RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra (sia che la guerra sia dichiarata o no) e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio degli eventi stessi, se ed in quanto l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La Garanzia è valida anche per gli infortuni accaduti all’estero causati da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni da quanto ti è successo.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La garanzia viene estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero e ciò per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero derivanti da stato di guerra e insurrezione, per il periodo massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all’estero.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2.3 – Esclusioni, paragrafo A), punto 9), l’assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) o da insurrezione popolare, per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino) in un Paese sino ad allora in pace, con esclusione, comunque, di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l’Invalidità Totale e Permanente da Infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vati- xxxx e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni parteci- pazione attiva a tali eventi.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente garanzia, a parziale deroga dell’art. 1.11 lett. h) delle Condizioni di Assicurazione, vale per l’Invali- dità totale e permanente da Infortunio derivante da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paese sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx) derivanti da stato di guerra, insurrezioni, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio dell’ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero.
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. L'assicurazione é estesa agli infortuni avvenuti all'estero e derivanti da stato di guerra, dichiarata o non, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un paese sino ad allora in pace
RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO. La presente copertura assicurativa, a parziale deroga degli artt. 28 e 37, punto 5) è operante nel caso di Invalidità Totale Permanente e Inabilità Temporanea Totale, derivanti da stato di guerra dichiarata o non dichiarata, o da insurrezione popolare per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se ed in quanto l’Assicurato, quale civile, risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero (esclusi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino) in paesi sino ad allora in pace con esclusione comunque di ogni partecipazione attiva a tali eventi.