DISPOSIZIONI DIVERSE Clausole campione

DISPOSIZIONI DIVERSE. 29.1 Il Contratto, contiene l’accordo completo delle Parti e sostituisce ogni precedente accordo, intesa sia verbale, sia scritta, precedentemente tra di loro intervenuta. 29.2 Qualsivoglia modifica al Contratto dovrà rivestire for- ma scritta e dovrà risultare da un documento sottoscritto da o per conto della parte nei cui confronti la modifica venga invocata. 29.3 Il presente contratto si compone di n° 5 pagine com- presa la presente oltre ai moduli dei Servizi scelti dal C..
DISPOSIZIONI DIVERSE. 18.1 Il Contratto, contiene l’accordo completo delle Parti sulla relativa materia e sostituisce ogni precedente accordo, intesa sia verbale, sia scritta, precedentemente tra di loro intervenuta.
DISPOSIZIONI DIVERSE. Regola 39 Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori 1) Quando uno Stato il cui territorio faceva parte, prima dell’indipendenza di tale Stato, del territorio di una parte contraente («parte contraente predecessora») ha deposto dinnanzi al Direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale una dichiarazione di continuazione che ha come effetto l’applicazione dell’Accordo, del Protocollo o di entrambi da parte dello Stato successore, qualsiasi registrazione internazionale che era in vigore nella parte contraente predecessora alla data stabilita in conformità dell’alinea 2) produce i suoi effetti nello Stato successore se sono osservate le condizioni seguenti:230 i) deposito presso l’Ufficio internazionale, entro i sei mesi che seguono un parere indirizzato in tal senso dall’Ufficio internazionale al titolare della registrazione considerata, di una domanda affinché tale registrazione inter- nazionale continui ad avere effetto nello Stato successore; e ii)231pagamento all’Ufficio internazionale, entro i medesimi termini di scadenza, di una tassa di 41 franchi svizzeri, che sarà trasferita dall’Ufficio internazio- 229 Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 26 set. 2001, in vigore dal 1° apr. 2002 (RU 2004 5131). 230 Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU 2007 2865). 231 Nuovo testo giusta la Dec. dell’Assemblea dell’Unione di Madrid del 3 ott. 2006, in vigore dal 3 ott. 2006 (RU 2007 2865). nale all’Ufficio nazionale dello Stato successore, e di una tassa di 23 franchi svizzeri a profitto dell’Ufficio internazionale. 2) La data di cui all’alinea 1) è la data notificata dallo Stato successore all’Ufficio internazionale ai sensi di questa regola, a condizione che tale data non sia antece- dente alla data dell’indipendenza dello Stato successore. 3) L’Ufficio internazionale, a partire dalla ricezione della domanda e dell’ammon- tare delle tasse indicate all’alinea 1), notifica questo fatto all’Ufficio nazionale dello Stato successore e procede alla corrispondente iscrizione nel registro internazionale. 4) Per quanto concerne qualsiasi registrazione internazionale per la quale l’Ufficio dello Stato successore ha ricevuto una notifica in virtù dell’alinea 3), questo Ufficio può rifiutare la protezione soltanto se il termine applicabile secondo l’articolo 5.2) dell’Accordo o secondo l’articolo ...
DISPOSIZIONI DIVERSE. Regola 39: Continuazione degli effetti delle registrazioni internazionali in taluni Stati successori Regola 40: Entrata in vigore; disposizioni transitorie
DISPOSIZIONI DIVERSE. Articolo 53 Al coniuge ed a ciascun figlio, o persona a quest’ultima equiparata, a carico di componenti del Personale - secondo il criterio seguito per la corresponsione degli assegni familiari - che per grave menomazione fisica o psichica risulti handicappato viene corrisposta una provvidenza annuale di € 2.300,00. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare a presentazione da parte degli interessati di idonea certificazione medica rilasciata dalla competente struttura ASL attestante, per l’anno di corresponsione, la sussistenza di un grave handicap. Articolo 54 Nell’appendice n. 2 è riportato l’elenco delle normative aziendali non applicate al Personale assunto successivamente al 16.6.1999 per i primi 4 anni dalla data di assunzione.
DISPOSIZIONI DIVERSE. La Società, senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà di inviare anche ripetutamente suoi incaricati, per ispezionare i prodotti assicurati.
DISPOSIZIONI DIVERSE. Tutte le comunicazioni dell’Emittente Banca popolare dell’Xxxxxx Xxxxxxx agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Le obbligazioni non sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei depositi. La sottoscrizione o l’acquisto delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento. Per qualsiasi controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Modena.
DISPOSIZIONI DIVERSE. Il FORNITORE si riserva il diritto di affidare, in tutto o in parte, l’assistenza software e/o tecnica dei prodotti informatici a ditte specializzate e da Lei autorizzate, e/o a tecnici estranei alla propria organizzazione.
DISPOSIZIONI DIVERSE. L’Azienda provvede ad accollarsi le spese di iscrizione agli Albi ed Xxxxxx professionali degli Avvocati, Ingegneri ed Architetti, Geometri riconoscendone la funzione, rispettivamente, per quei dipendenti, Avvocati ai quali vengano affidate e svolgano prevalentemente mansioni di carattere giudiziale con rappresentanza dell’Azienda in giudizio ed a quei dipendenti Ingegneri, Architetti e Geometri, espressamente designati a firmare progetti ed elaborati in nome e per conto dell’Azienda.
DISPOSIZIONI DIVERSE. Art. 42 Qualora dei contributi di sicurezza sociale siano dovuti ad istituzioni di uno dei Paesi contraenti da un debitore residente sul territorio dell’altro Paese contraente tali contributi possono essere recuperati, nel caso in cui il credito sia liquido ed esigibile, secondo le procedure di recupero dei contributi di sicurezza sociale in vigore nel Paese di residenza del debitore, dalle istituzioni di detto Paese per conto delle istituzioni del Paese creditore. L’Accordo am ministrativo determ inerà le modalità di applicazione del presente articolo.