CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A PROGETTO
(ex D.Lgs. nr. 276/2003 così come modifato dalla Legge N.92/2012)
Tra le sottoscritte parti:
denominazione azienda con Sede legale a e Sede
operativa nella figura del Signor/a nato a
il in qualità di legale rappresentante della scrivetne (di seguito denominato “Committente”)
e
____________________________, nato a il / / , residente a ,
Codice Fiscale (di seguito denominato "Collaboratore")
si conviene e stipula quanto segue:
La Committente affida al Collaboratore, che accetta, l'incarico di prestare collaborazione intellettuale e tecnica nell’ambito della nostra organizzazione al fine di garantire un supporto specialistico per lo sviluppo e l’implementazione dei progetti di .
In particolare l’attività del Collaboratore sarà finalizzata allo svolgimento e al raggiungimento dell'obiettivo aziendale prefissato dai seguenti progetti, al fine di :
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-
Il Collaboratore dovrà provvedere allo sviluppo dei progetti a lui affidati e dovrà altresì controllarne la corretta attuazione anche attraverso il coinvolgimento delle strutture aziendali.
Le azioni ed i piani di intervento elaborati dal Collaboratore dovranno essere preventivamente sottoposti all’esame ed alla approvazione della Direzione Aziendale, organo al quale il Collaboratore dovrà fare esclusivo riferimento nello svolgimento del presente incarico.
La Committente fornirà al Collaboratore tutta la documentazione ed i dati necessari per la corretta esecuzione dell'incarico.
L’attività del Collaboratore dovrà essere svolta, in linea di massima, presso la sede operativa della Società in Milano ,
1) MODALITÀ' DI ESECUZIONE
Il Collaboratore si obbliga, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti C.C. a prestare a favore della Committente, senza alcun vincolo di subordinazione giuridica, funzionale o gerarchica nei confronti della stessa, la propria collaborazione coordinata e continuativa.
Il Collaboratore eseguirà l'incarico a Lui affidato secondo le scelte operative ed impiegando i mezzi che lo stesso riterrà più opportuni. Il Collaboratore organizzerà la propria attività a proprio esclusivo giudizio e svolgerà l’attività stessa nei tempi e nei modi che riterrà più idonei al raggiungimento dello scopo, coordinandosi, comunque, con la Direzione Aziendale.
Il Collaboratore assume l'obbligo:
• di eseguire personalmente l'incarico assunto;
• di adempiere esattamente alle obbligazioni dedotte nel presente contratto di consulenza intellettuale e tecnica a (artt. 1218 e 1453 C.C.);
• di eseguire il contratto medesimo in buona fede (art. 1375 C.C.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni, alla cui esecuzione si è obbligata (art. 1176 C.C.) ed osservati i criteri di correttezza (art. 1175 C.C.).
Il Collaboratore si impegna altresì a non fornire, per tutta la durata del presente contratto, prestazioni di opera intellettuale e tecnica, quali quelle dedotte nel presente contratto stesso, a favore di qualsivoglia persona fisica o giuridica in posizione, sotto ogni profilo, di concorrenza nei confronti della Committente. Il corrispettivo per l'adempimento di questa obbligazione si deve intendere totalmente ricompreso nel compenso per la fornitura di collaborazione, quantificato al punto 4) del presente contratto.
2) COORDINAMENTO
Al fine di coordinare la propria attività con quella della Committente, il Collaboratore farà riferimento, nell’ambito della struttura aziendale, alla Direzione Aziendale, la quale potrà fornire istruzioni e direttive di carattere generale.
Il Collaboratore si impegna a tenere informata la Committente, mediante la Direzione Aziendale, in merito alla esecuzione del progetto, a Lei affidato ed a predisporre ed inviare alla Società con regolarità, ovvero nel momento in cui gli venisse richiesto, una relazione scritta dell’attività svolta. La Committente e il Collaboratore verificheranno periodicamente l’andamento del progetto e delle iniziative intraprese e da intraprendere e coordineranno la loro azione al fine di consentire ad entrambi di operare per perseguire le finalità di cui al progetto oggetto del presente contratto.
3) DECORRENZA E DURATA
L'incarico, come sopra definito, viene conferito al Collaboratore a decorrere dal 00/00/0000 fino a tutto il 00/00/0000.
Non è ammesso il tacito rinnovo, sicchè, a tale ultima data, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto, senza la necessità di ulteriori comunicazioni al proposito ed in carenza di qualsivoglia reciproco diritto ed obbligo di preavviso.
E’ comunque fatta salva la facoltà per entrambe le Parti di recedere dal presente contratto nel corso di validità dello stesso: in tal caso, la Parte recedente dovrà darne comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso pari ad almeno 60 (sessanta) giorni di calendario.
Nell’ipotesi di cui sopra, il corrispettivo sarà commisurato all'opera effettivamente svolta fino al momento della risoluzione del contratto.
4) CORRISPETTIVO
Il corrispettivo per l'incarico definito all’OGGETTO viene concordato complessivamente sulla base di Euro ( ) netti/lordi.
L’importo predetto deve intendersi al netto della ritenuta IRPEF, del contributo previdenziale a carico della Collaboratrice secondo quanto previsto dalla legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e della quota del premio INAIL a carico del Collaboratore ai sensi del D. Lgs 38/2000.
Il compenso di cui sopra sarà liquidato in acconti mesili, dalla Committente al Collaboratore mediante emissione di idonea documentazione e riproporzionato per le frazioni di mese.
Il Collaboratore dichiara di non essere iscritto ad alcun Albo o Ordine professionale né ad alcuna forma di previdenza obbligatoria.
Le competenze in parola non saranno soggette ad I.V.A., ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 633/72, dal momento che, secondo quanto verbalmente dichiarato dal Collaboratore, lo stesso non è soggetto alle norme relative all'I.V.A..
Le Parti riconoscono che il corrispettivo di cui sopra è proporzionato alla qualità e quantità degli incarichi assegnati alla Collaboratrice ed è stato determinato tenendo conto dell’attuale normativa (Legge 92/2012) che prevede che il compenso non debba essere inferiore alla retribuzione minima lorda prevista dal CCNL di riferimento per analoghe prestazioni.
Le Parti espressamente riconoscono e convengono altresì che l’importo del corrispettivo concordato è comprensivo di tutto quanto spettante al Collaboratore, con la sola esclusione del rimborso delle eventuali spese, per le prestazioni e le obbligazioni previste nel presente contratto: in relazione a dette prestazioni e obbligazioni il Collaboratore non avrà pertanto null’altro a pretendere né nel corso del rapporto né a seguito della sua estinzione.
5) SPESE
La Committente provvederà a rimborsare a piè di lista al Collaboratore le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dallo stesso per l’esecuzione del presente contratto al di fuori dell’ambito del
Comune sede di lavoro; tali missioni dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dalla Direzione della Committente.
Le spese in questione, che dovranno essere contenute nei limiti di ragionevole importo in relazione ai correnti prezzi di mercato, dovranno essere supportate da idonea documentazione giustificativa fiscalmente regolare.
Tutte le eventuali ulteriori spese che il Collaboratore dovesse sostenere per la esecuzione del presente incarico o a questo comunque inerenti devono essere considerate a completo carico della stesso Collaboratore, escluso ogni diritto di quest'ultimo a richiederne il rimborso alla Committente.
Qualora necessario, se il Collaboratore dovesse utlizzare per spostamenti inerenti lo svolgimento ed esecuzione del presente contratto la propria autovettura, ed autorizzata dalla direzione, le verrà corrisposto un adeguato rimborso chilometrico tabellare come previsto dalle tabelle ACI.
6) OBBLIGO DI SEGRETEZZA
Il Collaboratore si impegna tassativamente a non divulgare o comunque a non utilizzare dati, fatti, notizie organizzative, patrimonio tecnico inerenti la Committente (e/o i Clienti di questa) dei quali potrà venire comunque a conoscenza a causa della esecuzione dell'opera oggetto del presente contratto, per scopi diversi dalla esecuzione del contratto stesso.
