Assicurazione CPI Multirischi
Assicurazione CPI Multirischi
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: CACI Non-Life dac - Rappresentanza Generale per l’Italia (N. reg. Ivass I.00083)
Prodotto: “CPI A PREMIO ANNUO Mutui Privati Multirischi Crédit Agricole FriulAdria per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato”
La presente informativa fornisce un riepilogo delle principali garanzie ed esclusioni del contratto e non tiene conto di esigenze e richieste specifiche. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
CPI a Premio annuo Mutui Privati Multirischi Crédit Agricole FriulAdria per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato è una polizza collettiva facoltativa accessoria al finanziamento che indennizza il debito residuo e le rate mensili rispettivamente in caso di Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego o Inabilità Temporanea Totale
Che cosa è assicurato?
Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio o Malattia superiore al 60%, calcolata secondo le Tabelle INAIL: la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato un importo pari al Debito Residuo del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato indicato al momento dell'adesione alla polizza e l'importo dovuto dall‘Assicurato ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento.
La copertura Invalidità Totale Permanente opera per
tutti gli Assicurati.
Perdita di Impiego: la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato un importo pari alle Rate Mensili del finanziamento, in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato indicato al momento dell’ adesione e l'importo dovuto dall‘Assicurato ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento.
La copertura Perdita di Xxxxxxx opera solo per coloro che, al momento del Sinistro, siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età non superiore a 69 anni, che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.
Inabilità Temporanea Totale derivante da Infortunio
o Malattia: la Società si impegna a corrispondere all’Assicurato un importo pari alle Rate Mensili del finanziamento moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato indicato al momento dell'adesione alla polizza e l'importo dovuto dall‘Assicurato ai sensi del Piano di Ammortamento Originario del finanziamento. La copertura Inabilità Temporanea Totale opera solo per l’Assicurato che, al momento del Sinistro, non sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, poiché ha modificato la propria attività lavorativa durante la vigenza della polizza, o sia un Lavoratore Dipendente di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbia un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana.
Le coperture assicurative Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale sono operanti in alternativa tra loro in base all’occupazione lavorativa e all’età dell’Assicurato al momento del Sinistro.
Per ciascuna copertura, la Società indennizza i danni fino all’importo massimo stabilito dalla polizza collettiva (c.d. limiti di Indennizzo).
Che cosa non è assicurato?
Invalidità Totale Permanente a causa di Infortunio o Malattia: non è assicurata l’Invalidità Totale Permanente inferiore al 60%;
Perdita di Impiego: non sono assicurati i Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico, i Lavoratori Autonomi, i Lavoratori i Dipendenti di Ente Privato di età superiore ai 69 anni e i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana;
Inabilità Temporanea Totale: non sono assicurati i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età inferiore ai 69 ann color ch abbian un contratt d lavoro regolato dalla legge italiana.
Ci sono limiti di copertura?
Dalle coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale sono esclusi:
!Infortuni o Xxxxxxxx già in essere al momento dell’adesione
e/o già diagnosticate nei 30 giorni successivi;
!Infortuni o Malattie derivanti da atti di autolesionismo;
!Infortuni o Malattie derivanti da interventi di carattere
estetico;
!Infortuni causati da pratica di sport estremi o pericolosi;
!Infortuni causati da partecipazione attiva dell’Assicurato a
tumulti e sommosse;
!eventi determinati o correlati ad infermità mentale. Dalla copertura Perdita d’Impiego sono esclusi:
!Stato di disoccupazione o di prossima disoccupazione già
conosciuto dall’Assicurato al momento dell’adesione;
! Licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, licenziamento disciplinare;
!Risoluzione del rapporto di lavoro per volontà
dell’Assicurato, salvo il caso di dimissioni per giusta causa;
!i casi in cui l’Assicurato non abbia prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in
modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro;
! Licenziamento tra congiunti (parenti entro il terzo grado e
affini entro il secondo, come definiti dal Codice Civile), discendenti e ascendenti.
Dove vale la copertura?
Le coperture Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
La copertura Perdita di Impiego vale anche per i Sinistri verificatisi all’estero, purché ciò avvenga nell’ambito di
un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana.
Che obblighi ho?
−Pagare il Premio convenuto con la Società;
− denunciare tempestivamente il Sinistro;
− trasmettere la documentazione necessaria alla valutazione del Sinistro da parte della Società;
−fornire risposte precise e veritiere alle domande relative alla valutazione del rischio che la Società intende
assumere.
Il mancato rispetto di tali obblighi potrebbe compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è annuo e viene versato in via anticipata tramite addebito automatico sul conto corrente dell’Assicurato al momento dell’adesione alla polizza collettiva.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi: 1. perfezionamento dell’adesione alla polizza; 2. erogazione dell’importo del finanziamento; 3. pagamento del premio.
La durata delle coperture è di un anno dalla data di decorrenza, con rinnovo tacito di anno in anno fino alla scadenza del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da parte dell’Assicurato.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può dare disdetta entro 60 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Tramite la comunicazione di disdetta, l’Assicurato impedisce che la polizza si rinnovi tacitamente.
Inoltre, l’Assicurato può recedere dalla polizza entro 60 giorni dal momento in cui ha prestato il proprio consenso all’adesione, dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
L’Assicurato non può recedere se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
Assicurazione CPI Multirischi
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: CACI Non-Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia (N. reg. IVASS I.00083) Prodotto : CPI A PREMIO ANNUO Mutui Privati Multirischi per Lavoratori Dipendenti di Ente Privato
Crédit Agricole FriulAdria
Data di realizzazione: 1 aprile 2019 - Il DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Caci Non-Life dac – Rappresentanza generale per l’Italia, Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, sito internet xxx.xx-xxxx.xx; e-mail: Xxxxx.xx@xx-xxxx.xx.
CACI Non-Life dac è una Compagnia assicuratrice di diritto irlandese appartenente al Gruppo francese Crédit Agricole S.A. Indirizzo della sede legale: Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx 0, Xxxxxxx. Indirizzo della Rappresentanza Generale per l’Italia (con cui sarà concluso il contratto): Xxxxxx Xxxxxx, 0, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Sito internet: xxx.xx-xxxx.xx Telefono: x00 00 0000 0000 Fax:x00 00 0000 0000 E-mail: Xxxxx.xx@xx-xxxx.xx.
Caci Non-Life dac è autorizzata ad operare nei rami danni (1, 2, 8, 9 e 16), Codice IVASS Impresa n° D883R, iscrizione all’Elenco annesso all'Albo Imprese per le Imprese operanti in Italia in regime di stabilimento n° I.00083 a far data dal 18/01/2010, N. REA Mi-1936641.
CACi Non-Life dac opera in Italia in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia. La Compagnia è soggetta alla vigilanza di Central Bank of Ireland, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
Al 31 Dicembre 2017 il patrimonio netto di CACI Non–Life dac è pari a € 163.463.605 (di cui € 73.191.040 costituiscono il capitale sociale ed € 90.272.565 rappresentano il totale delle riserve patrimoniali).
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria delle Società (SFCR) è disponibile sul sito internet: xxxxx://xxx.xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/Xxxxxxxxx/Xxxxxxx/Xxxxxxxx-0-Xxxxxxxxx-Xxxxxxx. L’indice di solvibilità necessario a soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammontava al 132% per la parte danni.
Al contratto si applica la legge italiana.
Xxxx Xxxxx:
L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali, in particolare:
Invalidità Totale Permanente: l’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato e non potrà, in ogni caso, eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00;
Perdita di Impiego / Inabilità Temporanea Totale: l’Indennizzo non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.000,00. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare è di n. 12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura.
La polizza collettiva non prevede la possibilità dell’aderente di modificare i termini del contratto mediante l’esercizio di predefinite opzioni contrattuali.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ci sono limiti di copertura?
Xxxx Xxxxx: ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura caso Invalidità Totale Permanente e dalla copertura caso Inabilità Temporanea Totale:
• Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
• gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla Data di Decorrenza della copertura e associata ad un pericolo per la salute della madre;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
• Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
• mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici).
Franchigia per la copertura Inabilità Temporanea Totale: 30 giorni (franchigia assoluta).
Ad integrazione delle esclusioni presenti nel DIP Danni, sono esclusi dalla copertura Perdita di Impiego:
• la Perdita di Impiego conseguenza della scadenza di un termine contrattuale;
• la Perdita di impiego quando l'Assicurato non è iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o risulti iscritto nel suddetto elenco come precario, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
• la Perdita di Impiego conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale;
• il percepimento di qualsivoglia forma di cassa integrazione ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente;
• l’assoggettamento a contratti di solidarietà;
• la Perdita di Impiego conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
• la perdita di impiego quando il contratto di lavoro è regolato da una legge diversa da quella italiana;
• I casi in cui l’Assicurato non si presenta al lavoro a causa di condanna penale.
