Xxxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxx. Il contratto atipico, in Tipicità e atipicità nei xxxxxxxxx, xxx., x. 00 xx. 00 Xx v. X. XXXXXXXXX, La distinzione, cit., p. 551, secondo il quale «la meritevolezza non è dunque solo assenza di elementi di illiceità nel contratto atipico; consiste, invece, nella riconducibilità del contratto alla fisiologia dei rapporti quotidiani, la cui mancanza viene sanzionata con il rifiuto di protezione da parte dell’ordinamento giuridico». Sul punto va inoltre rilevato che l’orientamento che configura il giudizio di meritevolezza quale controllo idoneo a verificare che il contratto atipico svolga una funzione per le parti che lo concludono, e non sia dunque “inutile”, ha trovato adesione anche in giurisprudenza, benché tale scrutinio non sembri discostarsi dalla verifica sulla sussistenza della causa del contratto. Si x. Xxxx., 2 aprile 2009, n. 8038, in Contr., 11/2009, p. 991 ss., sul c.d. “contratto prelimi- nare di preliminare”, ove la Corte afferma che riconoscere come possibile funzione del contratto preliminare quella di obbligarsi ad obbligarsi “darebbe luogo ad una inconcludente superfetazione non sorretta da alcun effettivo interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ben potendo l’impegno essere assunto immediatamente: non ha senso pratico il promettere ora di ancora promettere in seguito qualcosa, anziché prometterlo subito”. In senso favo- revole alla meritevolezza del “preliminare di preliminare” si sono, invece, di recente pronunciate le sezioni unite della S.C.: Cass., sez. un., 6 marzo 2015, n. 4628, reperibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, con nota di X. XXXXX, Da “inconcludente superfetazione” a quasi contratto: la parabola ascendente del “preliminare di preliminare”. 36 Cfr. X. XXXXXXX, Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi, in Riv. dir. civ., 1978, I, p. 52 ss., ove l’A., in una prospettiva di valorizzazione del carattere patrimoniale della prestazione e del- l’interesse del creditore ex art. 1174 c.c., afferma che l’art. 1322, comma 2, c.c. non adempirebbe ad alcuna funzione autonoma e che esso possa risolversi, semmai, in uno strumento volto ad accertare la volontà delle parti di giuridiciz- zare il vincolo pattizio. torni più ampi di quello che si risolve nella mera valutazione in termini di liceità, si iscrive un indirizzo interpretativo recente, ancorché non del tutto nuovo in quanto costituisce una specifi- cazione della tesi che lo ritiene volto a verificare la com...
Xxxxxxxx. La nuova legge sui “contratti di rete” tra le imprese: osservazioni e spunti, in Notariato, 2010, 2, 191 ss.; X. XXXXXXX, Il “contratto” e la “rete”: brevi note sul riduzionismo legislativo, in Reti di impresa e contratto di rete: spunti per un dibattito (a cura di Xxxxxxx X.-Scognamiglio C.), in Contratti, 2009, 950 ss. Il contratto di rete è un istituto giuridico dalla genesi alquanto sofferta ed evidentemente non ancora conclusa50. Con un disegno di legge del 2006, contenente “interventi per l’innovazione industriale”, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 16 del 22 settembre 2006 e volto alla ridefinizione della politica industriale nazionale mediante linee strategiche di sostegno, si fa strada un primo tentativo di stesura dalla fattispecie negoziale in esame. All’art. 7, comma 1, lett. a) del citato disegno di legge si individuava la necessità di predisporre una “forma di coordinamento stabile di natura contrattuale tra imprese aventi distinti centri di imputazione soggettiva, idonee a costituire in forma di gruppo paritetico e gerarchico una rete di imprese”. Tuttavia, i propositi inseriti nel disegno di legge erano ancora troppo scarni per poter essere attuati, così che l’idea di predisporre un coordinamento stabile di natura contrattuale tra le imprese si mantenne unicamente a livello progettuale. La prima normativa in materia di cooperazione reticolare si registra soltanto con l’art. 6-bis del d.l. 112/2008, convertito in l. 6 agosto 2008 n. 133, successivamente abrogato nel corso della vicenda legislativa conseguente all’approvazione della l. 33/2009. L’idea di un coordinamento regolamentato tra imprese si riscontra al comma 2 dell’art. 6-bis della citata l. 133/2008, il quale definiva le reti di imprese quali “libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali”. Tale normativa introduceva positivamente le categorie delle reti di imprese, stabilendone una disciplina di base attraverso un rinvio ad un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico per l’individuazione delle singole fattispecie, 50 X. XXXXXXXX, Note preliminari allo studio del contratto di rete, cit., 524. tuttavia mai emanato51. Sebbene generica e carente, la disciplina citata faceva emergere il forte richiamo del legislatore verso forme di coordinamento di tipo aggregativo, connotate da ampi margini di autonomia e volte al raggiungimento di una coe...