Tutta la documentazione di qualunque natura, in originale o in copia, tecnica o amministrativa, di pertinenza della Committente, o che comunque la riguardi, fornita al Collaboratore o del quale dovesse venire in possesso a qualsiasi titolo nel corso della esecuzione del presente contratto, dovrà essere considerata di esclusiva proprietà della Committente e dovrà essere a questa restituita nel momento della risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, o nel momento in cui la Committente dovesse ritenerlo opportuno.
In ogni caso, la documentazione in parola, cui deve essere attribuito un carattere di estrema riservatezza, non potrà essere divulgata e dovrà essere conservata dal Collaboratore, quale depositario con obbligo di custodia, fino al momento della restituzione.
7) RISOLUZIONE DI DIRITTO
Qualora l'esecuzione dell'opera, oggetto del presente contratto, non proceda secondo le indicazioni e le specifiche tecniche fornite dalla Committente al Collaboratore, e cioè nel caso di inadempimento o di difforme adempimento da parte del Collaboratore delle obbligazioni dedotte nel presente contratto, la Committente potrà risolvere di diritto il contratto stesso antecedentemente al termine stabilito al precedente punto 3), in carenza di qualsivoglia obbligo nei confronti del Collaboratore.
Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto da parte della Committente nel caso di grave inadempimento e di violazione delle clausole di cui ai punti 1), 6) e 8).
Nel caso di violazione da parte del Collaboratore delle norme di legge e/o di altre disposizioni regolanti la specifica materia o di infrazione anche di una sola delle clausole del presente contratto, la Committente invierà al Collaboratore, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, la diffida ad adempiere in un termine non inferiore a 15 giorni. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, il presente contratto si intenderà risolto di diritto per esclusiva colpa dello stesso Collaboratore.
Eventuali tolleranze, anche reiterate, della Committente nei confronti di infrazioni del Collaboratore al presente contratto non potranno mai essere invocate quale precedente né inficiare, comunque, la validità delle clausole violate o delle altre disposizioni contenute nel contratto stesso.
8) IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA
L'impossibilità sopravvenuta definitiva da parte del Collaboratore a fornire le prestazioni dedotte nel presente contratto, produce gli effetti di cui all'art. 1256 C.C., 1° comma. In tal caso, le reciproche obbligazioni si estingueranno con effetto dalla data di inizio della sopravvenuta impossibilità definitiva.
Xxx l'impossibilità sopravvenuta, determinata da cause diverse dalla malattia o dall’infortunio professionale o extraprofessionale, sia solo temporanea, le obbligazioni del Collaboratore si estingueranno in ogni caso, qualora la Società non abbia più interesse a conseguire le relative prestazioni, osservato l'art. 1256 C.C., 2° comma.
Nella ipotesi in cui l’impossibilità sopravvenuta, determinata da malattia o infortunio professionale o extraprofessionale, sia solo temporanea, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto nell'ipotesi in cui il Collaboratore non fosse in grado di riprendere la propria prestazione professionale entro un periodo massimo di un sesto della durata stabilita al punto 4) dalla data di interruzione della prestazione stessa.
Le Parti convengono che, in ogni caso di sospensione della prestazione resa dal Collaboratore e per temporanea impossibilità sopravvenuta, qualunque ne sia la durata, per il periodo di sospensione il Collaboratore non avrà diritto ad alcun corrispettivo. Inoltre, la sospensione del rapporto non comporterà la proroga della durata del presente contratto la cui validità, pertanto, verrà comunque a scadere al termine stabilito al precedente punto 3).
9) DIVIETO DI PUBBLICITÀ'
Il contenuto del presente contratto di collaborazione non potrà essere portato a conoscenza di terzi da parte della Collaboratrice e/o nel suo interesse.
10) DISPOSIZIONI DIVERSE
Al presente contratto si applicano le disposizioni della Legge 11 agosto 1973, n. 533, in tema di processo del lavoro; del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni; nonché ogni altra norma che sarà considerata applicabile in forza del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e alla Legge 92/2012 e successive modifiche
Data la particolare natura giuridica del presente contratto e visto il contenuto professionale delle prestazioni in esso dedotte, le Parti concordano che non si possa in alcun caso ravvisare un rapporto di lavoro subordinato tra la Committente e il Collaboratore e che nessun ulteriore trattamento accessorio, sia economico che previdenziale, potrà essere praticato in aggiunta a quanto previsto al precedente punto 4).
Ove il presente contratto risultasse nullo, annullabile o inefficace, ovvero ove tali fossero una parte o il contenuto di un articolo o di un punto, le Parti negozieranno in buona fede la sostituzione del patto, o di ciò che fosse nella situazione sopra evidenziata, con lo spirito e la finalità sostanziale, per quanto legittimamente possibile, di salvaguardare gli accordi consacrati nella presente scrittura ovvero di sostituire la prestazione nulla o annullabile con una di uguale valore ed effetto.
Il presente contratto formalizza la totalità degli accordi tra le parti, in relazione all'oggetto disciplinato. Le condizioni e le clausole contenute nel presente contratto devono essere considerate tutte essenziali e formano un complesso organico inscindibile.
Qualsiasi modificazione o correzione delle suddette previsioni contrattuali dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti stesse e dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto.
Rimane espressamente inteso e convenuto che il credito del Collaboratore derivante dalla esecuzione del presente contratto non potrà essere oggetto di cessione o di delega sotto qualsiasi forma.
Il presente contratto verrà registrato in caso di uso giudiziale e, in tale ipotesi, il costo dell’imposta e delle relative penalità sarà interamente a carico della Parte inadempiente.
11) PRIVACY
La Committente informa il Collaboratore che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196, i dati personali del Collaboratore, contenuti nel presente contratto ovvero comunque comunicati o acquisiti nel corso della sua esecuzione, e le loro modificazioni saranno trattati dalla Committente, anche tramite mezzi elettronici, allo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto, per controllare e valutare la relazione tra le parti e per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche autorità. La fornitura di tali dati è facoltativa, ma un rifiuto del Collaboratore a fornirli potrebbe determinare l’impossibilità ad
adempiere al presente contratto. I dati in questione potranno essere comunicati a professionisti, consulenti o istituti di credito per il conseguimento dei fini sopra indicati.
Titolare del trattamento è la Committente in persona del suo Legale Rappresentante e la Collaboratrice potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n.196.
12) SOSTITUZIONE
Il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa annulla e sostituisce ogni e qualsiasi precedente accordo e/o contratto e/o pattuizione, verbale e/o scritto, intercorso tra la Società e il Collaboratore.
13) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, alla esecuzione e cessazione del presente contratto e degli accordi che in futuro dovessero integrarlo, modificarlo o sostituirlo, viene designata ed accettata la esclusiva competenza del Foro di Milano.
14) CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trovano applicazione le norme contenute nel Codice Civile.
Luogo e data,
La Committente xxxxxxxxxx …………………………
Il Collaboratore Signor ………………………………..
Il signor sottoscrive il presente contratto in segno di accettazione e benestare
nella sua globalità e, specificamente, dei punti 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 12), 13) e 14), ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. , 2° comma.
Luogo e data
Il Collaboratore Signor………………………………..
Consenso al trattamento dei dati personali
Preso atto dell’informativa resami ai sensi dell’art. 13, Dlgs n° 196/2003 e noti i diritti a me riconosciuti ex art. 7, stesso decreto:
acconsento non acconsento
al trattamento dei miei dati comuni, per le finalità e nei limiti indicati nella menzionata informativa. acconsento non acconsento
ai trattamento dei miei dati sensibili, per le finalità e nei limiti indicati della menzionata informativa.
Nome e Cognome Firma