contratto di assicurazione malattia
salute
protezione sorriso
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione malattia
edizione febbraio 2013
AXA Assicurazioni S.p.A.
protezione sorriso
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni Generali di Assicurazione comprensive dell’Informativa sulla Privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.
contratto di assicurazione malattia
edizione febbraio 2013
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL RAMO MALATTIA
(predisposta in conformità del D.Lgs. 7 Settembre 2005, N. 209 art. 185 – Codice delle assicurazioni private e regolamento ISVAP
n. 24 del 18/05/2008 e il regolamento ISVAP n. 35 del 26 Maggio 2010).
Avvertenza
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
La Nota informativa non sostituisce quanto regolamentato dalle condizioni generali di assicurazione.
Le definizioni contenute nel Glossario riportato nella Nota Informativa, integrano e precisano quanto disciplinato all’interno delle C.G.A.
A -
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, 00 (20154), è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA S.A. (18-23 Xxxxxx Xxxxxxxx 00000 Xxxxx Xxxxxx – Tel x00.0.00.000.000) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 – Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx
La Compagnia è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1936. La Compagnia è iscritta all’Albo delle Imprese IVASS n.1.00025, Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazione
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a € 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio.
Il solvency ratio al 31 dicembre 2017, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 138%.
B -
Durata e proroga del contratto
La durata prevista dal contratto è annuale ed è espressamente indicata in polizza.
Il contratto può essere inoltre stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo.
Avvertenza: Se è scelta la forma con tacito rinnovo in mancanza di disdetta data da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione (Art. 18 delle C.G.A.) il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Protezione Sorriso è una polizza che prevede prestazioni odontoiatriche a costi fissi effettuate da dentisti professionali appartenenti ad un network di centri odontoiatrici:
1) Prestazioni odontoiatriche: (Art. 1 C.G.A.);
2) Infortuni del bambino: rimborso per cure odontoiatriche per bambini di età inferiore ai dieci anni (Art. 2 C.G..A.).
Avvertenza
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate negli articoli delle C.G.A. ed evidenziati in neretto o con retinatura.
Specificatamente:
▪ All’art. 1 “Prestazioni odontoiatriche”;
▪ All’art. 5 “Esclusioni”;
▪ All’art. 14 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio”;
▪ All’art. 15 “Pagamento del premio”;
▪ All’art. 16 “Modifiche dell’assicurazione”;
▪ All’art. 21 “Limiti territoriali”.
Avvertenza
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
Il contratto prevede l’applicazione di massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione del pagamento dell’indennizzo.
Specificatamente:
▪ All’art. 2 “Infortuni del bambino”.
Esempio di applicazione di limite di massimale:
Valore totale del sinistro accertato 6.000,00 euro, massimale previsto in polizza 5.000,00 per sinistro. Importo liquidato 5.000,00 euro (6.000,00 – 1.000,00 = 5.000,00).
4. Periodi di carenza contrattuale
Avvertenza
Presenza di carenze ovvero termini di aspettativa
Il contratto prevede dei limiti temporali alla operatività delle garanzie. Pertanto si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato al fatto che contratti sopra indicati prevedono dei termini di aspettativa o carenza ossia dei periodi temporali in cui le garanzie di polizza, in tutto o in parte, non sono operative.
Specificatamente:
▪ All’art. 4 “Termini di aspettativa”.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza
Dichiarazioni false e reticenti in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare la cessazione dello stesso con la perdita totale o parziale dell’indennizzo/risarcimento, così come disposto dall’art. 14 delle C.G.A.
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E’ consentito il frazionamento semestrale se presenti almeno due persone paganti, senza ulteriori oneri aggiuntivi.
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto.
Avvertenza
Sconti sul premio
Il contratto prevede l’applicazione di sconti in relazione al numero delle persone assicurate.
L’Intermediario/Agente può avere la possibilità di applicare a titolo di sconto, nell’ambito di una flessibilità eventualmente concessa dalla compagnia, una riduzione sul premio di tariffa.
Avvertenza
Diritto di recesso
Il contratto, nella forma con tacito rinnovo, prevede la possibilità per entrambi le parti di recedere dall’assicurazione mediante l’invio di una lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata. (Art. 18 C.G.A.).
8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 c.c. 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166), fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2952 del c.c.
9. Legge applicabile al contratto
In base all'art. 180 del D.Lgs. 7/9/2005, n. 209 “Codice delle assicurazioni”, il contratto è regolato dalla legge italiana.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Si rinvia all’ Art. 20 “Oneri fiscali” delle
C.G.A. per gli aspetti di dettaglio.
C -
PROCEDURE
LIQUIDATIVE
E SUI
RECLAMI
11. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenza
Per le modalità ed i termini a carico del Contraente/Assicurato di denuncia di sinistro o di richiesta dei servizi di assistenza si rimanda:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
All’art. All’art. All’art.
All’art.
6 “Utilizzo dei Centri odontoiatrici convenzionati”;
7 “Come accedere ai Centri odontoiatrici convenzionati”; 8 “Utilizzo dei Centri odontoiatrici convenzionati”;
9 “Come accedere ai Centri odontoiatrici convenzionati”;
All’art. 10 “Criteri di liquidazione”;
All’art. 11 “Modifiche al convenzionamento”.
AXA Assicurazioni S.p.A. si avvale per la gestione dei centri odontoiatrici convenzionati di: ADE Xxxxxx xxx (XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX) Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Tel.+39 00 00000000 Fax.+ 00 00 00000000.
12. Assistenza diretta - Convenzioni
Avvertenza
Si richiama l’attenzione del Contraente/Assicurato circa l’obbligo di utilizzare il circuito di centri odontoiatrici convenzionati per poter usufruire dei costi fissi previsti dalla polizza.
L’elenco aggiornato dei centri sanitari convenzionati è consultabile al sito: xxx.xxx.xx
Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:
pec: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
posta: AXA Assicurazioni S.p.A c.a Ufficio Gestione Reclami Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx fax: x00 00 00000000
avendo cura di indicare:
• nome, cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante;
• numero della polizza e nominativo del contraente;
• numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.
Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.
Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con l’intermediario di cui sopra e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.
Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.
Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all’XXXXX (Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx; fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000, xxxxx@xxx.xxxxx.xx ) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS alla sezione “per il Consumatore - come presentare un reclamo”.
Inoltre il reclamante può ricorrere ai sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale, quali:
• Conciliazione paritetica: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A. la cui richiesta di risarcimento abbia un valore non superiore a € 15.000,00, sia stata formulata senza l’intervento di rappresentanti (avvocati, consulenti, infortunistiche) o di cessionari del credito e non sia stata riscontrata dalla Compagnia oppure sia stata respinta oppure sia stata seguita da un risarcimento ritenuto non soddisfacente.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx ), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA ed allegando copia della documentazione a sostegno della domanda.
La Compagnia provvederà a rispondere entro 30 giorni dal giorno dell’attivazione.
• Negoziazione assistita: per controversie in materia di risarcimento danni R.C.A., le cui Parti convengono di cooperare per risolvere in via amichevole la questione tramite l’assistenza obbligatoria di avvocati iscritti all’Albo.
Per attivare la procedura è necessario rivolgere alla Compagnia un invito a partecipare alla procedura, tramite Raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Pec.
La Compagnia provvederà a rispondere all’invito entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.
• Mediazione: per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).
Per attivare la procedura, il contraente, l’assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.
La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.
• Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.
Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.
La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.
Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell’area Reclami del sito xxx.xxx.xx
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all’IVASS, secondo le modalità sopra indicate
Avvertenza
Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’art. 12 delle C.G.A., si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
AXA Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxx
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Centrale operativa:
la struttura che presta assistenza telefonica.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Manifestazione: sintomatologia oggettiva della malattia.
Massimale: la somma fino alla concorrenza della quale, per ciascun anno assicurativo, AXA presta la garanzia.
Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di cura.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Centro Odontoiatrico:
la struttura sanitaria convenzionata, regolarmente autorizzata, in base ai requisiti di legge all’erogazione delle prestazioni previste in polizza.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
ADE Italia: Assistenza Dentale Europea.
****
Le seguenti ulteriori definizioni sono riportate al fine di migliorare la comprensione dei termini medico-dentistici.
Conservativa: si occupa della prevenzione, delle ricostruzioni esteriori dei denti e dei trattamenti di restauro all’interno dei denti (endodonzia).
Corona copertura artificiale su denti ricostruiti che erano in parte o totalmente distrutti e che hanno bisogno di essere protetti.
Implantologia:
consiste nell’inserimento di pilastri artificiali nell’osso mascellare e comprende: la struttura metallica che ha come obiettivo la sostituzione della radice di un dente, la connessione all’impianto sulla quale viene costruita la corona e la corona di ceramica sostenuta dall’impianto.
Ortodonzia: si occupa di allineare correttamente i denti, fornendo un’efficiente funzione masticatoria ed una buona estetica del viso.
Protesi: apparati rimovibili o fissi costituiti da strutture dove vengono collocati i denti da sostituire.
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Protezione Sorriso/
condizioni generali di assicurazione
contratto di assicurazione malattia
Condizioni generali di assicurazione Protezione Sorriso - Ed. 02/2013 – Pagina 1 di 16
ed. febbraio 2013
PAGINA BIANCA
l
Prestazioni odontoiatriche
Cond | iz | ion | i genera | i d | i assicurazione Centrale Operativa dal | l’ | tal | ia e dal | l’estero: |
I
x00 00 0000 0000
(da rete fissa e da rete mobile costi legati all’operatore utilizzato)
Premessa
La gestione delle prestazioni odontoiatriche di cui alla presente polizza e dei servizi di Assistenza telefoni- ca, è effettuata da AXA tramite ADE Italia - Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
Art. 1 | Prestazioni odontoiatriche
AXA garantisce le prestazioni odontoiatriche ai costi previsti nella tabella contenuta all’interno dell’art. 1 “Condizione Speciale”.
L’elenco delle prestazioni odontoiatriche a titolo completamente gratuito nonché le prestazioni odontoia- triche a costi fissi indicate nell’art. 1 “Condizione Speciale”, possono essere oggetto di variazioni da parte di AXA. Tali variazioni saranno comunicate all’Assicurato almeno 60 giorni prima della scadenza del con- tratto.
In tal caso è data facoltà all’Assicurato di esercitare l’eventuale disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi per raccomandata, fax o consegna a mano all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o di- rettamente ad AXA, prima della scadenza del contratto.
Art. 2 | Infortuni del bambino
Per i bambini che non abbiano compiuto il decimo anno di età, sono rimborsabili le spese per cure odon- toiatriche ai costi, di cui all’art. 1 “Condizione Speciale”, rese necessarie a seguito di infortunio documen- tato da referto di pronto soccorso o di ricovero, purché le cure siano cominciate entro sei mesi dal giorno dell’infortunio.
La garanzia è prestata fino a concorrenza di 5.000,00 euro per evento, purché le spese siano effettuate du- rante la validità del contratto.
Art. 3 |
Si rimanda all’art. 1 “Condizione Speciale” che costituisce parte integrante del presente contratto.
l
Prestazioni odontoiatriche
Cond | iz | ion | i genera | i d | i assicurazione Centrale Operativa dal | l’ | tal | ia e dal | l’estero: |
I
x00 00 0000 0000
(da rete fissa e da rete mobile costi legati all’operatore utilizzato)
limitazioni
Ambito e
Termini di aspettativa
Art. 4 |
Fermo quanto previsto dall’articolo 15 - “Pagamento del premio”:
-
le garanzie dell’art. 2 “Infortuni del bambino” sono valide dalle ore 24 assicurazione per gli infortuni occorsi successivamente a tale data;
del giorno di effetto della
- le prestazioni dell’art. 1 “Condizione speciale” sono operanti dalle ore 24 dell’ultimo giorno del mese della data d’effetto della polizza.
Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione o in prosecuzione di altra con la medesima società, senza soluzione di continuità, riguardante gli stessi Assicurati e identiche garanzie, gli anzidetti termini operano:
- dal giorno di effetto della garanzia di cui alla polizza sostituita, per le prestazioni ed i massimali da quest’ultima risultanti;
- dal giorno di effetto della garanzia di cui alla presente polizza, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da quest’ultima previste.
