SUBCONCESSIONE Clausole campione

SUBCONCESSIONE. 1 E’ tassativamente vietato alla Concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione.
SUBCONCESSIONE. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di pulizia dei locali, manutenzioni e refezione, sotto pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria definitiva.
SUBCONCESSIONE. 1. È vietata la subconcessione totale o parziale del servizio che viene dato in concessione, salvo che la stessa non venga espressamente prevista in misura comunque solo parziale nel disciplinare di concessione e subordinatamente alla esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente. La violazione del divieto è sanzionata con la decadenza o la revoca della concessione.
SUBCONCESSIONE. È consentita la subconcessione per le parti del Contratto indicate nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, secondo quanto previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
SUBCONCESSIONE. 1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato.
SUBCONCESSIONE. 1. Il concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione.
SUBCONCESSIONE. Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, senza il consenso formale dell’Ente. Letto, approvato, sottoscritto Il Dirigente Valorizzazione del Patrimonio Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
SUBCONCESSIONE. Il Gestore non potrà dare in subconcessione, né parziale né totale, le aree prese in convenzione, pena la risoluzione della stessa.
SUBCONCESSIONE. La subconcessione del servizio è ammessa, ai sensi dell'art. 174 del Codice. I concorrenti, che non siano micro imprese, piccole e medie imprese e che intendano concedere parte del servizio a terzi, debbono indicare, nel DGUE, una terna di nominativi di subappaltatori, ai sensi dell'art. 174, comma 2 del Codice. In tal caso ciascun subappaltatore indicato dovrà compilare, in distinti DGUE, le sezioni A e B della Parte Il e le Parti III e VI.
SUBCONCESSIONE. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di subconcedere il servizio oggetto della presente concessione, fatta eccezione per i servizi di lavanderia e pulizia dei locali. La subconcessione dei predetti servizi è consentita entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni dell’art. 118 D.lgs. 163/06, nonché nel rispetto delle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, da intendersi qui integralmente recepito. E’ fatta comunque salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell’Agenzia. La subconcessione non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri del Concessionario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subconcesso.