Permessi straordinari. Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova spettano permessi straordinari nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti:
a. per matrimonio, giorni 15 di calendario;
b. per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i corsi universitari limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove stesse;
c. in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei figli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso limitatamente a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell’ipotesi in cui il dipendente, nel predetto giorno, abbia comunque prestato attività lavorativa;
d. il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla Legge 13 luglio 1967, n.584;
e. per la partecipazione all'espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge;
f. per gravi e documentate ragioni, l'Amministrazione può concedere un periodo di permesso straordinario anch’esso retribuito non superiore a cinque giorni;
g. per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;
h. per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche;
i. in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno;
j. nei casi previsti nell’art.14, commi 1 e 2, del DLgs n.151/2001.
Permessi straordinari. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/00 il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi ad evento in caso di decesso del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore padre sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito in occasione della nascita del figlio, di adozione o di affidamento. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.
Permessi straordinari. Possono accordarsi al personale, in circostanze speciali e subordina- tamente alle esigenze del servizio, permessi straordinari, non computa- bili nelle ferie, della durata non superiore a 2 giorni all’anno anche con- secutivi, con la corresponsione dei normali emolumenti.
Permessi straordinari. A) Operai a tempo indeterminato: il lavoratore ha diritto ai seguenti per- messi retribuiti, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro, nei seguenti casi: • due settimane di calendario per matrimonio; • tre giorni lavorativi in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado (anche non con- vivente) o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica; • un giorno nel caso di decesso di un altro familiare affine di primo grado anche non coabitante; • un giorno in caso di matrimonio di un familiare coabitante; • un giorno all’anno in caso di trattazione di eventuali vertenze sindacali; • un giorno al genitore padre in caso di nascita del figlio: • dodici ore annue per visite mediche, anche frazionabili; • un giorno al lavoratore straniero in concomitanza alla prima convocazione della questura/ prefettura per il foto segnalamento in vista del rinnovo del titolo di soggiorno. Al lavoratore donatore di sangue sarà concesso un periodo di riposo sino a 24 ore dopo il prelievo di sangue o dopo il trattamento di plasmaferesi. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili con le ferie.
B) Operai a tempo determinato: il lavoratore ha diritto agli stessi permessi retribuiti di cui sopra solo ed esclusivamente nel seguente caso: un giorno al genitore padre in caso di nascita del figlio. Negli altri casi ha diritto agli stessi permessi ma senza alcuna retribuzione.
Permessi straordinari. Nel caso di eventi luttuosi, riguardanti parenti e affini di primo e secondo grado, sarà concesso ai giornalisti interessati un permesso straordinario della durata di 3 giorni. Ai giornalisti con anzianità aziendale superiore a 5 anni, saranno concessi, in aggiunta alle ferie, permessi straordinari retribuiti per complessivi 3 giorni lavorativi all’anno. I permessi straordinari richiesti e non goduti per esigenze aziendali potranno essere recuperati nell’anno successivo. Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che rinuncino a tutto o in parte ai permessi straordinari.
Permessi straordinari. L’impiegato ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a giorni 7, per motivi familiari o personali. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/00 l’impiegato ha diritto ad un per- messo retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso del co- niuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Durante tali permessi l’impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Permessi straordinari. L'impiegato ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a giorni 7, per motivi familiari o personali. Ai sensi dell'art. 4, legge n. 53/00, l'impiegato ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Durante tali permessi l'impiegato è considerato ad ogni effetto in attività di servizio.
Permessi straordinari. In caso di matrimonio il lavoratore a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di quattordici giorni. Ha altresì diritto ad un permesso retribuito di tre giorni per motivi familiari o per altri casi. I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
Permessi straordinari. 1.Per familiari portatori di handicap A richiesta del lavoratore con figli o equiparati a carico portatori di handicap, verranno concessi permessi non retribuiti fino ad un massimo di 50 ore annue . Le richieste di tali permessi dovranno essere documentate. 1.Congedi Parentali In applicazione delle previsioni di cui all'articolo 54 del CCNL del 27.9.2005 verranno concessi giorni 5 lavorativi di permessi retribuiti in caso di nascita di figli. A norma dell'articolo 4 della Legge 53 dell'8.03.2000, verrà concesso un permesso retribuito: 1Cinque giorni lavorativi all'anno in caso di decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica o di affine entro il primo grado (suocero/suocera); 2fino a cinque giorni in caso di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In caso di assistenza a familiari ed affini fino al secondo grado incluso, per operazioni chirurgiche, verranno concessi fino a giorni cinque di permesso retribuito.Tale permesso potrà essere aumentato fino a dieci giorni qualora la gravità dell'intervento lo giustifichi. La durata della degenza dovrà essere comprovata da idonea certificazione. Inoltre saranno accordati: permessi retribuiti fino a 25 ore all’anno per i lavoratori che debbano sottoporsi a terapie ripetitive e cicli di cure riferiti a patologie debitamente certificate; permessi retribuiti fino a 10 ore all’anno e permessi non retribuiti fino a 10 ore all’anno per l’inserimento di figli nella scuola materna ovvero nella scuola elementare. Sono inoltre da considerare retribuiti i permessi richiesti per visite specialistiche cui il lavoratore debba sottoporsi che saranno comprovati da idonea certificazione; al riguardo, nella durata dei permessi dovranno essere ricompresi anche i giorni di viaggio per l’eventuale trasferimento fuori sede o in località che non consenta l’effettuazione della visita ed il rientro nell’arco della stessa giornata. Per donazione di sangue al lavoratore spetta un permesso retribuito di due giorni compreso quello del prelievo. Le aziende potranno accordare permessi non retribuiti per gravi motivi personali documentati, fino a quindici giorni lavorativi all’anno. Verranno altresì accordati fino a 15 giorni di permessi non retribuiti per azio...
Permessi straordinari. Il lavoratore a T.I. che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo retribuito di giorni 12 lavorativi, durante il quale è considerato a tutti gli effetti in attività di servizio; ha altresì diritto ad un permesso di giorni 3 in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di conviventi, purché la stabile convivenza con il lavoratore e la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.(Legge 53/2000 – art. 4 comma primo. Pubblicata sulla G.U. 13 marzo 2000 – n.60; “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”).