CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO “CHIOSCO” IN LOCALITA’ GIARDINI PUBBLICI A LAGO, PER ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
CONCESSIONE IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE AD USO “CHIOSCO” IN LOCALITA’ GIARDINI PUBBLICI A LAGO, PER ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI VENDITA E/O SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE
CAPITOLATO D’APPALTO
Art. 1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento in concessione dell’unità immobiliare ad uso “chiosco" situato all’interno dei giardini pubblici a lago, da destinarsi all’esercizio dell’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (di cui alla L.R. 02 Febbraio 2010, n. 6 e s.m.i.), dell’annesso servizio igienico pubblico e dell’area esterna pertinenziale al chiosco stesso, sulla base delle condizioni fissate dal presente capitolato.
Lo svolgimento di ulteriori attività o servizi all’interno delle strutture dovrà riguardare, essenzialmente, l’accoglienza turistica ed il miglioramento della fruibilità del luogo, ed essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale che valuterà, di volta in volta, sull’accoglibilità della richiesta.
Il giudizio dell’Amministrazione Comunale è insindacabile.
L’eventuale autorizzazione allo svolgimento di ulteriori attività non dovrà far venir meno l’attività principale di somministrazione di alimenti e bevande, dalla quale il Concessionario dovrà ricavare la parte maggiore del proprio reddito.
Il chiosco e l’area esterna di pertinenza hanno la seguente consistenza :
• n. 1(uno) edificio in muratura (avente una dimensione complessiva di mq. 40,00), composto da un locale ad uso commerciale, un ripostiglio ed un servizio igienico ad uso dell’Affidatario ;
• n. 1(uno) servizio igienico pubblico ;
• area esterna di pertinenza, delle dimensioni di circa mq. 150,00, parzialmente pavimentata in “calcestre” ;
il tutto come idoneamente individuato sulla planimetria allegata al presente capitolato.
E’ esclusivamente a carico del Concessionario la richiesta e l’ottenimento dei titoli abilitativi occorrenti per l’uso consentito, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio degli stessi da parte del Comune e di altri Enti Pubblici.
A tal fine, il Concessionario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per gli eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico o igienico-sanitario che dovessero essere necessari ai fini e nei limiti dell’uso consentito.
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’Affidatario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale.
L’Affidatario dovrà obbligatoriamente realizzare, a propria cura e spese, nel corso del primo anno di esercizio e previo ottenimento delle eventuali previste autorizzazioni, una struttura amovibile tipo veranda (“pergotenda” chiudibile) in ampliamento all’esistente chiosco (senza arrecare alcun danno alla struttura principale) e dovrà occupare un minimo di mq. 50,00 fino ad un massimo di mq. 100,00 dell’area esterna di pertinenza.
La struttura dovrà essere priva di fondazioni e con tassativa esclusione di qualsiasi struttura (portante e non) in muratura.
La stessa dovrà obbligatoriamente essere realizzata conformemente al “Progetto Tecnico” presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara ed assoggettato a specifica valutazione ed attribuzione di punteggio da parte della commissione di gara in sede di esperimento della stessa.
Al termine della concessione (ed anche in caso di risoluzione anticipata della stessa), l’Amministrazione comunale valuterà se mantenere la struttura, senza che ciò comporti alcun diritto di rimborso o risarcimento da parte dell’Amministrazione stessa nei confronti dell’Affidatario, o chiederne la rimozione a integrale cura e spese dell’Affidatario.
Art. 2. FINALITA’ ED OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO
Le finalità che il Comune di Mandello del Lario si propone con l’affidamento in argomento sono quelle di promuovere e sviluppare l’area ubicata all’interno dei giardini pubblici tramite l’apertura di un punto di ristoro per i frequentatori dei giardini, dell’area giochi limitrofa e della zona a lago in generale, con lo scopo di qualificare ulteriormente l’area in argomento, di garantire la sorveglianza degli spazi, lo stato di conservazione e di efficienza dell’area, compresi i manufatti, di motivare la frequentazione dell’ambiente e di offrire un’opportunità di lavoro.
