Procedura aperta
Procedura aperta
relativa a contratto attivo e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento delle attività inerenti la gestione tecnica ed operativa del Terminal Intermodale di Pordenone.
02 - SCHEMA DI CONTRATTO
Interporto-Centro Ingrosso | Tel. x00 0000 000000 | Iscritta nel Registro |
di Pordenone S.p.A. | Fax x00 0000 000000 | Imprese di Pordenone |
C.F. e P.Iva 00192610939 | ||
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000/0 | Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v. | |
I - 00000 - Xxxxxxxxx | R.E.A. PN n. 22434 |
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone
INDICE
ART. 01 - PREMESSE
ART. 02 - OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 03 - DECORRENZA E DURATA DELLA GESTIONE ART. 04 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
ART. 05 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ART. 06 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE ART.07- REGOLAMENTO DEL TERMINAL INTERMODALE ART. 08 - RECIPROCI OBBLIGHI DI GESTIONE
ART. 09 - ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE ART. 10 - SICUREZZA
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX ATTUATIVE
ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL TERMINAL INTERMODALE
ART. 13 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE INFRASTRUTTURE - TEMPISTICA ART. 14 - DISPONIBILITA’ DEI BENI IMMOBILI
ART. 15 - VARIANTI RISPETTO ALL’OFFERTA
ART. 16 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE ART. 17 - RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE ART. 19 - CAUZIONI E GARANZIE
ART. 20 - PENALI
ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART. 22 - RECESSO E CONSEGUENTI RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI ART. 23 - POSSIBILITA’ DI REVISIONE PERIODICA DEL CONTRATTO
ART.24 - CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO ART. 25 - RAPPRESENTANZA – COMUNICAZIONI - DOMICILIO
ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
ART. 28 - MODELLO ORGANIZZATIVO ex X.Xxx. 231/2001 ART. 29 - DOCUMENTI CHE FANNO FARTE DEL CONTRATTO ART. 30 - DIFFERMITA’ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI
ART. 31 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE ART.32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART. 33 - RINVIO
Interporto-Centro Ingrosso | Tel. x00 0000 000000 | Iscritta nel Registro |
di Pordenone S.p.A. | Fax x00 0000 000000 | Imprese di Pordenone |
C.F. e P.Iva 00192610939 | ||
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000/0 | Cap. Soc. 1.601.150,00 i.v. | |
I - 00000 - Xxxxxxxxx | R.E.A. PN n. 22434 |
Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Pordenone
Premesso che
in data 18 dicembre 2013 Rete Ferroviaria Italiana SpA concedeva in comodato alla Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone SpA (da ora in poi “Società Interporto”) un’area di complessivi mq. 2.370 da utilizzare per la realizzazione di un’asta di manovra funzionale all’operatività del Terminal Intermodale;
in data 3 febbraio 2014 la Società Interporto acquistava da Ferrovie dello Stato Italiane SpA e Rete Ferroviaria Italiana SpA le aree infrastrutturate dello scalo merci presso l’Interporto in località Villanova;
attualmente la Società Interporto dispone di tutta l’area del Terminal Intermodale (parte in proprietà e parte in 1
comodato), così individuata al Catasto del Comune di Pordenone:
Area da affidare al gestore di proprietà della società Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone spa Foglio n. 35 mappali:
482p-371p-370p-368p-492p
Foglio n. 34 mappali: 989p-987p-845-846p-242p-843p-844p-931p-842p-841p-796-78p-135p-927-929-673- 674-926p-928-930-932-671-946p-949p-943p-57p-982p-984-983
Area da affidare al gestore in comodato d'uso di proprietà RFI spa Foglio 34 mappali: 53-830p
Foglio 27 mappali: 1444p-1448p
Area di accesso al terminal e all'area industriale Foglio 34 mappali: 949p-950p-547p
come evidenziato nella “Tavola n. 2 – Planimetria catastale” che si allega;
in data 10 settembre 2014 fra Rete Ferroviaria Italiana SpA e la Società Interporto è stato stipulato il contratto di raccordo del terminal allacciato al km 79 + 492,00 della linea ferroviaria Udine – Venezia, che si allega;
la Società Interporto ha ottenuto dalla Regione FVG i finanziamenti necessari per realizzare il lavori di completamento e potenziamento del Centro Intermodale, come individuati nella “Tavola n. 3 – Planimetria e sezioni tipo - Situazione infrastrutture dal 01.04.2018 al 30.09.2018” che si allega;
entro la data del 31.03.2018 è prevista l’ultimazione dei seguenti interventi:
lotto n. 1 – Sistemazione area lotto n. 2 – Impianti ferroviari lotto n. 3 – Sistemazione area
lotto n. 4 – Pavimentazione xxxxxxxx xxxxx x. 0 – Gate e officina locomotore
lotto n. 8 – Elettrificazione binari di presa e consegna
nel corso della gestione verrà completato il Terminal Intermodale con la realizzazione degli interventi relativi al “lotto n, 6 - Allungamento dell’asta di manovra a mt. 750 e realizzazione di un binario per la sosta dei carri” e “lotto n. 7 - Realizzazione di un parcheggio di accesso al Terminal”, come evidenziato nel cronoprogramma che si allega;
definito il programma degli investimenti del Terminal Intermodale, la Società Interporto ha ritenuto di attivare l’operatività dell’impianto, contestualmente alla realizzazione di alcuni interventi di completamento, con lo scopo di sviluppare i traffici intermodali e promuovere l’area dell’Interporto di Pordenone;
al fine di individuare gli operatori del settore del trasporto intermodale interessati all’utilizzo ed alla gestione del Terminal Intermodale è stato pubblicato il bando di gara sulla GUCE in data ………, sulla GURI in data
……….., sul sito della Regione FVG, nel sito web della Società Interporto e nell’Albo Pretorio del Comune di Pordenone dal ……… al ……..; inoltre è stato pubblicato un avviso sulla stampa ;
il Consiglio di Amministrazione della Società Interporto, con delibera …………………….., ha disposto l’aggiudicazione definitiva della gestione del Terminal Intermodale di Pordenone a ;
è interesse della Società Interporto affidare la gestione tecnica e operativa del Terminal Intermodale secondo i termini e le condizioni di cui al del presente Contratto e degli atti in seguito richiamati.
Tutto ciò premesso,
tra
2
Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. (Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Camera di Commercio I.A.A.di Pordenone), con sede a 00000 Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000/0, xxxxxxxx sociale di euro 1.601.150,00 i.v., codice fiscale 00192610939, iscrizione al Registro delle Imprese di Pordenone R.E.A. PN n. 22434 in persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in prosieguo “Società Interporto”
e
……………………….., con sede a ……, in via …….., capitale sociale di Euro ……,00 (………../00), codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di ……………. al n , in persona del legale rappresentante
………..…….., in prosieguo “Soggetto Gestore”
si conviene e stipula quanto segue.
