OBBLIGO DELLE PARTI Clausole campione

OBBLIGO DELLE PARTI. Dovranno essere previste le tipologie di impegni di ciascuna parte con riferimento a oneri finanziari e a risorse messe a disposizione…..
OBBLIGO DELLE PARTI. Dovranno essere previste tipologie di impegni da ciascuna parte con riferimento a risorse messe a disposizione (copertura assicurativa personale, attrezzature, locali, personale impiegato, ecc.).
OBBLIGO DELLE PARTI. Il comodato d’uso è a titolo gratuito; Il comodatario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nell’immobile concesso in comodato. In particolare si impegna a chiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento delle attività ed a ottemperare alle disposizioni di legge in materia. Il mancato rilascio di una sola delle predette autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sarà causa di risoluzione della presente convenzione. Il comodatario si obbliga a mantenere inalterata la destinazione di quanto gli viene consegnato ed affidato o, eventualmente di chiedere autorizzazione in merito e dotarsi di tutti gli atti necessari per legge. Sono a carico del comodatario tutte le spese di manutenzione ordinaria e quelle necessarie per l’utilizzo dell’immobile senza che ciò possa essere considerato corrispettivo per il presente comodato. Sono invece a carico del comodante tutte le spese di funzionamento, come le utenze (elettrica e idrica, già presenti presso la struttura), le spese che eccedono l’ordinaria amministrazione e che quindi si presentino come spese di straordinaria manutenzione. Il comodatario dovrà pagare una penale di € 50,00 al giorno in caso di mancata riconsegna dell’immobile alla scadenza sopra stabilita, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
OBBLIGO DELLE PARTI. Le Parti contribuiranno alle attività in oggetto del presente accordo senza alcun onere economico aggiuntivo, salvo quelli concordati negli eventuali accordi attuativi.
OBBLIGO DELLE PARTI. Per la realizzazione delle attività previste agli articoli. 2 e 3 dal presente Accordo La REGIONE si impegna a collaborare all’organizzazione e allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo mettendo a disposizione il personale della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio; l’IRES Piemonte mette a disposizione personale qualificato e in possesso di idonee qualificazioni professionali L’IRES dovrà presentare alla REGIONE - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio una relazione sull’ attività svolta e sui risultati raggiunti.. A mero titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo di collaborazione, la REGIONE corrisponderà all’IRES, a titolo di rimborso spese forfettario, la somma di Euro 20.000,00. Tale somma, non rilevante ai fini IVA, sarà liquidata a seguito della verifica da parte del Responsabile della Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio dello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, e a seguito della presentazione da parte dell’IRES della richiesta di pagamento in forma di nota di debito, indicando in grassetto gli estremi della determinazione di impegno di spesa e dell’Accordo sottoscritto dalle Parti. L’IRES si impegna ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. Dovrà inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza. Il pagamento della somma pattuita è altresì subordinata alla regolarità contributiva dell’IRES attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l’emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte dell’IRES, la REGIONE tratterrà l’importo corrispondente all’inadempienza e ne disporrà il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento della Regione Piemonte e dell’IRES Piemonte.
OBBLIGO DELLE PARTI. Fondazione AMC e il DEIM convengono in relazione alle attività di collaborazione e cooperazione di cui all’art. 2 quanto segue:
OBBLIGO DELLE PARTI. 4.1. La ULSS Berica si obbliga, sotto la sua esclusiva responsabilità, a realizzare il Progetto, secondo le caratteristiche indicate nell’Allegato A, ed in conformità a tutta la normativa applicabile, rimanendo Mellin completamente estranea a tali attività.
OBBLIGO DELLE PARTI. Le parti si impegnano all’adempimento di quanto stabilito nel presente patto e dichiarano che, oltre ai vincoli di ordine giuridico nascenti dalla stipulazione del patto stesso, intendono assumere gli obblighi in esso contenuti e da esso derivanti, anche con efficacia ed impegno morale e d’onore.