Franchigia per la copertura Perdita di Impiego: 60 giorni (franchigia assoluta).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di Sinistro? | Denuncia di Xxxxxxxx: la denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere presentata alla Società entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento o nel più breve tempo possibile, compilando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia Sinistro. La denuncia di Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione necessaria alla istruzione del Sinistro, dovrà essere trasmessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a: CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90, Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX) Fax x00 00 0000 0000 - e mail: Xxxxx.xx@xx-xxxx.xx. Documentazione da presentare in caso di Sinistro: l'Assicurato o i suoi aventi causa devono trasmettere alla Società i seguenti documenti per la liquidazione della prestazione assicurativa: Invalidità Totale Permanente - Copia di un documento di identità dell’Assicurato; - relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo; - verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l’invalidità totale permanente, il suo grado e la causa; -verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura; nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento: -eventuale copia del verbale rilasciato dall’autorità competente intervenuta al momento del Sinistro. Perdita di impiego - Copia di un documento di identità dell’Assicurato; - copia del contratto di lavoro o lettera di assunzione; - copia della lettera di licenziamento o documento equipollente; - copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste; - attestazione del ricevimento di NaSpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego); - copia delle ultime due busta paga. Inabilità Temporanea Totale - Copia di un documento di identità dell’Assicurato; - relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo; -certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale eventuale verbale di Pronto Soccorso e copia delle cartelle cliniche (anche per la continuazione del Sinistro); - copia del certificato INPS/INAIL di inabilità temporanea totale; - attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del Sinistro. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal Sinistro (art. 2952, secondo comma, c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | La formulazione di dichiarazioni false, inesatte o reticenti sul rischio da assicurare (esistenza di malattie pregresse, informazioni non complete sullo stato di salute, informazioni non esatte sullo stato lavorativo) da parte dell’aderente può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa nonché la stessa cessazione della copertura ai sensi dell’art. 1892, 1893 e 1894 c.c. La Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato o al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze. |
Obblighi dell’impresa | Liquidazione della prestazione: la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa necessaria a valutare il Sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle modalità di pagamento del Premio, non ci sono informazioni aggiuntive rispetto al al DIP Danni. Il Premio è comprensivo di imposta. |
Rimborso | In caso di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza annuale. La Compagnia trattiene la somma di Euro 100,00 a titolo di spese amministrative effettivamente sostenute per il rimborso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La durata delle coperture è di un anno dalla data di decorrenza, con rinnovo tacito di anno in anno fino alla scadenza del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da parte dell’Assicurato. Le coperture cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento; (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento; (iii) al raggiungimento del 75esimo anno di età (limitatamente alla copertura Perdita di Impiego, al raggiungimento del 69esimo anno di età o del diverso limite di età richiesto per l'ottenimento della pensione di vecchiaia); (iv) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente. La Copertura Inabilità Temporanea Totale è soggetta ad un Periodo di Carenza di 30 giorni solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia. La Copertura Perdita di Impiego è soggetta ad un Periodo di Carenza di 90 giorni. |
Sospensione | Se l’Aderente non paga uno o più premi successivi al primo, le coperture restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del Premio annuo rimasto non pagato e riacquistano efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio non pagato, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza del Premio non pagato senza che l’Aderente abbia provveduto al pagamento del Premio, l’adesione alla polizza si intenderà risolta di diritto. |
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La polizza collettiva non prevede la possibilità di revocare la proposta, nè di risolvere il contratto
Risoluzione
L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro 60 giorni dall’adesione, dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa. Essendo la copertura connessa al finanziamento, l'aderente che recede entro 60 giorni dalla sottoscrizione può sostituire la polizza con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27). Il diritto di recesso non potrà essere esercitato se l'aderente ha denunciato un Sinistro nel predetto termine di 60 giorni.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia, Casella Postale chiusa 90, xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX) o via Fax: x00 00 0000 0000 e al Contraente mediante consegna all’Agenzia/Filiale Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. presso la quale è avvenuta l’adesione.
Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà, per il tramite del Contraente, il Premio pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge.
Ripensamento dopo la stipulazione
Come posso disdire la polizza?
Il prodotto è rivolto al lavoratore dipendente di ente privato, intestatario di Contratto di Finanziamento con età compresa tra 18-65 anni al momento dell'adesione alla polizza ed età alla scadenza non superiore a 75 anni.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Costi di emmissione del contratto: non previsti.
Costi di intermediazione: sono pari al 54,00% calcolati sul Premio (al netto delle imposte). Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente (intermediario). Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50,00%.
Costi per eventuali visite mediche: sono a carico dell’aderente.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Per i reclami riguardanti il rapporto contrattuale e la gestione dei Sinistri rivolgersi a : CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90 Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX) Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxx@xx-xxxx.xx Le Compagnie risponderanno nel termine massimo di 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva (oltre il termine di 45 giorni previsto dalla normativa regolamentare), è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx L’aderente può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”). La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria. |
Negoziazione assistita | L’aderente può ricorrere alla procedura di negoziazione assistita ai sensi della Legge n. 162/2014. Tale procedura è volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia, tramite richiesta del proprio avvocato nei confronti della Compagnia. La Compagnia dovrà rispondere all’aderente tramite il proprio avvocato. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Per i contratti stipulati online, il reclamo può essere presentato per mezzo della piattaforma della risoluzione delle controversie online (ODR) accessibile tramite l'indirizzo: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx/. |
AVVERTENZE
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, LA SOCIETA’ HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ANNUALE. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALLA SOCIETA’ LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Gruppo Crédit Agricole S.A.
Condizioni di assicurazione
Polizza collettiva n. N-2025-10-20-215 1 (CACI Non Life dac) denominata “CPI A PREMIO ANNUO MUTUI PRIVATI MULTIRISCHI CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA PER LAVORATORI DIPENDENTI DI ENTE PRIVATO” stipulata tra CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA S.p.A. e CACI
La presente polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa
(aggiornamento al 01/04/2019)
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1 La Società si impegna, nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli successivi a corrispondere al Beneficiario la prestazione che:
per il caso Invalidità Totale Permanente, è descritta nella sezione A delle presenti condizioni di assicurazione;
per il caso Perdita di Impiego, è descritta nella sezione B delle presenti condizioni di assicurazione; Qualora, nel corso della durata contrattuale l’Assicurato dovesse variare la propria posizione lavorativa, come specificato nell’art. 8 (Modifica della Posizione Lavorativa) delle condizioni di assicurazione e in tutti i casi in cui la Copertura assicurativa per Perdita di Impiego non potrà essere fatta valere nei confronti della Società in base alla Polizza Convenzione, troverà applicazione la seguente Copertura (a condizione che sussistano i presupposti previsti da tale garanzia):
per il caso Inabilità Temporanea Totale, descritta nella sezione C delle presenti condizioni di assicurazione.
1.2 Oltre alla copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente, valida indipendentemente dallo stato lavorativo al momento del Sinistro, la Società riconosce all’Assicurato alle condizioni di cui agli artt. 30 e successivi, una delle seguenti garanzie, in funzione dello stato lavorativo risultante al momento del Sinistro:
- Copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego, per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro siano Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età non superiore a 69 anni che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
- Copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale per i soli Assicurati che, al momento del Sinistro siano Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Lavoratori Autonomi o Non Lavoratori o Lavoratori dipendenti di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana.
ART. 2 – MODALITA’ E LIMITI DI ADESIONE
2.1. L’adesione alla Polizza Convenzione può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia e della fruibilità del servizio presso il Contraente.
Qualora il Cliente non sia ancora abilitato all’utilizzo della Firma Digitale, dovrà attivare il servizio. L’attivazione del servizio è a cura del Contraente che richiederà al Cliente di apporre la propria firma sul tablet con presa visione della documentazione necessaria al rilascio della Firma Digitale per consentire al Cliente di dare le necessarie conferme.
2.2. Prima dell’adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l’utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnato il presente Set Informativo unitamente a tutta la documentazione precontrattuale prevista dalla normativa vigente.
2.3. All’adesione alla Polizza Convenzione, anche in caso di adesione tramite l’utilizzo della Firma Digitale, al Cliente sarà consegnata la documentazione contrattuale prevista dalla normativa vigente.
2.4. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 61 del Regolamento IVASS n. 40/2018, al Cliente verrà fornita l’informazione relativa:
a. al diritto di scegliere di ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b. al diritto, nel caso di cui alla lettera a) di modificare la modalità prescelta per le comunicazioni successive.
2.5. Per poter validamente aderire alla Polizza Convenzione è necessario che l’Assicurato:
1. abbia stipulato il Contratto di Finanziamento e abbia sottoscritto il Modulo di Adesione;
2. abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 anni non compiuti al momento della sottoscrizione delModulo di Adesione;
3. sia un Lavoratore Dipendente di Ente Privato al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
2.5. In aggiunta a quanto previsto dal precedente paragrafo 2.4.:
(i) Per le coperture assicurative di importo fino ad Euro 200.000,00, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Assicurato dovrà fornire risposta negativa a tutte le domande presenti nel questionario sanitario, che costituisce parte integrante del presente contratto di assicurazione. In caso di risposta affermativa ad una o piu’ domande del suddetto questionario, l’Assicurato, dovrà trasmettere alla Società il questionario medico autocertificato debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato stesso.
