Ulteriori obblighi del fornitore Clausole campione

Ulteriori obblighi del fornitore. Il Fornitore è obbligato a dare tempestive informazioni su ritiri, revoche di immissione in commercio e/o variazioni di Farmaci e parafarmaci e a trasmettere nel tempo più breve copia delle Gazzette Ufficiali, telegrammi e circolari del Ministero della Salute e della Regione nonché comunicazioni urgenti di carattere sanitario e legislativo. Con cadenza mensile, il Fornitore dovrà inviare il notiziario contenente il riepilogo dei provvedimenti di cui sopra, integrati da note e pareri per la loro applicazione in Farmacia. Il Fornitore, nel corso della durata dell’Ordinativo di Fornitura deve comunicare, con congruo preavviso, a ciascuna Farmacia, i prodotti oggetto di: − offerte speciali mensili; − campagne promozionali e/o stagionali. Il Fornitore deve, inoltre, mettere a disposizione delle Farmacie materiale divulgativo e pubblicitario, campioni gratuiti da distribuire al pubblico, cartelli, opuscoli, espositori e tutto ciò che possa risultare utile e di supporto alla vendita. Per i prodotti di nuova immissione in commercio, se del caso, dovrà essere garantita la possibilità di prenotazione. Il solo Fornitore primo aggiudicatario di ogni lotto è obbligato, inoltre, a fornire l’abbonamento annuale/aggiornamento alla banca dati CODIFA o equivalente. Sarà cura del Fornitore comunicare all’Agenzia, all’atto della stipula dell’Accordo-quadro, le modalità di fornitura dell’abbonamento alla suddetta banca dati. In particolare, il Fornitore dovrà dichiarare, se intende provvedere direttamente al pagamento dell’abbonamento oppure se ciascuna Farmacia, per proprio conto, provvederà a sostenere il costo che verrà stornato in occasione della prima fattura. In caso di apertura di un nuovo punto vendita da parte dei soggetti aderenti all’Accordo-quadro il Fornitore, non appena contattato anche telefonicamente dal Direttore della Farmacia, o altra persona autorizzata dall’Amministrazione contraente, provvederà a fissare un incontro entro 2 giorni dalla richiesta. L’incontro, le cui risultanze saranno formalizzate in un verbale sottoscritto dalle parti, consentirà di concordare e meglio organizzare il servizio di consegna di tutti i prodotti necessari all’allestimento del punto vendita e determinare il valore della fornitura. Resta inteso che la consegna completa dei prodotti dovrà comunque avvenire solo a seguito della sottoscrizione di detto verbale, di norma nei 10 gg consecutivi successivi.
Ulteriori obblighi del fornitore. 5.1 Il Fornitore si obbliga a fornire al Committente la migliore consulenza per la scelta del prodotto adatto alle proprie esigenze ed in particolare a coadiuvarlo nell’individuazione del prodotto idoneo allo scopo che intende perseguire. Se richiesto, il Fornitore offrirà la propria consulenza in tal senso per iscritto.
Ulteriori obblighi del fornitore. Salvo quanto previsto nella Convenzione il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Inoltre, il Fornitore:
Ulteriori obblighi del fornitore. Gli operatori economici sottoscrittori dell’accordo, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prendono atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall’ASL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 (disponibile sul sito xxx.xxx.xxxxx.xx alla sezione “Anticorruzione”), e si impegnano ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto. L’ASL di Rieti, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all’operatore economico assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte, l’ASL di Rieti, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto.
Ulteriori obblighi del fornitore. L’aggiudicatario, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l’impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alla Xx.xx.xx. il nominativo del Responsabile dell’esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l’Azienda per tutte le attività ed eventuali problematiche. Pertanto, lo stesso dovrà fornire i recapiti (telefono, mail) tramite i quali il suddetto responsabile potrà essere contattato dalle ore 08:00 alle ore 17:00, tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al venerdì.
Ulteriori obblighi del fornitore. ⮚ ART. 9 –
Ulteriori obblighi del fornitore. Unitamente alla fornitura degli articoli oggetto dell’appalto il Fornitore dovrà garantire i seguenti servizi:
Ulteriori obblighi del fornitore. La Società Fornitrice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, prende atto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato dall’Azienda USL di Rieti con atto deliberativo n. 89/DG ff. del 31/01/2014 e disponibile sul sito di questa Azienda USL: xxx.xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Anticorruzione e si impegna ad osservare ed a fare osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta in esso previsti. A tal fine si dà atto che detto codice, pur non venendo materialmente allegato al presente contratto, è consegnato in copia alla Società Fornitrice contestualmente alla sottoscrizione. La Società Fornitrice si impegna a portarlo a conoscenza dei propri collaboratori per le finalità sopra descritte. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n.62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto. L’Azienda USL, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto alla Società Fornitrice assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte l’Azienda USL, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto
Ulteriori obblighi del fornitore. Il Fornitore è obbligato, nell'esecuzione dei servizi ordinati, ad osservare tutte le vigenti Leggi, Norme e Regolamenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti ed agli eventuali subappaltatori. Inoltre, il Fornitore: