Contratti di inserimento Clausole campione

Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento, in riferimento all’accordo interconfederale specifico, è operativo a seguito della definizione delle modalità esecutive dei piani individuali di inserimento e con la strutturazione di un progetto idoneo ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo che è proprio delle strutture sanitarie. Per la definizione del cennato progetto e della correlata formazione si prevedono percorsi differenziati con una durata di 9 mesi per l’inserimento nella posizione funzionale A2, di 14 mesi per l’inserimento nella posizione funzionale B, di 18 mesi per l’inserimento nella posizione funzionale C. L’inquadramento iniziale per il progetto di inserimento nella posizione funzionale A2 è la posizione A, con 20 ore di formazione teorica; quello per il progetto d’inserimento nella posizione funzionale B è la posizione A3 con 40 ore di formazione teorica; quello per il progetto di inserimento nella posizione funzionale C e la posizione B3, con 60 ore di formazione teorica.
Contratti di inserimento. Le parti recepiscono i contenuti dell'accordo interconfederale 11 febbraio 2004 che si allega al presente c.c.n.l., ed eventuali modifiche che interverranno.
Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. In tale ambito, il contratto di inserimento può essere funzionale all’inserimento/reinserimento di lavoratori appartenenti alle categorie individuate all’art. 54 comma 1 del Dlgs 276/03. Il contratto di inserimento di cui al presente CCNL, può essere applicato, alle seguenti condizioni: - forma scritta con specifica del progetto individuale; in mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato; - durata non inferiore a nove mesi e non superiore ai diciotto mesi; eventuali proroghe sono ammesse entro il limite massimo di durata stabilito dalla legge; - periodo di prova della durata prevista per il livello d’inquadramento attribuito; - per i lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a 36 mesi; - durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento sarà inferiore di due livelli a quella spettante per le mansioni per il cui svolgimento è stato stipulato il contratto per il 50% della durata complessiva del contratto di inserimento e inferiore di un livello per il restante 50% di durata del contratto; - definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. Nel progetto vanno indicati la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto, la durata e le modalità della formazione; - il progetto deve prevedere una formazione teorica di 24 ore, ripartita tra prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite eventualmente anche con modalità di e-learning in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione concernente la prevenzione antinfortunistica, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà necessariamente essere impartita nella fase iniziale del rapporto; - la formazione effettuata durante l’esecuzione del rapporto di lavoro deve essere registrata, a cura del...
Contratti di inserimento. Le Imprese possono costituire rapporti di lavoro subordinato di inserimento in conformità all’accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, al fine di agevolare l’inserimento e/o il reinserimento di quei soggetti che sono stati espulsi nell’ambito di processi di riorganizzazione produttiva, mediante la definizione di uno specifico progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo della impresa. I contratti di inserimento potranno essere sottoscritti con le seguenti categorie di lavoratori: • soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; • disoccupati di lunga durata che abbiano un’età ricompressa tra i 29 e i 32 anni; • lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; • lavoratori che desiderano intraprendere o riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; • donne di qualsiasi età residenti in un’area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o il cui tasso di disoccupazione femminile superiori del 10% quello maschile; Il contratto di lavoro dovrà essere redatto in forma scritta e dovrà indicare: • la durata; • il periodo di prova; • l’orario di lavoro; • l’inquadramento economico e giuridico; • il trattamento di malattia ed infortunio; • il progetto individuale di inserimento. Il contratto di inserimento avrà una durata non inferiore a nove mesi e non superiore a 18 mesi e non è rinnovabile. Nell’ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità compatibili con il nuovo contesto organizzativo, , anche tenendo conto della congruità delle competenze possedute dal lavoratore con la mansione alla quale è preordinato il progetto di inserimento, la durata del contratto potrà avere durata inferiore alla massima indicata ma non inferiore a 12 mesi. La categoria di inquadramento del lavoratore non potrà comunque essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle del conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto. Il progetto individuale di inserimento definito con il consenso del lavoratore sarà finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso nel contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto saranno indic...
Contratti di inserimento. Art. 17 Il contratto di inserimento definirà le modalità esecutive di piani individuali di inserimento e di strutturazioni volte ad adeguare le competenze professionali dei lavoratori al contesto delle strutture in cui operano. Sono previsti percorsi differenziati di 9 mesi per l’inserimento nella funzione A2 (con posizione iniziale A) con 20 ore di formazione teorica, 14 mesi per la B (con posizione iniziale A3) con 40 ore di formazione teorica, 18 mesi per la C (con posizione iniziale B3) con 60 ore di formazione teorica Contratto a tempo determinato Art. 18 E’ consentito per le ragioni di cui all’art. 1 d.lgs. 368/2001. L’apposizione del termine deve risultare da atto scritto di cui copia deve essere consegnata al lavoratore entro 5 gg dall’inizio della prestazione. È ammessa una sola proroga, con consenso del dipendente, se la durata è inferiore a 3 anni e ove si riferisca alla stessa attività lavorativa del contratto iniziale. Non è ammesso per sostituire lavoratori in sciopero; presso datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti abbiano proceduto a licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 L. 223/91, o licenziamenti individuali e plurimi per riduzione del personale, per le stesse mansioni cui si riferisce il ctd (escluse le ipotesi ex art. 3, lett. b, d.lgs 368/01); presso strutture con lavoratori con orario ridotto per l’applicazione di contratti di solidarietà difensivi; per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008. Il termine può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni. Si rimanda all’art. per la lettura della ipotesi di contratto a termine individuate a titolo esemplificativo.
Contratti di inserimento. La Società si riserva la facoltà di ricorrere alla tipologia dei contratti di inse- rimento nel rispetto delle norme di legge e dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004.
Contratti di inserimento. Art. 14 (Lavoro ripartito)
Contratti di inserimento. Con riferimento all'Accordo Interconfederale 18/12/88, le parti, nell'obiettivo di favorire l'impiego o il reimpiego dei lavoratori appartenenti alle categorie di seguito indicate, confermano le ipotesi per le quali è consentita l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di inserimento di durata non inferiore a 4 mesi e non superiore a 12 mesi per: - lavoratori oltre i 29 anni iscritti nelle liste di collocamento; - lavoratori sotto i 29 anni iscritti nelle liste di collocamento da assumere per l'esecuzione di mansioni escluse dall'applicabilità dei contratti di formazione e lavoro; - lavoratori sotto i 29 anni per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, da assumere per l'esecuzione di mansioni in relazione alle quali, a norma del presente contratto, è ammessa la stipulazione di contratti di formazione e lavoro.
Contratti di inserimento. Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
Contratti di inserimento. 1. In conformità all’accordo interconfederale 11 febbraio 2004, i contratti di inserimento sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale diretto a realizzare l’inserimento ovvero il reinserimento di un lavoratore. 2. Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo ed il rapporto di lavoro si intende costituito a tempo indeterminato. 3. Nella lettera di assunzione devono essere indicati: