Contract
Centrale Unica di Committenza Associazione dei Comuni Patto Territoriale Trigno Sinello CENTRO DI COSTO COMUNE DI GISSI SETTORE AMMINISTRATIVO Xxxxxx Xxx Xxxxxx,0 – 00000 Xxx Xxxxx (Xx) C.F. 92017760692 |
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE GARA DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO SITO IN CONTRADA PIANO OSPEDALE – GISSI
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di asilo nido comunale ubicato in Contrada Piano Ospedale – Gissi, per una superficie utile netta complessiva di mq. 300,00, con un’area pertinenziale a verde attrezzato/giardino di mq.500 e parcheggio.
L’Asilo Nido ha una ricettività complessiva di n. 30 bambini. La media di frequenza utilizzata nel precedente appalto è di n. 15-20 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi. L’Amministrazione Comunale concede la facoltà di ampliare la fascia di età dei frequentanti con l’inserimento della sezione 3- 12 mesi (sezione lattanti).
I bambini/e già frequentanti il servizio Nido d’Infanzia godono di continuità. Le normative di riferimento sono le seguenti:
Legge Regionale L.R. 76/00 “Norme in materia di servizi educativi per l’infanzia”, con il relativo regolamento contenuto nella DGR 565/01 “Direttive generali di attuazione della Legge Regionale L.R. 76/00”;
Legge Regionale L.R. 32/02 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale L.R. 76/00” Legge Regionale;
L.R. 2/05 “Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona“
DGR 1058/06: Legge Regionale L.R. 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”–Modifica DGR 565/2001 –Proroga regime transitorio
DGR 1073/07: Legge Regionale L.R. 28 Aprile 2000, n° 76, “Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”–Modifica ed integrazione DGR 1058/2006 –Proroga regime transitorio
D.G.R. 23 dicembre 2011, n° 935 Approvazione “Disciplina per la sperimentazione di un sistema di
accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”
La concessione riguarda l’organizzazione e la gestione del servizio asilo nido, per bambini dai 12 mesi ai tre anni, nonché l’eventuale ampliamento alla sezione “lattanti” 3 – 12 mesi.
Il concessionario dovrà garantire, per conto dell’Amministrazione Comunale, ma in nome proprio e a
proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, gli oneri della sicurezza, alla pulizia della struttura.
ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il concessionario è tenuto a gestire il servizio educativo e sociale per la prima infanzia con propria organizzazione, nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale, regionale nonché nel rispetto del progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara. In generale, il servizio educativo richiesto al concessionario comprende:
l’offerta di un servizio educativo inteso come luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico
sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali, mediante interventi che favoriscano l’autonomia del bambino, assicurando un’attenta vigilanza, le necessarie cure igieniche, la predisposizione dell’ambiente e la scelta delle proposte educative adeguate alle varie fasi di sviluppo e in rapporto alle diverse fasce di età dei bambini;
a) il sostegno alle capacità educative dei genitori, favorendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, fornendo altresì le dovute informazioni, assicurando un dialogo costante e la continuità educativa, anche mediante incontri con le famiglie dei bambini a livello individuale, di gruppo o assembleari;
b) la destinazione di particolare cura all’ambientamento del bambino, provvedendo a un inserimento graduale per consentire un favorevole adattamento al nuovo ambiente. Nel primo periodo l’educatore instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento, secondo modalità concordate dagli educatori con i genitori. Il concessionario può realizzare attività ulteriori in correlazione al servizio affidato e qui disciplinato, purché compatibili.
Caratteristiche del servizio
Il servizio dovrà essere gestito in conformità agli standard strutturali e organizzativi previsti dalla normativa regionale di cui all’art.1).
Il servizio potrà comprendere l’ampliamento della fascia di età con l’inserimento della sezione lattanti (3 – 12 mesi) nei locali indicati appositamente nella planimetria agli atti d’ufficio. Eventuali modifiche alla stessa necessarie per il rilascio dell’autorizzazione e per l’accreditamento saranno concordate con l’Amministrazione comunale ed effettuate a carico dell’appaltatore.
Il concessionario deve assicurare che il servizio di asilo nido sia garantito per almeno 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, per almeno 10 mesi l’anno da settembre a giugno con un orario di apertura nella fascia oraria 7,30 – 18.00 con previsione di ampliamento e flessibilità.