(ii) Per le coperture assicurative di importo compreso tra Euro 200.000,01 ed Euro 300.000,00, dovrà essere trasmesso alla Società il questionario medico autocertificato debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato.
(iii) Per le coperture assicurative di importo superiore a Euro 300.000,01 dovrà essere trasmesso alla
Società il rapporto di visita medica debitamente compilato e sottoscritto dall’Assicurato e dal medico di sua fiducia. In aggiunta al rapporto di visita medica l’Assicurato dovrà anche trasmettere l’ulteriore documentazione sanitaria richiesta dalla Società.
2.6. Resta inteso che per importi superiori a Euro 200.000,00 e per i casi in cui l’Assicurato non sia in grado di fornire le risposte al questionario che attesta la sua buona salute, l’Assicurato potrà aderire alla Polizza Convenzione soltanto dopo che la Società abbia espresso il proprio preventivo consenso.
2.7. Si precisa che, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, potranno aderire in relazione al medesimo Contratto di Finanziamento, fino ad un massimo di 4 cointestatari del Contratto di Finanziamento. La somma assicurata potrà essere uguale o differente per ogni singolo cointestatario del Contratto di Finanziamento che aderisce alla Polizza Convenzione e non potrà superare l’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento. La somma assicurata verrà calcolata in base ad una percentuale di copertura assicurativa che non potrà superare il 100% del valore del finanziamento per l’insieme dei cointestatari. Resta inteso che la somma dei capitali iniziali assicurati per ogni cointestatario del finanziamento e per Contratto di Finanziamento non potrà superare € 2.600.000,00.
2.8. Si specifica che, qualora il Cliente non presenti tutti i requisiti richiesti dalla Polizza Convenzione, non potrà assumere la qualifica di Assicurato, con la conseguenza che le coperture assicurative non verranno in essere e non troveranno applicazione.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione decorrono dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio.
Le coperture assicurative hanno una durata annuale e verranno tacitamente prorogate di anno in anno fino alla scadenza del Contratto di Finanziamento, tramite il pagamento di un Premio annuo salvo disdetta da comunicare secondo le modalità previste all’art 17.3.
Eventuali modifiche della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalle coperture assicurative alle quali l’Assicurato abbia eventualmente già aderito attraverso la sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Per i mutui a durata variabile le coperture assicurative trovano applicazione per la durata del Contratto di Finanziamento come previsto nel Piano di Ammortamento Originario; eventuali riduzioni o estensioni della durata del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata delle coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione.
Nel caso in cui, alla data di scadenza delle coperture assicurative, vi sia ancora un Debito Residuo, l’Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova polizza alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando una richiesta scritta alla Società.
3.2. Le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento; (iii) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età (limitatamente alla copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego, al raggiungimento del 69esimo anno di età o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata); (iv) al pagamento del capitale assicurato a seguito di Indennizzo per Invalidità Totale Permanente.
Per quanto riguarda il punto (iii), la Polizza Convenzione resterà in vigore fino alla relativa scadenza annuale e non potrà essere ulteriormente prorogata.
3.3. Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la polizza cessa e la Società restituirà all’Assicurato, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza annuale. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione integrale anticipata o dell’accollo, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale originaria del Contratto di Finanziamento. Nei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
ART. 4 – ESTINZIONE INTEGRALE E PARZIALE ANTICIPATA O ACCOLLO DA PARTE DI UN TERZO DEL MUTUO OGGETTO DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
In caso di estinzione integrale anticipata o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione cessano di avere efficacia.
La Società restituirà all’Assicurato, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:
Per la parte di Premio Puro secondo la regola: P = [Pad x (12 - K) / 12]
Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola: C = [Cd x (12 - K) / 12]
dove:
Pad = Quota parte del Premio Puro annuo ramo danni
Cd = Quota parte del Premio annuo relativa ai costi per la gestione della Polizza Convenzione percepita dal Contraente relativa al ramo danni
K = Numero di mesi trascorsi dall’inizio dell’annualità assicurativa
La Società tratterrà € 100,00 dall’importo dovuto (P + C) a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del premio. Qualora l’importo dovuto (P + C) risultasse inferiore a € 100,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Di seguito si riporta un esempio calcolato tenendo conto dei seguenti parametri:
- Contratto di Finanziamento: € 150.000,00, durata 15 anni, tasso di interesse 2%
- capitale assicurato: € 150.000,00
- estinzione integrale anticipata avvenuta dopo 4 mesi
- Premio lordo all’adesione: € 885,00
- Premio netto all’adesione: € 863,41 di cui
o Premio puro: € 397,17
o Parte relativa ai costi di gestione della Polizza Convenzione: € 466,24
Per la parte di Premio puro secondo la regola: P = [Pad x (12 - K) / 12] =
[€ 397,17 x (12 - 4) / 12)] = € 264,78
Per la parte di costi relativi alla gestione della Polizza Convenzione secondo la regola: C = [Cd x (12 - K) / 12] =
[€ 466,24 x (12 - 4) / 12] = € 310,83
Importo dovuto pari a:
(P + C) - (spese amministrative) = (€ 264,78 + € 310,83) - € 100,00 = € 475,61
In alternativa, la Società, su richiesta dell’Assicurato espressa per iscritto e da formularsi al momento dell’estinzione integrale anticipata o dell’accollo, fornisce le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino all’originaria scadenza contrattuale in favore del Beneficiario.
Ai fini della determinazione della prestazione assicurata che sarà corrisposta dalla Società al Beneficiario, l’ammontare del Debito Residuo e della Rata Mensile saranno comunque quelli risultanti dal Piano di Ammortamento Originario ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
Nei casi di estinzione parziale anticipata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all’Assicurato, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio corrispondente al periodo di assicurazione non goduto calcolata secondo la seguente formula:
(P + C) x (Qe / Dr) dove:
(P + C) = importo dovuto in caso di estinzione integrale anticipata al netto dell’eventuale quota di capitale estinta Qe = Quota capitale estinta
Dr = Debito Residuo alla data dell’estinzione
La Società tratterà € 100,00 dall’importo dovuto a titolo di spese amministrative sostenute per il rimborso del Premio. Qualora l’importo dovuto risultasse inferiore a € 100,00 nulla sarà dovuto dalla Società all’Assicurato.
Di seguito si riporta un esempio ricavato sulla base del precedente risultato che tiene conto dei seguenti parametri aggiuntivi:
- estinzione parziale anticipata di € 50.000,00 avvenuta dopo 4 mesi
- Debito Residuo alla data di estinzione parziale € 147.131,79
Importo dovuto pari a:
(P + C) x (Qe / Dr) - (spese amministrative) =
(€ 264,78 + € 310,83) x (€ 50.000,00/ € 147.131,79) - € 100,00 =
€ 575,61 x 0,3398 - € 100,00 = € 95,59
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato espressa per iscritto, da formularsi al momento dell’estinzione parziale anticipata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società non ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative a favore del Beneficiario, che pertanto rimarranno invariate rispetto al periodo antecedente l’estinzione anticipata.
A seguito di ogni estinzione anticipata parziale, le diverse componenti del premio sopra definite (che verranno utilizzate per il calcolo delle future estinzioni parziali e/o dell’eventuale estinzione integrale) verranno riproporzionate come segue:
Cd* = Cd x [1 - (Qe / Dr)] Pad* = Pad x [1 - (Qe / Dr)]
ART. 5 – PAGAMENTO DEL PREMIO
Le coperture assicurative vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un Premio annuo, comprensivo di imposte, versato per il tramite del Contraente, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione.
Il Premio annuo verrà addebitato automaticamente sul conto corrente dell’Assicurato aperto presso una banca che ha sede nell'Unione europea al momento dell’adesione alla Polizza Convenzione e così per le successive proroghe annuali. Il Premio è calcolato moltiplicando il tasso premio pari a 0,59% per il capitale assicurato iniziale. Tale Premio resterà invariato ad ogni proroga annuale ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in corso d’anno delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, il premio annuo verrà conseguentemente riproporzionato e avrà decorrenza dalla successiva data di proroga annuale.
É comunque fatta salva la facoltà della Società di variare il Premio annuo. Tale facoltà può essere esercitata dalla
Società di anno in anno solo se sono decorsi almeno 10 anni dalla data di addebito del primo Premio annuo. Il nuovo Premio, che avrà decorrenza dalla successiva data di proroga annuale, sarà comunicato all’Assicurato e al Contraente con un preavviso di almeno 120 giorni prima della data in cui avverrà tale variazione.