ART. 00 - XXXXXXXX
Xx premesse e gli atti nelle stesse richiamati, di cui il Soggetto Gestore conferma la piena e incondizionata conoscenza ed accettazione, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 02 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione tecnica ed operativa del Terminal Intermodale di Pordenone, come individuato nelle planimetrie di cui alle Tavole n. 1-2-3-4-5-6-7 che si allegano.
E’ quindi demandata al soggetto aggiudicatario la gestione complessiva della struttura e delle attività ad essa pertinenti, con specifico riferimento a:
a) acquisizione, gestione, sviluppo ed esecuzione vettoriale del traffico intermodale facente capo al Terminal Intermodale di Pordenone;
b) gestione ed implementazione del servizio di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura a terzi delle strutture;
c) gestione e manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria, delle attrezzature ed impianti facenti parte del Terminal Intermodale;
d) gestione e manutenzione ordinaria, oltre che manutenzione straordinaria qualora dipendente da cattiva manutenzione e conduzione da parte dell’affidatario, dei beni immobili facenti parte del compendio del Terminal Intermodale, tenuto conto, per quanto attiene l’esistente, dello stato di conservazione attuale;
e) gestione e sviluppo di nuovi servizi ed attività volti alla organica implementazione delle attività facenti capo al Terminal Intermodale;
f) gestione e sviluppo delle strategie di marketing e di pubbliche relazioni volte a fornire al Terminal una precisa collocazione e visibilità sul mercato tenendo conto degli assi e delle strategie comunitarie,
nazionali e regionali per l’articolazione territoriale degli scambi di beni all’interno dell’Unione Europea ed, in specie, verso l’Est, nonché con la portualità, secondo gli accordi e le politiche internazionali di interscambio nell’ottica del consolidamento e sviluppo dell’intermodalità;
g) acquisizione di ogni autorizzazione, permesso, nulla-osta ed ogni altro atto autorizzativo occorrente per lo sviluppo delle attività demandate al Soggetto Gestore;
h) ricerca e gestione di accordi e altre forme di cooperazione e partnership, intese commerciali con altre strutture affini, con altri operatori onde perseguire efficientemente gli obiettivi di cui al precedente punto sub. f).
La promozione e lo sviluppo dei traffici intermodali presso l’Interporto Centro Ingrosso di Pordenone sono l’obiettivo da raggiungere e pertanto la gestione dovrà prefiggersi la massima integrazione con il tessuto produttivo del territorio del Nord-Est, con l’obbligo di garantire condizioni di accesso equo e non discriminatorio al Terminal Intermodale, in relazione alla sua capacità, da parte di tutti gli utenti interessati. I prezzi da
applicare per i servizi forniti all’utenza dovranno essere in linea con quelli praticati in altre strutture analoghe 3
del Nord Italia.
A tal fine, oltre alla messa a disposizione delle infrastrutture ed attrezzature del Terminal, vengono affidati tutti gli aspetti operativi e gestionali necessari per raggiungere l’obiettivo, inclusa l’acquisizione, l’incentivazione e la promozione dei traffici intermodali gomma/ferrovia.
Ai fini dello sviluppo del Terminal intermodale e delle attività operative ed organizzative nonché ai fini dell’interscambio delle merci su base internazionale (U.E. ed extra U.E.), il Soggetto Gestore si obbliga a dotarsi di tutte le autorizzazioni doganali necessarie per il conseguimento dello scopo economico ed a creare idonei spazi e depositi dedicati a:
merci U.E. da sottoporre a vincolo doganale ai fini dell’esportazione verso paesi extra U.E. (Traffico in Export)
merci extra U.E. da sottoporre a vincolo doganale ai fini del transito verso Paesi U.E. ed extra U.E. (Traffico in Transito)
merci extra U.E. da sottoporre a vincolo doganale ai fini della immissione in libera pratica nella U.E. ed in consumo (Traffico in Import)
merci da sottoporre a controlli doganali, sanitari e da parte di ogni altra Autorità coinvolta nell’interscambio delle merci da e per l’estero (Zona visite e controlli); tali spazi dovranno essere conformi agli standard di sicurezza per le persone e dotati di apposite attrezzature per la movimentazione delle merci contenute nelle UTI, compreso il personale del Soggetto Gestore a tal fine necessario.
Il Soggetto Gestore, entro 30 gg. dall'assunzione in possesso del Terminal intermodale, si impegna a chiedere al competente Ufficio delle Dogane la costituzione di idonei Spazi e Depositi per le finalità di cui sopra.
ART. 03 - DECORRENZA E DURATA DELLA GESTIONE
La durata della gestione è fissata per un periodo di anni 5 (cinque), a partire dalla data di consegna dell’impianto come individuato alla Tavola n. 3 che si allega, ritenendo tale periodo idoneo ed adeguato per avviare, sviluppare e stabilizzare la gestione.
Qualora l’avvio e lo sviluppo della gestione, sulla base di dati oggettivi provenienti sia dalla Società Interporto che dal Soggetto Gestore, eventualmente anche sulla base di un’indagine di mercato, non si siano stabilizzati, resta nella facoltà della Società Interporto protrarre l’iniziale periodo quinquennale. In tal caso - non essendo allo stato attuale possibile prevedere tale eventuale protrazione e/o determinare oggettivamente specifiche condizioni tecnico-economiche a causa della novità della gestione, oggi ancora da avviare - si stabiliranno concordemente ed anche in maniera differenziata, per i singoli periodi frazionati ed anteriormente ad ogni singolo periodo che si rendesse necessario, le specifiche condizioni tecnico-economiche per rinnovare la gestione alla luce delle oggettive necessità correlate ad una stabilizzazione della gestione.
Restano salvi i casi previsti nel capitolo “06 - Consegna delle aree e rispetto dei tempi” del bando di gara.
In ogni caso resta applicabile la proroga tecnica, alle medesime condizioni originarie di gara o alle condizioni dell’ultimo rinnovo frazionato, per il periodo necessario all’ultimazione di una nuova procedura di gara e fino ad un massimo di un anno, con l’obbligo del Soggetto Gestore di aderire a tale proroga tecnica.
