Lavoro supplementare e straordinario Clausole campione

Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente. E’ considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 36 ore settimanali per il personale inquadrato nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per il restante personale. Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. All'inizio di ogni anno i criteri generali per l'utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previa consultazione e parere delle Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi. Il lavoro supplementare e straordinario, oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, d’intesa con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77 ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro supplementare e straordinario saranno rispettivamente compensati da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.58, diviso il divisore mensile indicato all'art.58, con una maggiorazione del 20%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro supplementare o straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.29 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall’Amministrazione della struttura sanitaria. Sono fatte salve le condizioni previste dall’art. 20 della banca delle ore.
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente CCNL, quali ad esempio punte di più intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previo accordo tra gli interessati è consentita la prestazione di lavoro supplementare che non potrà superare il 50% del normale orario di lavoro. Il lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali. Per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Nel caso di part-time verticale è consentito, limitatamente ai giorni in cui è prevista la prestazione di lavoro a tempo pieno, lo svolgimento di prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario giornaliero originariamente pattuito, sulla base di quanto stabilito per i lavoratori a tempo pieno; tali prestazioni sono retribuite sulla base di quanto previsto dall'articolo rubricato "Lavoro straordinario, notturno e festivo". Ai sensi del D.Lgs. 61/2000 il rifiuto del lavoratore di accettare clausole flessibili o elastiche e lavoro supplementare non integra gli estremi per comminare provvedimenti disciplinari, né giustificato motivo di licenziamento. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti; a questo proposito l'Azienda esaminerà prioritariamente, nel passaggio da tempo pieno a part-time o viceversa, le richiesta dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. L'Azienda, tra le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dà precedenza a quelle fondate su gravi motivi familiari e/o personali. I lavoratori affetti da gravi patologie che comportano una ridotta capacità lavorativa accertata dalla Commissione medica istituita presso il Servizio Sanitario pubblico competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto a tempo pieno a richiesta del lavoratore. I lavoratori di cui al comma che precede sono esclusi dall'applicazione delle norme in materia di clau...
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, verticale o misto, anche a tempo determinato. Il lavoro supplementare è ammesso fino al raggiungimento del 85% dell'orario a tempo pieno settimanale di cui all'articolo 22. Tale lavoro supplementare, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10%. Nel caso di superamento del limite di cui al comma precedente e fino al raggiungimento dell'orario pieno settimanale, il lavoro supplementare sarà retribuito con una maggiorazione pari al 20%. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la stessa disciplina prevista per i lavoratori a tempo pieno dall'art. 24. L'eventuale rifiuto del lavoratore all'effettuazione di lavoro supplementare e straordinario non può integrare alcun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. Il lavoratore può esimersi dall'effettuazione di prestazioni supplementari o straordinarie unicamente dal momento in cui sopravvengano e fino a quando permangano le seguenti documentate ragioni:
Lavoro supplementare e straordinario. Art. 60 - Pronta disponibilità
Lavoro supplementare e straordinario. In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano i settori disciplinati dal presente c.c.n.l. come ad esempio punte di intensa attività, necessità di sostituzione di lavoratori assenti, previa comunicazione alle R.S.U. e salvo comprovati impedimenti individuali, il lavoro supplementare è consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali e per una quantità annua non superiore al 50% della normale prestazione annua a tempo parziale ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione onnicomprensiva sarà pari al 20%.
Lavoro supplementare e straordinario. Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 200 ore annue per dipendente. È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali (e retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie). Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali. Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno). Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario diurno sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art.51, con una maggiorazione del 15%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi (diurno) per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%. Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%. Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 15 o nelle giornate programmate come riposo settimanale. Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Azienda della struttura.
Lavoro supplementare e straordinario. 1. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l’orario di lavoro concordato nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno, anche in relazione alle giornate, alle settimane ed ai mesi.
Lavoro supplementare e straordinario. Per lavoro supplementare si intende quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. Nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, anche a tempo determinato, il datore di lavoro ha facoltà di richiedere al lavoratore lo svolgimento delle suddette prestazioni supplementari. Il ricorso al lavoro supplementare è consentito anche nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto, quando il tempo pieno non sia stato raggiunto. L'effettuazione di prestazioni di lavoro supplementare è subordinata al consenso del lavoratore interessato soltanto nel caso in cui l'istituto del lavoro supplementare non sia previsto né regolamentato dal contratto collettivo. Infatti, se esiste una disciplina collettiva, questa può essere richiesta dal datore anche senza il consenso del lavoratore. A differenza delle ipotesi di lavoro flessibile ed elastico, non è richiesto che il consenso sia prestato in una forma predeterminata. L'eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce in nessun caso giustificato motivo di licenziamento (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 61/2000). Alla contrattazione collettiva è demandata l'individuazione: - del numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili; - delle relative causali in relazione alle quali si consente di richiedere ad un lavoratore a tempo parziale lo svolgimento di lavoro supplementare; - delle conseguenze del superamento delle ore di lavoro supplementare con- sentite dai contratti collettivi stessi. Le causali di ricorso al lavoro supplementare non devono essere necessariamente di tipo oggettivo e, pertanto, possono essere previste anche causali di tipo soggettivo. In assenza di regolamentazione collettiva, e previo accordo individuale, il lavoro supplementare è ammesso senza limiti, fermo restando quello del tempo pieno. Si avverte, però, che una recente giurisprudenza di legittimità ritiene che, in presenza di una prestazione lavorativa resa costantemente con utilizzo di lavoro supplementare, tale da equipararla, in termini quantitativi, all’orario ordinario a tempo pieno, può implicare l’automatica trasformazione del rapporto, per fatti concludenti, in rapporto full-time (Cass. n. 11905/2011). In modo non del tutto convincente, tale giurisprudenza afferma che non avrebbe rilevanza neppure la libertà del lavoratore di rifiutare la maggiore prestazione richiesta, posto che l’effettuazione in...
Lavoro supplementare e straordinario. Articolo 36 – Riposo settimanale e lavoro festivo Articolo 37 – Lavoro notturno
Lavoro supplementare e straordinario. (ex art. 33)