In modo specifico, obiettivo dell’amministrazione comunale è garantire l’espletamento delle seguenti attività:
• apertura del chiosco mediante la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande e l’eventuale svolgimento di attività di intrattenimento, culturali, ricreative, compatibili con il contesto in cui è inserito il chiosco, in un’ottica di miglioramento della ricettività e della fruibilità (previ accordi/acquisizione di pareri d’obbligo con l’Amministrazione Comunale) ;
• apertura e gestione del servizio igienico pubblico che deve essere mantenuto con decoro, provvedendo alla pulizia giornaliera dello stesso ed alla fornitura di materiali igienici ;
• pulizia giornaliera dell’area pertinenziale al chiosco e raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente ivi abbandonati.
Art. 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione viene effettuata ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni (Procedura Negoziata), sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si precisa che tutte le condizioni economiche, tutti gli impegni e le proposte offerte dal Concessionario al fine dell’assegnazione dei punteggi in sede di partecipazione alla procedura di gara, sono considerate vincolanti sotto il profilo contrattuale.
A tale scopo, sono allegati al presente i documenti relativi all’offerta tecnica presenta dall’Affidatario stesso.
Art. 4. DECORRENZA E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata della concessione viene fissata in anni 9 (nove), decorrenti dalla data di stipula della concessione-contratto (data dalla quale decorreranno tutti gli effetti attivi e passivi dell’affidamento).
Allo scadere del termine di cui al precedente comma, la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso ed è espressamente escluso il rinnovo della concessione stessa.
Art. 5. DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEL CHIOSCO
Il chiosco e l’area pertinenziale dovranno essere destinati allo svolgimento dell’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto all’Art. 1.
Nell’area esterna di pertinenza è possibile la collocazione di sedie e tavolini, coerenti con la specificità dei luoghi e con le caratteristiche del manufatto destinato alla vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.
Tavoli, sedie, ombrelloni ed eventuali corpi scaldanti dovranno comunque essere conformi alle disposizione delle normative in materia.
Sono tassativamente escluse le seguenti attività:
1. discoteca o discobar;
2. attività moleste o inquinanti;
3. attività commerciali diverse da quella di vendita e/o somministrazioni alimenti e bevande;
4. installazione e/o gestione, nei locali e nell’area assegnata, di giochi elettronici e non con vincite in denaro o altro.
L’attività di vendita e/o somministrazione non è trasferibile in locali e spazi diversi da quelli oggetto della locazione.
E’ fatto divieto al Concessionario di adibire i locali e l’area pertinenziale ad uso diverso da quello di cui al presente capitolato, intendendosi tale clausola come “risolutiva espressa” (ai sensi di quanto specificamente stabilito dall’Art. 1456 del Codice Civile e dalla normativa specificamente vigente in materia).
E’ fatto, inoltre, divieto di sublocare in tutto o in parte o concedere in via gratuita gli immobili dati in locazione a meno che, unitamente, non venga ceduta o locata l’azienda.
L’Affidatario ha il pieno e libero godimento del chiosco e dell’area pertinenziale nei limiti dell’uso convenuto e nelle forme compatibili alla destinazione principale dello stesso.
Non è consentito accedere all’area del chiosco, inserita nel contesto dei giardini pubblici comunali, con mezzi a motore. L’area è accessibile solo pedonalmente.
Art. 6. TEMPI DI INSTALLAZIONE ED AVVIO ATTIVITA’
La certificazione di inizio attività per l’esercizio dell’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande al pubblico è in capo al Concessionario.
L’aggiudicazione provvisoria dà titolo al Concessionario di presentare istanza di autorizzazione unica allo Sportello Unico.
L’autorizzazione unica sarà rilasciata a conclusione del relativo procedimento istruttorio e ad avvenuta stipula del contratto.
Entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell’autorizzazione unica, il Concessionario dovrà avviare l’attività, salvo proroga per impossibilità oggettiva.
Sono a carico del Concessionario gli adempimenti relativi alla dichiarazione di inizio attività ai fini igienico-sanitario.
Art. 7. CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI E DELL’AREA
Il chiosco e l’area di pertinenza vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna stessa, relativamente al quale il Concessionario ha dichiarato di averne idoneamente preso visione (come risulta dal “Verbale di sopralluogo” stipulato in occasione della partecipazione alla selezione) e di averlo trovato di proprio gradimento ed adatto all’uso convenuto. Al momento della consegna e prima della restituzione al termine della concessione saranno redatti, in contraddittorio, idonei verbali tra le parti, ai quali sarà allegata documentazione fotografica.
Al termine della concessione (ed anche in caso di risoluzione anticipata della stessa) dovranno essere rimossi gli arredi e le attrezzature da chiosco ed area pertinenziale e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, ad eccezione della struttura amovibile “tipo veranda” installata; per quest’ultima, come già evidenziato negli articoli precedenti, l’Amministrazione comunale valuterà
se mantenerla, senza che ciò comporti alcun diritto di rimborso o risarcimento da parte dell’Amministrazione stessa nei confronti dell’Affidatario, o chiederne la rimozione a integrale cura e spese del Concessionario.
Il Concessionario si impegna a riconsegnare il chiosco e l’area pertinenziale liberi da persone e cose e in buono stato, sia di manutenzione che di pulizia, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla scadenza del contratto.
Il Comune, in caso di mancato rilascio del chiosco e dell’area pertinenziale nei termini suindicati o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento per rientrare in possesso degli immobili stessi, rinunciando fin da ora il Concessionario ad opporre eccezioni di qualsiasi genere.
Il Concessionario potrà far valere solo successivamente alla riconsegna degli immobili le proprie ragioni avanti all’Autorità di cui al successivo Art. 23.
La cauzione verrà svincolata solo successivamente alla riconsegna del chiosco e dell’area pertinenziale e dopo l’accertamento relativo all’assenza di danni attestata da apposito verbale firmato in contraddittorio tre le parti.
ART. 8. DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è consentito al Concessionario concedere in alcun modo, anche di fatto o parzialmente, in subappalto l’esecuzione della gestione, la cessione totale o parziale del contratto, anche in caso di cessione dell’azienda o della società, pena la risoluzione del contratto stesso.
Art. 9. CANONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il canone annuo per la locazione degli immobili (chiosco ed area di pertinenza) è stabilito in € ..
...,…= (oltre I.V.A. nella misura di Legge), così come risultante dall’offerta presentata in sede di gara, ed inizierà a decorrere dalla data di stipula del contratto.
Il Concessionario verserà il canone annuo in due soluzioni semestrali anticipate; il versamento relativo alla prima rata dovrà essere effettuato all’atto della sottoscrizione del contatto di concessione, quelle successive entro lo stesso giorno di pagamento della prima rata ma all’inizio del semestre successivo.
A decorrere dall’inizio del 2° (secondo) anno, a partire dal giorno successivo alla decorrenza del canone concessione e con riferimento ai dodici mesi precedenti alla scadenza annuale, il canone annuo concessorio sarà aggiornato sulla base del 75% delle eventuali variazioni in aumento dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall’“Istituto Nazionale di Statistica”, senza necessità di richiesta da parte del Comune concedente.
I versamenti dovranno essere effettuati, a favore del Comune di Mandello del Lario, presso la Tesoreria Comunale “Banca Popolare di Sondrio” – Agenzia di Mandello del Lario – con la causale “Canone di concessione chiosco area giardini pubblici a lago – Periodo ”
Sarà cura dell’ufficio comunale competente comunicare al Concessionario eventuali modifiche nelle modalità di riscossione.
Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento di alcuna rata del canone e non potrà far valere nessuna eccezione od azione se non dopo aver effettuato il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.