In ogni caso, l’Assicurato potrà recedere dalla Polizza Convenzione inviando alla Società lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità illustrate nel successivo art. 17. La disdetta sarà efficace a partire dalla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale la disdetta è stata esercitata.
I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle imposte) e già inclusi nel tasso di premio, sono pari al 54,00%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente.
Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50%.
Nel caso in cui, alla luce della documentazione medica presentata dall’Assicurato in fase di adesione alla Polizza Convenzione, l’assunzione del rischio da parte della Società fosse ritenuta particolarmente gravosa, la Società si riserva la possibilità di applicare una maggiorazione sul Premio, previa comunicazione dell’importo del nuovo Premio e approvazione dello stesso da parte dell’Assicurato.
Avvertenza:
In caso di estinzione integrale anticipata o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la polizza cessa e la Società restituirà all’Assicurato, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza annuale.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione integrale anticipata o dell’accollo, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione fino alla scadenza contrattuale originaria del Contratto di Finanziamento, Nei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato, le coperture assicurative saranno ridotte proporzionalmente nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
Nei casi di estinzione parziale anticipata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all’Assicurato, tramite accredito sul conto corrente dallo stesso indicato, la parte di Premio pagato e ridurrà proporzionalmente le coperture assicurative nella misura corrispondente alla quota di capitale estinta.
In alternativa, su richiesta dell’Assicurato di non procedere alla restituzione della parte di premio pagato, espressa per iscritto da formularsi al momento dell’estinzione parziale anticipata, la Società non ridurrà
proporzionalmente le coperture assicurative a favore dell’Assicurato, che pertanto rimarranno invariate rispetto al periodo antecedente l’estinzione anticipata.
ART. 6 – SOSPENSIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE PER MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
6.1. Se l’Assicurato non paga uno o più premi successivi al primo, le coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del Premio annuo rimasto non pagato e riacquistano efficacia dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio non pagato, ferme restando le successive scadenze, a parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
6.2. Ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, decorsi 6 mesi dalla scadenza del Premio non pagato senza che l’Assicurato abbia provveduto al pagamento del Premio, l’adesione alla Polizza Convenzione si intenderà risolta di diritto.
ART. 7 – LIMITI DI INDENNIZZO
7.1. L’Indennizzo non potrà superare il capitale assicurato, entro € 2.600.000,00 in caso di Invalidità Totale Permanente e € 2.000,00 mensili in caso di Perdita di Impiego o Inabilità Temporanea Totale.
7.2. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per i casi di Perdita di Impiego o Inabilità Temporanea Totale più di n. 12 Indennizzi mensili per Sinistro e più di n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa.
7.3. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere al Beneficiario più dell’Indennizzo massimo indicato nei successivi paragrafi 27.1., 31.1 e 36.1., anche in caso di Sinistro occorso contestualmente a più Assicurati cointestatari del Contratto di Finanziamento.
ART. 8 – MODIFICA DELLA POSIZIONE LAVORATIVA
Qualora, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, l’Assicurato modifichi la propria posizione lavorativa e da Lavoratore Dipendente di Ente Privato diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico o Non Lavoratore, il diritto alla Copertura Perdita di Impiego viene meno; l’Assicurato si impegna a comunicare alla Società la modifica della suddetta posizione lavorativa e la Società, preso atto di tale comunicazione, si impegna ad attivare la copertura per il caso Inabilità Temporanea Totale, previa comunicazione dell’Assicurato.
Resta tuttavia inteso che la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato della modifica della posizione lavorativa non comprometterà il diritto alla prestazione dovuta ai sensi della presente Polizza Convenzione.
In ogni caso, la copertura assicurativa che potrà essere fatta valere nei confronti della Società sarà sempre quella corrispondente alla posizione lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro.
ART. 9 – ONERI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
9.1. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento o da quando ne hanno avuto la possibilità, compilando preferibilmente l’apposito modulo di denuncia Sinistro che viene consegnato unitamente alla Polizza Convenzione.
9.2. La denuncia Xxxxxxxx, unitamente alla documentazione richiesta dai successivi articoli 29, 33 e 38 rispettivamente per il caso Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale, dovrà essere inviata alla Società, nel termine di cui al precedente paragrafo 9.1., con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno mediante trasmissione a:
CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90
Presso Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX)
Fax x00 00 0000 0000
9.3. A seguito del pagamento di un Indennizzo per Perdita di Impiego o Inabilità Temporanea Totale e qualora il Sinistro si protragga per ulteriori 30 giorni consecutivi, e così per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, l’Assicurato sarà tenuto, oltre che ad inviare alla Società la denuncia di Sinistro nei tempi e con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 9.1. e 9.2., a compilare ed inviare alla Società, entro 60 giorni dalla fine di ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro, la documentazione relativa alla continuazione del Sinistro con le stesse modalità di cui al precedente punto 9.2.
9.4. La Società potrà, in ogni momento, richiedere all’Assicurato o ai suoi aventi causa di fornire le prove documentali relative al diritto alle prestazioni assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
ART 10 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Verificatosi il Sinistro, la Società provvederà ad effettuare il pagamento di quanto dovuto entro un periodo massimo di 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta nei tempi e con le modalità previste dalle presenti condizioni di assicurazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.
ART. 11 – ONERI FISCALI
Le imposte e le tasse relative o derivanti dall’adesione alla Polizza Convenzione sono a carico dell’Assicurato, restando inteso che il loro versamento verrà effettuato ad onere, cura e responsabilità della Società.
ART. 12 – MODIFICHE DELLA POLIZZA
La Società comunicherà prontamente per iscritto al Contraente nel corso della durata contrattuale qualunque modifica alle condizioni di assicurazione intervenuta a seguito della introduzione di clausole aggiuntive ovvero conseguenti a modifiche alla legislazione applicabile.
ART. 13 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non espressamente regolato dalla Polizza Convenzione è applicabile la legge italiana.
ART. 14 – LIMITI TERRITORIALI
Le coperture assicurative Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale valgono per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo purchè la relativa documentazione sanitaria sia certificata da un medico italiano.
ART. 15 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 cod. civ..
La Società può recedere dalla copertura assicurativa mediante dichiarazione da farsi al Cliente o al Contraente entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze.
ART. 16 – ALTRE ASSICURAZIONI
Si conviene che le coperture assicurative previste dalla Polizza Convenzione possono cumularsi con altre coperture assicurative, senza che l’Assicurato sia tenuto a dare avviso alla Società dell’esistenza di queste ultime.
ART. 17 – RECESSO DELL’ASSICURATO E FACOLTA’ DI DINIEGO DELLA PROROGA TACITA
17.1. L’Assicurato può recedere dall’adesione alla presente Polizza Convenzione entro 60 giorni dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione dandone comunicazione scritta alla Società e al Contraente, indicando gli elementi identificativi della propria posizione assicurativa.
Resta inteso che l’Assicurato non può esercitare il diritto di recesso se ha denunciato un Sinistro durante i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione delle coperture assicurative.
La comunicazione di recesso deve essere inviata a:
CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90
Presso Ufficio postale di Mortara 00000 Xxxxxxx (XX)
o via Fax: x00 00 0000 0000
e
- al Contraente mediante consegna alla Agenzia/Filiale Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. presso la quale è avvenuta l’adesione alla Polizza Convenzione.
17.2. Il recesso ha effetto a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte della Società. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio pagato, dedotto l’ammontare delle imposte applicabili per legge.
17.3. Ad ogni scadenza annuale l’Assicurato può dare disdetta alla polizza. La disdetta deve essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza annuale con le medesime modalità previste nel paragrafo 17.1.
ART. 18 – DIRITTO DI SURROGA
La Società rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 cod. civ. nei confronti dell’Assicurato.
ART. 19 – COMUNICAZIONI, RECLAMI E MEDIAZIONE
19.1. Tutte le comunicazioni da parte dell’Assicurato o dei suoi aventi causa nei confronti della Società, con riferimento alla Polizza Convenzione e alle coperture assicurative, dovranno essere fatte a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati per iscrittodirettamente a:
CACI Non-Life dac Ufficio Reclami Xxxxx Xxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0 (Xxxxxxx)
Fax: 0000 00 000 00 00
oppure
CACI Non-Life dac Rappresentanza Generale per l’Italia Casella Postale chiusa 90
Presso Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx 00000 Xxxxxxx (XX)
Fax: x00 00 0000 0000
19.2. Eventuali reclami riguardanti il Contraente dovranno essere inoltrati per iscritto direttamente a:
Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. c/o la Capogruppo Crédit Agricole Italia S.p.A.
Servizio Reclami Xxx Xxxxxxxxxx 0
00000 Xxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx
19.3. Se l’esponente, nel termine massimo di quarantacinque giorni, non ha ricevuto riscontro alla sua richiesta da parte della Società o del Contraente o non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta, potrà inviare reclamo scritto all’IVASS – Servizio tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXX, o tramite fax al seguente numero 06.42133206 o tramite PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito da quest’ultima;
ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
I reclami relativi all’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209/2005) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del Codice del Consumo (Decreto Legislativo n. 206/2005), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra indicate.
