Contract
ERSU di Catania | Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’A.A. 2019/2020 Approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 41 del 12/07/2019 |
SOMMARIO
PARTE PRIMA GENERALITÀ DEL CONCORSO 8
Art. 1 Normativa di riferimento 8
Art. 3 Modalità di partecipazione e scadenze 9
Art. 4 Documentazione richiesta ed eventuale aggiuntiva 11
Art. 7 durata di concessione dei benefici 17
Art. 8 Requisiti economico-patrimoniali 14
Art. 10 motivi di esclusione 10
Art. 13 Revoca dei benefici 19
Art. 14 False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni 19
Art. 15 Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti 20
Art. 16 Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati 20
Art. 18 Ricorsi avverso le graduatorie 22
Art. 19 Criteri di formulazione delle graduatorie 22
PARTE SECONDA BORSE DI STUDIO 24
Art. 20 Criteri di distribuzione 24
Art. 21 Criteri di determinazione degli importi 25
Art. 22 Status dei richiedenti benefici in base alla residenza 25
Art. 23 Dichiarazione di locazione 26
Art. 24 Modalità di erogazione della borsa di studio 26
Art. 25 Modalità di pagamento 28
Art. 26 Rimborso della Tassa regionale per il diritto allo studio 29
Art. 26bis Servizio Part Time 29
PARTE TERZA ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI 30
Art. 27 Altri contributi economici 30
Art. 28 Contributo per la mobilità internazionale 30
ART. 29 INTEGRAZIONE PER LAUREATI (PREMIO DI LAUREA) 32
PARTE QUARTA SERVIZIO ABITATIVO 33
Art. 30 Caratteristiche del beneficio 33
Art. 31 Criteri di distribuzione 33
Art. 32 Fruizione del posto letto 34
Art. 33 Assegnazione del posto letto 35
Art. 34 Termini per l’accettazione del posto letto 35
Art. 35 Modalità di accettazione del posto letto 35
Art. 36 Manifestazione di interesse al posto letto 36
Art. 37 Retta per la fruizione del posto letto 37
Art. 38 Decadenza dal posto letto 37
PARTE QUINTA SERVIZIO RISTORATIVO 39
Art. 39 Accesso al servizio ristorativo 39
Art. 40 Mense universitarie 40
Art. 41 Attribuzione della fascia all’interno dell’App. “Easy CAMPUS” 40
Art. 42 Sedi decentrate prive del Servizio Mensa 41
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 57
ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Via Etnea, 000- 00000 Catania
Tel. 000.0000000
pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/ 12:00
Xxx Xxxxx, 000- 00000 Xxxxxxx
Tel. 000.0000000
Ufficio Borse di Studio
Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/ 12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/ 12:00
Xxx Xxxxx, 000- 00000 Xxxxxxx
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Ufficio Ristorazione
Orario di ricevimento al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
Xxx Xxxxx, 000- 00000 Xxxxxxx
Tel. 000.0000000
email xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Ufficio Residenze
Orario di ricevimento al pubblico
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30, mercoledì dalle 15:00 alle 17:30
Xxx Xxxxx, 000- 00000 Xxxxxxx
Tel. 000.0000000
Tel. 000.0000000
email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx
12 luglio 2019 Pubblicazione bando |
10 settembre 2019 ore 14:00 Scadenza compilazione on-line della richiesta di partecipazione al Concorso |
13 settembre 2019 ore 14:00 Scadenza caricamento upload della richiesta di partecipazione a concorso, stampata e firmata, unitamente al documento d’identità in corso di validità e della eventuale documentazione aggiuntiva |
3 ottobre 2019 Pubblicazione elenco partecipanti “Borse di studio” e “Servizi abitativi” |
Dal 04 ottobre 2019 alle ore 14:00 al 12 ottobre 2019 Periodo presentazione online modulo di rettifica/integrazione dati dichiarati nella richiesta di partecipazione al Concorso |
18 ottobre 2019 Pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo “Servizi abitativi” |
26 ottobre 2019 Scadenza trasferimento delle richieste provenienti da altri Enti (con esclusione del servizio abitativo studenti e studentesse di primo anno |
Entro il 31 ottobre 2019 Pubblicazione graduatorie primo anno e anni successivi al primo “Borse di studio” |
Dall’1 novembre 2019 al 10 gennaio 2020 ore 14:00 Periodo presentazione online “Dichiarazione di locazione” |
Dall’1 novembre 2019 al 31 dicembre 2019 ore 14:00 Periodo presentazione on-line richiesta contributo per mobilità internazionale |
Entro il 31 dicembre 2019 Pubblicazione graduatorie con designazione assegnatari “Borse di studio” |
Entro il 31 maggio 2020 Pubblicazione graduatorie assestate “Borse di studio” anni successivi al primo |
Per tutte le altre scadenze, si raccomanda l’attenta lettura del Bando
• E.R.S.U.: Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario, istituito con L.R. n. 20/2002;
• Borsa di studio: Prestazione sociale agevolata, in Sicilia erogata dall’E.R.S.U. agli studenti aventi diritto, capaci e meritevoli, privi di mezzi;
• Alloggio: unità immobiliare autonoma con servizi annessi in camera o collettivi, contenente uno o più posti letto;
• Residenza: edificio organizzato su uno o più livelli contenente gli alloggi, ed i relativi spazi di servizio e collettivi di pertinenza;
• Servizio abitativo: assegnazione di posto letto presso le residenze universitarie e, in caso di indisponibilità degli stessi, la concessione di un contributo economico integrativo riservato agli assegnatari di borsa di studio;
• Mensa: edificio o spazio organizzato per la distribuzione ed il consumo di pasti completi nell’ambito dei servizi di ristorazione;
• Pasto completo: si intende per pasto completo l’insieme di un primo piatto, di un secondo piatto, un contorno, pane, una frutta o dolce e bevande in bottiglia o alla spina;
• Servizio ristorazione: servizio per la distribuzione dei pasti completi serviti con la formula del self service presso le mense;
• A.N.DI.S.U.: Associazione Nazionale degli organismi per il Diritto allo Studio Universitario;
• M.I.U.R.: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca;
• A.A.: Anno accademico, periodo dell’anno in cui l’Università svolge la propria attività, in allineamento alle normative vigenti;
• “.pdf”: Il “Portable Document Format” è un formato di file basato su un linguaggio di descrizione di pagina sviluppato da Adobe Systems nel 1993 per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware e dal software utilizzati per generarli o per visualizzarli;
• P.E.C.: Posta Elettronica Certificata, avente effetto di raccomandata se inviata ad e-mail convenzionale e di raccomandata con ricevuta di ritorno se inviata ad altra P.E.C.;
• I.S.E.E. Indicatore della Situazione Economica Equivalente: è un indicatore che misura la ricchezza posseduta dalle famiglie al fine di accedere a servizi, agevolazioni e contributi erogati dall'I.N.P.S. o da altri enti, quali comuni e Università;
• I.S.E.E.U. Indicatore della Situazione Economica Equivalente Universitario: è un ricalcolo dell'I.S.E.E. che tiene conto di alcuni criteri specifici previsti per l'Università;
• D.S.U. Dichiarazione Sostitutiva Unica: contiene informazioni anagrafiche, economiche e patrimoniale del nucleo familiare;
• I.S.P.E.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente;
• I.S.P.E.U.: Indicatore Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario;
• I.B.A.N. International Bank Account Number: più noto nella forma abbreviata I.B.A.N., è uno stan-dard internazionale utilizzato per identificare un'utenza bancaria;
• C.A.F.: Centro Assistenza Fiscale;
• I.R.PE.F.: Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, istituita con la Riforma Tributaria del 1973;
• A.I.R.E.: Anagrafe Italiani Residenti all’Estero;
• I.N.P.S.: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
• T.A.R.: Tribunale Amministrativo Regionale;
• C.F.U.: Crediti Formativi Universitari;
• C.d.A.: Consiglio di Amministrazione
• D.S.A.: Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Contributi economici
o Borse di studio ordinarie
o Borse di studio riservate
• Borse di studio riservate a persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
• Borse di studio riservate a soggetti stranieri provenienti da paesi extracomunitari particolarmente poveri, di cui al DM n. 358 del 3.5.2018, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
• Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime del lavoro;
• Borse di studio riservate a soggetti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
• Borse di studio riservate a soggetti orfani di vittime per motivi di mafia;
• Borse di studio riservate a soggetti vittime dell'usura e/o a figli di vittime dell'usura;
• Borse di studio riservate a soggetti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
• Borse di studio riservate a soggetti orfani o privi della responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrano di essere ospiti o di essere stati ospiti in strutture di accoglienza, pubbliche o private.
o Altri contributi:
• Contributi per la mobilità internazionale;
• Integrazione per laureati (premio di laurea).
Servizi
o Servizio abitativo;
o Servizio di ristorazione.
Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario per l’A.A. 2019/2020 |
PARTE PRIMA
Generalità del concorso
Art. 1
Normativa di riferimento
Il Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi per il diritto allo studio per l’A.A. 2019/20, approvato con Decreto del Commissario dell’ERSU di Catania N° 41 del 12/07/2019, è stato redatto viste le “Linee guida per la redazione dei bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario degli E.R.S.U. di Catania, Enna, Messina e Palermo”, giusta nota dell’Assessore Regionale prot. n.2428/GAB del 10 giugno 2019, dell’offerta formativa A.A. 2019/20 delle istituzioni universitarie afferenti l’ERSU Catania, di cui alla tab. 1 in appendice, e ai sensi della seguente normativa:
• Legge n. 390 del 02.12.1991, art. 21 non abrogato
• L.R. n. 10 del 27.04.1999 “Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria”
• D.M. n.509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che prevede: corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, specializzazione e dottorato di ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari
• Legge n.508 del 21.12.1999, “Riforma dei conservatori musicali”
• D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari
• L. R. n. 20 del 25.11.2002 sul diritto allo studio universitario in Sicilia
• Legge n.214 del 22.12.2011 recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici
• X.Xxx. n.68 del 29.03.2012 recante disposizioni in materia di revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti
• D.P.C.M. n.159 del 5.12.2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 7.11.2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17.11.2014
• D.M. n.616 del 10.08.2017 avente per oggetto “Formazione iniziale e tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria”
• Decreto Interministeriale n.798 del 11.10.2017 “Decreto fabbisogni finanziari regionale”
• Decreto Ministeriale n.316 del 5.4.2019 “Aggiornamento degli importi minimi delle borse di studio A.A. 2019/2020”
• Decreto Ministeriale n.288 del 29.3.2019 “Aggiornamento soglie ISEE e ISPE A.A. 2019/2020”
• D.M. n.351 del 3.5.2018 avente per oggetto “Definizione dei Paesi in via di sviluppo, ai
fini delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 5 del D.P.C.M. 9.4.2001”
• Legge n.104 del 5 febbraio 1992, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
• Legge n.170 del 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”
• D.M. n. 464147/2019 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà”
• D.L. n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”
Art. 2
Finalità
Il presente bando fissa le regole di partecipazione al concorso per la concessione di benefici da erogare in forma di borse di studio, di servizi e di contributi economici per l’anno accademico 2019/20.
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• risorse proprie dell’Ente;
• quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MIUR;
• eventuali altre risorse assegnate all'Ente.
L’ERSU si riserva di erogare quanto sopra in base ai fondi assegnati e disponibili.
Le percentuali di finanziamenti da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi economici sono riportati nella tab. 2 in appendice.
Per gli iscritti al primo anno saranno accantonate per l’attribuzione delle borse 1/3 delle somme.
Per gli iscritti agli anni successivi al primo, la somma restante (2/3) verrà proporzionalmente distribuita fra tutte le classi di laurea ed all’interno di queste, per anni di corso in relazione al numero delle domande di borsa di studio pervenute nei termini di scadenza fissati dal presente bando.
A tutti i corsi di laurea verrà garantita una borsa di studio per ogni anno di corso. Il bando di concorso è consultabile sul sito dell'Ente: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Art. 3
Modalità di partecipazione e scadenze
Per partecipare al concorso, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
1. registrarsi al portale studenti dell’Università degli Studi di Catania (qualora non fossero già registrati);
2. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx, compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici entro le ore 14:00 del 10 settembre 2019;
3. stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
4. Scannerizzare in un unico file pdf e della dimensione massima di 2 MB, l’autocertificazione firmata, la copia del documento d’identità e l’eventuale documentazione aggiuntiva, se prevista dal bando (es. certificazione che attesti invalidità, ecc…);
5. Caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 13 settembre 2019.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 13 settembre 2019.
L'applicazione per la compilazione online della richiesta di partecipazione al concorso sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 10 settembre.
L’applicazione per il caricamento (upload) della richiesta di partecipazione, stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva prevista dall’art.4 del bando, sarà disattivata alle ore 14:00 (ora italiana) del 13 settembre 2019.
Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura on-line appositamente predisposta e sopra descritta saranno escluse dal concorso.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta protocollazione.
Indicare una casella di posta elettronica valida.
Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e caricare (upload la domanda) con le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in entrata” della domanda di borsa di studio presentata presso altri Enti per il diritto allo studio, dovrà inoltrare istanza all’Ente di appartenenza che dovrà far pervenire esclusivamente a mezzo PEC, al seguente indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx, la domanda e la documentazione a corredo entro il 26 ottobre 2019, a pena di esclusione, con oggetto “Trasferimento richiesta benefici
A.A. 2019/20”, a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro la scadenza prevista da questo bando 10 settembre 2019, fatta eccezione per i corsi di laurea inseriti nelle graduatorie nazionali.
L’Ente declina ogni responsabilità se la documentazione dovesse pervenire oltre la data su indicata.
Qualora la domanda dovesse pervenire successivamente alla pubblicazione della graduatoria del servizio abitativo questo beneficio non potrà essere concesso.
Lo studente o la studentessa che volesse richiedere il trasferimento “in uscita” della domanda di borsa di studio presentata all’ERSU Catania, dovrà inoltrare istanza all’ERSU Catania utilizzando apposita applicazione online disponibile nella pagina personale del portale studenti.
L’ERSU di Catania provvederà d’ufficio alla trasmissione della stessa presso l’Ente di destinazione declinando ogni responsabilità nel caso in cui non dovesse essere accolta.
Tutti i soggetti partecipanti al concorso sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, modifica o cessazione del contratto di locazione, ecc.
Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).
Art. 4
Documentazione richiesta ed eventuale aggiuntiva
Tutti gli studenti e le studentesse, al momento della richiesta dei benefici (domanda di partecipazione al concorso), sono tenuti a caricare (upload) in unico file formato PDF e della
dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata e la copia del documento d’identità in corso di validità.
I soggetti partecipanti al concorso dovranno inoltre dimostrare di essere intestatari o cointestatari di conto corrente bancario allegando alla richiesta benefici idonea documentazione rilasciata dall’istituto bancario, a pena sospensione dei pagamenti o revoca d’ufficio dei benefici a coloro i quali, entro 12 mesi dall’assegnazione del beneficio, non avessero comunicato all’Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.
Alcune categorie di studenti e studentesse, affinché la richiesta di benefici sia ritenuta valida ai fini concorsuali, sono tenuti a caricare (upload) in un unico file PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte e nelle modalità previste dall’art.2, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso firmata e alla copia del documento d’identità, la seguente documentazione aggiuntiva:
a) Persone con disabilità - Certificazione medica, rilasciata dall’amministrazione pubblica competente, attestante il livello di invalidità non inferiore al 66% o le condizioni di disabilità grave di cui all'art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o il disturbo specifico dell’apprendimento di cui alla Legge n.170/2010;
b) Soggetti stranieri extracomunitari - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo) ed eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;
c) Soggetti stranieri provenienti da paesi poveri (D.M. n.464/2019) - Fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (o copia dell’avvenuto versamento per il suo rinnovo) e Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
d) Apolidi - Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;
e) Rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale - Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno;
f) Xxxxxxxx stranieri figli di emigrati siciliani all'estero - Certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine ed eventuale calcolo dell’ISEEU/ISPEU parificato;
g) Orfani di vittime del lavoro - Attestazione rilasciata dall’INAIL;
h) Orfani per motivi di mafia - Attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
i) Vittime dell’usura o figli di vittime dell’usura - Documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
j) Orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, ospiti o ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private - Documentazione rilasciata dalla struttura competente.
I documenti prodotti dagli stranieri, rilasciati dalle competenti autorità del Paese e redatti in lingua straniera, dovranno essere tradotti in italiano e legalizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 5
Incompatibilità
Le Borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con altre borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici o privati e con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato secondo il bando delle istituzioni interessate), bandite per l'anno accademico 2019/20, ad eccezione degli assegni per l’incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero, di cui all’art. 3 comma 2 del D.M. n. 1047/2017.
I soggetti assegnatari di borsa di studio ERSU, che volessero beneficiare di altre borse o dovessero svolgere le attività menzionate, avranno comunque diritto al conguaglio tra l’importo
della borsa dell’ERSU e l’importo dell’altra borsa o dell’importo ricevuto dall'istituzione universitaria/istituto per le collaborazioni universitarie. Pertanto, essi dovranno presentare richiesta di conguaglio indicando l’importo della borsa di studio erogata da altri Enti pubblici/privati o l’importo ricevuto dall’istituzione universitaria/istituto per le suddette collaborazioni universitarie.
Art. 6
Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti e le studentesse che sono iscritti o che intendono iscriversi per l’A.A. 2019/20 alle Istituzioni Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Catania (vedasi elenco tab. 1) per le seguenti tipologie di corso:
x. xxxxx di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale biennale (nuovo ordinamento), in possesso dei requisiti economici e di merito specificati negli articoli 8 e 9;
x. xxxxx di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/98 n. 210) purché non retribuiti;
x. xxxxx di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368) purché non retribuiti;
x. xxxxx dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale a condizione che abbiano acquisito il titolo di diploma di scuola media superiore.
Gli studenti e le studentesse che hanno effettuato una rinuncia agli studi, o che sono decaduti dagli studi, possono partecipare al concorso purché risultino in regola con le tasse all’istituzione universitaria cui risultavano iscritti e restituiscano all’Ente per il diritto allo studio di riferimento le somme relative ai benefici concessi (borsa di studio, posto letto, pasti) dell’anno accademico in questione.
In deroga a quanto previsto dal primo capoverso di questo articolo possono partecipare al concorso:
• studenti di primo anno specialistica iscritti con riserva. Per questi i benefici rimarranno sospesi ed erogati solo al perfezionamento dell’iscrizione al primo anno dell’A.A. 2019/20 secondo quanto disciplinato negli art. 8 e 9
• studenti laureandi che contano di laurearsi entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico 2018/19 (marzo-aprile 2020). Agli assegnatari appartenenti a questa categoria, i benefici, incluse le borse riservate, si intendono assegnati con riserva, in quanto verranno erogati soltanto se, nel caso di mancata laurea, si iscriveranno per l’A.A. 2019/20 al 1° anno FC. Per l’attribuzione dell’anno di corso, vale quanto riportato nel successivo art. 9 del bando.
Perdono il diritto alla borsa di studio per l’A.A. 2019/20 coloro che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria relativa all’anno accademico 2018/19 (marzo-aprile 2020), ferma restando la possibilità di mantenimento del posto letto (con pagamento anticipato della retta secondo fascia e secondo quanto previsto dal successivo articolo 37) e l’accesso ai servizi ristorazione, a tariffa agevolata sulla base delle condizioni economiche, fino al momento della laurea.
Per gli studenti che accedono contemporaneamente agli insegnamenti dei “Percorsi formativi” previsti dal D.M. n.606/2017, purché in possesso dei requisiti di merito e di reddito previsti dal presente bando, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentato di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
Art. 7
Durata di concessione dei benefici
I benefici saranno concessi, a condizione che ricorrano i requisiti economici e di merito previsti, per i periodi sotto indicati:
□ Per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell’Alta Formazione Musicale) la durata di concessione dei benefici è di sette semestri per i corsi di laurea triennale di cinque semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico:
o nove semestri se la durata del corso è di 4 anni
o undici semestri se la durata del corso è di 5 anni
o tredici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
In generale equivalente al primo semestre del 1° anno fuori corso per tutti i benefici (escluse le residenze universitarie) con diritto all'erogazione, per il 1°FC, ad un importo monetario dimezzato (1 semestre).
□ Per gli studenti con disabilità di cui all’art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui al D.M. 9 aprile 2001 o con disturbi dell’apprendimento di cui alla Legge n°170/2010, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di:
o undici semestri se la durata del corso è di 4 anni
o tredici semestri se la durata del corso è di 5 anni
o quindici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
In generale equivalente al primo anno fuori corso più il primo semestre del 2° anno fuori corso per tutti i benefici (escluse le residenze universitarie) con diritto all'erogazione, per il 2° FC, ad un importo monetario dimezzato (un semestre).
□ Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione del nuovo ordinamento, la durata di concessione dei benefici è quella prevista dall’ordinamento didattico (non è previsto il 1° fc).
Art. 8
Requisiti economico-patrimoniali
Le condizioni economiche e patrimoniali dello studente sono individuate, rispettivamente, sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) ai sensi del Regolamento sulle modalità di determinazione del nuovo ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, D.Lgs. 147/2017 e D.L. n. 4/2019 con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso dell’Attestazione ISEE in corso di validità con specifico riferimento alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Coloro i quali si avvalgono per la richiesta benefici di Attestazione ISEE recante l'annotazione delle difformità, dovranno presentare idonea documentazione, rilasciata dall'intermediario (Banca, Poste Italiane, altro) che ha comunicato i rapporti finanziari all'Agenzia delle Entrate, per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione (vedi tab.16 in appendice).
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente Xxxxx gli studenti e le studentesse per i quali il valore ISEE e/o ISPE superi i limiti riportati nella tab.6 in appendice.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini del calcolo dell’ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, potrà essere presentata all’INPS, in via esclusivamente telematica (collegandosi al sito internet xxx.xxxx.xx o mediante le postazioni informatiche selfservice presenti presso le sedi INPS), ai Comuni, ai Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
L’attestazione ISEE è rilasciata senza oneri per lo studente.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto l’attestazione ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, non siano ancora in possesso della stessa all’atto della compilazione della domanda, cinque giorni prima della scadenza dei termini per la partecipazione al concorso potranno indicare nella richiesta online gli estremi della ricevuta (Protocollo Mittente/protocollo CAF validi), rilasciata dal CAF, attestante l’avvenuta presentazione della DSU, ai fini del rilascio dell’attestazione ISEE. Successivamente dovranno comunicare all’Ente, entro e non oltre il termine previsto dal bando (durante il periodo di presentazione della richiesta rettifica/integrazione dati), pena l’esclusione dal concorso, il protocollo DSU dell’Attestazione ISEE rilasciata.
Lo studente che avrà compilato la domanda online indicando solo gli estremi della suddetta ricevuta e non avrà provveduto ad integrare le informazioni durante il periodo di presentazione delle richieste di rettifica/integrazione, sarà escluso dal concorso per la impossibilità di valutare il possesso delle condizioni economiche previste dal bando.
Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.
Il DPCM n. 159/2013 prevede la possibilità di presentare ISEE corrente qualora i richiedenti accesso alle prestazioni agevolate intendano far rilevare mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell’ISEE del proprio nucleo familiare.
I nuovi valori ISEE e ISPE dovranno risultare inferiori ai limiti previsti dal bando per la partecipazione al concorso.
Ai fini della corretta definizione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente (alcune indicazioni sono riportate in appendice al bando).
Art. 9
Requisiti di merito
Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, i soggetti partecipanti al concorso saranno valutati a partire dalla prima immatricolazione o reimmatricolazione.
a. Iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di laurea triennale, magistrale biennale o magistrale a ciclo unico, fatto salvo il possesso del titolo di scuola media superiore, i requisiti di merito saranno valutati ex post, vale a dire all’atto di erogazione del saldo della borsa di studio, secondo quanto descritto all’art. 24 e riassunto nelle tabelle 4.1 e 4.2 in appendice.
b. Iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca
Per gli iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.
c. Iscritti ad anni successivi al primo
Gli iscritti ad anni successivi al primo, al momento della presentazione della domanda, dovranno essere in possesso di un numero minimo di CFU (crediti formativi universitari). Tali crediti vanno acquisiti entro il 10 agosto 2019, secondo quanto previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto MIUR del 3 novembre 1999 e riassunto nelle tabelle 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 in appendice.
I soggetti partecipanti al concorso, nella richiesta online, dovranno dichiarare di essere in possesso del requisito di merito, specificando il numero complessivo di CFU (conseguiti, convalidati) registrati sul piano di studi alla data del 10 agosto 2019.
Consulta le LINEE GUIDA per la corretta determinazione del merito in appendice al bando. (Tab.3)
Per i soggetti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per coloro che effettueranno per l’A.A. 2019/20 il passaggio di istituzione universitaria di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, nella domanda di benefici, il corso di laurea da cui proviene.
d. Studenti e studentesse in possesso della laurea triennale che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico e ammessi al quarto anno
Essi possono usufruire dei benefici per due anni più l’ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni), oppure usufruire dei benefici per tre anni più l’ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso (per la laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni), a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea magistrale biennale. Potranno usufruire del semestre aggiuntivo a condizione che non ne abbiano già usufruito nella laurea triennale.
Durante la procedura online dovranno indicare nella sezione “Condizione particolare” che si tratta di “PROSECUZIONE LAUREA”.
I soggetti partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate con i criteri stabiliti al successivo art. 17.
Ai fini del merito, gli studenti e le studentesse che accedono al quarto anno saranno valutati secondo quanto previsto per gli iscritti al primo anno; mentre coloro i quali accedono al quinto anno e successivi secondo quanto previsto per gli iscritti ad anni successivi al primo.
e. Bonus
Qualora i soggetti partecipanti al concorso, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero minimo di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato con le seguenti modalità:
• Fino a 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
• Fino a 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
• Fino a 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
Es. Al 2° anno lo studente ha utilizzato 3 punti bonus dei 5 a disposizione; nella rimanente carriera potrà utilizzare solo e soltanto i 2 punti rimasti
Gli studenti e le studentesse iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alle tabelle 5.1 e 5.2 possono utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbiano mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).
Es. uno studente che, alla triennale al 3° anno, ha utilizzato 8 punti bonus, nella rimanente carriera (laurea biennale magistrale), qualora non avesse utilizzato i 4 punti rimanenti al fuori corso, potrà usufruire del bonus di 4 punti al 2° anno e all’eventuale fuori corso della biennale.
Il bonus non può essere utilizzato dagli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato.
f. Persone con disabilità in condizioni di gravità, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 o con disturbi specifici dell’apprendimento, di cui alla L. 170/2010
Per le persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art. 3 comma 3 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o affette da disturbi specifici dell’apprendimento, di cui alla L. 170/2010, al fine di tenere conto dell’oggettiva differenza dei tempi produttivi presenti in una specifica disabilità, della possibile assenza, nel tempo di realizzazione del curriculum o di altre difficoltà organizzative sia del soggetto che delle istituzioni che erogano i servizi, il requisito di merito è ridotto del 40%.
Per concorrere alla Borsa di Studio, gli iscritti ad anni successivi al primo dovranno aver superato entro il 10 agosto 2019 il numero dei CFU riportati nelle tabelle 5.2 o 5.4 in appendice ridotti del 40%.
Per i soggetti iscritti al primo anno, i requisiti di merito saranno valutati ex post secondo quanto riassunto nella tabella 4.1 o 4.2 in appendice.
La borsa di studio è assegnata alle persone con disabilità secondo quanto previsto dall'art 6; il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore semestre.
Qualora gli studenti e le studentesse, iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, non abbiano conseguito il numero di crediti previsto per partecipare al concorso, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potranno utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus” (pari al 40% in meno rispetto a quelli indicati al punto d) maturato con le seguenti modalità:
• fino a 3 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
• fino a 7 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
• fino a 9 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile. Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
I soggetti iscritti ai corsi di laurea magistrale, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito previsti, può utilizzare il bonus per intero qualora non lo abbia mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).
Il bonus non può essere utilizzato dagli iscritti ai corsi di specializzazione e dottorato.
Art. 10
Motivi di esclusione
Xxxxxxx esclusi dal concorso gli studenti e le studentesse che, pur essendo in possesso contemporaneamente dei requisiti economici e di merito previsti:
1. sono in possesso di titolo di studio (anche se conseguito all’estero, purché riconosciuto dall’Istituzione Universitaria) di livello pari o superiore al corso di studio di nuova iscrizione e per il quale richiedono benefici, ossia:
a. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso del diploma universitario (corsi pre-riforma dei cicli universitari);
b. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, in possesso di laurea di primo livello;
c. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di una laurea specialistica o magistrale o magistrale a ciclo unico;
x. xxxxxxxx o che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea di primo livello o magistrale o laurea specialistica;
e. iscritti o che intendono iscriversi ad un corso di laurea di primo livello, di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, in possesso di laurea vecchio ordinamento (DM 509/99);
2. si iscrivono a tempo parziale e/o per frequentare corsi singoli;
3. si iscrivono o si sono iscritti per abbreviazione corso nell’anno accademico di riferimento del bando benefici;
4. non sono in possesso dei requisiti di merito ed economico-patrimoniali previsti dal bando;
5. hanno già beneficiato di borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale si concorre nell’A.A. 2019/2020;
6. hanno inviato la domanda on-line in difformità (modalità e tempi) a quanto disciplinato agli artt. 3 e 4 e/o contenente dati falsi e/o errati;
7. non hanno sanato, entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d’ufficio e riportate nella pagina personale dello studente;
8. hanno presentato attestazione ISEE irregolare (scaduta, non valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità. ecc…) e che non hanno sanato entro il periodo previsto per la presentazione del modulo di rettifica/integrazione dati, le irregolarità rilevate d'ufficio e pubblicate negli elenchi dei partecipanti al concorso (vedi tabella 16 in appendice);
9. risultano morosi, ossia, coloro i quali sono stati oggetto di revoca benefici per anni accademici precedenti e che non hanno provveduto alla restituzione delle somme percepite (Borsa di studio e altri benefici monetari e non);
10. sono incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitari e/o in provvedimenti di revoca della fruizione del servizio mensa;
11. risultano beneficiari per l’anno accademico 2019/20 di borsa di studio o di analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre amministrazioni pubbliche.
Art. 11
Trattamento dati
Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta benefici (autocertificazione), gli studenti consultano l’informativa sulla privacy, prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e dal
Regolamento UE (GDPR) n. 2016/679.
Con la sottoscrizione della stessa, gli studenti e le studentesse dichiarano di avere letto il contenuto, ed in particolare che:
• i dati personali forniti, nonché quelli contenuti nella documentazione eventualmente prodotta, saranno trattati, senza il loro consenso espresso, per le finalità istituzionali (attività connesse alla gestione del concorso per l’attribuzione delle borse, altri contributi e servizi per il diritto allo studio universitario, riconducibili inoltre agli interventi di rilevante finalità di interesse pubblico di cui all’art. 68 del Codice Privacy), per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e per attività di rilevazione statistica;
• le categorie particolari di dati personali (informazioni che ”…rilevino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona fisica”) eventualmente raccolti, registrati, conservati e successivamente trattati, saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate;
• il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena di esclusione dal concorso.
I dati personali non saranno diffusi; nelle graduatorie, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di pratica della domanda presentata (ID Web).
Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda dei benefici.
Art. 12
Accertamenti
In base alla L. 127/1997 e successive modifiche e integrazioni, l’ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dalla normativa vigente.
L’ERSU potrà richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:
• dell’ Agenzia delle Entrate
• dei Comuni
• dell'INPS
• dell'Università di Catania e delle altre Istituzioni Universitarie
• della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana dei Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
• dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all’estero;
ed inoltre:
• dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
• del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
• del sistema informativo dell'INPS.
Si provvederà, inoltre, ad inviare all’INPS gli elenchi degli assegnatari di borsa di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa, secondo quanto previsto dal decreto 8 marzo 2013 relativo alla “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE".
Art. 13
Revoca dei benefici
Xxxxxxx revocati i benefici attribuiti agli studenti e alle studentesse ricadenti nei seguenti casi:
✓ non siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/20 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 6) entro la data di pubblicazione della graduatoria assestata, di cui al successivo art. 17 (entro il 31 maggio 2020), salvo eccezioni previste dall’istituzione universitaria dove lo studente dovrebbe risultare iscritto (come da richiesta benefici);
✓ si trasferiscano ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2019/20;
✓ rinuncino agli studi nel corso dell’anno accademico 2019/20 in data anteriore al 30 Aprile 2020;
✓ abbiano un patrimonio e/o un reddito che superi i valori previsti dal bando;
✓ non abbiano il merito previsto dalle tabelle 4.1, 4.2, 5.1 e 5.3;
✓ non abbiano dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell’assegnazione dei benefici;
✓ studenti del 1° anno che entro le date indicate nelle tabelle 4.1 o 4.2 non abbiano conseguito i crediti previsti;
✓ siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2019/20 previste all’art. 5, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
✓ si laureino entro la sessione straordinaria del 2018/19, anche se è stato effettuato il pagamento delle tasse per il 2019/20;
✓ gli studenti che vengano meno all’invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
✓ si trovino nelle ipotesi indicate all’art.10, sopravvenute o delle quali l’ERSU venga a conoscenza successivamente.
Il provvedimento di revoca comporta l'obbligo di restituzione dei benefici monetari e dei servizi fruiti (borsa di studio, retta del posto letto e pasti secondo fascia di appartenenza) e nei casi ricadenti nel successivo art. 14 saranno applicati i disposti di legge.
Per comprovate difficoltà economiche dello studente può essere concessa la restituzione delle somme in più soluzioni, entro comunque dieci mesi dall’intimata revoca. Lo studente ha l'obbligo di consegnare agli uffici dell'Ente copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento presso l’Istituto cassiere dell'Ente.
Art. 14
False dichiarazioni, esclusione dai benefici e sanzioni
I soggetti assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all’Autorità giudiziaria per l’eventuale sussistenza di reati di:
• falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
• falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
• truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.).
In applicazione dell’art 10 del D.Lgs 29/03/2012 n°68, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in
ogni caso l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonchè delle norme penali per i fatti costituenti reato.
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.
Art. 15
Pubblicazione degli elenchi dei partecipanti
Gli elenchi di tutti i soggetti partecipanti al concorso e le successive graduatorie saranno pubblicati, entro le date elencate nel “Promemoria”, sul sito istituzionale dell'ERSU di Catania e sulla pagina personale del portale studenti.
I soggetti partecipanti dovranno porre particolare attenzione alle note pubblicate negli elenchi accanto agli esiti provvisori di sospensione o di respingimento.
L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso.
La pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Catania e sulla pagina personale del portale studenti costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del 18/06/2009).
Art. 16
Rettifiche/integrazioni dei dati dichiarati
Eventuali rettifiche/integrazioni dai dati personali o delle dichiarazioni rese, potranno essere effettuate presentando online, tramite applicazione disponibile nella pagina personale del portale studenti, il “Modulo di rettifica/integrazione dati”, dalle ore 9:00 del 04/10/2019 alle ore 14:00 del 12/10/2019.
Per presentare il Modulo di rettifica/integrazione, i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
1. accedere nella pagina personale del portale studenti ed utilizzare l’apposita applicazione predisposta per le rettifiche;
2. compilare online la richiesta di partecipazione ai benefici entro le ore 14:00 del 10 ottobre 2019;
3. stampare e firmare la richiesta di partecipazione ai benefici (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva prevista dal bando
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 12 ottobre 2019.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 12 ottobre 2018
Nei casi di differimento della data di pubblicazione degli elenchi dei partecipanti, il periodo di presentazione del “Modulo di rettifiche/integrazioni dati” è fissato in 10 giorni naturali consecutivi a partire dal giorno della pubblicazione degli stessi.
Per le attestazione ISEE recante l'annotazione delle omissioni o difformità vedere tabella 16 in
appendice.
Art. 17
Graduatorie
L’esito del concorso è definito attraverso la pubblicazione delle seguenti tipologie di graduatorie, in ordine cronologico:
a. Graduatorie;
b. Graduatorie con designazione assegnatari;
c. Graduatorie assestate.
a. Graduatorie
Le Graduatorie sono compilate dopo la chiusura dei termini del concorso. All’esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:
1. Idonei – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9;
2. Respinti – gli esclusi dal concorso rientranti nelle casistiche di cui all’art. 10;
3. Idonei sospesi - idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l’idoneità, né l’esclusione dal concorso.
b. Graduatorie con designazione assegnatari
In questa fase viene effettuato il riparto dei fondi disponibili per il concorso, con la conseguente designazione degli assegnatari.
All’esito di questa elaborazione, gli studenti e le studentesse potranno risultare:
1. Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
3. Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all’art. 10;
4. Idonei sospesi – idonei che potrebbero avere tutti i requisiti per essere considerati tali, ma che per almeno uno di essi è necessaria ulteriore verifica; per gli stessi, pertanto, non è ancora possibile dichiarare né l’idoneità, né l’esclusione dal concorso.
c. Graduatorie assestate
Le graduatorie assestate sono compilate al termine delle operazioni di verifica della carriera universitaria, anche al fine di rimuovere le diverse ipotesi di sospensione di cui ai punti precedenti.
All’esito di questa elaborazione gli studenti possono risultare:
1. Idonei assegnatari – coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali è stata attribuita la borsa di studio;
2. Idonei non assegnatari - coloro i quali risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando agli artt. 8 e 9 e per i quali non è stata attribuita la borsa di studio per esaurimento delle risorse disponibili;
3. Respinti – gli esclusi rientranti nelle casistiche di cui all’art. 10.
Nelle graduatorie assestate non saranno presenti sospesi, ad eccezione degli studenti che hanno partecipato a programmi ERASMUS e per i quali ancora non è stata definita la registrazione degli esami sostenuti.
Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli “elenchi dei partecipanti” entro le date indicate nel “Promemoria”.
Con la pubblicazione delle graduatorie sul sito internet dell’ERSU di Catania sulla pagina personale del portale studenti si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verrà effettuata agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento.
Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.
Per la tutela della privacy, i nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero identificativo della richiesta.
Art. 18
Ricorsi avverso le graduatorie
Successivamente alla data di pubblicazione, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Art. 19
Criteri di formulazione delle graduatorie
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio;
• risorse proprie dell’Ente;
• quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) per le borse di studio, resa disponibile dal MIUR;
• eventuali altre risorse assegnate all’Ente.
Tali fondi saranno suddivisi in funzione della qualità degli utenti, nel modo di seguito indicato:
• 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
• 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca. Le somme disponibili saranno ripartite tra gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, in rapporto al numero degli studenti risultati idonei nelle graduatorie della borsa di studio per l’A.A. 2019/20, assicurando per ogni anno di corso di laurea almeno una borsa.
Le graduatorie verranno formulate così come di seguito indicato:
• Per gli studenti di primo anno tutti i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:
100*(1 – ISEE dichiarato/ISEE limite)
• Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo del nuovo ordinamento le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di
crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE prevale l’età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:
70*(n. cfu superati/n. cfu previsti)+28*(media aritmetica dei voti/30)+0.5*n. lodi
(max n. 4 lodi)
Per “cfu previsti” si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.
Nelle graduatorie il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell’idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.
Per il 4° anno dei corsi di prosecuzione laurea e per tutti i corsi per i quali non sarà possibile stabilire i parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti nel precedente punto a).
Gli studenti assegnatari dei benefici potranno essere sospesi sia in graduatoria che successivamente per varie motivazioni che verranno riportate nelle note pubblicate.
Agli studenti sospesi la borsa di studio e i servizi ad essa connessi saranno erogati soltanto dopo che avranno annullato il motivo o i motivi per i quali è stata disposta la sospensione, confermando il diritto a permanere nella graduatoria degli assegnatari di posto letto.
PARTE SECONDA
Borse di studio
Art. 20
Criteri di distribuzione
In fase di distribuzione delle borse di studio, secondo quanto previsto dal precedente art. 19, si terrà conto della riserva di borse elencate nella tab.2, fermi restando i requisiti economici e di merito specificati agli artt. 8 e 9, così regolamentata:
✓ fino alla copertura dell’intera platea di persone in condizione di disabilità grave, di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92 o con invalidità riconosciuta non superiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001;
✓ fino ad un massimo di n. 40 Borse di studio riservate a stranieri provenienti da paesi extracomunitari, di cui alla tabella 8 in appendice, o a rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale;
✓ fino ad un massimo di n. 15 Borse di studio riservate a orfani di vittime del lavoro che alla data del 10.8.2019 siano in possesso della dichiarazione dell’ INAIL attestante che il genitore è deceduto per cause di lavoro;
✓ fino ad un massimo di n. 3 Borse di studio riservate a stranieri figli di emigrati siciliani all'estero che alla data del 10/08/2019 risultano residenti da almeno 5 anni all’estero con tutto il nucleo familiare;
✓ fino ad un massimo di n. 2 Borse di studio riservate a orfani vittime per motivi di mafia che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia;
✓ fino ad un massimo di n. 5 Borse di studio riservate a vittime dell'usura o a figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
✓ fino ad un massimo di n. 15 Borse di studio riservate a residenti, da almeno 5 anni alla data del 10.8.2019, nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
✓ fino ad un massimo di n.7 Borse di studio riservate a orfani o soggetti privi di responsabilità genitoriale a seguito di provvedimento del Tribunale, che dimostrino, con idonea documentazione, di essere ospiti o essere stati ospitati in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.
Le borse di studio riservate saranno assegnate, nei limiti previsti dalla tab.2 e delle risorse economiche disponibili, in base a graduatorie formulate come di seguito indicato:
• per gli studenti e studentesse di primo anno, i benefici sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
• per gli studenti e le studentesse di anni successivi al primo, i benefici sono attribuiti
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sulla base di un’unica graduatoria (per ciascuna riserva), senza alcuna differenziazione per scuola, corsi di studio e anno di corso, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Per la determinazione del punteggio verrà utilizzata la formula indicata nel precedente art. 19.
Art. 21
Criteri di determinazione degli importi
Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi agli assegnatari saranno determinati in base all’ISEE e alla residenza dello studente (vedi tabella 9 in appendice).
Ai soggetti assegnatari di borsa di studio con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001, o in condizione di gravità, di cui all’art 3 comma 3 della L. 104/92, come previsto dal Decreto Interministeriale n. 798/2017, l’importo corrisponderà al doppio della borsa minima distinguendo tra studente “in sede”, “pendolare” e “fuori sede” (vedi tab. 10 in appendice al bando).
Agli iscritti al 1° anno fuori corso sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate.
Alle persone in condizione di disabilità grave, di cui all’art 3 comma 3 della L.104/92, o con invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritte al 2° anno fuori corso sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate.
L’importo della borsa di studio degli assegnatari iscritti in uno dei poli didattici distaccati ove non esiste il servizio di ristorazione terrà conto di un contributo economico il cui importo dipenderà dalla residenza dello studente (vedi art. 42).
La quota della Borsa di studio erogata in servizi (mensa e alloggio) non è monetizzabile e, in caso di mancata fruizione, non darà diritto ad alcun rimborso.
Art. 22
Status dei richiedenti benefici in base alla residenza
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, i richiedenti benefici sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:
a. “in sede”;
b. “pendolari”;
c. “fuori sede”.
In linea generale, ai sensi dell’art. 4 comma 8 del D.P.C.M. del 09/04/2001, sono considerati:
a. “in sede”, i residenti nel comune o nell’area circostante la sede del corso di laurea cui sono iscritti (vedi tabella 11in appendice);
b. “pendolari”, i residenti in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato (vedi tabella 11 in appendice);
c. “fuori sede”, i residenti in un luogo distante dalla sede del corso di laurea frequentato e che per tale motivo alloggia presso una residenza universitaria gestita dall’ENTE o dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, per un periodo non inferiore a dieci mesi, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di
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privati o enti. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato nelle tabelle 11 e 12.
Per gli stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui alle lettere
a) b) e c) applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati comunque FUORI SEDE secondo quanto previsto dall’art. 13.3 del
D.P.C.M. 9 aprile 2001. (vedi nota tab. 9 in appendice)
Art. 23
Dichiarazione di locazione
Sono tenuti a presentare la Dichiarazione di locazione gli assegnatari e gli idonei non assegnatari di Borsa di Studio che vorranno acquisire lo status di “fuori sede”, con esclusione degli “in sede”, dei “pendolari” residenti nei comuni indicati nelle tab. 11 e 12 in appendice e degli assegnatari di posto letto.
La dichiarazione di locazione dovrà fare riferimento a un contratto di locazione intestato o cointestato al soggetto richiedente benefici, regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi compreso fra il 1° Settembre 2019 e il 31 ottobre 2020.
Per presentare la “Dichiarazione di locazione” i richiedenti benefici dovranno eseguire la seguente procedura:
1. Accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale
xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. compilare online la Dichiarazione di locazione dalle ore 9:00 del 1° novembre 2019 alle ore 14:00 del 10 gennaio 2020;
3. stampare e firmare l’autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. dichiarazione del locatore, ricevuta rinnovo/proroga contratto, ecc…);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 13 gennaio 2020
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 13 gennaio 2020.
Coloro i quali hanno presentato la Dichiarazione di locazione sono tenuti a comunicare all’ERSU qualsiasi modifica di contratto (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto) pena l’esclusione dalla quota aggiuntiva del beneficio.
Art. 24
Modalità di erogazione della borsa di studio
La parte in denaro della borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie proprie disponibili e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio), del MIUR, quota del Fondo Integrativo Statale (FIS) e delle eventuali altre risorse assegnate all’Ente in due soluzioni (acconto e saldo), con le seguenti modalità:
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Erogazione prima rata (acconto)
Per gli assegnatari di primo anno e degli anni successivi al primo, la prima rata dell'importo spettante della borsa di studio commisurata come studente “in sede” o “pendolare”, sarà erogata nella misura del 50%, entro il 31 dicembre 2019 o dopo la regolarizzazione della richiesta eventualmente sospesa e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’A.A. 2019/20.
Agli assegnatari non “in sede” sarà attribuito temporaneamente lo status di “pendolare”, con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tab. 9).
Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 23) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di “fuori sede” e quindi il diritto a ricevere il saldo secondo questo status.
Erogazione seconda rata (saldo)
Agli assegnatari di primo anno, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di crediti formativi universitari di cui alla tab. 4.1 e 4.2.
Nel caso si acquisiscano solo i crediti formativi universitari entro il 30 Novembre 2020 e non anche quelli richiesti entro il 10 agosto 2020 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti) gli assegnatari mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) ma dovranno restituire la quota relativa alla metà dell’eventuale posto letto assegnato.
Qualora gli assegnatari non abbiano acquisito nemmeno i crediti formativi universitari entro il
30 Novembre 2020 (riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti), saranno revocati i benefici, con restituzione della quota monetaria della borsa di studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
Xxxx assegnatari di primo anno con disabilità, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale biennale, il saldo del 50% della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento di un minimo di 9 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2020 e al conseguimento di un minimo di 12 crediti (es. 9+3) formativi entro il 30 Novembre 2020 (Art. 6 comma 1 e 3
D.P.C.M. 09/04/2001) di cui alla tab. 4.1 e 4.2.
Qualora non abbiano acquisito i 9 CFU entro il 10 Agosto 2020, ma abbiano acquisito i 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalle segreterie studenti, manterranno i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati).
Qualora non abbiano acquisito almeno 12 CFU entro il 30 Novembre 2020, riconosciuti per il corso di studi d’iscrizione e registrati dalla segreterie studenti, saranno revocati i benefici, con restituzione della borsa di studio, del servizio abitativo e del servizio ristorazione.
Agli assegnatari di primo anno iscritti ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca, il saldo della Borsa di Studio verrà corrisposto in seguito al conseguimento del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico.
Il periodo presunto per l’erogazione del saldo agli assegnatari di primo anno, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell’eventuale altre risorse assegnate all’Ente, è il 31 marzo 2021.
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Agli assegnatari di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 4, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell’eventuale altre risorse assegnate all’Ente, il saldo verrà erogato entro il 30 Giugno 2020.
Agli assegnatari con disabilità di anni successivi al primo, che, in seguito alla verifica da parte dell’ENTE, risultino aver conseguito il merito dichiarato e previsto dalle tabelle 4, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, compatibilmente con le risorse economiche proprie e con le regolari rimesse dei fondi da parte delle Istituzioni Universitarie (riversamento della Tassa regionale per il diritto allo studio), del MIUR (quota del Fondo Integrativo Statale – FIS) e dell’eventuale altre risorse assegnate all’Ente, il saldo, verrà erogato entro il 30 Giugno 2020.
I laureandi che si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2019/20, non riceveranno alcun beneficio monetario e decadranno dalla borsa di studio eventualmente attribuita con riserva.
I laureandi che non si laureano entro la sessione straordinaria dell’A.A. 2019/20, saranno pagati solo dopo l’avvenuta iscrizione per l’anno accademico 2019/20 (vedi art. 6).
Art. 25
Modalità di pagamento
Le modalità operative di pagamento di tutti i benefici monetari consistono:
• nell’accredito su conto corrente intestato o cointestato dei beneficiari;
• nell’accredito su carta prepagata con codice IBAN intestata o cointestata ai beneficiari.
Accertarsi che la carta prepagata o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l’accredito con bonifico delle somme previste dal bando di concorso.
Non sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici.
Coloro i quali dovessero riscontrare difficoltà nella riscossione delle provvidenze emesse a loro nome, dovranno darne tempestiva segnalazione scritta o con email all’Ente.
Xxxx assegnatari che devono regolarizzare la propria posizione viene sospeso il pagamento. Saranno inoltre revocati d’ufficio i benefici a coloro i quali, entro 12 mesi dall’assegnazione degli stessi, non comunicheranno all’Ente il codice IBAN necessario per il pagamento.
Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale dei servizi
“ersuonline” del portale studenti.
Trascorsi dodici mesi dall’emissione del mandato di pagamento le somme spettanti cadono in prescrizione.
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Art. 26
Rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio
Agli assegnatari e agli idonei non assegnatari di borsa di studio, il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio sarà effettuato d’ufficio.
In tutti gli altri casi dovrà essere fatta richiesta esclusivamente per via informatica, tramite applicazione web predisposta sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx accedendo al portale studenti, di rimborso da parte dello studente entro il 31/12/2020 pena decadenza.
Tale somma verrà erogata, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, con apposito pagamento:
o entro il 31.03.2021, per gli assegnatari/idonei di primo anno;
o entro il 30.06.2020 per gli assegnatari di anni successivi al primo.
