GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE Clausole campione

GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Ai sensi dell’art. 103 del Dlgs. 50/2016 l’APPALTATORE è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale al netto dell’iva e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrar...
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006) 28
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. 1. La Contraente ha costituito una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. Per ciascun lotto, a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore dovrà presentare una cauzione definitiva ai sensi dell’art.103, D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità stabilite nel Disciplinare.
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. 1. L’Appaltatore è titolare di specifica polizza assicurativa professionale n. …. rilasciata da ….. (cfr. Allegato ). evento (Euro cinquecentomila/00) prestata mediante polizza n. rilasciata da
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. 1. L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria di importo corrispondente a quanto previsto dall’articolo 113 , comma 1, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La garanzia fideiussoria, in qualunque forma prestato, deve coprire il periodo contrattuale fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione e deve essere prestata in uno dei modi previsti dalla legislazione vigente applicabile in materia di contratti di cui è parte la P. A. La garanzia fideiussoria deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e deve altresì prevedere le seguenti clausole: - la garanzia prestata ha efficacia fino a quando la Provincia non avrà disposto la liberazione dell'obbligato principale mediante restituzione dell'originale della garanzia medesima con allegato apposito ordine di svincolo; - l'eventuale mancato pagamento delle commissioni/premi pattuite/i per il rilascio della presente garanzia non potrà in nessun caso essere opposto alla Provincia; - imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico della Provincia; - il garante è obbligato a versare, a semplice richiesta della Provincia e senza opporre eccezione alcuna, le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente garanzia, con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito di cui all'art. 1944 del Codice civile. - il pagamento sarà eseguito dal garante entro quindici giorni dalla richiesta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento. - qualora il garante non provveda ad effettuare il versamento entro il suddetto termine di 15 giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuto a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale. - restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate risultassero parzialmente o totalmente non dovute. - il garante rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma e all’eccezione di cui al secondo comma dell'art. 1957 del Codice civile . - il Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Provincia per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti de...
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. L’esecutore del contratto è tenuto a produrre la cauzione definitiva ai sensi di quanto previsto dall’art. 54 comma 3 della L.R. nr. 5/2007.
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. (art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. ART 12 -