Il servizio di asilo nido dovrà essere aperto al territorio e non possono costituire causa di esclusione razza, sesso, lingua, religione, origine nazionale, etnica o sociale, handicap o qualsiasi altra caratteristica del bambino, dei suoi genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
Il Concessionario deve essere provvisto dell’accreditamento di cui all’art. 1 e seguenti del DGR N.935 del 23/12/2011 in esecuzione della L.R. 76/2000.
I posti saranno assegnati in via prioritaria ai residenti sulla base delle domande pervenute. I restanti posti saranno resi disponibili per i non residenti. Il Comune di Gissi si convenzionerà con l’aggiudicatario per n. 15 posti aumentabili, a propria discrezione, sulla base del numero di iscrizioni.
a) Attività e gestione
Il servizio deve prevedere:
La stabilità del personale educativo al fine di limitare nella misura massima possibile l’avvicendamento dello stesso durante l’anno educativo.
La sostituzione tempestiva delle assenze del personale.
La formazione del personale educativo secondo quanto disposto dalla normativa regionale da effettuarsi al di fuori degli orari di apertura del servizio, a proprie spese.
La designazione di un coordinatore pedagogico referente per l’attivazione del Progetto educativo.
Standard gestionali previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido.
Osservanza delle disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
a) Servizi aggiuntivi
:
Possibilità di ampliamento della fascia di utenza con l’estensione del servizio alla sezione lattanti (3 – 12 mesi).
Altri servizi integrativi e ricreativi rivolti ai bambini da 3 a 36 mesi, quali beni strumentali all’esercizio del servizio da realizzarsi, esclusivamente dal concessionario del servizio di asilo nido, al di fuori delle ore dedicate a servizio di asilo nido, negli spazi assegnati.
a) Rapporto adulto/bambino
Il rapporto adulto/bambino dovrà essere quello disposto dalla normativa regionale.
b) partecipazione delle famiglie alla conduzione del servizio
Il soggetto gestore promuove e facilita la partecipazione dei genitori alle scelte educative anche
attraverso l’organizzazione di incontri e riunioni per un numero minimo di ore 20.
Presso l’Xxxxx Xxxx dovrà essere istituito un Comitato di partecipazione la cui composizione dovrà prevedere la rappresentanza del soggetto gestore, del coordinatore pedagogico, delle famiglie e del Comune.
c) Tariffa applicata alle famiglie
Verrà stabilita dal Concedente che provvederà anche all’incasso delle rette;
d) Personale
Il funzionamento è assicurato dal personale educativo e da collaboratori addetti ai servizi generali.
Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri capitali e con la clausola di salvaguardia per il personale attualmente utilizzato previa valutazione della compatibilità con l’organizzazione dell’impresa.
Il personale impiegato per il funzionamento della struttura deve essere dotato dei requisiti di studio, professionalità e comprovata esperienza maturata nei servizi per l’infanzia.
L’attività del personale si svolge secondo il metodo di lavoro di gruppo e il principio della collegialità in stretta collaborazione con le famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e l‘utilizzo delle diverse professionalità.
Il concessionario è tenuto al rispetto delle normative vigenti nonché ad applicare i contratti collettivi
di lavoro del settore di appartenenza. E’ altresì tenuto ad osservare la normativa vigente in materia di assicurazione e previdenza sociale, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo deve fornire all’Amministrazione comunale la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei servizi.
Il concessionario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale e solleva l’Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile verso terzi, in dipendenza del servizio prestato.
Il concessionario comunicherà anticipatamente all’Amministrazione Comunale tutti i nominativi, i dati anagrafici e il titolo di studio posseduto dal personale che opererà nell’asilo nido.
Il personale occupato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti attribuiti e dello stesso dovrà essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalle normative vigenti.
Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e dei C.C.N.L. applicabili al proprio settore, osservare le norme in materia previdenziale e contributiva, di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. L.vo 81/2008 e s.m. ed i.. In particolare, dovrà presentare all’Amministrazione comunale il piano operativo della sicurezza e curare percorsi periodici di formazione ed aggiornamento degli operatori.
Compete al concessionario l’organizzazione del personale per l’ottimale esecuzione e gestione del servizio, nonché il controllo dell’osservanza di tutte le norme igieniche.
Il concessionario si impegna a contrarre un’adeguata copertura assicurativa per danni che possano derivare dagli operatori agli utenti durante il periodo contrattuale esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Lo stesso provvede inoltre alla copertura assicurativa attraverso una polizza di responsabilità civile in favore dei bambini e di ogni altro terzo con un congruo massimale.
Analogamente provvede alla garanzia assicurativa per gli infortuni dei bambini sulla base di congrui massimali.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni e altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, al personale del concessionario nell’esecuzione del servizio.
a) Iscrizioni
Le domande di iscrizione all’asilo nido devono essere presentate presso la struttura sita in Piano Ospedale.
b) Igiene, pulizia dei locali, degli arredi, dei giochi e delle suppellettili
Il soggetto gestore garantisce l’igiene, la pulizia e la cura degli ambienti interni, in relazione all’orario di apertura del servizio e al numero di bambini frequentanti.
ART. 3 DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione del servizio è di anni tre a decorrere dal 01 settembre 2016.
Al termine del periodo contrattuale la concessione scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA
Il rapporto di concessione di servizi prevede che l’importo per l’attività di gestione dell’asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestione funzionale ed economica dello stesso.
L’importo a base di gara, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto del presente capitolato, è di Euro 140.000,00 ( oltre IVA se dovuta ).
ART. 5 - UTILIZZO DELL’IMMOBILE
L’Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d’infanzia dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano.
I beni mobili rimangono di esclusiva proprietà dell’Amministrazione; pertanto i suddetti beni non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del Concessionario.
Il Concessionario avrà l’obbligo della manutenzione ordinaria corrente dell’immobile messo a disposizione, degli impianti, dei relativi arredi e delle attrezzature in dotazione di proprietà dell’Amministrazione, senza alcun onere ulteriore a carico del concedente e dovrà garantire l’efficienza ed il funzionamento del nido, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.
Alla scadenza del contratto, il Concessionario è tenuto a riconsegnare l’immobile, gli impianti fissi gli arredi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso, pena il risarcimento dei danni subiti.
Sarà a carico del concessionario medesimo la sostituzione dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.
Copia della documentazione relativa alla planimetria della struttura immobiliare, aggiornata allo stato di fatto, è disponibile e può essere visionata presso il Settore Tecnico del Comune. E’ obbligatorio esperire sopralluogo per la presa visione dello stato dei locali.
ART. 6 - FUNZIONAMENTO ED ORARI
L’anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 30 giugno dell’anno successivo, per 41 settimane di apertura minima, per cinque giorni alla settimana, da lunedì a venerdì, così come previsto dalla vigente normativa regionale. Gli orari limite di apertura saranno dalle 7,30 alle 18,00.
Il concessionario potrà prevedere frequenze superiori. Con modalità da concordarsi con l’Amministrazione;
E’ prevista la chiusura della struttura:
- durante i mesi di luglio e agosto;
- nelle festività del calendario e nella giornata del Santo Patrono.
ART. 7 - ELABORATI TECNICI
Costituiscono parte integrante dell’offerta tecnica i seguenti elaborati:
Il progetto educativo ed organizzativo, eventualmente comprensivo dell’ampliamento alla sezione lattanti ;
a) Il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere redatto in lingua italiana su carta intestata del proponente, siglato in ogni sua pagina e sottoscritto all’ultima pagina, con firma per esteso ed in modo leggibile, dal legale rappresentante o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A alla documentazione dovrà essere allegata la procura in originale o copia conforme).
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto da tutti i legali rappresentanti e dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che l’impresa qualificata come capogruppo dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
In caso di consorzio, il progetto educativo ed organizzativo dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio e da quello/i della/e ditta/e consorziata/e adibita/e all’esecuzione del servizio e dovrà contenere l’indicazione specifica delle parti del servizio che verranno eseguite da ciascuna impresa, fermo restando che almeno una delle consorziate dovrà effettuare il servizio nella percentuale minima del 60%.
Il progetto educativo ed organizzativo deve essere tassativamente redatto, pena la non valutazione dell’intero progetto, in un numero massimo di trenta facciate formato A4, con carattere 12 o 13.
Nel progetto educativo ed organizzativo il partecipante dovrà descrivere dettagliatamente le caratteristiche del servizio offerto, specificando gli elementi di seguito precisati:
Parte educativa in relazione a:
- metodologia proposta (esplicitare obiettivi educativi);
- progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e materiale ludico didattico, organizzazione degli ambienti e degli spazi, criteri per la formazione dei gruppi-sala bambino, organizzazione della giornata al nido, accoglienza giornaliera e momento di reincontro con il familiare, utilizzo di giochi e materiale ludico didattico, servizi educativi e gestione delle “differenze”- etnico - culturale, disabilità…-,);
- modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido.
Rapporti relazionali in relazione a :
- servizi innovativi alle famiglie;
- modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli utenti (incontri personale asilo nido/genitori, informazione e documentazione del servizio, incontri tematico-educativi);
- rete e collaborazione con la Scuola dell’Infanzia;
- raccordo con l’Amministrazione Comunale. Gestione del personale
- ipotesi di organizzazione del servizio tenendo conto della ricettività del nido, stabilendo le turnazioni del personale, specificazione dei ruoli, dei compiti e dei profili professionali; indicazione delle modalità e dei tempi di sostituzione e supplenza del personale;
-programma di aggiornamento del personale con indicazione del monte orario e delle modalità previste.
b) Proposta migliorativa per progetto educativo ed organizzativo per l’istituzione della sezione lattanti 3 – 12 mesi
Art. 8 - ALTRE TIPOLOGIE D’OFFERTA (SERVIZI INNOVATIVI ALLE FAMIGLIE)
Il concessionario può prevedere altre tipologie d’offerta di servizi socio educativi per la prima infanzia nel rispetto dei requisiti minimi strutturali previsti dalla normativa regionale nei tempi di sospensione dell’attività regolare prevista per l’asilo nido.
Per lo svolgimento delle attività il concessionario potrà usufruire pienamente della struttura e di tutte le attrezzature in essa contenute sotto la propria responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato per quanto concerne il servizio di asilo nido.
Eventuali esigenze particolari di arredo o di materiale necessari per la corretta erogazione del servizio
saranno a carico del concessionario.
Il concessionario sarà tenuto a presentare al Comune di Gissi il programma dettagliato delle diverse tipologie d’offerta di servizio, delle modalità organizzative adottate e una relazione conclusiva a documentazione dell’attività svolta.
ART. 9 - OBBLIGO DELLE PARTI
Oneri a carico dell’Amministrazione comunale concedente:
1. la messa a disposizione dei locali, idonei ed arredati per l’attività di nido d’infanzia;
2. le coperture assicurative dell’immobile da incendio e furto di beni di proprietà comunale;
3. le imposte, tasse ed obblighi derivanti da proprietà;
4. la manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti fissi.
Oneri a carico del concessionario:
Il Concessionario si impegna a svolgere l’attività oggetto della presente concessione con piena autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto di tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare provvede a garantire :
1. la realizzazione del progetto di gestione presentato in sede di gara e raggiungere gli obiettivi in esso indicati;
2. l’efficacia e l’efficienza nella gestione;
3. ogni spesa inerente il personale (coordinamento, educatori, ausiliari/addetti ai servizi);
4. la cura e l’igiene personale del bambino mediante specifici prodotti da fornirsi a cura del concessionario;
5. la pulizia dei locali, dei servizi annessi, del materiale messo a disposizione;
6. le assicurazioni di infortuni e responsabilità civile del personale della ditta appaltatrice e dei bambini iscritti ai servizi;
7. ogni altro onere che non sia espressamente posto a carico del Comune dal presente capitolato;
8. nella gestione anche le seguenti attività integrative: attività di programmazione, documentazione, valutazione, formazione ed aggiornamento, rapporti con le famiglie, con l’amministrazione comunale ed i servizi sociali ed educativi del territorio;
9. la compilazione giornaliera del registro di presenza dei bambini, annotando giornalmente la presenza e l’assenza degli utenti, nonché l’avvenuto pagamento della retta di frequenza,
10. un sistema informativo idoneo per i flussi di comunicazione fra concessionario e servizi comunali;
11. l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008 e s.m. e i., ivi compresa la nomina del Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
12. l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti;
ART. 10 - SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI
La somministrazione dei pasti avviene ad opera del concedente .
ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE A GARANZIA
Il concessionario è tenuto, entro quindici giorni dalla ricezione della nota con la quale l’Amministrazione comunale comunicherà l’avvenuta concessione in gestione del servizio, a pena di decadenza dallo stesso, a stipulare apposita assicurazione riferita specificatamente ai servizi oggetto della presente concessionario. Tale polizza, per la responsabilità civile per danni a persone e cose che venissero arrecati dal personale del concessionario nell’espletamento dei servizi, dovrà avere massimali non inferiori ad Euro 5.000.000,00 per danni a persone; 1.000.000.00 per danni a cose.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del servizio ed i terzi. La polizza dovrà coprire l’intero periodo della concessione.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse occorrere al personale tutto, dipendente della ditta concessionaria impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo della concessione.
ART. 12 - VERIFICA E CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il concessionario Possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza da parte del concessionario medesimo di tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nel successivo contratto, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. Qualora, dal controllo qualitativo, il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
Sarà cura del concessionario, inoltre, tenere aggiornata l’Amministrazione sul flusso degli utenti, presentare all’inizio dell’anno il calendario delle attività e relazionare ogni quattro mesi sull’andamento del servizio, con descrizione dell’attività svolta, dei risultati conseguiti e dei possibili miglioramenti alla gestione.
La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione della concessione, mediante costante verifica sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni inerenti al presente capitolato, compete al responsabile dei Settore Amministrativo del Comune di Gissi o ad altro personale da esso delegato.
Al personale dell’Amministrazione incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l’accesso alla struttura, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative.
Per i rischi di interferenza è stato predisposto apposito DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 che sarà sottoscritto dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria.
ART. 13 – SUBCONCESSIONE
E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere il servizio oggetto della presente concessione, pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale del contratto di concessione. La cessione si configura anche nel caso in cui il concessionario venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui il concessionario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
ART. 15 - NEGLIGENZA E INADEMPIMENTO – CLAUSOLA PENALE
Per ogni violazione o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto, anche con particolare riferimento alle ipotesi previste dal successivo art. 20, l’Amministrazione avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni violazione.
Tali sanzioni verranno commisurate alla gravità dell’inadempimento.
L’importo delle penali potrà essere trattenuto in sede di liquidazione del compenso o sull’importo della cauzione prestata, che, in tal caso, dovrà essere reintegrata.
Per l’applicazione delle penali l’Amministrazione adotterà il seguente procedimento:
D le singole inadempienze verranno contestate per iscritto, con l’imposizione di un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione delle eventuali deduzioni del concessionario.
D la decisione definitiva verrà assunta dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto.
ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA / DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L’Amministrazione comunale, previa unica diffida, si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 codice civile, ad esclusivo rischio e danno del concessionario oltre all’applicazione della clausola penale di cui al precedente art. 19 e salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, qualora il concessionario:
- perda uno o più dei requisiti indispensabili richiesti dalla normativa vigente;
- effettui gravi o ripetute infrazioni alla normativa regionale di settore, al presente capitolato, ai regolamenti comunali, alle norme di igiene;
- violi in maniera grave e ripetuta le norme di igiene;
- interrompa il servizio per causa a se imputabile;
- si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo, gestionale ed educativo;
- si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro;
- utilizzi personale privo dei requisiti prescritti;
- sostituisca ripetutamente e senza motivazione il personale educativo;
- ometta di pagare al prestatore di lavoro le retribuzioni dovute nonché di versare i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- violi le disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione;
- contravvenga al divieto di cessione del contratto e di subconcessione;
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione contrattuale all’applicazione della terza penale prevista dal precedente art. 19.
Oltre alla dichiarazione di decadenza della concessione, l’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso di ordinare l’immediata sospensione del servizio nel caso si verifichino violazioni che, ove protratte, possano arrecare pregiudizio agli utenti;
Nel caso di decadenza della concessione o di rinuncia da parte del concessionario, quest’ultima da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 180 giorni, l’Amministrazione comunale procede ad incamerare per intero l’importo della cauzione definitiva.
ART. 17 – PRIVACY
Ai sensi del D. L.vo 196/2003 il concessionario è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti ed alle rispettive famiglie.
Il concessionario è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti e delle istruzioni impartite dall’Amministrazione in materia.
ART. 18 - ONERI E SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del concessionario tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipula del contratto. Sono parimenti a suo carico le spese di registrazione, di quietanza, di copia e di scrittura.
ART. 19 - RIFERIMENTI NORMATIVI
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alla normativa di riferimento comunale, regionale, nazionale, europea emanata od emananda, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.
ART. 20 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio,
ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’Amministrazione comunale le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento della gara informale.
In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’Amministrazione comunale e
la concessionaria, relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto ma relativo al servizio in oggetto, la controversia sarà demandata al Tribunale che ha giurisdizione sul Comune.
ART. 21 - AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipulazione del contratto, da redigersi nelle forme di legge e secondo le indicazioni del presente capitolato. In pendenza di stipulazione del contratto il concessionario dovrà dare avvio alla prestazione contrattuale. L’apertura del nido è prevista per il 1° settembre 2016.