Lo stato dei pagamenti sarà pubblicato nell’apposita sezione della pagina personale del portale studenti.
L'Ente non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sul rimborso della Tassa regionale. La pubblicazione nella pagina personale servizi “ersuonline” del portale studenti costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n. 69 del 18/06/2009).
La tassa regionale non sarà rimborsata a coloro i quali sono stati revocati i benefici.
La competenza dell’eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie
Art. 26 bis
Servizio PART TIME
L’Ente durante l’anno accademico 2019/20 si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria degli “Idonei” assegnando borse di studio per lo svolgimento di lavoro part-time, presso gli uffici dell’ERSU di Catania, per un massimo di 150 ore rivolte agli studenti dell’ultimo anno di corso.
In caso di scorrimento della graduatoria degli assegnatari di borsa, gli studenti che hanno beneficiato del part-time riceveranno solo la differenza tra l’importo della borsa di studio assegnata e l’importo ricevuto del compenso part-time.
Il compenso orario stabilito è di € 7,75 al netto (euro sette/settantacinque).
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PARTE TERZA
Altri contributi economici
Art. 27
Altri contributi economici
Per “altri contributi economici” si intendono:
✓ contributi per la mobilità internazionale.
✓ integrazione per laureati (premio di laurea).
Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti richiedenti questi benefici dovranno produrre l’apposita documentazione per ciascun beneficio richiesto.
I contributi di cui al presente articolo sono compatibili con gli altri benefici erogati dall’Ente. Essi saranno assegnati, nei limiti previsti nella tabella 2 e delle risorse economiche disponibili.
Art. 28
Contributo per la mobilità internazionale
L’ERSU di Catania per l’anno accademico 2019/20 offre la possibilità di accedere a borse di studio integrative per la mobilità internazionale, mettendo a disposizione la percentuale del 4% delle risorse; tale contributo sarà assegnato nei limiti previsti dalla tab. 2 in appendice e delle risorse economiche disponibili.
Gli studenti che per l’anno accademico 2019/20 iscritti all’università/istituto nei corsi di laurea: triennale, magistrale biennale, magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione e di dottorato e che risultano vincitori di borsa di studio dell’università/istituto e/o di contributo dell'Unione Europea (Erasmus studio ed Xxxxxxx xxxxxxxxx, ecc.) possono richiedere per lo stesso anno accademico all’ERSU di Catania la borsa integrativa per mobilità internazionale.
In particolare, possono richiedere tale beneficio:
a) Gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU;
b) Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedono di non oltre il 40% i valori limite del bando di concorso e che posseggano i requisiti di merito di cui all'art. 9;
c) Gli studenti vincitori della borsa dell’università e/o del contributo dell’Unione Europea coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Xxxxxxxx, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio, e che siano risultati idonei o vincitori alla Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi.
È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.
La borsa per mobilità internazionale è concessa una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso, tranne che per gli iscritti ai corsi dell'Alta Formazione artistica e musicale ai quali è concessa una sola volta in tutta la carriera.
Gli studenti assegnatari di tale beneficio saranno sottoposti alla verifica del merito come i vincitori di Borsa di Studio ordinaria, cioè se raggiungeranno il merito previsto nelle tabelle 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 in appendice.
IMPORTI
L' importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza all’estero, ovvero:
• € 750,00 per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che
comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti nel bando di concorso.
Da questo importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa dell’università/istituto e l’integrazione dell'Unione Europea ed ogni altra borsa concessa da altro accordo bilaterale, a condizione che il contributo dell’Università/Istituto superi € 125,00.
• € 200,00 per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% il rispettivo limite del bando di concorso e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 9 e a condizione che il contributo dell’università/istituto superi €.125,00.
Le spese di viaggio saranno rimborsate per un importo pari a € 100,00 per i paesi europei e di
€ 500,00 per i paesi extraeuropei.
Per presentare la richiesta di “Contributo per mobilità internazionale” è necessario eseguire la seguente procedura:
1. Accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale
xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. compilare online la richiesta contributo dalle ore 9:00 del 1° novembre 2019 alle ore 14:00 del 31 dicembre 2019;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. certificazioni mediche, ecc…);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 31 dicembre 2019.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 31 dicembre 2019.
Gli studenti e le studentesse dovranno indicare nella richiesta contributo gli elementi indispensabili per reperire le informazioni e/o i dati dichiarati relativi alla mobilità internazionale (Accordo di mobilità ai fini di studio stipulato con l’istituzione universitaria di riferimento, attività programmata-learning agreement, periodo di permanenza all’estero, eventuale proroga contratto o periodo permanenza, merito conseguito all’estero e riconosciuto dall’istituzione universitaria).
Le somme, agli studenti aventi diritto, verranno erogate in un'unica soluzione, solo dopo il rientro dal programma di mobilità. Gli studenti al loro rientro devono presentare domanda di mobilità –a.a. 2019/20, corredata dai documenti di rito richiesti nella stessa: certificato di permanenza estero (da dove si evince l’università ospitante, il periodo di permanenza), i biglietti di viaggio e un documento di riconoscimento
Se i partecipanti al progetto di mobilità internazionale superano il numero dei posti messi a concorso si procederà a formulare una graduatoria, in base ai:
1) Vincitori di borsa di studio dell’ERSU di Catania,
2) Idonei di borsa di studio dell’ERSU di Catania;
3) Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 9.
Gli studenti di cui al precedente punto 3) non possono utilizzare il bonus ai fini del raggiungimento del requisito di merito.
Gli studenti, di cui ai punti 1), 2), 3) indicati nel primo capoverso del presente articolo e aventi diritto al beneficio, verranno posti in un’unica graduatoria, secondo la priorità descritta; la posizione in graduatoria è determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di
ISEE, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età.
L’erogazione della somma spettante avverrà solamente dopo il riconoscimento accademico delle prove superate anche se solo in parte. In ogni caso il contributo verrà erogato al termine del periodo di mobilità, previa verifica del conseguimento dei risultati sopra previsti, dei dati auto certificati e della documentazione presentata.
Art. 29
Integrazione per laureati “premio di laurea”
Esaurita la graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio e nei limiti delle disponibilità finanziarie, sarà concesso ad integrazione alla borsa di studio il “premio di laurea”, riservato agli assegnatari di borsa di studio per l'A.A. 2019/20 che conseguono il titolo di laurea triennale, laurea magistrale biennale e laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Il contributo può essere concesso un sola volta nella carriera. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendono beneficiare di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale. Ovvero, gli studenti che non hanno già beneficiato di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale.
Per presentare la richiesta del “premio di laurea”, è necessario eseguire la seguente procedura:
1. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel sito istituzionale
xxx.xxxxxxxxxxx.xx;
2. compilare online la richiesta entro le ore 14:00 del 31 maggio 2021;
3. stampare e firmare la richiesta (autocertificazione);
4. scannerizzare in unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e all’eventuale documentazione aggiuntiva (es. certificazioni mediche, ecc…);
5. caricare (upload) il suddetto file entro le ore 14:00 del 31 maggio 2021.
L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 del 31 maggio 2021.
Gli importi del contributo per laureati sono indicati nella tabella 9 bis in appendice.
Il beneficio verrà erogato solo dopo l’accertamento, da parte dell’ufficio preposto, del titolo conseguito e ferma restando la disponibilità economica dell’Ente in base alla formulazione di una graduatoria. Per l’ottenimento del premio di laurea la graduatoria è formulata in ordine decrescente rispetto al voto di laurea conseguito e, a parità di punteggio, in ordine crescente rispetto al valore ISEE, punti 0,50 sono attribuiti alla lode. A parità dei parametri sopra indicati, si prendono in considerazione, rispettivamente, il valore ISPE e l’età anagrafica entrambi in ordine crescente.
PARTE QUARTA
Servizio abitativo
Le residenze universitarie dell’ERSU di Catania sono:
• “ Cittadella” - Xxx Xxxxx Xxxxxxx xx 000 - Xxxxxxx
• “ Xxxxxx” - Xxx X. Xxxxxxx xx 000 – Xxxxxxx
• “ San Marzano” – Xxx Xxx. X. Xxxxxxx xx 00 – Xxxxxxx
• “ Casa Xxxxxx” – Xxx Xxxxxxx xx 000 – Xxxxxxx
• “ Suore Cappuccine” – Xxx X. Xxxxxxxxx xx 000 – Xxxxxxx
• “ Verona” – Xxx Xxxxxxx ( xxxxxx Xxx Xxxxxxx ) – Xxxxxxx
• “ Giudecca” – Xxxxxx 0x x 0x xx Xxx xxxxx Xxxxxxxx – Xxxxxxxx
• “ Casa Castillett” – Xxxxx Xxxxxxx xx 000 – Xxxxxx Ibla
• “ Istituto Xxxxxxxxx Gioeni” – Xxx Xxxxx xx 000 – Xxxxxxx
• “ Camplus College D’Xxxxxxx” – Xxx Xxxxxxxxxxx xx 000 - Xxxxxxx
L’Ente, nel corso dell’A.A. 2019/2020, cercherà di reperire attraverso manifestazioni d’interesse, locali idonei ad ospitare Residenze Universitarie realizzate nel rispetto delle norme antisismiche e/o adeguate sismicamente. In caso positivo sarà data ampia comunicazione e diffusione alla popolazione studentesca attraverso i siti istituzionale dell’Ente al fine di ampliare l’offerta del Servizio abitativo.
Art. 30
Caratteristiche del beneficio
Sono esclusi dal beneficio “Posto Letto” gli studenti che risultano IN SEDE O PENDOLARI secondo le tabelle 11 e 12.
Il servizio abitativo consiste nell’assegnazione di un posto letto gratuito presso una delle residenze universitarie gestite dall’ERSU Catania, fino ad esaurimento dei posti messi a concorso.
Dopo la prima assegnazione e il successivo scorrimento previsto dall’art.36, gli studenti i che rimarranno idonei per il servizio abitativo e che avranno manifestato il proprio interesse al servizio avranno la possibilità di presentare la dichiarazione di locazione nei termini previsti dall’art.23. Tali studenti, se assegnatari di borsa di studio, avranno diritto anche alla quota monetaria relativa al servizio abitativo pari ad € 1.300,00 o € 780,00 secondo fascia di reddito così come indicato nella tab. 9.
Gli assegnatari di borsa di studio che avranno richiesto il servizio abitativo, ma risulteranno idonei perché frequentanti sedi di corso prive di residenze universitarie non dovranno confermare il servizio abitativo con la manifestazione di interesse e avranno diritto alla quota integrativa del servizio abitativo se presenteranno regolare “Dichiarazione di locazione” nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 23.
Gli assegnatari di borsa di studio che non avranno presentato la manifestazione d'interesse o che non avranno accettato il posto letto, e che quindi risulteranno decaduti dal beneficio, non
avranno diritto alla quota monetaria relativa al servizio abitativo, ma acquisiranno comunque lo status di “fuori sede” ai fini del servizio ristorazione, se presenteranno regolare “Dichiarazione di locazione” nelle modalità e nei termini indicati nell’art. 23.
Gli studenti richiedenti borsa di studio e servizio abitativo, che intendono rinunciare al servizio abitativo, dovranno inoltrare richiesta di rinuncia entro il termine del 10 gennaio 2020.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie del servizio abitativo, gli assegnatari del servizio non potranno rinunciare al posto letto e optare per la consegna della dichiarazione di locazione (vedi anche art.23 del bando).
Art. 31
Criteri di distribuzione
I posti letto disponibili saranno suddivisi nel modo di seguito indicato:
• 1/3 agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca;
• 2/3 agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione e dottorato di ricerca.
La specifica dei posti letto è riportata nella tab. 15.
Art. 32
Fruizione del posto letto
Gli assegnatari di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell’accettazione e fino al 15 ottobre 2020, ad esclusione dei seguenti periodi:
o dal 21/12/2019 al 06/01/2020 (chiusura festività natalizie);
o dal 30/07/2020 al 08/09/2020 (chiusura estiva);
o periodo pasquale (da definire).
Al rientro dalla chiusura estiva non sarà consentito allo studente il reingresso nelle strutture abitative in assenza di domanda valida per l’anno accademico successivo; pertanto, si riterrà conclusa la permanenza dello studente presso le strutture alla data del 30/07/2020.
Gli assegnatari di posto letto nell'A.A. 2019/20, che dovessero risultare idonei, ma non assegnatari del posto letto per l'A.A. 2020/21, dovranno comunque lasciare il posto letto da loro occupato in una delle Residenze Universitarie, entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di posto letto se antecedente al 10/10/2020, a pena di decadenza da tutti i benefici e i servizi erogati dall'ERSU.
