Obbligo di segretezza Clausole campione

Obbligo di segretezza. Il Centro, lo Sperimentatore e il Committente si impegnano a considerare come assolutamente riservato e segreto ogni dato, informazione, documento, cognizione, fatto relativi alle innovazioni tecnologiche di cui al precedente articolo 4 "Proprietà intellettuale". Gli obblighi di segretezza e riservatezza cesseranno, per i risultati inventivi brevettabili, alla data di pubblicazione della relativa domanda di brevetto, ovvero decorsi ……………… (si consiglia di inserire un periodo temporale non inferiore ai cinque anni) anni dalla scadenza del presente contratto, salvo previa autorizzazione scritta della parte titolare dei diritti di brevettare e/o di brevetto.
Obbligo di segretezza. L’Università e l’Ente considerano riservato il programma di attività e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.
Obbligo di segretezza. La pena convenzionale ammonta al 10% del compenso annuo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso.
Obbligo di segretezza. Le/i rappresentanti della TILO e i membri della CoPe sono tenuti alla discrezione, soprattutto se:
Obbligo di segretezza. 5.1 Le Parti riconoscono il carattere segreto e sostanziale delle informazioni, delle conoscenze e delle nozioni che costituiscono il know-how trasferito.
Obbligo di segretezza. I membri della CP e i collaboratori / le collaboratrici del segreta- riato sono tenuti a serbare la massima segretezza sui fatti e sulle informazioni concernenti i lavoratori / le lavoratrici o i datori di lavoro di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro attività connesse all’amministrazione delle spese di esecuzione. I conti annuali e il rapporto di gestione annuale non possono contenere nessun dato personale su singoli lavoratori / lavoratrici o datori di lavoro sottoposti al CCL (nomi, cifre, ecc.).
Obbligo di segretezza. L’affiliato si impegna a non divulgare, od utilizzare a profitto proprio od altrui, anche dopo la cessazione del contratto, tutti i segreti commerciali o aziendali nonché tutte le notizie riservate attinenti in qualsiasi modo l’impresa o l’attività dell’affiliante di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di affiliato.
Obbligo di segretezza. 15.1 Il Cliente si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i documenti, sotto qualsiasi forma o natura comunicati e/o appresi da PK nel corso della esecuzione del Contratto. A titolo esemplificativo e non esaustivo le informazioni confidenziali includono: - dati, conoscenze tecniche, processi, formule, informazioni e materiale contenente segreti professionali, know-how (sia esso brevettabile e non), sviluppi, invenzioni, programmi informatici, source code; - codici, documentazione, diagrammi, disegni 2D e 3D, campioni, flow-charts, lavori tecnici, sperimentali e di sviluppo; - esperienze, tecnologie, design, tecniche manuali, processi, metodi, software; - soluzioni tecniche derivanti da attività di pianificazione, calcolo, simulazione, costruzione e sviluppo di prototipi; - informazioni di mercato, di vendita, prezzi e costi, liste clienti, nominativi di contatti, listini prezzi, dati d’inventario, piani di mercato e di business, esigenze tecnico-commerciali di clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori e relativi metodi di business, accordi con clienti, dipendenti, licenziatari e fornitori, manuali, reports e dati del personale, dati e notizie relativi a qualsiasi aspetto della produzione, nonché disegni, analisi preliminari, schizzi, campioni o prototipi, etc.;
Obbligo di segretezza. Con la sottoscrizione del presente accordo l’agente si impegna a trattare con assoluta riservatezza qualsiasi dato, informazione concernente l’organizzazione e i metodi di produzione del preponente nonché a non rilevare a terzi, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali, né ad utilizzarli a fini estranei al presente contratto. L’agente si impegna altresì a non dare in visione e a persone estranee e a non divulgare in alcun modo il contenuto dei documenti (statistiche, circolari, materiale informativo, etc.) ricevuti in relazione al presente contratto. Le parti si danno atto che la presente clausola riveste carattere essenziale.
Obbligo di segretezza. 1. L’Università e l’IRCCS considerano riservati i programmi di attività e reciprocamente s’impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e far osservare ai rispettivi ricercatori e collaboratori il segreto per quanto riguarda eventuali informazioni, cognizioni, fatti e documenti.