Xxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxx. Il patto di famiglia, Torino, 2006, pag. 283. naufragò, così come quello, a firma degli stessi promotori, pre- sentato nel 2002 – n. 1353 –. L’elaborazione, poi culminata con l’emanazione della legge n. 55/2006, prese corpo, invece, con la proposta di legge n. 3870/20038, d’iniziativa dei deputati Bue- mi e altri, i cui tratti caratteristici devono qui essere messi in risalto: in primis, come già accennato, si è “unificato” l’istituto relativamente ai due possibili oggetti; secondariamente, il patto è stato descritto come un “nuovo negozio giuridico”, così mani- festando la grande novità insita nella riforma; da ultimo, si è inciso sul divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.9, tramite una modificazione aggiuntiva nell’incipit della norma. Mediante la ricostruzione dello “spirito” degli interventi enunciati possiamo ben comprendere la ratio della legge: tutti i lavori citati si segnalano per l’analogo fine di «conciliare il dirit- to dei legittimari10 con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti» evidenziando altresì «la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all’attività d’impresa»11. Dun- que assistiamo allo scontro di due esigenze, entrambe merite- voli di tutela; si prospetta, inoltre, una collisione con i principi generali del sistema giuridico, che merita una soluzione ragio- nevole e coerente. Sono opportune, a questo fine, alcune consi- derazioni ulteriori. Secondo la maggior parte dei commentatori, il patto di famiglia è un contratto tipico12 finalizzato a garantire la successione nei beni aziendali, per loro natura non como-
Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la com...
Xxxxxxxx. Il contratto concluso in internet, cit. Annali della Facoltà Giuridica dell’Università di Camerino – Note ‒ n. 10/2021 qualificazione della clausola in questi termini ciò che conta, com’è noto, non è tanto la pre- disposizione unilaterale della parte, ma lo stabile utilizzo della clausola da parte di un solo contraente per regolare la propria contrattazione in un dato settore economico. Con partico- lare riferimento alle condizioni generali on line, la loro efficacia è subordinata, in applicazione della regola codicistica, alla conoscibilità delle stessa da parte dell’aderente. Dunque nel caso in cui le stesse risultino dalla stessa pagina web contenente le restanti condizioni contrattuali, l’onere del predisponente può dirsi assolto e verserebbe in colpa grave l’aderente che omet- tesse di prenderne visione. Invece nel caso in cui le condizioni generali risultassero richiamate per relationem, per- ché contenute in altre sezioni del sito, in altre pagine web, in più ipertesti aperti via via, rap- presentati in pagine di secondo livello e richiamabili con un link50, o al limite in altri docu- menti scritti e in tutti i casi reperibili, secondo alcuni l’obbligo di esibizione può dirsi assolto ponendo con massimo risalto la circostanza che il testo richiamato è contenuto in altra po- stazione, della quale dev’essere fornito e deve risultare certamente funzionante il relativo collegamento elettronico (link). Parte della dottrina, tuttavia, appare ferma su posizioni più intransigenti sostenendo che una clausola di rinvio ai contenuti di altre sezioni del sito, anche ove esse siano esatta- mente individuate, comporta pur sempre un grave vulnus in termini di chiarezza e traspa- renza nella presentazione delle condizioni generali. Risulta manifesto che l’operatore può modificare in seguito le condizioni contrattuali contenute nelle condizioni generali di contratto, ma è chiarito, in via ulteriore, che il regola- mento negoziale applicabile al singolo contratto è quello esposto sul sito al momento della conclusione, onde le eventuali nuove pattuizioni si applicheranno solo ai contratti formati successivamente alla loro pubblicazione on line. La disciplina delle condizioni generali, tuttavia, assume dei cambiamenti nell’ipotesi in cui si tratti di clausole vessatorie, laddove mentre nel primo caso la regola dell’adesione copre solo il conosciuto ed il conoscibile, nel secondo caso copre solo il sicuramente conosciuto, 50 X. XXXXXXX e X. XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Document...
Xxxxxxxx. L'esecuzione di xxxxxxxx di cemento a vista x xxxxxxxx di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito. La superficie sarà quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale già posto in opera assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.
