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Xxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxx. Il patto di famiglia, Torino, 2006, pag. 283. naufragò, così come quello, a firma degli stessi promotori, pre- sentato nel 2002 – n. 1353 –. L’elaborazione, poi culminata con l’emanazione della legge n. 55/2006, prese corpo, invece, con la proposta di legge n. 3870/20038, d’iniziativa dei deputati Bue- mi e altri, i cui tratti caratteristici devono qui essere messi in risalto: in primis, come già accennato, si è “unificato” l’istituto relativamente ai due possibili oggetti; secondariamente, il patto è stato descritto come un “nuovo negozio giuridico”, così mani- festando la grande novità insita nella riforma; da ultimo, si è inciso sul divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.9, tramite una modificazione aggiuntiva nell’incipit della norma. Mediante la ricostruzione dello “spirito” degli interventi enunciati possiamo ben comprendere la ratio della legge: tutti i lavori citati si segnalano per l’analogo fine di «conciliare il dirit- to dei legittimari10 con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti» evidenziando altresì «la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all’attività d’impresa»11. Dun- que assistiamo allo scontro di due esigenze, entrambe merite- voli di tutela; si prospetta, inoltre, una collisione con i principi generali del sistema giuridico, che merita una soluzione ragio- nevole e coerente. Sono opportune, a questo fine, alcune consi- derazioni ulteriori. Secondo la maggior parte dei commentatori, il patto di famiglia è un contratto tipico12 finalizzato a garantire la successione nei beni aziendali, per loro natura non como-
Xxxxxxxx. La codificazione tedesca dello Storung der Geschäftsgrundlage, in CIAN (a cura di), La riforma dello Schuldrecht tedesco:un modello per il futuro diritto europeo delle obbligazioni e dei contratti?, Padova, 2004, 101 ss. 99 Tra le tante, cfr. STJ, 11 Março 1997, in CJ, 1997, 5-150, mentre Relação de Lisboa, 21 Maio 1992, in BMJ 1992, 417 ss, ha esplicitamente escluso dall’area di applicazione dell’art. 437 del codice civile << i contratti a esecuzione immediata>>. In dottrina, nello stesso senso MENEZES XXXXXXXX, Da alteração, cit., 332. 100 MENEZES XXXXXXXX, op. ult. cit., 368. sottintende che, eseguita la prestazione, si è consumata la definitiva concentrazione del rischio e dei vantaggi sicché essa è insensibile alle sopravvenienze 101 . Anche la mancata tutela del debitore in mora è stata ancorata all’idea che egli, col suo comportamento, ha calamitato su di sè la sopraggiunta onerosità della propria prestazione 102. Il leading case che ha fatto applicazione della teoria del rischio è stato l’acordão del Supremo Tribunal da Justiça del 29 marzo 1979 103 . Gli acquirenti di una società angolana, debitori del prezzo da pagarsi in due rate, tentarono di sottrarsi all’adempimento della loro obbligazione adducendo che l’occupazione dei beni della società in seguito alla proclamazione dell’indipendenza dell’Angola, configurando un ‘alterazione delle circostanze’, giustificava la richiesta di risolvere il contratto. I giudici respinsero la domanda perché il fatto che, a partire da una certa data, la società non aveva potuto svolgere alcuna attività, non distruggeva gli effetti del trasferimento validamente conscluso, nè esonerava l’acquirente dal pagare interamente il prezzo, posto che era lui a dover sopportare il rischio dello ‘stato in cui si era trovata la società’ successivamente all’acquisto. Il paramentro della buona fede esalta il ruolo del giudice. Gli consente di sindacare le tecniche convenzionali di adeguamento del contratto. In un caso di cessione di quote societarie, il prezzo di queste ultime era stata fissato in determinate prestazioni il cui valore era stato indicizzato al valore dell’oro fino. Vigente il contratto, il valore dell’oro era salito in misura notevolmente superiore al costo della vita. Il Supremo Tribunal de Justiça concesse la richiesta revisione perché l’ ”actualização” prevista, data la situzione, contrariava la boa fé: anche in mancanza di tutti i presupposti dell’art. 437 del codice civile, si era in presenza di un abuso del...
