DIVIETO DI PUBBLICITÀ Clausole campione

DIVIETO DI PUBBLICITÀ. È fatto divieto assoluto alla IF di far installare sull’Immobile oggetto del presente Contratto scritte, cartelli o installazioni pubblicitarie, in quanto il diritto di sfruttamento pubblicitario nel complesso di stazione è riservato a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. È consentita esclusivamente l’apposizione di insegna sul fronte esterno dell’Immobile o scritte con la sola indicazione del tipo di attività svolta nell’Immobile, la denominazione ed il logo aziendale dell’impresa utilizzatrice, comunque previa approvazione del relativo progetto/layout da parte di GS RAIL.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. Il Venditore non pubblicizzerà, reclamizzerà, né comunicherà in alcun modo a terze parti (ad eccezione dei consulenti professionisti del Venditore al fine di garantire l'erogazione del servizio) il fatto di aver sottoscritto un contratto con ITW per la fornitura di Prodotti indicati nell'Ordine, né le condizioni dell'Ordine, né utilizzerà i marchi commerciali o i nomi commerciali di ITW in alcun comunicato stampa, materiale pubblicitario o promozionale, senza il previo consenso scritto di ITW.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. È fatto divieto assoluto alla IF di far installare sul Desk oggetto del presente Contratto scritte, cartelli o installazioni pubblicitarie, in quanto il diritto di sfruttamento pubblicitario nel complesso di stazione è riservato a terzi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti. È consentita esclusivamente l’apposizione di scritte con la sola indicazione del tipo di attività svolta, la denominazione ed il logo aziendale dell’impresa utilizzatrice.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. 24.1. È fatto divieto al fornitore di diffondere qualsiasi forma di pubblicità che faccia riferimento a forniture effettuate a FINCANTIERI. 24.2. In deroga a tale divieto ed a suo insindacabile giudizio, FINCANTIERI potrà concedere di volta in volta autorizzazioni a speciali forme di pubblicità da effettuarsi secondo le modalità che verranno prescritte.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. Per qualunque pubblicità od informazione commerciale che faccia riferimento ai rapporti commerciali con IPG, il Fornitore dovrà chiedere preventiva espressa autorizzazione scritta ad IPG.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. L’esercizio della pubblicità sugli immobili oggetto del presente contratto è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente ovvero mediante propri incaricati. Il Comodatario si impegna a consentire a RFI ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazione e manutenzione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario. Al Comodatario è fatto divieto negli immobili di svolgere attività pubblicitarie in conto terzi di tipo commerciale; è consentita la divulgazione di messaggi all’utenza relativi ai servizi offerti dal Comune di tipo istituzionale e/o per la promozione del territorio (musei, parchi, ecc) ed in assenza di sponsorizzazione commerciale. È fatto divieto ai terzi utilizzatori di installare o fare installare scritte o cartelli pubblicitari eccezion fatta per le scritte o cartelli che rechino l’indicazione dell’attività svolta all’interno. Tali indicazioni dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all’ordine pubblico. Le obbligazioni di cui al presente articolo dovranno essere portate a conoscenza degli utilizzatori dei locali ed espressamente riportata negli eventuali contratti di sub comodato dei locali.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. Il contenuto del presente contratto di collaborazione non potrà essere portato a conoscenza di terzi da parte della Collaboratrice e/o nel suo interesse.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. È fatto divieto al COMODATARIO di svolgere attività pubblicitarie nell’immobile concesso in comodato; l’esercizio della pubblicità è riservata in via esclusiva a RFI che potrà svolgerlo direttamente, ovvero mediante propri conces- sionari. Il COMODATARIO si impegna a consentire a RFI, ovvero a personale dalla stessa incaricato, di effettuare tutte le operazioni di installazio- ne/manutenzione/rimozione degli impianti pubblicitari, nonché di sostituzione del materiale pubblicitario. È consentita la divulgazione di messaggi all’utenza relativi ai servizi offerti e/o per la promozione del territorio in totale assenza di sponsorizzazioni commerciali. Tali messaggi dovranno essere esteticamente confacenti agli ambienti e non essere in contrasto con gli interessi di RFI o contrarie alla decenza, al buon costume e all’ordine pubblico.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. Senza il previo consenso scritto da parte dell’Acquirente, il Fornitore non dovrà, in alcun modo, fare pubblicità o divulgare l’informazione relativa al fatto che egli stesso è il fornitore dell’Acquirente per i Prodotti in conformità con l’Ordine di Acquisto, e non dovrà utilizzare marchi o nomi commerciali dell’Acquirente all’interno di proprio materiale pubblicitario o promozionale.
DIVIETO DI PUBBLICITÀ. È fatto espresso divieto al fornitore di fare nell’interesse proprio o di terzi, qualunque pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate a ESSETI MECCANICA DI PRECISIONE SRL od ai rapporti commerciali esistenti con essa. A deroga di tale divieto potranno essere concesse di volta in volta autorizzazioni speciali dalla Direzione di ESSETI MECCANICA DI PRECISIONE SRL ed a suo esclusivo giudizio. In tal caso il fornitore si impegna ad osservare la forma di pubblicità e tutte le altre condizioni che gli verranno prescritte.