Il parziale o mancato pagamento delle rate del canone alle scadenze convenute costituisce sempre, automaticamente e qualunque ne sia la causa, la messa in mora del Concessionario; da tali date saranno, pertanto, dovuti gli interessi legali sugli importi non corrisposti, senza che questo comporti per l’Ente la rinuncia all’esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.
L’inadempienza protrattasi per 2 (due) mesi dà facoltà all’Ente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dell’affidamento a danno e spese del Concessionario.
Il mancato pagamento, anche parziale, delle rate del canone e degli oneri accessori entro i termini e con le modalità di cui sopra produrranno, “ipso jure”, ai sensi dell’Art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione del dovuto.
Art. 10. ORARIO DI APERTURA
L’apertura del chiosco è annuale.
Nel periodo 01 Aprile – 31 Ottobre dovrà essere garantito l’orario minimo di apertura dalle ore 09,00 alle ore 20,00 e, comunque, la chiusura non potrà avvenire oltre le ore 01,00 del giorno successivo.
Per il restante periodo, 01 Novembre – 31 Marzo, l’apertura minima da garantire è dalle ore 10,00 alle ore 16,00 per le giornate di Sabato-Domenica e Lunedì e di tutti i festivi e prefestivi.
Sarà possibile derogare a tali aperture minime, previa richiesta motivata, per un massimo di 15 giornate/anno.
Art. 11. PERSONALE IMPIEGATO
Nel caso in cui il Concessionario, per l’attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente (assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla Legge ed in numero sufficiente a garantire la copertura oraria necessaria), dovrà ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di igiene del personale addetto, nel rispetto della normativa di settore e restando esclusa ogni responsabilità e/o obbligo dell’Ente per violazioni in materia.
All’atto della stipulazione del contratto dovrà essere fornita copia della certificazione che attesta la regolarità della posizione previdenziale dei dipendenti e/o soci lavoratori.
Il Concessionario risponde anche nei confronti di terzi di eventuali danni causati dal suo personale.
Art. 12. SICUREZZA SUL LAVORO
E’ obbligo all’Affidatario rispettare la normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
In particolare, gli è fatto obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente il nominativo del RSPP e di dichiarare il regolare adempimento degli obblighi in materia.
La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi del citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i., non è ritenuta necessaria nel presente capitolato, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza, ovvero “contatti rischiosi”, tra il personale dell’Ente e quello dell’Affidatario e, pertanto, l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.
Art. 13. OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
Mentre l’offerente resta impegnato per il fatto stesso di aver presentato offerta (nei termini in cui questa è stata redatta), l’Amministrazione Comunale non assume alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, ai sensi di Legge, tutti gli atti inerenti la procedura di gara e la locazione del chiosco e dell’area pertinenziale e ad essi necessari e dipendenti.
Il Concessionario dovrà presentarsi per la stipula del contratto di locazione nel giorno e nel luogo che verranno indicati dall’Ente con lettera raccomandata o con “pec”, salvo cause di forza maggiore, debitamente motivate e comunicate.
Il Concessionario, con la stipula del contratto, avrà l’obbligo di:
a) Non avere pendenze di nessun genere, anche di natura economica, fiscale e tributaria, con l’Amministrazione Pubblica.
b) Munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze e permessi dell’Autorità amministrativa e sanitaria per lo svolgimento dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, sollevando il Comune da ogni responsabilità in merito.
c) Attivare i contratti/posizioni per la fornitura di energia elettrica, acqua, nettezza urbana, gas, telefono, etc. (il gas ed il telefono sono facoltativi).
In relazione alle spese per tali utenze, sarà a carico del Concessionario sia l’attivazione/intestazione delle stesse, sia il pagamento dei consumi relativi.