Per qualsiasi controversia inerente alla quantificazione delle prestazioni assicurative è fatta salva in ogni caso la competenza dell'Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
19.4. Prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, il soggetto reclamante potrà utilizzare i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, ovvero:
la negoziazione assistita, ai sensi della Legge n. 162/2014, volta al raggiungimento di un accordo tra le parti diretto alla risoluzione amichevole della controversia L’Assicurato può rivolgersi inoltre a Central Bank of Ireland, Autorità di vigilanza dello stato di origine delle Compagnie, XX Xxx 000, Xxxxxx 0, Xxxxxxx.
la procedura di mediazione, prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come successivamente integrato e modificato, che consente l’avvio di un procedimento conciliativo caratterizzato dall’assistenza di un soggetto terzo ed imparziale (“mediatore”).
In ogni caso, prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è preliminarmente necessario esperire l’obbligatoria procedura di mediazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza innanzi ad un Organismo di mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia (e consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx) e avente sede nel luogo del Giudice territorialmente competente a conoscere la vertenza. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti assicurativi ed è condizione di procedibilità dell'eventuale successivo giudizio: prima di esercitare un'azione giudiziale relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi è pertanto necessario esperire in via preliminare la procedura di mediazione obbligatoria.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente (Financial Services Ombudsman’s Bureau) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
ART. 20 – COLPA GRAVE, TUMULTI, TERREMOTO
20.1. In deroga all’art. 1900 cod. civ., le coperture assicurative per i casi Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale della presente Polizza Convenzione si estendono ai Sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato.
20.2. In deroga all’art. 1912 cod. civ. le coperture assicurative della presente Polizza Convenzione per i casi Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale si estendono ai Sinistri determinati da tumulti popolari o atti di terrorismo, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Sono altresì inclusi i Sinistri in conseguenza di movimenti tellurici.
Art. 21 – RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO
La presente copertura assicurativa, a parziale deroga degli artt. 28 e 37, punto 5) è operante nel caso di Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale, derivanti da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
ART. 22 – CESSIONE DEI DIRITTI
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalle coperture assicurative di cui alla Polizza Convenzione.
ART. 23 – PRESCRIZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2952, comma 2, cod. civ., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
ART. 24 – CONTROVERSIE DI NATURA MEDICA
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi causa e la Società insorgano eventuali controversie di natura medica sull’indennizzabilità dell’Infortunio o della Malattia e sulla misura dell’indennizzo, la decisione della controversia può essere demandata, su richiesta dell’Assicurato, ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi.
I medici del collegio sono nominati uno per parte ed il terzo medico deve essere scelto tra i consulenti medici legali di comune accordo tra esse o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
ART. 25 – SANZIONI INTERNAZIONALI
Caci Non Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia, Società appartenente al Gruppo Crédit Agricole, si conforma alle Sanzioni Internazionali definite dal diritto internazionale e alle misure restrittive di tipo economico, finanziario o commerciale (compresi, a titolo esemplificativo, embargo, congelamento di beni e di risorse economiche, restrizioni alle transazioni con entità o individui, o restrizioni relative a specifici beni o territori) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, dall’Unione europea, dalla Repubblica Italiana, dalla
Repubblica Francese e dagli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento alle misure emesse dall’ Office of Foreign Assets Control collegato al Dipartimento del Tesoro (OFAC) e al Dipartimento di Stato, o da qualsiasi altra autorità che abbia il potere di irrogare tali Sanzioni, tramite atti aventi natura vincolante.
Caci Non Life dac – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà pertanto corrispondere alcuna prestazione assicurativa in violazione delle disposizioni sopra richiamate.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE (operante per tutti gli Assicurati)
ART. 26 – OGGETTO
Nel caso in cui si verifichi un Infortunio o una Malattia dal quale derivi per l’Assicurato una Invalidità Totale e Permanente di grado pari o superiore al 60%, la Società corrisponderà al Beneficiario l’Indennizzo di cui al successivo art. 27, qualora:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa è efficace, ai sensi del precedente art. 3 delle condizioni di assicurazione;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 28;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 9.
ART. 27– INDENNIZZO PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
27.1. La copertura assicurativa per il caso di Invalidità Totale Permenente viene prestata nel caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio avvenuto o di Malattia insorta durante il periodo di efficacia della copertura, perda in modo totale, definitivo ed irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel
T.U. disciplinante la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30/06/65, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni (Tabelle INAIL). Viene tassativamente esclusa qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 5/02/1992 (Tabelle INPS). In tal caso la Società corrisponde al Beneficiario un importo pari al Debito Residuo moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione ivi riportato e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario, dal quale sarà dedotto (in quanto non indennizzabile ai sensi della Polizza Convenzione) l’ammontare delle rate scadute e non pagate alla data del Sinistro e degli eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
27.2. L’Indennizzo per la copertura assicurativa per il caso Invalidità Totale Permanente non potrà eccedere il massimale di Euro 2.600.000,00.
ART. 28 – ESCLUSIONI PER IL CASO INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE
Sono esclusi dall’oggetto della presente copertura assicurativa i casi di Invalidità Totale Permanente dovuti a:
1. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
3. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
4. gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla data di decorrenza della copertura e associata ad un pericolo per la salute della madre;
5. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
6. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
7. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
8. trattamenti di carattere estetico richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
9. conseguenze di Infortuni e di situazioni patologiche avvenute sia antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura sia nei 30 giorni successivi a tale data e/o già note e/o diagnosticate in tale data all’Assicurato;
10. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
11. Infortuni causati da:
paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
guida di natanti a motore per uso non privato;
partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere;
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal precedente art.2 dellecondizioni di assicurazione.
ART. 29 – DENUNCIA DEL SINISTRO
29.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 9 delle condizioni di assicurazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono deve fornire le informazioni necessarie alla Società per il pagamento dell’Indennizzo compilando preferibilmente il modulo di denuncia Sinistro.
L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre inviare i seguenti documenti in allegato:
copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
copia del Modulo di Adesione alle coperture assicurative;
copia del Piano di Ammortamento Originario;
relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo;
verbale rilasciato dalla commissione di prima istanza per l’accertamento degli stati di invalidità civile o, in difetto la relazione del medico legale che attesti l’invalidità totale permanente, il suo grado e la causa.
verbale di Pronto Soccorso e/o copia delle cartelle cliniche relative ad eventuali periodi di degenza dell’Assicurato presso ospedali o case di cura.
La richiesta della copia del Modulo di Adesione e del Piano di Ammortamento Originario, ha la sola finalità di facilitare ed accelerare la gestione del Sinistro. La mancata presentazione dei suddetti documenti non rappresenta condizione ostativa al pagamento del Sinistro.
Nel caso in cui l’invalidità totale permanente sia dovuta ad un evento violento si dovranno, inoltre, produrre i seguenti documenti:
verbale dei Carabinieri o della Polizia di Stato;
verbale di Pronto Soccorso.
29.2. Ove lo ritenga necessario a fini istruttori, la Società potrà richiedere documentazione ulteriore e/o aggiuntiva e l’Assicurato (o i suoi aventi causa) dovrà necessariamente fornirla. Anche sotto questo profilo, l’Assicurato (o i suoi aventi causa) si impegna a collaborare in buona fede con la Società per consentire le necessarie attività istruttorie e di valutazione, autorizzando i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni e/o documenti che si rendessero necessari per la completa ed esaustiva istruzione della pratica di sinistro. Sempre a tal fine l’Assicurato (o i suoi aventi causa) deve inoltre consentire alla Società lo svolgimento delle indagini e degli accertamenti necessari, da svolgersi eventualmente anche tramite professionisti di fiducia della Società stessa.
SEZIONE B
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO (operante per coloro che, al momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano Lavoratori dipendenti di Ente Privato di età non superiore a 69 anni che abbiano un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana)
ART. 30 – OGGETTO
Nel caso di Perdita di Impiego dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario l’Indennizzo di cui al successivo art. 31 qualora:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa è efficace, ai sensi del precedente art. 3 delle condizioni di assicurazione;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 32;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 9;
4. la data di invio all’Assicurato della lettera di licenziamento o di una comunicazione equipollente, sia successiva al termine del Periodo di Carenza di 90 giorni che decorre dalla prima adesione alla Polizza Convenzione e non si applica per le annualità successive, in caso di proroga annuale.
ART. 31 – INDENNIZZO PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO
31.1. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, si verifichi un Sinistro dal quale derivi la Perdita di Impiego dell’Assicurato, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 60 giorni di Franchigia Assoluta, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione ivi riportato e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo articolo 31.2.
31.2. L’Indennizzo per la copertura assicurativa per il caso Perdita di Impiego non può eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro, il massimale di Euro 2.000,00.
31.3. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 60 giorni consecutivi di Disoccupazione. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Disoccupazione.
