché nell’ambito dell’esecuzione del conseguente contratto, sono consapevoli del presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni derivanti dal mancato rispetto di quanto disposto dallo stesso patto di integrità.
Il Politecnico di Milano si impegna verso gli operatori economici a rendere pubblici i dati più rilevanti della procedura, di seguito riportati:
1. Elenco dei partecipanti;
2. Offerte economiche dei soggetti ammessi (in caso di aggiudicazione con il criterio del massimo ribasso) o graduatoria delle offerte ammesse (in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa);
3. Elenco delle offerte respinte o degli operatori economici esclusi (con comunicazione della relativa motivazione ad ogni operatore economico direttamente interessato);
4. Nominativo del soggetto aggiudicatario;
5. Ragioni che hanno determinato l’aggiudicazione, con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione indicati nel capitolato di gara.
Ogni operatore economico con la sottoscrizione del presente Patto di Integrità e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:
1. si impegna a segnalare al Politecnico di Milano qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della singola gara e\o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato, addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni attinenti alla singola gara;
2. dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti alla medesima gara e che non si è accordato e non si accorderà con gli altri operatori economici partecipanti alla gara stessa;
3. si impegna a rendere noti, previa richiesta dell’Ateneo, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della selezione, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi;
4. si impegna a garantire il rispetto degli standard sociali e normativi minimi in tema di rispetto dei diritti umani e le condizioni di lavoro del proprio personale;
5. si impegna ad assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
6. garantisce che all’interno della propria azienda non vi è alcuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione, sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell’opinione politica, dell’origine sociale, dell’età, della disabilità, dello stato di salute, dell’orientamento sessuale e dell’appartenenza sindacale.
Il soggetto partecipante alla procedura di gara prende visione ed accetta le sanzioni previste e di seguito elencate, in caso di mancata osservanza degli impegni in tema di anticorruzione assunti col presente Patto di integrità:
1. esclusione dalla procedura di gara in caso di mancata firma del presente patto e/o consegna dello stesso, unitamente all’offerta presentata nell’ambito della procedura di gara;
2. risoluzione o perdita del contratto;
3. escussione del deposito cauzionale;
4. escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
5. responsabilità per danno arrecato al Politecnico di Milano nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall’incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
6. esclusione del concorrente dalle gare indette dal Politecnico di Milano per un periodo di tempo non inferiore a un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall’Amministrazione di Ateneo in ragione della gravità dei fatti accertati e dell’entità economica del contratto;
7. segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti autorità;
8. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore.
Il presente patto di integrità esplica i suoi effetti fino al termine dell’esecuzione del contratto assegnato a seguito dell’espletamento della gara.
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente patto di integrità fra Politecnico di Milano e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.
Data
SOCIETA’
(FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE)