SUBCONCESSIONE. La subconcessione è ammesso in conformità all’art. 174 del D. Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, all’art. 105, per le prestazioni contrattuali diverse da quelle connesse ai servizi di mensa e bar di cui alla presente concessione; più precisamente il concessionario potrà affidare a terzi i soli servizi ausiliari di lavanderia e pulizia dei locali. Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti del Concedente delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara le attività e/o i servizi che intende subappaltare e la terna dei subappaltatori, producendo il relativo DGUE;
b) dopo la stipula della concessione, il concessionario deve depositare presso il Concedente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;
c) il concessionario, unitamente al contratto di subappalto di cui sopra, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, deve produrre - la dichiarazione in formato elettronico relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’impresa subappaltatrice. Nel caso in cui il concessionario sia un RTI o un consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del consorzio; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Il Concedente provvederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 174, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie previste nella stessa norma. In tal caso, il concessionario dovrà comunicare al Concedente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappal...
SUBCONCESSIONE. 1 E’ tassativamente vietato alla Concessionaria di sub-concedere in tutto od in parte la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, pena la revoca immediata della concessione.
2 Per la gestione dei bar e/o dei punti di ristoro presenti all’interno dell’impianto sportivo, la Concessionaria può invece avvalersi di soggetti in possesso delle previste autorizzazioni di legge, restando comunque la stessa Concessionaria unica responsabile nei confronti del Comune, ai sensi della presente convenzione e, pertanto, rispondendo direttamente dell’operato dei soggetti terzi. Il servizio bar e ristoro deve essere riservato ai frequentatori dell'impianto sportivo, ai sensi dell'art. 3, comma 6 - lettera d, della legge n°287/1991 e s.m. e deve essere gestito nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle
3 La Concessionaria è l’unica ed esclusiva beneficiaria degli effetti della presente convenzione.
4 La Concessionaria, qualora dia in sub-concessione il bar e/o altri punti di ristoro, è tenuta a darne comunicazione, preventivamente, all’Amministrazione Comunale per gli eventuali controlli e verifica del possesso dei requisiti previsti dalla legge.
SUBCONCESSIONE. 1. Il concessionario esegue in proprio il servizio oggetto di concessione.
2. E’ pertanto vietata la subconcessione, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione del contratto di concessione ed il risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione.
SUBCONCESSIONE. E’ fatto assoluto divieto al concessionario di sub-concedere il servizio oggetto della presente concessione, pena dell’immediata decadenza della concessione ed incameramento della polizza fideiussoria.
SUBCONCESSIONE. 1. È vietata la subconcessione totale o parziale del servizio che viene dato in concessione, salvo che la stessa non venga espressamente prevista in misura comunque solo parziale nel disciplinare di concessione e subordinatamente alla esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente. La violazione del divieto è sanzionata con la decadenza o la revoca della concessione.
SUBCONCESSIONE. È consentita la subconcessione per le parti del Contratto indicate nell’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, secondo quanto previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016.
SUBCONCESSIONE. Il Concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione, senza il consenso formale dell’Ente.
SUBCONCESSIONE. 1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, di cedere il contratto e di subconcedere tutto il servizio affidato.
SUBCONCESSIONE. Non è consentita la sub concessione del servizio e/o la cessione ad altri dell’esecuzione di tutta o di parte delle prestazioni relative ai servizi specificamente di ristorazione oggetto del contratto. E’ data, invece, ex art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016, la possibilità al concessionario di affidare in subappalto a terzi i servizi ausiliari, la fornitura di derrate, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture, gli interventi di disinfezione, sanificazione, derattizzazione e altre attività specifiche nel rispetto dell’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. L’Amministrazione Comunale riconosce il Concessionario come unico responsabile dei servizi, che quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte delle Ditte subappaltatrici.
SUBCONCESSIONE a. E’ fatto espresso divieto al Concessionario di sub-concedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, le aree oggetto di concessione senza autorizzazione del comune di Santarcangelo di Romagna.
b. Eventuali cessioni dal parte del concessionario, saranno prese in considerazione dal Concedente, a propria discrezione e senza alcun obbligo, purchè venga ceduta o locata l’azienda, ed il concessionario ne dia notizia al concedente con apposita raccomandata con avviso di ricevimento o con pec.
c. Il Concedente potrà negare il proprio assenso, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
d. Qualora viceversa il concedente accettasse con atto scritto il subentro, il nuovo concessionario dovrà possedere, a pena di nullità del contratto di cessione o locazione d’azienda, i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge nonché i requisiti che hanno consentito al cedente l’aggiudicazione della selezione e subentrerà alle stesse condizioni previste dal presente contratto e per il tempo rimanente. Il nuovo concessionario subentrerà comunque in tutti le obbligazioni derivanti dalla procedurali concessione attivata e nel contratto stipulato.
e. In ogni caso il concedente non libera il concessionario cedente e potrà agire contro il medesimo qualora il nuovo cessionario non adempia le obbligazioni assunte.