Analogamente, in caso di variazioni intervenute nel corso del presente contratto, il termine di aspettativa suddetto decorre dalla data della variazione stessa, per le diverse persone o prestazioni assicurate.
L’assicurazione non è operante per:
1) le prestazioni odontoiatriche non effettuate presso i Centri Odontoiatrici convenzionati con la presente polizza (vedi artt. 8 e 10 “Utilizzo degli Centri Odontoiatrici convenzionati”);
2) tutte le prestazioni odontoiatriche non comprese nell’art. 1 “Condizione Speciale”;
3) le prestazioni odontoiatriche conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso non terapeutico di psicofarmaci, di stupefacenti o di allucinogeni;
4) gli infortuni causati dallo stato di ubriachezza dell’Assicurato o dall’effetto di allucinogeni, stupefacenti o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico dall’Assicurato;
5) le conseguenze di tumulti popolari, atti violenti od aggressioni, cui l’Assicurato abbia preso parte attiva.
*****
Premessa
Al Contraente viene rilasciato l’elenco dei Centri Odontoiatrici convenzionati che ha carattere puramente informativo, poiché‚ successivamente alla stampa dello stesso, possono verificarsi delle variazioni. In caso di necessità l’Assicurato dovrà chiedere conferma chiamando la Centrale Operativa.
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Come attivare | e prestaz | on | – Art. 1 Prestaz | oni odontoiatriche |
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Art. 6 | Utilizzo dei Centri Odontoiatrici convenzionati
L’assicurato che necessiti di una prestazione odontoiatrica, secondo quanto previsto all’art. 1 “Condizione Speciale”, dovrà rivolgersi ad uno dei Centri Odontoiatrici convenzionati usufruendo delle condizioni previste dal contratto.
L’Assicurato che abbia fatto ricorso ad un Centro Odontoiatrico convenzionato, previo appuntamento telefonico con lo stesso Centro Odontoiatrico convenzionato, non è soggetto all’esborso di alcun importo nel caso abbia richiesto una delle prestazioni gratuite previste all’art. 1 “Condizione Speciale“.
Qualora l’Assicurato abbia invece richiesto una delle prestazioni a costi fissi previste all’art. 1 “Condizione
Speciale”, dovrà provvedere al pagamento delle prestazioni direttamente al Centro Odontoiatrico
convenzionato presso cui ha effettuato le prestazioni odontoiatriche secondo gli importi stabiliti in tabella.
Art. 7 | Come accedere ai Centri Odontoiatrici convenzionati
L’Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente il Centro Odontoiatrico convenzionato.
L’Assicurato dovrà esibire la card personale, fornitagli all’atto della stipula del contratto e ad ogni rinnovo, al momento dell’accettazione per usufruire delle prestazioni previste dalla polizza.
Qualora l’Assicurato si trovasse in Spagna o in Portogallo, dovrà contattare preventivamente telefonicamente la centrale operativa al numero di telefono indicato in polizza dalle ore 09.00 alle ore
18.00 nei giorni feriali e riportato anche sulla Card.
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Come attivare | e prestaz | on | – Art. 2 Infortun | de | bamb | no |
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Art. 8 | Utilizzo dei Centri Odontoiatrici convenzionati
L’Assicurato che necessiti di una prestazione odontoiatrica, secondo quanto previsto dall’art. 2 “Infortuni del bambino”, dovrà rivolgersi ad uno dei Centri Odontoiatrici convenzionati usufruendo delle condizioni previste dal contratto.
Art. 9 | Come accedere ai Centri Odontoiatrici convenzionati
L’Assicurato deve preventivamente contattare telefonicamente il Centro Odontoiatrico convenzionato.
Qualora l’Assicurato si trovasse in Spagna o in Portogallo, dovrà necessariamente contattare telefonicamente la Centrale Operativa al numero di telefono indicato in polizza e riportato anche sulla Card dalle ore 09.00 alle ore 18.00 nei giorni feriali.
Qualora l’Assicurato abbia richiesto una delle prestazioni previste all’art. 2 “Infortuni del bambino”, alla richiesta di rimborso (tramite l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza) delle spese sanitarie sostenute dovrà allegare gli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme del certificato di pronto soccorso e/o della cartella clinica completa.