ART. 04 - CORRISPETTIVO DI GESTIONE
Il Soggetto Gestore si obbliga a corrispondere alla Società Interporto, in conformità a quanto previsto nell’offerta prodotta in fase di gara, un corrispettivo così ripartito:
Corrispettivo fisso:
1. per l’utilizzo del Terminal Intermodale
anno 2018 – n. 9 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2019 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2020 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro …………… 4
anno 2021 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2022 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2023 – n. 3 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
totale euro ……………
2. per l’utilizzo dell’officina facente parte del compendio del Terminal Intermodale anno 2018 – n. 9 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2019 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2020 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2021 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2022 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2023 – n. 3 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
totale euro ……………
3. per l’utilizzo degli uffici piano terra e gate facenti parte del compendio del Terminal Intermodale anno 2018 – n. 9 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2019 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2020 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2021 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2022 – n. 12 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
anno 2023 – n. 3 mesi x euro/mese..…………. = euro ……………
totale euro ……………
Corrispettivo variabile determinato in rapporto alla movimentazione delle UTI
4. per l’utilizzo del Terminal Intermodale
a) minimo garantito
anno 2018 – n. 9 mesi - euro 2.700,00
anno 2019 – n. 12 mesi - euro 6.000,00
anno 2020 – n. 12 mesi - euro 12.000,00
anno 2021 – n. 12 mesi - euro 15.000,00
anno 2022 – n. 12 mesi - euro 18.000,00
anno 2023 – n. 3 mesi - euro 6.300,00
totale euro 60.000,00
b) eventuale corrispettivo in aggiunta al minimo garantito riferito ai periodi di cui alla lettera a)
Il corrispettivo variabile complessivo sarà determinato con riferimento alle UTI movimentate nel rispettivo anno solare o frazione previsti per il periodo di gestione (2018-2019-2020-2021-2022-2023) e con i criteri di seguito specificati:
euro/cad per la movimentazione di una singola UTI, qualora le movimentazioni complessive
siano ricomprese tra 1 e 5.000;
euro/cad per la movimentazione di una singola UTI, qualora le movimentazioni complessive
siano ricomprese tra 5.001 e 10.000;
euro/cad per la movimentazione di una singola UTI, qualora le movimentazioni complessive
siano ricomprese tra 10.001 e 20.000;
euro/cad per la movimentazione di una singola UTI, qualora le movimentazioni complessive
siano superiori a 20.000.
Il Soggetto Gestore corrisponderà alla Società Interporto la eventuale differenza risultante tra il corrispettivo variabile complessivo (calcolato con i criteri sopra specificati) e il corrispettivo minimo garantito per lo stesso periodo di riferimento.
Rispetto ai citati corrispettivi, gli oneri di sicurezza aziendali indicati nei documenti costituenti l’offerta prodotta in fase di gara sono evidenziati come segue:
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
4. …………………….. 5
I suddetti corrispettivi saranno soggetti ad aggiornamento annuale, a partire dal secondo anno di durata del contratto, nella misura del 100% delle variazioni dell’indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati riferito al mese di giugno di ciascun anno. Tali aggiornamenti dovranno essere corrisposti dal Soggetto Gestore senza che la Società Interporto debba inoltrare richieste scritte preventive o debba adempiere ad altre formalità.
ART. 05 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo di cui al precedente articolo 04, punti 1-2-3, viene corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, trimestralmente, in via anticipata, entro il quinto giorno lavorativo del trimestre di riferimento.
Il corrispettivo di cui al precedente articolo 04, punto 4, lettera a) viene corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, trimestralmente, in via anticipata, entro il quinto giorno lavorativo del mese di riferimento.
Il corrispettivo di cui al precedente articolo 04, punto 4, lettera b) viene corrisposto dal Soggetto Gestore alla Società Interporto, in via posticipata, entro il quinto giorno lavorativo successivo all’anno solare o frazione di riferimento per la sua determinazione.
ART. 06 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GESTIONE
In ogni caso devono essere svolte direttamente dall’organizzazione del Soggetto Gestore, nel pieno rispetto delle condizioni proposte nell’offerta tecnica, secondo le migliori regole del management del settore terminalistico e secondo le migliori e più attuali tecnologie, le seguenti attività:
a) acquisizione, gestione, sviluppo ed esecuzione vettoriale del traffico intermodale facente capo al Terminal Intermodale;
b) gestione ed implementazione dei servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura a terzi delle strutture.
Xxxxx restando il divieto di cessione del contratto a soggetti terzi, le ulteriori attività potranno essere eventualmente affidate a soggetti terzi nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto obbligo al Soggetto Gestore verificare ogni adempimento prodromico e rimuovere eventuali fattori ostativi all’avvio della gestione. Pertanto, da parte del Soggetto Gestore, dovrà esservi la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano l’attività di gestione di terminali intermodali, in senso lato, ma anche di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle attività proprie della struttura specifica e della sua gestione.
Il Soggetto Gestore si obbliga ad organizzare le attività del Terminal Intermodale di Pordenone garantendone l’accessibilità da parte di terzi e la funzionalità per tutta la durata del presente contratto, senza interruzioni, secondo le migliori modalità tecnico-organizzative e sulla scorta delle condizioni indicate in offerta.
Il personale addetto alla gestione dovrà corrispondere esattamente, per numero e qualificazione professionale, a quello indicato in offerta ed a tutto il personale saranno applicate le condizioni retributive,
previdenziali ed assicurative risultanti dai vigenti CCNL per il settore delle imprese del settore della logistica o altro equivalente.
In particolare, fanno carico esclusivamente al Soggetto Gestore i seguenti oneri:
l’assunzione per il personale dipendente di tutti gli inerenti oneri assicurativi, retributivi e previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro nonché gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro;
gli adempimenti relativi alle autorizzazioni previste dalle norme sull’inquinamento ambientale ed acustico;
le campionature previste dalla legislazione vigente in materia di gestione di rifiuti ed in materia di inquinamento secondo le prescrizioni e/o le indicazioni emanate o previste dalla vigente normativa;
l’accurata pulizia delle zone di lavoro e di transito sia interno che esterno inclusa la manutenzione della viabilità di accesso all’impianto e delle aree verdi pertinenziali;
quanto altro previsto dalle vigenti normative in relazione alle attività gestionali della infrastruttura del Terminal Intermodale. 6
Durante tutta la durata del contratto il Soggetto Gestore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli immobili ad esso affidati, nonché i rinnovi ed i ripristini anche parziali di macchine e dispositivi al fine di garantire l’ottimale funzionamento delle attrezzature in ogni loro componente. Ciò anche al fine di riconsegnare alla Società Interporto, alla fine del periodo di gestione, la struttura in ottimali condizioni di conservazione, manutenzione e funzionamento, fatta salva l’ordinaria usura ed il normale deterioramento.
La Società Interporto si riserva di effettuare verifiche periodiche per constatare eventuali inadempimenti di tali obblighi da parte del Soggetto Gestore.
Il Soggetto Gestore si obbliga a tenere indenne la Società Interporto da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza delle attività gestionali del Terminal Intermodale o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione ed anche in relazione ad attività eventualmente affidate a terzi, manlevando in ogni caso la Società Interporto e, in ogni caso, il Soggetto Gestore, in accordo con la medesima Società Interporto, chiederà l’estromissione dai relativi giudizi in cui quest’ultima fosse stata chiamata in relazione allo svolgimento della propria attività.