Xxxxxxxx. L'esecuzione di xxxxxxxx di cemento a vista x xxxxxxxx di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito. La superficie sarà quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale già posto in opera assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.
Xxxxxxxx. L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’evento previsto in polizza che determina la richiesta di indennizzo; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 15 giorni dalla data del rientro attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20, 20099, SESTO SAN XXXXXXXX (MI); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. La relativa richiesta dovrà essere corredata dei seguenti documenti: • Cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale, dati identificativi della polizza, codice IBAN; • Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro; • Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità; • In caso di bagagli affidati al vettore aereo: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio “Lost and Found” dell'Ente Aeroportuale e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso. Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo l’Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza previa applicazione della franchigia indicata di € 50,00 per sinistro. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L’Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti; • In caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore: copia del reclamo debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta; • In caso di bagagli non consegnati: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo. ristorante. autorimessa. etc.) e loro risposta; • In caso di acquisti d...
Xxxxxxxx. Il lavoro intermittente o «a chiamata»: natura giuridica e tecniche regolatìve, in Dir. rel. ind., 2005, p. 118, che mette in rilievo che qualificare il lavoro intermittente come part-time pone problemi di legittimità costituzionale. «destrutturazione dei tempi di lavoro»57, che costituisce una tendenza recente del diritto del lavoro, legata alla trasformazione dei sistemi di produzione. Se le due figure possono essere accomunate «sul piano della funzionalità organizzativa»58, dal punto di vista giuridico non possono essere ricondotte allo stesso tipo contrattuale59. La Corte di Giustizia60 ha affermato, infatti, che le due tipologie contrattuali hanno un oggetto e una causa diversi. Si tratta di istituti diversi in quanto, come osserva un autore, «nel contratto di lavoro intermittente il tempo di lavoro non è oggetto soltanto di uno ius variandi del datore di lavoro, come tale assoggettato a determinate regole, ma a uno ius creandi, in quanto il datore di lavoro non solo decide il quantum e il quomodo della prestazione, ma anche l’an»61. Il contratto di lavoro a chiamata è più assimilabile alla somministrazione di manodopera. Tuttavia, sia nel Libro bianco del 2001 sia nella circolare interpretativa del ministero del Lavoro del 2005 esso è stato definito un «ideale sviluppo del lavoro tramite agenzia». In entrambi i casi, infatti, il lavoratore alterna periodi di lavoro, quando è in missione, a periodi di non lavoro, durante i quali percepisce un’indennità di carattere economico. Dal punto di vista funzionale, quindi, il lavoro somministrato può essere considerato come un «prototipo» del lavoro a chiamata62. Anche in questo caso, però, i due tipi di contratto hanno presupposti causali diversi e presentano differenze di regolamentazione. Nel lavoro tramite agenzia vi è un rapporto giuridico triangolare, mentre in quello intermittente è bilaterale. Inoltre, sia nel “vecchio” lavoro interinale sia nella somministrazione la fase di attesa del lavoratore è regolamentata da uno specifico contratto, che attribuisce al prestatore di lavoro i diritti tipici del lavoratore subordinato. Nel contratto di lavoro intermittente, invece, 57 X. Xxxxxx, Il tempo nel contratto di lavoro subordinato, Xxxxxxx, Bari, 2008; X. Xxxxx, Tempi dì lavoro e tempi sociali. Profili di regolazione giuridica nel diritto interno e dell’Ue, Milano, Xxxxxxx, 2005; X. Xxxxxxxx, Il tempo di lavoro fra persona e produttività, Torino, Giappichelli, 2008.