L’Assicurato deve consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d’ufficio gli odontoiatri che lo hanno visitato o curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali, a norma del D.Lgs. n. 196/03 (cosiddetta “Legge sulla Privacy“) e successive modifiche.
Art. 11 | Modifiche al convenzionamento
AXA, lasciando invariati la portata e i limiti di tali prestazioni, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Eventuali modifiche negli accordi con i Centri Odontoiatrici convenzionati così come l’eventuale cessazione di convenzioni, non possono essere invocate dal Contraente come motivo di anticipata risoluzione del contratto di assicurazione.
E’ garantito, in ogni caso, il completamento dei cicli di cura intrapresi dall’Assicurato nell’eventualità di cessazione del rapporto di convenzionamento con il Centro Odontoiatrico convenzionato.
Norme comuni
Art. 12 | Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura contrattuale possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di consulenti tecnici legali, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale del luogo di residenza del Contraente o dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera l’ arbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo arbitro.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei tecnici designati si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri consulenti nel verbale stesso.
Art. 13 |
Il Contraente e gli Assicurati riconoscono espressamente che AXA e ADE Italia non hanno alcuna responsabilità per le prestazioni fornite dagli Centri Odontoiatrici convenzionati.
Pertanto, il Contraente e gli Assicurati prendono atto che per qualsiasi controversia relativa alle prestazioni professionali dovranno rivolgersi esclusivamente ai Centri Odontoiatrici convenzionati che hanno prestato i servizi richiesti.
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Norme
comuni
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(da rete fissa e da rete mobile costi legati all’operatore utilizzato)
Art. 14 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che
influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Pagamento del
premio
Art. 15 |
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’articolo 1901 c.c.
Art. 16 | Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Assicurazione per conto altrui e titolarità dei diritti
nascenti dalla polizza
Art. 17 |
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto dall’articolo 1891 c.c.
Proroga e cessazione dell’assicurazione
Art. 18 |
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il contratto è tacitamente prorogato per un anno e così successivamente salvo quanto stabilito all’art. 1 “Condizione Speciale”.
Art. 19 | Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’articolo 1916 c.c.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.
Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o di sede legale, in caso di persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea , è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.
In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
L’assicurazione è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx e Portogallo.
legge
Art. 22 | Rinvio alle norme di
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Condizioni
speciali
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(da rete fissa e da rete mobile costi legati all’operatore utilizzato)
Condizioni speciali
(sempre operanti)
Il presente documento costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza Protezione Sorriso.
Art. 1 |
Le prestazioni di seguito previste sono totalmente a carico dell’Assicurato secondo gli importi indicati.
AXA si riserva di indicizzare gli importi della presente tabella adeguandoli alle eventuali modifiche del tariffario concordato con i Centri Odontoiatrici convenzionati. Tale tariffario é improntato al criterio della migliore qualità al minor costo, e comunque all’ottimizzazione ed al contenimento dei costi complessivi.
Tale facoltà potrà essere esercitata da AXA e varrà a partire dalle polizze stipulate/rinnovate a far data dal 31 gennaio dell’anno della modifica.
