AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI PAVIA
Cod. Fisc. e Partita I.V.A. n. 02613080189 CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INCREMENTO LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PADIGLIONE H DEL P.O. DI VOGHERA: ADEGUAMENTO IMPIANTI GAS MEDICINALI, ELETTRICI, ANTINCENDIO ED EVAC” CIG 9173188236 CUP F16G19002120002
Premesso che:
a) con deliberazione n. 772 del 5 agosto 2022 è stato disposto di procedere all’aggiudicazione dei lavori relativi all’intervento di “Incremento livelli di sicurezza antincendio del padiglione H del P.O. di Voghera: adeguamento impianti gas medicinali, elettrici, antincendio ed EVAC”, a favore della Società MULTI MANUTENZIONE S.r.l. di Xxxxxx Milanino
Tutto ciò PREMESSO quale parte integrante delle pattuizioni che seguono:
TRA
-L’ASST di Pavia con sede in Pavia Viale Repubblica n. 34 P.I. 02613080189, in persona del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Milano in data 31/07/1970 C.F. PTRMRC70L31F205V, nella sua
qualità di Direttore Generale pro-tempore per
effetto della deliberazione della Giunta Regionale
Imposta di bollo assolta in modo virtuale– Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Pavia-n. 1/2016 del 03/02/2016
della Regione Lombardia n. XI/4884 del 14 giugno 2021, domiciliato per la carica presso l’Ente,
E
-La Società Multi Manutenzione S.r.l. con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx XX Xxx Xxxxx x. 00 P.I.V.A. 10786530153 ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n.10786530153, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Milano il 24/01/1962 C.F. LBNVCN62A24F205M e domiciliato per la carica presso la sede legale.
SI CONVIENE E STIPULA
quanto segue:
Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO (Art. 1 del C.S.A.)
L’ASST di Pavia affida alla Società MULTI MANUTENZIONE con sede in Xxxxxx Milanino che accetta senza riserve, l’appalto relativo all’affidamento lavori di “Incremento livelli di sicurezza antincendio del padiglione H del P.O. di Voghera: adeguamento impianti gas medicinali, elettrici, antincendio ed EVAC”;
Art. 2 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE (Art. 72 e 73 del C.S.A)
0.Xx contraente si obbliga ad eseguire quanto
indicato nel precedente art. 1, nel pieno rispetto
ed in esecuzione di quanto prescritto nel Capitolato Speciale, al quale si fa espresso ed integrale rinvio seppur non materialmente allegato per ragioni di fascicolazione. Si impegna inoltre al pieno rispetto del piano di sicurezza e coordinamento e dei documenti di progettazione esecutiva.
0.Xx contraente in particolare con il presente contratto dichiara di ben conoscere ed approvare le clausole dell’art. 72 “Obblighi e Oneri dell’appaltatore” del Capitolato Speciale.
0.Xx contraente collaborerà con il Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione lavori, nominato dalla Stazione Appaltante, al fine di consentire allo stesso di redigere il fascicolo con le informazioni utili in materia di sicurezza e di igiene da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi all’opera.
Art. 3 AMMONTARE DEL CONTRATTO (Art. 2 del C.S.A.)
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del contratto per l’affidamento dei lavori di che trattasi è al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 23,11%, di € 1.776.145,16 (oltre
I.V.A.) di cui € 1.734.555,50 (oltre I.V.A.) per
lavori ed € 41.589,66 (oltre I.V.A.) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
La contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo (art. 3 del C.S.A.)
Art. 4 PAGAMENTI (Art. 29 del C.S.A.)
In base agli stati di avanzamento compilati dal Direttore dei Lavori, verranno effettuati, in corso d’opera, pagamenti in acconto, quando i lavori raggiungeranno la cifra di € 150.000,00 al lordo della ritenuta dello 0,5%. I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di esigibilità degli stessi, entro trenta giorni dall’adozione dello stato di avanzamento lavori previa presentazione di regolare fattura e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato ad esito positivo del collaudo e comunque previa presentazione di regolare fattura ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 (pubblicato il 14 marzo 2008 sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale, n. 63), è stato adottato il regolamento
volto a disciplinare le modalità di attuazione
dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
Per quanto attiene l’anticipazione contrattuale
(art. 28 del C.S.A.) si fa espresso ed integrale rinvio a quanto previsto dall’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Art. 5 TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
–XXXXXX (Xxxx. 00 - 00 xxx X.X.X.)
Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 665 giorni naturali, consecutivi e continui a decorrere dal verbale di inizio dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.
La riscossione della penale si farà mediante ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali disponibilità si dovrà riferirsi alla cauzione definitiva.
L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’Appaltatore e dovrà risultare da apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal Direttore dei Lavori.
Art. 6 TERMINI PER IL COLLAUDO (Art. 70 del C.S.A.)
Il certificato di collaudo sarà emesso entro e non oltre tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
Art. 7 OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI
La contraente dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti medesimi.
La contraente si obbliga altresì a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 8 SUBAPPALTO (art. 51 del C.S.A.)
Premesso che la Società MULTI MANUTENZIONE ha dichiarato in sede di gara che intende avvalersi della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge; l’affidamento dei lavori in subappalto potrà aver seguito solo se formalmente autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e presupposti stabiliti dalla normativa vigente.
Salvo i casi previsti dall’art 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la contraente, in caso di autorizzazione al subappalto, si obbliga a trasmettere all’ASST copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento eseguito dalla ASST di Pavia.
Qualora la Contraente non trasmetta tali fatture
quietanzate entro il predetto termine l’ASST di Pavia sospenderà il successivo pagamento a favore
dell’Appaltatore.
Art. 9 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI (Artt. 17 e 18del C.S.A.)
Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 107 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
Art. 10 VARIANTI (Art. 41 del C.S.A.)
Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Artt. 106 e 149)
Art. 11 REVISIONE PREZZI (Art. 33 del C.S.A)
1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, rivalutazione degli stessi o adeguamento all’inflazione e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 44, comma 2, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni:
a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il
limite di importo costituito da:
--- eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
--- somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
--- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
b) fermo restando quanto previsto alla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;
c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il
10% (dieci per cento) dei singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente;
d) le compensazioni sono liquidate a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse senza necessità di iscrizione di riserve, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso,
ogni volta che siano maturate le condizioni di cui
al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 70, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. La compensazione di cui al comma 2 deve essere richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi decreti ministeriali.
Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione.
Art.12 CAUZIONE (Artt. 38 del C.S.A.)
1. La contraente ha costituito nelle forme di legge, polizza fidejussoria n. 11000110032676 rilasciata in data 07/09/2022 da Bene Assicurazioni, somma garantita € 186.282,11;
2. Tale fideiussione si intende del tipo “a prima richiesta” e prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività, senza eccezione alcuna, entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’ASST di Pavia.
0.Xx garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite del
80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
0.Xx garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il
diritto dell’appaltatore di proporre azione
innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
0.Xx garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
Art. 13 POLIZZA ASSICURATIVA (Art. 40 del C.S.A.)
1. La contraente ha stipulato, ai sensi dell’art.
103 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilità civile verso terzi rilasciata da SACE BT S.p.A., in data 22/09/2022 Polizza n. 1462.00.33.33035094.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema- Tipo 2.3. allegato al D.M. attività produttive 12 Marzo 2004 n.123
0.Xx garanzia assicurativa contro tutti i rischi di
esecuzione da qualsiasi causa determinati copre tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma Contractors All Risks (C.A.R.) come meglio descritto nel CSA;
La garanzia assicurativa di responsabilità civile
per danni causati a terzi (RCT) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad € 1.000.000,00
5.Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6.Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice dei Contratti la garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e di responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) sono estese sino a 24 mesi dopo la data dell’emissione del certificato di collaudo. A tale scopo l’estensione deve risultare dalla polizza assicurativa
Art. 14 ONERI DI SICUREZZA
La contraente è obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche vigenti, ivi compresa quella in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresì del piano di
coordinamento per la sicurezza di cui all’art. 100
del X.X.xx. 81/2008 e s.m.i., atto che fa parte del presente contratto e si intende allegato allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente unito, ma depositato agli atti dell’ASST e sottoscritto dalla contraente con relativa piena conoscenza di essa.
Art. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (Art. 23 del C.S.A.)