Il Soggetto Gestore si impegna inoltre ad intervenire e costituirsi nei giudizi eventualmente intentati contro la Società Interporto a fronte di semplice comunicazione, chiedendo l’estromissione dal giudizio di quest’ultima. La Società Interporto non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Soggetto Gestore con i suoi appaltatori, fornitori prestatori d’opera e terzi in genere affidatari delle attività secondarie.
Rimane peraltro stabilito che, nei relativi contratti, il Soggetto Gestore dovrà imporre, oltreché l’osservanza delle leggi e disposizioni richiamate nel presente bando, il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso la Società Interporto relativi alla corretta esecuzione e gestione del Terminal.
ART. 07 - REGOLAMENTO DEL TERMINAL INTERMODALE
Il Soggetto Gestore, superata la fase iniziale di avviamento della gestione (anno 2018) in cui non è possibile sviluppare traffico in modo continuativo nell’impianto, si impegna a pubblicare un tariffario per servizi offerti e ad adottare un apposito regolamento, da condividere con la Società Interporto, per la disciplina delle attività degli operatori interessati all’utilizzo del Terminal, il tutto nel rispetto delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.).
ART. 08 - RECIPROCI OBBLIGHI DI GESTIONE
Le parti si obbligano reciprocamente, ciascuna per la parte di competenza, a mantenere, durante tutto il rapporto contrattuale, un comportamento ispirato ai canoni di buona fede, lealtà e correttezza.
In particolare il Soggetto Gestore si obbliga a segnalare tempestivamente alla Società Interporto quelle circostanze e fatti che, rilevati nella gestione del servizio, possono impedire o pregiudicare il regolare adempimento dello stesso.
Il Soggetto Gestore proporrà alla Società Interporto tutte le soluzioni tecniche, amministrative e logistiche per il superamento dei problemi che impediscono la regolare esecuzione della gestione ed il regolare conseguimento degli obiettivi di traffico ed economici previsti.
La Società Interporto si obbliga a prestare la massima collaborazione presso gli enti istituzionali, organi, associazioni, ecc. affinchè siano rilasciate tempestivamente tutte le autorizzazioni necessarie alla diligente e scrupolosa attività in capo al Soggetto Gestore.
Con riferimento ai contratti di comodato in data 18.12.2013 e di compravendita in data 03.02.2014 tra la Società Interporto, FSI SpA e RFI SpA, si precisa che gli obblighi assunti dalla Società Interporto in relazione alle manutenzioni ed all’utilizzo della rampa di carico dei mezzi militari sono trasferiti in capo al soggetto gestore.
ART. 09 - ATTIVITA’ DI VIGILANZA SULLA GESTIONE
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La Società Interporto si riserva la facoltà di vigilare sul corretto adempimento del contratto e sul regolare svolgimento delle attività terminalistiche da parte del Soggetto Gestore.
In particolare sarà accertata la regolarità degli adempimenti correlati alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e delle attrezzature, allo sviluppo del traffico intermodale facente capo al Terminal e il rispetto degli affidamenti a terzi soggetti delle sole attività autorizzate dalla Società Interporto. Ciò anche al fine di verificare il rispetto contrattuale dello sviluppo del programma indicato nel Piano economico finanziario proposto dal gestore in fase di offerta.
ART. 10 - SICUREZZA
Ogni e qualsiasi adempimento previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sarà a carico del Soggetto Gestore.
In particolare, per il personale alle dipendenza del Soggetto Gestore dovranno trovare integrale applicazione le vigenti norme in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro e, prima di iniziare la gestione, dovranno essere fornite alla Società Interporto tutte le informazioni e tutta la documentazione in materia.
Il Soggetto Gestore provvederà e tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e della normativa vigente, provvedendo ai necessari adempimenti anche nell’ipotesi di consegna di nuovi mobili o immobili.
Il medesimo Soggetto Gestore si obbliga a informare e formare i propri dipendenti in merito alla normativa sulla prevenzione dagli infortuni sul luogo di lavoro e quindi, come previsto, a vigilare attentamente affinchè se ne osservino scrupolosamente le disposizioni.
Inoltre il Soggetto Gestore si obbliga a garantire, in osservanza al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la completa sicurezza durante l’esercizio della gestione e l’incolumità delle persone addette al servizio stesso e di qualsiasi soggetto terzo rispetto al medesimo Soggetto Gestore, per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone e/o cose ed assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza la Società Interporto da ogni qualsiasi responsabilità.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX X XXXXX XXXX ATTUATIVE
Il Soggetto Gestore è a conoscenza che, nella fase iniziale di gestione del Terminal, dovrà coordinare le proprie attività con quelle delle imprese che stanno realizzando i lavori di completamento e adeguamento del terminal (appaltatore del 2^ e 4^ lotto – armamento ferroviario/pavimentazione piazzale e appaltatore del 5^ lotto – gate e officina locomotore) e gestire le eventuali interferenze.
I lavori di completamento del Centro Intermodale, ancora da appaltare, relativi al 6^ lotto – Allungamento asta di manovra a mt. 750, 7^ lotto – Costruzione parcheggio di accesso al Terminal e 8^ lotto – Elettrificazione dei binari di presa e consegna, non interferiranno con le attività di gestione.
Inoltre, dovrà tenere conto che l’ampliamento e il potenziamento del Terminal Intermodale è previsto in due fasi, come indicate nella convenzione stipulata con RFI in ottobre 2013:
fase 1 – realizzazione dei lavori di ampliamento e potenziamento del Terminal intermodale;
fase 2 – trasformazione del terminal in stazione elementare (allacciamento lato Udine).
Il tutto come descritto nelle planimetrie, nel cronoprogramma e nella relazione illustrativa che si allegano al presente “Bando”.
In particolare, per rendere funzionale il Terminal, nella fase 1 (oggetto dell’affidamento in gestione) è prevista la realizzazione dei seguenti interventi ancora da appaltare:
entro 31.03.2018 elettrificazione dei binari di presa e consegna; entro 31,12.2019 completamento parcheggio di accesso al Terminal;
entro 31.12.2019 allungamento del binario con funzione di asta di manovra fino a mt. 750 e realizzazione del binario di stazionamento dei carri.
In relazione agli stati di avanzamento dei lavori in corso di esecuzione ed quelli da appaltare, si prevede di completare l’infrastruttura di cui alla citata fase 1 e consegnarla al gestore nel rispetto delle seguenti scadenze:
01.04.2018 – situazione illustrata nella Tavola n. 3 8
01.01.2019 – situazione illustrata nella Tavola n. 4 01.01.2020 – situazione illustrata nella Tavola n. 5.