codice | 1 | EURO |
V0110 | Prima Visita | GRATUITA |
codice | 2 | EURO |
C0210 | Estrazioni (esclusi ottavi ed elementi inclusi) che non necessitano di chirurgia maxillo-facciale | GRATUITA |
codice | 3 – Conservativa | EURO |
O0320 | Otturazione semplice (1 superficie) | 65,00 |
O0330 | Otturazione composta (2 superfici) | 75,00 |
O0359 | Ricostruzioni angoli | 75,00 |
O0360 | Ricostruzione coronale totale | 80,00 |
E0410 | Endodonzia monocanalare | 96,00 |
E0415 | Endodonzia bicanalare | 154,00 |
E0420 | Endodonzia pluricanalare | 225,00 |
codice | 4 | EURO |
P0630 | Igiene Orale – Ablazione tartaro (igiene sopragengivale delle due arcate) su paradonto sano Legature dentali extracoronali (per 4 denti) Legature dentali intracoronali (per 4 denti) Gengivectomia (per quadrante) | GRATUITA |
30402 | 59,00 | |
30403 | 88,00 | |
H5601 | 125,00 | |
codice | 5 | EURO |
30501 | Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.N.P. (lega non preziosa) | 280,00 |
30502 | Corona fusa o elemento di protesi fissa in L.P. (lega preziosa) | 320,00 |
30503 | Corona in ceramica o elemento di ponte in L.N.P. e ceramica | 450,00 |
30504 | Corona in ceramica o elemento di ponte in L.P. e ceramica | 500,00 |
30505 | Corona a giacca o elemento di protesi provvisoria in resina | 36,00 |
30506 | Ribasamento di protesi parziale sistema diretto | 90,00 |
30507 | Ribasamento di protesi parziale sistema indiretto | 83,00 |
30508 | Ribasamento di protesi totale sistema diretto | 101,00 |
30509 | Ribasamento di protesi totale sistema indiretto | 115,00 |
30510 | Riparazione per frattura completa di protesi totale | 37,00 |
30511 | Protesi mobile parziale in resina | 97,00 |
30512 | Protesi mobile totale immediata per arcata con denti in resina | 330,00 |
30513 | Protesi mobile totale per arcata con denti in resina | 800,00 |
30514 | Protesi mobile totale per arcata con denti in porcellana | 900,00 |
30515 | Gancio a filo in L.N.P. | 14,00 |
30516 | Gancio a filo in L.P. | 47,00 |
30517 | Gancio fuso in L.N.P. | 47,00 |
30518 | Gancio fuso in L.P. | 86,00 |
30519 | Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili compresi i ganci – arcata superiore | 500,00 |
30520 | Protesi scheletrata mobile in cromo/cobalto o metalli similari non nobili compresi i ganci – arcata inferiore | 500,00 |
30521 | Per ogni elemento in resina | 51,00 |
30522 | Riparazione faccetta in resina/composito/ceramica (ad elemento dentale) | 58,00 |
codice | 6 | EURO |
B0810 | Visita odontoiatrica e/o predisposizione piano di cura | GRATUITA |
B0850 | Studio cefalometrico (comprese impronte, preparazione modelli di studio, tracciato e analisi) | 69,00 |
B0873 | Serie fotografica (otto) | 22,00 |
30605 | Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app.rimov. e funz. – un anno | 900,00 |
30606 | Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. fisse o miste – un anno | 1.100,00 |
30607 | Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app. rim. o funz. - un anno | 891,00 |
30608 | Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - un anno | 1.380,00 |
30609 | Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. rimov. o funz. - un anno | 1.100,00 |
30610 | Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. fisse o miste - un anno | 1.350,00 |
30611 | Contenzione a mezzo di positioner preformati | 250,00 |
30612 | Contenzione a mezzo di placche di xxxxxx | 250,00 |
30613 | Contenzione a mezzo di arche linguali | 250,00 |
30614 | Contenzione a mezzo di scheletrito | 250,00 |
30615 | Preventiva-intercettiva con mantenitore di spazio fisso | 178,00 |
30616 | Preventiva-intercettiva con mantenitore spazio mobile | 267,00 |
30617 | Preventiva-intercettiva mentoniera | 357,00 |
30618 | Preventiva-intercettiva a griglia fissa | 349,00 |
30619 | Preventiva-intercettiva con griglia su apparecchio amovibile | 290,00 |
30620 | Preventiva-intercettiva con bande o bks per chiusura diastemi | 155,00 |
30621 | Preventiva-intercettiva bande o bks per correzione cross-bite | 329,00 |
30622 | Preventiva-intercettiva con bande per ausiliario per apertura morso | 349,00 |
30623 | Preventiva-intercettiva con applicazione maschera di delaire | 581,00 |
30624 | Preventiva-intercettiva con applicazione per diastasi sut.pal. | 368,00 |
30625 | Preventiva-intercettiva con applicazione di arco palatino di goshgarian | 349,00 |
30626 30627 30628 | Preventiva-intercettiva con applicazione di quad – helix Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. rimov. e funz. - un semestre Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app. fisse o miste - un semestre | 272,00 407,00 523,00 |
30629 30630 | Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 2^ basale con app. rim. o funz. - un semestre Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste –un semestre | 445,00 600,00 |
30631 | Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. rimov. o funz. - un semestre | 484,00 |
30632 | Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) Classe 3^ basale app. fisse o miste - un semestre | 639,00 |
30633 | Correzione anomalie di 1^ classe basale con app.rimov. e funz. - 3^ anno | 892,00 |
30634 | Correzione anomalie di 1^ classe di angle e di 1^ classe basale con app . fisse o miste - 3^ anno | 1.030,00 |
30635 | Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche di un solo lato) classe 2^ basale con app. rim. o funz. - 3^ anno | 855.00 |
30636 | Correzione anomalie di 2^ classe di angle (anche da un solo lato) con app. fisse o miste - 3^ anno | 1.162,00 |
30637 | Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. rim. o funz. - 3^ anno | 1.070,00 |
30638 | Correzione anomalie di 3^ classe di angle (anche da un solo lato) classe 3^ basale app. fisse o miste - 3^ anno | 1.260,00 |
30639 | Riparazione di apparecchi rimovibili | 34,00 |
codice | 7 | EURO |
I0910 | Impianto endo-osseo osteointegrato | 750,00 |
I0912 | Moncone pilastro per protesi su impianto osteointegrato | 150,00 |
I0920 | Corona ceramica su impianto (un dente) | 500,00 |
codice | 8 - Radiologia Odontoiatrica | EURO |
X0670 | Radiografie endorali (retroalveolari, retrocoronali e occlusali) | GRATUITA |
X0680 | Ortopantomografia (panoramica) | GRATUITA |
X0690 | Teleradiografia laterale o frontale del cranio | GRATUITA |
legge
Articoli
di
1891 c.c.
1892 c.c.
1893 c.c.
1894 c.c.
1901 c.c.
1916 c.c.
Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione e` stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.