Xxxxxxxx. L’attenuante della dissociazione attuosa (art. 8 d. l. n. 152/1991), in X. XXXXXXX (a cura di) La legislazione penale in materia di criminalità organizzata, misure di prevenzione ed armi, Giappichelli Editore, Torino, 2015, cap. 2, p. 197 ss. precedente, e una collaborazione con la giustizia. Per quanto riguarda il contenuto della collaborazione, bisogna necessariamente fare riferimento alla giurisprudenza, in quanto il legislatore non ha definito in maniera specifica i parametri per qualificare un determinato comportamento come idoneo ad evitare un accrescimento dell’offesa arrecata; si è quindi interpretata la condotta collaborativa come una condotta che non si limita a richiedere una semplice resipiscenza o alla confessione delle proprie responsabilità, ma una vera e propria attività concreta di collaborazione con le autorità inquirenti, che non determini la semplice dissociazione; si sostiene infatti che non abbia alcuna valenza per l’ordinamento un’abiura o un’altra forma di manifestazione di pentimento, in quanto rilevante nel solo contesto culturale mafioso, dal momento che l’unico fattore veramente importante è che l’imputato abbia prestato un contributo effettivamente e realmente utilizzabile. Perché però operi l’attenuante non è necessario che il risultato richiamato dalla norma sia effettivamente raggiunto, essendo sufficiente l’astratta idoneità della condotta a produrre quegli effetti attraverso un comportamento che verrà valutato dal giudice attraverso un giudizio prognostico ex ante. Perché però si configuri la circostanza attenuante, è necessario che gli elementi forniti dall’imputato in occasione della sua collaborazione siano decisivi per ricostruire i fatti e per individuare e catturare gli autori dei reati; deve quindi rendere delle dichiarazioni, che potranno consistere in narrazioni dettagliate, chiamate di correi oppure spiegazioni dettagliate dello svolgersi dei fatti, in ogni caso informazioni che abbiano arricchito il quadro probatorio di cui gli inquirenti risultavano già in possesso. In ogni caso, anche secondo quanto affermato più volte dalla giurisprudenza80, l’attenuante della dissociazione attuosa in commento non può concorrere con la circostanza attenuante comune di cui all’art. 62, co. 1, n. 6, seconda parte, c. p. (cioè il fatto di essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato, prima del giudizio e fuori dal caso dell’ult. co. Art. 56 c. p.), poiché...
Xxxxxxxx. La crisi coniugale tra rimedi tradizionali e responsabilità civile, cit., p. 51 ss. L’Autrice rileva ulteriormente a tale riguardo che «che le ragioni dell’abbandono del principio della colpa e del successivo scolorire dell’addebito si riassumono sinteticamente nell’idea per cui il momento della crisi del matrimonio, il giudizio di separazione, non costituisce il luogo più adatto per fare i conti con il passato. L’accentuarsi del conflitto, che inevitabilmente ne consegue, costituisce un danno ulteriore per i coniugi, e soprattutto per i figli, i cui interessi finiscono per essere strumentalizzati. Di qui la prassi invalsa nei tribunali di indirizzare il tentativo di conciliazione non tanto ad un’improbabile riconciliazione dei coniugi ma, più realisticamente, alla trasformazione della separazione giudiziale in consensuale; di qui non solo le ripetute proposte di eliminare del tutto l’addebito, ma anche e soprattutto quelle di incentivare il ricorso a interventi di mediazione familiare intesi a ridurre le punte più alte del conflitto, a valorizzare l’accordo ancora possibile, per trovare una soluzione condivisa ai problemi di gestione delle responsabilità parentali ed, eventualmente, anche a quelli di natura economica. L’addebito, d’altra parte, influisce solo marginalmente sulle conseguenze economiche della separazione in quanto incide esclusivamente sulla posizione del beneficiario, ma non su quella dell’obbligato al pagamento dell’assegno. La perdita dei diritti successori, poi, anticipa solo di alcuni anni quelle sarebbero comunque le conseguenze del divorzio». Nel senso che la negazione della possibilità di azionare la tutela aquiliana significherebbe addossare al coniuge adempiente i pregiudizi ulteriori rispetto a quelli considerati dalla disciplina della separazione e del divorzio e in genere rinvenibili nel deterioramento delle condizioni economiche cfr. DE MARZO, Responsabilità civile e rapporti familiari, cit., p. 746. rimedio, come dimostrano, del resto, in ambiti molto diversi tra loro, l’art. 129-bis c.c. e l’art. 6, ult. cpv., 1. div., l’art. 49 cpv., 1. adoz. In particolare, ha sicuramente natura risarcitoria l’ «indennità» che spetta al coniuge in buona fede nel caso in cui l’annullamento del matrimonio sia imputabile all’altro (art. 129-bis c.c.): il che conferma che rimedio giusfamiliare e rimedio risarcitorio non sono, in linea di principio, tra loro incompatibili (48) e analogamente può rilevarsi che pure nell’ambito della promessa di ...