ART. 12 - CARATTERISTICHE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI E DELLE INFRASTRUTTURE DEL TERMINAL INTERMODALE
Il Terminal Intermodale di Pordenone è costituito dalle unità immobiliari individuate nella Tavola 2 – Estratto mappale allegata al presente bando, quale sua parte integrante e sostanziale.
In particolare, vengono consegnati all’affidatario le aree e le infrastrutture individuate nelle planimetrie (Tavole
n. 3-4-5) in stato di piena funzionalità, buona conservazione e manutenzione e comunque perfettamente idonei agli scopi inerenti la gestione:
- area di presa e consegna
- area asta di manovra e stazionamento dei carri
- piazzale operativo e di stoccaggio
- parcheggio di accesso al Terminal
- gate e uffici operativi
- fabbricato officina per il ricovero e manutenzione locomotori, dotato di servizi e spogliatoio per il personale dedicato alla gestione del Terminal
- pesa
- binari (n. 3 di presa e consegna elettrificati + n. 1 con funzione di asta di manovra + n. 1 di stazionamento dei carri + n. 4 operativi).
Alla conclusione del periodo di gestione tutti i beni immobili in questione dovranno essere restituiti nelle condizioni di conservazione e manutenzione attuali, salvo l’ordinario deterioramento, mediante idoneo verbale da redigersi in contraddittorio tra le parti. In ogni caso qualsiasi addizione, miglioramento o intervento di qualsiasi genere effettuati dal gestore – fermo restando che dovrà esservi il previo formale assenso di Interporto - non daranno diritto ad indennità o riconoscimento alcuno ed il Soggetto Gestore potrà togliere ed asportare solamente le specifiche parti che non determinino alcun pregiudizio agli immobili ed alla futura attività gestoria; inoltre la Società Interporto potrà chiedere espressamente che vengano tolte o asportate specifiche parti che, pur non asportabili o che il Soggetto Gestore decida di non asportare, creino pregiudizi ad Interporto in relazione al prosieguo dell’attività gestoria anche da parte di terzi. Ogni profilo correlato ad addizioni e miglioramenti sarà oggetto di specifica ricognizione prima della cessazione dell’attività gestoria, come riportata in apposito verbale.
In caso di sinistro o danni a cose, il Soggetto Gestore si impegna ad informare tempestivamente la Società Interporto.
Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, Interporto dovesse realizzare e/o mettere a disposizione del Soggetto Gestore, ulteriori beni e/o attrezzature e/o spazi rispetto a quelli previsti nella presente procedura, le Parti concordano sin d’ora che il corrispettivo fisso subirà una variazione in aumento; l’entità
dell’aumento sarà pari ad una percentuale che verrà concordemente definita tra le Parti stesse tenuto conto dell’investimento sostenuto da Interporto.
ART. 13 - CONSEGNA DELLE AREE E DELLE INFRASTRUTTURE - TEMPISTICA
La Società Interporto s’impegna a realizzare, e quindi a consegnare al Soggetto Gestore, il Terminal Intermodale secondo gli avanzamenti individuati nelle planimetrie allegate al presente bando e con la tempistica prevista nel cronoprogramma, salvo cause imprevedibili all’atto della sottoscrizione del presente contratto ed oggettivamente riscontrabili (quali, a titolo meramente esemplificativo, il verificarsi di incidenti
gravi in cantiere, di controversie con l’appaltatore dei lavori, fallimento dell’appaltatore, condizioni atmosferiche 9
particolarmente avverse, ritardi nel rilascio di autorizzazioni da parte degli organi competenti quali RFI, ASL, VVF, ecc.).
Si precisa che:
a) l’eventuale ritardo della consegna dell’infrastruttura, rispetto a quanto previsto nel cronoprogramma (01.04.2018), comporterà:
1. la proroga della scadenza contrattuale di un numero di mesi pari ai mesi di ritardo della consegna;
2. l’inizio della decorrenza del termine previsto per la corresponsione del corrispettivo fisso e variabile a decorrere dalla effettiva consegna delle infrastrutture di cui sopra;
b) nel caso in cui la consegna dell’infrastruttura avvenga oltre sei mesi dopo la scadenza del termine previsto nel crono programma (01.04.2018), il Soggetto Gestore avrà la facoltà di:
1. continuare il rapporto contrattuale fino alla scadenza naturale prorogata di un numero di mesi pari ai mesi di ritardo della consegna dell’infrastruttura
ovvero
2. recedere dal contratto con preavviso da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, 30 giorni prima che il recesso abbia effetto. Tale facoltà potrà essere esercitata entro il termine perentorio di 90 giorni successivi ai sei mesi di ritardo nella consegna dell’infrastruttura.
A fronte di quanto sopra, il Soggetto Gestore, sin d’ora, rinuncia ad ogni e qualsiasi pretesa in ordine a ritardi nell’ultimazione degli interventi previsti dopo la consegna iniziale dell’infrastruttura (01.04.2018 o la diversa data di consegna della situazione infrastrutturale illustrata nella Tavola n. 3 conseguente a quanto previsto nel paragrafo precedente) - secondo gli stati di avanzamento individuati nella planimetrie allegate al presente bando – dipendenti da circostanze comunque riferibili agli appalti di costruzione delle opere sottoscritti dalla Società Interporto, ferme restando eventuali misure compensative – da concordarsi tra le Parti – nel caso in cui i ritardi, risultino superiori a 90 giorni e tali da compromettere la realizzabilità dell’iniziativa imprenditoriale del Soggetto Gestore.
La Società Interporto consegna al Soggetto Gestore, che accetta, le infrastrutture gradualmente, come evidenziato nelle Tavole n. 3-4-5 e nel cronoprogramma che si allega, garantendone l’idoneità all’uso a cui sono destinate e il regolare possesso di ogni autorizzazione o provvedimento necessario al loro utilizzo.
Il Soggetto Gestore dichiara di avere esaminato i beni oggetto del presente contratto e di averli trovati rispondenti alle norme di legge vigenti ed idonei per lo svolgimento della propria attività.
La consegna delle infrastrutture verrà formalizzata con specifico verbale sottoscritto dalla Società Interporto e dal Soggetto Gestore.
ART. 14 - DISPONIBILITA’ DEI BENI IMMOBILI
Il complesso dei beni immobili viene affidato in uso ai soli fini della gestione del Terminal Intermodale.
La durata del diritto d’uso corrisponderà alla durata del periodo di gestione e sarà di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di consegna delle aree e delle infrastrutture, come individuate nella Tavola n. 3 allegata al presente contratto.