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INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.
A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative1
Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche “AXA”) ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili2 e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti4, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.
In particolare useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell’ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
− quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
− riassicurazione e coassicurazione;
− prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione;
− adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
− analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
− gestione e controllo interno;
− attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
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− attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
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− utilizzo dei dati rilevati mediante l’eventuale l’utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd “Black Box”) per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
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− valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l’accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno
1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassi- curazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici
comunicati5.
Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell’ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"6, in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l’utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
− comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
− effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
− attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
− realizzare ricerche di mercato;
− effettuare indagini statistiche;
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di merca- to e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuri- diche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, control- late e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produtto- ri ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autoffi- cine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entra- re direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.
7 Cfr. nota 2
− proporLe prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
− inviarLe comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
− comunicarLe novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
− tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare potremo provvedere alle seguenti attività:
− invio di materiale pubblicitario,
− vendita diretta,
− compimento di ricerche di mercato,
− comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
− inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull’erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l’area web riservata, l’app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l’effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all’invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.
Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Modalità d’ uso dei suoi dati personali
I Suoi dati personali sono trattati da AXA8 - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)
In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
8 Il trattamentopuòcomportare le operazionidi raccolta, registrazione,organizzazione,conservazione,elaborazione,modificazione,selezione, estrazione,raffronto,utilizzo, interconnessione,blocco, comunicazione,cancellazione,distruzionedidati;è inveceesclusal'operazionedidiffusionedidati.
In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
− assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
− società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all’allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l’accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
− società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
− ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell’Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l’utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all’interno del Gruppo AXA, l’applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.
Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.
Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.
I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web xxx.xxx.xx
INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA
La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all'utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.
Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.
I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:
− garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
− contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
− ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.
Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento del Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.
I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge9.
I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.
9 Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014
I Dati raccolti saranno trattati altresì da:
a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del “Sistema di Conservazione” e di Responsabile esterno del trattamento;
b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma (“Conservatore”) e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.
In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.
Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 00000 Xxxxxx (XX) - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx.
INFORMATIVA SULL’USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI
In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.
In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.
Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.
In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all’eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.
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Mod. 9090 – ed. febbraio 2013 – stampa 07/2018
Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 2 luglio 2018.
Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. e P. I.V.A. n. 00902170018 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano
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