Xxxxxxxx. La cittadinanza digitale, Bologna, 2021, 92; XXXXXXX, STAZI e MULA, op. cit., p. 52. Non vi sono indicazioni di altro genere sulla nozione e relativa fun- zione. Ma allora il domicilio digitale e` anzitutto un domicilio (sia pure non fisico) generale? Sebbene non vi sia una presa di posizione del legislatore, la risposta si ricava a contrariis da quanto indica il comma 4 quinquies dell’art. 3 bis del c.a.d.: «e` possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per de- terminati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validita` ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non puo` opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indi- rizzate». Esistono dunque un domicilio digitale senza altre indicazioni ed uno digitale speciale; restando nell’ambito analogico delle definizioni del codi- ce civile, il primo e` allora generale. Anche per l’Inad, cioe` il registro dei domicili elettronici di soggetti non obbligati a munirsene, la definizione dell’art. 2 della Linee guida e` pressoche´ identica: «il domicilio digitale e` l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (di seguito pec) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del c.a.d.» (78). Per l’Inad le Linee guida confermano nell’art. 2.3 la possibilita` di coesistenza tra domicilio fisico e domicilio digitale: «resta ferma, in ogni caso, la facolta` di eleggere al di fuori dell’Inad un domicilio speciale per determinati atti o affari, ai sensi dell’articolo 47 c.c.». Fin qui, in definitiva, il domicilio digitale sembra allora destinato solo alle comunicazioni; in altre parole riemerge la nozione di indirizzo di cui all’art. 1335 c.c., salvo verificare quali ulteriori rilievi possa assumere, come ora faro`.
Xxxxxxxx. L'esecuzione di xxxxxxxx di cemento a vista x xxxxxxxx di sottofondo normali o speciali verrà computata secondo i metri cubi effettivamente realizzati e misurati a lavoro eseguito. La superficie sarà quella riferita all'effettivo perimetro delimitato da murature al rustico o parapetti. In ogni caso la misurazione della cubatura o degli spessori previsti saranno riferiti al materiale già posto in opera assestato e costipato, senza considerare quindi alcun calo naturale di volume.
Xxxxxxxx. Non è previsto il rimborso del premio perché, se in corso d’anno si perdono i requisiti per beneficiare della copertura assicurativa, le garanzie operano fino alla prima scadenza utile.
Xxxxxxxx. Sottoscritto (I cointestatario o legale rappresentante) E-Mail Cognome / Denominazione Nome CF / P. IVA Data di nascita Luogo di nascita Prov. Cittadinanza Residente / Sede legale N. civico CAP Comune Provincia Stato Documento identificativo Numero Data di rilascio
Xxxxxxxx. X. Xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx. L’organizzazione delle attività economiche, cit., 300. e competitività ed è stata proprio tale finalità di politica industriale ad aver ispirato il legislatore nel definire la disciplina del contratto di rete. Si fa largo l’idea che la promozione del progresso e della competitività tra imprese debba attuarsi mediante un sistema di regole che possa dotare le stesse di un meccanismo negoziale duttile, tale da consentire una pianificazione congiunta e condivisa dell’attività svolta, così da raggiungere finalità prima perseguibili solo mediante soluzioni fortemente limitative della individualità imprenditoriale, proprie di integrazioni di tipo fortemente gerarchico. L’opzione legislativa, in un’ottica volta ad innovare gli strumenti legislativi sin a quel momento utilizzati in materia, era fortemente indirizzata verso un modello di disciplina di tipo contrattualistico e non societario, orientato da una filosofia non autoritaria ma largamente dispositiva48. Xxxxxx, sino all’effettiva consacrazione del contratto di rete sul piano normativo, positivizzato nella l. 33/2009, svariate forme di coordinamento interimprenditoriale di tipo reticolare sono state elaborate, ciò facendo ricorso ad una pluralità di strumenti giuridici, tra cui le società consortili, i consorzi, i contratti plurilaterali e bilaterali connessi tra loro. La scelta di uno dei sopra citati strumenti, rispetto ad un latro, era dettata da valutazioni di carattere funzionale, con attento riguardo sia al livello di collaborazione desiderata sia agli obiettivi da perseguire. Nasce così, seppur tra numerose critiche legislative, dovute alla sostenuta inadeguatezza e superficialità di una normativa atta a regolamentare un modello di cooperazione già affermato, il contratto di rete49.