Il Soggetto Gestore ha il diritto di utilizzare - in via esclusiva nei confronti della Società Interporto e con massima tutela della concorrenza - detti beni immobili ed il dovere di mantenere al di sopra e al di sotto del suolo le infrastrutture che gli vengono consegnate per tutta la durata del rapporto contrattuale con la Società Interporto.
Alla scadenza del rapporto tutte le opere, attrezzature, impianti, accessori e pertinenze e quant’altro ancora costruito o installato dal Soggetto Gestore o dai suoi aventi causa in forza del presente atto, nel corso della gestione del Terminal, diverranno de jure di proprietà della Società Interporto senza obbligo di corresponsione di alcun compenso, spesa o diritto di sorta in capo al Soggetto Gestore.
ART. 15 - VARIANTI RISPETTO ALLA OFFERTA 10
Il Soggetto Gestore non potrà apportare varianti o integrazioni al Piano economico finanziario o alle altre condizioni indicate in sede di offerta allegate al presente contratto senza la preventiva autorizzazione da parte della Società Interporto.
Il Soggetto Gestore, ove autorizzato dalla Società Interporto, potrà apportare esclusivamente quelle varianti che si rendessero necessarie per ragioni di buona amministrazione o di diligente gestione, purché siano tali da non alterare o modificare il quadro dei rapporti economici risultanti all’aggiudicazione della gara.
ART. 16 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO GESTORE
Durante tutta la gestione il Soggetto Gestore dovrà eseguire a sua cura e spese, anche in ottemperanza a normative sopravvenute, la manutenzione ordinaria, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, di attrezzature ed impianti, in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale e ciò anche al fine di consegnare alla Società Interporto, allo scadere della gestione medesima, le attrezzature e gli impianti in ottimali condizioni di conservazione, manutenzione e funzionamento, salva l’ordinaria usura ed il normale deterioramento.
Il Soggetto Gestore, inoltre, dovrà eseguire la manutenzione ordinaria, oltre che quella straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili facenti parte del compendio del Terminal Intermodale.
L’adempimento di tali obblighi sarà verificato dai soggetti preposti alla vigilanza per conto della Società Interporto. La mancata o carente effettuazione delle attività manutentive e dei rinnovi comporterà grave inadempimento contrattuale con la conseguente comminazione delle penalità previste nel presente atto e salva la risoluzione del contratto, ferma ed impregiudicata la facoltà della Società Interporto di far eseguire gli interventi reputati indispensabili a soggetti terzi in danno del Soggetto Gestore.
Si riporta nel seguito una elencazione, sintetica ma non esaustiva, degli interventi rientranti nella manutenzione ordinaria a carico del Soggetto Gestore:
a) la pulizia dell’area e dei fabbricati ad esso assegnati;
b) la pulizia delle caditoie e dei canali grigliati;
c) l’illuminazione del piazzale;
d) gli sfalci dell’erba e la manutenzione delle aree a verde, comprese le piante;
e) la rete fognaria, compreso controllo e sostituzione filtri vasche di prima pioggia;
f) le rete idrica e antincendio;
g) la manutenzione degli impianti interni;
h) il controllo e regolazione di componenti elettrici, meccanici ed idraulici;
i) la verifica dell’efficienza e del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza;
j) la manutenzione degli di controllo degli accessi;
k) la manutenzione dell’armamento ferroviario;
l) la manutenzione delle pavimentazioni esterne.
Sono, inoltre, a carico del Soggetto Gestore tutte le spese per le utenze necessarie per la gestione ed il funzionamento del Terminal Intermodale (elettriche, telefoniche, acquedotto, ecc.) e le imposte di norma a carico dell’utilizzatore (smaltimento rifiuti, ecc.).
ART. 17 - RESPONSABILITA’ DEL SOGGETTO GESTORE
Il Soggetto Gestore si obbliga a tenere indenne la Società Interporto da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, in dipendenza della attività gestionali del Terminal Intermodale o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse alla gestione, ed anche in relazione ad attività affidate a terzi, manlevando in ogni caso la Società Interporto.
Il Soggetto Gestore, d’accordo con la Società Interporto, chiederà l’estromissione dai relativi giudizi in cui quest’ultima sia stata chiamata.
Il Soggetto Gestore si impegna, inoltre, ad intervenire e costituirsi nei giudizi eventualmente intentati contro la 11
Società Interporto a fronte di semplice comunicazione, chiedendo l’estromissione dal giudizio di quest’ultima. La Società Interporto non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Soggetto Gestore con i suoi fornitori prestatori d’opera e terzi in genere affidatari delle attività secondarie.
Rimane peraltro stabilito che, nei relativi contratti, il Soggetto Gestore dovrà imporre - oltre all’osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto - il rispetto preciso di tutti gli obblighi da lui assunti verso la Società Interporto in relazione alla corretta gestione del Terminal.
ART. 18 - PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PERSONALE
Il personale addetto alla gestione dovrà essere correlato per numero e qualificazione professionale a quello indicato in offerta.
A tutto il personale saranno applicate le condizioni retributive, previdenziali ed assicurative risultanti dai vigenti CCNL per il settore delle imprese del settore della logistica o analogo.
Fanno carico esclusivamente al Soggetto Gestore, in particolare, gli oneri per l’assunzione del personale dipendente, assicurativi, retributivi e previdenziali, previsti dalla legislazione vigente in materia di lavoro nonché gli obblighi derivanti dall’osservanza delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni, sicurezza ed igiene sul lavoro.
ART. 19 - CAUZIONI E GARANZIE
Il Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni del bando di gara, produc le seguenti polizze e fideiussioni:
1. Cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali, da costituirsi prima della stipula del contratto, mediante una garanzia fideiussoria di importo pari ad euro 500.000,00. La fideiussione deve essere predisposta su testo di gradimento della Società Interporto, rilasciata da primario Istituto di credito o da primaria compagnia di assicurazioni, escutibile a prima richiesta, rinnovata tacitamente alla scadenza senza la necessità di alcuna formalità ulteriore, operante ed efficace sino al termine di sei mesi decorrenti dall’effettiva cessazione della gestione e restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, con l’espressa rinuncia del garante al beneficium excussionis. La fideiussione sarà restituita successivamente all’effettiva riconsegna dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, previa verifica del loro stato di manutenzione e sempre che il Soggetto Gestore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti allo stesso direttamente o indirettamente dal presente contratto. In caso di mancata puntuale restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, così come nel caso di inadempimento anche ad uno soltanto degli obblighi di cui al contratto, la Società Interporto sarà autorizzata ad escutere, senza formalità alcuna, la fideiussione nonché agire nelle sedi competenti per vedersi riconoscere l’eventuale ulteriore risarcimento di maggiori danni. Ove, nel corso della durata del contratto, la Società Interporto procedesse all’escussione, anche parziale, della garanzia fideiussoria, il Soggetto Gestore sarà tenuto al rilascio tempestivo, comunque nel termine massimo di trenta giorni dalla data del pagamento effettuato a favore della Società Interporto da parte del fideiussore, di un’ulteriore
garanzia fideiussoria di contenuto del tutto identico alla precedente ovvero, nel caso di escussione parziale, il Soggetto Gestore sarà tenuto a ricostituire la garanzia nella misura convenuta nei commi che precedono.