31.4. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti paragrafi 31.1.,31.2. e 31.3. è di n.12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e n. 36 indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 32 – ESCLUSIONI PER IL CASO PERDITA DI IMPIEGO
Nessun Xxxxxxxxxx verrà corrisposto dalla Società per il caso Perdita di Impiego se:
1. l’Assicurato, non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente di Ente Privato in modo continuativo per i 12 mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a 15 giorni consecutivi non interrompono il periodo di continuità del rapporto di lavoro. In tal caso, non troverà applicazione la copertura assicurativa Perdita di impiego, ma la copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale;
2. alla Data di Decorrenza l'Assicurato era a conoscenza della prossima disoccupazione, o al corrente di circostanze oggettive che fanno prevedere un prossimo stato di disoccupazione;
3. la Perdita di Impiego sia conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (incluso il mancato superamento del periodo di prova), o di licenziamento disciplinare, o sia conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
4. l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà fatta eccezione per il caso di dimissioni per giusta causa;
5. l’Assicurato svolge la propria attività lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
6. la Perdita di Impiego è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o, comunque, è la conseguenza della scadenza di un termine contrattuale;
7. l'Assicurato non è iscritto nell’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o risulti iscritto nel suddetto elenco come precario, salvo che ciò sia in contrasto con i casi di messa in mobilità;
8. la Perdita di Impiego è conseguenza di uno degli eventi o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di Inabilità Temporanea Totale;
9. l'Assicurato percepisce il trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in Deroga o qualsivoglia forma di cassa integrazione ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente;
10. l’Assicurato è stato assoggettato a contratti di solidarietà;
11. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
12. la Perdita di Xxxxxxx sia conseguenza di licenziamento tra congiunti (parenti entro il III grado e affini entro il II, come definiti dal Codice Civile), anche discendenti e ascendenti;
13. il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana; in tal caso il lavoratore dipendente di Ente Privato sarà equiparato al Lavoratore Autonomo, quindi non troverà applicazione la copertura assicurativa Perdita di Impiego, ma la copertura Inabilità Temporanea Totale;
14. l’Assicurato non si presenti al lavoro a causa di condanna penale.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal precedente art. 2 delle condizioni di assicurazioni.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, ha già ottenuto 36 indennizzi mensili per Inabilità Temporanea Totale.
ART. 33 – DENUNCIA DEL SINISTRO
33.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 9 delle condizioni di assicurazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono fornire le informazioni necessarie alla Società per il pagamento dell’Indennizzo compilando preferibilmente il modulo di denuncia Sinistro.
L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre inviare i seguenti documenti in allegato:
copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
copia del Modulo di Adesione alle coperture assicurative;
copia del Piano di Ammortamento Originario;
copia del contratto di lavoro o lettera di assunzione;
copia della lettera di licenziamento o documento equipollente;
copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o l’inserimento nelle liste di mobilità e l’eventuale permanenza in tali liste;
attestazione del ricevimento di NaSpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego);
copia delle ultime due busta paga.
La richiesta della copia del Modulo di Adesione e del Piano di Ammortamento Originario, ha la sola finalità di facilitare ed accelerare la gestione del Sinistro. La mancata presentazione dei suddetti documenti non rappresenta condizione ostativa al pagamento del Sinistro.
33.2. L’Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire alla Società le informazioni relative all’ultimo impiego che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza Convenzione. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 34 – DENUNCE SUCCESSIVE
34.1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita di Impiego nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita di Impiego relativi allo stesso Assicurato se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni consecutivi durante il quale l'Assicurato sia ritornato ad essere Lavoratore Dipendente di Ente Privato ed abbia superato il periodo di prova.
34.2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla copertura assicurativa Perdita di Impiego cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di n. 36 Indennizzi mensili.
SEZIONE C
COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE (operante per coloro che, al
momento del verificarsi dell’evento assicurato, siano Lavoratori Autonomi o Lavoratori Dipendenti di Ente Pubblico o Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti di Ente Privato di età superiore a 69 anni o che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana)
ART. 35 – OGGETTO
Nel caso di Inabilità Temporanea Totale, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario l’Indennizzo di cui al successivo art. 36 qualora:
1. il Sinistro si sia verificato durante il periodo in cui la relativa copertura assicurativa è efficace, ai sensi del precedente art. 3 delle condizioni di assicurazione;
2. il Sinistro non rientri nei casi di esclusione di cui al successivo art. 37;
3. l’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui al precedente art. 9.
ART. 36 – INDENNIZZO PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
36.1. Nel caso in cui, durante il periodo di efficacia della relativa copertura assicurativa, si verifichi un Infortunio o una Malattia dai quali derivi per l’Assicurato un’Inabilità Temporanea Totale medicalmente accertata a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa, o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario, trascorsi 30 giorni di Franchigia Assoluta, una somma pari all’ammontare delle Rate Mensili o di diverso frazionamento (in tal caso il valore mensile sarà pari al rapporto tra la somma delle rate dell’anno e 12) in scadenza durante tale periodo, moltiplicato per il rapporto fra il capitale assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione ivi riportato e l’importo dovuto al Contraente a tale data ai sensi del Piano di Ammortamento Originario e così per ogni periodo di 30 giorni consecutivi di durata del Sinistro e nei termini di cui al successivo articolo 36.2. Solo in caso di Inabilità Temporanea Totale da Malattia è previsto un Periodo di Carenza di 30 giorni che decorre dalla prima adesione alla Polizza Convenzione e non si applica per le annualità successive, in caso di proroga annuale, pertanto, la data di attestazione dell’Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia, riportata nella relativa documentazione medica deve essere successiva alle ore 24.00 della data di scadenza del Periodo di Carenza.
36.2. L’Indennizzo per la copertura assicurativa per il caso Inabilità Temporanea Totale non potrà eccedere, per ogni mese di durata del Sinistro il massimale di Euro 2.000,00.
36.3. Per ogni Sinistro, il primo Indennizzo, pari ad una Rata Mensile, sarà liquidato solo se siano trascorsi 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale. Gli Indennizzi successivi saranno liquidati al termine di ogni ulteriore periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Temporanea Totale.
36.4. Il numero massimo di pagamenti mensili che la Società è obbligata ad effettuare ai sensi dei precedenti paragrafi 36.1., 36.2. e 36.3. è di n.12 Indennizzi mensili per lo stesso Sinistro e n. 36 Indennizzi mensili per l’intera durata della copertura assicurativa.
ART. 37 – ESCLUSIONI PER IL CASO INABILITA’ TEMPORANEA TOTALE
Sono esclusi dall’oggetto della presente copertura assicurativa i casi di Inabilità Temporanea Totale causati da:
1. Infortuni o Malattie causati da atti volontari di autolesionismo o tentato suicidio dell’Assicurato avvenuti quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da lui stesso procurata;
2. Infortuni o Malattie causati all’Assicurato da alcoolismo, stato di ebbrezza alcoolica a termine di legge uso di allucinogeni, stupefacenti, sostanze psicotrope e/o di psicofarmaci a dosaggio non terapeutico;
3. Infortuni causati da sommosse, tumulti a cui l’Assicurato abbia preso parte attiva;
4. gravidanza a rischio già nota all’Assicurato alla Data di Decorrenza della copertura e associata ad un pericolo per la salute della madre;
5. partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra;
6. Infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, raggi X);
7. eventi determinati o correlati ad infermità mentale;
8. trattamenti di carattere estetico richiesti dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad infortunio avvenuto durante il periodo di validità della copertura assicurativa;
9. conseguenze di Infortuni e di situazioni patologiche avvenutesia antecedentemente alla Data di Decorrenza della copertura sia nei 30 giorni successivi a tale data e/o già note e/o diagnosticate in tale data all’Assicurato;
10. mal di schiena e dolori osteoarticolari (salvo che siano correlati a patologie diagnosticate successivamente alla stipula della polizza e tramite indagini strumentali e accertamenti specialistici);
11. Infortuni causati da:
paracadutismo, uso, anche come passeggero, di deltaplani, ultraleggeri, parapendio;
tutte le attività sportive compiute a livello professionistico salvo la partecipazione a competizioni, o relative prove, che abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
partecipazione a gare o relative prove, con qualunque mezzo a motore;
guida di natanti a motore per uso non privato;
partecipazione a competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, sciistiche, di pallacanestro, di pallavolo, di arti marziali, salvo che esse abbiano carattere ricreativo e per gare aziendali e interaziendali;
uso anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del Sinistro;
pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, sport aerei in genere.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, al momento della sottoscrizione della Modulo di Adesione, non presentava i requisiti di assicurabilità previsti dal precedente art. 2 delle condizioni di assicurazione.
Nessun Indennizzo è inoltre dovuto se l’Assicurato, ha già ottenuto n. 36 Indennizzi mensili per Sinistri relativi alla copertura Perdita di Impiego.