Xxxxxxxx. La crisi coniugale tra rimedi tradizionali e responsabilità civile, cit., p. 51 ss. L’Autrice rileva ulteriormente a tale riguardo che «che le ragioni dell’abbandono del principio della colpa e del successivo scolorire dell’addebito si riassumono sinteticamente nell’idea per cui il momento della crisi del matrimonio, il giudizio di separazione, non costituisce il luogo più adatto per fare i conti con il passato. L’accentuarsi del conflitto, che inevitabilmente ne consegue, costituisce un danno ulteriore per i coniugi, e soprattutto per i figli, i cui interessi finiscono per essere strumentalizzati. Di qui la prassi invalsa nei tribunali di indirizzare il tentativo di conciliazione non tanto ad un’improbabile riconciliazione dei coniugi ma, più realisticamente, alla trasformazione della separazione giudiziale in consensuale; di qui non solo le ripetute proposte di eliminare del tutto l’addebito, ma anche e soprattutto quelle di incentivare il ricorso a interventi di mediazione familiare intesi a ridurre le punte più alte del conflitto, a valorizzare l’accordo ancora possibile, per trovare una soluzione condivisa ai problemi di gestione delle responsabilità parentali ed, eventualmente, anche a quelli di natura economica. L’addebito, d’altra parte, influisce solo marginalmente sulle conseguenze economiche della separazione in quanto incide esclusivamente sulla posizione del beneficiario, ma non su quella dell’obbligato al pagamento dell’assegno. La perdita dei diritti successori, poi, anticipa solo di alcuni anni quelle sarebbero comunque le conseguenze del divorzio». Nel senso che la negazione della possibilità di azionare la tutela aquiliana significherebbe addossare al coniuge adempiente i pregiudizi ulteriori rispetto a quelli considerati dalla disciplina della separazione e del divorzio e in genere rinvenibili nel deterioramento delle condizioni economiche cfr. DE MARZO, Responsabilità civile e rapporti familiari, cit., p. 746. rimedio, come dimostrano, del resto, in ambiti molto diversi tra loro, l’art. 129-bis c.c. e l’art. 6, ult. cpv., 1. div., l’art. 49 cpv., 1. adoz. In particolare, ha sicuramente natura risarcitoria l’ «indennità» che spetta al coniuge in buona fede nel caso in cui l’annullamento del matrimonio sia imputabile all’altro (art. 129-bis c.c.): il che conferma che rimedio giusfamiliare e rimedio risarcitorio non sono, in linea di principio, tra loro incompatibili (48) e analogamente può rilevarsi che pure nell’ambito della promessa di ...
Xxxxxxxx. L’organizzazione delle attività economiche, cit., 300. e competitività ed è stata proprio tale finalità di politica industriale ad aver ispirato il legislatore nel definire la disciplina del contratto di rete. Si fa largo l’idea che la promozione del progresso e della competitività tra imprese debba attuarsi mediante un sistema di regole che possa dotare le stesse di un meccanismo negoziale duttile, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svolta, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativa, in un’ottica volta ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materia, era fortemente indirizzata verso un modello di disciplina di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione del contratto di rete sul piano normativo, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborate, ciò facendo ricorso ad una pluralità di strumenti giuridici, tra cui le società consortili, i consorzi, i contratti plurilaterali e bilaterali connessi tra loro. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni di carattere funzionale, con attento riguardo sia al livello di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguire. Nasce così, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità di una normativa atta a regolamentare un modello di cooperazione già affermato, il contratto di rete49.
Xxxxxxxx. Non è previsto il rimborso del premio perché, se in corso d’anno si perdono i requisiti per beneficiare della copertura assicurativa, le garanzie operano fino alla prima scadenza utile.
Xxxxxxxx. Sottoscritto (III cointestatario) E-Mail Cognome / Denominazione Nome CF / P. IVA Data di nascita Luogo di nascita Prov. Cittadinanza Residente / Sede legale N. civico CAP Comune Provincia Stato Documento identificativo Numero Data di rilascio
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Xxxxxxxx. Oltre ai casi di revoca della proposta e recesso già indicato nel DIP che precede il presente DIP aggiuntivo, si aggiunge: In caso di trasferimento del finanziamento (rispetto al naturale piano di ammortamento): Il Contraente/Beneficiario ha il diritto al rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga, sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo residuo di assicurazione, al netto delle spese di emissione del contratto, indicate nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, che pertanto restano acquisite dall’Impresa. La parte di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura; In caso di Estinzione anticipata (totale o parziale)del finanziamento: il Contraente/Beneficiario ha il diritto al rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga, sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo residuo di assicurazione, al netto delle spese di emissione del contratto, indicate nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, che pertanto restano acquisite dalla Compagnia. La parte di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.