2. Garanzia dell’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo da costituirsi, prima della stipula del contratto, mediante una fideiussione bancaria di importo pari ad euro 100.000,00. La fideiussione deve essere predisposta su testo di gradimento della Società Interporto, rilasciata da primario Istituto di credito, escutibile a prima richiesta, rinnovata tacitamente alla scadenza senza la necessità di alcuna formalità ulteriore, operante ed efficace sino al termine di sei mesi decorrenti dall’effettiva cessazione della gestione e restituzione dei beni immobili e mobili ubicati nel Terminal Intermodale, con l’espressa rinuncia del garante al beneficium excussionis. La fideiussione sarà restituita successivamente all’esatto e puntuale adempimento dell’obbligo di pagamento del corrispettivo.
3. Polizza assicurativa che tenga indenne la medesima Società Interporto da tutti i rischi connessi, a qualsiasi titolo, dalle attività di gestione del Terminal Intermodale da qualsiasi causa e che preveda tutte 12 le garanzie ed i massimali, come previsti dal PIR edizione dicembre 2015, indicati nella seguente tabella:
COPERTURA RISCHIO | MASSIMALE MINIMO | DATA DECORRENZA |
R.C.T. | euro 10.000.000,00 | Stipula contratto |
R.C.O. | euro 2.500.000,00 | Stipula contratto |
Nel caso di esecuzione totale o parziale delle garanzie di cui presente punto 3 sopra indicate, il Soggetto Gestore dovrà provvedere alla ricostituzione delle stesse nella loro originaria entità entro il termine perentoriamente indicato dalla Società Interporto nella relativa richiesta scritta.
A titolo informativo si rappresenta che la Società Interporto, in relazione al contratto di raccordo in data 10.09.2014, ha stipulato le seguenti polizze assicurative e/o fideiussioni:
1. polizza cauzionale che garantisce RFI SpA fino alla concorrenza di euro 100.000,00 per il risarcimento di danni diretti derivanti dal mancato adempimento degli obblighi ed oneri assunti dalla Società Interporto verso RFI SpA;
2. polizza assicurativa R.C.T. fino alla concorrenza di euro 10.000.000,00.
ART. 20 - PENALI
La Società Interporto applicherà, a carico del Soggetto Gestore, penalità in ogni caso di inadempimento, ovvero adempimento parziale delle prestazioni previste dal presente contratto.
In particolare costituiranno presupposti per la comminazione di penalità le seguenti ipotesi:
a) mancata effettuazione delle manutenzioni ordinarie, oltre che straordinarie, compresi i rinnovi e i ripristini anche parziali, dei beni mobili, attrezzature ed impianti, in ogni loro componente, facenti parte del Terminal Intermodale.
b) mancata manutenzione ordinaria, oltre che straordinaria dipendente dalla sola cattiva manutenzione e conduzione, dei beni immobili di proprietà della Società Interporto in uso al Soggetto Gestore;
c) sospensione anche parziale delle attività di gestione del Terminal Intermodale per fatto imputabile alla condotta del Soggetto Gestore;
d) caratteristiche peggiorative della gestione sotto il profilo operativo, tecnico o economico rispetto alle indicazioni dell’offerta e che siano riferibili alla colposa condotta del Soggetto Gestore;
e) affidamenti a terzi soggetti di parte o di tutte le attività correlate all’acquisizione, gestione, sviluppo e vettoriamento del traffico intermodale facente capo all’Interporto ed alla gestione ed implementazione dei servizi di movimentazione e stoccaggio di prodotti e beni con garanzia di apertura al pubblico delle strutture.
L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, verso cui il Soggetto Gestore avrà la facoltà di produrre le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 gironi (naturali e consecutivi) dalla comunicazione della contestazione inviata dalla Società Interporto.
In caso idi mancata produzione o di non accoglimento delle controdeduzioni, la Società Interporto procederà all’applicazione delle penali. In base alla gravità dell’inadempimento, l’entità delle penali da applicare alle singole fattispecie varieranno da un minimo di euro 500,00/die ad un massimo di euro 5.000,00/die.
Nel caso di indebita sospensione anche parziale delle attività di gestione verrà comminata una penalità di euro 500,00/die; dal quindicesimo al trentesimo giorno la penale sarà di euro 1.000,00/die.
E’ fatto salvo il diritto della Società Interporto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 21 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Società Interporto 13 anche a titolo di risarcimento danni, la Società medesima si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del Soggetto Gestore della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del c.c. per ciascuno dei seguenti eventi
che costituiscono causa di grave inadempimento:
a) venir meno di uno dei requisiti dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nel corso del rapporto;
b) applicazione di condizioni difformi da quelle convenute e riportate nell’offerta e relativi allegati, che rechino pregiudizio economico alla Società Interporto o ai soggetti terzi che utilizzano il Terminal Intermodale;
c) mancato rispetto dell’obbligo di garantire l’accessibilità al Terminal Intermodale da parte di utenti terzi;
d) gravi ritardi o inconvenienti, imputabili al Soggetto Gestore, nella esecuzione delle attività gestionali e di acquisizione di traffici, tale da compromettere ab origine gli obiettivi contenuti nel piano economico
– finanziario e nei documenti oggetto di offerta;
e) sospensione indebita della gestione del Terminal Intermodale per fatti imputabili al Soggetto Gestore di durata superiore ai 30 (trenta) giorni;
f) violazione del divieto di utilizzo anche parzialmente o temporaneamente, in tutto o in parte, del Terminal Intermodale per usi o finalità diverse di quella di cui al presente contratto;
g) violazione delle disposizioni in materia salute e sicurezza e di tutela dei lavoratori dipendenti nonché in materia ambientale;
h) cessione, in tutto o in parte, senza autorizzazione o al di fuori dei limiti contrattualmente previsti, della gestione a soggetti terzi diversi dalla compagine aggiudicataria della gestione;
i) violazione degli obblighi previsti dal presente contratto in merito alla prestazione di garanzia e coperture assicurative;
j) mancato puntuale pagamento nei termini e secondo le modalità contrattualmente stabilite, in tutto o in parte, per qualsiasi causa, di due rate, anche non consecutive, di corrispettivo (sia fissi che variabile);
k) dopo la terza penale comminata, indipendentemente dall’ammontare della stessa.