ART. 38 – DENUNCIA DEL SINISTRO
38.1. Ai fini della denuncia del Sinistro ai sensi del precedente art. 9 dellecondizioni di assicurazione, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono fornire le informazioni necessarie alla Società per il pagamento dell’Indennizzo compilando preferibilmente il modulo di denuncia Sinistro.
L’Assicurato o i suoi aventi causa devono inoltre inviare i seguenti documenti in allegato:
copia di un documento di identità valido attestante la data di nascita dell’Assicurato;
copia delModulo di Adesione alle coperture assicurative;
copia del Piano di Ammortamento Originario;
relazione medica sulle cause del Sinistro redatta su apposito modulo;
certificato medico attestante l’Inabilità Temporanea Totale a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa o le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana, eventuale certificato di ricovero in ospedale eventuale verbale di Pronto Soccorso e copia delle cartelle cliniche (anche per la continuazione del sinistro);
copia del certificato INPS/INAIL di inabilità temporanea totale;
attestato che certifichi la condizione lavorativa al momento del sinistro.
La richiesta della copia del Modulo di Adesione e del Piano di Ammortamento Originario, ha la sola finalità di facilitare ed accelerare la gestione del Sinistro. La mancata presentazione dei suddetti documenti non rappresenta condizione ostativa al pagamento del Sinistro.
Se necessario la Società potrà richiedere documenti aggiuntivi ai fini dell’espletamento delle pratiche di Sinistro.
38.2. L’Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare con la Società per consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare i medici curanti dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l’erogazione delle prestazioni assicurative previste dalla Polizza Convenzione. L’Assicurato o i suoi aventi causa devono consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART. 39 – DENUNCE SUCCESSIVE
39.1. Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale relativi allo stesso Assicurato se non è trascorso un Periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni consecutivi, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o Malattia del Sinistro precedente.
39.2. Resta inteso che gli obblighi assunti dalla Società in relazione alla copertura assicurativa per Inabilità Temporanea Totale cessano qualora la pratica precedente si sia chiusa per esaurimento del massimale globale di n. 36 Indennizzi mensili.
Valutazione della coerenza del contratto
Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa il Contraente ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare la coerenza del prodotto proposto tramite un apposito questionario, debitamente firmato dal Cliente la cui copia è archiviata dal Contraente.
“ Tutela Privacy ”
Informativa sul trattamento dei dati personali.
La Compagnia CACI Non-Life dac è titolare del trattamento dei Suoi dati personali, raccolti dall’intermediario assicurativo, in sede di adesione al contratto di assicurazione.
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Il mancato conferimento dei dati o la revoca del consenso al trattamento degli stessi hanno l’effetto di impedire alle Società la fornitura dei servizi/prodotti assicurativi e, in generale, la conclusione, gestione ed esecuzione del contratto, compresa l’eventuale corresponsione della prestazione assicurativa.
I Suoi dati personali verranno pertanto trattati, nei limiti imposti dalla normativa primaria e regolamentare vigente, per la conclusione e l’esecuzione del contratto e, in particolare, per:
l’istruzione del modulo di adesione, la conclusione, esecuzione e la gestione del contratto di assicurazione, compresa la gestione dei sinistri, dei reclami e delle liti nonché la lotta alle frodi. Il conferimento e il trattamento dei dati dell’interessato è necessario per il completamento delle finalità sopra esposte.
Lo sviluppo degli studi statistici e attuariali.
In conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali La informiamo che i suoi dati personali saranno conservati in relazione alle finalità descritte e per i seguenti periodi:
i dati raccolti nel modulo di adesione per la conclusione, esecuzione e gestione del contratto saranno trattati per le finalità descritte e conservati per un periodo corrispondente ai termini prescrizionali indicati nell’art. 23 delle condizioni di assicurazione e, in generale, nel rispetto dei termini di prescrizione e conservazione previsti dal Codice civile e dal Codice delle Assicurazioni nonché da disposizioni normative, regolamentari e amministrative (anche contabili e fiscali), e nello specifico:
con riferimento alla sottoscrizione, conclusione, esecuzione e gestione del contratto (salvo i dati contenuti nel modulo di adesione): due anni dalla scadenza o termine del contratto;
con riferimento al modulo di adesione: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto;
con riferimento ai dati inerenti ai sinistri/reclami (salvo i documenti contabili): due anni dalla chiusura del sinistro/reclamo;
con riferimento ai documenti contabili o fiscali relativi ai pagamenti connessi ai reclami: dieci anni dalla scadenza o termine del contratto.
Nel caso in cui il contratto non sia concluso, i dati possono essere conservati per un periodo di tre anni dalla data di conferimento dei dati.
I dati relativi al Suo stato di salute sono trattati per tutta la durata del contratto e conservati per lo stesso periodo richiesto per la conclusione del contratto nonché in conformità con le norme di riservatezza specificamente previste per tali dati.
In ambito di lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo: dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall’esecuzione dell’operazione occasionale;
con riferimento agli obblighi di conoscenza del cliente in relazione alla disciplina delle sanzioni internazionali: sei anni dalla scadenza o termine del contratto;
in ambito di lotta alle frodi: sei mesi dalle segnalazioni per quelle irrilevanti; per le segnalazioni rilevanti, invece, il periodo di conservazione dei dati è di cinque anni dalla chiusura del fascicolo sulla frode o dal termine prescrizionale in caso di reato;
in ambito di elaborazione commerciale e in assenza di un contratto: i dati elaborati possono essere conservati per un periodo di tre anni dall’ultimo contatto infruttuoso.
I destinatari dei dati sono: il Contraente, gli intermediari assicurativi con i quali il modulo di adesione è stato sottoscritto e, ove previsto, le compagnie di co-assicurazione, di riassicurazione, nonché le amministrazioni e le autorità giudiziarie preposte alla vigilanza delle prescrizioni normative e regolamentari rilevanti in materia (a titolo esemplificativo IVASS, COVIP, CONSAP e le motorizzazioni). Possono essere destinatari dei Suoi dati, medici, consulenti tecnici di parte e
legali. Sono inoltre destinatarie dei dati le Compagnie e le società del Gruppo Crédit Agricole, che siano responsabili della gestione e la prevenzione dei rischi connessi alle operazioni (antiriciclaggio, valutazione del rischio) a beneficio di tutte le entità del gruppo nonché i subfornitori, i cui nominativi potranno essere conosciuti dall’interessato tramite specifica richiesta, da effettuarsi con le modalità di seguito indicate.
I dati saranno trattati nel territorio dell’Unione europea.
Il trattamento può avvenire in forma manuale o automatizzata.
In applicazione della normativa in vigore, Lei ha diritto all’ accesso e alla rettifica dei dati, alla cancellazione dei medesimi nella misura in cui questi non siano più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o qualora il consenso venga revocato, alla portabilità, alla limitazione e opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano, salvo che il trattamento medesimo non sia essenziale per l’esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali (compresi i dati particolari) in qualunque momento con effetto dalla data della revoca. Tuttavia, se il consenso è richiesto per la valutazione del sinistro, la sua eventuale revoca impedisce all’Assicuratore la valutazione del sinistro medesimo e la corresponsione della eventuale prestazione assicurativa.
Lei ha inoltre diritto a presentare reclamo all’autorità di controllo preposta se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione della normativa vigente.
Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati possono essere richieste alla Società all’indirizzo di posta elettronica sopra riportato o presso la sede della stessa in Dublin 0, Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Lower.
GLOSSARIO
Assicurato: indica il Cliente persona fisica che ha validamente aderito alla presente Polizza Convenzione.
Beneficiario: indica l’Assicurato.
Cliente: indica qualunque persona fisica che abbia sottoscritto il Contratto di Finanziamento.
Contraente: indica Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. che stipula la Polizza Convenzione per conto degli Assicurati.
Contratto di Finanziamento: indica il contratto di mutuo ipotecario o chirogafario sottoscritto tra il Contraente e l’Assicurato.
Data di Decorrenza: indica le ore 24 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto previsto dalla medesima Polizza Convenzione e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del mutuo di cui al Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio.
Debito Residuo: indica il capitale erogato dal Contraente ai sensi del Contratto di Finanziamento e che l’Assicurato deve ancora restituire al momento del verificarsi del Sinistro, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali, casi indica il capitale erogato dal Contraente ai sensi del Contratto di Finanziamento e che l’Assicurato deve ancora restituire al momento del verificarsi del Sinistro, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, moltiplicato per il rapporto tra il debito residuo al netto della quota di capitale estinta e il debito residuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario alla data dell’estinzione parziale anticipata.
DIP Danni: indica l’IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell’11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;
DIP aggiuntivo Danni: indica il documento informativo che va redatto insieme al DIP Danni per i prodotti assicurativi danni come disciplinato dall’art. 29 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018.
Disoccupazione: indica lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente di un Ente Privato, nel caso in cui:
i) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione che generi un reddito o un guadagno; e
ii) sia iscritto all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato o percepisca un’indennità derivante da trattamento di mobilità o qualsiasi altra indennità di disoccupazione prevista dalla legge applicabile tempo per tempo vigente.
