ONERI DI SICUREZZA Clausole campione

ONERI DI SICUREZZA. IZSVe si impegna a rispettare e a far rispettare all’interno dei propri locali la normativa nazionale e i regolamenti interni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute dei lavoratori. Nel caso in cui i dipendenti, collaboratori o consulenti dell’Impresa eseguano, qualsiasi attività all’interno dei locali di IZSVe – comprese mere visite e sopralluoghi previamente programmate e concordate per iscritto tra le Parti – l’Impresa si impegna a far rispettare al proprio personale la predetta normativa.
ONERI DI SICUREZZA. L’ appaltatore esercita nei confronti del proprio personale tutti i poteri datoriali che gli sono propri e si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore e ad osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni di cui al D.lgs n. 81/2008. In particolare dovrà comunicare all’Ufficio di Piano il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro. E’ rimesso al gestore aggiudicatario della struttura, l’onere di predisporre il Piano di sicurezza e ogni altro documento e adempimento mancante per assicurare l’obbligo di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro compresi gli spazi non soggetti a concessione, attenendosi a quanto strettamente stabilito dalla vigenti norme in materia (D.lgs 626/96, D.lgs 242/96, Dlgs 493/96 e s.m.i., D.lgs n. 81/2008). L'impresa aggiudicataria, in persona del proprio rappresentante legale, mantiene nei confronti del personale utilizzato la funzione e qualifica di datore di lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 626/94 e successive modifiche, senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'amministrazione appaltante a qualunque titolo.
ONERI DI SICUREZZA. L’operatore economico offerente dovrà quantificare gli oneri di sicurezza derivanti dall’esercizio della propria attività di impresa connessi alla realizzazione dell’appalto in oggetto. Tale importo dovrà essere inserito nell’apposito spazio previsto dalla piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione. L’Agenzia delle Entrate, in considerazione della peculiare natura della fornitura e delle operazioni di posa in opera connesse, ha valutato che tale costo di sicurezza debba necessariamente essere maggiore di zero. Pertanto, l’inserimento di un importo dei suddetti oneri di sicurezza pari a zero nell’apposito spazio della piattaforma telematica del M.E.P.A. determinerà l’automatica esclusione dell’offerente dalla graduatoria di gara.
ONERI DI SICUREZZA. In considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e, pertanto, di indicare la stima dei costi della sicurezza, in quanto pari a zero.
ONERI DI SICUREZZA. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “ escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Inoltre, i luoghi di esecuzione delle prestazioni del contratto diverse da quelle di natura esclusivamente intellettuale, fermo quanto sopra rappresentato, non rientrano nella disponibilità giuridica della Società e non è presente personale dipendente di DISCO. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.
ONERI DI SICUREZZA. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. In riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, le imprese partecipanti dovranno indicare nella loro offerta gli eventuali oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendali riferibili alla esecuzione dell’appalto.
ONERI DI SICUREZZA. 1. Non sussistendo rischi per interferenze, i relativi oneri di sicurezza sono pari ad € 0,00. ARTICOLO 11 -
ONERI DI SICUREZZA. Determinazione n. 11 del 29 marzo 2001 (in G.U. n. 100 del 2 maggio 2001) Tre le questioni affrontate e definite dall’Autorit`a con la presente determinazione. La prima `e relativa al signifi- cato da attribuire all’inciso di cui all’art. 3 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 «nei cantieri in cui `e prevista la presenza di piu` imprese». A riguardo l’organo di vigilanza puntualizza che l’espressione fa riferimento ad ogni ipotesi in cui i lavori appaltati vengono eseguiti, anche non contemporaneamente, da piu` imprenditori, ma che dal computo restano in ogni caso esclusi i lavoratori autonomi. In secondo luogo e con specifico riguardo al di- sposto di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 494/1996 l’Autorit`a chiarisce che la norma fa riferimento, oltre che all’ipotesi del subappalto, ad ogni altro caso in cui intervenga, nel corso della realizzazione dei lavori, altra impresa che si aggiunga a quella inizialmente affidataria, con l’ulteriore precisazione che, sulla base della nor- mativa vigente in materia di lavori pubblici la presenza di piu` imprese in cantiere deve intendersi del tutto fisio- logica. Infine l’Autorit`a afferma che ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528, le norme del- l’intero testo normativo trovano applicazione anche nel caso in cui vi sia stato affidamento di incarico di proget- tazione prima del 24 marzo 1997 e sempre che non sia intervenuta, alla data del 18 aprile 2000, l’approvazione del progetto esecutivo; trover`a invece applicazione la normativa vigente alla data di affidamento dell’incarico di progettazione nel caso in cui, alla predetta data del 18 aprile 2000, non risulti ancora intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo medesimo.
ONERI DI SICUREZZA. Con questa definizione si intendono i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, come definito al comma 5 dell’art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i. La quantificazione in termini di costi si riferisce unicamente agli interventi adottati per eliminare/ridurre i rischi d’interferenza. Non dovranno essere considerati i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna impresa / lavoratore autonomo.
ONERI DI SICUREZZA. In riferimento alla tipologia del servizio da appaltare, si precisa che i costi della sicurezza relativamente alle interferenze, nel caso di specie, sono pari a € 0,00 (zero), considerato che: o il servizio posto a gara ha ad oggetto prevalentemente prestazioni di natura intellettuale.