La Società Interporto si riserva il diritto di agire per il risarcimento del danno derivante dal comportamento del Soggetto Gestore che dovesse portare alla risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione del contratto, per inadempimento del Soggetto Gestore, la Società Interporto ha il diritto di affidare a terzi la realizzazione delle attività gestionali o una parte di esse, in danno del Soggetto Gestore inadempiente.
Al Soggetto Gestore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Società Interporto, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.
Tali maggiori somme sono prelevate a conguaglio dalle garanzie fideiussorie fornite dal Soggetto Gestore. In caso di minor spesa, nulla compete al Soggetto Gestore inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime il Soggetto Gestore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
ART. 22 - RECESSO E CONSEGUENTI RAPPORTI ECONOMICI TRA LE PARTI
La Società Interporto si riserva la facoltà di recesso per motivi di pubblico interesse.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
In tal caso sono rimborsati al Soggetto Gestore:
a) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso da parte del Soggetto Gestore quali risultanti da contratti debitamente registrati;
b) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato utile pari al 10% (dieci per centro) della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del Piano economico-finanziario e della ulteriori documentazione presentata dal Soggetto Gestore in fase di gara.
Le somme in questione così introitate dal Soggetto Gestore dovranno essere destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei dipendenti e dei lavoratori autonomi e professionisti del Soggetto Gestore stesso e saranno indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
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ART. 23 - POSSIBILITA’ DI REVISIONE PERIODICA DEL CONTRATTO
Le parti, per ragioni di interesse pubblico e reciproco interesse, al termine di ogni biennio di gestione potranno apportare modifiche al presente contratto sempre nel rispetto sostanziale delle condizioni di offerta e nel rispetto delle previsioni del Piano economico finanziario.
Qualora, su iniziativa della Società Interporto o del Soggetto Gestore, l’ambito di attività demandate a quest’ultimo venga esteso a nuovi servizi afferenti il campo della movimentazione e stoccaggio delle UTI, trasporto intermodale e acquisizione di traffici, sarà possibile modificare i rapporti economici previsti nel contratto, previo accordo tra le parti.
In tale caso si darà corso ad atti integrativi o modificativi del presente contratto. ART. 24 - CESSIONE E MODIFICHE DEL CONTRATTO
E’ in ogni caso fatto assoluto divieto al Soggetto Gestore di cedere il presente contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.
La Società Interporto si riserva la facoltà di effettuare operazioni societarie che comportino il subentro di un soggetto terzo nella titolarità del rapporto contrattuale discendente dalla presente procedura di gara ovvero di cedere il Terminal Intermodale a soggetti terzi, i quali rimarranno comunque, nei confronti del Soggetto Gestore, obbligati al rispetto di quanto verrà previsto dal contratto. Pertanto l’affidamento della gestione del Terminal Intermodale non costituisce per la Società Interporto alcun vincolo per un’eventuale trasferimento della proprietà.
Il presente contratto non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto. ART. 25 - RAPPRESENTANZA - COMUNICAZIONI - DOMICILIO
La persona autorizzata a rappresentare il Soggetto Gestore nei rapporti con la Società Interporto è il sig.
……………………………................................... Ogni variazione della persona delegata alla rappresentanza deve essere accompagnata dal deposito presso la Società Interporto del nuovo atto di mandato.
Qualsiasi comunicazione dovrà essere effettuata per iscritto e sarà considerata ricevuta dal/i destinatario/i se inviata mediante lettera raccomandata A/R o PEC ai seguenti indirizzi:
a) per Interporto - Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 000/0 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) xxxxxxxxxx.xx@xxx.xxxxxxx.xx
Alla attenzione del Sig. ……………………………..
b) per ……………………………………………………………………..
via …….., ……………………………………….
Alla attenzione del Sig. ………………………………
Qualsiasi cambiamento degli indirizzi dovrà essere comunicato all’altra parte. ART. 26 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE
Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al Soggetto Gestore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della Società Interporto, acquisita dalla prefettura di in data , numero , ai sensi dell'articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il Soggetto Gestore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 15 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001.
ART. 27 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. il Soggetto Gestore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’espletamento del servizio.
Il Soggetto Gestore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali, all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.
ART. 28 – MODELLO ORGANIZZATIVO Ex D.Lgs. 231/2001
Interporto-Centro Ingrosso di Pordenone spa, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla sezione “Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali”.
Tutti i fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l’eventuale risarcimento del danno conseguente alla Società Interporto.
ART. 29 - DOCUMENTI CHE FANNO FARTE DEL CONTRATTO
Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti documenti:
1. Fideiussione relativa alla cauzione definitiva
2. Fideiussione relativa al pagamento del corrispettivo
3. Polizze RCT RCO
4. Copia fideiussione e polizza della Società Interporto in relazione al contratto di raccordo
5. Copia contratto comodato in data 18.12.2013 tra R.F.I. SpA da una parte e la Società Interporto dall’altra
6. Copia contratto compravendita in data 03.02.2014 tra F.S.I. SpA-R.F.I. SpA da una parte e la Società Interporto dall’altra
7. Copia contratto di raccordo in data 10.09.2014/Fascicolo del raccordo e relativi allegati
8. Bando di gara
9. Offerta tecnica e economica del Soggetto Gestore prodotta in fase di gara
10. Relazione illustrativa
11. Tav. 1 - Inquadramento territoriale
12. Tav. 2 – Planimetria catastale
13. Tav. 3 - Planimetria e sezione tipo – situazione infrastrutture dal 01.04.2018 al 31.12.2018
14. Tav. 4 - Planimetria e sezione tipo – situazione infrastrutture dal 01.01.2019 al 31.12.2019
15. Tav. 5 - Planimetria e sezione tipo – situazione infrastrutture dal 01.01.2020 alla fine della gestione
16. Tav. 6 - Armamento ferroviario – 1^ fase
17. Tav. 7 - Piano schematico del ferro e dell’elettrificazione – 1^ fase
18. Tav. 8 - Layout finale – 1^ e 2^ fase
19. Tav. 9 – Cronoprogramma
20. DUVRI
21. Studio preliminare di impatto ambientale e Decreto Regione FVG n. 2228 del 21.11.2014
22. Relazione di impatto acustico
23. Dichiarazione di conformità impianti
24. Eventuali altri documenti ritenuti necessari dal RUP. 16
ART. 30 - DIFFORMITA’ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI
In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali si applicano le disposizioni più favorevoli per la Società Interporto.
ART. 31 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico del Soggetto Gestore.
Sono altresì a carico del Soggetto Gestore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del Terminal, per tutta la durata del contratto.
Ai fini fiscali si dichiara che il sevizio di gestione di cui al presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.
ART. 32 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria con competenza esclusiva del Foro di Pordenone, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ART. 33 - RINVIO
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.
* * * * *
La Società Interporto Il Soggetto Gestore