I vincitori dovranno accettare incondizionatamente il “Regolamento delle Residenza Universitarie” approvato con Delibera del C.d.A. n. 52 del 15/11/2016. Gli studenti, che per l’A.A. 2019/20, presentano domanda all’ERSU di Catania e risultano nelle graduatorie definitive “assegnatari di posto letto” e che per motivi personali, rinunciano al posto letto, manterranno lo “status di fuori sede” a condizione che presentino regolare “dichiarazione di locazione” – entro il 10 gennaio 2020 (vedi art.23 del bando). Lo studente assegnatario di posto letto che per motivi personali, rinuncia al posto letto nel periodo che va dal 11 gennaio 2020 al 31 maggio 2020 sarà considerato con lo status di pendolare relativamente all’assegnazione della
borsa di studio.
Lo studente assegnatario, che da accertamenti d’ufficio decade dal diritto acquisito, deve restituire all’ERSU il costo del posto letto per tutto il periodo di permanenza. Il valore del posto letto è di € 130,00 al mese.
“Foresteria per il mese di agosto” Fermo restante la disponibilità dei “posti letto” durante la chiusura estiva, lo studente assegnatario, dietro richiesta scritta, potrà ottenere il posto letto in regime di “Foresteria per il mese di agosto”, a seguito del pagamento come disposto dal tariffario. L’assegnazione del “posto letto” avverrà in base all’ordine cronologico della presentazione della domanda ed al relativo pagamento. Il pagamento dovrà essere corrisposto per l’intero mese. Non verranno accettate richieste inferiori al mese o pagamenti frazionati.
STUDENTI LAUREATI Gli studenti assegnatari di posto letto che si laureano durante l’anno accademico 2018/19 devono lasciare il posto letto entro 5 (cinque) giorni dalla data di laurea, fermo restando quanto normato all’art.2 comma D della sezione II del “regolamento delle residenze
“BUONO CASA”: l’Ersu di Catania si riserva, qualora nel corso dell’anno accademico, per motivi straordinari si imponesse l’esigenza di chiudere una o più residenze universitarie, con conseguente perdita del posto letto, di garantire allo studente assegnatario, un corrispettivo monetario definito “buono casa” di € 200,00 mensili, con tetto massimo di € 1.300,00.
Art. 33
Assegnazione del posto letto
I posti letto sono assegnati dall'Ufficio competente per ottimizzare l'utilizzo delle Residenze Universitarie, al fine di potere pienamente distribuire i posti letto messi a concorso.
L’ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una Residenza Universitaria all’altra per giustificati motivi.
Art. 34
Termini per l’accettazione del posto letto
Gli studenti di primo anno e anni successivi assegnatari di posto letto nella graduatoria 2019/20 possono proporre la scelta in una delle residenze indicate nel bando, tramite applicazione online pubblicata sul sito dell’Ente: xxx.xxxxxxxxxxx.xx, della quale - tramite avviso sullo stesso sito - verrà data comunicazione della data di inizio e fine delle procedure di prenotazione.
Si fa presente che gli studenti già assegnatari di posto letto per l’A.A. 2018/19 avranno diritto di prelazione, con la possibilità quindi di confermare o meno per l’A.A. 2019/20 il posto letto nella stanza occupata nell’anno precedente.
Nei giorni seguenti potranno scegliere il posto letto coloro che sono risultati assegnatari per la prima volta. Nel caso in cui, dopo le scelte degli assegnatari, dovessero essere disponibili ulteriori posti letto, l’ufficio Residenze procederà allo scorrimento della graduatoria tra gli idonei.
Lo studente assegnatario di posto letto, che risulta decaduto o rinunciatario agli studi, deve restituire all'ERSU la somma corrispondente ai giorni di permanenza, dalla data di assegnazione alla data dell'eventuale decadenza o rinuncia.
La rinuncia al posto letto deve essere presentata dallo studente per iscritto. La richiesta deve
essere indirizzata all'ERSU di Catania: Ufficio Assegnazione e Ufficio Case.
Gli studenti che, pur avendo manifestato interesse per il posto letto, non rientreranno nell’assegnazione del beneficio per indisponibilità di posti, potranno usufruire del contributo alloggio solo se vincitori di borsa di studio e fermo restando la disponibilità dei fondi dell’Ente
Art. 35
Modalità di accettazione del posto letto
L'accettazione del posto letto con la sottoscrizione di un atto di accettazione dell’alloggio e con l’impegno a rispettare il regolamento delle residenze, va effettuata presentando, al responsabile della residenza, i seguenti documenti:
• certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richiedente (studente) non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
• ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta alloggio 2019/20 se dovuta (vedi succ. art 37);
• ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale di € 150,00 (che ERSU di Catania richiede a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell’Ente) effettuato sul C/C bancario intestato a ERSU di Catania - IBAN XX00X0000000000000000000000 con causale: “Cauzione posto letto anno accademico 2019/20”. Per tutti gli studenti riconfermatari di posto letto è valido il versamento della cauzione già effettuato;
• foto recente, formato tessera a colori, sia per l’accettazione che per le conferme, da caricare nella domanda on-line;
• fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
• dichiarazione della presunta data di laurea (per gli studenti laureandi);
• originale e fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari.
Si specifica che alla fine della locazione, una volta verificata l’assenza di danni di qualsiasi natura arrecati alla residenza universitaria di assegnazione, la cauzione sarà automaticamente restituita.
Art. 36
Manifestazione di interesse al posto letto
Al fine di una piena e celere distribuzione dei posti letto messi a concorso, tutti gli studenti e le studentesse che sono risultati idonei nella graduatoria per “servizio abitativo”, dovranno manifestare il loro reale interesse all’assegnazione del posto letto, nella procedura cosiddetta di “scorrimento”.
I termini e la modalità per partecipare alla manifestazione di interesse saranno comunicati subito dopo la fine della assegnazioni dei posti letto ai vincitori tramite avviso sul sito istituzionale e mail inviata a tutti dli studenti risultati idonei nella graduatoria per il servizio abitativo.
L’elenco dei nuovi assegnatari di posto letto sarà reso noto tramite avviso sul sito istituzionale. L’accettazione del posto letto dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, a pena di decadenza del beneficio, con le stesse modalità previste dall'art. 34.
I criteri di redistribuzione dei posti letto assegnati tramite scorrimento sono i seguenti:
- per gli studenti e studentesse di primo anno che hanno manifestato interesse al servizio
abitativo, sarà elaborata un’unica graduatoria, senza alcuna differenziazione per scuola e corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE (punteggio rilevato dalla graduatoria Borsa di Studio). A parità di ISEE, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età (vedi art. 19);
- per gli studenti e studentesse di anni successivi al primo del nuovo ordinamento, sarà elaborata una graduatoria secondo i medesimi criteri di attribuzione dei posti letto, salvaguardando il numero dei posti letto previsti per ogni corso di Laurea.
Art. 37
Retta per la fruizione del posto letto
Non pagano la retta:
✓ i vincitori di Borsa di studio e di posto letto;
✓ gli idonei di Borsa di studio e gli assegnatari di posto letto;
✓ persone con disabilità;
Pagano la retta:
“Servizio di foresteria”: Il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Catania, con delibera
n.52 del 15/11/2016, ha attivato, in presenza di eventuali posti letto risultati vacanti successivamente all’espletamento della graduatoria di assegnazione, posti letto disponibili per assegnazione temporanee a:
✓ tutti gli studenti dell’Ateneo di Catania che non hanno richiesto la borsa di studio;
✓ tutti gli studenti vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al primo anno fuori corso “laureandi” del nuovo ordinamento dopo la data del 30 aprile 2020.
Il Regolamento della foresteria è pubblicato sul sito della trasparenza dell’ERSU di Catania ed è visionabile presso ERSU di Catania – Xxx Xxxxx x. 000, Xxxxxxx presso l’Unità Operativa 2 – Ufficio residenze.
Nel caso in cui il ritardo del pagamento della retta si protragga oltre 5 (cinque) giorni dai termini stabiliti dal Regolamento della foresteria, si procederà alla sospensione dei benefici attribuiti.
Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre i 30 (trenta) giorni, si procederà alla revoca dei benefici.
Si specifica che alla fine del servizio foresteria, una volta verificata l’assenza di danni di qualsiasi natura arrecati alla residenza universitaria di assegnazione, la cauzione sarà automaticamente restituita.
Art. 38
Decadenza dal servizio abitativo
Decadono dal servizio abitativo e, se assegnatari di borsa di studio, non hanno più diritto
all’eventuale quota aggiuntiva alla borsa di studio, gli assegnatari del servizio abitativo che:
• non accettano il posto letto e/o non si presentano per l’assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall’Ente;
• non presentano la manifestazione d’interesse al posto letto;
• omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
• conseguono la laurea;
• rinunciano formalmente al posto letto;
• violano il vigente Regolamento delle Residenze Universitarie dell’Ente;
• si trasferiscono presso altra università;
• non sono in regola con il pagamento della retta (vedi art. 37).
Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi elencati dall’art. 14, dovrà pagare la retta come previsto dall’art.37, per il periodo per il quale ha usufruito del beneficio.
PARTE QUINTA
Servizi di ristorazione
Art. 39
Accesso al Servizio Ristorativo
I benefici relativi alla ristorazione, erogati agli studenti in conformità delle norme citate nella Parte Prima del presente Xxxxx, che si intendono integralmente richiamate, sono destinati agli studenti secondo quanto previsto dalle norme di seguito riportate, oltre a quanto stabilito nel
D.P. n. 20 del 29/05/2018 in conformità con gli altri ERSU Siciliani.
Possono usufruire dei servizi di ristorazione tutti gli studenti iscritti per l'A.A. 2019/20 all'Università degli Studi di Catania, all’Accademia delle Belle Arti di Catania, all’Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania, all’Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Caltanissetta, all’Accademia delle Belle Arti "ABADIR" di Sant’Agata Xx Xxxxxxxx (CT) operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Catania per le seguenti tipologie di corso:
a) Laurea triennale;
b) Laurea Magistrale Biennale;
c) Laurea Magistrale a ciclo unico;
d) Xxxxx di laurea magistrale a cui accedono con una laurea del vecchio ordinamento;
e) Corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/98 n.210);
f) Corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368);
g) Corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore e per i corsi di laurea magistrale biennale, mediante diploma di laurea triennale.
LAUREANDI (fuori corso)
Gli studenti dell’Università di Catania, delle Accademie e Istituti Musicali iscritti all’ultimo anno dei corsi di cui ai punti a), b) e c) sopra indicati, che non si laureano entro la data del 30/04/2020, possono usufruire del servizio - per l'anno accademico 2019/2020 - come “laureandi” (fuori corso), pertanto:
• Gli studenti che non si laureano entro il 30/04/2020 e si iscrivono fuori corso per l'A.A. 2019-2020, dovranno rifare richiesta di accesso a mensa mediante autocertificazione e pagheranno il servizio secondo la fascia di appartenenza (Vedi tab. 14.2) fino ad un massimo di n°180 pasti;
• Gli studenti che partecipano come “laureandi” e si laureano entro il 30/04/2020 perdono il diritto all’utilizzo del servizio mensa, il giorno di laurea.
Motivi di esclusione dal servizio mensa
Saranno dissociati dal sistema di accesso a mensa gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti:
1) non si iscrivono all’anno di corso per cui richiedono i benefici;
2) hanno inviato la domanda online priva di uno o più documenti richiesti o priva di firma autografa;
3) non hanno sanato, le irregolarità rilevate d’ufficio;
4) hanno autocertificato dati che risultino difformi a quanto dichiarato nei documenti allegati;
5) presentano ISEE non conforme a quanto stabilito all’art.8 del bando con “omissione e difformità”.
6) hanno credito negativo sull’App. “Easy Campus” da oltre 15 giorni (resta impregiudicata la possibilità da parte dell’Ente del recupero delle somme).
Art. 40
Mense universitarie
Le mense universitarie in funzione per l’anno 2019/20 saranno le seguenti:
- “Cittadella” di Via Santa Sofia – Catania
- “Oberdan” di Via Oberdan n. 174 – Catania;
- “Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n° 36/38 – Catania .
L’ERSU di Catania si riserva di comunicare agli studenti eventuali variazioni sul sito dell’ERSU. Gli importi del pasto sono stabili come da tabelle 13 e 14.
Art. 41
Attribuzione della fascia all’interno dell’App. “Easy CAMPUS”
L’ERSU di Catania ha adottato nuove procedure tecnologiche per l’accesso alle mense universitarie, in sostituzione del precedente sistema.
Gli Studenti che vorranno accedere al Servizio dovranno registrarsi al portale studenti del sito istituzionale dell’Ente (qualora non lo fossero), secondo una delle seguenti modalità:
• Partecipazione al Bando di Concorso per l’A.A. 2019/2020 (Studenti che fanno richiesta di benefici);
• Richiesta ERSU App (Studenti che non hanno fatto richiesta di benefici); il richiedente il beneficio (che non partecipa al Bando) dovrà:
✓ Accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente nel portale studenti del sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, con le proprie credenziali;
✓ Compilare online la richiesta;
✓ Stampare e firmare la richiesta di partecipazione (autocertificazione);
✓ Caricare (upload) in unico file PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente alla copia del documento d’identità in corso di validità e dell’attestazione della tassa d’iscrizione pagata per l’anno accademico in corso e l’ISEE se inferiore ad € 47.017,56;
• N.B. L’Ersu si riserva di procedere a controlli a campione e mirati, anche da remoto, volti ad accertare il corretto utilizzo dell’App “Easy Campus”.
A tal proposito si fa presente che il biglietto mensa è strettamente personale e non può essere ceduto ad alcuno. In caso di riscontro positivo dei controlli, allo studente verrà inibito l’utilizzo dell’App di accesso alla mensa e avviato il procedimento di recupero delle somme per tutti i pasti consumati durante l’anno accademico, al prezzo minimo di € 6,00.
In particolare è stabilito:
1) Studenti che nelle graduatorie di Borsa di studio risultano vincitori o idonei: avranno attribuito la fascia mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo quanto previsto dalla tabella 13;
2) Studenti che hanno fatto richiesta di benefici e che nelle graduatorie risultano esclusi o sospesi a qualsiasi titolo:
avranno attribuito la fascia mensa in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza, fino ad un numero massimo di pasti pari a 180.
Il superamento della citata soglia comporterà il pagamento del pasto per l’intero importo di € 6,00. (vedi tabella 14);
3) Studenti che non hanno partecipato al concorso:
fermo restando quando stabilito nel D.P. n.20 del 29/05/2018 (vedi succ. punto 4), avranno accesso a mensa tramite l’App “EASY CAMPUS” con l’attribuzione della fascia in base a quanto autocertificato sul reddito pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza, fino ad un numero massimo di pasti pari a 180.
Il superamento della citata soglia comporterà il pagamento del pasto per l’intero importo di
€ 6,00. (vedi tabella 14).
4) Per quanto riguarda le altre categorie di Studenti si applicano le tariffa stabilite dal D.P. 20 del 18/05/2018, come di seguito indicato:
Studenti Universitari provenienti da altri Atenei € 6,50
Studenti laureati iscritti a nuovo corso di laurea € 6,50 Studenti iscritti a nuovo corso di laurea a seguito di rinuncia agli studi € 6,50 Master € 6,50
Dottorandi di ricerca € 6,50
Studenti Erasmus € 3,50
Studenti S.I.S.M. € 3,50
Ass. studentesche in occasione di convegni riconosciuti dall’Ente € 3,50
Per quanto non previsto, in caso di motivata richiesta e successiva concessione dell’accesso a mensa, il costo resta comunque fissato ad € 6,50.
CONDIZIONI PARTICOLARI:
• Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere l’associazione all’App. “Easy Campus” a cui sarà attribuita la fascia relativa all’ISEE e all’ISPE dichiarato con limitazioni previste al punto 3) (vedi tabella 14).
• Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono usufruire del pasto e verranno inseriti nella 5^ fascia.
Art. 42
Sedi Decentrate prive del servizio mensa
Nelle sedi decentrate ove non è stato possibile attivare il servizio mensa per mancanza di ristoratori disponibili all’erogazione del citato servizio, l’ERSU di Catania riconoscerà agli studenti vincitori di borsa un rimborso forfettario omnicomprensivo in occasione dell’erogazione della seconda rata della borsa secondo la tabella seguente
Assegnatari | ISEE inferiore o uguale al limite di €15.672,52 | ISEE compreso nell’intervallo tra €15.672,52 e €23.508,78 |
Studenti fuori sede: | € 600,00 | € 500,00 |
Studenti Pendolari | € 500,00 | € 400,00 |
Studenti in sede | € 400,00 | € 300,00 |
Lo studente fuori corso percepirà il 50% delle somme indicate in base al proprio status.
Tab. 1 – Elenco istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Catania |
Università degli Studi di Catania |
Accademia delle Belle Arti di Catania |
Accademia ABADIR di S’Agata li Battiati (CT) |
Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania |
Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Caltanissetta |
Tab. 2 – Percentuali di finanziamento da assegnare alle borse riservate e agli altri contributi |
Il 3,5% delle risorse economiche assegnate saranno riservate alle seguenti categorie: • 53%, fino ad un massimo di 40, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri, di cui alla tabella 8 in appendice, o a studenti stranieri rifugiati politici, aventi diritto alla protezione internazionale; • 9%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti orfani di vittime del lavoro; • 7%, fino ad un massimo di 3, borse riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero; • 7%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia; • 5%, fino ad un massimo di 5, borse riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura; • 14%, fino ad un massimo di 15, borse riservate a studenti residenti da almeno 5 anni nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana; • 5%, fino ad un massimo di 7, borse riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata. N.B. A tutti gli studenti portatori di handicap che abbiano i requisiti previsti del bando sarà concessa la borsa di studio. |
Fino ad un massimo del 4,0% delle risorse economiche assegnate saranno riservate ai contributi per la mobilità internazionale. Il contributo “Integrazione per laureati” (premio di laurea) sarà erogato dopo esaurimento graduatorie borse di studio. In presenza di ulteriori disponibilità finanziarie, esaurite le graduatorie di borsa di studio, saranno erogati ad integrazione della borsa di studio i premi di laurea. |
Tab. 3 – LINEE GUIDA ai fini della corretta determinazione del merito |
• Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risulteranno registrate sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2019; • Per i corsi di laurea o di specializzazione, il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti provenienti dai moduli chiusi e/o corsi integrati completi e che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2019; • I tirocini e le attività formative saranno considerati validi solo se registrati sul piano di studi con data non successiva al 10 agosto 2019; • I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2019/20 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate; • Ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria relativi alla pregressa carriera universitaria o preaccademica; • Non saranno presi in considerazione crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi; • Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati derivanti da carriere rinunciate o decadute; • Non potranno essere considerati utili ai fini del merito, i crediti a qualsiasi titolo sostenuti/convalidati registrati sul piano di studio in annualità non coerente con l’anno di corso (es. studente che si iscriverà al 2° anno, non può prendere in considerazione esami registrati sul piano di studio al 3° anno, anche se sostenuti entro il 10 agosto 2019); • Gli studenti iscritti con debiti formativi, per concorrere, oltre al numero minimo di crediti richiesti, dovranno aver superato, entro il 10 agosto 2019, anche quelli relativi allo stesso debito formativo; • I crediti conseguiti all’estero, nell’A.A. 2018/19 nell’ambito dei programmi di mobilità internazionale, sono considerati validi solo se sostenuti entro il 10 agosto 2019 anche se saranno convalidati con data successiva. |
ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente | € 23.508,78 |
ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | € 51.106,05 |
Per partecipare al concorso L’Attee eventuali ulteriori assegnazioni saranno comunicate tramite avviso sul sito istituzionale. Nessuna comunicazione sarà inviata via email o effettuata telefonicamente. La comunicazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale è valida a tutti gli effetti come notifica.
Tab. 4.1 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno dell’Università di Catania, dell’ABADIR di Sant’Agata Li Battiati, degli Istituti di Alta Formazione Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania e Caltanissetta | ||
ASSEGNATARI di Borsa di studio | ||
Opzione A → | se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020 e 20(15+5) cfu entro il 30 nov 2020 | → Hanno diritto: alla seconda rata, al rimborso della tassa regionale, all’esenzione delle tasse universitarie, alla borsa di mobilità internazionale |
Opzione B → | se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata e dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato |
Opzione C → | se non rientrano nell'opzione A o B | → Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato |
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio | ||
Opzione D → | se conseguono 15 CFU entro il 10 ago 2020 e 20 cfu entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici, il diritto al rimborso della Tassa Regionale e all’esenzione delle tasse universitarie |
Opzione E → | se conseguono solo 20 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati), il diritto al rimborso della Tassa Regionale e all’esenzione delle tasse universitarie, ma dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato |
Opzione F → | se non rientrano nell'opzione D o E | → Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato e i pasti eventualmente consumati secondo fascia |
ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità | ||
Opzione G → | se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12 cfu entro il 30 nov 2020 | → Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Opzione H → | se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata), ma perdono il diritto alla seconda rata |
Opzione I → | se non rientrano nell'opzione G o H | → Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale, ma dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio |
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità | ||
Opzione L → | se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12 cfu entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Opzione M → | se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Opzione N → | se non rientrano nell'opzione L o M | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Tab.4.2 - Modalità di attribuzione di benefici ai richiedenti di primo anno dell’Accademia delle Belle Arti di Catania frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MIUR | ||
ASSEGNATARI di Borsa di studio | ||
Opzione A → | se conseguono 18 CFU entro il 10 ago 2020 e 24(18+6) CFU entro il 30 nov 2020 | → Hanno diritto: alla seconda rata, al rimborso della tassa regionale, all’esenzione delle tasse universitarie, alla borsa di mobilità internazionale |
Opzione B → | se conseguono solo 24 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio e pasti consumati) e il diritto al rimborso della Tassa Regionale, ma perdono il diritto alla seconda rata e dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato |
Opzione C → | se non rientrano nell'opzione A o B | → Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio più i pasti consumati secondo fascia e dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato |
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio | ||
Opzione D → | se conseguono 18 CFU entro il 10 ago 2020 e 24 cfu entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici, il diritto al rimborso della Tassa Regionale e all’esenzione delle tasse universitarie |
Opzione E → | se conseguono solo 24 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati), il diritto al rimborso della Tassa Regionale e all’esenzione delle tasse universitarie, ma dovranno pagare la metà dell’eventuale posto letto assegnato |
Opzione F → | se non rientrano nell'opzione D o E | → Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato e i pasti eventualmente consumati secondo fascia |
ASSEGNATARI di Borsa di studio, con disabilità | ||
Opzione G → | se conseguono 11 CFU entro il 10 ago 2020 e 14 cfu entro il 30 nov 2020 | → Hanno il diritto alla seconda rata di borsa di studio e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Opzione H → | se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono i benefici concessi (prima rata di borsa di studio, pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata), ma perdono il diritto alla seconda rata |
Opzione I → | se non rientrano nell'opzione G o H | → Mantengono i benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale, ma dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio |
IDONEI non assegnatari di Borsa di studio, con disabilità | ||
Opzione L → | se conseguono 9 CFU entro il 10 ago 2020 e 12 cfu entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Opzione M → | se conseguono solo 12 CFU entro il 30 nov 2020 | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Opzione N → | se non rientrano nell'opzione L o M | → Mantengono l’idoneità ai benefici concessi (pasti consumati ed eventuale posto letto assegnato) e il diritto all’esonero della Tassa Regionale (eventualmente versata) |
Tab. 5.1 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso dell’Università di Catania, dell’ABADIR di Sant’Agata Li Battiati, degli Istituti di Alta Formazione Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania e Caltanissetta - corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu uguale a quella stabilita dal MIUR (es. 60 cfu per ogni anno di corso) | ||||||
Anno di immatricolazione | ||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 |
LAUREA Triennale | 25 | 80 | 135 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 30 | 80 | - | - | - | - |
LAUREA Magistrale a ciclo unico | 25 | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 |
Tab. 5.2 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai soggetti con disabilità che frequentano corsi di laurea dell’Università di Catania, dell’ABADIR di Sant’Agata Li Battiati, degli Istituti di Alta Formazione Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania e Caltanissetta - corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu uguale a quella stabilita dal MIUR (es. 60 cfu per ogni anno di corso) | |||||||
Anno di immatricolazione | |||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/11 |
LAUREA TRIENNALE | 15 | 48 | 81 | 114 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 18 | 48 | 81 | - | - | - | - |
LAUREA Magistrale a ciclo unico | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 | 213 |
N.B.: Il numero di crediti della superiore tabella è ridotto del 40%, utilizzando il criterio aritmetico.
Tab. 5.3 – Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai richiedenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MIUR | ||||||
Anno di immatricolazione | ||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 |
LAUREA Triennale | 30 | 96 | 162 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 36 | 96 | - | - | - |
Tab. 5.4 - Requisito di merito da conseguire entro il 10 agosto 2019 Numero minimo di CFU richiesti per partecipare al concorso ai soggetti con disabilità agli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Catania frequentanti corsi di laurea che prevedono una distribuzione di cfu diversa da quella stabilita dal MIUR | |||||||
Anno di immatricolazione | |||||||
TIPOLOGIA CORSI | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/11 |
LAUREA TRIENNALE | 18 | 58 | 97 | 141 | - | - | - |
LAUREA Magistrale biennale | 22 | 58 | 97 | - | - | - | - |
N.B.: Il numero di crediti della superiore tabella è ridotto del 40%, utilizzando il criterio aritmetico.