Senza pregiudizio di ogni maggior ragione, azione, o diritto che possa competere alla stazione appaltante anche a titolo di risarcimento danni, la medesima si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti dell’appaltatore della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. per ciascuna delle seguenti cause:
1) fallimento dell’appaltatore;
2) violazione gravi e ripetute delle modalità convenute nella realizzazione delle opere;
3) violazione delle norme previdenziali, assistenziali e assicurative nei confronti dei dipendenti da parte dell’appaltatore;
4) violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli operatori e dei terzi e/o inosservanza delle prescrizioni di cui ai
documenti PSC- Piano Operativo della sicurezza,
consegnati all’appaltatore e parte integrante del contratto;
5) sopravvenienza di una delle cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
6) violazione del divieto di cessione del contratto;
7) violazione delle norme contrattuali riguardanti le garanzie fornite alla stazione appaltante;
8) dolo o colpa grave nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola, eventuali mancate contestazioni e /o tolleranze in ordine a precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi.
E’ previsto inoltre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall’art. 5 del Patto di integrità sottoscritto dall’Impresa ed allegato quale parte integrante al presente atto.
La Società MULTI MANUTENZIONE accetta e sottoscrive
il Patto di integrità, allegato al presente contratto quale parte integrante e sostanziale, con ciò vincolandosi a mantenere condotte improntate a principi di trasparenza e legalità nonché a promuovere comportamenti eticamente adeguati, quali misure preventive di fenomeni corruttivi".
L’aggiudicatario si impegna altresì a rispettare le norme contenute nel “Codice di comportamento” dell’Azienda, pubblicato sul sito: xxxx://xxx.xxxx- xxxxx.xx.
Detto codice, seppur non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la ditta dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza, di condividerne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati In caso di violazione delle norme contenute nel predetto codice di comportamento, l’Azienda avrà diritto di risolvere il contratto con l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previa contestazione dell’addebito.
Art. 16 CONTROVERSIE
Per tale discipline si applicano gli artt. 205 e 209 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 17 RECESSO (Art. 9 del C.S.A)
Per tale disciplina si applica l’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione del contrato sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 19 DOMICILIO DELL’ESECUTORE
A tutti gli effetti del presente contratto per i lavori di cui trattasi, l’Impresa elegge domicilio in Xxxxxx Milanino MI Via Merli n. 10 presso la
Art. 20 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e negli articoli del D.P.R. N. 207/2010 che restano in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n.
50 del 2016, nonché a tutte le leggi e regolamenti
vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche,
xxx comprese le norme previste nel Codice Civile. Art. 21 RUP, DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Con deliberazione n. 969 del 20/12/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l’Architetto Xxxxxxx De Xxxxxx Dirigente Responsabile dell’U.O.C. Tecnico Patrimoniale dell’Azienda
La direzione Lavori ed il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione è affidata allo Studio TEAM S.r.l. di Pavia nella persona Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia al n. 2357.
Art. 22 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART 3 L. N. 136/2010 (Art. 81 del C.S.A.)
L’Impresa aggiudicataria si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la
quale ciascuna parte assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. n. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte subappaltatore/sub-contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: CIG 9173188236 CUP F16G19002120002 L’esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. n.
136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, “anche non in xxx xxxxxxxxx”, xx erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. L’appaltatore è
obbligato a comunicare l’accensione e/o l’utilizzo
del conto, gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
Art. 23 NORMA DI CONTRATTO T&T PER LA TRASPARENZA E
TRACCIABILITA’: Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti
L'Aggiudicatario del Contratto ed i subcontraenti, a qualunque titolo coinvolti nella esecuzione del contratto, sono tenuti al rispetto della presente norma. Al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza della esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti, sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere alla Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 105 del Dlgs 50/2016, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990 e di seguito trascritte.
Comma 2 art. 105, Dlgs 50/2016: << L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati>>.
Comma 1, art.3, l. 136/2010: <<Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, (…)>>.
Comma 5, lettera h, art. 80, Dlgs 50/2016: <<Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora: h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55>>.
