Periodi di carenza contrattuale. Avvertenza: La copertura assicurativa prevede Periodi di Carenza. Si rinvia all’Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Periodi di carenza contrattuale. Avvertenza: relativamente alle garanzie dell’assicurazione Malattie è necessario che trascorrano periodi di tempo – carenze – prima che le stesse siano operanti.
Periodi di carenza contrattuale. Non sono previsti termini di carenza contrattuale
Periodi di carenza contrattuale. Avvertenza: la Garanzia “Salvabenessere” è prestata, limitatamente alla prima annualità assicurativa, con i seguenti termini di carenza: - Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di inabilità Temporanea e Totale al Lavoro (ITT): 45 giorni, in caso di sinistro de- rivante da malattia; - Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI): 90 giorni; - Copertura Assicurativa infortuni e malat- tia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO): 45 giorni, in caso di sinistro derivante da malat- tia. Si rinvia all’art. 7.1 “Garanzia Base - Oggetto dell’assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia Tutela Legale è prestata con i ter- mini di carenza contrattuale previsti nell’arti- colo 8.4 “Decorrenza della garanzia”, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Periodi di carenza contrattuale. AVVERTENZA: Il contratto prevede un periodo di carenza, ossia un periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale l'eventuale Sinistro non rientra in garanzia e pertanto non sarà pagato alcun indennizzo. La carenza varia a seconda della patologia denunciata dall’Assicurato. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 2.2 “Decorrenza della garanzia” delle condizioni di assicurazione.
Periodi di carenza contrattuale. AVVERTENZA: il Contratto prevede alcuni periodi di Carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alla data di Decorrenza della Copertura Assicurativi durante il quale le coperture assicurative non sono operanti, si rimanda agli Artt. 18, 22, 24, 26, 30 e 33 delle Condizioni di Assicurazione.
Periodi di carenza contrattuale. Ad eccezione delle coperture in caso di Decesso da infortunio o Invalidità totale permanente da infortunio dell’Assicurato, le singole coperture assicurative prevedono dei periodi di carenza, ossia periodi di tempo che devono intercorrere tra la data di decorrenza dell’adesione e l’effettiva decorrenza della copertura. Le coperture per - Decesso derivante da malattia, in caso di assenza di visita medica, salvo quanto previsto all’art. 9.A, e - Inabilità temporanea totale da malattia, decorrono dal 180° giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione. La copertura Perdita di impiego decorre dal 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l’assicurazione. La copertura di Inabilità temporanea totale prevede un periodo di riqualificazione di 30 giorni, oppure di 180 giorni se il nuovo sinistro è dovuto allo stesso infortunio o alla stessa malattia del sinistro precedente. La copertura Perdita di impiego prevede un periodo di riqualificazione di 90 giorni. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione.
Periodi di carenza contrattuale. Avvertenza: Sono previsti periodi di carenza. Per gli aspetti di dettaglio riguardante il periodo di non efficacia delle coperture assicurative, si rimanda alle Condizioni di assicurazione all’Art. 5 Periodi di carenza contrattuale. nucleo familiare, come segue: Sconto sul premio totale del 30% per nucleo da 2 componenti (Cliente + Assicurato) Sconto sul premio totale del 40% per nucleo da 3 componenti (Cliente + 2 Assicurati) Sconto sul premio totale del 45% per nucleo da 4 componenti (Cliente + 3 Assicurati) Sconto sul premio totale del 48% per nucleo da 5 componenti (Cliente + 4 Assicurati) Sconto sul premio totale del 50% per nucleo da 6 componenti (Cliente + 5 Assicurati).
Periodi di carenza contrattuale. Periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Decorrenza durante il quale l’efficacia delle coperture assicurative è sospesa. Qualora l’evento assicurativo avvenga in tale periodo Cardif non garantisce la prestazione assicurata.
Periodi di carenza contrattuale. Le garanzie hanno effetto dalle ore 24: • del 15° giorno successivo a quello di decorrenza dell’Assicurazione per gli infortuni; • del 60° giorno successivo a quello di decorrenza