OBBLIGO DI SEGRETEZZA Clausole campione

OBBLIGO DI SEGRETEZZA. L’Università e l’Ente considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. Il Fornitore si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza, con divieto di divulgazione a terzi relativamente a documenti, fotografie, disegni, informazioni ed ogni altro materiale fornito dall’Acquirente costituendo “informazioni aziendali segrete” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 bis R.D. 29.02.1939 n. 1127 e succ. mod.; inoltre si impegna a non utilizzare tale materiale per scopi differenti dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali, salvo espressa autorizzazione scritta dell’Acquirente.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso annuo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. Le/i rappresentanti della TILO e i membri della CoPe sono tenuti alla discrezione, soprattutto se: a - ciò viene esplicitamente richiesto da una delle due parti interessate per un interesse legittimo; b - si tratti di una faccenda personale che riguarda una collaboratrice o un collaboratore. L’obbligo di mantenere il segreto permane anche dopo l’uscita dalla CoPe. I membri sono tenuti ad un obbligo di fedeltà nei confronti dei colleghi e delle colleghe che li hanno eletti. In caso di comprovata violazione vengono organizzate nuove elezioni della Cope.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. 15.1 Il Cliente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i documenti, sotto qualsiasi forma o natura comunicati e/o appresi da PK nel corso della esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni confidenziali includono: - dati, conoscenze tecniche, processi, formule, informazioni e materiale contenente segreti professionali, know-how (sia esso brevettabile e non), sviluppi, invenzioni, programmi informatici, source code; - codici, documentazione, diagrammi, disegni 2D e 3D, campioni, flow-charts, lavori tecnici, sperimentali e di sviluppo; - esperienze, tecnologie, design, tecniche manuali, processi, metodi, software; - soluzioni tecniche derivanti da attività di pianificazione, calcolo, simulazione, costruzione e sviluppo di prototipi; - informazioni di mercato, di vendita, prezzi e costi, liste clienti, nominativi di contatti, listini prezzi, dati d’inventario, piani di mercato e di business, esigenze tecnico-commerciali di clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori e relativi metodi di business, accordi con clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori, manuali, reports e dati del personale, dati e notizie relativi a qualsiasi aspetto della produzione, nonché disegni, analisi preliminari, schizzi, campioni o prototipi, etc.; 15.2 Fatto salvo quanto sopra previsto, il Cliente non avrà alcun obbligo e non sarà soggetto ad alcuna restrizione relativamente alle informazioni per le quali può provare che: - sono divenute di pubblico dominio prima della loro divulgazione, oppure in seguito a questa, ma in tal caso in assenza di ogni colpa che possa essergli imputabile; - sono conosciute dalle Parti in base a documenti scritti in loro possesso nel momento in cui le informazioni vengono scambiate; sono genericamente disponibili e utilizzate a livello industriale; - sono state ricevute in maniera lecita da terzi, senza restrizione, né violazione del presente Contratto, sempre che gli stessi terzi non abbiano obblighi di riservatezza nei confronti dell’altra Parte rispetto a tali informazioni; - sono il risultato di sviluppi interni conseguiti in buona fede da appartenenti al proprio personale non avente accesso a queste informazioni confidenziali; - derivano da osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce l’informazione. 15.3 Il Cliente riconosce il carattere confidenziale delle informazioni comunica...
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. 5.1 Le Parti riconoscono il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il know-how trasferito. 5.2 Il Licenziatario si impegna a non divulgare il know-how a terzi per tutta la durata del presente accordo e per l’ulteriore pe- riodo di anni dalla sua cessazione per qualsiasi causa. 5.3 Il licenziante si impegna ad imporre analoghi obblighi di se- gretezza a tutti i propri dipendenti e collaboratori, anche esterni.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. I membri della CP e i collaboratori / le collaboratrici del segretariato sono tenuti a serbare la massima segretezza sui fatti e sulle informazioni concernenti i lavoratori / le lavoratrici o i datori di lavoro di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro attività connesse all’amministrazione delle spese di esecuzione. I conti annuali e il rapporto di gestione annuale non possono contenere nessun dato per- sonale su singoli lavoratori / lavoratrici o datori di lavoro sottoposti al CCL (nomi, cifre, ecc.).
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. Il Centro, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 4 "Proprietà intellettuale". Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi ……………… (si consiglia di inserire un periodo temporale non inferiore ai cinque anni) anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. L'affiliato si impegna a non divulgare, o utilizzare, a profitto proprio o altrui, anche dopo la cessazione del contratto, tutti i segreti commerciali o aziendali, nonché tutte le notizie ri- servate attinenti in qualsiasi modo l'impresa o l'attività dell'affiliante di cui sia venuto a co- noscenza nella sua qualità di affiliato.
OBBLIGO DI SEGRETEZZA. 1. Il CNR e l’IRCCS considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti. 2. Tutte le informazioni scambiate tra le parti in virtù del presente Accordo debbono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi del medesimo Accordo e saranno considerate soggette al necessario riserbo, che dovrà essere mantenuto dall’IRCCS e dal CNR nei confronti di terzi.