Art. 24 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Ai fini del presente contratto, ciascuna Parte
tratterà i dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), della normativa
nazionale e di qualsiasi legge e regolamento applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti prendono altresì atto dei diritti riconosciuti dagli artt. 15-22 del GDPR e dichiarano di aver preso visione dell’informativa che entrambe rendono ai soggetti interessati al trattamento all’atto della raccolta dei dati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 e, pertanto di essere a conoscenza circa le caratteristiche del trattamento dalle stesse rispettivamente effettuato. Le Parti acconsentono che i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano registrati e comunicati, oltre che ai soggetti cui è data la facoltà di accedere per disposizioni di legge o di normativa secondaria, anche ai soggetti cui tale comunicazione sia necessaria, funzionale e strumentale per l’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. I dati personali forniti dalle Parti non saranno soggetti a diffusione al pubblico, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione imposti dalla normativa in materia di trasparenza e non saranno trasferiti all’estero.
Art. 25 SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E
TRATTAMENTI FISCALI
La presente scrittura è redatta in formato elettronico, sottoscritta dalle parti contraenti con firme digitali ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, così come modificata con L. 9/2014 e verrà registrata in caso d’uso. Detta scrittura è soggetta ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. 642/1972.
Le spese per i bolli, scritturazione, imposte e tasse, nessuna eccezione o esclusione, si convengono a carico della Ditta aggiudicataria.
La società MULTI MANUTENZIONE provvede a versare alla ASST le spese sostenute per l’assolvimento virtuale dell’imposta di bollo a cura di ASST Pavia. Art. 26 NORME FINALI
Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Pavia. Per quanto non disposto dal presente atto valgono le norme in materia contrattuale del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile in quanto applicabile.
Fa parte integrante del presente contratto, anche se pur non allegata per motivi di fascicolazione, tutta la documentazione progettuale, così come inserita in piattaforma SINTEL.
Il presente contratto è precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone
di n. 26 facciate
Letto, confermato e sottoscritto.
p. L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx) firmato digitalmente
p. la Società Aggiudicataria:
MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
(Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) firmato digitalmente
La Società aggiudicataria dichiara di essere stata messa in condizione di riflettere e ragionare sul contenuto delle seguenti clausole contrattuali:
Art. 2 (obblighi del contraente)
Art. 5(tempo utile per l’ultimazione dei lavori – penali)
Art. 12 (cauzione)
Art. 15 (risoluzione)
Art. 17 (recesso) Art. 26 (norme finali)
E, per conseguenza, avendone compreso portata ed effetti, di approvarle specificamente ex art. 1341 c.c
La Società Aggiudicataria:
MULTI MANUTENZIONE S.R.L.
(Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) firmato digitalmente
Si allegano al presente atto:
• Copia offerta economica
• Copia polizza fidejussoria e assicurativa
• Patto integrità
La validità ed efficacia della polizza può essere verificata sul sito xxx.xxxx.xx selezionando l’icona menù e nella pagina successiva “Verifica Fideiussioni” digitando poi il Numero e il Codice di Controllo riportati su questo documento.
CODICE DI CONTROLLO: 3226881
SCHEMA TIPO 1.2 / SCHEDA TECNICA 1.2
POLIZZA N. 11000110032676
GARANZIA FIDEIUSSORIA
Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. n. 31/2018.
Rilasciata da | |
BENE ASSICURAZIONI S.p.A. xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx – Codice Fiscale/Partita IVA 09599100964 - R.E.A. Milano n. 2110473 - Provvedimento IVASS n. 0237415 del 21 dicembre 2016 – Numero Iscrizione Albo Imprese IVASS 1.00180 - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx | |
CODICE 110001 AGENZIA DI SEREGNO | |
CONTRAENTE | |
MULTI MANUTENZIONE S.r.l. | |
CODICE FISCALE PARTITA IVA PEC | |
CITTÀ VIA CAP PROV. | |
CUSANO MILANINO VIA XXXXX XXXXX 10 20095 MI | |
STAZIONE APPALTANTE | |
ASST PAVIA | |
CODICE FISCALE PARTITA IVA PEC | |
CITTÀ XXX XXX XXXX. | |
XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX 00 00000 XX | |
DESCRIZIONE OPERA/SERVIZIO/FORNITURA | |
CIG: 9173188236-AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INCREMENTO LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PADIGLIONE H DEL P.O. DI VOGHERA: ADEGUAMENTO IMPIANTI GAS MEDICINALI, ELETTRICI, ANTINCENDIO ED EVAC” - CUP: F16G19002120002. | |
LUOGO DI ESECUZIONE | |
COSTO AGGIUDICAZIONE RIBASSO % D’ASTA | |
€ 1.776.145,00 23,11 % Euro Unmilionesettecentosettantaseimilacentoquarantacinque/ | |
SOMMA GARANTITA % DEL COSTO DELL’OPERA | |
€ 186.282,11 10,49 % Euro Centoottantaseimiladuecentoottantadue/11 | |
IMPONIBILE DIRITTI SPESE NOTARILI IMPOSTE TOTALE | |
PREMIO ALLA FIRMA 1.404,44 0,00 0,00 175,56 1.580,00 RATE SUCCESSIVE DAL 07/09/2023 Semestrali 702,22 0,00 - 87,78 790,00 | |
Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal 07/09/2022 al 07/09/2023 Firma dell’Intermediario Il pagamento dell’importo dovuto è stato effettuato alla firma della presente il 08/09/2022in SEREGNO | |
Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le Condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata. IL GARANTE IL CONTRAENTE Bene Assicurazioni SpA |
La presente polizza è stata emessa in 3 copie ad un solo effetto in SEREGNO Stampata in data 07/09/2022
MOD. CAUDF_SIMP_1804
Totale allegati: 0 Allegati che integrano il presente contratto:
Bene Assicurazioni S.p.A.
W: xxx.xxxx.xx – E: xxxx@xxxx.xx – Pec:
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
– T:
02.892973
– F: 02.89354715
Servizio Clienti - M: xxxxxxx@xxxx.xx – T: 800 615398 – F: 02.89354715
Sede Legale e Direzione:
xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
- Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding
SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
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POLIZZA FIDEJUSSORIA 11000110032676
Schema Tipo 1.2 (D.M. 31/2018) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA
(Lavori, Servizi e Forniture)
CONDIZIONI CHE RILEVANO IL RAPPORTO TRA STAZIONE APPALTANTE E GARANTE
Art. 1 - Oggetto della garanzia
Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.
Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall’Affidatario ai sensi dell’art. 103, del Codice, in caso di:
a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
b) risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
c) rimborso:
i. delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all’Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore;
ii. della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Affidatario;
iii. di quanto dovuto dall’Affidatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.
L’estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10,00 % della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.
Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.
Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia
L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula del contratto;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1.
La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.
Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3 - Somma garantita
La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:
a) 10,00 % dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10,00 %;
b) 10,00 % dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10,00 %, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10,00 % e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20,00 %, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20,00 %.
Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.
L’ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4 - Escussione della garanzia
Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.
Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all’art. 2 ed essere formulata in conformità all’art. 6.
Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.
Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa
Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 7 - Foro competente
In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. civ..
Art. 8 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
IL GARANTE
MOD. CAUDF_SIMP_1804
Bene Assicurazioni S.p.A.
Bene Assicurazioni S.p.A.
W: xxx.xxxx.xx – E: xxxx@xxxx.xx – Pec:
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx – T: 02.892973
– F:
02.89354715
Clienti: xxxxxxx@xxxx.xx – 800 615398
Sede Legale e Direzione: xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx- Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964 - Impresa autorizzata
all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n.1.00180 - Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene -
Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
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Copia per il beneficiario
CAUZIONI APPALTI
DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE
POLIZZA N. 11000110032676
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto Xxxxxx Xxxxx, nato a Seregno il 28 agosto 1964 consapevole della responsabilità penale in cui può andare incontro, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, e consapevole altresì di poter decadere in tali casi dai benefici ottenuti, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. N.
445 del 28/12/2000 sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di agire in nome e per conto della Società BENE ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Xxxxxx (XX) - 00000 - Xxx Xxx Xxxxxxxx x. 00, in qualità di Amministratore Delegato, giusti i poteri conferiti con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 29/4/2022 iscritta presso il registro delle imprese di Milano in data 11/1/2017 protocollo n. 6225/2017 per la sottoscrizione della polizza n. 11000110032676 emessa il giorno 07/09/202. 2
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. N. 196 del 30/6/2003.
Il notificatore è consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Firma
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit
W: xxx.xxxx.xx – E: xxxx@xxxx.xx – Pec:
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
MOD. CAU_APPPF_1804
– T:
02.892973
– F: 02.89354715
Servizio Clienti - M: xxxxxxx@xxxx.xx – T:
800 615398
– F: 02.89354715
Sede Legale e Direzione:
xxx Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
- Capitale sociale 25.199.000 euro i.v. - CF e P.IVA n. 09599100964
Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento IVASS n.0237415 del 21/12/2016 - Numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180 - Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento da parte di Bene Holding
SpA, appartenente al Gruppo assicurativo Bene - Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054
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Polizza di assicurazione
Ai sensi del DM 123 del 12.03.2004
POLIZZA PER ENTE GARANTITO
La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.
SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3
COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE
TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
Appl. n. | alla polizza n | Rilasciata da |
00034 | 1462.00.33.33035094 | SACE BT S.P.A. |
Contraente (Esecutore dei lavori) | C:F. / P.I. |
MULTI MANUTENZIONE SRL | 10786530153 |
Sede | Via/p.zza n.civico | Cap | Prov |
CUSANO MILANINO | VIA MERLI 10 | 20095 | (MI) |
Subappaltatore/i
VARI
C.F./P.I.
/
Stazione appaltante | Sede |
ASST PAVIA | PAVIA (PV) |
Descrizione dei lavori | Luogo di esecuzione |
INCREMENTO LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO PEL PADIGLIONE H DEL P.O. DI VOGHERA: ADEGUAMENTO IMPIANTI GAS MEDICINALI, ELETTRICI, ANTINCENDIO ED EVAC CIG:9173188236 - CUP:F16G19002120002 | P.O. DI VOGHERA (PV) |
Lettera di aggiudicazione protocollo n. | Data stipula | Costo compl. Previsto opera alla stipula |
DEL 772 | 05/08/2022 | 1.776.145,16 |
Data inizio lavori | Data fine lavori |
15/10/2022 | 15/08/2024 |
SCHEMA TIPO 2.3
SCHEDA TECNICA 2.3
APPLICAZIONE N. 00034
POLIZZA PER ENTE GARANTITO
Sezione A | Somme assicurate alla stipula | % Scoperto | Scoperto minimo | Scoperto massimo | Franchigia |
PARTITA 1 | € 1.776.145,16 | 10,0000 | 8.000,00 | -- | € -- |
PARTITA 2 | € 1.500.000,00 | 10,0000 | 10.000,00 | -- | € -- |
PARTITA 3 | € 100.000,00 | -- | -- | -- | € -- |
Sezione B | Massimale sinistro alla stipula | % Scoperto | Scoperto minimo | Scoperto massimo | Franchigia |
€ 1.000.000,00 | 10,0000 | 3.000,00 | -- | € -- |
Data inizio copertura assicurativa | Data cessazione copertura assicurativa |
15/10/2022 | 15/08/2024 |
Data inizio copertura assicurativa manutenzione | Data cessazione copertura assicurativa manutenzione |
15/08/2024 | 15/08/2026 |
PREMIO A REGOLAZIONE
IL CONTRAENTE SACE BT S.P.A.
Polizza firmata da XXXXXXXX XXXXXXX
Polizza emessa ad un solo effetto a MILANO in data 22/09/2022
PRECISAZIONI.
POLIZZA PER ENTE GARANTITO
PRECISAZIONE COPERTURA ASSICURATIVA, INIZIO, INTERRUZIONE E CESSAZIONE:258)
La presente polizza viene prestata in conformità a quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del DLGS N.50 del 18.4.2016 - Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Alla presente polizza si applicano le condizioni tutte di cui al DM 123 del 12/03/2004, schema tipo 2.3.
Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 5,13 e 30 dello Schema Tipo 2.3. di cui al Dm n. 123 del 12/03/2004, si precisa ulteriormente che la copertura assicurativa dei lavori decorre dalla data di sottoscrizione della polizza e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, fatto salvo quanto previsto alle lettere c) e d) dell'art. 5 Schema tipo 2.3.
Resta a carico del contraente l'obbligo di comunicare la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 dello schema tipo 2.3 di cui al DM 123/04, si precisa ulteriormente che l'interruzione o la sospensione dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo, salvo che vi sia aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. e fermo l'obbligo del Contraente a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo.
SCOPERTI E FRANCHIGIE 101)
Si prende atto che in caso di sinistro, gli scoperti o le franchigie previsti dalla presente polizza resteranno ad esclusivo carico della Contraente ( MULTI MANUTENZIONE SRL ), quindi la polizza coprirà l'intero ammontare nei confronti del Committente rivalendosi sulla spettabile MULTI MANUTENZIONE SRL per eventuali scoperti o franchigie.