XxxxxxxxLa somministrazione di lavoro, in Il nuovo mercato del lavoro, X. XXXXXXX – X. XXXXXXX – X. XXXXXXXX (a cura di), Giappichelli, Torino, 2012, pag. 75 34 X. XXXXXXXX, La somministrazione di lavoro, cit., pag. 80 35P. XXXX, Il contratto a tempo determinato dopo la legge n. 92/2012, cit mesi stipulabile presso la Direzione territoriale del lavoro, che non pare possa ritenersi applicabile al lavoro interinale. L’accostamento del rapporto di lavoro in somministrazione alla disciplina del contratto a termine da parte della l. n. 92/2012 si indirizza anch’esso all’obiettivo della riaffermazione della centralità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tuttavia, questa ‘grossolana’ assimilazione ha l’effetto di rendere la normativa meno chiara e fallace, e «male si coordina con la logica della somministrazione voluta dal legislatore della “Riforma Biagi”»36, che poneva il lavoro somministrato in una posizione a sé stante nel mercato del lavoro, come una tipologia di lavoro subordinato agile ed efficace nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, che comporti allo stesso tempo una «valorizzazione del capitale umano», attraverso la specializzazione delle competenze dei prestatori di lavoro da parte delle agenzie del lavoro, nel cui interesse primario vi è appunto la “occupabilità” del lavoratore: agenzie come datori di lavoro a tutti gli effetti, e non invece come meri centri di collocamento. Il ‘declassamento’ del contratto di somministrazione di lavoro, dopotutto, si rileva nella intera opera di riforma del mercato del lavoro da parte della legge 92, ed in particolare se si considera la poca rilevanza che i soggetti privati hanno avuto nelle modificazioni della disciplina delle politiche attive. In ultima istanza dunque, nonostante sia chiaro che «la norma vuole evidentemente evitare che, attraverso il ricorso alla somministrazione di lavoro, si possano aggirare i limiti all’impiego dello stesso lavoratore con mansioni equivalenti»37, la prevenzione all’abuso derivante da utilizzazione successiva di rapporti a tempo determinato non è efficacemente perseguita in questo modo, perché, come notato in dottrina, non essendo applicabili alla somministrazione a tempo determinato le norme dell’art. 5 commi 3 e seguenti del decreto legislativo 368 (cfr. art. 22 comma 2 d.lgs. n. 276/2003), quindi anche lo stesso limite massimo dei 36 mesi, elusivo resta il caso del datore di lavoro che utilizzi lo stesso lavoratore per una missione subito dopo la scadenz...
Xxxxxxxx. Non è previsto il rimborso del premio perché, se in corso d’anno si perdono i requisiti per beneficiare della copertura assicurativa, le garanzie operano fino alla prima scadenza utile.
Xxxxxxxx. Sottoscritto (V cointestatario) E-Mail Cognome / Denominazione Nome CF / P. IVA Data di nascita Luogo di nascita Prov. Cittadinanza Residente / Sede legale N. civico CAP Comune Provincia Stato Documento identificativo Numero Data di rilascio
Xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx. Oltre ai casi di revoca della proposta e recesso già indicato nel DIP che precede il presente DIP aggiuntivo, si aggiunge: In caso di trasferimento del finanziamento (rispetto al naturale piano di ammortamento): Il Contraente/Beneficiario ha il diritto al rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga, sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo residuo di assicurazione, al netto delle spese di emissione del contratto, indicate nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, che pertanto restano acquisite dall’Impresa. La parte di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura; In caso di Estinzione anticipata (totale o parziale)del finanziamento: il Contraente/Beneficiario ha il diritto al rimborso parziale del premio unico corrisposto per la copertura individuale, relativamente al periodo che intercorre dalla data di richiesta del rimborso del premio e la scadenza della garanzia. Qualora ciò avvenga, sarà rimborsata la parte di premio relativa al periodo residuo di assicurazione, al netto delle spese di emissione del contratto, indicate nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione, che pertanto restano acquisite dalla Compagnia. La parte di premio da restituire è calcolata: per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.