Sarà a carico del Concessionario il pagamento della tariffa di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per tutta la durata del contratto.
d) Come già evidenziato all’Art. 1, dovrà obbligatoriamente realizzare, a propria cura e spese, nel corso del primo anno di esercizio e previo ottenimento delle eventuali previste autorizzazioni, una struttura amovibile tipo veranda (“pergotenda” chiudibile) in ampliamento all’esistente chiosco (senza arrecare alcun danno alla struttura principale) e dovrà occupare un minimo di mq. 50,00 fino ad un massimo di mq. 100,00 dell’area esterna di pertinenza.
La struttura dovrà essere priva di fondazioni e con tassativa esclusione di qualsiasi struttura (portante e non) in muratura.
La stessa dovrà obbligatoriamente essere realizzata conformemente al “Progetto Tecnico” presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara ed assoggettato a specifica valutazione ed attribuzione di punteggio da parte della commissione di gara in sede di esperimento della stessa.
Al termine della locazione (ed anche in caso di risoluzione anticipata della stessa), l’Amministrazione comunale valuterà se mantenere la struttura, senza che ciò comporti alcun diritto di rimborso o risarcimento da parte dell’Amministrazione stessa nei confronti del Concessionario, o chiederne la rimozione a integrale cura e spese del Concessionario.
e) Provvedere, a propria cura e spese, all’arredo (nel rispetto delle vigenti normative) del chiosco- bar ed eventualmente dell’area pertinenziale esterna, nonché di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell’attività.
Le riparazioni, gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e dei relativi impianti sono ad esclusivo carico del Concessionario, che dovrà assicurarne costantemente le condizioni di efficienza e decoro.
Gli arredi e le attrezzature (diversi dalla “pergotenda”) sono di proprietà del Concessionario e rimangono tali anche allo scadere del contratto.
f) Mantenere l’immobile in stato decoroso per tutta la durata del contratto, effettuando almeno ogni due anni la tinteggiatura interna, nonché eseguire la manutenzione ordinaria e segnalare tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi necessità di esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.
g) Provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di sollevamento reflui (pompa) a servizio dell’immobile.
h) Provvedere all’apertura ed alla gestione del servizio igienico pubblico (che deve essere mantenuto con decoro), nonché alla la pulizia giornaliera dello stesso ed alla fornitura di materiali igienici.
i) Pulire giornalmente l’area pertinenziale all’immobile ed effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti eventualmente ivi abbandonati.
I rifiuti provenienti dall’area dell’immobile dovranno essere depositati presso il punto di raccolta che verrà opportunamente individuato di concerto tra il Concessionario e la Ditta esecutrice del servizio di raccolta.
j) Esporre il listino prezzi in modo ben visibile al pubblico all’esterno del chiosco.
k) Xxxxxxxsi tutte le spese relative alla stipula del contratto (spese di registrazione, bolli, diritti di segreteria, etc.) senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
La gestione dell’attività dovrà essere svolta tenendo conto delle esigenze dell’Amministrazione Comunale ed essere compatibile ed in sintonia con la programmazione comunale delle iniziative che verranno preventivamente comunicate al Concessionario, in modo che lo stesso possa uniformare l’attività per non creare intralci o sovrapposizioni.
Il Concessionario dovrà gestire l’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande con il massimo decoro e scrupolosità, sulla base di una condotta irreprensibile ed un elevato standard igienico (sarà responsabile in tal senso anche per ogni suo eventuale collaboratore), con la piena osservanza delle disposizioni di ordine pubblico ed alle norme igienico-sanitarie, amministrative, penali e fiscali vigenti in materia di esercizi pubblici, nonché tutte le norme regolamentari in materia di inquinamento acustico.
Il Concessionario deve custodire i locali e l’area pertinenziale (che dovranno essere essere tenuti nel massimo decoro) ed esonera il Comune da ogni responsabilità per i danni diretti ed indiretti che possano derivare da fatti e/o omissioni, dolosi o colposi, di terzi in genere.