ESTENSIONE CLAUSOLA TERZI 272)
La garanzia per la responsabilità civile di cui alla Sezione B della polizza, ferme le condizioni e le clausole tutte previste in Contratto, è estesa ai danni cagionati alla stazione appaltante e/o terzi da imprese subappaltatrici o subfornitori, purché indicati alla Società nei termini prescritti dalla legge e/o ai sensi delle Condizioni contrattuali.
PRECISAZIONE ESCLUSIONE AMIANTO_293)
Relativamente alle operazioni di maneggio, posa, rimozione ed utilizzo di materiale, strutture e opere contenenti amianto e suoi derivati, si intendono compresi i soli danni a cose e persone dovuti a caduta accidentale di materiale contenente amianto, restando pertanto esclusa ogni forma di malattia ad esse collegata e/o collegabile.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA'
SACE BT S.P.A.
Polizza firmata da XXXXXXXX XXXXXXX
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POLIZZA PER ENTE GARANTITO
Spett.le
Oggetto: Sottoscrizione digitale polizza 1462.00.33.33035094
POLIZZA PER ENTE GARANTITO
La polizza a margine, emessa per conto di MULTI MANUTENZIONE SRL, è stata firmata digitalmente da XXXXXXX XXXXXXXX.
La presente polizza è stata originata e prodotta in via informatica e sottoscritta con firma digitale. La polizza così formata costituisce quindi documento informatico ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale - e successive modifiche e integrazioni.
E' in facoltà del Beneficiario verificare quanto premesso visualizzando la polizza in oggetto mediante la seguente chiave univoca di accesso:
2FB8E772EC46
FEB4
123C
7B59
755A5C3E
- - - -
La procedura operativa riportata è la seguente:
1. collegarsi al sito xxx.xxxxxx.xx
2. scorrere la pagina iniziale verso il basso e nella sezione Accesso aree riservate cliccare su SACE BT - Portale firma digitale
3. seguire le indicazioni descritte nella sezione della procedura di download della polizza che, per comodità, si riportano di seguito:
a) scaricare l'applicativo per la verifica e la lettura del documento firmato digitalmente collegandosi al sito xxx.xxxx.xxx.xx Agenzia per l'Italia digitale e scegliere tra uno dei tool segnalati (per esempio Dike);
b) installare e configurare secondo le indicazione descritte dal produttore del tool scelto;
c) procedere con il download della polizza firmata digitalmente inserendo la password sopra indicata quale chiave univoca di accesso, cliccare sul bottone "Download" e salvare la polizza scaricata sul PC (per esempio sul desktop);
d) effettuare tramite il software la verifica e la lettura del documento scaricato
I punti a) e b) si effettuano solamente la prima volta che si attua la procedura.
SACE BT S.p.A.
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DELIBERAZIONE N° XI / 1751 Seduta del 17/06/2019
Presidente | XXXXXXX XXXXXXX | |
Assessori regionali | XXXXXXXX XXXX Vice Presidente | XXXXXX XXXXXXX |
XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXXXXX XXXXX XXXXX | |
XXXXXXX XXXXXXXXX | XXXX XXXXXX | |
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX | XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX | |
XXXXXXXX XXXXXXXX | XXXXXX XXXXX | |
XXXXXXXX DE XXXXXX | XXXXX XXXXX | |
XXXXXXX DE XXXXXXX XXXXXXX | XXXXXXX XXXXXXX | |
XXXXXX XXXXXX | XXXXXXX XXXXX XXXXX |
Con l'assistenza del Segretario Xxxxxx Xxxxxxxxx
Su proposta del Presidente Xxxxxxx Xxxxxxx
Oggetto
PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. 27 DICEMBRE 2006, N. 30
Il Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Centrale Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Direttore di Funzione Specialistica Xxxxx Xxx Xxxxxxxx
L'atto si compone di 6 pagine di cui 3 pagine di allegati parte integrante
VISTO l’art. 1, comma 17, della legge 190/2012 che prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara;
CONSIDERATO che Regione Lombardia ha negli anni potenziato il contrasto alle forme di illegalità, segnatamente quelle originate dalla criminalità organizzata, attraverso iniziative volte a contrastare e prevenire i tentativi di infiltrazione mafiosa, tra cui la l.r. n. 17 del 24 giugno 2015 “Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità”;
VISTA la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014 con la quale è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che costituisce un accordo tra la stazione appaltante e i soggetti partecipanti alle gare i quali si vincolano al mantenimento di condotte improntate a principi di trasparenza e legalità;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici”;
RITENUTO di aggiornare il vigente Patto di integrità alla disciplina sopravvenuta in materia di contratti pubblici di cui al citato D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il Patto di integrità allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (All. 1) il quale viene approvato con la presente deliberazione e sostituisce integralmente il Patto di integrità approvato con d.g.r.
n. 1299 del 30 gennaio 2014;
RICHIAMATA la d.g.r. n. 1222 del 04.02.2019 “Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2019-2021”;
A VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per le motivazioni riportare in premessa da intendersi qui integralmente riportate:
1. di approvare il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1), in sostituzione di quello adottato con la d.g.r. n. 1299 del 30 gennaio 2014;
2. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul BURL e che
entri in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione;
3. di disporre che l'accettazione del Patto di integrità da parte degli operatori economici già iscritti nell’Elenco Fornitori Telematico avvenga in occasione del primo aggiornamento dell’elenco o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento a termini del D.Lgs. n. 50/2016.
IL SEGRETARIO XXXXXX XXXXXXXXX
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
Allegato 1)
Oggetto: PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA E DEGLI ENTI DEL SISTEMA REGIONALE DI CUI ALL’ALL. A1 ALLA L.R. N. 27 DICEMBRE 2006, N. 30
Articolo 1 Principi
1. Il Patto di integrità è un accordo tra la Stazione appaltante e gli operatori economici che, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 6 novembre 2012, n. 190, vincola i contraenti al rispetto di regole di condotta finalizzate a prevenire il verificarsi di fenomeni corruttivi e a promuovere comportamenti eticamente adeguati.
2. Per le definizioni normative relative alla materia dei contratti pubblici si rinvia all’art. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Articolo 2
Ambito e modalità di applicazione
1. Il presente Patto di Integrità disciplina i comportamenti tenuti dagli operatori economici e dai dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema regionale di cui all’All. A1 della l.r. n. 27 dicembre 2006, n. 30, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici individuati al comma 1 ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito.
3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati dalla Regione Lombardia e dai soggetti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla l.r.
27 dicembre 2006 n. 30. L’espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara, a tutte le procedure negoziate e agli affidamenti anche di importo inferiore a 40.000 euro, nonché per l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico. Tale condizione deve essere esplicitamente prevista nei bandi di gara e nelle lettere d’invito.
4. Una copia del Patto di Integrità, sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, deve essere allegata alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della procedura di affidamento o dell’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l’obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.
Articolo 3
Obblighi dell’operatore economico
1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.
2. L’operatore economico si impegna a:
a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti;
b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto;
c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente.
3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati.
5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità.
6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.
Articolo 4
Procedure e adempimenti della Stazione appaltante
1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell’esecuzione del contratto e responsabile della violazione di detti principi, in particolare, qualora sia accertata la violazione dei precetti contenuti all’art. 14 del X.X.X. 00 xxxxxx 0000, x. 00 (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) o dei precetti del proprio Codice di comportamento.
Articolo 5 Violazione del Patto di Integrità
1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l’operatore economico interessato.
2. La violazione da parte dell’operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli obblighi previsti dal presente Patto di Integrità, comporta:
a. l’esclusione dalla procedura di affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria;
b. qualora la violazione sia riscontrata e/o commessa nella fase successiva all’aggiudicazione e durante l’esecuzione contrattuale, l’applicazione di una penale sino al 5% del valore del contratto, e/o la revoca dell’aggiudicazione, o la risoluzione di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile, del contratto eventualmente stipulato e l’escussione della cauzione provvisoria o definitiva. L’Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole rispetto agli interessi pubblici, quali indicati dall’art. 121, comma 2, d.lgs. 104/2010.
3. È fatto salvo il diritto al risarcimento del danno a favore della Stazione appaltante.
4. La Stazione appaltante segnala al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza qualsiasi atto del candidato o dell’offerente che integri tentativo influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti.
5. Il candidato o l’offerente segnalano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Stazione appaltante qualsiasi atto posto in essere da dipendenti della Stazione appaltante o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento delle procedure di affidamento o l’esecuzione dei contratti, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne.