IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA Clausole campione

IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1463 codice civile qualora sopravvengano, successivamente alla conclusione, motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà di Alfanews che rendano impossibile l’esecuzione della prestazione dovuta, ovvero l'attivazione del Servizio. Alfanews provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente. A titolo meramente esemplificativo, le Parti convengono che sarà riconosciuto come un evento di impossibilità sopravvenuta il caso di rifiuto o impossibilità da parte dell’operatore assegnatario della numerazione telefonica di consentire l’attivazione dei Servizi WIRELESS.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA. Il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1463 C.C. qualora sopravvengano successivamente alla conclusione dello stesso, motivi tecnico-organizzativi non dipendenti dalla volontà della Società SpeedNetWeb che rendano impossibile l'esecuzione della prestazione dovuta, ovvero l'attivazione e\o l'erogazione del Servizi. SpeedNetWeb provvederà a fornirne specifica indicazione e comunicazione al Cliente.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA. Il presente contratto dovrà ritenersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1463 c.c., nel caso in cui, successivamente alla sua conclusione, sopravvengano dei fatti indipendenti dalla volontà di B.B.BELL che rendano impossibile l’erogazione o la continuazione del servizio. In tale caso spetterà a B.B.BELL informare prontamente il Cliente dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA. 9.1 Nessuna delle parti sarà responsabile nei confronti dell’altra per l’eventuale ritardo o mancata attuazione degli obblighi di cui al presente Accordo qualora essi siano diretta conseguenza di:
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA. Qualora, successivamente al perfezionamento del Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità o altre circostanze non imputabili alla Somministrante che rendano impossibile, in tutto o in parte, l'adempimento degli obblighi posti a suo carico, la stessa Somministrante ne darà tempestiva comunicazione al Cliente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di impossibilità sopravvenuta definitiva le parti avvieranno immediatamente la rinegoziazione del Contratto, ferma restando la possibilità per PORTO RECANATI GAS Srl di recedere dal Contratto qualora non fosse in grado di soddisfare le richieste del Cliente, con esclusione di reciproche pretese.
IMPOSSIBILITA’ SOPRAVVENUTA. L'impossibilità sopravvenuta definitiva da parte del Collaboratore a fornire le prestazioni dedotte nel presente contratto, produce gli effetti di cui all'art. 1256 C.C., 1° comma. In tal caso, le reciproche obbligazioni si estingueranno con effetto dalla data di inizio della sopravvenuta impossibilità definitiva. Xxx l'impossibilità sopravvenuta, determinata da cause diverse dalla malattia o dall’infortunio professionale o extraprofessionale, sia solo temporanea, le obbligazioni del Collaboratore si estingueranno in ogni caso, qualora la Società non abbia più interesse a conseguire le relative prestazioni, osservato l'art. 1256 C.C., 2° comma. Nella ipotesi in cui l’impossibilità sopravvenuta, determinata da malattia o infortunio professionale o extraprofessionale, sia solo temporanea, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto nell'ipotesi in cui il Collaboratore non fosse in grado di riprendere la propria prestazione professionale entro un periodo massimo di un sesto della durata stabilita al punto 4) dalla data di interruzione della prestazione stessa. Le Parti convengono che, in ogni caso di sospensione della prestazione resa dal Collaboratore e per temporanea impossibilità sopravvenuta, qualunque ne sia la durata, per il periodo di sospensione il Collaboratore non avrà diritto ad alcun corrispettivo. Inoltre, la sospensione del rapporto non comporterà la proroga della durata del presente contratto la cui validità, pertanto, verrà comunque a scadere al termine stabilito al precedente punto 3).
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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).