RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del servizio in oggetto, liberando a tale titolo il Concedente ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione “a regola d’arte” nel pieno rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di ogni normativa vigente in materia e di quanto specificamente indicato nel progetto tecnico, mediante propria autonoma organizzazione imprenditoriale. Ogni responsabilità civile e patrimoniale per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivassero al Concedente o a terzi, a cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico del Concessionario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore del Concessionario da parte di società assicuratrici. In particolare il Concessionario si assume tutte le responsabilità per avvelenamento e/o intossicazione derivante dall’assunzione da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati, nonché per errata somministrazione di alimenti a soggetti dichiarati allergici. Il Concessionario è altresì responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dai mezzi impiegati possano derivare al Concedente o a terzi. Conseguentemente il Concessionario esonera il Concedente da qualsiasi pretesa, azione o molestia, o richiesta risarcitoria, da chiunque avanzata, per il mancato adempimento agli obblighi contrattuali, con possibilità di rivalsa da parte del Concedente, in caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti del Concessionario ed in ogni caso da questa rimborsate.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:
a) dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e negli Allegati [•] sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività a terzi, al Concedente, ai dipendenti e consulenti del Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi.
c) dell’obbligo di tenere indenne e manlevare il Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera e delle attività connesse. [Le Parti possono introdurre ulteriori elementi rilevanti]
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell’ottemperanza al contratto ed a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto e di diritto del lavoro. Il concessionario ha l’obbligo di fornire al Comune tutta la documentazione necessaria ad appurare l’effettività di tale ottemperanza. Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere, materiali, reperti che a giudizio del Comune risultassero causati dal personale dipendente del concessionario, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da una non corretta custodia. In ogni caso il concessionario dovrà provvedere tempestivamente ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o strutture deteriorate. Nel caso di verifica di responsabilità, con dolo o colpa, a carico del concessionario per danni e/o furti a opere, materiali e reperti, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto. Qualora nel corso del servizio si verifichino irregolarità, problemi o altri inconvenienti di qualsiasi natura, Il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comune e comunque prestarsi a tutti gli accertamenti del caso. Fermo restando quanto sopra previsto, il concessionario è inoltre tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni procurati a terzi per un massimale di € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Le polizze assicurative devono valere per tutta la durata del contratto e possono essere svincolate solo mediante dichiarazione liberatoria da parte del Comune.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario è l’unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo giuridico, tecnico, economico e finanziario. In particolare il concessionario si impegna, per tutta la durata di efficacia del contratto:
a) a dotarsi di attrezzature idonei a garantire il regolare e corretto svolgimento del servizio,assicurando il mantenimento in perfetta efficienza, per l’intera durata dell’affidamento del servizio, dell’immobile utilizzato;
b) al rispetto di tutte le norme di legge nelle materie oggetto del servizio e inerenti allo stesso: sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy, sicurezza nel luogo di lavoro ecc.;
c) a tenere manlevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione di attività compiute in attuazione del contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità civile, penale e amministrativa;
d) ad erogare tutti i servizi previsti dagli atti di gara ed in particolare di erogare i seguenti servizi minimi: - obbligo di offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ASL; - obbligo di distribuzione di presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali; - obbligo di aderire a tutti i servizi aggiuntivi proposti alle farmacie all'ASL di riferimento sia attuali che futuri; - obbligo di elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l’aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti; - obbligo di trasmettere al Comune, con cadenza annuale, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell’utenza, contenente, tra l’altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall’utenza;
e) a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza. Il Comune potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il serv...
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. L’articolo introduce una norma di “chiusura” rispetto agli obblighi a carico del Concessionario declinati nel Contratto, ribadendo in coerenza con il principio di trasferimento dei rischi al Concessionario, che lo stesso rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Concedente, della perfetta esecuzione del Contratto.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a: --------------------------------------------------- - adempimenti dovuti a normative fiscali; - acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività ordinarie e a carattere straordinario; - sorveglianza e custodia dell'intero complesso; - gestione della sicurezza; Il Concessionario si assume inoltre ogni responsabilità in riferimento alla gestione complessiva dell'impianto e ad ogni eventuale contenzioso derivante dallo svolgimento dell'attività sportiva. -----
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il concessionario assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo nel contempo esente la scuola e l’ente proprietario dalle spese connesse all’utilizzo. La concessione è disposta a titolo temporaneo e precario. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alle attrezzature, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi: è pertanto tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria o migliorie devono essere concordate con l’Istituzione Scolastica e autorizzate dal Dirigente Scolastico, che procede a richiedere i relativi titoli autorizzativi, se previsti dalle norme vigenti, e sono a totale carico del Concessionario, senza avere nulla a pretendere dall’Istituzione Scolastica. L'Istituzione Scolastica e l’Ente locale proprietario sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario è responsabile della corretta esecuzione e prescrizioni della presente concessione nonché della ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamenti in materia. Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza della esecuzione dei lavori e della gestione del complesso Campeggio Colleverde. Il Concessionario sarà responsabile penalmente e civilmente per danni di qualsiasi natura derivanti a terzi , persone o cose, in dipendenza della realizzazione e della gestione del complesso in parola. Sarà inoltre responsabile dei danni che potrà arrecare al Concedente e al Comune di Siena quale comproprietario dei beni concessi.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. Il Concessionario assume la piena responsabilità, sia civile che penale, delle opere date in concessione. Il Concessionario tiene indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure tiene sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario, che possano essere promossi da terzi, amministrazioni pubbliche, enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione.
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO. II Concessionario si assume ogni responsabilità in merito a: adempimenti dovuti a normative fiscali; acquisizione di tutte le licenze, autorizzazioni e deroghe necessarie per lo svolgimento delle attività programmate e a carattere straordinario; sorveglianza e custodia dell'intero complesso; gestione della sicurezza.