Il Concessionario risponde personalmente nei confronti del Comune e di terzi dei danni causati dai propri dipendenti e da tutte le persone cui ha eventualmente consentito l’uso delle attrezzature. Il Comune è altresì sollevato da qualsiasi responsabilità inerente le attrezzature utilizzate dal Concessionario, con obbligo in capo allo stesso dell’utilizzo di materiali/attrezzature ed eventuali impianti provvisori, allacciamenti elettrici ed impianti vari conformi alle norme di sicurezza.
E’ fatto divieto depositare materiale attinente l’attività del servizio negli spazi non di competenza del locale bar.
Art. 14. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è il solo responsabile, senza riserva ed eccezione alcuna, relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale presso gli immobili locali ed è responsabile dei danni, a chiunque causati, in relazione all’espletamento dell’attività od a cause ad esso connesse.
Sono da ritenersi a carico del Concessionario tutti gli oneri ed i rischi derivanti dall’utilizzo di locali, attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento dell’attività stessa.
Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e/o eventuali terzi dei danni causati per sua colpa da incendio, perdite d’acqua e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso degli immobili locati.
Il Concessionario è responsabile dell’uso del chiosco e dell’area pertinenziale, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità, presente e futura, in capo al Comune.
Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose e persone, compresi personale o patrimonio comunale, il Concessionario resta l’unico
responsabile nei confronti di xxxxx e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale e stragiudiziale che dovesse sorgere per danni causati.
Il Concessionario libera, pertanto, il Comune di Mandello del Lario da ogni e qualsiasi onere e rischio, assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni, diretti o indiretti, che potessero derivare dall’uso e dalla gestione del chiosco e dell’area pertinenziale in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
Il Comune resta, comunque, sollevato da responsabilità di qualsiasi genere conseguenti ad eventuali inadempienze del Concessionario nei confronti di terzi che nel periodo di vigenza contrattuale saranno incaricati dallo stesso di determinati servizi connessi all’utilizzo del chiosco e dell’area pertinenziale.
Art. 15. VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli attraverso i propri uffici competenti, atti ad accertare l’idoneità del personale, il rispetto degli obblighi contrattuali, l’osservanza delle disposizioni e delle normative, la regolare tenuta ed il corretto utilizzo dei locali, degli impianti e degli arredi.
Il Concessionario si obbliga a consentire tali controlli a semplice richiesta del Comune.
La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dal contratto sottoscritto.
Art. 16. CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, lo stesso dovrà presentare anche la cauzione definitiva, a favore del Comune di Mandello del Lario, costituita da “fideiussione bancaria di primo livello”, pari al 10% del prezzo complessivamente offerto per tutta la durata del contratto.
La fideiussione bancaria deve prevedere espressamente :
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’Art. 1957 – comma 2 – Cod. Civ. ;
• l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante ;
• in deroga all’Art. 1945 Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione per il fidejussore di opporre all’Ente ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale .
La garanzia deve valere sino al momento della formale liberazione del debitore principale da parte dell’Ente garantito.
Lo svincolo è subordinato all’accertamento da parte del Responsabile del Servizio tecnico che i locali vengano riconsegnati nello stesso stato in cui erano stati consegnati inizialmente.
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’Affidatario, la fidejussione verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative al contratto da eseguirsi d’ufficio.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria ordinaria.
La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in vigenza del contratto, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.
Art. 17. ASSICURAZIONI
Il Concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di scadenza della locazione, congrua polizza assicurativa incendio per il manufatto, l’arredamento e le attrezzature di sua proprietà, nonché di polizza per responsabilità civile verso terzi e dipendenti, inerenti l’attività, che assicuri un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.= (tremilioni di euro).
All’atto della sottoscrizione del contratto dovrà essere fornita copia di tali polizze.
In seguito, le polizze dovranno essere esibite annualmente al Comune, regolarmente quietanzate, quale attestazione di vigenza.
Si precisa, inoltre, che resteranno a carico del Concessionario stesso tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nelle polizze di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali, ecc. …
Qualora i contratti di assicurazione stipulati fossero di durata inferiore a quella del contratto di locazione, ad ogni scadenza il Concessionario dovrà provvedere al rinnovo ed al deposito presso il Comune dei nuovi contratti pienamente quietanzati.
In ipotesi di contratti assicurativi pluriennali, ad ogni scadenza dei premi dovrà essere depositata presso il Comune copia della quietanza dei pagamenti.
Art. 18. PENALI
Verrà applicata una penale di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) nel caso di :
- inadempimento agli obblighi previsti per l’Affidatario, fermo restando le cause di risoluzione del contratto ;
- ogni altro grave disservizio.
La penale di € 150,00 (Euro centocinquanta/00) si applica alla prima violazione; tale penale è aumentata di € 100,00 (Euro cento/00), con progressione aritmetica, per ogni successiva violazione. L’applicazione della penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.
L’applicazione della penale non pregiudica i diritti del Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
Art. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA (ART. 1456 C.C.)
L’Amministrazione comunale, in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto di cui al presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche a seguito di una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, potrà recedere unilateralmente dal contratto con preavviso di 15 (quindici) giorni, incamerando la cauzione prestata dall’affidatario, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi dell’appalto con maggiori oneri per il Comune.
Al recesso si potrà pervenire solo dopo avere contestato l’addebito ed esaminato le eventuali controdeduzioni.
E’ comunque causa di risoluzione del contratto:
- la dichiarazione di fallimento, il concordato preventivo o altra procedura concorsuale del Concessionario ;
- scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo ;
- il subappalto totale o parziale del servizio o la cessione del relativo contratto ;
- la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venire meno l’affidabilità del Concessionario ;
- la mancata presentazione della ricevuta dell’avvenuto pagamento di singole rate canone di cui all’Art. 9 ;
- la destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto dell’affidamento ;
- il mancato rispetto degli obblighi a carico del Concessionario durante la vigenza del contratto ;
- il mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia di esercizi pubblici, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e gravi motivi di ordine morale e decoro ;
- mancato rispetto degli obblighi di manutenzione ;
- qualora siano accertati danni derivanti da lavori non autorizzati o realizzati in difformità a progetti approvati ;
- per condanne per le quali sia prevista l’inibizione alla possibilità di condurre l’attività di pubblico esercizio di somministrazione, ovvero sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico ;
- altri gravi inadempimenti da parte del Concessionario.
In caso di “risoluzione del contratto” resta impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento che lo ha determinato.
Le parti pattuiscono che il contratto si risolva di diritto nel caso in cui il Concessionario violi anche uno solo degli obblighi assunti con lo stesso.
Art. 20. ELEZIONI DI DOMICILIO
Il Concessionario dovrà, a tutti gli effetti del presente contratto, eleggere il proprio domicilio in Mandello del Lario, nei locali di effettuazione del servizio e dovrà essere rappresentato in qualsiasi momento da persona idonea e regolarmente delegata.
Art. 21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Sono ad esclusivo e completo carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di Xxxxx, compresa l’imposta di bollo e di registro, nonché i diritti di segreteria riguardanti il rogito del contratto.
Art. 22. NORME FINALI E RINVIO
Qualunque modifica al contratto non potrà essere provata che mediante atto scritto.
Per tutto quanto non previsto nel contratto, si applicano le norme di Legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l’applicazione della Legge n. 392/1978 e s.m.i.
Art. 23. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Affidatario e Comune di Mandello del Lario sarà applicato quanto previsto dal Codice Civile. Unico foro competente, in via esclusiva, è quello di Lecco.
Art. 24. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dai partecipanti sono trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Si informa altresì che l’esito della procedura sarà reso pubblico e, pertanto, saranno resi noti i nominativi dei concorrenti ed i loro indirizzi, nonché le offerte presentate.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mandello del Lario.
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FUORI SCALA
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POSSIBILE AMPLIAMENTO DI PERTINENZA
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