Ente Privato: indica soggetto giuridico diverso da un Ente Pubblico, presso il quale l’Assicurato potrà essere impiegato.
Ente Pubblico: indica ogni amministrazione dello Stato, ivi compresi: gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative pubbliche, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Provincie, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.
Firma Digitale: indica un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.
Firma Elettronica Avanzata: indica l’insieme di dati in forma elettronica allegati oppure collegati a un documento informatico che consentono di identificare il firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con strumenti sui quali il firmatario può conservare un controllo
esclusivo, collegati ai dati ai quali la firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se gli stessi dati siano stati successivamente modificati.
Franchigia Assoluta: indica il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale e per Perdita di Impiego, durante il quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile ai termini della Polizza Convenzione, non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Inabilità Temporanea Totale: indica la perdita temporanea, a seguito di Infortunio o Malattia, in misura totale, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa o per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, alle normali mansioni attinenti alla vita quotidiana.
Indennizzo: indica la somma dovuta dalla Società al Beneficiario a seguito del verificarsi di un Sinistro.
Infortunio: indica evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Sono inoltre parificati agli Infortuni:
1. l'asfissia non di origine morbosa;
2. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
3. l’assideramento o il congelamento;
4. i colpi di sole o di calore;
5. le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie;
6. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza;
7. l’infezione e l’avvelenamento causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, con esclusione della malaria e delle malattie tropicali;
8. l’annegamento.
Invalidità Totale Permanente: indica il caso in cui l’Assicurato, a causa di Infortunio o Malattia, perda in modo totale, de finitivo e irrimediabile la capacità di attendere alle proprie attività lavorative o di vita quotidiana. La garanzia è concessa all’Assicurato che sia lavoratore o non lavoratore, compreso il personale in quiescenza. Tale perdita viene stabilita esclusivamente nel grado pari o superiore al 60% secondo le disposizioni contenute nel T.U.disciplinante la materia di cui al D.P.R. n.1124 del 30/06/1965, così come modificato dal DM 12.07.2000, e successive modifiche ed integrazioni ( Tabelle INAIL). Viene tassativamente esclusa qualsiasi rilevanza alle disposizioni di cui DM – Ministero della Sanità 5/02//1992 (tabelle INPS).
I.T. Telecom SRL: indica l’ente certificatore approvato dall’Agenzia per l’Italia Digitale ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 235/2010) di cui si avvale il Contraente per la certificazione della Firma Digitale.
Lavoratore Autonomo: indica la persona fisica che abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione relativa all’anno precedente alla data di sottoscrizione della presente Polizza Convenzione nella quale:
- l’ammontare dei redditi da lavoro autonomo risulti preponderante rispetto ai redditi da lavoro dipendente (così come definito nella definizione di Lavoratore Dipendente di seguito riportata)
- sia denunciato almeno uno dei redditi definiti agli articoli 29 (reddito agrario), 49 (redditi di lavoro autonomo), 51 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone, redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere d’ingegno o brevetti, redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo anche non esercitate abitualmente;
e a condizione che la persona fisica continui a svolgere al momento della sottoscrizione e durante la vigenza della presente Polizza Convenzione le attività, o una delle attività, generative dei redditi di cui sopra. Sono comunque considerati solo ai fini della copertura assicurativa Inabilità Temporanea Totale della presente Polizza Convenzione Lavoratori Autonomi le seguenti figure previste dai contratti di lavoro: i “collaboratori coordinati continuativi” occasionali e non occasionali, i lavoratori che svolgono la loro attività nell’ambito di contratti di “Staff Leasing”, gli amministratori, i sindaci e i revisori di società di capitali, gli associati in partecipazione, i lavoratori autonomi occasionali e gli agenti e/o rappresentanti. Saranno equiparati ai Lavoratori Autonomi anche i Lavoratori Dipendenti di Ente Privato che abbiano un contratto di lavoro regolato da una legge diversa da quella italiana.
Lavoratore Dipendente: indica la persona fisica che presti il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o a tempo determinato o con contratto di apprendistato regolato dalla legge italiana. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti coloro che godono di redditi di cui all’art. 47, comma 1, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, lettere: a) lavoratori soci di cooperative, c) borse, assegni o sussidi a fini di studio o di addestramento, d) remunerazioni dei sacerdoti, g) indennità parlamentari ed assimilate, o che godono di compensi per attività libero professionale, intramuraria del personale dipendente del SSN, indennità ed altri compensi corrisposti da Stato, Regioni, Provincie e Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni. In caso di contratto a tempo determinato o di apprendistato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l’avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come Non Lavoratore, fatto naturalmente salvo quanto previsto dalla definizione di Lavoratore Autonomo. Nel caso in cui il contratto di lavoro sia regolato da una legge diversa da quella italiana al lavoratore dipendente di Ente Privato troverà applicazione la copertura assicurativa di cui alla SEZIONE D e il lavoratore sarà equiparato ad un Lavoratore Autonomo.
Malattia: indica l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
Modulo di Adesione: indica il modulo sottoscritto dall’Assicurato, con il quale si richiede l’adesione alla Polizza Convenzione.
Non Lavoratore: indica la persona fisica che non sia Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo il personale in quiescenza lavorativa, le casalinghe, il lavoratore con contratto di lavoro accessorio, o con contratto di inserimento, il lavoratore con contratto di lavoro intermittente, o assunto con un contratto di inserimento non soppresso dalla legge 92/2012, di tirocinio estivo di orientamento . In caso di contratto a tempo determinato o di apprendistato, alla scadenza naturale dello stesso senza che vi sia l’avvio di un altro periodo di rapporto di lavoro dipendente, la persona sarà considerata come Non Lavoratore, anche nel caso in cui risulti iscritta all’elenco anagrafico del Centro per l’Impiego come Disoccupato.
Normale Attività Lavorativa: indica l'attività retribuita o comunque redditizia svolta dall'Assicurato immediatamente prima del sopravvenire dell’Inabilità Temporanea Totale o dello stato di Disoccupazione ovvero una consimile attività retribuita o comunque redditizia tale da non modificare la capacità di reddito dell’Assicurato.
Parti: indica congiuntamente il Contraente e la Società.
Perdita di Impiego: indica la perdita involontaria del posto di lavoro da parte dell’Assicurato che sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato, che generi uno stato di Disoccupazione, ivi inclusa l’ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato all’esito della procedura di conciliazione che deve essere esperita, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dinanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro competente ai sendi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966 così come modificata dalla legge n. 92/2012. Resta inteso che non rientra nella presente definizione qualsiasi altra ipotesi di risoluzione consensuale del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato diversa da quella sopramenzionata. Non rientrano altresì nella presente definizione tutte le ipotesi di dimissioni dell’Assicurato che sia Xxxxxxxxxx Dipendente di Ente Xxxxxxx salvo le dimissioni per giusta causa. Non è considerata Perdita di Xxxxxxx la scadenza naturale del contratto a tempo determinato o di apprendistato.
Periodo di Carenza: indica il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza delle coperture assicurative durante il quale le prestazioni per Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale dovuta a Malattia, non sono efficaci.
Periodo di Riqualificazione: indica il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione e di Inabilità Temporanea Totale indennizzati nei termini della Polizza Convenzione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa o, per l’Assicurato che sia Non Lavoratore, le normali mansioni attinenti alla vita quotidiana prima che possa presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro rispettivamente per Perdita di Impiego o per Inabilità Temporanea Totale.
Piano di Ammortamento Originario: indica il piano di ammortamento del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, allegato al lModulo di Adesione.
Polizza Convenzione: indica la polizza collettiva sottoscritta tra la Società e il Contraente
Premio: indica la somma di denaro, comprensiva di imposte, indicata nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato, dovuta alla Società a fronte dell’adesione alla Polizza Convenzione.
Premio Puro: indica il Premio al netto delle imposte e della quota parte di Premio percepita dal Contraente.
Rata Mensile: indica il pagamento periodico effettuato dal titolare del Contratto di Finanziamento al fine della restituzione dell’importo del mutuo, comprensivo di quota capitale e quota interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in precedenza delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi, indica il pagamento periodico effettuato dal titolare del Contratto di Finanziamento al fine della restituzione dell’importo del mutuo, comprensivo di quota capitale e quota interessi, come risultante dal Piano di Ammortamento Originario, moltiplicato per il rapporto tra il debito residuo al netto della quota di capitale estinta e il debito residuo risultante dal Piano di Ammortamento Originario alla data dell’estinzione parziale anticipata.
Set Informativo: indica l’insieme di documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all’aderente prima della sottoscrizione del contratto. Il Set informativo è costituito da: DIP Danni, DIP aggiuntivo Danni, condizioni di assicurazione comprensive del glossario e del Modulo di Adesione.
Sinistro: indica il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Società: CACI Non-Life dac.