Tab. 6 – Requisito economico-patrimoniale | |
ISEE - Indicatore della Situazione Economica Equivalente | € 23.508,78 |
ISPE - Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente | € 51.106,05 |
Tab. 7 – Definizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare è definito ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n. 159, art. 3 e della Circolare INPS 18/12/2014 n. 171.
Il nucleo familiare dello studente è composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti
coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.
Pertanto, lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad es. nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve produrre l’ISEE del nucleo familiare d’origine.
In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.
Per i corsi di dottorato di ricerca, il richiedente benefici ha la facoltà di dichiarare un nucleo familiare “ristretto” composto da se stesso, coniuge e figli, se presenti (DPCM n. 159/2013).
Lo studente autonomo, il cui nucleo familiare non tiene conto dei componenti la famiglia d’origine, viene riconosciuto se in possesso di entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza esterna all’unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
In assenza anche di uno solo dei suddetti requisiti, lo studente dovrà indicare nell’attestazione ISEE, anche i redditi percepiti dai componenti della famiglia d’origine.
Lo studente coniugato e/o avente figli e non avente le condizioni per essere considerato “studente autonomo” (limitatamente al punto b, redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a € 6.500,00 anche se prodotti dal coniuge), ai fini dell'accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere comunque “attratto” nel nucleo familiare di origine senza eventuali coniuge e/o figli.
Lo studente straniero è tenuto a presentare il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato (rivolgersi ai CAF per la determinazione). In base alla nazione in cui sono prodotti i redditi ed è disponibile il patrimonio della famiglia d'origine, è necessario allegare, altresì, alla richiesta di Borsa di studio, la documentazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese, tradotta in italiano e legalizzata, se prevista. Lo studente straniero è sempre obbligato a dichiarare anche i redditi e il patrimonio eventualmente posseduti in Italia dal proprio nucleo familiare.
Lo studente straniero residente in Italia, senza redditi e patrimonio all'estero, essendo equiparato agli studenti italiani, dovrà essere in possesso dell'Attestazione ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.
Qualora gli interessati, pur avendo richiesto il calcolo dell'ISEEU/ISPEU parificato, non siano in possesso dello stesso all'atto della compilazione della domanda, potranno allegare la suddetta documentazione alla richiesta di Borsa di Studio. L’Ente provvederà d'ufficio al calcolo degli indicatori di situazione economica patrimoniale per le prestazioni per il diritto allo studio
Ai fini della corretta determinazione del nucleo familiare si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente.
Tab. 8 – Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi del D.M. n.464/2019 | |||
Afganistan | Djibouti | Madagascar | Solomon Islands |
Angola | Eritrea | Malawi | Somalia |
Bangladesh | Ethiopia | Mali | South Sudan |
Benin | Gambia | Mauritania | Sudan |
Bhutan | Guinea | Mozambico | Tanzania |
Burkina Faso | Guinea Bissau | Myanmar | Timor-Leste |
Burundi | Haiti | Nepal | Togo |
Cambogia | Kiribati | Niger | Tuvalu |
Central African Rep. | Korea Dem. Rep. | Rwanda | Uganda |
Xxxx | Xxxx People’s Democratic Repubblic | Sao Tome & Principe | Vanuatu |
Comoros | Lesotho | Senegal | Yemen |
Congo Dem. Rep. | Liberia | Sierra leone | Zambia |
Zimbabwe |
Tab. 9 – Importi della borsa di studio | ||
ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite ISEE superiore a 2/3 e fino al limite | ||
Status “fuori sede” | agli assegnatari di posto letto: € 2.731, 58 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 2.731,58 importo borsa di studio + € 1.300,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 . ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 2.731,58 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto | agli assegnatari di posto letto: € 1.639,95 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 ai non assegnatari di posto letto per indisponibilità, che hanno presentato regolare “Dichiarazione di locazione”: € 1.639,95 importo borsa di studio + € 780,00 quota integrativa servizio abitativo* + pasti secondo tabella 13 . ai non richiedenti servizio abitativo o ai rinunciatari/decaduti servizio abitativo, che hanno presentato regolare dichiarazione di locazione: € 1.639,95 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 * in caso di indisponibilità posto letto |
Status “pendolari” | € 2.284,09 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 1.370,45 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Status “in sede” | € 1.971,89 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 | € 1.183,13 importo borsa di studio + pasti secondo tabella 13 |
Gli studenti stranieri, il cui nucleo familiare non risiede in Italia, a meno che non abbiano richiesto ed ottenuto il posto letto o abbiano presentato la “Dichiarazione di locazione”, verranno considerati comunque FUORI SEDE con il riconoscimento dell’erogazione di un importo pari a € 2.731,58 + pasti come da tab 13, per ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite, o € 1.639,95 + pasti come tab. 13, per ISEE superiore ai 2/3 del limite e fino al limite.
Tab. 9bis – Importi dell’integrazione per laureati (premio di laurea) | ||
ISEE inferiore o uguale a 2/3 limite ISEE superiore a 2/3 e fino al limite | ||
Status “fuori sede” | € 1.365,79 | € 819,97 |
Status “pendolari” | € 1.142,04 | € 685,22 |
Status “in sede” | € 985,94 | € 591,56 |
Tab. 10 – Importi della borsa di studio corrisposta alle persone in condizioni di disabilità grave, di cui all'art.3 comma 3 della L. 104/92, o con invalidità non inferiore al 66%, di cui all’art. 14 del DPCM 9 aprile 2001 Importo pari al doppio della borsa minima distinguendo tra studente “in sede”, “pendolare” e “fuori sede”, di cui al Decreto interministeriale n. 798/2017 | |
Status “fuori sede” | € 3.279,90 |
Status “pendolari” | € 2.740,90 |
Status “in sede” | € 2.366,26 |
.
Tab. 11 – Classificazione dello Studente in base alla residenza anagrafica.
Studente in sede | Studente pendolare | Studente fuori sede |
Aci Castello Catania Gravina di Catania Mascalucia Misterbianco San Xxxxxxxx La Punta San Xxxxxxxx di Catania San Xxxxxx Xxxxxxxx Sant'Agata li Battiati Tremestieri Xxxxx Xxxxxxxx | Aci Xxxxxxxxxx Aci Catena Acireale Aci Sant’Xxxxxxx Xxxxxxxx Camporotondo Etneo Giarre Mascali Motta Sant’Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Paternò Pedara Ragalna Riposto Santa Venerina Trecastagni Viagrande Zafferana | ✓ Lo studente vincitore o idoneo di borsa di studio che risulta assegnatario di posto letto nelle residenze dell’ERSU di Catania. ✓ Lo studente residente in un comune diverso da quelli indicati nella colonna :“studente in sede” e “studente pendolare”, distante almeno Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed impiega oltre 50 minuti avvalendosi dei mezzi pubblici di trasporto e prende alloggio nei pressi della sede del corso a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi |
Tab. 12 – Studenti in base alla residenza di corso di laurea
SEDE DEL CORSO | Studente fuori sede |
Ragusa Siracusa Caltanissetta Troina | Lo studente distante Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed impiega oltre 50 minuti, avvalendosi dei mezzi pubblici, assegnatario di posto letto nelle residenze dell’ERSU di Catania o prende alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso per almeno 10 mesi |
Tab. 13 – Servizio ristorativo
PASTI STUDENTI
studenti primo anno
TIPOLOGIA | FUORI SEDE | PENDOLARE - IN SEDE |
VINCITORI | 2 Pasti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 pasti. (1) Oltre secondo la fascia di appartenenza. | 1 Pasto gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti(2). |
IDONEI | 2 Pasti giornalieri ad € 1,60 fino ad un massimo di 360 pasti. (1) (2) | 1 Pasto giornaliero ad € 1,60 fino ad un massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti. (2) |
studenti anni successivi al primo
TIPOLOGIA | FUORI SEDE | PENDOLARE - IN SEDE |
VINCITORI | 2 Pasti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 pasti. (1) Oltre secondo la fascia di appartenenza. | 1 Pasto gratuito giornaliero fino ad un massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti. (2) |
IDONEI | 2 Pasti gratuiti giornalieri fino ad un massimo di 360 pasti. (1) Oltre secondo la fascia di appartenenza. | 1 Pasto giornaliero gratuito fino ad un massimo di 180 pasti. Oltre secondo la fascia di appartenenza fino ad un massimo di 180 pasti. (2) |
(1) elevabile d’ufficio di ulteriori n. 50 pasti per chi risiede nelle residenze universitarie e a seguito di motivata richiesta.
(2) il superamento delle soglie comporterà il pagamento del prezzo intero di € 6,00 per pasto.
Tab. 14 – Costo a carico dello studente del pasto intero per accedere al servizio ristorativo
Fasce mensa
Fascia | ISEE | ISPE | Importo |
Prima | da € 0,00 ad € 7.836,26 | Fino ad € 76.659,08 | € 1,60 |
Seconda | da € 7.836,26 ad € 15.672,52 | Fino ad € 102.212,10 | € 2,10 |
Terza | da € 15.672,53 ad € 23.508,78 | Fino ad € 127.765,13 | € 2,60 |
Quarta | da € 23.508,79 ad € 47.017,56 | Fino ad € 153.181,50 | € 4,00 |
Quinta | Oltre € 47.017,56 | € 6,00 |
Tab. 15 – Distribuzione dei posti letto
I posti letto, complessivamente n° 653 di cui n° 613 nella sede di Catania, n°17 nella sede di Ragusa e n° 23 nella sede di Siracusa, saranno così ripartiti: Sede di Catania | |
• n° 200 agli studenti immatricolati per la prima volta(corso di laurea triennale, corso di laurea magistrale biennale, corso di laurea a ciclo unico, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione); • n° 400 agli studenti iscritti agli anni successivi al primo. | |
Posti letto riservati | |
• n° 3 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 comma3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti di prima immatricolazione; • n° 6 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 comma3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001, iscritti ad anni successivi al primo; • n° 2 agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri di cui alla tabella 7 in appendice o studenti stranieri rifugiati politici; • n° 2 agli studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata; | |
Sede di Ragusa | |
• n° 1 agli studenti con disabilità grave di cui al’art.3 comma3 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, ai sensi dell’art. 14 DPCM 9 aprile 2001; • n° 5 agli studenti immatricolati per la prima volta; • n° 11 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo; | |
Sede di Siracusa | |
• n° 8 agli studenti immatricolati per la prima volta; • n° 15 agli studenti iscritti ad anni successivi al primo; |
Tab. 16 – DSU con omissioni/difformità
In relazione ai dati autodichiarati nella DSU, l’Agenzia delle entrate effettua appositi controlli anche per verificare se vi sia corrispondenza tra quanto indicato dagli utenti nella sezione relativa al patrimonio mobiliare e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti (art. 11, comma 3, D.P.C.M. n.159/2013).
Se da tali controlli risultano omissioni o difformità tra i dati autodichiarati e le informazioni presenti nell’anagrafe dei rapporti, l’Agenzia rende disponibile all’INPS tali anomalie evidenziando nelle annotazioni dell’attestazione ISEE le specifiche delle omissioni/difformità, la data in cui è avvenuto il controllo, il protocollo della DSU ed i codici fiscali dei componenti il nucleo a cui si riferisce l’anomalia riscontrata. Con particolare riferimento al patrimonio mobiliare, qualora uno dei componenti del nucleo, nel compilare la DSU, abbia omesso o esposto in modo non corretto uno o più rapporti finanziari, nelle predette annotazioni verrà riportata la lista completa di tutti rapporti finanziari riferiti a quel componente.
Nei casi di omissioni o difformità, secondo la normativa in vigore (comma 5, del citato articolo 11), il richiedente una qualsiasi prestazione ha due alternative possibili:
1) presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte.
2) presentare domanda per la prestazione di suo interesse avvalendosi della stessa attestazione ISEE recante l’annotazione delle omissioni o difformità ed allegando idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. La documentazione va richiesta esclusivamente dall’utente all’intermediario (Banca, Poste Italiane, ecc.) che ha comunicato i rapporti finanziari all’Agenzia delle entrate.
A far data dalla pubblicazione degli elenchi ed entro la data della fine del periodo delle rettifiche/integrazioni il richiedente dovrà attivarsi per risolvere il provvisorio respingimento della domanda in una delle due summenzionate possibilità.
La sezione dei servizi online dell’ERSU di Catania è raggiungibile tramite registrazione alla sezione “Portale Studenti” del sito istituzionale dell’Ente.
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email xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx pec xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Catania, 12 Luglio 2019
Il RESP.LE UFF.ASSEGNAZIONI IL RESP.LE UFF. RESIDENZE e RISTORAZIONE
X.xx Sig.ra Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxxx X.xx Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx
IL DIRIGENTE DELLA U.O.I IL DIRIGENTE DELLA U.O.II
X.xx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx X.xx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Il DIRETTORE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx